Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
DECRETO 17 gennaio 2024, n. 32 |
Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare gli articoli 13, comma 4 e 45; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante la riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, di adozione del regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi da 17 a 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, di adozione del regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione per lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, di adozione del regolamento recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante la disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorita' il 6 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023 e la nota di risposta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 318-P del 12 gennaio 2024;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192
1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b) al preambolo: 1) il secondo ed il terzo «Visto» sono sostituiti dai seguenti: «Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l'articolo 13, comma 4;»; 2) il settimo ed il tredicesimo «Visto» sono soppressi; 3) dopo il diciassettesimo «Visto» e' inserito il seguente: «Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107;»; 4) dopo l'ultimo «Visto» sono inserite le seguenti premesse: «Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorita' il 6 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»; c) all'articolo 1: 1) al comma 1 e al comma 2, lettera b), le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36»; 2) al comma 2: 2.1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) "contratti": contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del codice;»; 2.2) alla lettera h), la parola «procedimento» e' sostituita dalla seguente «progetto»; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 5-bis e 6, e dall'articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) ai contratti esclusi dall'applicazione delle direttive europee; b) ai contratti attivi; c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilita' di guadagno economico, anche indiretto; d) ai contratti di societa'; e) alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture.»; d) all'articolo 2: 1) al comma 2, le parole da «, in particolare» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»; 2) al comma 4, le parole «all'articolo 30, commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice.»; 3) al comma 5, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24.»; 4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. I contratti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), che offrono opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»; e) all'articolo 3: 1) alla rubrica, dopo la parola «appaltanti» sono inserite le seguenti: «ed enti concedenti»; 2) al comma 1, dopo la parola «appaltante» sono inserite le seguenti: «e puo' affidare contratti di concessione»; 3) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilita' per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche. 2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, puo' autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o piu' contratti di cui al primo periodo.»; 4) al comma 3, dopo le parole «dell'Unione europea», sono inserite le seguenti: «o dell'Associazione europea di libero scambio»; f) alla rubrica del capo II, la parola «Procedure» e' sostituita dalle seguenti: «Progettazione e procedure»; g) al capo II, all'articolo 4 e' premesso il seguente: «Art. 3-bis (Progettazione). - 1. Prima dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonche' gli elaborati necessari per la progettazione. 2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere omesso il progetto di fattibilita' tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 3. Prima dell'affidamento di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed e' conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle autorita' locali. 4. Il rapporto conclusivo del soggetto cui e' affidata l'attivita' di verifica e' validato dal RUP. 5. Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori.»; h) all'articolo 4: 1) alla rubrica la parola «procedimento» e' sostituita dalla seguente: «progetto»; 2) al comma 2: 2.1) al primo periodo, dopo la parola «indicato» sono inserite le seguenti: «nella decisione di contrarre»; 2.2) al terzo periodo, dopo le parole «personale di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «diverso dal titolare della sede estera»; 3) al comma 4, le parole «, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «o incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo»; 4) al comma 5, le parole «responsabile del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»; 5) al comma 6, le parole «dall'ANAC» fino a «il RUP» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5, comma 3, dell'allegato I.2 del codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il RUP, se e' un tecnico con idonea professionalita',»; 6) al comma 6-bis, le parole da «dall'articolo 113» a «medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo»; i) all'articolo 5, comma 1, le parole da «42» a «servizi» sono sostituite dalle seguenti: «16 del codice. Agli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, del codice, per "personale»; l) all'articolo 6, comma 1: 1) al primo periodo, le parole «alla parte» sono sostituite dalle seguenti: «al libro»; 2) al terzo periodo, le parole «19 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «134, comma 4, del codice e i riferimenti ivi contenuti agli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice si intendono fatti all'articolo 9 del presente regolamento»; m) all'articolo 7: 1) al comma 1, le parole da «nel primo» a «invito» sono sostituite dalle seguenti: «nella decisione di contrarre»; 2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La sede estera puo' utilizzare le seguenti procedure semplificate: a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici; b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di appalto di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee; c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di concessione di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a un milione di euro. 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, si applica il principio di rotazione conformemente all'articolo 49, commi 2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti affidati con le procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato e' stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di appalto di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e la procedura ordinaria ristretta per contratti di appalto di lavori o di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee, nonche' per contratti di concessione di importo pari o superiore a un milione di euro.»; 3) al comma 5, le parole «da eseguire in Stati membri dell'Unione europea e» sono soppresse; 4) al comma 7 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle spese di immediata esecuzione di importo non superiore a 1.500 euro, predeterminate da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, si applica la disciplina prevista per la gestione economale.»; 5) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. La sede estera assicura il soccorso istruttorio conformemente all'articolo 101 del codice. 7-ter. Le procedure di affidamento possono svolgersi mediante una piattaforma digitale predisposta dal Ministero, nel rispetto dei principi di cui al libro I, parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere e le tipologie di contratto che si avvalgono della piattaforma di cui al presente comma, tenuto conto dell'accessibilita' e affidabilita' della rete telematica disponibile in loco e della necessita' di assicurare un'effettiva concorrenzialita' ed economicita' delle procedure di affidamento in rapporto alle condizioni del mercato locale.»; n) all'articolo 8, comma 1, le parole «atto di gara» sono sostituite dalle seguenti: «atto del procedimento»; o) all'articolo 9, comma 3, le parole «dall'articolo 80» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 94 e 95»; p) all'articolo 10: 1) al comma 1, dopo la parola «cinque» sono inserite le seguenti: «o, per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, dieci» e le parole «del principio di rotazione» sono soppresse; 2) al comma 2, i numeri «63» e «163» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «76» e «140»; q) all'articolo 11, le parole «95, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «108, comma 1»; r) all'articolo 12: 1) al comma 1, le parole «di non meno di tre e non piu' di» sono sostituite dalle seguenti «da tre o»; 2) al comma 2, le parole «un altri» sono sostituite dalla seguente: «altri» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, uno o piu' membri possono essere scelti tra personale in servizio presso l'amministrazione centrale.»; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La Commissione puo' riunirsi con modalita' telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, comma 7-ter, la Commissione puo' operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.»; 4) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il RUP puo' fare parte della commissione giudicatrice.»; 5) al comma 4, le parole «42 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «93, comma 5, lettere b) e c), del codice. L'articolo 93, comma 5, lettera a), del codice si applica ai componenti della commissione non in servizio nella sede estera»; s) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «sede estera» sono inserite le seguenti: «o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice»; t) all'articolo 14: 1) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sede estera per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La sede estera acquisisce il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 9 prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.»; u) all'articolo 15, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.»; v) all'articolo 16: 1) al comma 1, le parole «superiore al 20» e' sostituito dal seguente: «superiori al 30»; 2) le parole «2. Le anticipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «3. Le anticipazioni»; z) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Le cause di risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE, il grave inadempimento, il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e la sussistenza di motivi, anche sopravvenuti, di esclusione di cui all'articolo 9, comma 3, del presente regolamento sono inseriti nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse.»; aa) all'articolo 18, comma 2, le parole «di cui all'articolo 7, comma 2, lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e»; bb) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per contratti di servizi o di forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera puo' affidare la direzione dell'esecuzione ad altro dipendente della sede estera. Per interventi particolarmente complessi, la direzione dell'esecuzione puo' essere affidata, nel rispetto del presente regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.»; cc) all'articolo 20: 1) al comma 1, lettera d), le parole «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»; 2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, il collaudo puo' essere affidato a personale in servizio presso l'amministrazione centrale.»; 3) al comma 4, le parole «102, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «116, comma 2»; dd) all'articolo 21: 1) al comma 1, dopo la parola «appaltante,» sono inserite le seguenti: «la sede centrale dell'AICS puo' disporre che»; 2) il comma 2 e' abrogato; ee) all'articolo 22, comma 1, le parole «all'articolo 30, commi 1, 2 e 7 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento»; ff) all'articolo 24: 1) al comma 1, le parole «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»; 2) al comma 2, le parole «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/23/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 marzo 2014, n. L 94. - La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/24/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 marzo 2014, n. L 94. - La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/25/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 marzo 2014, n. L 94. - La legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24-06-2022. - Si riporta gli articoli 13 e 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12: «Art. 13 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione. 2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunita' di guadagno economico, anche indiretto. 3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di societa' e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni. 4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. 5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. 6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1. 7. Le disposizioni del codice si applicano, altresi', all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalita' di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.». «Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli oneri relativi alle attivita' tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e' ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. 4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perche' affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche' prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale. 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni caso utilizzata: a) per attivita' di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.». - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto del Presidente del Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 44 del 18 febbraio 1967 - Suppl. Ordinario n. 44 - La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302. - Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392 (Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2007, n. 13. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2010, n. 85. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 14, commi 17 e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' il seguente: «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici). - 1. - 16. (omissis) 17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero. 21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. 24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri. 26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa. 26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. 26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a: a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa. 27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, (Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 145 del 24 giugno 2010. - Il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2012, n. 105. - Il testo dell'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto 2014, n. 199 e' il seguente: «Art. 17 (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza e' istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Agenzia", con personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo. 3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attivita' a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi' alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto. 4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalita'; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; puo' realizzare iniziative finanziate da soggetti privati. 5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. 6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonche' coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge. 7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, puo' istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia. 8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero e' di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero e' accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformita' con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della societa' civile presenti in loco e assicura il coordinamento tecnico delle attivita' di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani. 9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari. 10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle attivita' di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilita' ambientale nonche' la legislazione per il contrasto della criminalita' organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2. 11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche. 12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali: a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonche' le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso; b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attivita'; d) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge; e) le procedure comparative di cui al comma 3; f) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26; g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attivita' di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner; h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio; i) le modalita' di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32; l) le modalita' di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza che cio' determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualita' di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonche' da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; n) le modalita' di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicita', efficacia ed efficienza; o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.». - Il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113 (Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2015, n. 113. - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante la disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 (Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Ambito di applicazione, definizioni). - 1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: a) "direttive europee": direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014; b) "codice": codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; c) "Ministro": il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) "Ministero": il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); e) "AICS": l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; f) "sede estera": ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; g) "contratti": contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero di cui all'articolo 13, comma 4, codice; h) "RUP": responsabile unico del progetto; i) "CIG": codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136. 2-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, commi 5, 5-bis e 6, e all'articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) ai contratti esclusi dall'applicazione delle direttive europee; b) ai contratti attivi; c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilita' di guadagno economico, anche indiretto; d) ai contratti di societa'; e) alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture. Art. 2 (Normativa applicabile). - 1. Alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento. 2. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice, garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice. 3. I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilita' con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all'Unione europea. 4. La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui all'articolo 11 del codice e verifica la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di tutela internazionalmente accettati. Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice. 5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attivita' amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24. 5-bis. I contratti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), che offrono opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice. 6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione e' determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato. Art. 3 (Stazioni appaltanti ed enti concedenti all'estero). - 1. Ciascuna sede estera e' stazione appaltante e puo' affidare contratti di concessione. Il MAECI, d'intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, puo' attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti. 2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilita' per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche. 2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, puo' autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o piu' contratti di cui al primo periodo. 3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera puo' stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio o con delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese per la centralizzazione dell'acquisizione di forniture, servizi e lavori. Capo II Progettazione e procedure di scelta del contraente Art. 3-bis (Progettazione). - 1. Prima dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonche' gli elaborati necessari per la progettazione. 2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere omesso il progetto di fattibilita' tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 3. Prima dell'affidamento di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed e' conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle autorita' locali. 4. Il rapporto conclusivo del soggetto cui e' affidata l'attivita' di verifica e' validato dal RUP. 5. Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori. Art. 4 (Responsabile unico del progetto, incentivi per funzioni tecniche e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali). - 1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a supporto dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attivita': a) formula proposte; b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento; c) vigila sull'esecuzione del contratto; d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi; e) svolge ogni altro adempimento non espressamente riservato ad altri organi, fermo restando quanto previsto al comma 8. 2. Il RUP e' indicato nella decisione di contrarre, nel bando, nell'avviso o nell'invito ed e' scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS puo' altresi' individuare il RUP tra gli esperti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 o tra il personale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 113 del 2015 e' subordinata alla comprovata indisponibilita' in loco di personale di ruolo diverso dal titolare della sede estera. 3. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera non e' in servizio un tecnico con idonea professionalita', la sede estera puo' conferire, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o di parte di essa a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e che forniscano idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti. 4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano svolto attivita' di supporto o incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo. Il divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti controllati, controllanti e collegati agli affidatari, nonche' ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi. 5. Puo' essere nominato un solo RUP per piu' interventi. 6. Per contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) e per le ulteriori categorie di contratti definite dall'articolo 5, comma 3, dell'allegato I.2 al codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il RUP, se e' un tecnico con idonea professionalita', puo' coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. 6-bis. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati dall'articolo 45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 7. Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la sede estera puo' stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti. 8. La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera. Art. 5 (Conflitti di interesse). - 1. Si applica l'articolo 16 del codice. Agli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, del codice, per "personale" si intende il personale di ruolo e a contratto dipendente della sede estera, i collaboratori o consulenti dell'amministrazione centrale o della sede estera, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione. Art. 6 (Collaborazioni con i privati). - 1. La sede estera assicura che i contratti di sponsorizzazione, le convenzioni per la realizzazione all'estero di opere pubbliche a spese di privati e le forme di partenariato pubblico privato di cui al libro IV del codice si conformino agli indirizzi di politica estera italiana. In caso di non conformita', il capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio puo' opporsi in ogni momento alla stipula ed all'esecuzione dei contratti e convenzioni di cui al presente articolo. Ai contratti di sponsorizzazione si applica l'articolo 134, comma 4, del codice e i riferimenti ivi effettuati agli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice si intendono fatti all'articolo 9 del presente regolamento. 2. Nei contratti e nelle convenzioni di cui al comma 1 e' inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni gia' rese ed acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto o la convenzione non possono essere conclusi. Art. 7 (Procedure di scelta del contraente). - 1. Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nella decisione di contrarre. 2. La sede estera puo' utilizzare le seguenti procedure semplificate: a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici; b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di appalto di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee; c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di concessione di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a un milione di euro. 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, si applica il principio di rotazione conformemente all'articolo 49, commi 2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti affidati con le procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato e' stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di appalto di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e la procedura ordinaria ristretta per contratti di appalto di lavori o di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee, nonche' per contratti di concessione di importo pari o superiore a un milione di euro. 4. La procedura ordinaria aperta o ristretta puo' essere utilizzata anche per contratti di importo inferiore alle soglie indicate al comma 3. Nell'ambito delle procedure di selezione del contraente previste dalle direttive europee e nel rispetto dei presupposti ivi previsti, la sede estera puo' scegliere una procedura diversa da quella di cui al comma 3. La sede estera motiva l'esercizio delle facolta' di cui al presente comma nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato. 5. Tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul sito della sede estera e sul sito della relativa amministrazione centrale. I bandi di gara relativi a contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 6. La documentazione di gara e' redatta nella lingua ufficiale o in quella veicolare in uso nel luogo dove e' avviata la procedura di selezione del contraente oppure in italiano. Il capo della rappresentanza diplomatica individua tra le lingue di cui al primo periodo quella impiegata nei procedimenti di affidamento dei contratti nei Paesi di accreditamento. La sede estera puo' impiegare una lingua diversa, motivando la scelta nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato. 7. Per ciascun contratto la sede estera acquisisce ed inserisce nei documenti di gara il CIG, nei limiti in cui sia previsto per gli analoghi contratti stipulati nel territorio nazionale. Alle spese di immediata esecuzione di importo non superiore a 1.500 euro, predeterminate da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, si applica la disciplina prevista per la gestione economale. 7-bis. La sede estera assicura il soccorso istruttorio conformemente all'articolo 101 del codice. 7-ter. Le procedure di affidamento possono svolgersi mediante una piattaforma digitale predisposta dal Ministero, nel rispetto dei principi di cui al libro I, parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere e le tipologie di contratto che si avvalgono della piattaforma di cui al presente comma, tenuto conto dell'accessibilita' e affidabilita' della rete telematica disponibile in loco e della necessita' di assicurare un'effettiva concorrenzialita' ed economicita' delle procedure di affidamento in rapporto alle condizioni del mercato locale. Art. 8 (Calcolo del valore stimato dei contratti). - 1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di valute di Stati non appartenenti all'Unione europea, per la conversione in euro dell'importo posto a base di gara si usa il cambio applicato alla data del primo atto del procedimento, risultante dal sito web della Banca d'Italia. 2. Nei casi in cui il tasso di cambio di cui al comma 1 non corrisponda al reale valore internazionale della valuta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' autorizzare l'applicazione di un diverso tasso di cambio, anche utilizzando quello determinato ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Art. 9 (Requisiti degli operatori economici). - 1. Le procedure per la selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e a quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale. 2. Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la sede estera fissa requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento locale. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, costituiscono motivi di esclusione le situazioni previste dagli articoli 94 e 95 del codice e le situazioni equivalenti regolate dall'ordinamento locale. L'assenza di motivi di esclusione e' comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione giurata innanzi alle competenti autorita' locali, se riconosciuta dagli ordinamenti locali, corredata di autorizzazione a svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorita' competenti. Art. 10 (Procedure negoziate senza previa pubblicazione). - 1. Nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la sede estera invita almeno cinque o, per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, dieci operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati nel rispetto dell'articolo 9 mediante indagini di mercato o mediante avvisi pubblicati sul profilo internet della sede estera per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. 2. Le indagini di mercato possono essere omesse in presenza di situazioni locali che non le consentano. 3. Per i contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), nei casi di estrema urgenza previsti dall'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice la sede estera invita almeno tre operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei. Nei casi di somma urgenza previsti all'articolo 140 del codice, la stazione appaltante puo' procedere all'affidamento diretto. La scelta di una procedura di cui al presente comma puo' essere motivata con successivo provvedimento separato, se la motivazione contestuale risulta impossibile o estremamente difficile, per cause non dipendenti dalla sede estera. Art. 11 (Ricorso al criterio del minor prezzo). - 1. I contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera puo' ricorrere al criterio dei costi del ciclo di vita oppure al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 108, comma 1, del codice. Art. 12 (Commissione giudicatrice). - 1. Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte la sede estera nomina una commissione giudicatrice composta da tre o cinque membri. 2. Il presidente e i membri della commissione sono scelti, in base a requisiti di professionalita' ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera o in altri uffici di amministrazioni pubbliche italiane presenti nel Paese. In mancanza di idonee professionalita' o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri diverso dal presidente puo' essere scelto tra professionisti locali esperti del settore. In casi eccezionali, uno o piu' membri possono essere scelti tra personale in servizio presso l'amministrazione centrale. 2-bis. La Commissione puo' riunirsi con modalita' telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, comma 7-ter, la Commissione puo' operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti. 3. Il RUP puo' fare parte della commissione giudicatrice. Il capo della sede estera stabilisce le funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dal quale i commissari dovranno astenersi. 4. Si applicano al presidente, ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonche' l'articolo 93, comma 5, lettere b) e c), del codice. L'articolo 93, comma 5, lettera a), del codice si applica ai componenti della commissione non in servizio nella sede estera. Sono altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Art. 13 (Offerte anormalmente basse). - 1. La sede estera o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice effettua i controlli di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE nei seguenti casi: a) se l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo piu' basso, sulle offerte il cui prezzo e' inferiore ai quattro quinti della base d'asta; b) se l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulle offerte i cui punteggi relativi al prezzo ed agli altri elementi oggetto di valutazione siano entrambi almeno pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile. 2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la sede estera puo' verificare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili nel Paese e agli oneri di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e coordinamento comunque conforme alla normativa applicabile nel Paese dove il contratto e' eseguito. Capo III Esecuzione Art. 14 (Subappalto). - 1. Nell'invito o nel bando e nel conseguente contratto sono specificati i seguenti obblighi: a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera piena responsabilita' per l'intero contratto; a-bis) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sede estera per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto; b) l'appaltatore indica nella sua offerta le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti; c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto; d) l'appaltatore accetta che l'amministrazione aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui fornite nell'ambito dell'appalto; e) l'appaltatore accetta espressamente di sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione. 1-bis. La sede estera acquisisce il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 9, prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Art. 15 (Garanzie). - 1. L'esecuzione dei contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), e' garantita da fideiussione per il 10 per cento dell'importo contrattuale. 2. La sede estera puo' chiedere la prestazione di garanzie fideiussorie: a) per l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), per il 10 per cento dell'importo contrattuale; b) per la partecipazione alle procedure di selezione di contratti regolati dal presente regolamento, per il 2 per cento dell'importo a base di gara. 3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operativita' entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera in caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore. La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera b), e' escussa in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario. 5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito, l'ammontare residuo e' svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione. 6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Art. 16 (Anticipazioni). - 1. Dopo la stipulazione del contratto la sede estera puo' erogare anticipazioni del prezzo, non superiori al 30 per cento dell'importo del contratto. 2. Anticipazioni superiori al limite di cui al comma 1 sono consentite in uno dei seguenti casi: a) se sono imposte da disposizioni inderogabili della normativa locale; b) quando, in base alla prassi locale, e' altrimenti impossibile ottenere la prestazione; c) quando ricorrono concrete, oggettive e comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP. 3. Le anticipazioni erogate per i contratti di cui all'articolo 7, comma 3, sono garantite per l'intero importo anticipato maggiorato del 10 per cento, secondo le modalita' previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 15. Art. 17 (Cause di risoluzione). - 1. Le cause di risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE, il grave inadempimento, il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e la sussistenza di motivi, anche sopravvenuti, di esclusione di cui all'articolo 9, comma 3, del presente regolamento sono inseriti nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse. Art. 18 (Tracciabilita' dei pagamenti). - 1. I pagamenti sono effettuati mediante modalita' tracciabili, salvi casi di impossibilita' o di estrema difficolta' individuati con le modalita' di cui all'articolo 24. 2. Nei contratti di lavori di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, nei casi in cui e' espressamente previsto per i contratti stipulati sul territorio nazionale, e' inserita una clausola che vincola il contraente, i subappaltatori e i subcontraenti ad utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto. Art. 19 (Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione). - 1. La sede estera individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, un direttore dei lavori, che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a parti dei lavori da eseguire. 2. Il direttore dei lavori e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento e verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto, al contratto ed agli standard normativi e tecnici applicabili. 3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalita', il direttore dei lavori e gli assistenti sono individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 4. Per l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture la direzione dell'esecuzione spetta al RUP. Per contratti di servizi o di forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera puo' affidare la direzione dell'esecuzione ad altro dipendente della sede estera. Per interventi particolarmente complessi, la direzione dell'esecuzione puo' essere affidata, nel rispetto del presente regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. Art. 20 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1. L'esecuzione dei contratti e' soggetta a collaudo o verifica di conformita' della regolare esecuzione: a) per i contratti di importo pari o superiore a un milione di euro, e' svolta da una commissione composta da tre dipendenti della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalita' e che non abbiano svolto altre attivita' nell'ambito del contratto oggetto di verifica; b) per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a un milione di euro e pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e' svolta da un dipendente della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalita' e che non abbia svolto altre attivita' nell'ambito del contratto oggetto di verifica; c) per i contratti di lavori non inclusi nella lettera a), e' svolta dal direttore dei lavori; d) per i contratti di servizi e forniture non inclusi nelle lettere a) e b), e' svolta dal RUP. 2. Per i contratti di lavori il collaudo comprende, se necessario, anche il collaudo statico. 3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalita', il collaudo o la verifica di conformita' sono svolte da professionisti individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. In casi eccezionali, il collaudo puo' essere affidato a personale in servizio presso l'amministrazione centrale. 4. Si osservano i termini di cui all'articolo 116, comma 2, del codice. Capo IV Contratti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo Art. 21 (Contratti stipulati da una sede estera). - 1. Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera e' stazione appaltante, la sede centrale dell'AICS puo' disporre che si applica la versione piu' aggiornata del "Procurement and Grants for European Union External Actions - A Practical Guide". 2. (abrogato) 3. Nei casi di cui al presente articolo si applicano comunque gli articoli 4, 5, 6, 8, nonche' i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7. 4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/24/UE, le attivita' realizzate dall'AICS mediante la concessione di contributi o l'affidamento di iniziative ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 restano disciplinate dagli articoli 18 e 19 dello statuto dell'AICS approvato con il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113. Art. 22 (Contratti stipulati dalle autorita' dei Paesi partner). - 1. Se gli accordi o le intese stipulati con il Paese partner prevedono che quest'ultimo svolga il compito di stazione appaltante, le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti seguono la normativa locale o quella applicata nel paese beneficiario dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. Gli accordi e le intese garantiscono il rispetto dei principi di cui alle direttive europee, all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento e all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilita' dei flussi finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano i controlli che, tenuto conto dei principi di cui al secondo periodo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo o una sede estera effettuano ai fini dell'autorizzazione a stipulare i contratti e a pagare i corrispettivi. 2. Se il compito di stazione appaltante e' svolto dal paese beneficiario le contestazioni in giudizio competono al foro locale.». «Art. 24 (Incompatibilita' con l'ordinamento e le situazioni locali). - 1. Con le modalita' di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, il capo della rappresentanza diplomatica individua le disposizioni del presente regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali. 2. Le situazioni locali di cui al comma 1 possono includere catastrofi di origine naturale o antropica, gravi turbamenti dell'ordine pubblico, circostanze particolari del contesto politico, economico e sociale, nonche' ogni altra grave situazione di fatto, anche connessa con lo stato dei rapporti bilaterali. 3. Per le verifiche sull'ordinamento e sulle situazioni locali volte all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, la sede estera puo' ricorrere a servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.». |
| Art. 2 Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188
1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo, le parole «113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b) al preambolo: 1) il quarto «Visto» e' sostituito dal seguente: «Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 45;»; 2) il quinto «Visto» e' sostituito dal seguente: «Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante "Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";»; 3) il sesto e il settimo «Visto» sono soppressi; 4) le parole: «Acquisito, in data 30 marzo 2022, l'accordo dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);» sono soppresse; 5) dopo l'ultimo «Visto» sono inseriti i seguenti periodi: «Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»; c) all'articolo 1, comma 1: 1) alla lettera a), le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36» e dopo le parole «Codice dei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; 2) alla lettera c), la parola «procedimento» e' sostituita dalla seguente «progetto»; d) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole «113, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «45 del Codice e all'allegato I.10 al Codice»; 2) al comma 2, le parole «ai dipendenti pubblici», «all'articolo 113, comma 2, del Codice» e «gara» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «al personale» «all'allegato I.10 al Codice» e «affidamento»; 3) al comma 3, le parole «113, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «45, commi 5, 6 e 7»; 4) al comma 4, le parole «113, commi 2 e 3» e «113, comma 2» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «45, commi 2 e 3» e «45, commi 2, 3 e 4»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, rese nell'ambito di lavori, servizi o forniture. Sono, altresi', incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali.»; 6) al comma 6, le parole «all'articolo 113, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato I.10 al Codice» e le parole «a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara» sono soppresse; 7) al comma 7, dopo le parole «gli incentivi» sono inserite le seguenti: «per le attivita' connesse all'affidamento del contratto»; e) all'articolo 3: 1) al comma 1, alinea, le parole «all'articolo 113, comma 2, del Codice» e «di gara nella» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «all'allegato I.10 al Codice» e «della»; 2) al comma 2, il numero «113» e' sostituito dal seguente: «45», e le parole «o del capitolato» sono soppresse; 3) al comma 3, le parole «113, comma 3», «responsabile unico del procedimento» e «articolo 113, comma 2, del Codice» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «45, comma 3», «RUP» e «allegato I.10 al Codice»; 4) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di lavori, sono determinate come segue: a) 30 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti di affidamento diretto; c) 15 per cento, da ripartire tra il progettista, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il personale tecnico assistente; d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente; e) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico. 5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue: a) 40 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti della procedura di affidamento; c) 40 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonche' l'incaricato della verifica di conformita'.»; 5) al comma 6, le parole «113, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «45, comma 8»; 6) al comma 7, le parole da «secondo» a «5» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»; f) all'articolo 4: 1) al comma 1, il numero «31» e' sostituito dal seguente: «15»; 2) al comma 2, il numero «113» e' sostituito dal seguente: «45»; g) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole da «secondo» a «massimi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei valori»; 2) il comma 2 e' abrogato; 3) al comma 3, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45»; 4) al comma 4 le parole «di gara» sono sostituite con le seguenti: «della procedura di affidamento»; h) all'articolo 7: 1) al comma 3, lettera a), dopo le parole «direzioni lavori» sono inserite le seguenti: «e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione»; 2) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) per la progettazione, con il provvedimento di validazione; c-ter) per le attivita' di RUP, in proporzione, in coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui alle lettere diverse dalla presente; c-quater) per le attivita' di collaboratore del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori, in coincidenza con la liquidazione delle prestazioni rispettivamente del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori;»; 3) alla lettera d) le parole «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»; 4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) per la predisposizione dei documenti della procedura di affidamento, con la pubblicazione del bando o, se non e' prevista la pubblicazione, con la trasmissione dell'invito e con l'atto di affidamento nelle procedure di affidamento diretto;»; 5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di riferimento.»; i) all'articolo 8, comma 1, il numero «113» e' sostituito dal seguente: «45»; l) all'articolo 11: 1) al comma 1, la parola «gara» e' sostituita dalle seguenti: «della procedura di affidamento»; 2) al comma 3, il numero «3» e' sostituito dal seguente: «2»; 3) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento posto a base della procedura di affidamento.»; 4) al comma 6, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, nei limiti e per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45»; 5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice.». m) all'articolo 12, il comma 3 e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 gennaio 2024
Il Ministro: Tajani Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 728
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 12 del decreto 15 settembre 2022, n. 188 Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2022, n. 284, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "Codice", il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"; b) "RUO", il responsabile dell'unita' organizzativa, che agisce come stazione appaltante; c) "RUP", il responsabile unico del progetto; d) "Ministero", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice e all'allegato I.10 del Codice. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso gli uffici in Italia e all'estero del Ministero per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, relative a procedure di affidamento indette dal Ministero ovvero relative a procedure di affidamento effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorita' competenti. 3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e' destinato dal Ministero alle finalita' di cui all'articolo 45 commi 5, 6 e 7. 4. I compensi incentivanti stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 45 commi 2 e 3 del Codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalita' stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici, perche' provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 45 comma 2, 3 e 4 del Codice. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, rese nell'ambito di lavori, servizi o forniture. Sono, altresi', incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali. 6. Le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le attivita' svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2, per l'acquisizione di servizi e forniture. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono esclusi gli incentivi per le attivita' connesse all'affidamento del contratto nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato. Art. 3 (Misura degli incentivi). - 1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base della procedura di scelta del contraente, al netto dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote: a) 2 per cento, per importi fino a cinque milioni di euro; b) 1,8 per cento, per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro; c) 1,5 per cento, per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro; d) 1 per cento, per la parte di importo eccedente venti milioni di euro. 2. Ai sensi all'articolo 45, comma 1, del Codice, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. 3. Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'allegato I.10 del Codice, nonche' tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. 4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di lavori, sono determinate come segue: a) 30 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti delle procedure di affidamento diretto; c) 15 per cento, da ripartire tra il progettista, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il personale tecnico assistente; d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente; e) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico."; 5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue: a) 40 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti delle procedure di affidamento; c) 40 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonche' l'incaricato della verifica di conformita'. 6. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo. 7. Per i servizi con carattere di ripetitivita' si applica una riduzione dell'incentivo del 20 per cento. Art. 4 (Individuazione del personale). - 1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione del Ministero, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Codice, ovvero dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192. 2. Il RUO individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 commi 2 e 3, del Codice, nonche' i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli incaricati, nell'ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unita' organizzativa, salvo la necessita' di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell'ambito della medesima unita' organizzativa. 3. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ne' ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative. 4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, qualora il RUP accerti che sia intervenuta una delle cause ostative all'adozione dei provvedimenti di nomina, previste al comma 3. 5. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessita' tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.». «Art. 6 (Definizione delle percentuali effettive). - 1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessita' del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilita' e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, nel rispetto dei valori indicati dall'articolo 3, commi 4 e 5. 2. (abrogato) 3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno al Ministero, ovvero prive dell'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45; le ulteriori quote dell'incentivo non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio. 4. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo della modifica o variante rispetto all'importo iniziale posto a base della procedura di affidamento, al netto dell'IVA, in modo che, comunque, non venga superato il limite del 2 per cento. 5. Nel caso di modifiche al progetto derivanti da errori progettuali, il compenso spettante al direttore dei lavori e' riconosciuto solo se lo stesso non coincide con il progettista autore degli errori progettuali e il compenso spettante al RUP e' corrisposto solo nel caso in cui non coincida con il validatore. Art. 7 (Determinazione degli importi). - 1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente del RUP sulla base di apposita attestazione delle attivita' concretamente svolte rilasciata da parte del RUP. 2. La liquidazione puo' essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione puo' essere corrisposta in concomitanza dell'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformita' o di regolare esecuzione. 3. Le prestazioni sono da considerarsi rese: a) per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori; b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale; c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; c-bis) per la progettazione, con il provvedimento di validazione; c-ter) per le attivita' di RUP, in proporzione, in coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui alle lettere diverse dalla presente; c-quater) per le attivita' di collaboratore del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori, in coincidenza con la liquidazione delle prestazioni rispettivamente del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori; d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica; e) per la predisposizione dei documenti delle procedure di affidamento, con la pubblicazione del bando o, se non e' prevista la pubblicazione, con la trasmissione dell'invito e con l'atto di affidamento nelle procedure di affidamento diretto; f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; g) per le verifiche di conformita', con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione. 4. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, piu' incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante e' pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6. 5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 8 e 9, l'incentivo spettante e' liquidato in proporzione alle attivita' effettivamente svolte. 6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 45, comma 4 del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di riferimento.». «Art. 8 (Responsabilita' per ritardo nei tempi previsti). - 1. Ai sensi dell'articolo 45 comma 3, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere e' ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni. 2. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo, qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al dipendente.». «Art. 11 (Disposizioni contabili). - 1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il RUO, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP, in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, versa la quota dell'importo posto a base della procedura di affidamento, determinata conformemente all'articolo 3, in un articolo all'uopo istituito del conto entrate. 2. Accertate le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, il Ministero ne chiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale coinvolto nelle attivita' incentivate. 3. Il Ministero attribuisce l'80 per cento delle risorse riassegnate ai sensi del comma 2 alle strutture che svolgono funzione di stazione appaltante, per il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attivita' incentivate, tramite l'applicativo «cedolino unico» di Noipa, di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 4. In presenza di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato in conto entrata conformemente al comma 1 per essere riassegnato conformemente al comma 2. Le risorse finanziarie per gli incentivi delle funzioni tecniche non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento dell'importo posto a base della procedura di affidamento. 5. Se l'incentivo per funzioni tecniche e' a carico di soggetti terzi, diversi da amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 6. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attivita' svolte, nonche' le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, nei limiti e per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45. La residua quota costituisce economia di bilancio. 7. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del codice. Art. 12 (Disposizioni di coordinamento e finali). - 1. All'articolo 4 del regolamento, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: h) alla rubrica, dopo le parole "del procedimento" sono inserite le seguenti ", incentivi per funzioni tecniche"; i) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati dall'articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo.". 2. Il Ministero effettua un periodico monitoraggio e promuove verifiche sulla corretta applicazione del regolamento. 3. (abrogato).». |
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