Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2024, n. 5
Testo del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2024), coordinato con la legge di conversione 13 marzo 2024, n. 30 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' nominato un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle proprie funzioni ((e per le attivita')) connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonche', nel limite di 100.000 euro per il 2024, ((delle strutture dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e)) di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ((con il potere di coordinare l'attuazione degli interventi in corso o programmati sulle infrastrutture di interesse)); gli oneri relativi al supporto tecnico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con determina del Commissario di cui al presente comma, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui al presente comma, il Commissario puo' chiedere l'apertura di apposita contabilita' speciale. Con il decreto di cui al primo periodo e' altresi' ((stabilito)) il compenso del Commissario, in misura non superiore a 50.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per l'anno 2024.
2. Agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del ((Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1)) si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessita' di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operativita' delle strutture a supporto ((della presidenza)) italiana del G7. Resta salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Per gli appalti di cui al primo periodo relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, la selezione degli operatori economici da parte del ((Commissario straordinario)) puo' avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 ((del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023)), conclusi ((dalla societa' ANAS S.p.a.)) e ancora efficaci alla data dell'affidamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della ((stipulazione)). Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede secondo le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, ((di cui all'allegato 1 al decreto legislativo)) 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi ((e l'affidamento delle attivita' di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1)) si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia ((e delle misure di prevenzione)) di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
((5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture esperite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la realizzazione degli interventi di propria competenza necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la presidenza italiana del G7.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. (omissis).
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. - 5. (omissis)».
- Si riporta il testo degli articoli 50, comma 1,
lettere a) e b), 59 e 76, del decreto legislativo 31 marzo
2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77,
S.O. n. 12:
«Art. 50 (Procedure per l'affidamento). - 1. Salvo
quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu'
operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti
in possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
140.000 euro, anche senza consultazione di piu' operatori
economici, assicurando che siano scelti soggetti in
possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;».
«Art. 59 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non
superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare con riferimento
all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il
valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni
caso la stazione appaltante non puo' ricorrere agli accordi
quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in
modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4,
lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte
migliorative, il ricorso all'accordo quadro non e'
ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche
sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste
nell'accordo.
2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste dal presente
articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti,
individuate nell'indizione della procedura per la
conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici
selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di
appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni
fissate nell'accordo quadro.
3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo
operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i
limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.
La stazione appaltante puo' consultare per iscritto
l'operatore economico chiedendogli di completare la sua
offerta, se necessario.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando
l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di
gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo effettuera' la
prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che
effettuera' la prestazione avviene con decisione motivata
in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
b) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera
a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo
conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la
riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto
previsto dalla lettera b), se questa possibilita' e' stata
stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure
avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le possibilita'
previste alla presente lettera si applicano anche a ogni
lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro,
indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti
i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei
servizi e delle forniture in questione per altri lotti.
5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al
comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione
appaltante consulta per iscritto gli operatori economici
che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b) la stazione appaltante fissa un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico, tenendo conto della complessita'
dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la
trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il
loro contenuto non e' reso pubblico fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di
gara per l'accordo quadro.».
«Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione di
un bando). - 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i
presupposti fissati dai commi seguenti, dandone
motivatamente conto nel primo atto della procedura in
relazione alla specifica situazione di fatto e alle
caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e
delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le
stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle
consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte
anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso,
extraeuropei.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei
seguenti casi:
a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
richiesta di quest'ultima; un'offerta non e' ritenuta
appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto
ed e', quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle
esigenze della stazione appaltante e ai requisiti
specificati nei documenti di gara, salvo modifiche
sostanziali. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato e' escluso
ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa
i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 100;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le
procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati; le circostanze invocate per giustificare
l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso
imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri
2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la
procedura di cui al presente articolo e' inoltre consentita
nei casi seguenti:
a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore
obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la
cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di
regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
5. La procedura prevista dal presente articolo e'
altresi' consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
6. La procedura prevista dal presente articolo puo'
essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto
iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione
che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base
di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto di appalto iniziale.
7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano
gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno
tre operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O. n. 24, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120:
«Art. 3 (Verifiche antimafia e protocolli di
legalita'). - 1. Al fine di potenziare e semplificare il
sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con
efficacia e celerita' alle esigenze degli interventi di
sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo
conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19,
fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e
si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti
avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque denominati,
erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti,
prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche
amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della
banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34.
2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia
riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si
procede mediante il rilascio della informativa liberatoria
provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione
della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al
comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per un
soggetto che risulti non censito, a condizione che non
emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle
verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e
84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria
provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare
i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e
forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le
ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia da completarsi entro sessanta
giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la
tempestivita' degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si
procede mediante la consultazione della banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia nonche'
tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle
interrogazioni, anche demandate al gruppo interforze
tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, di tutte le ulteriori banche
dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi
deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti
di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto
legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite fermo
restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 11
agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono essere individuate ulteriori
misure di semplificazione relativamente alla competenza
delle Prefetture in materia di rilascio della
documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai
commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente:
«Art. 83-bis (Protocolli di legalita'). - 1. Il
Ministero dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o
altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, anche
allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla
documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I
protocolli di cui al presente articolo possono essere
sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per
l'economia nazionale nonche' con associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale di categorie
produttive, economiche o imprenditoriali e con le
organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalita' per
il rilascio della documentazione antimafia anche su
richiesta di soggetti privati, nonche' determinare le
soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista
l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli
medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilita'
delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti
tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonche' tra
aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui
all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre
2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe antimafia
degli esecutori istituita dall'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi,
bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
dei protocolli di legalita' costituisce causa di esclusione
dalla gara o di risoluzione del contratto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 125, di cui
all'allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.
104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O. n. 148:
«Allegato 1 - Art. 125 (Ulteriori disposizioni
processuali per le controversie relative a infrastrutture
strategiche). - 1. Nei giudizi che riguardano le procedure
di progettazione, approvazione, e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative
attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di
cui alla parte II, titolo III, capo IV deldecreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni
del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si
applicano le seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare,
si tiene conto delle probabili conseguenze del
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono
essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale
alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche
la irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il
cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto
aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche
alle controversie relative:
a) alle procedure di cui all'articolo 140 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111.».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. ((Per l'attuazione dell'articolo 1 e' autorizzata la spesa di euro 18.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 1 ed euro 18.000.000 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1. Agli oneri)) derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 18.050.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5.350.000 euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) quanto a 10.500.000 euro da destinare agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, ((comma 397)), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rifinanziata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinata al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ((ANAS S.p.a.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 99:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il comma 397 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. n. 49:
«397. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro
per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del
contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa.».
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n.
303, S.O. n. 43.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.