Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 gennaio 2024, n. 4
Testo del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2024), coordinato con la legge di conversione 15 marzo 2024, n. 28 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle societa'
strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti:
«Nei casi di societa' partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, puo' avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 (( del presente decreto )) e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non puo' essere proposta la domanda (( prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo )) 12 gennaio 2019, n. 14, ne' possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso (( codice di cui al )) decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto (( prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto )) legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda e' archiviata.».
(( 1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: «tramite la cessione dei complessi aziendali» sono inserite le seguenti: «o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali». ))
(( 1-ter. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per
la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato
di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Ammissione immediata all'amministrazione
straordinaria). - (Omissis).
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui
all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla
procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina
del commissario straordinario, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per
le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di
amministrazione straordinaria, la nomina del commissario
straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in
deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto
compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il
compimento di atti necessari al conseguimento delle
finalita' della procedura. Nei casi di societa' partecipate
direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche
statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su
mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla
procedura di amministrazione straordinaria di imprese che
gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, puo'
avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche
congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30
per cento delle quote societarie, quando i soci stessi
abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza
dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto e
l'organo amministrativo abbia omesso di presentare
l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici
giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di
provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data
di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e
fino alla chiusura della procedura di amministrazione
straordinaria oppure al passaggio in giudicato del
provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non puo'
essere proposta la domanda prevista dall'articolo 12 del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ne' possono
essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno
degli strumenti di regolazione della crisi o
dell'insolvenza disciplinati dallo stesso codice di cui al
decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di
presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda
di nomina dell'esperto prevista dall'articolo 12 del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la
relativa domanda e' archiviata. Dalla data di presentazione
dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura
della procedura di amministrazione straordinaria oppure al
passaggio in giudicato del provvedimento di cui
all'articolo 4, comma 1-bis, non puo' essere proposta la
domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, ne' possono essere presentate o
proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di
regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati
dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla
data di presentazione dell'istanza di ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria risulta
depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui
all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la
relativa domanda e' archiviata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274), come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
- 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3
sono ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali o dei
contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria,
aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi
aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un
anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di
risanamento di durata non superiore a due anni ("programma
di ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di
complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").».
(Omissis).
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela
della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione,
in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231:
«Art. 1 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale). - 1. In caso di
stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da
almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di
salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' autorizzare, in sede di riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione
dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo
determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che
vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione,
secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di
assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della
salute secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad
assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono
esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale,
nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di
riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli
articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere
sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle
normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1
e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria, escluso
il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino al 10
per cento del fatturato della societa' risultante
dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto
competente per territorio. Le attivita' di accertamento,
contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte
dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
risanamento ambientale del territorio interessato.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia
adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa
titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti
di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di
tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare riferisce semestralmente al
Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni
contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.
5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di
valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute
della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e
prevenzione messe in atto e sui loro benefici.».
 
Art. 2

Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il seguente: «1-sexies. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuita' (( produttiva e )) aziendale, indispensabile a preservare la funzionalita' produttiva degli impianti siderurgici della Societa' ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le societa' che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime societa', nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed e' soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del (( codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al )) decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. (( Il finanziamento di cui al presente comma e' concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario.». ))
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno
- Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in
favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in
conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al
rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto
capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita'
finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle
imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi
mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di
societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per
azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni
ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da
realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la
partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno
delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la Banca
del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la
societa' di cui al comma 2, in caso di costituzione della
medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle
Commissioni parlamentari competenti per materia
sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
1, anche con riferimento ai profili finanziari e
all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano
altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle
medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso
dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione
della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle
scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi
previsti.
1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, che si convertono in
aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel
limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la
continuita' del funzionamento produttivo dell'impianto
siderurgico di Taranto della Societa' ILVA S.p.A.,
qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del
periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale,
a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel
Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo
di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle
risorse di cui al periodo precedente si applica quanto
previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo. Al fine di dare attuazione agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con
riferimento agli investimenti legati all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della
Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita', nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui
alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del
27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo
periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione
dell'impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai
fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,
aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle
altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le
risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate
alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con
derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della
produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del
preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il
limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e'
gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo
periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
utile all'apertura del capitale della societa' di cui al
primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di
adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali,
individuati mediante procedure selettive di evidenza
pubblica, in conformita' al codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti
disposizioni di settore.
1-quinquies. Anche in costanza di provvedimenti di
sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento
siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o a
erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento
di capitale sociale su richiesta della medesima, sino
all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000
di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti
dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente comma, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di
primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.
1-sexies. Al fine di supportare le indifferibili e
urgenti esigenze di continuita' produttiva e aziendale,
indispensabile a preservare la funzionalita' produttiva
degli impianti siderurgici della Societa' ILVA S.p.A., di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia
dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora
le societa' che gestiscono gli impianti anzidetti siano
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria,
possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle
finanze uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della
durata massima di cinque anni, in favore delle medesime
societa', nel limite massimo di 320 milioni di euro per
l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un
tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed e'
soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in
prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria
della procedura anche in deroga all'articolo 222 del codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui
al presente comma e' concesso con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy, previa richiesta
motivata del commissario straordinario.
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla
banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro
dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, puo' essere disposta la sua
scissione con costituzione di nuova societa', alla quale
sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite ai
sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero
capitale sociale della societa' sono attribuite, senza
corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al comma
precedente non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta ferma la
disciplina in materia di requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia degli amministratori prevista
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. La nomina del Consiglio di amministrazione
della societa' e' effettuata dal Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da
imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu'
necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono
quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla
spesa, al capitolo di provenienza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-ter, del
decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (Misure urgenti per
il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la
realizzazione di una banca di investimento) convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno
- Mediocredito Centrale). - (Omissis).
1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, che si convertono in
aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel
limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la
continuita' del funzionamento produttivo dell'impianto
siderurgico di Taranto della Societa' ILVA S.p.A.,
qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del
periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale,
a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel
Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo
di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle
risorse di cui al periodo precedente si applica quanto
previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto
residui.».
 
(( Art. 2 - bis
Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidita' delle microimprese
e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a
imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficolta' di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, e' concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:
a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le imprese di cui al suddetto comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del medesimo Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

- L'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 (che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato) reca la
«Definizione di PMI».
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della
salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso
di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Il decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
2023, reca «Approvazione delle modifiche e delle
integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e delle
disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese Approvazione delle modifiche
e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e
delle disposizioni di carattere generale del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese».
- Si riporta il comma 100, lettera a) dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa. Il Fondo
opera entro il limite massimo di impegni assumibile,
fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1)
di un piano annuale di attivita', che definisce
previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato
degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire,
suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione
delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita
attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce,
in linea con le migliori pratiche del settore bancario e
assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio
delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in
essere e delle operativita' considerate ai fini della
redazione del piano annuale di attivita', la misura, in
termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17
ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del
12 gennaio 2017, disciplina i limiti, i criteri e le
modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati a
valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di
mancati pagamenti istituito ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 208/2015 (legge di stabilita' 2016) commi 199-202.
 
(( Art. 2 - ter

Istituzione del contributo in conto interesse
per le imprese dell'indotto


1. Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis puo' essere altresi' richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo e' riconosciuto alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore («de minimis»), ed e' pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione si applica il vigente tasso, determinato in conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non puo' essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalita' e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 2-bis e del contributo di cui al comma 1 del presente articolo e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, ed e' individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il limite massimo del 2 per cento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. ))

 
(( Art. 2 - quater

Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto
che hanno assicurato la continuita' produttiva


1. I crediti vantati dalle imprese dell'indotto di cui al comma 3, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la societa' Sace S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche non continuative.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura.
3. Ai fini del presente articolo, l'indotto e' rappresentato dalle imprese che hanno erogato:
a) prestazioni di attivita' manutentive necessarie a consentire la funzionalita' produttiva degli impianti;
b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalita' produttiva degli impianti;
c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
d) servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014.
4. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2023 da parte dell'organo esecutivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo periodo sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. ))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della
salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso
di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riportano gli articoli 6, 166 e 222, comma 3, del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155):
«Art. 6 (Prededucibilita' dei crediti). - 1. Oltre ai
crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono
prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le
prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi
da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della
domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione
dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a
omologazione e per la richiesta delle misure protettive,
nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che
gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della
presentazione della domanda di concordato preventivo
nonche' del deposito della relativa proposta e del piano
che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e
a condizione che la procedura sia aperta ai sensi
dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure
concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e
la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso
degli organi preposti e le prestazioni professionali
richieste dagli organi medesimi.
2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito
delle successive procedure esecutive o concorsuali.».
«Art. 166 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie). - 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano
di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso,
se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nell'anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e'
seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei
mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario che non hanno ridotto in maniera durevole
l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attivita'
sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie
concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione
del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui
all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera
in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o
colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a
conoscenza al momento del compimento dell'atto, del
pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione
opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del
debitore posti in essere in esecuzione del concordato
preventivo, del piano di ristrutturazione di cui
all'articolo 64-bis omologato e dell'accordo di
ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonche' gli
atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere
dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al
concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione.
L'esclusione opera anche con riguardo all'azione
revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di
corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi
dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non
subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la
prestazione di servizi strumentali all'accesso agli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e
alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».
«Art. 222 (Disciplina dei crediti prededucibili). -
(Omissis).
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della
procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi,
esigibili e non contestati per collocazione e per
ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del
procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente
sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.
Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei
creditori ovvero dal giudice delegato.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2014, reca «Approvazione del piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria,
a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89».
 
(( Art. 2 - quinquies
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei
lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di
interesse strategico nazionale

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis, e' riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane.
2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa di cui al comma 1 e' individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita' produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.
3. Al fine di garantire la continuita' aziendale e i piu' elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalita' di sospensione e riduzione dell'attivita' lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.
4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entita' e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non e' dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo e' rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficolta' finanziarie dell'impresa.
8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
10. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilita' del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 3, 4, 7, comma 3, 12, 14,
15, 22, 24, 25 e 30 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183):
«Art. 3 (Misura). - 1. Il trattamento di integrazione
salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente
dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione
dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione
dell'orario su periodi ultra-settimanali predeterminati,
l'integrazione e' dovuta, nei limiti di cui ai periodi
precedenti, sulla base della durata media settimanale
dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la
cui retribuzione sia ridotta in conformita' di norme
contrattuali per effetto di una contrazione di attivita',
l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma 1,
ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in
rapporto all'orario normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione le indennita'
accessorie alla retribuzione base, corrisposte con
riferimento alla giornata lavorativa, sono computate
secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e
di contratto collettivo che regolano le indennita' stesse,
ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle
indennita' in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli
retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione,
interessenze e simili, l'integrazione e' riferita al
guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il
quale l'integrazione e' dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 e'
soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non puo' superare per
l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque
rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei
di mensilita' aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a euro
2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a euro
2.102,24.
5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale
relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di
produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di
cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione
mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non
puo' superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5,
lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a
decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di
cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonche' la
retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime
lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce
in caso di malattia l'indennita' giornaliera di malattia,
nonche' la eventuale integrazione contrattualmente
prevista.
8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non
retribuite e per le assenze che non comportino
retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di
integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di
paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, e successive modificazioni, fermo restando quanto
previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021,
n. 112.
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo
2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella
misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di
integrazione salariale concessi in favore delle imprese del
settore edile e lapideo per intemperie stagionali.».
«Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna
unita' produttiva, il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
e affini, nonche' per le imprese di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il
trattamento ordinario e quello straordinario di
integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.».
«Art. 7 (Modalita' di erogazione e termine per il
rimborso delle prestazioni). - (Omissis).
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti
antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento di concessione
se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di
cui al primo periodo decorrono da tale data.
(Omissis)».
«Art. 12 (Durata). - 1. Le integrazioni salariali
ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13
settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a
un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda puo' essere proposta per la medesima unita'
produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa,
solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente
la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei
trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10,
lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4,
non possono essere autorizzate ore di integrazione
salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle
ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di
concessione dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella
domanda di concessione dell'integrazione salariale
l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente
occupati nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale.».
«Art. 14 (Informazione e consultazione sindacale). - 1.
Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita'
produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare
preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o
alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti,
nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, le cause di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile,
il numero dei lavoratori interessati.
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una
delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica,
della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi
dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni
dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a
10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che
rendano non differibile la sospensione o la riduzione
dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare
ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della
sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori
interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario
di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si
procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al
comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla
comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto
in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e
ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La
procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a
quello della richiesta.
5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato
edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano
limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con
sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13 settimane
continuative.
6. All'atto della presentazione della domanda di
concessione di integrazione salariale deve essere data
comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al
presente articolo.».
«Art. 15 (Procedimento). - 1. Per l'ammissione al
trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa
presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione
nella quale devono essere indicati la causa della
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la
presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati
e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate
dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite
del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine
di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa fatte salve le domande per eventi
oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il
termine della fine del mese successivo a quello in cui si
e' verificato l'evento.
3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine
indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di
integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi
anteriori di una settimana rispetto alla data di
presentazione.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di
importo equivalente all'integrazione salariale non
percepita.».
«Art. 22 (Durata). - 1. Per la causale di
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), e relativamente a ciascuna unita' produttiva,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12
mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti
per la causale di contratto di solidarieta' viene computata
nella misura della meta' per la parte non eccedente i 24
mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.».
«Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa che
intende richiedere il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare,
direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui
aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori
interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e'
presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1,
domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
domanda e' trasmessa, ai fini della convocazione delle
parti, al competente ufficio individuato dalla regione del
territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto
riguardi unita' produttive ubicate in una sola regione, o
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora
l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu'
regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il
parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da
tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa
intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di
orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme
alternative di riduzioni di orario, nonche' delle misure
previste per la gestione delle eventuali eccedenze di
personale, i criteri di scelta dei lavoratori da
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per
le quali e' richiesto l'intervento, e le modalita' della
rotazione tra i lavoratori o le ragioni
tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi
di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate
da imprese edili e affini, le parti devono espressamente
dichiarare la non percorribilita' della causale di
contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla
richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25
giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la
richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che
occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito
l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita'
di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.».
«Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di concessione
di trattamento straordinario di integrazione salariale e'
presentata entro sette giorni dalla data di conclusione
della procedura di consultazione sindacale o dalla data di
stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al
ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco
nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o
riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate
dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite
del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il
numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita'
produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come
concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di
importo equivalente all'integrazione salariale non
percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale deve essere
presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni
territoriali del lavoro competenti per territorio. La
concessione del predetto trattamento avviene con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali
sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano
necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo
periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda da parte dell'impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per
territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione
dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle
verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni
aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al
competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla
conclusione dell'intervento straordinario di integrazione
salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione
ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in
parte, del programma presentato dall'impresa, il
procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
ai fini istruttori.
7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in
mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel
corso del suo svolgimento.».
«Art. 30 (Assegno di integrazione salariale). - 1. I
fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un
assegno di integrazione salariale di importo almeno pari
all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata
massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in
un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale
invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e
22, e comunque nel rispetto della durata massima
complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno
di integrazione salariale si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie.
1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i
fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in
relazione alle causali previste dalla normativa in materia
di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di
importo almeno pari a quello definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata
della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di
integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale
dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel
rispetto delle durate massime complessive previste
dall'articolo 4, comma 1. Entro il 30 giugno 2023, i fondi
gia' costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al
presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli
fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione
salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale
di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° luglio 2023.
2. La domanda di accesso all'assegno di integrazione
salariale erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28
deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio
della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
eventualmente programmata e non oltre il termine di 15
giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.».
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
(Omissis)».
 
Art. 3
Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le
imprese strategiche in amministrazione straordinaria

1. Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che hanno in corso (( programmi di riorganizzazione aziendale )) non ancora completati per la complessita' degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente (( prosecuzione dell'esercizio d'impresa )), (( ai sensi del decreto-legge 23 dicembre )) 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' disposta per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, (( e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176, )) la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove gia' autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. E' fatta salva la facolta' per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
(( 2. In considerazione della complessita' dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i piu' elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attivita' connesse alla sicurezza nonche' i lavoratori addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attivita' afferenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. ))
(( 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024. ))
(( 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in euro 973.400 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della
salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso
di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39 reca: «Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza».
- Si riportano i commi 175 e 176 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026);
«175. Per le imprese di interesse strategico nazionale
con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a
mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione
aziendale non ancora completati per la complessita' degli
stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali puo' essere autorizzato, a domanda, in
via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in
continuita' con le tutele gia' autorizzate, un ulteriore
periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino
al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello
occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda
medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si
applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24
e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
176. I trattamenti di cui al comma 175 sono
riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per
l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli
oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a
euro 63.300.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
- Si riporta l'articolo 7, comma 10-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
«Art. 7 (Norme in materia di cassa integrazione
guadagni). - (Omissis).
10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in
base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la
durata dell'intervento della cassa integrazione
straordinaria e' equiparata al termine previsto per
l'attivita' del commissario.».
- Si riporta l'articolo 1-bis del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per la coesione
sociale e territoriale, con particolare riferimento a
situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18:
«Art. 1-bis (Integrazione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del
gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare il trattamento
economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti
produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o
prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa
integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche
ai fini della formazione professionale per la gestione
delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro
per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di
corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente
ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da
destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello
stesso Fondo di rotazione per essere destinata al
finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.».
- Si riporta l'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per
impianti di interesse strategico nazionale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17:
«Art. 1-bis (Continuita' produttiva delle aree di crisi
industriale complessa). - 1. Al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale, nonche' al
fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi
di situazioni di crisi industriali complesse con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, con
particolare riferimento al territorio della Regione
siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma
251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che
nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la
concessione dell'indennita' di cui all'articolo 1, comma
251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa
indennita' puo' essere concessa in continuita' fino al 31
dicembre 2023.».
- Si riporta il comma 199 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
 
Art. 4
Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria
delle procedure di amministrazione straordinaria

1. (( Nel decreto legislativo )) 8 luglio 1999, n. 270, dopo l'articolo 74 e' inserito il seguente:
«Art. 74-bis (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura). - 1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b), non e' impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.
2. In caso di chiusura della procedura ai sensi del comma 1, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalita' indicate dal tribunale, nonche' le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale. (( Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario. ))
4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76.
5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.
6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non comporta la cancellazione della societa' dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie.
7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e (( di autorizzare )) la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto.
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della societa' dal registro delle imprese.».
(( 1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: «Possono essere nominati solo esperti che non risultino gia' membri di un comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esperti possono far parte di non piu' di tre comitati». ))

Riferimenti normativi

- Si riportano i testi degli articoli 74, comma 2,
lettera b), e 76 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma
dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274):
«Art. 74 (Chiusura della procedura). - (Omissis).
2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, la procedura di amministrazione
straordinaria si chiude altresi':
(Omissis)
b) quando e' compiuta la ripartizione finale
dell'attivo.».
«Art. 76 (Decreto di chiusura). - 1. La chiusura della
procedura di amministrazione straordinaria e' dichiarata
con decreto motivato dal tribunale, su istanza del
commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato
insolvente, ovvero d'ufficio.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi
3, 4 e 5.».
- Si riporta l'articolo 131 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155):
«Art. 131 (Deposito delle somme riscosse). - 1. Le
somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono
depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul
conto corrente intestato alla procedura di liquidazione
aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta
dal curatore.
2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal
tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.
3. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia
conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e,
nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del
conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia
s.p.a., in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato e
dal cancelliere con firma digitale ed e' trasmesso
telematicamente al depositario nel rispetto delle
disposizioni, anche regolamentari, concernenti la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La trasmissione telematica e'
oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro
della Giustizia, che ne stabilisce modalita', condizioni e
limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in
vigore del presente codice, attestante la piena
funzionalita' dei sistemi di trasmissione telematica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 2-bis,
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 45 (Nomina del comitato di sorveglianza). -
(Omissis).
2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni,
rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Gli
esperti possono far parte di non piu' di tre comitati.».
 
(( Art. 4 - bis

Misure in materia di amministrazione straordinaria

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attivita' di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno»;
b) all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed e' depositata in cancelleria»;
c) all'articolo 62, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il comitato di sorveglianza, puo' rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore»;
d) all'articolo 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo puo' essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72»;
e) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis».
2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, 40, 62, 73, 74
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Imprese soggette all'amministrazione
straordinaria). - 1. Possono essere ammesse
all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle
forme previste dal presente decreto, le imprese, anche
individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che
hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un numero di lavoratori subordinati, compresi
quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni,
non inferiore a duecento da almeno un anno;
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore
ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato
patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e
dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono
essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle
condizioni e nelle forme previste dal presente decreto,
anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b)
del comma 1.
1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo
restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo
comma, possono essere ammesse all'amministrazione
straordinaria le imprese che svolgono le attivita' di
rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche'
le imprese che detengono le reti e gli impianti di
rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo
decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di
lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a
quaranta da almeno un anno .».
«Art. 40 (Poteri del commissario straordinario). - 1.
Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e
l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e
dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla
procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto
dall'art. 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per
quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli e'
pubblico ufficiale.
1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei
mesi una relazione sulla situazione patrimoniale
dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformita'
a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La
relazione di cui al periodo precedente e' trasmessa al
predetto Ministero con modalita' telematiche ed e'
depositata in cancelleria.».
«Art. 62 (Alienazione dei beni). - 1. L'alienazione dei
beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle
previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con
forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al
migliore realizzo, in conformita' dei criteri generali
stabiliti dal Ministro dell'industria.
2. La vendita di beni immobili, aziende e rami
d'azienda di valore superiore a euro 51.645 (lire cento
milioni) e' effettuata previo espletamento di idonee forme
di pubblicita'.
3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da
uno o piu' esperti nominati dal commissario straordinario.
3-bis. Il commissario straordinario, previa
autorizzazione del Ministro delle imprese e del made in
Italy sentito il comitato di sorveglianza, puo' rinunciare
a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione
appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il
commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione
ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici
registri e ne da' comunicazione ai creditori i quali, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare
azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilita' del
debitore.».
«Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). - 1.
Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, se nel termine di
scadenza del programma, originario o prorogato a norma
dell'art. 66, e' avvenuta la integrale cessione dei
complessi stessi, il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario
straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede
al tribunale la conversione dell'amministrazione
straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up
innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di
conversione di cui al primo periodo puo' essere presentata
anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli
articoli 71 e 72.
2. Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero
dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a
cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia
interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel
termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di
appello provvede in camera di consiglio, sentito il
commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto
sospensivo.
3. A far data dal decreto previsto dal comma 1
l'amministrazione straordinaria e' considerata, ad ogni
effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
4. La liquidazione degli eventuali beni residui
acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le disposizioni
previste dagli artt. 42, 62, 64 e 65.».
«Art. 74 (Chiusura della procedura). - 1. La procedura
di amministrazione straordinaria si chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state
proposte domande di ammissione al passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del
programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la
capacita' di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza che
approva il concordato.
2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, la procedura di amministrazione
straordinaria si chiude altresi':
a) quando, anche prima che sia compiuta la
ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai
creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti
ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati
i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
b) quando e' compiuta la ripartizione finale
dell'attivo;
b-bis) quando nel corso della procedura si accerta
che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure
in parte, i creditori concorsuali ne' i crediti
prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza
puo' essere accertata dal commissario straordinario con la
relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis;».
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274):
«Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma).
- 1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal
Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato
di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua
presentazione.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si
intende comunque autorizzato se il Ministero non si
pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il
Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del
programma; ad essi il commissario straordinario provvede
entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca
dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti,
modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
4. I termini di durata del programma stabiliti a norma
dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data
dell'autorizzazione.
4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma,
anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo
66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in
parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre,
per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un periodo non superiore a
dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione,
predisposta dal Commissario straordinario, sentito il
comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma
richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza
pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale
di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini
dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del
presente decreto.».
 
(( Art. 4 - ter

Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese
e per la tutela occupazionale

1. In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o piu' operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale e' contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficolta' del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonche' per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione puo' sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche prima dell'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati meccanismi che assicurino l'eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:
a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.
3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda puo' variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne da' dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.
4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1, spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
5. L'esonero contributivo di cui al comma 4 e' riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lettera c), e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attivita' di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.
6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), e' consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.
8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese di cui al comma 1 possono avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Ferma restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio possono essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attivita' previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro possono essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria.
9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7, si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.
10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da societa' del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonche' con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.
12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'Ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.
13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attivita' della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compresi quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda puo' avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.
14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilita' delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2028, e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14, valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 31 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 31 (Principi generali di fruizione degli
incentivi). - 1. Al fine di garantire un'omogenea
applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola
il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui,
prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro
o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i
benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano
un incremento occupazionale netto della forza lavoro
mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di
"impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i
lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.».
- Si riporta il comma 3, lettera f) dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
(Omissis)
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per
la concessione dei benefici, la coerenza con il limite
delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito,
la cui dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per
il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011,
350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal
2013;».
- Si riporta il testo all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183):
«Art. 7 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri di cui
al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di
euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012,
383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
appositamente costituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
- Per il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 2-quinquies.
 
(( Art. 4 - quater

Modifica all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. Al fine di razionalizzare le attivita', la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «Porti di Augusta» sono inserite le seguenti: «, Siracusa (rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
5 dicembre 2022, n. 187 (Misure urgenti a tutela
dell'interesse nazionale nei settori produttivi
strategici), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2023, n. 10:
«Art. 1 (Misure a tutela dell'interesse nazionale nel
settore degli idrocarburi). - 1. In considerazione del
carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le
imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e
infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi
garantiscono la sicurezza degli approvvigionamenti, nonche'
il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti e
degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono
mettere a rischio la continuita' produttiva e recare
pregiudizio all'interesse nazionale.
2. Fino al 31 dicembre 2024, ove vengano in rilievo
rischi di continuita' produttiva idonei a recare
pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni
imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati,
l'impresa che svolge le attivita' di cui al comma 1 ne da'
tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del
made in Italy, al fine dell'urgente attivazione delle
misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro
degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.
3. Salva l'applicabilita', ove ricorrano i relativi
presupposti, della disciplina recata dalla tutela
conservativa del patrimonio produttivo per il tramite
dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, se il rischio di cui al
comma 2 e' imminente, l'impresa interessata puo' altresi'
richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy
di essere ammessa a procedura di amministrazione
temporanea.
4. L'amministrazione temporanea e' disposta per un
periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino
a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli
organi di amministrazione e controllo, senza applicazione
dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e la
nomina di un commissario che subentra nella gestione.
L'amministrazione temporanea e' condotta secondo le
ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare
pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla
sicurezza dell'approvvigionamento energetico,
nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la
stessa, per i soci, per i lavoratori e per i titolari di
rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili
maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti
se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi
della gestione temporanea restano a carico dell'impresa.
5. L'amministrazione temporanea e' disposta con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
con il quale e' nominato il commissario, che puo' avvalersi
anche di societa' a controllo o a partecipazione pubblica
operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della
disciplina in tema di concorrenza, e sono altresi'
stabiliti termini e modalita' della procedura.
6. In caso di grave ed imminente pericolo di
pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza
nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla
procedura di amministrazione temporanea di cui al comma 4
puo' essere disposta con decreto del Ministro delle imprese
e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al
comma 3. Con il medesimo decreto e' nominato il
commissario, che puo' avvalersi anche di societa' a
controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi
settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di
concorrenza, e sono altresi' stabiliti termini e modalita'
della procedura.».
- Si riporta il testo dell'allegato A, numero 9), della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale), come modificato dalla presente legge:
«Allegato A
(Omissis)
9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
ORIENTALE - Porti di Augusta, Siracusa (Rada di Santa
Panagia e rada del Porto Grande), Catania e Pozzallo.
(Omissis)».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.