Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2024, n. 31
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa;
Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 582, secondo comma, le parole: «61, numero 11-octies),» sono soppresse e dopo la parola: «583» sono inserite le seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo periodo,»;
b) all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonche' dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione, quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 27 settembre
2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del
processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa
e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari):
«Art. 1 (Delega al Governo per la modifica del codice
di procedura penale, delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, del codice penale e della collegata
legislazione speciale nonche' delle disposizioni
dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti
organizzativi delle procure della Repubblica, per la
revisione del regime sanzionatorio dei reati e per
l'introduzione di una disciplina organica della giustizia
riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il
processo penale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
modifica del codice di procedura penale, delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, del codice
penale e della collegata legislazione speciale nonche'
delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia
di progetti organizzativi delle procure della Repubblica,
per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per
l'introduzione di una disciplina organica della giustizia
riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il
processo penale, con finalita' di semplificazione,
speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel
rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e
criteri direttivi previsti dal presente articolo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, con il Ministro per la pubblica
amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito, per
quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia
riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti
legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere
perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data
della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti
possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti alla scadenza del termine previsto per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e
con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o piu' decreti
legislativi recanti le norme di attuazione delle
disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di
coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato,
anche modificando la formulazione e la collocazione delle
norme del codice penale, del codice di procedura penale,
delle norme di attuazione del codice di procedura penale e
delle disposizioni contenute in leggi speciali non
direttamente investite dai principi e criteri direttivi di
delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le
necessarie abrogazioni e adottando le opportune
disposizioni transitorie.
4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2,
entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega
di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi per essa stabiliti, puo' adottare disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di processo penale telematico sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che atti e documenti processuali
possano essere formati e conservati in formato digitale, in
modo che ne siano garantite l'autenticita', l'integrita',
la leggibilita', la reperibilita' e, ove previsto dalla
legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali
in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le
comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con
modalita' telematiche; prevedere che le trasmissioni e le
ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al
destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta
trasmissione e ricezione, nonche' circa l'identita' del
mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che
le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire
anche con modalita' non telematica;
b) prevedere che, con regolamento adottato con
decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano
definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le
comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla
lettera a) del presente comma, assicurando la conformita'
al principio di idoneita' del mezzo e a quello della
certezza del compimento dell'atto e modificando, ove
necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che
ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione
possano essere adottati con atto dirigenziale;
c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai
seguenti criteri:
1) gradualita', differenziazione e adeguatezza
delle strutture amministrative centrali e periferiche;
2) razionale coordinamento e successione
temporale tra la disciplina vigente e le norme di
attuazione della delega;
3) coordinamento del processo di attuazione della
delega con quelli di formazione del personale coinvolto;
d) prevedere che, con regolamento adottato con
decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio
nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari
e le tipologie di atti di cui alla lettera a) del presente
comma per cui possano essere adottate anche modalita' non
telematiche di deposito, comunicazione o notificazione,
nonche' i termini di transizione al nuovo regime di
deposito, comunicazione e notificazione;
e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei
sistemi informatici dei domini del Ministero della
giustizia:
1) che siano predisposte soluzioni alternative ed
effettive alle modalita' telematiche che consentano il
tempestivo svolgimento delle attivita' processuali;
2) che siano predisposti sistemi di accertamento
effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del
malfunzionamento, in relazione a ciascun settore
interessato;
3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli
interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e
del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalita'
dei sistemi informatici;
f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni
stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti
possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che
assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto
perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni
dirette a rendere il procedimento penale piu' celere ed
efficiente nonche' a modificare il codice di procedura
penale in materia di notificazioni sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'imputato non detenuto o
internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con
l'autorita' procedente, di indicare anche i recapiti
telefonici e telematici di cui ha la disponibilita';
modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale
prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la
facolta' di dichiarare domicilio ai fini delle
notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito
telematico;
b) prevedere che tutte le notificazioni
all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da
quelle con le quali lo stesso e' citato in giudizio, siano
eseguite mediante consegna al difensore; prevedere
opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante
consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva
conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in
cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la
prima notificazione non sia stata eseguita mediante
consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona
che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o
a chi ne fa le veci;
c) prevedere che il primo atto notificato
all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le
successive notificazioni, diverse da quelle con le quali
l'imputato e' citato in giudizio e fermo restando quanto
previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel
suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al
difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di
indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le
comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un
recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere
di informare il difensore di ogni mutamento di tale
recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di
comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui
abbia la disponibilita';
d) prevedere che non costituisca inadempimento
degli obblighi derivanti dal mandato professionale del
difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito
imputabile al fatto di quest'ultimo;
e) disciplinare i rapporti tra la notificazione
mediante consegna al difensore e gli altri criteri
stabiliti dal codice di procedura penale per le
notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con
riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante
consegna al difensore e la notificazione nel caso di
dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e,
nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette
notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del
codice di procedura penale;
f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta
dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione
dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia
effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai
sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.
7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni
dirette a rendere il procedimento penale piu' celere ed
efficiente nonche' a modificare il codice di procedura
penale in materia di processo in assenza sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve
ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il
processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo
quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto
che egli e' a conoscenza della pendenza del processo e che
la sua assenza e' dovuta a una sua scelta volontaria e
consapevole;
b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a),
l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a
mani proprie o con altre modalita' comunque idonee a
garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del
luogo del processo e del fatto che la decisione potra'
essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini
della notificazione dell'atto introduttivo del processo,
l'autorita' giudiziaria possa avvalersi della polizia
giudiziaria;
c) prevedere che, quando non si abbia certezza
dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o
della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque
procedere in assenza dell'imputato quando il giudice,
valutate le modalita' di notificazione e ogni altra
circostanza del caso concreto, ritenga provato che
l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che
la sua assenza e' dovuta a una scelta volontaria e
consapevole;
d) prevedere che, se all'udienza preliminare o,
quando questa manca, alla prima udienza fissata per il
giudizio, l'imputato e' assente e non impedito a comparire,
il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in
mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo
oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera
c) che legittimano la prosecuzione del procedimento in
assenza dell'imputato;
e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le
condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il
giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi
procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei
termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si
continui ogni piu' idonea ricerca della persona nei cui
confronti e' stata pronunciata la sentenza di non doversi
procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del
fatto che il procedimento penale sara' riaperto e
dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini
delle notificazioni; prevedere la possibilita' che, durante
le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove
non rinviabili, osservando le forme previste per il
dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la
persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia
all'autorita' giudiziaria e che questa revochi la sentenza
di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la
prosecuzione del procedimento, con notificazione
all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere
che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai
fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo
intercorrente tra la definizione del procedimento con
sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la
persona nei cui confronti la sentenza e' pronunciata e'
stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del
reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini
stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere
opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del
quale e' stata emessa ordinanza di custodia cautelare in
assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;
f) prevedere una disciplina derogatoria per il
processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo
di procedere in sua assenza anche quando non si abbia
certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a
giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a
comparire al dibattimento, stante la possibilita' di un
rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la
disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296
del codice di procedura penale, al fine di assicurare che
la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica
motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura
cautelare e la volonta' del destinatario di sottrarvisi;
g) ampliare la possibilita' di rimedi successivi a
favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza
senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione
del processo, armonizzando la normativa processuale
nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della
direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016;
h) prevedere che il difensore dell'imputato assente
possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico
mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza;
prevedere che con lo specifico mandato a impugnare
l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio
di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato
assente, un ampliamento del termine per impugnare;
i) prevedere che, nella citazione a giudizio,
l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sara'
egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di
esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove
si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto
conoscenza del processo, lo stesso potra' esercitare i
diritti previsti ai sensi della lettera g).
8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di atti del procedimento sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere la registrazione audiovisiva come
forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che
non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva
la contingente indisponibilita' degli strumenti necessari o
degli ausiliari tecnici;
b) prevedere i casi in cui debba essere prevista
almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni
dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di
trascrizione;
c) individuare i casi in cui, con il consenso delle
parti, la partecipazione all'atto del procedimento o
all'udienza possa avvenire a distanza.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di indagini preliminari e di
udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento
giudiziario in materia di progetti organizzativi delle
procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate,
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) modificare la regola di giudizio per la
presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo
che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli
elementi acquisiti nelle indagini preliminari non
consentono una ragionevole previsione di condanna;
b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso
della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408,
comma 2, del codice di procedura penale, alla persona
offesa che abbia rimesso la querela;
c) modificare i termini di durata delle indagini
preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di
procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle
seguenti misure:
1) sei mesi dalla data in cui il nome della
persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel
registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
2) un anno e sei mesi dalla data indicata al
numero 1), quando si procede per taluno dei delitti
indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di
procedura penale;
3) un anno dalla data indicata al numero 1), in
tutti gli altri casi;
d) prevedere che il pubblico ministero possa
chiedere al giudice la proroga dei termini di cui
all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola
volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo
non superiore a sei mesi, quando la proroga sia
giustificata dalla complessita' delle indagini;
e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle
indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare
l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un
termine fissato in misura diversa, in base alla gravita'
del reato e alla complessita' delle indagini preliminari;
f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti
a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla
persona offesa, la quale nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di
volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti
di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera
e), il pubblico ministero non assuma le proprie
determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto
delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle
indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del
codice di procedura penale e di eventuali ulteriori
esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della
direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012;
g) prevedere una disciplina che, in ogni caso,
rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento
del giudice per le indagini preliminari;
h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del
procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione
dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di
procedura penale, il pubblico ministero non assuma
tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione
penale;
i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero,
per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione
penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal
Parlamento con legge, individuino criteri di priorita'
trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti
organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di
selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza
rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli
affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse
disponibili; allineare la procedura di approvazione dei
progetti organizzativi delle procure della Repubblica a
quella delle tabelle degli uffici giudicanti;
l) estendere il catalogo dei reati di competenza
del tribunale in composizione monocratica per i quali
l'azione penale e' esercitata nelle forme di cui
all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti
da individuare tra quelli puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se
congiunta alla pena della multa, che non presentino
rilevanti difficolta' di accertamento;
m) modificare la regola di giudizio di cui
all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale
nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di
non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non
consentono una ragionevole previsione di condanna;
n) prevedere che, in caso di violazione della
disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), del
codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti,
quando il pubblico ministero non provvede alla
riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio,
la nullita' e restituisca gli atti; prevedere che, al fine
di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e
quelle che possono comportare l'applicazione di misure di
sicurezza, nonche' i relativi articoli di legge, siano
indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli
atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico
ministero non provveda alle necessarie modifiche,
restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico
ministero;
o) prevedere che, nei processi con udienza
preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba
avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni
contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi
alla regolare costituzione delle parti, a norma
dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere
che, salva contraria volonta' espressa della parte
rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle
liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura
penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in
sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del
predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione
all'esercizio dell'azione civile con facolta' di trasferire
ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione
per garantire il potere di costituirsi parte civile;
p) precisare i presupposti per l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura
penale della notizia di reato e del nome della persona cui
lo stesso e' attribuito, in modo da soddisfare le esigenze
di garanzia, certezza e uniformita' delle iscrizioni;
q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata
dell'interessato, accerti la tempestivita' dell'iscrizione
nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale della notizia di reato e del nome della
persona alla quale lo stesso e' attribuito e la retrodati
nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo;
prevedere un termine a pena di inammissibilita' per la
proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui
l'interessato ha facolta' di prendere visione degli atti
che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della
notizia a suo carico; prevedere che, a pena di
inammissibilita' dell'istanza, l'interessato che chiede la
retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia
l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;
r) prevedere che il giudice per le indagini
preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato
e' da attribuire a persona individuata, ne ordini
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del
codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora
non vi ha provveduto;
s) prevedere che la mera iscrizione del nome della
persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul
piano civile e amministrativo;
t) prevedere criteri piu' stringenti ai fini
dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di
cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.
10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di procedimenti speciali, per
le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) in materia di applicazione della pena su
richiesta:
1) prevedere che, quando la pena detentiva da
applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e
pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e
alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di
applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra
imputato e pubblico ministero possa estendersi alla
confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto
e ammontare;
2) ridurre gli effetti extra-penali della
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di
giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;
3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446
del codice di procedura penale e la disciplina adottata in
attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al
termine per la formulazione della richiesta di
patteggiamento;
b) in materia di giudizio abbreviato:
1) modificare le condizioni per l'accoglimento
della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a
un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438,
comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo
l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione
risulta necessaria ai fini della decisione e se il
procedimento speciale produce un'economia processuale in
rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio
dibattimentale;
2) prevedere che la pena inflitta sia
ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata
proposizione di impugnazione da parte dell'imputato,
stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice
dell'esecuzione;
3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del
codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
c) in materia di giudizio immediato:
1) prevedere che, a seguito di notificazione del
decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte
del giudice delle indagini preliminari della richiesta di
giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione
probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di
giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del
codice di procedura penale oppure la richiesta di
applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
2) prevedere che, a seguito di notificazione del
decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del
pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle
indagini preliminari della richiesta di applicazione della
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio
abbreviato;
d) in materia di procedimento per decreto:
1) prevedere che la richiesta di decreto penale
di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero
entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi
dell'articolo 335 del codice di procedura penale;
2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo
460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini
dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della
pena pecuniaria;
3) assegnare un termine di quindici giorni,
decorrenti dalla notificazione del decreto penale di
condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a
proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in
misura ridotta di un quinto;
e) coordinare la disciplina delle nuove
contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini
per la presentazione della richiesta di procedimenti
speciali;
f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai
sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di
procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione
del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e
seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facolta'
possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in
cui e' avvenuta la nuova contestazione.
11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di giudizio, per le parti di
seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, quando non e' possibile esaurire
il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura
dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove
il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze
per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della
discussione;
b) prevedere che le parti illustrino le rispettive
richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla
verifica dell'ammissibilita' delle prove ai sensi
dell'articolo 190 del codice di procedura penale;
c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o
del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della
perizia entro un termine congruo precedente l'udienza
fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma
restando la disciplina delle letture e dell'indicazione
degli atti utilizzabili ai fini della decisione;
d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del
giudice o di uno o piu' componenti del collegio, il giudice
disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova
dichiarativa gia' assunta; stabilire che, quando la prova
dichiarativa e' stata verbalizzata tramite
videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al
giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel
contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice
disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga
necessario sulla base di specifiche esigenze.
12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica, per le parti di
seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) nei procedimenti a citazione diretta di cui
all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre
un'udienza predibattimentale in camera di consiglio,
innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale,
eventualmente, dovra' celebrarsi il dibattimento;
b) prevedere che, in caso di violazione della
disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c),
del codice di procedura penale, il giudice, sentite le
parti, quando il pubblico ministero non provvede alla
riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio,
la nullita' e restituisca gli atti;
c) prevedere che, al fine di consentire che il
fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonche' i
relativi articoli di legge, siano indicati in termini
corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice,
sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda
alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio,
gli atti al pubblico ministero;
d) prevedere che, in assenza di richieste di
definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice
valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del
pubblico ministero, se sussistono le condizioni per
pronunciare sentenza di non luogo a procedere perche' gli
elementi acquisiti non consentono una ragionevole
previsione di condanna;
e) prevedere che, nel caso in cui il processo,
nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con
procedimento speciale o con sentenza di non luogo a
procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza,
da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro
giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento;
coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di
procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi
della presente lettera;
f) prevedere che il giudice non possa pronunciare
sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla
lettera d), se ritiene che dal proscioglimento debba
conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza
diversa dalla confisca;
g) prevedere che alla sentenza di non luogo a
procedere di cui alla lettera d) del presente comma si
applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di
procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V
dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto
alla competenza del tribunale in composizione monocratica.
13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di appello, di ricorso per
cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di
seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fermo restando il criterio di cui al comma 7,
lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere
che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilita',
sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai
fini della notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio di impugnazione;
b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del
codice di procedura penale e coordinare la disciplina del
deposito degli atti di impugnazione con quella generale,
prevista per il deposito di tutti gli atti del
procedimento;
c) prevedere l'inappellabilita' delle sentenze di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena
pecuniaria o con pena alternativa;
d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilita'
dell'azione penale per superamento dei termini di durata
massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile
esercitata nel processo penale, nonche' i rapporti tra la
medesima improcedibilita' dell'azione penale e la confisca
disposta con la sentenza impugnata; adeguare
conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i
soli interessi civili, assicurando una regolamentazione
coerente della materia;
e) prevedere l'inappellabilita' della sentenza di
condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica
utilita';
f) prevedere l'inappellabilita' della sentenza di
non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c);
g) prevedere la celebrazione del giudizio di
appello con rito camerale non partecipato, salvo che la
parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo
difensore richiedano di partecipare all'udienza;
h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo
599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;
i) prevedere l'inammissibilita' dell'appello per
mancanza di specificita' dei motivi quando nell'atto manchi
la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici
rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel
provvedimento impugnato;
l) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del
codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di
appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi
attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai
soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel
corso del giudizio di primo grado;
m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti
alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio
scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi
non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura
penale, la richiesta delle parti di discussione orale in
pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata;
prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione
possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte,
la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o
in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte
di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione
giuridica diversa, instauri preventivamente il
contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione
dell'udienza;
n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una
questione concernente la competenza per territorio possa,
anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla
Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio;
prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione
della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha
eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre
la questione nel corso del procedimento; prevedere che la
Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari
l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli
atti al giudice competente;
o) introdurre un mezzo di impugnazione
straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di
dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte
europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che
abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio;
attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i
provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale
procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla
presente lettera con quello della rescissione del
giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente
collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione
di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale.
14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale e alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in
materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro
e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito
indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) prevedere che l'esecuzione della confisca per
equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili
gia' sottoposti a sequestro, avvenga con le modalita' di
esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni
confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga
con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del
codice di procedura civile;
b) disciplinare l'amministrazione dei beni
sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformita'
alle previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al
codice di procedura penale in materia di condizioni di
procedibilita', per le parti di seguito indicate, sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere la procedibilita' a querela della
persona offesa per il reato di lesioni personali stradali
gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo
comma, del codice penale;
b) prevedere l'estensione del regime di
procedibilita' a querela di parte a ulteriori specifici
reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito
di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore
nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della
determinazione della pena detentiva non si tenga conto
delle circostanze, facendo salva la procedibilita'
d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per eta' o
per infermita';
c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati
perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia
dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni;
prevedere la possibilita' di indicare, a tal fine, un
idoneo recapito telematico;
d) prevedere quale remissione tacita della querela
l'ingiustificata mancata comparizione del querelante
all'udienza alla quale sia stato citato in qualita' di
testimone.
16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale, al codice penale e alla collegata
legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al
fine di restituire effettivita' alla stessa, sono adottati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e semplificare il procedimento di
esecuzione delle pene pecuniarie;
b) rivedere, secondo criteri di equita', efficienza
ed effettivita', i meccanismi e la procedura di conversione
della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per
insolvenza o insolvibilita' del condannato;
c) prevedere procedure amministrative efficaci, che
assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e
la sua conversione in caso di mancato pagamento.
17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolire le sanzioni sostitutive della
semidetenzione e della liberta' controllata;
b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi: la semiliberta'; la detenzione
domiciliare; il lavoro di pubblica utilita'; la pena
pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di
legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi;
c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi possano essere applicate solo quando il
giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del
condannato e assicurino, anche attraverso opportune
prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta
altri reati; disciplinare conseguentemente il potere
discrezionale del giudice nella scelta tra le pene
sostitutive;
d) ridisciplinare opportunamente le condizioni
soggettive per la sostituzione della pena detentiva,
assicurando il coordinamento con le preclusioni previste
dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla
semiliberta' e alla detenzione domiciliare;
e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la
sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, quando ritenga di dover determinare la durata della
pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa
sostituire tale pena con quelle della semiliberta' o della
detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla
determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla
anche con il lavoro di pubblica utilita', se il condannato
non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro
il limite di un anno, possa sostituirla altresi' con la
pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che
con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa
essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il
lavoro di pubblica utilita', se il condannato non si
oppone;
f) per la semiliberta' e per la detenzione
domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina
sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio
1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla
detenzione; per il lavoro di pubblica utilita' mutuare, in
quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena
principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando
che il lavoro di pubblica utilita', quando e' applicato
quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere
durata corrispondente a quella della pena detentiva
sostituita;
g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per
l'esecuzione penale esterna al fine di consentire
l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi nel giudizio di cognizione;
h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163
e seguenti del codice penale, relative alla sospensione
condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi;
i) prevedere che, in caso di decreto penale di
condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'
comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o
dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove
possibili, la revoca della confisca che sia stata
eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca
obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del
profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui
fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione
costituiscano reato;
l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma
restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore
giornaliero al quale puo' essere assoggettato il condannato
sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla
somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel
massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in
caso di sostituzione della pena detentiva con decreto
penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore
giornaliero minimo in modo tale da evitare che la
sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in
rapporto alle condizioni economiche del condannato e del
suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la
sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita
del condannato;
m) prevedere che la mancata esecuzione delle
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o
l'inosservanza grave o reiterata delle relative
prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva
e, per la parte residua, la conversione nella pena
detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare
salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il
mancato pagamento sia dovuto a insolvibilita' del
condannato o ad altro giustificato motivo;
n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa
alla responsabilita' penale per la violazione degli
obblighi relativi alle pene sostitutive della semiliberta',
della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica
utilita'.
18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti una disciplina organica della
giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni
della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a
livello internazionale, una disciplina organica della
giustizia riparativa quanto a nozione, principali
programmi, criteri di accesso, garanzie, persone
legittimate a partecipare, modalita' di svolgimento dei
programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse
della vittima e dell'autore del reato;
b) definire la vittima del reato come la persona
fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o
perdite economiche che sono state causate direttamente da
un reato; considerare vittima del reato il familiare di una
persona la cui morte e' stata causata da un reato e che ha
subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
definire il familiare come il coniuge, la parte di
un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona
che convive con la vittima in una relazione intima, nello
stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo,
nonche' i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle
e le persone a carico della vittima;
c) prevedere la possibilita' di accesso ai
programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del
procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su
iniziativa dell'autorita' giudiziaria competente, senza
preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla
sua gravita', sulla base del consenso libero e informato
della vittima del reato e dell'autore del reato e della
positiva valutazione da parte dell'autorita' giudiziaria
dell'utilita' del programma in relazione ai criteri di
accesso definiti ai sensi della lettera a);
d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche
garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa
e per il loro svolgimento includano: la completa,
tempestiva ed effettiva informazione della vittima del
reato e dell'autore del reato, nonche', nel caso di
minorenni, degli esercenti la responsabilita' genitoriale,
circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il
diritto all'assistenza linguistica delle persone
alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia
riparativa all'interesse della vittima del reato,
dell'autore del reato e della comunita'; la ritrattabilita'
del consenso in ogni momento; la confidenzialita' delle
dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia
riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che
la divulgazione sia indispensabile per evitare la
commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le
dichiarazioni integrino di per se' reato, nonche' la loro
inutilizzabilita' nel procedimento penale e in fase di
esecuzione della pena;
e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi
di giustizia riparativa possa essere valutato nel
procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;
prevedere che l'impossibilita' di attuare un programma di
giustizia riparativa o il suo fallimento non producano
effetti negativi a carico della vittima del reato o
dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede
esecutiva;
f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti
in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle
esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e
delle capacita' di gestione degli effetti del conflitto e
del reato nonche' del possesso di conoscenze basilari sul
sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per
l'esercizio dell'attivita' professionale di mediatore
esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalita'
di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della
giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialita',
indipendenza ed equiprossimita' del ruolo;
g) individuare i livelli essenziali e uniformi
delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa,
prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti
capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero
della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza
di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun
distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei
programmi di giustizia riparativa, le stesse possano
avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati
presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni
caso la sicurezza e l'affidabilita' dei servizi nonche' la
tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato
da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione
ripetuta e secondaria.
19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 e' autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in
materia di esclusione della punibilita' per particolare
tenuita' del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011,
ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77,
prevedere come limite all'applicabilita' della disciplina
dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la
pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o
congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se
ritenuto opportuno sulla base di evidenze
empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza
sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale,
l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita';
b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato
ai fini della valutazione del carattere di particolare
tenuita' dell'offesa.
22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in
materia di sospensione del procedimento con messa alla
prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) estendere l'ambito di applicabilita' della
sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550,
comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori
specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non
superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a
percorsi risocializzanti o riparatori, da parte
dell'autore, compatibili con l'istituto;
b) prevedere che la richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova dell'imputato possa
essere proposta anche dal pubblico ministero.
23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una causa di estinzione delle
contravvenzioni destinata a operare nella fase delle
indagini preliminari, per effetto del tempestivo
adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo
accertatore e del pagamento di una somma di denaro
determinata in una frazione del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la
possibilita' della prestazione di lavoro di pubblica
utilita' in alternativa al pagamento della somma di denaro;
prevedere la possibilita' di attenuazione della pena nel
caso di adempimento tardivo;
b) individuare le contravvenzioni per le quali
consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla
lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o
del pericolo mediante condotte ripristinatorie o
risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;
c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia
di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura
penale;
d) prevedere la sospensione del procedimento penale
dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura
penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve
comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle
prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui
alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per
la comunicazione stessa.
24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di controllo giurisdizionale
della legittimita' della perquisizione sono adottati nel
rispetto del seguente principio e criterio direttivo:
prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini
e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi
al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto
di perquisizione cui non consegua un provvedimento di
sequestro.
25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza
sono adottati nel rispetto del seguente principio e
criterio direttivo: prevedere che il decreto di
archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di
assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un
provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di dati personali,
garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli
indagati o imputati.
26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di ufficio per il processo, istituito presso i
tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio
per il processo penale negli uffici giudiziari di merito,
individuando i requisiti professionali del personale da
assegnarvi, facendo riferimento alle figure gia' previste
dalla legge;
b) prevedere che all'ufficio per il processo penale
negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata
formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla
struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:
1) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la
direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti
gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione
giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in
particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione
dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e
dottrinale e alla predisposizione delle minute dei
provvedimenti;
2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle
pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del
monitoraggio dei procedimenti di data piu' risalente e
della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
3) incrementare la capacita' produttiva
dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a
disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione
delle decisioni, in particolare di quelle aventi un
rilevante grado di serialita', e con la formazione di una
banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
4) fornire supporto al magistrato
nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;
c) prevedere che presso la Corte di cassazione
siano istituite una o piu' strutture organizzative
denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte
di cassazione", individuando i requisiti professionali del
personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure
previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello
e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificita'
delle funzioni di legittimita' della medesima Corte;
d) prevedere che all'ufficio per il processo penale
presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il
coordinamento del Presidente o di uno o piu' magistrati da
lui delegati, previa adeguata formazione di carattere
teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano
attribuiti compiti:
1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e
dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle
comunicazioni e delle notificazioni;
2) di supporto e contributo ai magistrati nella
complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti
giudiziari, mediante, tra l'altro:
2.1) la compilazione della scheda del ricorso,
corredata delle informazioni pertinenti quali la materia,
la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti
specifici;
2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per
l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;
2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello
spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di
tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che
presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta
indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione
inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso
immediato per cassazione;
2.4) lo svolgimento di attivita' preparatorie
relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche
di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di
documentazione;
3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli
strumenti informatici;
4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo
delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo
610, comma 1, del codice di procedura penale;
5) di raccolta di materiale e documentazione
anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione
dell'anno giudiziario;
e) prevedere l'istituzione, presso la Procura
generale della Corte di cassazione, di una o piu' strutture
organizzative denominate «ufficio per il processo penale
presso la Procura generale della Corte di cassazione»,
individuando i requisiti professionali del personale da
assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla
legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali
ordinari, in coerenza con la specificita' delle
attribuzioni della Procura generale in materia di
intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
f) prevedere che all'ufficio per il processo penale
presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto
la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e
dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di
carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura,
siano attribuiti compiti:
1) di assistenza per l'analisi preliminare dei
procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la
formulazione delle richieste e per il deposito delle
memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici
della Corte;
2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra
l'altro, l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti,
orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che
formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che
possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni
unite;
3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli
strumenti informatici;
4) di raccolta di materiale e documentazione per
la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale
in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26,
il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un
contingente di 1.000 unita' di personale da inquadrare
nella III area funzionale, fascia economica F1, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere
dall'anno 2023.
28. Agli oneri di cui al comma 27 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 858, primo periodo, le parole: "3.000
unita'" sono sostituite dalle seguenti: "1.820 unita'", le
parole: "1.500 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "900
unita'", le parole: "1.200 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "735 unita'" e le parole: "300 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "185 unita'";
b) al comma 860, la cifra: "119.010.951" e'
sostituita dalla seguente: "72.241.502".».
- Si riportano gli articoli 8 e 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
«Art. 9 (Funzioni). - 1. - 2. (Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. - 7. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 582 e 635 del codice
penale, come modificati dal presente decreto:
«Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle
circostanze aggravanti previste negli articoli 583,
583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e
nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi'
d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti
giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace,
per eta' o per infermita'.»
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma, nonche' dal
secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo
625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a
querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto
dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace,
per eta' o per infermita'.».
 
Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 111-bis, comma 4, dopo le parole: «le parti» sono inserite le seguenti: «e la persona offesa dal reato»;
b) all'articolo 129-bis:
1) al comma 1, le parole: «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
2) al comma 2, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
3) al comma 3, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»;
5) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.
4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo e' sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.»;
c) all'articolo 133-ter, al comma 1, secondo periodo, le parole: «e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole: «prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facolta' di cui al comma 7»;
d) all'articolo 154, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando e' necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure e' in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.»;
e) all'articolo 157-ter:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «a giudizio», le parole: «sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «e' effettuata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dichiarato o eletto,» sono inserite le seguenti: «fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,»;
2) al comma 2, le parole: «sia necessario» sono sostituite dalle seguenti: «e' necessario», le parole: «sia in corso» sono sostituite dalle seguenti: «e' in corso» e le parole: «sia ritenuto» sono sostituite dalle seguenti: «e' ritenuto»;
f) all'articolo 296, al comma 2, la parola: «provano» e' sostituita dalla seguente: «dimostrano»;
g) all'articolo 304, al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b);»;
h) all'articolo 324, al comma 2, le parole: «o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2» sono soppresse;
i) all'articolo 408, comma 3, al secondo periodo le parole: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresi' informate» sono sostituite dalle seguenti: «La persona offesa e' altresi' informata»;
l) all'articolo 412:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione puo' essere disposta solo se la richiesta e' stata rigettata. L'avocazione puo' essere, altresi', disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.»;
2) al comma 2, le parole: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater» sono sostituite dalle seguenti: «della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3»;
3) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.»;
m) all'articolo 415-bis, al comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima» sono sostituite dalla seguente: «Prima» e i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies sono abrogati;
n) l'articolo 415-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 415-ter (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facolta' dell'indagato e della persona offesa). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha gia' disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini e' immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facolta' di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresi' l'indicazione della facolta' di cui al comma 4. Copia dell'avviso e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.
2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:
a) quando e' stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita;
b) quando la conoscenza degli atti d'indagine puo' concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumita' di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attivita' di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca;
c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2.
3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.
4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.
5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, puo' ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando:
a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non e' stata rigettata;
b) e' stata gia' presentata l'istanza di cui al comma 4.»;
o) all'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), al numero 1), la parola: «settembre» e' sostituita dalla seguente: «ottobre» e al numero 2), la parola: «febbraio» e' sostituita dalla seguente: «marzo»;
p) all'articolo 438, al comma 5, le parole: «ai prevedibili tempi dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'istruzione»;
q) all'articolo 450, al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza. La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).»;
r) all'articolo 456, al comma 2, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il decreto contiene altresi', a pena di nullita', l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza.» e dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Con il decreto l'imputato e' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
s) all'articolo 459, comma 1-ter, al primo periodo, dopo le parole: «1981, n. 689,» e' inserita la seguente: «anche» e, all'ultimo periodo, le parole: «ed emette decreto di giudizio immediato» sono sostituite dalle seguenti: «e, se non e' stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto»;
t) all'articolo 510, il comma 3-bis e' abrogato;
u) all'articolo 545-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non e' possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo e' sospeso.» e, al comma 3, le parole: «; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689» sono soppresse;
v) all'articolo 554-ter, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «424, commi 2, 3 e 4,»;
z) all'articolo 598-bis:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, puo', personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non e' possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo e' sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza e' formulata dal procuratore generale.»;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis puo' essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo.
4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, e' applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se e' necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo e' sospeso. Se il consenso e' acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non e' possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-bis, in quanto applicabili.»;
aa) all'articolo 599-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «determinazione della pena» sono inserite le seguenti: «o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689» e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato e' espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza.»;
bb) all'articolo 601:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), d-bis), f), g)» sono inserite le seguenti: «, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza»;
2) al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'avviso e', altresi', comunicato al procuratore generale.»;
3) al comma 6, dopo le parole: «in modo certo» sono inserite le seguenti: «, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza»;
cc) all'articolo 656, al comma 3, dopo le parole: «programmi di giustizia riparativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato»;
dd) all'articolo 676, al comma 1, le parole: «e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis» sono soppresse e dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Il giudice dell'esecuzione e', altresi', competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.».

Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 111-bis, 129-bis, 133-ter,
154, 157-ter, 296, 304, 324, 408, 412, 415-bis, 420-quater,
438, 450, 456, 459, 510, 545-bis, 554-ter, 598-bis,
599-bis, 601, 656 e 676 del codice di procedura penale,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 111-bis (Deposito telematico). - 1. Salvo
quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e
grado del procedimento, il deposito di atti, documenti,
richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti
informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche
temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonche'
l'identita' del mittente e del destinatario, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli atti e ai documenti che, per loro natura o per
specifiche esigenze processuali, non possono essere
acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal
reato compiono personalmente possono essere depositati
anche con modalita' non telematiche.»
«Art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia
riparativa). - 1. In ogni stato e grado del procedimento
l'autorita' giudiziaria puo' disporre, anche d'ufficio,
l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui
all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la
giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un
programma di giustizia riparativa.
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del
reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' proposta
personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3. L'invio degli interessati e' disposto con
ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i
difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima
del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi
che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa
possa essere utile alla risoluzione delle questioni
derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un
pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento
dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il
pubblico ministero con decreto motivato.
4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta
a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, puo'
disporre con ordinanza la sospensione del processo per un
periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di
consentire lo svolgimento del programma di giustizia
riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice,
con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce,
a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano, altresi', prima dell'esercizio dell'azione
penale, quando il pubblico ministero ha disposto la
notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal
caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento
provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il
pubblico ministero.
4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il
processo e' sospeso, sono sospesi il corso della
prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis.
Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della
custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal
giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo
310. Si applica l'articolo 304, comma 6.
5. Al termine dello svolgimento del programma di
giustizia riparativa, l'autorita' giudiziaria acquisisce la
relazione trasmessa dal mediatore.»
«Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della
partecipazione a distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria,
quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che
una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un
atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con
decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il
decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al
provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto
o la celebrazione dell'udienza, almeno tre giorni prima
della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma
l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle
facolta' di cui al comma 7. Il decreto e' comunicato anche
alle autorita' interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un
collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio
giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che
compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza.
Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o
che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato
all'aula di udienza.
3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di
nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti
all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti
nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa
di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di
udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita'
degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza e'
sempre disposta la registrazione audiovisiva.
4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le
persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a
distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un
ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita'
giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di
dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il
collegamento audiovisivo.
5. Le persone detenute, internate, sottoposte a
custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a
seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o
partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo
in cui si trovano.
6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo'
autorizzare le persone che compiono l'atto o che
partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo
diverso da quello indicato nel comma 4.
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o
da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il
diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere
presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti
sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro
sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con
l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita'
giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al
comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico
ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio
presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un
ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via
prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni
di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non
svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o
di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai
fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano
le persone che compiono l'atto o che partecipano
all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige
verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136,
in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui
al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo
periodo, delle cautele adottate per assicurare la
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la
persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o
limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad
essa spettanti.»
«Art. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla
parte civile, al responsabile civile e al civilmente
obbligato per la pena pecuniaria). - 1. Le notificazioni
alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha
nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni
dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la
dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono
insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni
dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i
luoghi ivi indicati, la notificazione e' eseguita mediante
deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria.
Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di
residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la
persona offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso
di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel
territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di
posta elettronica certificata o altro servizio elettronico
di recapito certificato qualificato. Se nel termine di
venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene
effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio
ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, la
notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella
segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla
elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.
1-bis. Quando e' necessario per evitare la scadenza
del termine di prescrizione del reato o il decorso del
termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis
oppure e' in corso di applicazione una misura cautelare,
l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, nei casi
indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla
persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli
articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla
polizia giudiziaria.
2. La notificazione della prima citazione al
responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e' eseguita, nei casi di cui
all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la
prima notificazione all'imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di
persone giuridiche o di enti privi di personalita'
giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme
stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al
responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite
presso i difensori. Il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono
costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale,
devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo
in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta
certificata o altro servizio elettronico di recapito
certificato qualificato, con atto depositato nella
cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale
dichiarazione o elezione o se la stessa e' insufficiente o
inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito
nella cancelleria.»
«Art. 157-ter (Notifiche degli atti introduttivi del
giudizio all'imputato non detenuto). - 1. La notificazione
all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione
dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai
sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche'
del decreto penale di condanna e' effettuata al domicilio
dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In
mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai
casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione e'
eseguita nei luoghi e con le modalita' di cui all'articolo
157, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo
148, comma 1.
2. Quando e' necessario per evitare la scadenza del
termine di prescrizione del reato o il decorso del termine
di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure e'
in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in
ogni altro caso in cui e' ritenuto indispensabile e
improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze,
l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la notificazione
all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli
articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto
penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o
nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione
a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente
presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi
dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.»
«Art. 296 (Latitanza). - 1. E' latitante chi
volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli
arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di
dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. La latitanza e' dichiarata con decreto motivato.
Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di
un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto
sono indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva
conoscenza della misura e la volonta' di sottrarvisi. Con
il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice
designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia
privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia
dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misura
rimasta ineseguita. Avviso del deposito e' notificato al
difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza
operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa e'
stata dichiarata.
4. La qualita' di latitante permane fino a che il
provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a
norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia
ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il
provvedimento e' stato emesso.
4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla
dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il processo e'
in corso, all'imputato e' comunicata la data dell'udienza
successiva.
5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato
l'evaso.»
«Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare). - 1. I termini previsti
dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento
dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione, dell'allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
assistenza uno o piu' imputati;
b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in
cui l'udienza di comparizione predibattimentale e' sospesa
o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e
b);
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis,
durante il tempo intercorrente tra la lettura del
dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e
l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale
sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva
ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n.
689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti
dall'articolo 303 non puo' comunque avere durata superiore
a sessanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono
essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei
reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel
caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati
particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono
tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e'
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.
4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1,
lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell'articolo 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi
di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si
proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non puo'
comunque superare il doppio dei termini previsti
dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto
dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1,
lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della meta'
previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu'
favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A
tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena
massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo
che per il limite relativo alla durata complessiva della
custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lettera b).»
«Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La
richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del
tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla
data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il
sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha
avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta e' presentata con le forme previste
dall'articolo 582. Se la richiesta e' proposta
dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non
abbia gia' dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il
domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso
previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato
mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta
da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il
proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
in cancelleria.
3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita'
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo,
trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il
provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere
enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha,
inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione
degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per
l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato
al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al
giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309,
commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di
sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta
nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice
penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione
della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.»
«Art. 408 (Richiesta di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato). - 1. Quando gli
elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non
consentono di formulare una ragionevole previsione di
condanna o di applicazione di una misura di sicurezza
diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al
giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta e'
trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la
documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali
degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini
preliminari.
2. Fuori dei casi di rimessione della querela,
l'avviso della richiesta e' notificato, a cura del pubblico
ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato
o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato
di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di venti
giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli atti
e presentare opposizione con richiesta motivata di
prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa
e' altresi' informata della facolta' di accedere ai
programmi di giustizia riparativa.
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla
persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del
codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione e'
in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero,
alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e'
elevato a trenta giorni.»
«Art. 412 (Avocazione delle indagini preliminari per
mancato esercizio dell'azione penale). - 1. Il procuratore
generale presso la corte di appello puo' disporre, con
decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari
se il pubblico ministero non ha disposto la notifica
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,
oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto
l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo
407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato
richiesta di differimento del deposito ai sensi
dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione puo' essere
disposta solo se la richiesta e' stata rigettata.
L'avocazione puo' essere, altresi', disposta nei casi in
cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni
inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine
fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma
4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo
415-ter, comma 5, primo periodo.
2. Il procuratore generale, puo' altresi' disporre
l'avocazione a seguito della comunicazione prevista
dall'articolo 409, comma 3.
2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro
novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
415-ter, commi 1, 2, 3, e 4.»
«Art. 415-bis (Avviso all'indagato della conclusione
delle indagini preliminari). - 1. Prima della scadenza del
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se
prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare
richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e
411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e
al difensore nonche', quando si procede per i reati di cui
agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo,
alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini
preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del
fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si
assumono violate, della data e del luogo del fatto, con
l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini
espletate e' depositata presso la segreteria del pubblico
ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno
facolta' di prenderne visione ed estrarne copia.
2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi
dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene
inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore
hanno facolta' di esaminare per via telematica gli atti
depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la
facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi
indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il
difensore puo', entro il termine di venti giorni,
depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute
rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il
pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto
dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative
alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo'
avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle
forme di cui all'articolo 268, comma 6.
3. L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che
l'indagato ha facolta', entro il termine di venti giorni,
di presentare memorie, produrre documenti, depositare
documentazione relativa ad investigazioni del difensore,
chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di
indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto
ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo
stesso e' notificato sono altresi' informati che hanno
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle
richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste
devono essere compiute entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta. Il termine puo' essere
prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su
richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per
non piu' di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato,
l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine
del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono
utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal
comma 4, ancorche' sia decorso il termine stabilito dalla
legge o prorogato dal giudice.
5-bis.(abrogato)
5-ter.(abrogato)
5-quater.(abrogato)
5-quinquies.(abrogato)
5-sexies.(abrogato)»
«Art. 420-quater (Sentenza di non doversi procedere
per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte
dell'imputato). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli
420-bis e 420-ter, se l'imputato non e' presente, il
giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi
procedere per mancata conoscenza della pendenza del
processo da parte dell'imputato.
2. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e
l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
b) le generalita' dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonche'
le generalita' delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle
ricerche effettuate;
e) l'indicazione della data fino alla quale
dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona
nei cui confronti la sentenza e' emessa;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli
di legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a
quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia
superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo
comma, del codice penale, la persona nei cui confronti e'
stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia
giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia
personalmente notificata la sentenza.
4. La sentenza contiene altresi':
a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il
processo a suo carico sara' riaperto davanti alla stessa
autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
b) quando la persona non e' destinataria di un
provvedimento applicativo della misura cautelare degli
arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti
per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la
prosecuzione del processo e' fissata:
1) il primo giorno non festivo del successivo
mese di ottobre, se la persona e' stata rintracciata nel
primo semestre dell'anno;
2) il primo giorno non festivo del mese di marzo
dell'anno successivo, se la persona e' stata rintracciata
nel secondo semestre dell'anno;
c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si
terra';
d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata
non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui
all'articolo 420-ter, si procedera' in sua assenza e sara'
rappresentata in udienza dal difensore.
5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la
persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia
stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere
per mancata conoscenza della pendenza del processo non puo'
piu' essere revocata.
7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le
misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia
in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non e'
piu' revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto
disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei
provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio,
il sequestro conservativo e il sequestro preventivo
permangono fino a quando la sentenza non e' piu' revocabile
ai sensi del comma 6.»
«Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito
all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e
all'articolo 441, comma 5.
1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i
delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per
iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma degli articoli 421 e 422.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa
personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la
sottoscrizione e' autenticata da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza
con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando
l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente
dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il
giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non
superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal
pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini
suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa.
In tal caso, l'imputato ha facolta' di revocare la
richiesta.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilita' ai
fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442,
comma 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una
integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto
degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione
probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della
decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una
economia processuale, in relazione all'istruzione
dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero puo'
chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva
l'applicabilita' dell'articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma
5 puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la
richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di
rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la
richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto
dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta
nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle
nullita', sempre che non siano assolute, e la non
rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve quelle
derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa
preclude altresi' ogni questione sulla competenza per
territorio del giudice.
6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato
proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata
inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se
all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto
accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica
la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma
2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio
abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata
dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato puo'
riproporre la richiesta prima dell'apertura del
dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la
dichiarazione di inammissibilita' o ingiustificato il
rigetto, ammette il giudizio abbreviato.»
«Art. 450 (Instaurazione del giudizio direttissimo).
- 1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico
ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato
arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero, lo
cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo.
Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre
giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti
dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f),
con l'indicazione del giudice competente per il giudizio
nonche' la data e la sottoscrizione. La citazione contiene,
inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo
sara' giudicato in assenza. La citazione e' nulla se
l'imputato non e' identificato in modo certo, se non
contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero
se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei
requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e
f).
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto
dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, e'
trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il
giudizio.
5. Al difensore e' notificato senza ritardo a cura
del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il
giudizio.
6. Il difensore ha facolta' di prendere visione e di
estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero,
della documentazione relativa alle indagini espletate.»
«Art. 456 (Decreto di giudizio immediato). - 1. Al
decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le
disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato
puo' chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della
pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del
procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene
altresi', a pena di nullita', l'avvertimento all'imputato
che non comparendo sara' giudicato in assenza.
2-bis. Con il decreto l'imputato e' informato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e
notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta
giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al
decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso
alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto
dal comma 3.»
«Art. 459 (Casi di procedimento per decreto). - 1.
Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in
quelli perseguibili a querela se questa e' stata
validamente presentata e se il querelante non ha nella
stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero,
quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena
pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena
detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della
persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel
registro delle notizie di reato e previa trasmissione del
fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto
penale di condanna, indicando la misura della pena.
1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria
in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per
determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il
valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato
l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.
Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e
superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito
giornaliero che puo' essere impiegata per il pagamento
della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive
condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato
e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata
in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo
133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena
detentiva puo' essere sostituita altresi' con il lavoro di
pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24
novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio
dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero,
presentando il programma di trattamento elaborato
dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa
dichiarazione di disponibilita' dell'ente.
1-ter. Quando e' stato emesso decreto penale di
condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena
detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla
notificazione del decreto, puo' chiedere la sostituzione
della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita' di
cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n.
689, anche senza formulare l'atto di opposizione. Con
l'istanza, l'imputato puo' chiedere un termine di sessanta
giorni per depositare la dichiarazione di disponibilita'
dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis,
primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione
penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha
emesso il decreto di condanna puo' operare la sostituzione
della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita'. In
difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta
e, se non e' stata proposta, congiuntamente o
successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo
il decreto.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione
di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo
edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se
non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma
dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico
ministero.
4. Del decreto penale e' data comunicazione al
querelante.
5. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando
risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza
personale.»
«Art. 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova).
- 1. Nel verbale sono indicate le generalita' dei
testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli
interpreti ed e' fatta menzione di quanto previsto
dall'articolo 497 comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel
verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei
periti, dei consulenti tecnici e delle parti private,
riproducendo integralmente in forma diretta le domande
poste dalle parti o dal presidente nonche' le risposte
delle persone esaminate.
2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei
consulenti tecnici, delle parti private e delle persone
indicate nell'articolo 210, nonche' gli atti di
ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi
di riproduzione audiovisiva, salva la contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia
redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza
previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal
presidente.
3-bis. (abrogato)»
«Art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva). - 1. Il
giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti,
sostituisce la pena detentiva con una delle pene
sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689. Quando non e' possibile decidere
immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del
dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario,
il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando
la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni
corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo
periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti
indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre
sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e
all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal
caso il processo e' sospeso.
2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena
detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi
dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle
prescrizioni relative, il giudice puo' acquisire
dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso,
dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute
necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali,
familiari, sociali, economiche e patrimoniali
dell'imputato. Il giudice puo' richiedere, altresi',
all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di
trattamento della semiliberta', della detenzione
domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' con la
relativa disponibilita' dell'ente. Agli stessi fini, il
giudice puo' acquisire altresi', dai soggetti indicati
dall'articolo 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di
disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco
d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato
abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono
depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale
esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono
presentare memorie in cancelleria
3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni
di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le
parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena
detentiva, integra il dispositivo indicando la pena
sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni
corrispondenti. In caso contrario, il giudice conferma il
dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato e' data
lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo
545.
4. Quando il processo e' sospeso ai sensi del comma
1, la lettura della motivazione redatta a norma
dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo
integrato o confermato e puo' essere sostituita con
un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui
all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della
motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla
lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al
comma 3.»
«Art. 554-ter (Provvedimenti del giudice). - 1. Se,
sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553,
sussiste una causa che estingue il reato o per la quale
l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita, se risulta che il fatto non e' previsto
dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o
che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o che l'imputato non e' punibile per
qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo
a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere anche quando gli elementi acquisiti non
consentono una ragionevole previsione di condanna. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427.
Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non luogo a
procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe
conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza
diversa dalla confisca.
2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione
della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del
processo con messa alla prova, nonche' la domanda di
oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della
pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso
termine, quando l'imputato e il pubblico ministero
concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui
all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il
giudice, se non e' possibile decidere immediatamente,
sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre
sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e
all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma
2.
3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare
sentenza di non luogo a procedere e in assenza di
definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa
per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza
dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la
restituzione del fascicolo del pubblico ministero.
4. Tra la data del provvedimento e la data fissata
per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine
non inferiore a venti giorni.»
«Art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza
la partecipazione delle parti). - 1. La corte provvede
sull'appello in camera di consiglio. Se non e' diversamente
stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127,
essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie
senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni
prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue
richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi,
memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.
Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio
e' depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il
deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui
all'articolo 545.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza,
puo', personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei
motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere
il consenso alla sostituzione della pena detentiva con
taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne
ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva.
Quando, pur essendo acquisito il consenso, non e' possibile
decidere immediatamente, la corte fissa una apposita
udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle
parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente
e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le
informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal
caso il processo e' sospeso. Salvo che la corte disponga
altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione
delle parti.
2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo
difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In
caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di
partecipare all'udienza e' formulata dal procuratore
generale. La richiesta e' irrevocabile ed e' presentata, a
pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla
notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o
dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello.
La parte privata puo' presentare la richiesta
esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta
e' ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga
con la partecipazione delle parti e indica se l'appello
sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di
consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il
provvedimento e' comunicato al procuratore generale e
notificato ai difensori.
3. La corte puo' disporre d'ufficio che l'udienza si
svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza
delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento
nel quale e' indicato se l'appello sara' deciso a seguito
di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme
previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato
al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo
che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di
cui all'articolo 601.
4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si
svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene
necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale a norma dell'articolo 603.
4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai
commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al
comma 1-bis puo' essere espresso sino alla data
dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo
comma 1-bis, secondo e terzo periodo.
4-ter. Quando, per effetto della decisione
sull'impugnazione, e' applicata una pena detentiva non
superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne
ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se
e' necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte
deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto
periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di
quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza,
non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle
parti. In tal caso, il processo e' sospeso. Se il consenso
e' acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo
altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito
ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo
acquisito il consenso, non e' possibile decidere
immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il
deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di
legge, dal deposito del dispositivo, confermato o
integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi
2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo
545-bis, in quanto applicabili.»
«Art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai
motivi di appello). - 1. Le parti possono dichiarare di
concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei
motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali
motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento
comportano una nuova determinazione della pena o la
sostituzione della pena detentiva con una delle pene
sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
indicano al giudice anche la pena sulla quale sono
d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate
nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine,
previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima
dell'udienza. Nell'ipotesi di sostituzione della pena
detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53
della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 598-bis, ma il consenso
dell'imputato e' espresso, a pena di decadenza, nel termine
di quindici giorni prima dell'udienza.
2.
3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo
598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la
richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si
svolga con la partecipazione di queste e indica se
l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in
camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo
127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale
e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta
e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte
in udienza.
3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in
camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la
corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta
concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del
giudizio.
3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno
effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte
di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i
procuratori della Repubblica del distretto, indica i
criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati
del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della
tipologia dei reati e della complessita' dei procedimenti.»
«Art. 601 (Atti preliminari al giudizio). - 1. Fuori
dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina
senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina
altresi' la citazione dell'imputato non appellante se vi e'
appello del pubblico ministero o, se ricorre alcuno dei
casi previsti dall'articolo 587.
2. Quando la corte, anteriormente alla citazione,
dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle
parti, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. Nello
stesso decreto e' altresi' indicato se l'appello sara'
deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di
consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello
contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1,
lettere a), d-bis), f), g), l'avvertimento all'imputato che
non comparendo sara' giudicato in assenza nonche'
l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso
previsto dal comma 2, l'avviso che si procedera' con
udienza in camera di consiglio senza la partecipazione
delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso,
l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel
termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del
decreto. Il decreto contiene altresi' l'avviso che la
richiesta di partecipazione puo' essere presentata dalla
parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il
termine per comparire non puo' essere inferiore a quaranta
giorni.
4. E' ordinata in ogni caso la citazione del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e della parte civile; questa e' citata
anche quando ha appellato il solo imputato contro una
sentenza di proscioglimento.
5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata
per il giudizio di appello, e' notificato avviso ai
difensori. L'avviso e', altresi', comunicato al procuratore
generale.
6. Il decreto di citazione e' nullo se l'imputato non
e' identificato in modo certo, se non contiene
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara'
giudicato in assenza ovvero se manca o e' insufficiente
l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo
429 comma 1 lettera f).»
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita'
della persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione nonche' l'avviso al condannato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza
puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato. L'ordine e' notificato al
difensore del condannato.
3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di
condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole
di minore eta' e' comunicato al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
esecuzione della sentenza.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'articolo 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9,
lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le
detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il
pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi
al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354. La presente disposizione non si applica nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette
l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al
magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il
pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui
agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.
L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato e al difensore nominato per la
fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso
immediato. Con l'avviso il condannato e' informato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza
puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3.
Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di
sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5
non puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di
cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli
423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis
del codice penale, fatta eccezione per coloro che si
trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di
custodia cautelare in carcere nel momento in cui la
sentenza diviene definitiva;
c).
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche'
provveda alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza.»
«Art. 676 (Altre competenze). - 1. Il giudice
dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine
all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione
della pena quando la stessa non consegue alla liberazione
condizionale o all'affidamento in prova al servizio
sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o
alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il
giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667
comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle
cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo
263 comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della
pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di
ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
3-bis. Il giudice dell'esecuzione e', altresi',
competente a decidere in ordine all'applicazione della
riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma
2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima
della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto
irrevocabile.».
 
Art. 3

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 63-bis, comma 1, le parole: «alla persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse e dopo le parole: «all'imputato» sono inserite le seguenti: «dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna»;
b) all'articolo 127:
1) al comma 1:
1.1 all'alinea, la parola: «settimana» e' sostituita dalla seguente: «mese»;
1.2 la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;»;
1.3 alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5,»;
1.4 la lettera c) e' soppressa;
2) il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 63-bis e 127 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, come modificati dal presente decreto:
«Art. 63-bis (Comunicazione di cortesia). - 1. Fuori
del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
quando la relazione della notificazione all'imputato
dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli
atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450,
comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di
condanna attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona
fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la
segreteria da' avviso di cortesia al destinatario
dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al
recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica
dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3,
del codice, annotandone l'esito.»
«Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al
procuratore generale). - 1. La segreteria del pubblico
ministero trasmette ogni mese al procuratore generale
presso la corte di appello i dati di cui al comma 3
relativi ai procedimenti di seguito indicati, da
raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:
a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non
ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione,
entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2,
del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato
richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter,
comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti
sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della
richiesta;
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non
ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini
fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5, del
codice;
c) (soppressa)
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di
appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della
Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini
relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del
codice di procedura penale e invia al procuratore generale
presso la Corte di cassazione una relazione almeno
semestrale.
2.(abrogato).
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1,
la segreteria del pubblico ministero comunica:
a) le generalita' della persona sottoposta alle
indagini o quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della
persona sottoposta alle indagini;
c) le generalita' della persona offesa o quanto
altro valga a identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della
persona offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona
sottoposta alle indagini e della persona offesa e i
relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione
delle norme di legge che si assumono violate, nonche', se
risultano, la data e il luogo del fatto.».
 
Art. 4

Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

1. All'articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda, anche se alternativa».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 12-ter della legge 30 aprile
1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e
262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: 'Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande'), come modificato dal presente decreto:
«Art. 12-ter (Estinzione delle contravvenzioni per
adempimento di prescrizioni impartite dall'organo
accertatore). - Salvo che concorrano con uno o piu'
delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge
e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia
di igiene, produzione, tracciabilita' e vendita di alimenti
e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo
suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie
o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena
dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto,
si applicano le disposizioni del presente articolo e degli
articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies,
12-octies e 12-nonies.
Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed
eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo
accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura
penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al
contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la
regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a
sei mesi. In presenza di specifiche e documentate
circostanze non imputabili al contravventore, che
determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine
puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori
sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato
immediatamente al pubblico ministero.
Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
servizio del quale opera il contravventore.
Con la prescrizione l'organo accertatore puo'
imporre, anche con riferimento al contesto produttivo,
organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche
misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la
prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose per la
sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.
Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo
accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di
reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo
347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il
verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.
Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario,
puo' disporre con decreto che l'organo che ha impartito le
prescrizioni apporti modifiche alle stesse.».
 
Art. 5

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Le pene sostitutive della semiliberta', della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.»;
b) all'articolo 72, al quarto comma, dopo le parole: «per un delitto non colposo commesso» sono inserite le seguenti: «dopo l'applicazione ovvero».

Note all'art. 5:
- Si riporta gli articoli 58 e 72 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come
modificati dal presente decreto:
«Art. 58 (Potere discrezionale del giudice
nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive). -
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto
dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale,
se non ordina la sospensione condizionale della pena, puo'
applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando
risultano piu' idonee alla rieducazione del condannato e
quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano
la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
La pena detentiva non puo' essere sostituita quando
sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni
non saranno adempiute dal condannato.
Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella
piu' idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale
del condannato con il minor sacrificio della liberta'
personale, indicando i motivi che giustificano
l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.
Le pene sostitutive della semiliberta', della
detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'
possono essere applicate solo con il consenso
dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di
procuratore speciale.
Quando applica la semiliberta' o la detenzione
domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni
per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di
pubblica utilita' o la pena pecuniaria.
In ogni caso, nella scelta tra la semiliberta', la
detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilita', il
giudice tiene conto delle condizioni legate all'eta', alla
salute fisica o psichica, alla maternita', o alla
paternita' nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma
7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto
previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice
tiene altresi' conto delle condizioni di disturbo da uso di
sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da
gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati
autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nonche' delle condizioni di persona affetta da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate
dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2,
della legge 26 luglio 1975, n. 354.»
«Art. 72 (Ipotesi di responsabilita' penale e
revoca). - Il condannato alla pena sostitutiva della
semiliberta' o della detenzione domiciliare che per piu' di
dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente
dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi
indicati nell'articolo 56 e' punito ai sensi del primo
comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la
disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice
penale.
Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di
pubblica utilita' che, senza giustificato motivo, non si
reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo
abbandona e' punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e
secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che
il fatto sia di lieve entita'.
La condanna a pena detentiva per un delitto non
colposo commesso dopo l'applicazione ovvero durante
l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena
pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la
parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la
condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione
della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui
all'articolo 58.
La cancelleria del giudice che ha pronunciato la
sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il
magistrato di sorveglianza competente per la detenzione
domiciliare sostitutiva o per la semiliberta' sostitutiva,
ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica
utilita' sostitutivo.».
 
Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «408 e» e le parole: «e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono soppresse.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale
del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre 1999, n. 468), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 17 (Archiviazione). - 1. Il pubblico ministero
presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione
quando la notizia di reato e' infondata, nonche' nei casi
previsti dagli articoli 408 e 411 del codice di procedura
penale, nonche' dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente
decreto. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa
alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al
giudice.
2. Copia della richiesta e' notificata alla persona
offesa che nella notizia di reato o successivamente alla
sua presentazione abbia dichiarato di volere essere
informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta
e' altresi' precisato che nel termine di dieci giorni la
persona offesa puo' prendere visione degli atti e
presentare richiesta motivata di prosecuzione delle
indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di
archiviazione la persona offesa indica, a pena di
inammissibilita', gli elementi di prova che giustificano il
rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.
3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del
comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione e'
successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi
dell'articolo 26, comma 2.
4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con
decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con
ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le
ulteriori indagini necessarie e fissando il termine
indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che
entro dieci giorni il pubblico ministero formuli
l'imputazione.
5. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di
procedura penale.».
 
Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 59, al comma 1, le parole: «dall'articolo 405» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 407-bis»;
b) all'articolo 61, al comma 1, primo periodo, le parole: «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente».

Note all'art. 7:
- Si riportano gli articoli 59 e 61 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificati dal
presente decreto:
«Art. 59 (Contestazione dell'illecito
amministrativo). - 1. Quando non dispone l'archiviazione,
il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito
amministrativo dipendente dal reato. La contestazione
dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati
dall'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura
penale.
2. La contestazione contiene gli elementi
identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e
precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle
sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui
l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle
fonti di prova.»
«Art. 61 (Provvedimenti emessi nell'udienza
preliminare). - 1. Il giudice dell'udienza preliminare
pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di
estinzione o di improcedibilita' della sanzione
amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non
sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di
formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice
di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza
preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente,
contiene, a pena di nullita', la contestazione
dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che
puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e
l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei
relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche'
gli elementi identificativi dell'ente.».
 
Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, del codice di procedura penale e' fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 89 del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre
2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 89 (Disposizioni transitorie in materia di
assenza). - 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3,
quando, nei processi pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' stata gia' pronunciata, in
qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la
quale si e' disposto procedersi in assenza dell'imputato,
continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di
procedura penale e delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese
quelle relative alle questioni di nullita' in appello e
alla rescissione del giudicato.
2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo
grado e' stata disposta la sospensione del processo ai
sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di
procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in
vigore del presente decreto e l'imputato non e' stato
ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai
sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura
penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, il giudice provvede ai sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale
come modificato dal presente decreto. In questo caso si
applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto.
3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3,
581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice
di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni
proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a
quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli
stessi casi si applicano anche le disposizioni
dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come
modificato dal presente decreto.
4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad
applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma,
numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno
ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso
di sospensione del corso della prescrizione ai sensi
dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice
penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di
detto articolo, come modificata dal presente decreto
legislativo.
5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto
reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma,
numero 3-bis, del codice penale come modificato dal
presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di
cui all'articolo 420-quater, comma 3, del codice di
procedura penale e' fissato in misura pari al termine di
prescrizione previsto per i reati per cui si procede.».
 
Art. 9

Disposizioni transitorie in
materia di modifica del regime di procedibilita'

1. Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto e' commesso su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 9:
- Per l'articolo 635 del codice penale, si veda nelle
note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 85 del citato decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in
materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari
nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano
con la giustizia, nonche' in materia di termini di
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a
controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi
di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano
nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione
e contrasto dei raduni illegali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199:
«Art. 85 (Disposizioni transitorie in materia di
modifica del regime di procedibilita'). - 1. Per i reati
perseguibili a querela della persona offesa in base alle
disposizioni del presente decreto, commessi prima della
data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la
presentazione della querela decorre dalla predetta data, se
la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto
costituente reato.
2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le
misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono
efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'autorita' giudiziaria che
procede non acquisisce la querela. A questi fini,
l'autorita' giudiziaria effettua ogni utile ricerca della
persona offesa, anche avvalendosi della polizia
giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al
primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del
codice di procedura penale sono sospesi.
2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai
commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di
procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis,
612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, si continua
a procedere d'ufficio quando il fatto e' connesso con un
delitto divenuto perseguibile a querela della persona
offesa in base alle disposizioni del presente decreto.».
 
Art. 10
Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di
impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello

1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello puo' depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2.
2. Dell'avvenuto deposito dell'impugnazione e' dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento.
3. L'atto di impugnazione e' comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 87, commi 1 e 3, del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:
«Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di
processo penale telematico). - 1. Con decreto del Ministro
della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il
deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita'
telematiche degli atti del procedimento penale, anche
modificando, ove necessario, il regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.
44, e, in ogni caso, assicurando la conformita' al
principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza
del compimento dell'atto.
2. (Omissis).
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio
nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e
le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche
modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o
notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo
regime di deposito, comunicazione e notificazione.
4. - 7. (Omissis).».
 
Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Piantedosi, Ministro dell'interno

Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio