Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2024 (vai al sommario)
LEGGE 28 febbraio 2024, n. 24
Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attivita' agricole nonche' dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonche' le societa' cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o piu' delle seguenti attivita':
a) manutenzione del territorio attraverso attivita' di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche' cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi;
b) custodia della biodiversita' rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali locali;
c) allevamento di razze animali e coltivazione di varieta' vegetali locali;
d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
e) contrasto all'abbandono delle attivita' agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
f) contrasto alla perdita di biodiversita' attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.

Note all'art. 2:
- La legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante:
«Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n.
288.
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile, approvato
con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, edizione
straordinaria, e' il seguente:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
 
Art. 3
Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del
territorio

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province, i comuni e le comunita' montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialita', inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5.
 
Art. 4

Contratti di collaborazione e convenzioni

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunita' di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57.» pubblicato nel Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
e' il seguente:
«Art. 14 (Contratti di collaborazione con le
pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche
amministrazioni possono concludere contratti di
collaborazione, anche ai sensi dell'art. 119 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori
agricoli anche su richiesta delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, per la promozione delle vocazioni
produttive del territorio e la tutela delle produzioni di
qualita' e delle tradizioni alimentari locali.
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad
assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria
agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle
peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di qualita',
anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e
ittici.
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai
consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza
della materia prima e della peculiarita' delle produzioni
di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti
di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di
promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino
nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad assicurare la
tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del
patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.».
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57.» pubblicato nel Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
e' il seguente:
«Art. 15 (Convenzioni con le pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di favorire lo svolgimento
di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del
paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a
favore della tutela delle vocazioni produttive del
territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i
consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le
prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono
consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in
finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni
tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le
predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga
alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto
con gli imprenditori agricoli di importo annuale non
superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e
300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».
 
Art. 5

Elenco degli agricoltori custodi
dell'ambiente e del territorio

1. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6

Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica e' fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Note all'art. 6:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive.» e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1949, n.
124.
 
Art. 7

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalita' positive dell'agricoltura sostenibile nonche' a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attivita' agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.
 
Art. 8
Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di
ogni ordine e grado

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.
 
Art. 9
Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata
nazionale

1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, puo' dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
 
Art. 10

Istituzione del premio «De agri cultura»

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un premio al merito, denominato «De agri cultura», riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualita' o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Il premio di cui al comma 1 e' assegnato, a decorrere dall'anno 2024, secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitivita' del settore agricolo.
 
Art. 11

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio