Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 17 gennaio 2024, n. 32
Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare gli articoli 13, comma 4 e 45;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante la riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, di adozione del regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi da 17 a 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, di adozione del regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione per lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, di adozione del regolamento recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante la disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorita' il 6 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023 e la nota di risposta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 318-P del 12 gennaio 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192

1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b) al preambolo:
1) il secondo ed il terzo «Visto» sono sostituiti dai seguenti: «Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l'articolo 13, comma 4;»;
2) il settimo ed il tredicesimo «Visto» sono soppressi;
3) dopo il diciassettesimo «Visto» e' inserito il seguente: «Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107;»;
4) dopo l'ultimo «Visto» sono inserite le seguenti premesse: «Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorita' il 6 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»;
c) all'articolo 1:
1) al comma 1 e al comma 2, lettera b), le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) "contratti": contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del codice;»;
2.2) alla lettera h), la parola «procedimento» e' sostituita dalla seguente «progetto»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 5-bis e 6, e dall'articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) ai contratti esclusi dall'applicazione delle direttive europee;
b) ai contratti attivi;
c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilita' di guadagno economico, anche indiretto;
d) ai contratti di societa';
e) alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture.»;
d) all'articolo 2:
1) al comma 2, le parole da «, in particolare» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»;
2) al comma 4, le parole «all'articolo 30, commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice.»;
3) al comma 5, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24.»;
4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. I contratti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), che offrono opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»;
e) all'articolo 3:
1) alla rubrica, dopo la parola «appaltanti» sono inserite le seguenti: «ed enti concedenti»;
2) al comma 1, dopo la parola «appaltante» sono inserite le seguenti: «e puo' affidare contratti di concessione»;
3) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilita' per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche.
2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, puo' autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o piu' contratti di cui al primo periodo.»;
4) al comma 3, dopo le parole «dell'Unione europea», sono inserite le seguenti: «o dell'Associazione europea di libero scambio»;
f) alla rubrica del capo II, la parola «Procedure» e' sostituita dalle seguenti: «Progettazione e procedure»;
g) al capo II, all'articolo 4 e' premesso il seguente:
«Art. 3-bis (Progettazione). - 1. Prima dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonche' gli elaborati necessari per la progettazione.
2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere omesso il progetto di fattibilita' tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
3. Prima dell'affidamento di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed e' conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle autorita' locali.
4. Il rapporto conclusivo del soggetto cui e' affidata l'attivita' di verifica e' validato dal RUP.
5. Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori.»;
h) all'articolo 4:
1) alla rubrica la parola «procedimento» e' sostituita dalla seguente: «progetto»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, dopo la parola «indicato» sono inserite le seguenti: «nella decisione di contrarre»;
2.2) al terzo periodo, dopo le parole «personale di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «diverso dal titolare della sede estera»;
3) al comma 4, le parole «, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «o incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo»;
4) al comma 5, le parole «responsabile del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»;
5) al comma 6, le parole «dall'ANAC» fino a «il RUP» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5, comma 3, dell'allegato I.2 del codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il RUP, se e' un tecnico con idonea professionalita',»;
6) al comma 6-bis, le parole da «dall'articolo 113» a «medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo»;
i) all'articolo 5, comma 1, le parole da «42» a «servizi» sono sostituite dalle seguenti: «16 del codice. Agli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, del codice, per "personale»;
l) all'articolo 6, comma 1:
1) al primo periodo, le parole «alla parte» sono sostituite dalle seguenti: «al libro»;
2) al terzo periodo, le parole «19 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «134, comma 4, del codice e i riferimenti ivi contenuti agli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice si intendono fatti all'articolo 9 del presente regolamento»;
m) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole da «nel primo» a «invito» sono sostituite dalle seguenti: «nella decisione di contrarre»;
2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La sede estera puo' utilizzare le seguenti procedure semplificate:
a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici;
b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di appalto di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee;
c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di concessione di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a un milione di euro.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, si applica il principio di rotazione conformemente all'articolo 49, commi 2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti affidati con le procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato e' stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di appalto di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e la procedura ordinaria ristretta per contratti di appalto di lavori o di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee, nonche' per contratti di concessione di importo pari o superiore a un milione di euro.»;
3) al comma 5, le parole «da eseguire in Stati membri dell'Unione europea e» sono soppresse;
4) al comma 7 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle spese di immediata esecuzione di importo non superiore a 1.500 euro, predeterminate da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, si applica la disciplina prevista per la gestione economale.»;
5) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La sede estera assicura il soccorso istruttorio conformemente all'articolo 101 del codice.
7-ter. Le procedure di affidamento possono svolgersi mediante una piattaforma digitale predisposta dal Ministero, nel rispetto dei principi di cui al libro I, parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere e le tipologie di contratto che si avvalgono della piattaforma di cui al presente comma, tenuto conto dell'accessibilita' e affidabilita' della rete telematica disponibile in loco e della necessita' di assicurare un'effettiva concorrenzialita' ed economicita' delle procedure di affidamento in rapporto alle condizioni del mercato locale.»;
n) all'articolo 8, comma 1, le parole «atto di gara» sono sostituite dalle seguenti: «atto del procedimento»;
o) all'articolo 9, comma 3, le parole «dall'articolo 80» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 94 e 95»;
p) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo la parola «cinque» sono inserite le seguenti: «o, per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, dieci» e le parole «del principio di rotazione» sono soppresse;
2) al comma 2, i numeri «63» e «163» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «76» e «140»;
q) all'articolo 11, le parole «95, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «108, comma 1»;
r) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole «di non meno di tre e non piu' di» sono sostituite dalle seguenti «da tre o»;
2) al comma 2, le parole «un altri» sono sostituite dalla seguente: «altri» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, uno o piu' membri possono essere scelti tra personale in servizio presso l'amministrazione centrale.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La Commissione puo' riunirsi con modalita' telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, comma 7-ter, la Commissione puo' operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.»;
4) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il RUP puo' fare parte della commissione giudicatrice.»;
5) al comma 4, le parole «42 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «93, comma 5, lettere b) e c), del codice. L'articolo 93, comma 5, lettera a), del codice si applica ai componenti della commissione non in servizio nella sede estera»;
s) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «sede estera» sono inserite le seguenti: «o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice»;
t) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sede estera per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. La sede estera acquisisce il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 9 prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.»;
u) all'articolo 15, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.»;
v) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole «superiore al 20» e' sostituito dal seguente: «superiori al 30»;
2) le parole «2. Le anticipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «3. Le anticipazioni»;
z) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Le cause di risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE, il grave inadempimento, il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e la sussistenza di motivi, anche sopravvenuti, di esclusione di cui all'articolo 9, comma 3, del presente regolamento sono inseriti nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse.»;
aa) all'articolo 18, comma 2, le parole «di cui all'articolo 7, comma 2, lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e»;
bb) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per contratti di servizi o di forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera puo' affidare la direzione dell'esecuzione ad altro dipendente della sede estera. Per interventi particolarmente complessi, la direzione dell'esecuzione puo' essere affidata, nel rispetto del presente regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.»;
cc) all'articolo 20:
1) al comma 1, lettera d), le parole «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»;
2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, il collaudo puo' essere affidato a personale in servizio presso l'amministrazione centrale.»;
3) al comma 4, le parole «102, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «116, comma 2»;
dd) all'articolo 21:
1) al comma 1, dopo la parola «appaltante,» sono inserite le seguenti: «la sede centrale dell'AICS puo' disporre che»;
2) il comma 2 e' abrogato;
ee) all'articolo 22, comma 1, le parole «all'articolo 30, commi 1, 2 e 7 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento»;
ff) all'articolo 24:
1) al comma 1, le parole «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
2) al comma 2, le parole «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/23/UE (Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione) (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 28 marzo 2014, n. L 94.
- La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/24/UE (Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 marzo 2014,
n. L 94.
- La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/25/UE (Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE)
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 marzo 2014, n. L
94.
- La legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24-06-2022.
- Si riporta gli articoli 13 e 45 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12:
«Art. 13 (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del codice si applicano ai contratti di
appalto e di concessione.
2. Le disposizioni del codice non si applicano ai
contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a
titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunita' di
guadagno economico, anche indiretto.
3. Le disposizioni del codice non si applicano ai
contratti di societa' e alle operazioni straordinarie che
non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e
forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di
scelta del socio privato e di cessione di quote o di
azioni.
4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),
sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e
l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto
conto dei principi fondamentali del presente codice e delle
procedure applicate dall'Unione europea e dalle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
Resta ferma l'applicazione del presente codice alle
procedure di affidamento svolte in Italia.
5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che
offrono opportunita' di guadagno economico, anche
indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli
articoli 1, 2 e 3.
6. Le definizioni del codice sono contenute
nell'allegato I.1.
7. Le disposizioni del codice si applicano, altresi',
all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da
parte di soggetti privati, titolari di permesso di
costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in
via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contributo previsto per il
rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n.
1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di
convenzione. L'allegato I.12 individua le modalita' di
affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del
contributo di costruzione.».
«Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri relativi alle attivita' tecniche indicate
nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti. In sede di prima applicazione del codice,
l'allegato I.10 e' abrogato a decorrere dalla data di
entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per
le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al
2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il
presente comma si applica anche agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il
direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini
dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse
di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una
modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche
svolte dai propri dipendenti.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e'
ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura,
tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del
relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola
opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi
ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro
economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i
rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal
dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla
struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla
singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e
attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal
dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal
dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per
attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non
puo' superare il trattamento economico complessivo annuo
lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non
corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per
le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti
digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite
di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento.
Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte
di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai
dipendenti, perche' affidate a personale esterno
all'amministrazione medesima oppure perche' prive
dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma
3 e del presente comma non si applicano al personale con
qualifica dirigenziale.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui
al comma 2, escluse le risorse che derivano da
finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, incrementato delle quote parti
dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o
prive dell'attestazione del dirigente, oppure non
corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo
periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista
beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche
per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in
ogni caso utilizzata:
a) per attivita' di formazione per l'incremento
delle competenze digitali dei dipendenti nella
realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge
funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione
obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o
si avvalgono di una centrale di committenza possono
destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse
finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti
di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche
svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque
eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma
2.».
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente del Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 44 del 18
febbraio 1967 - Suppl. Ordinario n. 44
- La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli
Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n.
302.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile
1995, n. 392 (Regolamento recante norme
sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione
finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti
italiani di cultura all'estero) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307
(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa
e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli
affari esteri, a norma dell'art. 4 della legge 28 novembre
2005, n. 246) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 2007, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia
di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze
diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del
Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della
legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2010, n. 85.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 14, commi 17 e seguenti del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' il
seguente:
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - 1. - 16. (omissis)
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero
(ICE) e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le
materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di
promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane
sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita'
utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera
in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono indicate le modalita' applicative e la
struttura amministrativa responsabile per assicurare alle
singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il
raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di
accesso alle agevolazioni disponibili per favorire
l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle
aree di interesse all'estero.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri,
di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro
degli affari esteri. I membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. La carica di
componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni
di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello
sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
del collegio spetta al rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si
applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E'
esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione
legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di
direzione, coordinamento e controllo della struttura
dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti
dallo statuto. Formula, d'intesa con il presidente,
proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai
programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di
amministrazione ed alle disposizioni operative del
presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di
carattere tecnico-amministrativo relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i
limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,
primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di
amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di
amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del
presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello
sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero -
e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri,
nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante
personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con
le strategie di internazionalizzazione delle imprese
definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di
cui al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un
contingente massimo di 450 unita', provenienti dal
personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso
istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato
presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con
rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato,
disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e'
attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale
locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire
all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione
all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento
delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere
dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della
medesima Agenzia. Il contributo erogato per il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane non puo'
essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il
personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: a)
eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione
europea; b) corrispettivi per servizi prestati agli
operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi
alle iniziative promozionali; c) utili delle societa'
eventualmente costituite o partecipate; d) altri proventi
patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese
di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle
imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di
indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di
cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a: a) una riorganizzazione degli uffici di cui
al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di
Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico,
l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono definire opportune intese
per individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse; b) una rideterminazione delle modalita' di
svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al
fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20
per cento della spesa media annua per tali attivita'
registrata nell'ultimo triennio; c) una concentrazione
delle attivita' di promozione sui settori strategici e
sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'articolo 12 della legge stessa.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2010, n. 95, (Riorganizzazione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, a norma
dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133) e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 145 del 24 giugno
2010.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 16
febbraio 2012, n. 51 (Regolamento recante disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza degli
uffici all'estero ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2012, n. 105.
- Il testo dell'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n.
125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo), pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto
2014, n. 199 e' il seguente:
«Art. 17 (Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo). - 1. Per l'attuazione delle politiche di
cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di
efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza e'
istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, di seguito denominata "Agenzia", con personalita'
giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di
indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali
indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del
coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa
disposizione della presente legge, il direttore
dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui
all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di
quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma
6 del presente articolo.
3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi
politici di cui al comma 2, le attivita' a carattere
tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria,
formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle
iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su
richiesta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale o del vice ministro della
cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi'
alla definizione della programmazione annuale dell'azione
di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle
singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti
di cui al capo VI, selezionati mediante procedure
comparative in linea con la normativa vigente e con i
principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso
partner internazionali, salvo quando si richieda il suo
intervento diretto.
4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto
tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano
negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente
legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite
convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di
programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi
e organismi internazionali e collabora con strutture di
altri Paesi aventi analoghe finalita'; promuove forme di
partenariato con soggetti privati per la realizzazione di
specifiche iniziative; puo' realizzare iniziative
finanziate da soggetti privati.
5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, a seguito di procedura di selezione con
evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per
un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una
sola volta, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale e in possesso di documentata
esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.
6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di
spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il
direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di
contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai
principi civilistici e rispondente alle esigenze di
efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione
amministrativa e della gestione contabile nonche' coerente
con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i
riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si
intendono fatti alla presente legge.
7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa
autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo
21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse
umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie
assegnate, puo' istituire o sopprimere le sedi all'estero
dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di
competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente,
laddove possibile, uffici di altre amministrazioni
pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa
autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo
21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione,
laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni
pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.
8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di
cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel
limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare
all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della
dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonche'
del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo
periodo, nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si
applica la parte terza del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione
dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma
dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso
le sedi all'estero e' di due anni. Il personale
dell'Agenzia all'estero e' accreditato secondo le procedure
previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle
convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei
Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con
le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e in
conformita' con l'articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui
opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di
consultazione e collaborazione con le organizzazioni della
societa' civile presenti in loco e assicura il
coordinamento tecnico delle attivita' di cooperazione allo
sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani.
9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati
pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni
relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso
di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la
tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la
documentazione relativa alla procedura di gara,
l'indicazione degli aggiudicatari.
10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono
attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla
presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui
all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle
attivita' di cooperazione allo sviluppo beneficiando di
contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti
normative internazionali in materia di condizioni di
lavoro, di sostenibilita' ambientale nonche' la
legislazione per il contrasto della criminalita'
organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per
il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se
non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto
il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici
e privati di cui all'articolo 23, comma 2.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni
periferiche.
12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto
dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le
regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:
a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli
stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni
pubbliche per la realizzazione degli interventi di
cooperazione nonche' le condizioni per la stipula delle
convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo
oneroso;
b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
c) le funzioni di controllo interno e di
valutazione delle attivita';
d) le procedure di reclutamento per il direttore
dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;
e) le procedure comparative di cui al comma 3;
f) le procedure di selezione delle organizzazioni e
degli altri soggetti di cui all'articolo 26;
g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia
all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e
le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento
tecnico da parte dell'Agenzia delle attivita' di
cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei
Paesi partner;
h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al
comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere
destinati a prestarvi servizio;
i) le modalita' di armonizzazione del regime degli
interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi
dell'articolo 32;
l) le modalita' di riallocazione del personale, dei
compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per
l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza
che cio' determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
m) la previsione di un collegio dei revisori ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un
magistrato della Corte dei conti, in qualita' di
presidente, con qualifica non inferiore a consigliere,
designato dal Presidente della Corte stessa nonche' da un
membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;
n) le modalita' di rendicontazione e controllo
delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia,
anche attraverso un efficiente servizio di audit interno
che assicuri il rispetto dei principi di economicita',
efficacia ed efficienza;
o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia
pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la
sua approvazione.».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio
2015, n. 113 (Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo») e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2015, n. 113.
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
la disciplina della scuola italiana all'estero, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13
luglio 2015, n. 107 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
e', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n.
10.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
e 24 del decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192
(Regolamento recante le direttive generali per disciplinare
le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del
contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1,
comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2017,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito di applicazione, definizioni). - 1.
Il presente regolamento definisce la disciplina delle
procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da
eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali
del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36 e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le
definizioni che seguono:
a) "direttive europee": direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;
b) "codice": codice di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36;
c) "Ministro": il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;
d) "Ministero": il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale (MAECI);
e) "AICS": l'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo;
f) "sede estera": ciascuno degli uffici e delle
sedi, comunque denominati, presenti all'estero di
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
g) "contratti": contratti di appalto pubblico, di
partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi
all'estero di cui all'articolo 13, comma 4, codice;
h) "RUP": responsabile unico del progetto;
i) "CIG": codice identificativo gara di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n.
136.
2-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2,
commi 5, 5-bis e 6, e all'articolo 6, le disposizioni del
presente regolamento non si applicano:
a) ai contratti esclusi dall'applicazione delle
direttive europee;
b) ai contratti attivi;
c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora
essi offrano la possibilita' di guadagno economico, anche
indiretto;
d) ai contratti di societa';
e) alle operazioni straordinarie che non comportino
nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture.
Art. 2 (Normativa applicabile). - 1. Alle procedure
di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti si
applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto
dal presente regolamento.
2. Le procedure di scelta del contraente e
l'esecuzione dei contratti tengono conto dei principi
fondamentali del codice, garantendo il rispetto dei
principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi
da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente
regolamento si interpretano e si applicano in base ai
principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.
3. I contratti si conformano alla normativa in
materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni
culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in
materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve
essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si
conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee
in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza,
nei limiti della compatibilita' con la normativa locale per
i contratti da eseguire in Stati non appartenenti
all'Unione europea.
4. La sede estera applica, in quanto compatibili con
la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i
principi di cui all'articolo 11 del codice e verifica la
corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in
materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto
conto degli standard minimi di tutela internazionalmente
accettati. Nei documenti contrattuali sono inserite, in
quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del
comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, secondo
periodo, del codice.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente
regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre
attivita' amministrative in materia di contratti si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241. Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla
normativa italiana, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 24.
5-bis. I contratti di cui all'articolo 1, comma
2-bis, lettere a), b) e c), che offrono opportunita' di
guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo
conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
codice.
6. La legge civile che regola la stipula del
contratto e la fase di esecuzione e' determinata secondo le
norme applicabili di diritto internazionale privato.
Art. 3 (Stazioni appaltanti ed enti concedenti
all'estero). - 1. Ciascuna sede estera e' stazione
appaltante e puo' affidare contratti di concessione. Il
MAECI, d'intesa con le altre amministrazioni centrali
eventualmente interessate, puo' attribuire ad una sede le
funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad
un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti.
2. I centri interservizi amministrativi di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n.
307 svolgono le funzioni di centrali di committenza
nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di
lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000
euro, salva la possibilita' per il Ministero di disporre la
centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti,
anche in relazione a specifiche iniziative o aree
geografiche.
2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i
contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli
intermediari commerciali con cui cooperare per la
presentazione delle domande di visti di circolazione e di
soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche
avvalendosi di una centrale di committenza iscritta
nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi
eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, puo'
autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1,
secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o piu'
contratti di cui al primo periodo.
3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede
estera puo' stipulare con rappresentanze diplomatiche e
consolari di altri Stati membri dell'Unione europea o
dell'Associazione europea di libero scambio o con
delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese
per la centralizzazione dell'acquisizione di forniture,
servizi e lavori.
Capo II
Progettazione e procedure di scelta del contraente
Art. 3-bis (Progettazione). - 1. Prima
dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP
stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici
degli interventi, nonche' gli elaborati necessari per la
progettazione.
2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria puo' essere omesso il progetto di
fattibilita' tecnico-economica, a condizione che il
progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per
il livello omesso.
3. Prima dell'affidamento di lavori di importo
superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la
sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni
e agli obiettivi da perseguire ed e' conforme alla
normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle
autorita' locali.
4. Il rapporto conclusivo del soggetto cui e'
affidata l'attivita' di verifica e' validato dal RUP.
5. Gli oneri per la verifica e per la validazione
sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione
dei lavori.
Art. 4 (Responsabile unico del progetto, incentivi
per funzioni tecniche e acquisizione di servizi per la
corretta interpretazione e applicazione delle norme
locali). - 1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a
supporto dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le
seguenti attivita':
a) formula proposte;
b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo
svolgimento;
c) vigila sull'esecuzione del contratto;
d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi;
e) svolge ogni altro adempimento non espressamente
riservato ad altri organi, fermo restando quanto previsto
al comma 8.
2. Il RUP e' indicato nella decisione di contrarre,
nel bando, nell'avviso o nell'invito ed e' scelto tra i
dipendenti di ruolo della sede estera o di altre
amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS puo'
altresi' individuare il RUP tra gli esperti di cui
all'articolo 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n.
125 o tra il personale di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di
personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del
decreto ministeriale n. 113 del 2015 e' subordinata alla
comprovata indisponibilita' in loco di personale di ruolo
diverso dal titolare della sede estera.
3. Per i lavori e per i servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un
tecnico. Se nella sede estera non e' in servizio un tecnico
con idonea professionalita', la sede estera puo' conferire,
nel rispetto delle procedure previste dal presente
regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o
di parte di essa a soggetti esterni anche locali in
possesso delle specifiche competenze richieste e di
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali e che forniscano idonee garanzie di
indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di
selezione dei contraenti.
4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non
possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti
per i quali abbiano svolto attivita' di supporto o
incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di
collaudo. Il divieto di cui al primo periodo si estende ai
soggetti controllati, controllanti e collegati agli
affidatari, nonche' ai collaboratori ed ai dipendenti dei
medesimi.
5. Puo' essere nominato un solo RUP per piu'
interventi.
6. Per contratti di cui all'articolo 7, comma 2,
lettere a), b) e c) e per le ulteriori categorie di
contratti definite dall'articolo 5, comma 3, dell'allegato
I.2 al codice e dalle corrispondenti disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il
RUP, se e' un tecnico con idonea professionalita', puo'
coincidere con il progettista o con il direttore
dell'esecuzione del contratto.
6-bis. Gli incentivi per le funzioni tecniche al
personale non dirigenziale sono disciplinati dall'articolo
45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del
medesimo articolo.
7. Per la corretta interpretazione ed applicazione
delle norme locali, la sede estera puo' stipulare contratti
per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali,
fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al
primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza
rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei
contraenti.
8. La competenza ad adottare gli atti, anche
endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata
dalle disposizioni organizzative applicabili
all'amministrazione cui appartiene la sede estera.
Art. 5 (Conflitti di interesse). - 1. Si applica
l'articolo 16 del codice. Agli effetti di cui all'articolo
16, comma 3, del codice, per "personale" si intende il
personale di ruolo e a contratto dipendente della sede
estera, i collaboratori o consulenti dell'amministrazione
centrale o della sede estera, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di
organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorita' politiche, nonche' i
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni o servizi e che realizzino opere in favore
dell'amministrazione.
Art. 6 (Collaborazioni con i privati). - 1. La sede
estera assicura che i contratti di sponsorizzazione, le
convenzioni per la realizzazione all'estero di opere
pubbliche a spese di privati e le forme di partenariato
pubblico privato di cui al libro IV del codice si
conformino agli indirizzi di politica estera italiana. In
caso di non conformita', il capo della rappresentanza
diplomatica competente per territorio puo' opporsi in ogni
momento alla stipula ed all'esecuzione dei contratti e
convenzioni di cui al presente articolo. Ai contratti di
sponsorizzazione si applica l'articolo 134, comma 4, del
codice e i riferimenti ivi effettuati agli articoli 66, 94,
95, 97 e 100 del codice si intendono fatti all'articolo 9
del presente regolamento.
2. Nei contratti e nelle convenzioni di cui al comma
1 e' inserita una specifica clausola che consente il
recesso per ragioni di politica estera, a semplice
richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a
titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di
anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti
il corrispettivo di prestazioni gia' rese ed acquisite. Se
il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il
contratto o la convenzione non possono essere conclusi.
Art. 7 (Procedure di scelta del contraente). - 1.
Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi
essenziali ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente
motivati nella decisione di contrarre.
2. La sede estera puo' utilizzare le seguenti
procedure semplificate:
a) affidamento diretto per contratti di importo
inferiore a 140.000 euro, anche senza previa consultazione
di due o piu' operatori economici;
b) procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando per contratti di appalto di importo pari o
superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste
dalle direttive europee;
c) procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando per contratti di concessione di importo pari o
superiore a 140.000 euro e inferiore a un milione di euro.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, si applica il
principio di rotazione conformemente all'articolo 49, commi
2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti affidati con le
procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), non si
applica il principio di rotazione quando l'indagine di
mercato e' stata effettuata senza porre limiti al numero di
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da
invitare alla successiva procedura negoziata.
3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria
aperta per contratti di appalto di forniture o di servizi
di importo pari o superiore alle soglie previste dalle
direttive europee e la procedura ordinaria ristretta per
contratti di appalto di lavori o di servizi di ingegneria e
architettura di importo pari o superiore alle soglie
previste dalle direttive europee, nonche' per contratti di
concessione di importo pari o superiore a un milione di
euro.
4. La procedura ordinaria aperta o ristretta puo'
essere utilizzata anche per contratti di importo inferiore
alle soglie indicate al comma 3. Nell'ambito delle
procedure di selezione del contraente previste dalle
direttive europee e nel rispetto dei presupposti ivi
previsti, la sede estera puo' scegliere una procedura
diversa da quella di cui al comma 3. La sede estera motiva
l'esercizio delle facolta' di cui al presente comma nel
primo atto della procedura per l'affidamento del contratto
o in atto separato.
5. Tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul
sito della sede estera e sul sito della relativa
amministrazione centrale. I bandi di gara relativi a
contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o
superiore alle soglie previste dalle direttive europee sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. La documentazione di gara e' redatta nella lingua
ufficiale o in quella veicolare in uso nel luogo dove e'
avviata la procedura di selezione del contraente oppure in
italiano. Il capo della rappresentanza diplomatica
individua tra le lingue di cui al primo periodo quella
impiegata nei procedimenti di affidamento dei contratti nei
Paesi di accreditamento. La sede estera puo' impiegare una
lingua diversa, motivando la scelta nel primo atto della
procedura per l'affidamento del contratto o in atto
separato.
7. Per ciascun contratto la sede estera acquisisce ed
inserisce nei documenti di gara il CIG, nei limiti in cui
sia previsto per gli analoghi contratti stipulati nel
territorio nazionale. Alle spese di immediata esecuzione di
importo non superiore a 1.500 euro, predeterminate da
ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, si
applica la disciplina prevista per la gestione economale.
7-bis. La sede estera assicura il soccorso
istruttorio conformemente all'articolo 101 del codice.
7-ter. Le procedure di affidamento possono svolgersi
mediante una piattaforma digitale predisposta dal
Ministero, nel rispetto dei principi di cui al libro I,
parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere
e le tipologie di contratto che si avvalgono della
piattaforma di cui al presente comma, tenuto conto
dell'accessibilita' e affidabilita' della rete telematica
disponibile in loco e della necessita' di assicurare
un'effettiva concorrenzialita' ed economicita' delle
procedure di affidamento in rapporto alle condizioni del
mercato locale.
Art. 8 (Calcolo del valore stimato dei contratti). -
1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di
valute di Stati non appartenenti all'Unione europea, per la
conversione in euro dell'importo posto a base di gara si
usa il cambio applicato alla data del primo atto del
procedimento, risultante dal sito web della Banca d'Italia.
2. Nei casi in cui il tasso di cambio di cui al comma
1 non corrisponda al reale valore internazionale della
valuta, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' autorizzare l'applicazione
di un diverso tasso di cambio, anche utilizzando quello
determinato ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
Art. 9 (Requisiti degli operatori economici). - 1. Le
procedure per la selezione del contraente sono aperte agli
operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui
all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e a quelli in
possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti
dalla normativa locale.
2. Nel primo atto della procedura per l'affidamento
del contratto, la sede estera fissa requisiti speciali di
qualificazione degli operatori economici proporzionati,
pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla
base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento
locale.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,
costituiscono motivi di esclusione le situazioni previste
dagli articoli 94 e 95 del codice e le situazioni
equivalenti regolate dall'ordinamento locale. L'assenza di
motivi di esclusione e' comprovata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dichiarazione giurata
innanzi alle competenti autorita' locali, se riconosciuta
dagli ordinamenti locali, corredata di autorizzazione a
svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorita'
competenti.
Art. 10 (Procedure negoziate senza previa
pubblicazione). - 1. Nel caso di procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, la sede estera
invita almeno cinque o, per contratti di lavori di importo
pari o superiore a un milione di euro, dieci operatori
economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei,
individuati nel rispetto dell'articolo 9 mediante indagini
di mercato o mediante avvisi pubblicati sul profilo
internet della sede estera per un periodo non inferiore a
quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti
ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.
2. Le indagini di mercato possono essere omesse in
presenza di situazioni locali che non le consentano.
3. Per i contratti di cui all'articolo 7, comma 2,
lettere b) e c), nei casi di estrema urgenza previsti
dall'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice la sede
estera invita almeno tre operatori economici, se sussistono
in tal numero soggetti idonei. Nei casi di somma urgenza
previsti all'articolo 140 del codice, la stazione
appaltante puo' procedere all'affidamento diretto. La
scelta di una procedura di cui al presente comma puo'
essere motivata con successivo provvedimento separato, se
la motivazione contestuale risulta impossibile o
estremamente difficile, per cause non dipendenti dalla sede
estera.
Art. 11 (Ricorso al criterio del minor prezzo). - 1.
I contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e
c), sono aggiudicati sulla base del criterio del minor
prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando,
nell'avviso o nell'invito, la sede estera puo' ricorrere al
criterio dei costi del ciclo di vita oppure al criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
conformemente all'articolo 108, comma 1, del codice.
Art. 12 (Commissione giudicatrice). - 1. Per i
contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte la sede estera
nomina una commissione giudicatrice composta da tre o
cinque membri.
2. Il presidente e i membri della commissione sono
scelti, in base a requisiti di professionalita' ed
esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera
o in altri uffici di amministrazioni pubbliche italiane
presenti nel Paese. In mancanza di idonee professionalita'
o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri
diverso dal presidente puo' essere scelto tra
professionisti locali esperti del settore. In casi
eccezionali, uno o piu' membri possono essere scelti tra
personale in servizio presso l'amministrazione centrale.
2-bis. La Commissione puo' riunirsi con modalita'
telematiche che salvaguardano la riservatezza delle
comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 7,
comma 7-ter, la Commissione puo' operare attraverso una
piattaforma di approvvigionamento digitale per la
valutazione della documentazione di gara e delle offerte
dei partecipanti.
3. Il RUP puo' fare parte della commissione
giudicatrice. Il capo della sede estera stabilisce le
funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dal quale
i commissari dovranno astenersi.
4. Si applicano al presidente, ai commissari e ai
segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice
di procedura civile, nonche' l'articolo 93, comma 5,
lettere b) e c), del codice. L'articolo 93, comma 5,
lettera a), del codice si applica ai componenti della
commissione non in servizio nella sede estera. Sono
altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Art. 13 (Offerte anormalmente basse). - 1. La sede
estera o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice
effettua i controlli di cui all'articolo 69 della direttiva
2014/24/UE nei seguenti casi:
a) se l'aggiudicazione avviene con il criterio del
prezzo piu' basso, sulle offerte il cui prezzo e' inferiore
ai quattro quinti della base d'asta;
b) se l'aggiudicazione avviene con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulle offerte
i cui punteggi relativi al prezzo ed agli altri elementi
oggetto di valutazione siano entrambi almeno pari o
superiori ai quattro quinti del punteggio massimo
attribuibile.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la sede
estera puo' verificare la congruita' di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai
trattamenti salariali minimi inderogabili nel Paese e agli
oneri di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e
coordinamento comunque conforme alla normativa applicabile
nel Paese dove il contratto e' eseguito.
Capo III
Esecuzione
Art. 14 (Subappalto). - 1. Nell'invito o nel bando e
nel conseguente contratto sono specificati i seguenti
obblighi:
a) il contraente principale assume nei confronti
della sede estera piena responsabilita' per l'intero
contratto;
a-bis) il contraente principale e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti della sede estera
per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
b) l'appaltatore indica nella sua offerta le
eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare e i
subappaltatori proposti;
c) il subappaltatore deve essere in possesso dei
requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione
oggetto del subappalto;
d) l'appaltatore accetta che l'amministrazione
aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti
direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui
fornite nell'ambito dell'appalto;
e) l'appaltatore accetta espressamente di
sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di
esclusione.
1-bis. La sede estera acquisisce il contratto di
subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante
l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 9,
prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni.
Art. 15 (Garanzie). - 1. L'esecuzione dei contratti
di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
7, comma 2, lettere b) e c), e' garantita da fideiussione
per il 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La sede estera puo' chiedere la prestazione di
garanzie fideiussorie:
a) per l'esecuzione di contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2,
lettere b) e c), per il 10 per cento dell'importo
contrattuale;
b) per la partecipazione alle procedure di
selezione di contratti regolati dal presente regolamento,
per il 2 per cento dell'importo a base di gara.
3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono
essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente,
bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del
beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e con operativita' entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che
la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera in
caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore.
La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera b), e'
escussa in caso di mancata stipulazione del contratto per
fatto imputabile all'aggiudicatario.
5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma 2,
lettera a), sono progressivamente svincolate a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'ottanta per cento dell'importo garantito, l'ammontare
residuo e' svincolato a seguito della verifica della
regolare esecuzione.
6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), sono
svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto.
Art. 16 (Anticipazioni). - 1. Dopo la stipulazione
del contratto la sede estera puo' erogare anticipazioni del
prezzo, non superiori al 30 per cento dell'importo del
contratto.
2. Anticipazioni superiori al limite di cui al comma
1 sono consentite in uno dei seguenti casi:
a) se sono imposte da disposizioni inderogabili
della normativa locale;
b) quando, in base alla prassi locale, e'
altrimenti impossibile ottenere la prestazione;
c) quando ricorrono concrete, oggettive e
comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP.
3. Le anticipazioni erogate per i contratti di cui
all'articolo 7, comma 3, sono garantite per l'intero
importo anticipato maggiorato del 10 per cento, secondo le
modalita' previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 15.
Art. 17 (Cause di risoluzione). - 1. Le cause di
risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva
2014/24/UE o all'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE, il
grave inadempimento, il divieto di affidamento a terzi
dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto e la sussistenza di motivi, anche sopravvenuti,
di esclusione di cui all'articolo 9, comma 3, del presente
regolamento sono inseriti nei documenti contrattuali come
clausole risolutive espresse.
Art. 18 (Tracciabilita' dei pagamenti). - 1. I
pagamenti sono effettuati mediante modalita' tracciabili,
salvi casi di impossibilita' o di estrema difficolta'
individuati con le modalita' di cui all'articolo 24.
2. Nei contratti di lavori di cui all'articolo 7,
comma 2, lettere b) e c), e comma 3, nei casi in cui e'
espressamente previsto per i contratti stipulati sul
territorio nazionale, e' inserita una clausola che vincola
il contraente, i subappaltatori e i subcontraenti ad
utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per
rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del
contratto.
Art. 19 (Direzione dei lavori e direzione
dell'esecuzione). - 1. La sede estera individua, prima
dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti
di lavori, un direttore dei lavori, che puo' essere
coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento,
da uno o piu' assistenti con funzioni di direttori
operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a
parti dei lavori da eseguire.
2. Il direttore dei lavori e' preposto al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento e verifica che i lavori siano eseguiti a
regola d'arte ed in conformita' al progetto, al contratto
ed agli standard normativi e tecnici applicabili.
3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni
pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio
dipendenti in possesso di idonea professionalita', il
direttore dei lavori e gli assistenti sono individuati, nel
rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni
anche locali in possesso delle specifiche competenze
richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura
dei rischi professionali.
4. Per l'esecuzione dei contratti di servizi e
forniture la direzione dell'esecuzione spetta al RUP. Per
contratti di servizi o di forniture di importo pari o
superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera
puo' affidare la direzione dell'esecuzione ad altro
dipendente della sede estera. Per interventi
particolarmente complessi, la direzione dell'esecuzione
puo' essere affidata, nel rispetto del presente
regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso
delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali.
Art. 20 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1.
L'esecuzione dei contratti e' soggetta a collaudo o
verifica di conformita' della regolare esecuzione:
a) per i contratti di importo pari o superiore a un
milione di euro, e' svolta da una commissione composta da
tre dipendenti della sede estera o di altre amministrazioni
pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea
professionalita' e che non abbiano svolto altre attivita'
nell'ambito del contratto oggetto di verifica;
b) per i contratti di servizi e forniture di
importo inferiore a un milione di euro e pari o superiore
alle soglie previste dalle direttive europee e' svolta da
un dipendente della sede estera o di altre amministrazioni
pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea
professionalita' e che non abbia svolto altre attivita'
nell'ambito del contratto oggetto di verifica;
c) per i contratti di lavori non inclusi nella
lettera a), e' svolta dal direttore dei lavori;
d) per i contratti di servizi e forniture non
inclusi nelle lettere a) e b), e' svolta dal RUP.
2. Per i contratti di lavori il collaudo comprende,
se necessario, anche il collaudo statico.
3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni
pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio
dipendenti in possesso di idonea professionalita', il
collaudo o la verifica di conformita' sono svolte da
professionisti individuati, nel rispetto del presente
regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso
delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali. In casi
eccezionali, il collaudo puo' essere affidato a personale
in servizio presso l'amministrazione centrale.
4. Si osservano i termini di cui all'articolo 116,
comma 2, del codice.
Capo IV
Contratti nell'ambito della cooperazione allo
sviluppo
Art. 21 (Contratti stipulati da una sede estera). -
1. Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione
allo sviluppo dei quali una sede estera e' stazione
appaltante, la sede centrale dell'AICS puo' disporre che si
applica la versione piu' aggiornata del "Procurement and
Grants for European Union External Actions - A Practical
Guide".
2. (abrogato)
3. Nei casi di cui al presente articolo si applicano
comunque gli articoli 4, 5, 6, 8, nonche' i commi 5, 6 e 7
dell'articolo 7.
4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 13
della direttiva 2014/24/UE, le attivita' realizzate
dall'AICS mediante la concessione di contributi o
l'affidamento di iniziative ai soggetti iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto
2014, n. 125 restano disciplinate dagli articoli 18 e 19
dello statuto dell'AICS approvato con il decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 22 luglio 2015, n. 113.
Art. 22 (Contratti stipulati dalle autorita' dei
Paesi partner). - 1. Se gli accordi o le intese stipulati
con il Paese partner prevedono che quest'ultimo svolga il
compito di stazione appaltante, le procedure per
l'affidamento e l'esecuzione dei contratti seguono la
normativa locale o quella applicata nel paese beneficiario
dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali
di cui l'Italia e' parte. Gli accordi e le intese
garantiscono il rispetto dei principi di cui alle direttive
europee, all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento
e all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche'
un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilita' dei
flussi finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano
i controlli che, tenuto conto dei principi di cui al
secondo periodo, l'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo o una sede estera effettuano ai fini
dell'autorizzazione a stipulare i contratti e a pagare i
corrispettivi.
2. Se il compito di stazione appaltante e' svolto dal
paese beneficiario le contestazioni in giudizio competono
al foro locale.».
«Art. 24 (Incompatibilita' con l'ordinamento e le
situazioni locali). - 1. Con le modalita' di cui
all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967 n. 18 e all'articolo 6 del decreto
legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, il capo della
rappresentanza diplomatica individua le disposizioni del
presente regolamento incompatibili con l'ordinamento e le
situazioni locali.
2. Le situazioni locali di cui al comma 1 possono
includere catastrofi di origine naturale o antropica, gravi
turbamenti dell'ordine pubblico, circostanze particolari
del contesto politico, economico e sociale, nonche' ogni
altra grave situazione di fatto, anche connessa con lo
stato dei rapporti bilaterali.
3. Per le verifiche sull'ordinamento e sulle
situazioni locali volte all'adozione dei provvedimenti di
cui al presente articolo, la sede estera puo' ricorrere a
servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188

1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, le parole «113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b) al preambolo:
1) il quarto «Visto» e' sostituito dal seguente: «Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 45;»;
2) il quinto «Visto» e' sostituito dal seguente: «Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante "Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";»;
3) il sesto e il settimo «Visto» sono soppressi;
4) le parole: «Acquisito, in data 30 marzo 2022, l'accordo dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);» sono soppresse;
5) dopo l'ultimo «Visto» sono inseriti i seguenti periodi: «Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»;
c) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36» e dopo le parole «Codice dei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
2) alla lettera c), la parola «procedimento» e' sostituita dalla seguente «progetto»;
d) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «113, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «45 del Codice e all'allegato I.10 al Codice»;
2) al comma 2, le parole «ai dipendenti pubblici», «all'articolo 113, comma 2, del Codice» e «gara» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «al personale» «all'allegato I.10 al Codice» e «affidamento»;
3) al comma 3, le parole «113, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «45, commi 5, 6 e 7»;
4) al comma 4, le parole «113, commi 2 e 3» e «113, comma 2» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «45, commi 2 e 3» e «45, commi 2, 3 e 4»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, rese nell'ambito di lavori, servizi o forniture. Sono, altresi', incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali.»;
6) al comma 6, le parole «all'articolo 113, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato I.10 al Codice» e le parole «a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara» sono soppresse;
7) al comma 7, dopo le parole «gli incentivi» sono inserite le seguenti: «per le attivita' connesse all'affidamento del contratto»;
e) all'articolo 3:
1) al comma 1, alinea, le parole «all'articolo 113, comma 2, del Codice» e «di gara nella» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «all'allegato I.10 al Codice» e «della»;
2) al comma 2, il numero «113» e' sostituito dal seguente: «45», e le parole «o del capitolato» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole «113, comma 3», «responsabile unico del procedimento» e «articolo 113, comma 2, del Codice» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «45, comma 3», «RUP» e «allegato I.10 al Codice»;
4) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di lavori, sono determinate come segue:
a) 30 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti di affidamento diretto;
c) 15 per cento, da ripartire tra il progettista, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il personale tecnico assistente;
d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente;
e) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.
5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue:
a) 40 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti della procedura di affidamento;
c) 40 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonche' l'incaricato della verifica di conformita'.»;
5) al comma 6, le parole «113, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «45, comma 8»;
6) al comma 7, le parole da «secondo» a «5» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»;
f) all'articolo 4:
1) al comma 1, il numero «31» e' sostituito dal seguente: «15»;
2) al comma 2, il numero «113» e' sostituito dal seguente: «45»;
g) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole da «secondo» a «massimi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei valori»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45»;
4) al comma 4 le parole «di gara» sono sostituite con le seguenti: «della procedura di affidamento»;
h) all'articolo 7:
1) al comma 3, lettera a), dopo le parole «direzioni lavori» sono inserite le seguenti: «e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione»;
2) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) per la progettazione, con il provvedimento di validazione;
c-ter) per le attivita' di RUP, in proporzione, in coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui alle lettere diverse dalla presente;
c-quater) per le attivita' di collaboratore del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori, in coincidenza con la liquidazione delle prestazioni rispettivamente del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori;»;
3) alla lettera d) le parole «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»;
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per la predisposizione dei documenti della procedura di affidamento, con la pubblicazione del bando o, se non e' prevista la pubblicazione, con la trasmissione dell'invito e con l'atto di affidamento nelle procedure di affidamento diretto;»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di riferimento.»;
i) all'articolo 8, comma 1, il numero «113» e' sostituito dal seguente: «45»;
l) all'articolo 11:
1) al comma 1, la parola «gara» e' sostituita dalle seguenti: «della procedura di affidamento»;
2) al comma 3, il numero «3» e' sostituito dal seguente: «2»;
3) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento posto a base della procedura di affidamento.»;
4) al comma 6, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, nei limiti e per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45»;
5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice.».
m) all'articolo 12, il comma 3 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 gennaio 2024

Il Ministro: Tajani
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 728

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 11 e 12 del decreto 15 settembre 2022, n. 188
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione
degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, a norma dell'art. 113, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50), pubblicato nella Gazz.
Uff. 5 dicembre 2022, n. 284, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) "Codice", il decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici";
b) "RUO", il responsabile dell'unita'
organizzativa, che agisce come stazione appaltante;
c) "RUP", il responsabile unico del progetto;
d) "Ministero", il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il
presente regolamento disciplina la ripartizione delle
risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di
funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice e
all'allegato I.10 del Codice.
2. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano al personale, di qualifica non dirigenziale, in
servizio presso gli uffici in Italia e all'estero del
Ministero per l'effettivo svolgimento delle funzioni
tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, relative a
procedure di affidamento indette dal Ministero ovvero
relative a procedure di affidamento effettuate in seguito
all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di
committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi
e forniture. Il presente regolamento si applica agli
appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale
nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia
effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle
autorita' competenti.
3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui
al comma 1 e' destinato dal Ministero alle finalita' di cui
all'articolo 45 commi 5, 6 e 7.
4. I compensi incentivanti stabiliti in base
all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui
all'articolo 45 commi 2 e 3 del Codice, svolte a favore del
Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono
trasferiti, secondo modalita' stabilite in appositi
accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici,
perche' provvedano alla loro corresponsione, nel limite di
cui all'articolo 45 comma 2, 3 e 4 del Codice.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5,
sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato
I.10 al Codice, rese nell'ambito di lavori, servizi o
forniture. Sono, altresi', incentivabili le funzioni
tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui
all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento
dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad
eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori
progettuali.
6. Le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del
Codice, che danno titolo alla corresponsione degli
incentivi, riguardano le attivita' svolte per la
realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato il
direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2, per
l'acquisizione di servizi e forniture.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono
esclusi gli incentivi per le attivita' connesse
all'affidamento del contratto nei casi di affidamento
diretto o per somma urgenza, mera adesione a una
convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato.
Art. 3 (Misura degli incentivi). - 1. Gli incentivi
per le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice
sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base
della procedura di scelta del contraente, al netto
dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:
a) 2 per cento, per importi fino a cinque milioni
di euro;
b) 1,8 per cento, per la parte di importo eccedente
cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;
c) 1,5 per cento, per la parte di importo eccedente
dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro;
d) 1 per cento, per la parte di importo eccedente
venti milioni di euro.
2. Ai sensi all'articolo 45, comma 1, del Codice, le
somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste
nell'ambito del quadro economico del progetto posto a base
della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono
ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa
attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo
capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e
forniture.
3. Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo
periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al
comma 1 e' ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio
o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le
funzioni tecniche indicate all'allegato I.10 del Codice,
nonche' tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo
45, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono
comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico del Ministero.
4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le
funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte
nell'ambito di contratti di lavori, sono determinate come
segue:
a) 30 per cento, da ripartire tra il RUP e il
personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati
della verifica dei progetti, della programmazione della
spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti
delle procedure di affidamento diretto;
c) 15 per cento, da ripartire tra il progettista,
il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione e il personale tecnico assistente;
d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei
lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente;
e) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati
del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore
statico.";
5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le
funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte
nell'ambito di contratti di servizi e forniture, sono
determinate come segue:
a) 40 per cento, da ripartire tra il RUP e il
personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati
della programmazione della spesa per investimenti e gli
incaricati della predisposizione dei documenti delle
procedure di affidamento;
c) 40 per cento, da ripartire tra il direttore
dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonche'
l'incaricato della verifica di conformita'.
6. Per i compiti svolti dal personale di cui
all'articolo 45, comma 8, del Codice, puo' essere
riconosciuta, su richiesta della centrale unica di
committenza, una quota parte, non superiore a un quarto,
dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Per i servizi con carattere di ripetitivita' si
applica una riduzione dell'incentivo del 20 per cento.
Art. 4 (Individuazione del personale). - 1. Per ogni
lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione del
Ministero, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale
in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
15 del Codice, ovvero dell'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.
2. Il RUO individua gli incaricati delle funzioni
tecniche di cui all'articolo 45 commi 2 e 3, del Codice,
nonche' i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del
RUP, sia degli incaricati, nell'ambito del personale in
servizio, di norma, nella stessa unita' organizzativa,
salvo la necessita' di avvalersi di specifiche competenze
non presenti nell'ambito della medesima unita'
organizzativa.
3. Non possono essere conferiti incarichi a coloro
che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche,
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale, ne' ai soggetti che,
nei due anni antecedenti, siano stati interessati da
provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero
verbale o scritto, ovvero al personale interessato da
misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO
accerta preliminarmente la sussistenza delle predette
condizioni ostative.
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati,
qualora il RUP accerti che sia intervenuta una delle cause
ostative all'adozione dei provvedimenti di nomina, previste
al comma 3.
5. Nel provvedimento di individuazione del personale,
di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione,
parita' di trattamento, proporzionalita' e buon andamento
dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il
provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la
formazione specifica e la competenza professionale del
personale, valutate in relazione alla complessita'
tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle
forniture da realizzare.».
«Art. 6 (Definizione delle percentuali effettive). -
1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, commi
1 e 2, individuano le percentuali effettive di ripartizione
dell'incentivo in ragione della complessita' del lavoro,
servizio o fornitura da realizzare, del grado di
responsabilita' e della durata dell'incarico delle figure
coinvolte, nel rispetto dei valori indicati dall'articolo
3, commi 4 e 5.
2. (abrogato)
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a
prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in
quanto affidate a personale esterno al Ministero, ovvero
prive dell'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1,
incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5,
del Codice, per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del
medesimo articolo 45; le ulteriori quote dell'incentivo non
corrisposte al personale costituiscono economie di
bilancio.
4. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di
modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo
contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli
incentivi sono commisurate all'importo della modifica o
variante rispetto all'importo iniziale posto a base della
procedura di affidamento, al netto dell'IVA, in modo che,
comunque, non venga superato il limite del 2 per cento.
5. Nel caso di modifiche al progetto derivanti da
errori progettuali, il compenso spettante al direttore dei
lavori e' riconosciuto solo se lo stesso non coincide con
il progettista autore degli errori progettuali e il
compenso spettante al RUP e' corrisposto solo nel caso in
cui non coincida con il validatore.
Art. 7 (Determinazione degli importi). - 1. La
determinazione degli importi spettanti al personale
incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo
accertamento positivo effettuato dal dirigente del RUP
sulla base di apposita attestazione delle attivita'
concretamente svolte rilasciata da parte del RUP.
2. La liquidazione puo' essere corrisposta anche in
corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla
base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le
forniture la liquidazione puo' essere corrisposta in
concomitanza dell'emissione dei certificati di pagamento
prodotti a seguito delle verifiche periodiche di
conformita' o di regolare esecuzione.
3. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la direzione lavori e il coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione, con l'emissione del
certificato di ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico amministrativo, con
l'emissione del certificato di collaudo finale;
c) per la programmazione della spesa per
investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
c-bis) per la progettazione, con il provvedimento
di validazione;
c-ter) per le attivita' di RUP, in proporzione, in
coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui
alle lettere diverse dalla presente;
c-quater) per le attivita' di collaboratore del
RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei
lavori, in coincidenza con la liquidazione delle
prestazioni rispettivamente del RUP, del direttore
dell'esecuzione e del direttore dei lavori;
d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP
della relazione finale di verifica;
e) per la predisposizione dei documenti delle
procedure di affidamento, con la pubblicazione del bando o,
se non e' prevista la pubblicazione, con la trasmissione
dell'invito e con l'atto di affidamento nelle procedure di
affidamento diretto;
f) per l'esecuzione dei contratti in caso di
forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche
periodiche;
g) per le verifiche di conformita', con l'emissione
della certificazione di regolare esecuzione.
4. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano
affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, piu'
incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante e'
pari alla somma delle quote relative alle singole
prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6.
5. In caso di cessazione dell'incarico per
motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 8 e 9,
l'incentivo spettante e' liquidato in proporzione alle
attivita' effettivamente svolte.
6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di
cui all'articolo 45, comma 4 del Codice, gli incentivi per
funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di
competenza, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di
riferimento.».
«Art. 8 (Responsabilita' per ritardo nei tempi
previsti). - 1. Ai sensi dell'articolo 45 comma 3, del
Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto
incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle
attivita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 9
del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere e'
ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo
spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di
settimana superiore a tre giorni.
2. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun
incentivo, qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da
determinare una decurtazione superiore al 20 per cento
dell'importo spettante al dipendente.».
«Art. 11 (Disposizioni contabili). - 1. Ai fini
dell'erogazione degli incentivi, il RUO, previa verifica
dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP, in
cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le
corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente
motivate, versa la quota dell'importo posto a base della
procedura di affidamento, determinata conformemente
all'articolo 3, in un articolo all'uopo istituito del conto
entrate.
2. Accertate le entrate derivanti dai versamenti di
cui al comma 1, il Ministero ne chiede al Ministero
dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un
apposito piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa
inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale
coinvolto nelle attivita' incentivate.
3. Il Ministero attribuisce l'80 per cento delle
risorse riassegnate ai sensi del comma 2 alle strutture che
svolgono funzione di stazione appaltante, per il pagamento
degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle
attivita' incentivate, tramite l'applicativo «cedolino
unico» di Noipa, di cui all'articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. In presenza di incarichi conferiti da altre
amministrazioni pubbliche per effetto di accordi o
convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e'
individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la
realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci
delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli
incarichi, sulla base della ripartizione prevista dal
presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in
materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del
Ministero, una volta riconosciuto, e' versato in conto
entrata conformemente al comma 1 per essere riassegnato
conformemente al comma 2. Le risorse finanziarie per gli
incentivi delle funzioni tecniche non possono comunque
superare, nel complesso, il limite del 2 per cento
dell'importo posto a base della procedura di affidamento.
5. Se l'incentivo per funzioni tecniche e' a carico
di soggetti terzi, diversi da amministrazioni pubbliche, si
applicano le disposizioni di cui al comma 4.
6. Le quote dell'incentivo corrispondenti a
prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico del Ministero oppure prive
dell'accertamento positivo delle attivita' svolte, nonche'
le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente
in materia di trattamento economico, incrementano le
risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, nei
limiti e per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del
medesimo articolo 45. La residua quota costituisce economia
di bilancio.
7. Il Ministero effettua controlli a campione sul
rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del
codice.
Art. 12 (Disposizioni di coordinamento e finali). -
1. All'articolo 4 del regolamento, di cui al decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 2 novembre 2017, n. 192, sono apportate le
seguenti modificazioni:
h) alla rubrica, dopo le parole "del procedimento"
sono inserite le seguenti ", incentivi per funzioni
tecniche";
i) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale
non dirigenziale sono disciplinati dall'articolo 45 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal regolamento
previsto dal comma 3 del medesimo articolo.".
2. Il Ministero effettua un periodico monitoraggio e
promuove verifiche sulla corretta applicazione del
regolamento.
3. (abrogato).».