Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2024 (vai al sommario)
LEGGE 4 marzo 2024, n. 25
Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Osservatorio nazionale sulla sicurezza
del personale scolastico

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio, che e' costituito nel rispetto della parita' di genere, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto stabilisce le modalita' con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non da' diritto alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
d) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficolta' specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali;
e) vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
g) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
h) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonche' a migliorare la qualita' della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;
i) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.
3. L'Osservatorio acquisisce i dati relativi all'entita' e alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a), ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilita' nell'ambiente di lavoro.
4. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2008, n. 101, S.O.
 
Art. 2

Promozione dell'informazione

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
 
Art. 3
Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei
confronti del personale scolastico

1. E' istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata di cui al primo periodo e' celebrata il 15 dicembre di ogni anno.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Note all'art. 3:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
 
Art. 4

Modifica all'articolo 61 del codice penale

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies) e' aggiunto il seguente:
«11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 61 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano
il reato quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od
occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a
se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
la impunita' di un altro reato;
3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante
la previsione dell'evento;
4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con
crudelta' verso le persone;
5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di
luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'avere il colpevole commesso il reato durante
il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita';
8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso;
9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri,
o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di
ministro di un culto;
10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso il fatto con abuso di
autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di
relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di
coabitazione, o di ospitalita';
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto
mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter. l'aver commesso un delitto contro la
persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle
adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto
non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una
misura alternativa alla detenzione in carcere;
11-quinquies. l'avere, nei delitti non colposi
contro la vita e l'incolumita' individuale e contro la
liberta' personale, commesso il fatto in presenza o in
danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di
persona in stato di gravidanza;
11-sexies. l'avere, nei delitti non colposi,
commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso
strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie
residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private,
ovvero presso strutture socio-educative;
11-septies. l'avere commesso il fatto in occasione
o a causa di manifestazioni sportive o durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni;
11-octies. l'avere agito, nei delitti commessi con
violenza o minaccia, in danno degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche' di chiunque
svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
a causa o nell'esercizio di tali professioni o attivita';
11-novies. L'avere agito, nei delitti commessi con
violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o
di un membro del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa
o nell'esercizio delle loro funzioni.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 336 del codice penale

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»;
b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 336 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai
propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del
servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un
dirigente scolastico o di un membro del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della
scuola.
La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il
fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone di
cui al primo e secondo comma a compiere un atto del proprio
ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.».
 
Art. 6

Modifica all'articolo 341-bis del codice penale

1. All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».

Note all'art. 6:

- Si riporta l'art. 341-bis del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 341-bis (Oltraggio a pubblico ufficiale). -
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in
presenza di piu' persone, offende l'onore ed il prestigio
di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed
a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un
dirigente scolastico o di un membro del personale docente,
educativo o amministrativo della scuola.
La pena e' aumentata se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verita'
del fatto e' provata o se per esso l'ufficiale a cui il
fatto e' attribuito e' condannato dopo l'attribuzione del
fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e' punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato
interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei
confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente
di appartenenza della medesima, il reato e' estinto.».
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio