Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 9 febbraio 2024
Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonche' ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 final);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
Vista la modifica del decreto legislativo n. 102/2004, apportata dalla legge di bilancio 2024 con la quale e' stata estesa l'operativita' del Fondo di solidarieta' nazionale alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 che prevede «sono considerate calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive ...»;
Visto il Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli aiuti di Stato ex ante e il pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi a carico delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli interventi compensativi ex post dei danni nelle aree agricole colpite da avversita' atmosferiche eccezionali;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
Ritenuto pertanto necessario, a partire dal 1° gennaio 2023, dare applicazione attuativa alle disposizioni di cui ai capi I e II del decreto legislativo n. 102/2004, tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative per la gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarieta' nazionale per le imprese e i consorzi dell'acquacoltura e della pesca finalizzati alla compensazione e all'indennizzo dei danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonche' alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle stesse imprese causati da eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonche' ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2473. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto - o nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di quest'ultimo, salvo nel caso in cui le norme del presente decreto - o nel citato decreto legislativo - siano piu' restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.
 
Art. 2
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi
finanziari ai fondi di mutualizzazione

1. Sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti di acquacoltura in conformita' a quanto disposto dall'art. 44 del regolamento (UE) 2022/2473 e dal Capo I del medesimo regolamento.
 
Art. 3
Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici
avversi assimilabili a calamita' naturali nonche' a eventi di
diffusione eccezionale di specie aliene invasive

1. Sono concessi aiuti finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e in conformita' agli articoli 26, 30, 42, 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473 e al Capo I del medesimo regolamento.
2. Per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamita' naturale s'intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccita' che riducano di piu' del 30% la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:
a) i tre anni precedenti;
b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato.
3. Per «specie esotiche (o aliene) invasive» si intendono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'art. 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Per «animale protetto» si intende qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficolta'.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.
4. Gli aiuti devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorre da tale data.
 
Art. 4

Beneficiari e casi di esclusione

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto le microimprese, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2473, attive nel settore della produzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale o da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto.
2. Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2473, sono esclusi dagli aiuti:
a. le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
b. i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
 
Art. 5

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2022/2473.
 
Art. 6

Esenzione

1. Gli aiuto di Stato previsti del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 4, 26, 30, 42, 44, 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473.
 
Art. 7

Pubblicazione e relazioni

1. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si rinvia a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) 2022/2473.
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 9 febbraio 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 281