Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2024 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 3 marzo 2024
Modifiche allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, in particolare l'art. 6, comma 1, autonomia delle universita';
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e di reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», e successive modifiche, in particolare l'art. 6, commi 7 e 8;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche;
Rilevata la necessita' di apportare modifiche al testo vigente, per dar corso alle linee di indirizzo presentate dal rettore nel programma elettorale, confluite nel Piano strategico 2023-2028, anche nell'ottica della semplificazione e di una maggiore partecipazione delle diverse componenti della comunita' accademica ai processi decisionali;
Visto l'esito dei lavori della apposita commissione, nominata con i decreti rettorali n. 121 del 23 gennaio 2023 e n. 308 del 14 febbraio 2023, frutto anche delle audizioni e interlocuzioni effettuate con le diverse componenti della comunita' universitaria;
Vista la delibera n. 388/2023 del 31 ottobre 2023, con il quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifiche;
Dato atto che, con delibera n. 5 del 22 novembre 2023, il consiglio degli studenti ha espresso parere obbligatorio sulla proposta di modifiche, con esclusivo riguardo agli aspetti di interesse degli studenti;
Vista la delibera n. 272/2023 del 24 novembre 2023, con la quale il senato accademico ha approvato le proposte di modifica, dando mandato agli uffici di aggiornare i settori scientifico-disciplinari riportati nei settori culturali di cui alla tabella allegata allo statuto;
Vista la nota prot. n. 177312/2023 del 15 dicembre 2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca le proposte di modifica allo statuto per i controlli previsti dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;
Vista la nota del Ministero prot. n. 2179 del 13 febbraio 2024, con la quale non sono state formulate osservazioni alle modifiche statutarie proposte;

Decreta:

Art. 1

1. Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita' di Pisa:
Indice degli articoli:
all'art. 18 le parole «degli studenti» sono sostituite con la parola «studentesco»; all'art. 21, sono eliminate le parole «per il funzionamento» e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «e Commissioni scientifiche di area»; dopo l'art. 27 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 27-bis - Il collegio dei direttori di Dipartimento»; all'art. 54 le parole «Disposizioni transitorie» sono sostituite con le parole «Disposizione transitoria».
Art. 2 - Valori fondamentali:
al comma 1, tra la parola «europea» e il verbo «e si impegna» sono aggiunte le parole «, della Magna Charta delle Universita' europee e dello Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca»;
al comma 5, la congiunzione «ed» e' sostituita da «e».
Art. 3 - Attivita' istituzionali:
al comma 1, la congiunzione «ed» e' sostituita da «e».
Art. 4 - Attivita' di ricerca:
al comma 5, la congiunzione «ed» e' sostituita da «e».
Art. 5 - Attivita' didattiche e formative:
ai commi 1 e 5, la congiunzione «ed» e' sostituita da «e»;
al comma 7, dopo le parole «corsi di» sono inserite le parole «perfezionamento e»;
al comma 9, le parole «educazione fisica» sono sostituite con «attivita' motoria»;
al comma 12, dopo la parola «rilasciati» sono inserite le parole «i titoli di»; la parola «universitari» e' modificata al singolare.
Art. 6 - Attivita' medico-assistenziali:
al comma 1, dopo la parola «istituzionali» sono inserite le parole «integrate e»;
al comma 2, dopo la parola «Toscana» e' inserita la dicitura «e con altre istituzioni competenti»; la congiunzione «ed» e' sostituita da «e».
Art. 7 - Diritto all'informazione:
il comma 2 e' cosi' riformulato:
«2. Le delibere degli organi collegiali sono pubblicate secondo le norme stabilite dalla regolamentazione di Ateneo, nel rispetto del diritto alla riservatezza.»;
al comma 3, dopo la parola «accesso» e' inserita la dicitura «ai verbali degli organi collegiali,».
Art. 8 - Personale:
al comma 1, le parole «apposito regolamento» sono modificate al plurale;
al comma 4, la congiunzione «ed» e' sostituita con «e».
Art. 11 - Organi di Ateneo:
al comma 1, la lettera minuscola iniziale della parola «nucleo» e' sostituita con la maiuscola;
al comma 2, le parole «degli studenti» sono sostituite con «studentesco».
Art. 12 - Il rettore:
al comma 2, lettera i., la parola «articoli» e' sostituita con «artt.»;
al comma 2.ter, l'articolo «dei» e' eliminato;
al comma 4, lettera a., la preposizione «in» e' sostituita con «di»; alla lettera c., la parola «junior» e' eliminata; la lettera d. e' abrogata con conseguente rinumerazione delle successive lettere; alla nuova lettera e., la lettera minuscola iniziale della parola «amministrazione» e' sostituita con la maiuscola;
il comma 5 e' abrogato;
al comma 6, la lettera «e.» e' sostituita con la «d.»; la parola «sei» e' sostituita con «cinque»;
al comma 7, la preposizione «ad» e' sostituita con «a»; le parole «alle lettere c. ed e.» sono sostituite con «alla lettera d.»; le parole «ai commi 5 e 6.» sono sostituite con «al comma 6.»;
al comma 15, la lettera minuscola iniziale della parola «ministro» e' sostituita con maiuscola.
Art. 13 - Il senato accademico:
al comma 3, lettera f., la lettera minuscola iniziale della parola «nucleo» e' sostituita con la maiuscola;
al comma 10, dopo la parola «sfiducia» la virgola e' sostituita dal verbo «e'»; la frase «, e' disciplinato in apposito regolamento» e' eliminata;
al comma 11, la parola «ventisette» e' sostituita con «ventotto»; alla lettera b.bis, la virgola e le parole «senior o junior» sono eliminate; alla lettera c, la parola «due» e' sostituita con «tre»;
al comma 20, la preposizione «ad» e' sostituita con «a».
Art. 14 - Il consiglio di amministrazione:
al comma 2, alle lettere b. e c., la congiunzione «ed» e' sostituita da «e»; alla lettera c., le parole «dell'istruzione,» sono eliminate; alla lettera e., la dicitura «contestualmente all'approvazione dell'istituzione dei corsi,» e' sostituita con «inoltre»; alla lettera g., la dicitura «di criteri generali definiti dai regolamenti di Ateneo» e' cosi' riformulata: «dei criteri generali definiti dal senato accademico e contenuti nel regolamento generale di Ateneo»; alla lettera l., le parole «centrali e periferiche» sono sostituite con «dell'Ateneo»; alle lettere m., n. e o., la lettera minuscola iniziale della parola «nucleo» e' sostituita con la maiuscola;
al comma 7, all'inizio del primo capoverso sono inserite le parole «Con riguardo alle componenti interne,» e la lettera maiuscola iniziale dell'articolo «Il» e' sostituita con la minuscola; dopo la parola «docente» la virgola e' sostituita con la congiunzione «e»; le parole «e una di almeno quattro candidati per la componente esterna» sono sostituite con il seguente capoverso: «Con riguardo alla componente esterna, una apposita commissione nominata dal rettore, sulla base delle domande pervenute a seguito dell'avviso pubblico, valutata l'ammissibilita' delle stesse, propone una rosa di almeno quattro candidati.»; all'ultimo capoverso, le parole «per una sola volta» sono eliminate;
al comma 8, la parola «rettore» e' sostituita con «senato accademico».
Art. 15 - Nucleo di valutazione:
ai commi 1, 2, 3 e 4, la lettera minuscola iniziale della parola «nucleo» e' sostituita con la maiuscola; al comma 1, le parole «al senato accademico e» sono eliminate e alla fine del capoverso sono aggiunte una virgola e le parole «previo parere del senato accademico»;
al comma 4, le parole «escluso il rappresentante» sono modificate al plurale; la preposizione «ad» e' sostituita con «a»; le parole «del rappresentante» sono modificate al plurale;
Art. 16 - Il collegio dei revisori dei conti:
al comma 2, le parole «dal decreto legislativo n. 286/1999» sono sostituite con «dalla normativa vigente»;
al comma 4, lettera c., le parole «dell'istruzione» e la virgola sono eliminate.
Art. 17 - Il direttore generale:
al comma 2, lettera a., la congiunzione «ed» e' sostituita da «e»; alla lettera c., le parole «piano della performance» sono sostituite con la dicitura «Piano integrato di attivita' e organizzazione e gli altri atti previsti dalla normativa vigente,»; alla lettera g., la parola «spesa» e' sostituita con «utilizzo delle risorse economico finanziarie»; le parole «delle entrate» sono sostituite con «e utilizzo dei proventi,».
Art. 18 - Il consiglio degli studenti:
alla rubrica e al comma 1, le parole «degli studenti» sono sostituite con «studentesco»;
al comma 2, lettera g., la congiunzione «ed» e' sostituita da «e» e il segno di interpunzione «.» e' sostituito con «;»; dopo la lettera g. e' inserito il seguente punto: «h. alla tutela delle necessita', delle esigenze e degli interessi, nonche' alla raccolta delle istanze della componente studentesca all'interno dell'Ateneo.»;
dopo il comma 4, e' inserito un nuovo comma: «4.bis Il consiglio delibera in merito alla gestione degli spazi assegnati agli studenti.»;
al comma 5, lettera d., la preposizione «di» e' sostituita con «dello»; la virgola e la dicitura «con esclusivo riguardo agli aspetti di interesse degli studenti» sono eliminate; alla lettera e., dopo la parola «Ateneo» sono inserite «e il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente»; alla lettera f., le parole «degli studenti» sono sostituite con «studentesco» e il segno di interpunzione «.» e' sostituito con «;»; e' inserito un nuovo punto: «g. il bilancio di genere, il Piano strategico, il rapporto di sostenibilita' e il Piano integrato di attivita' e organizzazione.»;
al comma 7, le parole «Comitato per lo sport universitario» sono sostituite con «Comitato unico di garanzia».
Art. 19 - Il Comitato unico di garanzia:
al comma 3, le parole «che a quello» sono sostituite con «sia al personale»; la frase «Partecipano alle sedute del comitato, senza diritto di voto, due studenti, designati dal consiglio degli studenti.» e' sostituita con «La composizione del comitato e' integrata da due rappresentanti degli studenti, e altrettanti supplenti, individuati secondo le modalita' indicate nel regolamento generale di Ateneo, che partecipano alle sedute e hanno diritto di voto sui soli argomenti che riguardano la componente studentesca.»;
al comma 4, le parole «presenza paritaria di entrambi i generi» sono sostituite con «parita' di genere»;
alla fine del comma 5, e' inserito il seguente capoverso: «I rappresentanti della componente studentesca durano in carica due anni accademici e il loro mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutivamente.».
Art. 20 - Il collegio di disciplina:
al comma 3, la congiunzione «ed» e' sostituita da «e».
Art. 20-bis - La commissione etica:
dopo il comma 3, e' inserito un nuovo comma: «4. Le modalita' di organizzazione e funzionamento della commissione sono disciplinate in apposito regolamento.».
Art. 20-ter - Il presidio della qualita':
l'articolo e' cosi' interamente riformulato:
«1. Il presidio della qualita' organizza, monitora e sovraintende allo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' sulla base degli indirizzi degli organi di Ateneo.
2. Il presidio della qualita':
a. promuove, attiva e sostiene iniziative di informazione e formazione per la diffusione della cultura della qualita', funzionali a garantire il miglioramento continuo della stessa all'interno dell'Ateneo;
b. assicura l'interazione con il Nucleo di valutazione e il corretto flusso informativo tra tutti gli attori sia interni che esterni;
c. fornisce consulenza agli organi di Ateneo sulle tematiche relative all'assicurazione della qualita', al fine di sviluppare e implementare politiche di miglioramento della qualita' in tutti gli ambiti di attivita';
d. svolge un ruolo di consulenza, supporto e monitoraggio verso le strutture di Ateneo per promuovere e sviluppare interventi di miglioramento, anche alla luce della relazione annuale del Nucleo di valutazione;
e. propone metodi, strumenti e procedure per il raggiungimento degli obiettivi di assicurazione della qualita', supportandone l'attuazione e verificandone l'efficacia;
f. relaziona agli organi di Ateneo sul suo operato e sull'attuazione delle procedure di assicurazione della qualita' nell'Ateneo.
3. Il presidio della qualita' e' composto da sei docenti, uno per ciascuno dei settori culturali di cui all'art. 13, nominati con decreto del rettore, su designazione del senato accademico; da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei dottorandi indicati dal consiglio studentesco; dal responsabile, o suo delegato, della Direzione competente in materia. Il presidio della qualita' e' presieduto da un docente scelto dal rettore tra i componenti. Il mandato dei componenti dura tre anni, a eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi che ha durata biennale, ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
4. Il regolamento di cui all'art. 13, comma 3, lettera c. puo' attribuire al presidio ulteriori funzioni di promozione della qualita' all'interno dell'Ateneo, nel rispetto della normativa statale.».
Art. 21 - Commissioni istruttorie per il funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione:
alla rubrica le parole «per il funzionamento» sono eliminate e dopo la parola «amministrazione» sono inserite le parole «e commissioni scientifiche di area»;
al comma 1, la lettera minuscola iniziale della parola «generale» e' sostituita con la maiuscola e di seguito sono inserite le parole «di Ateneo».
Art. 22 - Il Dipartimento:
al comma 3, al secondo elenco puntato il segno di interpunzione «.» e' sostituito con «;» e inserito un nuovo punto: «- promuove, coordina e gestisce, nel proprio ambito, le attivita' di terza missione, anche in collaborazione con le altre strutture dell'Ateneo.»;
al comma 9, dopo la parola «base» la preposizione «di» e' sostituita da «dei»; le parole «dai regolamenti di Ateneo» sono sostituite con «dal senato accademico e contenuti nel regolamento generale di Ateneo.».
Art. 24 - Il direttore del Dipartimento:
al comma 2, lettera b., dopo il verbo «adottare» sono inserite tra due virgole le parole «nei soli casi eccezionali di necessita' e urgenza»; le parole «di urgenza su argomenti» sono sostituite con «su materie»;
alla lettera e., la congiunzione «ed» e' sostituita da «e»; alla lettera h., dopo la parola «didattiche» la congiunzione «e» e' sostituita con la virgola; dopo la parola «scientifiche» sono inserite le parole «e di terza missione».
Art. 25 - Il consiglio del Dipartimento:
alla fine del comma 2, lettera c., il segno di interpunzione «;» e' sostituito da «.» e inserito il seguente capoverso: «Ove sia istituita la Scuola interdipartimentale, la programmazione didattica puo' essere delegata, a maggioranza dei componenti, dai consigli di Dipartimento al consiglio della scuola interdipartimentale, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche;»; alla fine della lettera f., sono inserite le parole «e la Scuola interdipartimentale, ove costituita»; alla lettera k., la congiunzione e la preposizione «ed» e «ad» sono sostituite da «e» e «a»; alla fine della lettera m., la virgola e la dicitura «su proposta o sentito il consiglio di corso di studio» sono eliminate;
al comma 3, dopo la parola «statuto» la congiunzione «e» e' sostituita dal segno di interpunzione «,»; alla fine del comma e' inserita la dicitura «o, in senso conforme a questi ultimi, quelle attribuite dal regolamento di funzionamento del Dipartimento, anche mediante delega alla giunta».
Art. 26 - La giunta del Dipartimento:
al comma 2, le parole «in ogni caso» sono eliminate; la preposizione «ad» e' sostituita da «a»; alla fine del capoverso prima e dopo la lettera «i» sono inserite rispettivamente le lettere «a., b., d.,» e «j. e k.» ed e' eliminata la lettera «m».
Art. 27 - Abrogato:
nella rubrica la lettera minuscola iniziale della parola «abrogato» e' sostituita con la maiuscola.
Dopo l'art. 27 Abrogato, e' inserito un nuovo articolo:
«Art. 27-bis (Il collegio dei direttori di Dipartimento). - 1. Nel rispetto delle competenze previste dallo statuto e fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 con riguardo agli organi di Ateneo, e' istituito il collegio dei direttori di Dipartimento (di seguito collegio).
2. Il collegio ha la finalita' di promuovere e sviluppare il coordinamento tra i diversi dipartimenti e tra questi e il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, nonche' favorire la sinergia con il direttore generale e gli altri dirigenti. Per il conseguimento di tali finalita' esercita funzioni propositive e consultive.
3. Il collegio e' composto dai direttori di Dipartimento.
4. Il collegio designa, tra i suoi componenti, un coordinatore che lo convoca e lo presiede. Il coordinatore dura in carica un anno.
5. Alle riunioni del collegio possono partecipare il rettore e il direttore generale nonche', su invito del coordinatore, le persone indicate nell'art. 121-quater, comma 2, del regolamento generale di Ateneo.
6. Il collegio formula proposte al rettore e al direttore generale su materie di interesse comune ai dipartimenti e, in particolare, su quelle relative a:
a. coordinamento delle attivita' dei dipartimenti;
b. interazione e raccordo con le attivita' del direttore generale e degli altri dirigenti;
c. procedure amministrative dell'Ateneo e loro uniforme applicazione.
7. Le proposte del collegio sono trasmesse al rettore, e, per quanto di competenza, al direttore generale. Il rettore valuta la presentazione delle proposte al consiglio di amministrazione e/o al senato accademico quali argomenti oggetto di comunicazione, esame e/o discussione.
8. Su richiesta del rettore, del senato accademico o del consiglio di amministrazione, il collegio esprime pareri su materie di interesse comune dei dipartimenti.».
Art. 28 - La Scuola interdipartimentale:
ai commi 1, 2, 3, 4 e 6, la lettera minuscola iniziale della parola «scuola» e' sostituita con la maiuscola;
al comma 3, dopo la parola «garantire» sono inserite le parole «l'integrazione e»; dopo la parola «nazionale» sono inserite le parole «e le sue diramazioni territoriali».
Art. 29 - Il presidente della scuola:
ai commi 1 e 4, la lettera minuscola iniziale della parola «scuola» e' sostituita con la maiuscola;
al comma 2, la virgola e le parole «al suo interno» sono eliminate; dopo la parola «pieno» sono inserite «afferenti alla Scuola»;
al comma 4, le parole «del consiglio della» sono sostituite con «afferenti alla».
Art. 30 - Il consiglio della Scuola:
ai commi 1, 2 e 3, la lettera minuscola iniziale della parola «scuola» e' sostituita con la maiuscola;
al comma 2, dopo il verbo «garantendo» sono inserite le parole «l'integrazione e»;
al comma 3, lettera b., il verbo «eletti» e' sostituito dalla frase «scelti, secondo modalita' individuate nel regolamento della Scuola,» le parole «e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente» sono sostituite con «e il loro mandato e' rinnovabile».
Art. 32 - I corsi di studio:
alla fine del comma 5, sono inserite le parole «e del consiglio studentesco».
Art. 33 - Il presidente del corso di studio:
al comma 5, le parole «a tempo indeterminato» sono eliminate; dopo la parola «pieno» sono inserite le parole «o definito»;
al comma 6, la congiunzione «ed» e sostituita da «e».
Art. 34 - Il consiglio del corso di studio:
al comma 1, lettera e., la parola «didattica» e' sostituita con «paritetica»; alla lettera g., la congiunzione «ed» e' sostituita da «e»;
al comma 4.bis, lettera b., dopo il verbo «rientrano» e' inserita la locuzione «nella precedente lettera», e' eliminata la preposizione «in» e inserita una virgola.
Art. 35 - Il consiglio aggregato dei corsi di studio:
al comma 1, la preposizione «ad» e' sostituita da «a».
Art. 36 - Le commissioni paritetiche:
il comma 1 e' cosi' riformulato: «1. Sono istituite commissioni paritetiche di docenti e studenti:
a. nelle scuole interdipartimentali;
b. nei dipartimenti;
c. nei corsi di studio.»;
i commi 2 e 4 sono abrogati;
al comma 3, la lettera minuscola iniziale della parola «scuola» e' sostituita con la maiuscola;
al comma 8, dopo il numero «1,» sono inserite le parole «lettera a,»; il numero «2» e' sostituito con «1, lettera b»; il numero «4» e sostituito con «1, lettera c».
Art. 37 - I dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione:
al comma 2, dopo la parola «legge» e' inserita la parola «interne»; e le parole «di direttive» sono eliminate.
Art. 38 - Il Sistema bibliotecario di Ateneo, il Sistema museale di Ateneo, il Sistema informatico di Ateneo:
al comma 1, le parole «L'elenco di dette biblioteche e» sono eliminate; la lettera minuscola iniziale dell'articolo «le» e' sostituita con la maiuscola; le parole «la loro interconnessione» sono sostituite con «l'interconnessione delle biblioteche»;
al comma 2, la dicitura «L'elenco di detti musei e collezioni e le» e' sostituita con «Le»; le parole «la loro interconnessione» sono sostituite con «l'interconnessione dei musei e delle collezioni»;
al comma 4, il secondo capoverso e' cosi' riformulato «Le norme generali per il funzionamento e le interconnessioni delle strutture sono definite nel regolamento generale di Ateneo.»; le parole «la competente struttura della Direzione generale» sono sostituite con «l'eventuale competente struttura dell'amministrazione».
Art. 39 - I centri, i consorzi universitari e gli organismi associativi:
al comma 2, la congiunzione «ed» e' sostituita da «e»;
alla fine del comma 5, la frase «L'elenco delle strutture di cui al presente comma e' contenuto nel regolamento generale di Ateneo.» e' eliminata;
al comma 6, la preposizione «ad» e' sostituita da «a».
Art. 40 - Il codice etico:
al comma 3, la lettera minuscola iniziale della parola «codice» e' sostituita con la maiuscola;
al comma 6, la parola «quindi» e' eliminata.
Art. 41 - Il procedimento disciplinare:
al comma 6, lettera d., le parole «a tutte le fonti di prova» sono eliminate.
Art. 42 - Autonomia organizzativa e gestionale:
al comma 3, la preposizione e la congiunzione «ad» e «ed» sono sostituite da «a» e «e».
Art. 43 - Regolamento generale di Ateneo:
al comma 2, le parole «degli studenti» sono sostituite con «studentesco».
Art. 44 - Regolamento didattico di Ateneo:
alla rubrica, la lettera minuscola iniziale della parola «didattico» e' sostituita con la maiuscola;
al comma 1, la dicitura «e contiene in allegato gli ordinamenti dei corsi di studio attivati dalla stessa» sono eliminate; la preposizione «ad» e' sostituita da «a».
Art. 45 - Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita':
al comma 1, dopo la parola «regolamento» sono inserite le parole «di Ateneo».
Art. 48 - Inizio dell'anno accademico:
al comma 2, preposizione «ad» e' sostituita da «a».
Art. 49 - Disciplina delle nomine:
al comma 3, primo capoverso, dopo la parola «rettore» e' eliminata la virgola;
al comma 5, dopo la parola «mesi» e' inserita tra due virgole la dicitura «salvo casi eccezionali adeguatamente documentati»;
al comma 6, dopo la parola «eleggibilita'» e' eliminata la virgola;
ai commi 5 e 8, la preposizione «ad» e' sostituita da «a».
Art. 50 - Incompatibilita':
al comma 4, dopo la parola «rettore» sono inserite tra due virgole le parole «il prorettore vicario, i prorettori e i delegati di cui all'art. 12, comma 2.ter»;
al comma 7, la lettera minuscola iniziale della parola «nucleo» e' sostituita con la maiuscola.
Art. 51 - Validita' delle riunioni e delle deliberazioni:
al comma 1, dopo la parola «telematica» e' aggiunta una virgola;
ai commi 3 e 7, la preposizione «ad» e' sostituita da «a».
Art. 54 - Disposizioni transitorie:
alla rubrica, le parole «Disposizioni transitorie» sono modificate al singolare;
i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono abrogati e aggiunto il seguente comma: «6. Ogni richiamo agli assegnisti di ricerca, contenuto nel presente statuto, deve ritenersi riferito, ai sensi della normativa vigente, anche ai titolari dei contratti di ricerca.».
Art. 55 - Entrata in vigore dello statuto:
al comma 1, dopo la parola «statuto» sono inserite le parole «e le sue modifiche»; il verbo «entra» e' modificato al plurale.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, e' aggiornato il testo dello statuto dell'Universita' di Pisa, cosi' come risultante dall'allegato al presente decreto, di cui e' parte integrante.
3. E' inoltre aggiornata la tabella allegata allo statuto, di cui all'art. 22, comma 14.
 
Art. 2

1. Le modifiche di cui all'art. 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche relative agli organi troveranno applicazione al momento del rinnovo degli stessi.
3. A seguito dell'entrata in vigore, il presente decreto e' pubblicato all'albo ufficiale informatico di Ateneo e lo statuto aggiornato e' consultabile sul sito web dell'Ateneo.
Pisa, 3 marzo 2024

Il rettore: Zucchi