Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2024 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2024, n. 31 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 1; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»; Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023; Acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa; Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 582, secondo comma, le parole: «61, numero 11-octies),» sono soppresse e dopo la parola: «583» sono inserite le seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo periodo,»; b) all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonche' dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 76 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'articolo 87 della Costituzione, quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari): «Art. 1 (Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonche' delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonche' delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, con finalita' di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'universita' e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. 3. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie. 4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi per essa stabiliti, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. 5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di processo penale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticita', l'integrita', la leggibilita', la reperibilita' e, ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalita' telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonche' circa l'identita' del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalita' non telematica; b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a) del presente comma, assicurando la conformita' al principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale; c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri: 1) gradualita', differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche; 2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega; 3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto; d) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera a) del presente comma per cui possano essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione; e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia: 1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalita' telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attivita' processuali; 2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato; 3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalita' dei sistemi informatici; f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale piu' celere ed efficiente nonche' a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorita' procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilita'; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facolta' di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico; b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso e' citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci; c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato e' citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilita'; d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo; e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale; f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo. 7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale piu' celere ed efficiente nonche' a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli e' a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza e' dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole; b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalita' comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potra' essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorita' giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria; c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalita' di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza e' dovuta a una scelta volontaria e consapevole; d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato e' assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato; e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni piu' idonea ricerca della persona nei cui confronti e' stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sara' riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilita' che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorita' giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza e' pronunciata e' stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale e' stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza; f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilita' di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volonta' del destinatario di sottrarvisi; g) ampliare la possibilita' di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016; h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare; i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sara' egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potra' esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g). 8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilita' degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione; c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza. 9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna; b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela; c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure: 1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni; 2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale; 3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi; d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessita' delle indagini; e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravita' del reato e alla complessita' delle indagini preliminari; f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012; g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari; h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale; i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorita' trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti; l) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale e' esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficolta' di accertamento; m) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna; n) prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullita' e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonche' i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero; o) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere che, salva contraria volonta' espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facolta' di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile; p) precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso e' attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformita' delle iscrizioni; q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestivita' dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso e' attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilita' per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facolta' di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilita' dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta; r) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato e' da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto; s) prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo; t) prevedere criteri piu' stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale. 10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) in materia di applicazione della pena su richiesta: 1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare; 2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi; 3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento; b) in materia di giudizio abbreviato: 1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale; 2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione; 3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; c) in materia di giudizio immediato: 1) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 2) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato; d) in materia di procedimento per decreto: 1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale; 2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria; 3) assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto; e) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali; f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facolta' possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui e' avvenuta la nuova contestazione. 11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che, quando non e' possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione; b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilita' delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale; c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione; d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o piu' componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa gia' assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa e' stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze. 12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovra' celebrarsi il dibattimento; b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullita' e restituisca gli atti; c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonche' i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero; d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perche' gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna; e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera; f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera d), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca; g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera d) del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica. 13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilita', sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione; b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento; c) prevedere l'inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilita' dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonche' i rapporti tra la medesima improcedibilita' dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia; e) prevedere l'inappellabilita' della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilita'; f) prevedere l'inappellabilita' della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c); g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza; h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale; i) prevedere l'inammissibilita' dell'appello per mancanza di specificita' dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato; l) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado; m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza; n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente; o) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale. 14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili gia' sottoposti a sequestro, avvenga con le modalita' di esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile; b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformita' alle previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilita', per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la procedibilita' a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale; b) prevedere l'estensione del regime di procedibilita' a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilita' d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita'; c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilita' di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico; d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualita' di testimone. 16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettivita' alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; b) rivedere, secondo criteri di equita', efficienza ed effettivita', i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilita' del condannato; c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento. 17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta' controllata; b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semiliberta'; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilita'; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive; d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semiliberta' e alla detenzione domiciliare; e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semiliberta' o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilita', se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilita', se il condannato non si oppone; f) per la semiliberta' e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilita' mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilita', quando e' applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita; g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione; h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato; l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato; m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilita' del condannato o ad altro giustificato motivo; n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilita' penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semiliberta', della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'. 18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalita' di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato; b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte e' stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonche' i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima; c) prevedere la possibilita' di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorita' giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravita', sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorita' giudiziaria dell'utilita' del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a); d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonche', nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilita' genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunita'; la ritrattabilita' del consenso in ogni momento; la confidenzialita' delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per se' reato, nonche' la loro inutilizzabilita' nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilita' di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva; f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacita' di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonche' del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attivita' professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalita' di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialita', indipendenza ed equiprossimita' del ruolo; g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilita' dei servizi nonche' la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria. 19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 e' autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilita' della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita'; b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuita' dell'offesa. 22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) estendere l'ambito di applicabilita' della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto; b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. 23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilita' della prestazione di lavoro di pubblica utilita' in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilita' di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo; b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti; c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale; d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa. 24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimita' della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro. 25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati. 26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure gia' previste dalla legge; b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti: 1) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; 2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data piu' risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni; 3) incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialita', e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento; 4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica; c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione", individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificita' delle funzioni di legittimita' della medesima Corte; d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o piu' magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti: 1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni; 2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro: 2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; 2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio; 2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione; 2.4) lo svolgimento di attivita' preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; 3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; 4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale; 5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o piu' strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificita' delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione; f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti: 1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte; 2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite; 3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; 4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unita' di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dall'anno 2023. 28. Agli oneri di cui al comma 27 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 858, primo periodo, le parole: "3.000 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "1.820 unita'", le parole: "1.500 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "900 unita'", le parole: "1.200 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "735 unita'" e le parole: "300 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "185 unita'"; b) al comma 860, la cifra: "119.010.951" e' sostituita dalla seguente: "72.241.502".». - Si riportano gli articoli 8 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.» «Art. 9 (Funzioni). - 1. - 2. (Omissis). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. 4. - 7. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Si riportano gli articoli 582 e 635 del codice penale, come modificati dal presente decreto: «Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'.» «Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Nei casi previsti dal primo comma, nonche' dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.». |
| Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 111-bis, comma 4, dopo le parole: «le parti» sono inserite le seguenti: «e la persona offesa dal reato»; b) all'articolo 129-bis: 1) al comma 1, le parole: «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»; 2) al comma 2, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»; 3) al comma 3, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»; 5) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. 4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo e' sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.»; c) all'articolo 133-ter, al comma 1, secondo periodo, le parole: «e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole: «prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facolta' di cui al comma 7»; d) all'articolo 154, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando e' necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure e' in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.»; e) all'articolo 157-ter: 1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «a giudizio», le parole: «sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «e' effettuata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dichiarato o eletto,» sono inserite le seguenti: «fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,»; 2) al comma 2, le parole: «sia necessario» sono sostituite dalle seguenti: «e' necessario», le parole: «sia in corso» sono sostituite dalle seguenti: «e' in corso» e le parole: «sia ritenuto» sono sostituite dalle seguenti: «e' ritenuto»; f) all'articolo 296, al comma 2, la parola: «provano» e' sostituita dalla seguente: «dimostrano»; g) all'articolo 304, al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b);»; h) all'articolo 324, al comma 2, le parole: «o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2» sono soppresse; i) all'articolo 408, comma 3, al secondo periodo le parole: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresi' informate» sono sostituite dalle seguenti: «La persona offesa e' altresi' informata»; l) all'articolo 412: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione puo' essere disposta solo se la richiesta e' stata rigettata. L'avocazione puo' essere, altresi', disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.»; 2) al comma 2, le parole: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater» sono sostituite dalle seguenti: «della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3»; 3) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.»; m) all'articolo 415-bis, al comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima» sono sostituite dalla seguente: «Prima» e i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies sono abrogati; n) l'articolo 415-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 415-ter (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facolta' dell'indagato e della persona offesa). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha gia' disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini e' immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facolta' di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresi' l'indicazione della facolta' di cui al comma 4. Copia dell'avviso e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. 2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate: a) quando e' stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita; b) quando la conoscenza degli atti d'indagine puo' concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumita' di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attivita' di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca; c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2. 3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. 4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta. 5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, puo' ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando: a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non e' stata rigettata; b) e' stata gia' presentata l'istanza di cui al comma 4.»; o) all'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), al numero 1), la parola: «settembre» e' sostituita dalla seguente: «ottobre» e al numero 2), la parola: «febbraio» e' sostituita dalla seguente: «marzo»; p) all'articolo 438, al comma 5, le parole: «ai prevedibili tempi dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'istruzione»; q) all'articolo 450, al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza. La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).»; r) all'articolo 456, al comma 2, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il decreto contiene altresi', a pena di nullita', l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza.» e dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Con il decreto l'imputato e' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; s) all'articolo 459, comma 1-ter, al primo periodo, dopo le parole: «1981, n. 689,» e' inserita la seguente: «anche» e, all'ultimo periodo, le parole: «ed emette decreto di giudizio immediato» sono sostituite dalle seguenti: «e, se non e' stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto»; t) all'articolo 510, il comma 3-bis e' abrogato; u) all'articolo 545-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non e' possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo e' sospeso.» e, al comma 3, le parole: «; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689» sono soppresse; v) all'articolo 554-ter, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «424, commi 2, 3 e 4,»; z) all'articolo 598-bis: 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, puo', personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non e' possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo e' sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.»; 2) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza e' formulata dal procuratore generale.»; 3) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis puo' essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo. 4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, e' applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se e' necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo e' sospeso. Se il consenso e' acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non e' possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-bis, in quanto applicabili.»; aa) all'articolo 599-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «determinazione della pena» sono inserite le seguenti: «o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689» e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato e' espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza.»; bb) all'articolo 601: 1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), d-bis), f), g)» sono inserite le seguenti: «, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza»; 2) al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'avviso e', altresi', comunicato al procuratore generale.»; 3) al comma 6, dopo le parole: «in modo certo» sono inserite le seguenti: «, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza»; cc) all'articolo 656, al comma 3, dopo le parole: «programmi di giustizia riparativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato»; dd) all'articolo 676, al comma 1, le parole: «e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis» sono soppresse e dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Il giudice dell'esecuzione e', altresi', competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.».
Note all'art. 2: - Si riportano gli articoli 111-bis, 129-bis, 133-ter, 154, 157-ter, 296, 304, 324, 408, 412, 415-bis, 420-quater, 438, 450, 456, 459, 510, 545-bis, 554-ter, 598-bis, 599-bis, 601, 656 e 676 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: «Art. 111-bis (Deposito telematico). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonche' l'identita' del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalita' non telematiche.» «Art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria puo' disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa. 2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. 3. L'invio degli interessati e' disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato. 4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. 4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo e' sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6. 5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorita' giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.» «Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della partecipazione a distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza, almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facolta' di cui al comma 7. Il decreto e' comunicato anche alle autorita' interessate. 2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato all'aula di udienza. 3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita' degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la registrazione audiovisiva. 4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita' giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo. 5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano. 6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4. 7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. 8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita' giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa spettanti.» «Art. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria). - 1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, la notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3. 1-bis. Quando e' necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure e' in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria. 2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto. 3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalita' giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile. 4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa e' insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.» «Art. 157-ter (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto). - 1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna e' effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione e' eseguita nei luoghi e con le modalita' di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1. 2. Quando e' necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure e' in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui e' ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria. 3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.» «Art. 296 (Latitanza). - 1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. 2. La latitanza e' dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura e la volonta' di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito e' notificato al difensore. 3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa e' stata dichiarata. 4. La qualita' di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento e' stato emesso. 4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il processo e' in corso, all'imputato e' comunicata la data dell'udienza successiva. 5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.» «Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare). - 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di assistenza uno o piu' imputati; b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b); c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3; c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3; c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non puo' comunque avere durata superiore a sessanta giorni. 2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. 4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi. 6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della meta' previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea. 7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).» «Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta e' presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito in cancelleria. 3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale. 8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.» «Art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato). - 1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. 2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta e' notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. 3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa e' altresi' informata della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a trenta giorni.» «Art. 412 (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione puo' essere disposta solo se la richiesta e' stata rigettata. L'avocazione puo' essere, altresi', disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo. 2. Il procuratore generale, puo' altresi' disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3. 2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3, e 4.» «Art. 415-bis (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari). - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonche', quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari. 2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. 2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore puo', entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6. 3. L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che l'indagato ha facolta', entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso e' notificato sono altresi' informati che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine puo' essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni. 5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorche' sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. 5-bis.(abrogato) 5-ter.(abrogato) 5-quater.(abrogato) 5-quinquies.(abrogato) 5-sexies.(abrogato)» «Art. 420-quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non e' presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. 2. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata; b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonche' le generalita' delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate; e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza e' emessa; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice. 3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza. 4. La sentenza contiene altresi': a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sara' riaperto davanti alla stessa autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; b) quando la persona non e' destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo e' fissata: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre, se la persona e' stata rintracciata nel primo semestre dell'anno; 2) il primo giorno non festivo del mese di marzo dell'anno successivo, se la persona e' stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno; c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terra'; d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procedera' in sua assenza e sara' rappresentata in udienza dal difensore. 5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546. 6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non puo' piu' essere revocata. 7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6.» «Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. 2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta. 5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423. 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. 6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2. 6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullita', sempre che non siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. 6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato puo' riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilita' o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.» «Art. 450 (Instaurazione del giudizio direttissimo). - 1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. 2. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre giorni. 3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' la data e la sottoscrizione. La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza. La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f). 4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, e' trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. 5. Al difensore e' notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio. 6. Il difensore ha facolta' di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.» «Art. 456 (Decreto di giudizio immediato). - 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene altresi', a pena di nullita', l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza. 2-bis. Con il decreto l'imputato e' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. 4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero. 5. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.» «Art. 459 (Casi di procedimento per decreto). - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa e' stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. 1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo' essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva puo' essere sostituita altresi' con il lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilita' dell'ente. 1-ter. Quando e' stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, puo' chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato puo' chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilita' dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna puo' operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita'. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non e' stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto. 2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Del decreto penale e' data comunicazione al querelante. 5. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza personale.» «Art. 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova). - 1. Nel verbale sono indicate le generalita' dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed e' fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2. 2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonche' le risposte delle persone esaminate. 2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonche' gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. 3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente. 3-bis. (abrogato)» «Art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva). - 1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non e' possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo e' sospeso. 2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice puo' acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice puo' richiedere, altresi', all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semiliberta', della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' con la relativa disponibilita' dell'ente. Agli stessi fini, il giudice puo' acquisire altresi', dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria 3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato e' data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545. 4. Quando il processo e' sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.» «Art. 554-ter (Provvedimenti del giudice). - 1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non e' punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. 2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonche' la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non e' possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2. 3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero. 4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.» «Art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti). - 1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non e' diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio e' depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, puo', personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non e' possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo e' sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti. 2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza e' formulata dal procuratore generale. La richiesta e' irrevocabile ed e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata puo' presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta e' ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori. 3. La corte puo' disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale e' indicato se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601. 4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603. 4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis puo' essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo. 4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, e' applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se e' necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo e' sospeso. Se il consenso e' acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non e' possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-bis, in quanto applicabili.» «Art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). - 1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato e' espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza. 2. 3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. 3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. 3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessita' dei procedimenti.» «Art. 601 (Atti preliminari al giudizio). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresi' la citazione dell'imputato non appellante se vi e' appello del pubblico ministero o, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587. 2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto e' altresi' indicato se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. 3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza nonche' l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procedera' con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresi' l'avviso che la richiesta di partecipazione puo' essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a quaranta giorni. 4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa e' citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. 5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, e' notificato avviso ai difensori. L'avviso e', altresi', comunicato al procuratore generale. 6. Il decreto di citazione e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).» «Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato. 2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonche' l'avviso al condannato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine e' notificato al difensore del condannato. 3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore eta' e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza. 4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277. 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso immediato. Con l'avviso il condannato e' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta. 7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche', nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; c). 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.» «Art. 676 (Altre competenze). - 1. Il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4. 2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3. 3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti. 3-bis. Il giudice dell'esecuzione e', altresi', competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.». |
| Art. 3
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 63-bis, comma 1, le parole: «alla persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse e dopo le parole: «all'imputato» sono inserite le seguenti: «dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna»; b) all'articolo 127: 1) al comma 1: 1.1 all'alinea, la parola: «settimana» e' sostituita dalla seguente: «mese»; 1.2 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;»; 1.3 alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5,»; 1.4 la lettera c) e' soppressa; 2) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 3: - Si riportano gli articoli 63-bis e 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: «Art. 63-bis (Comunicazione di cortesia). - 1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria da' avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.» «Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale). - 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi: a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta; b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5, del codice; c) (soppressa) 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. 2.(abrogato). 3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica: a) le generalita' della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla; b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini; c) le generalita' della persona offesa o quanto altro valga a identificarla; d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa; e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonche', se risultano, la data e il luogo del fatto.». |
| Art. 4
Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283
1. All'articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda, anche se alternativa».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 12-ter della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: 'Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande'), come modificato dal presente decreto: «Art. 12-ter (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore). - Salvo che concorrano con uno o piu' delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilita' e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies. Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica. Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni. Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, puo' disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.». |
| Art. 5
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Le pene sostitutive della semiliberta', della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.»; b) all'articolo 72, al quarto comma, dopo le parole: «per un delitto non colposo commesso» sono inserite le seguenti: «dopo l'applicazione ovvero».
Note all'art. 5: - Si riporta gli articoli 58 e 72 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificati dal presente decreto: «Art. 58 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive). - Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, puo' applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano piu' idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non puo' essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella piu' idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della liberta' personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Le pene sostitutive della semiliberta', della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Quando applica la semiliberta' o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilita' o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semiliberta', la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilita', il giudice tiene conto delle condizioni legate all'eta', alla salute fisica o psichica, alla maternita', o alla paternita' nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresi' conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.» «Art. 72 (Ipotesi di responsabilita' penale e revoca). - Il condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare che per piu' di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 e' punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale. Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona e' punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entita'. La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovvero durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58. La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semiliberta' sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.». |
| Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «408 e» e le parole: «e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono soppresse.
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Archiviazione). - 1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato e' infondata, nonche' nei casi previsti dagli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, nonche' dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice. 2. Copia della richiesta e' notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta e' altresi' precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilita', gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie. 3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione e' successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione. 5. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale.». |
| Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 59, al comma 1, le parole: «dall'articolo 405» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 407-bis»; b) all'articolo 61, al comma 1, primo periodo, le parole: «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente».
Note all'art. 7: - Si riportano gli articoli 59 e 61 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificati dal presente decreto: «Art. 59 (Contestazione dell'illecito amministrativo). - 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale. 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.» «Art. 61 (Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare). - 1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale. 2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.». |
| Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, del codice di procedura penale e' fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.».
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), come modificato dal presente decreto: «Art. 89 (Disposizioni transitorie in materia di assenza). - 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stata gia' pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si e' disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullita' in appello e alla rescissione del giudicato. 2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado e' stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non e' stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto. 3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto. 4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo. 5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, del codice di procedura penale e' fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.». |
| Art. 9
Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilita'
1. Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto e' commesso su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 9: - Per l'articolo 635 del codice penale, si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta l'articolo 85 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199: «Art. 85 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilita'). - 1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorita' giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi. 2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale. 2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto e' connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.». |
| Art. 10 Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello
1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello puo' depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2. 2. Dell'avvenuto deposito dell'impugnazione e' dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento. 3. L'atto di impugnazione e' comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello.
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 87, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita' telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformita' al principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto. 2. (Omissis). 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione. 4. - 7. (Omissis).». |
| Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 marzo 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Piantedosi, Ministro dell'interno
Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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