Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 9 febbraio 2024 |
Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da calamita' naturali, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004; Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 final); Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione civile» relativo all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita', nonche' l'art 44, comma 1, istitutivo del Fondo per le emergenze nazionali (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile); Visto il decreto legislativo n. 29 marzo 2004, n. 102 con cui viene istituito il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN), con lo scopo di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso; Vista la modifica del decreto legislativo n. 102/2004 apportata dalla legge di bilancio 2024 con la quale e' stata estesa l'operativita' del Fondo di solidarieta' nazionale alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca; Vista pertanto la necessita' di dare applicazione alle disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo n. 102/2004, e agli articoli 25 e 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenendo conto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli interventi compensativi ex post dei danni nelle aree agricole colpite da avversita' atmosferiche eccezionali; Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare quelli meteorologici, sempre piu' repentini ed intensi, dovuti ai cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicita' l'intero territorio italiano;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative per la gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarieta' nazionale per le imprese e i consorzi dell'acquacoltura e della pesca finalizzati alla compensazione e all'indennizzo dei danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonche' alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle stesse imprese causati da calamita' naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono volti ad ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali e sono concessi conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 49 del regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento, alle quali si rinvia per quanto non disciplinato dal presente decreto. 2. Per «calamita' naturali» si intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. 3. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di quest'ultimo, salvo nel caso in cui le norme del presente decreto siano piu' restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento. |
| Art. 2
Interventi
1. Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione del settore della pesca e dell'acquacoltura e ai mezzi di produzione della pesca e dell'acquacoltura sono i seguenti: a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite; b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti; c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio; d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione e dei mezzi di produzione agricola; e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attivita' produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale; f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati. |
| Art. 3
Costi ammissibili e intensita' di aiuto
1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati da un'autorita' pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorita' che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 49, paragrafi 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/2473. 2. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la perdita di reddito e' calcolata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 49, paragrafo 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/2473. 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale dell'IVA. 4. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. |
| Art. 4
Beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f), del presente decreto le microimprese, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2473, attive nel settore della produzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura colpite da eventi calamitosi che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto. 2. Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono esclusi dagli aiuti: a. le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da calamita' naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dalle calamita' in questione; b. i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. |
| Art. 5
Finanziamento dell'aiuto
1. Il contributo per gli aiuti a sostegno delle imprese colpite dalle calamita' naturali avviene a valere sulle seguenti risorse: a) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) - interventi compensativi, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; b) contributo concesso a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile); del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile); c) contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni; d) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali e delle province autonome. 2. In relazione alle lettere b) e c) del comma 1, i criteri, le modalita' di erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie sono determinati con delibera del Consiglio dei ministri e con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. |
| Art. 6
Cumulo
1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2022/2473. |
| Art. 6
Esenzione
1. Gli aiuti di Stato previsti del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 4 e 49 del regolamento (UE) 2022/2473. |
| Art. 7
Pubblicazione e relazioni
1. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si rinvia a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) 2022/2473. |
| Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 9 febbraio 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 312 |
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