Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 30 gennaio 2024
Individuazione delle frequenze per l'esercizio dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici a supporto del sistema nazionale di allertamento e definizione delle modalita' per la concessione, a titolo gratuito, alle regioni e province autonome e agli enti o agenzie da esse costituiti per l'esercizio delle relative competenze.


IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 117, comma 3, della Costituzione, che individua la protezione civile tra le materie a legislazione concorrente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 92, comma 4, che ha disposto il trasferimento alle regioni, per l'incorporazione nelle strutture operative regionali competenti in materia, degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2002, recante: «Trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico», attuativo del predetto decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 112, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento alle regioni territorialmente competenti delle stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri idro-meteo-pluviometrici, comprensive dei sistemi di collegamento in ponte radio concorrenti alle funzioni di sorveglianza e monitoraggio del territorio e dei fenomeni idro-pluviometrici, ai fini dell'allertamento del Servizio nazionale della protezione civile, disponendo, in particolare, che, con successivo decreto, si provvedesse all'indicazione delle frequenze da attribuire in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni oltre che un numero di frequenze, da determinarsi d'intesa tra le amministrazioni centrali interessate e le regioni, da assegnare alle regioni a titolo non oneroso per il presidio delle medesime finalita';
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'allegato 25;
Visto l'art. 1 «Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche» del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», e, in particolare, l'art. 17 che stabilisce:
al comma 1, che l'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile e' articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali;
al comma 4, che al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'efficiente supporto dell'attivita' delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui richiamato al comma 1, le regioni e gli enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o delle frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, rinviando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalita' di concessione, previa ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attivita' di cui trattasi da svolgersi a cura del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, precisando, infine, che dall'applicazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Dato atto che il citato comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha sistematizzato ed assorbito le precedenti e previgenti disposizioni in materia, specificando il procedimento tecnico-amministrativo da seguire per pervenire alla determinazione condivisa delle frequenze da assegnare a titolo gratuito per lo svolgimento delle attivita' suindicate, sulla base delle frequenze in uso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, data del trasferimento della funzione, nonche' delle frequenze di uso equivalente, alla luce dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo ed ampliamento delle reti a supporto del sistema di allertamento nazionale, quale presidio fondamentale posto a tutela dell'incolumita' della popolazione;
Visto il Protocollo di intesa costituito il 29 luglio 2011, tra il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, che, all'art. 9, ha istituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, del Dipartimento della protezione civile e delle regioni e delle Province autonome, in relazione ad argomenti di interesse regionale, con compiti anche in materia di suddivisione, in ambito territoriale, del numero delle frequenze al fine della successiva individuazione e assegnazione da parte del medesimo Dicastero;
Viste le note del Dipartimento della protezione civile (prot. n. 40711 del 9 agosto 2016, prot. n. 54756 del 29 agosto 2017, prot. n. 25096 14 maggio 2019 e prot. n. 47326 del 4 novembre 2021) e del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, successivamente denominata Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica, (prot. n. 53590 del 10 agosto 2016, prot. n. 53334 del 6 settembre 2017, prot. n. 19969 del 21 marzo 2019 e prot. n 135230 dell'8 novembre 2021) con cui il citato Protocollo d'intesa e il relativo gruppo di lavoro sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022;
Visto il Protocollo d'intesa siglato il 29 dicembre 2022 tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Dipartimento della protezione civile recante «Assegnazione di frequenze radio per la rete radio nazionale del Dipartimento della protezione civile» con cui le attivita' del sopra citato Protocollo sono state rinnovate per ulteriori cinque anni;
Considerato che il predetto gruppo di lavoro tecnico, nella seduta del giorno 15 novembre 2018 (punto 2 del verbale di pari data inviato dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota prot. 19969 del 21 marzo 2019), ha provveduto alla ricognizione delle frequenze idropluviometriche effettivamente utilizzate dalle regioni e ha indicato le frequenze equivalenti necessarie per l'espletamento dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle attuali consistenze delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici a supporto del sistema di allertamento nazionale, rinviando, per la definizione dell'elenco finale delle frequenze gratuite, o equivalenti, ad apposito decreto attuativo;
Atteso che il predetto gruppo di lavoro tecnico, a seguito della prosecuzione delle relative attivita', ha da ultimo approvato, con verbale del 7 giugno 2022, la ricognizione delle frequenze autorizzate alle regioni, a partire dal 2002 ad oggi, per l'espletamento dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar metereologici a supporto del sistema di allertamento nazionale, di cui all'allegato A al presente decreto;
Ritenuto opportuno, al fine di consentire un efficiente uso dello spettro radioelettrico, di applicare il principio del riuso delle risorse frequenziali nella individuazione delle frequenze che, ai sensi dell'art 17, comma 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, vengono attribuite alle funzioni del rilevamento dati idrometeopluviometrico in telemisura, esercitate dalle regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, come individuate nell'allegato B, parte integrante del presente decreto;
Dato atto che la concessione delle citate frequenze alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e' da considerarsi senza oneri, attesa l'equivalenza, sul piano tecnico e su scala nazionale, delle frequenze indicate nell'allegato B rispetto a quelle in uso sull'intero territorio nazionale alla data del trasferimento delle funzioni del preesistente Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), sancita dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2002;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'indicazione delle frequenze concesse a titolo gratuito alle regioni e province autonome e agli enti o agenzie da esse costituiti per l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici a supporto del sistema nazionale di allertamento di cui all'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e delle relative modalita' di concessione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Nello Musumeci, e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Nello Musumeci le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;
Su proposta del Dipartimento della protezione civile;
D'intesa con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla ricognizione delle frequenze di cui al citato art. 17, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Decreta:

Art. 1

1. Le frequenze che, a partire dalla data del trasferimento delle funzioni del preesistente Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), sancito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2002, ad oggi, sono state autorizzate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar metereologici a supporto del sistema di allertamento nazionale, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le frequenze che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, vengono attribuite alle funzioni di rilevamento dati idro-meteo-pluviometrico in telemisura esercitate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sono riportate nell'elenco di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le frequenze che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, vengono attribuite alle funzioni di radar meteorologici sono quantificate nella misura di una per ogni regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy si riserva, in base al piano nazionale di ripartizione delle frequenze richiamato in premessa e in applicazione delle normative europea e internazionale, di approvare ogni eventuale modificazione all'elenco delle frequenze individuate nell'allegato B al presente decreto, previa condivisione nell'ambito della Conferenza unificata, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 107, comma 4, e 128 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 3

1. Al fine di consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico e applicare il principio del riuso delle risorse frequenziali, le frequenze di cui all'art. 1, comma 2, sono assegnate, con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in via prioritaria, in base alla pianificazione indicata nella tabella di cui all'allegato C, ferma restando la possibilita' di procedere, nell'ambito della lista di cui all'allegato B, ad attribuzioni differenti per evitare o risolvere interferenze o per esigenze sopravvenute.
2. In base alle necessita' delle singole regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, le frequenze di cui all'allegato B possono essere assegnate anche in modalita' isofrequenziale e non necessariamente in coppia.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad assegnare una frequenza equivalente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ad eventuali soggetti terzi, assegnatari di una o piu' frequenze di cui all'allegato B, ai sensi e nel rispetto dell'art. 115, comma 1, del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano la domanda di ristrutturazione delle relative reti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. I soggetti di cui al comma 3 rilasciano le frequenze precedentemente assegnate entro novanta giorni dalla assegnazione della frequenza equivalente.
6. Le frequenze di cui all'art. 1, comma 3, sono assegnate, con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, previo coordinamento con il Ministero della difesa, che condivide, ai sensi del piano nazionale di ripartizione delle frequenze richiamato in premessa, le relative bande di frequenza con il Ministero delle imprese e del made in Italy, a seguito di apposita istanza delle stesse regioni e Province autonome di Trento e Bolzano da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 4

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 5

1. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano le disposizioni di cui al presente decreto compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 30 gennaio 2024

Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare
Musumeci

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 706