Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2024 (vai al sommario)
LEGGE 5 marzo 2024, n. 22
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Istituzione e durata della Commissione

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza, l'efficacia e la resilienza, anche al fine di fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di analoga portata e gravita'.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura.
3. La Commissione, entro il termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle attivita' di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresi' alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 82 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita'
giudiziaria».
 
Art. 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
 
Art. 3

Compiti della Commissione

1. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestivita' e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire e ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;
b) esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione;
c) accertare le ragioni del mancato aggiornamento del Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (cosiddetto «piano pandemico») redatto nel 2006;
d) accertare i motivi della mancata attivazione del Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale allora vigente ne' a fronte dell'emanazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad un'eventuale emergenza pandemica ne' successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanita' pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020 e alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
e) accertare le ragioni per cui il Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, tra cui la task-force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020;
f) accertare l'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione;
g) verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attivita' della task-force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto;
h) verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanita' il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative;
i) esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorita' dello Stato italiano, gli organismi dell'Unione europea e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo prepandemico;
l) indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al virus SARS-CoV-2 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale dell'OMS per l'Europa;
m) valutare la tempestivita' e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;
n) valutare la tempestivita' e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;
o) verificare la quantita', la qualita' e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle regioni nel corso dell'emergenza pandemica;
p) verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticita' nella catena degli approvvigionamenti dei beni di cui alla lettera o), individuandone le cause e le eventuali responsabilita';
q) indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantita' di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale e durante la pandemia, individuandone le cause e le eventuali responsabilita';
r) indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarita', comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attivita', le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, di seguito denominato «Commissario straordinario»;
s) approfondire, in particolare, i seguenti aspetti della gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2 da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilita':
1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina, tra cui 800 milioni di dispositivi individuali con la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro, la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando ove possibile i soggetti attuatori delle stesse;
2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unita' sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli hub vaccinali, tra cui i centri temporanei di vaccinazione denominati «primule», dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2, nonche' la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione;
3) l'acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni;
t) verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, valutando se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;
u) verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali costituzionalmente garantite nell'adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia;
v) valutare l'adeguatezza e la proporzionalita' delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico, tra cui l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di chiusura delle scuole e di approvvigionamento dei dispositivi di didattica a distanza, dei relativi software e degli strumenti igienico-sanitari;
z) valutare la tempestivita' e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali;
aa) verificare l'efficacia, l'adeguatezza e la congruita' della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia e nel periodo immediatamente precedente e successivo;
bb) verificare l'eventuale esistenza di conflitti di interessi riguardanti i componenti degli organi tecnici governativi, le associazioni di categoria e le case farmaceutiche;
cc) verificare l'efficacia dei protocolli terapeutici e la corrispondenza di essi alle linee guida contenute nel Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti piu' fragili;
dd) svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonche' all'efficacia del piano vaccinale predisposto, anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti piu' fragili;
ee) verificare gli atti del processo di revisione continua (rolling review) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e le decisioni in merito della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali precedentemente all'autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2;
ff) stimare e valutare, anche eventualmente attraverso la collaborazione con soggetti esterni, l'incidenza che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalita' per COVID-19 nonche' sugli eventi avversi e sulle sindromi post-vacciniche denunciati.

Note all'art. 3:
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 63 del 3 febbraio 2020, recante:
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.», e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.
 
Art. 4

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti restrittivi della liberta' e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' della liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. Alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 133 del codice di procedura
penale, approvato con Decreto Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre
persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona
sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il
consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose
sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono
senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo,
giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne
l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con
ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a
favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle
quali la mancata comparizione ha dato causa 2.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si
applica in caso di mancata comparizione del querelante
all'udienza in cui sia stato citato a comparire come
testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata
comparizione del querelante integra remissione tacita di
querela, nei casi in cui essa e' consentita 3.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.».
- Il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale,
approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,
pubblicato nella G.U. 26-10-1930, n. 251, suppl.
straordinario, e' il seguente:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). -
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito,
interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro
dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti
l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita'
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte.».
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,
deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria
o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega
il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa
intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto.», e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
 
Art. 5

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalita' della presente legge, puo' ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorita' giudiziaria o di altri organi inquirenti se non coperti da segreto di indagine nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione puo' ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalita' della presente legge.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. Qualora gli atti o i documenti di inchieste parlamentari attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
 
Art. 6

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la pena di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 326 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.».
 
Art. 7

Organizzazione interna

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonche' di magistrati collocati fuori ruolo. Essa puo' altresi' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento della spesa di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attivita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio