Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 19 gennaio 2024
Determinazione dei compensi da corrispondere alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento di personale scolastico.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 70, comma 13, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il ruolo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e l'art. 29 che disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici;
Visto l'art. 35, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
Visto l'art. 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo alla «Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, in attuazione dell'art. 29-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale» ed in particolare Tabella 9 che delinea i criteri di equiparazione per il comparto scuola;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca - dirigenti scolastici;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la riforma M4C1R2.1;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 44;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20, commi 4 e 5;
Ritenuto di dover determinare, ai sensi del richiamato art. 20, commi 4 e 5, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonche' gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento dell'obiettivo PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nei termini stabiliti dal Piano medesimo;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 53437 del 13 dicembre 2023;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto provvede alla determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate.
2. In favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento dell'obiettivo PNRR M4C1-14 sono riconosciuti ulteriori compensi premiali al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nei termini stabiliti dal Piano medesimo.
 
Art. 2

Compenso base

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui all'art. 1, viene corrisposto un compenso base, al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente), cosi' determinato:
a) euro 1.600,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per il reclutamento del seguente personale: docente della scuola dell'infanzia e primaria; docente diplomato degli istituti secondari di secondo grado; personale A.T.A. appartenente al profilo di area B o categorie equiparate;
b) euro 1.800,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per il reclutamento del seguente personale: docente laureato degli istituti secondari di secondo grado; docente di istituti secondari di primo grado; personale A.T.A - appartenente ai profili di area C e D o categorie equiparate;
c) euro 2.000,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al reclutamento dei dirigenti scolastici.
2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici, e' dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento.
 
Art. 3

Compenso integrativo

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici e' altresi' corrisposto un compenso integrativo al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) nella misura cosi' determinata:
a) prova scritta:
euro 0,80 per ciascun elaborato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
euro 1,00 per ciascun elaborato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).
b) prova orale:
euro 0,80 per ciascun candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
euro 1,00 per ciascun candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).
2. I compensi relativi alla lettera b) del presente articolo sono aumentati dell'80% qualora sia previsto lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale.
3. Ai membri aggregati aggiunti alle commissioni esaminatrici e' dovuto il compenso integrativo nella misura fissata dal precedente comma 1.
4. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
5. In caso di concorsi per titoli ed esami, il compenso integrativo e' aumentato del 10 per cento.
 
Art. 4
Compenso per le commissioni nominate ai sensi dell'art. 554 del
decreto legislativo n. 297/1994

1. Ai componenti della commissione provinciale nominata ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, spetta un compenso base al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) pari ad euro 500,00 e un compenso integrativo al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) pari ad euro 0,16.
2. I compensi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 spettano nel caso di suddivisione della commissione in sottocommissioni da costituirsi laddove il numero delle istanze presentate per ciascuna provincia superi le 1.000 unita'.
 
Art. 5

Compenso in caso di sottocommissioni

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 2, ridotto del cinquanta per cento e il compenso integrativo fissato nella misura di cui all'art. 3.
2. I compensi integrativi di cui all'art. 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati ed elaborati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dall'art. 8.
3. Qualora sia prevista la nomina di un Presidente coordinatore, il compenso base e' determinato nella misura intera prevista dall'art. 2 e il compenso integrativo e' determinato in funzione del numero di candidati ed elaborati eventualmente esaminati in qualita' di Presidente di sottocommissione secondo la misura di cui al citato art. 3.
 
Art. 6
Compensi per procedure con prova scritta che prevedono la correzione
automatizzata degli elaborati. Compensi per i concorsi connessi
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al
conseguimento dell'obiettivo PNRR M4C1-14.
1. Nel caso in cui per la prova scritta sia prevista la correzione automatizzata degli elaborati il compenso base e' determinato nella misura del 60 per cento della misura prevista dagli articoli 2 e 5. Il compenso integrativo e' determinato nella misura intera prevista dall'art. 3 per la prova orale ed eventuale prova pratica.
2. Per i concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento dell'obiettivo PNRR M4C1-14 il compenso base e' determinato nella misura intera prevista dagli articoli 2 e 5 qualora la commissione o sottocommissione concluda i lavori entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei risultati della prova scritta ed esamini almeno centoventicinque candidati al mese o la totalita' degli ammessi alla prova orale ove il numero sia inferiore.
 
Art. 7

Compensi per procedure che non prevedono
lo svolgimento della prova scritta e/o prova orale

1. In caso di procedure di reclutamento che non prevedono lo svolgimento della prova scritta o della prova orale, il compenso base e' determinato nella misura del 50 per cento della misura prevista dagli articoli 2 e 5.
2. Il compenso integrativo e' determinato nella misura intera prevista dall'art. 3 per ogni candidato o elaborato esaminato. Il compenso integrativo non e' dovuto in caso di procedure che prevedano lo svolgimento della sola prova scritta con correzione automatizzata degli elaborati. In caso di sola prova scritta con correzione automatizzata degli elaborati cui faccia seguito la valutazione dei titoli e' dovuto un compenso integrativo determinato nella misura del venti per cento della misura prevista dall'art. 3.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 si applicano alle procedure concorsuali per soli titoli previste da ulteriori discipline legislative e contrattuali per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
 
Art. 8

Limiti del compenso

1. I compensi di cui agli articoli precedenti non possono eccedere, cumulativamente, euro 6.500,00 per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), euro 8.000,00 per quelli relativi ai profili di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) ed euro 10.000,00 per i concorsi relativi al reclutamento dei dirigenti scolastici.
2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del 10 per cento per i presidenti, nonche' ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggregati.
 
Art. 9

Compensi in caso di prove suppletive

1. Laddove, dopo l'approvazione della graduatoria, si renda necessario riaprire la procedura per la valutazione di ulteriori candidati, ai componenti della commissione spetta un ulteriore compenso integrativo nella misura fissata dall'art. 3.
 
Art. 10

Componenti supplenti e componenti
che cessano dall'incarico

1. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente, il compenso base e' dovuto in misura proporzionale al numero dei giorni in cui si sono svolte le sedute di commissione cui hanno partecipato e il compenso integrativo nella misura prevista dall'art. 3.
 
Art. 11

Comitati di vigilanza

1. Nel caso di prove computer-based, ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di euro 20,00 per ogni sessione di prova.
2. Negli altri casi, o comunque nel caso di prova computer-based con un numero di candidati previsti per ciascuna prova pari a cento unita', ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di euro 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.
 
Art. 12

Referente informatico d'aula

1. Al referente informatico d'aula spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di euro 40,00 per ogni sessione di prova. Per ciascuna sessione di prova informatizzata e' nominato un referente informatico per ogni aula in cui si svolge la prova.
2. Nel caso di prove informatizzate in cui si prevede la presenza di almeno cento unita', al referente informatico d'aula spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di euro 80,00 per ogni sessione di prova.
 
Art. 13

Disposizioni finali

1. All'onere complessivo del presente provvedimento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti sui seguenti capitoli: 2339/1 - 2339/6 - 2439/1 - 2439/6 - 2309/3 - 2309/4.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.
Roma, 19 gennaio 2024

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 382