Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 1 marzo 2024
Apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle societa' Adi Energia S.r.l., Adi Servizi Marittimi S.r.l., Adi Tubiforma S.r.l. e Adi Socova S.a.s. e nomina dei commissari straordinari.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni;
Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 848 del 20 maggio 2015;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 novembre 2016, recante «determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei Comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270», successivamente modificato con decreto interministeriale del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2022, in vigore dal 19 marzo 2022;
Visto l'art. 11, comma 6, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che stabilisce il limite per i compensi dei manager delle societa' pubbliche nel tetto massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 2024 con il quale la societa' Acciaierie di Italia S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 239, codice fiscale 10354890963 (di seguito, anche «ADI»), e' ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni ed e' nominato commissario straordinario ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 38 decreto legislativo n. 270/1999 e art. 2 decreto-legge n. 347/2003, il dott. Giancarlo Quaranta;
Visto il proprio decreto in data 29 febbraio 2024 con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria di ADI, oltre al dott. Giancarlo Quaranta, sono nominati commissari straordinari il prof. Giovanni Fiori e il dott. Davide Tabarelli;
Vista l'istanza depositata in data 22 febbraio 2024 con la quale il dott. Giancarlo Quaranta, commissario straordinario di ADI in amministrazione straordinaria, ha chiesto, a norma dell'art. 81 decreto legislativo n. 270/1999 e art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 39/2004, l'ammissione immediata alla amministrazione straordinaria delle societa':
ADI Energia S.r.l.;
ADI Servizi Marittimi S.r.l.;
ADI Tubiforma S.r.l.;
ADI Socova S.a.s.
Tenuto conto di quanto rappresentato nella richiamata istanza con riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 e, in particolare, di quanto rappresentato in ordine allo stato di insolvenza delle societa' del gruppo;
Vista la sentenza del 29 febbraio 2024 con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di ADI, rilevando che «le ricorrenti nell'atto introduttivo deducono che "I business delle societa' del gruppo sono strettamente interdipendenti. In particolare: ADI Energia produce energia elettrica e vapore per lo stabilimento di Taranto, alimentando i due impianti principalmente dai gas prodotti nei processi degli impianti siderurgici; ADI Servizi Marittimi si occupa dei trasporti marittimi tra le societa' del Gruppo; ADI Tubiforma e' centro di servizio che produce profilati cavi di acciaio. L'andamento del Gruppo dipende quindi unicamente dall'attivita' produttiva di ADI, sui cui e' concentrato il rischio di impresa, mentre le altre societa' del Gruppo sono completamente captive". Anche all'udienza la difesa delle societa' ha chiarito che le imprese non sono in grado di operare in autonomia, sono tra loro interconnesse e presentano il management centralizzato in ADI S.p.a.»;
Considerato che le societa' sopra citate sono detenute al 100% da Acciaierie d'Italia Holding S.p.a., la quale detiene a sua volta il 100% del capitale sociale di Acciaierie d'Italia S.p.a., gia' in amministrazione straordinaria dal 20 febbraio 2024 e dichiarata insolvente in data 29 febbraio 2024;
Considerato che ADI Socova S.a.s., pur avendo sede legale in Francia, esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile in Italia, per la precisione presso la sede di ADI, al pari di tutte le altre societa' operative, e che la stessa gestione e' affidata a amministratori italiani legati professionalmente alla stessa Acciaierie d'Italia S.p.A;
Ritenuto pertanto che il centro degli interessi principali di ADI Socova S.a.s., ai sensi del regolamento UE 848/2015 e dell'art. 11 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e' situato in Italia;
Tenuto conto degli ingenti crediti che le quattro societa' hanno maturato nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.a., che dovranno essere insinuati al passivo in ragione della dichiarazione di insolvenza di quest'ultima e che potranno essere soddisfatti nel rispetto del principio della par condicio creditorum nella misura in cui cio' sara' possibile all'esito della procedura di Acciaierie d'Italia;
Considerata la stretta interdipendenza economica, produttiva e finanziaria esistente tra Acciaierie d'Italia S.p.a. e le altre societa' del gruppo che, di fatto, determina l'impossibilita' per queste ultime di dar regolarmente corso al pagamento dei propri debiti;
Considerata l'esigenza di una tempestiva ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle societa' ADI Tubiforma S.r.l, ADI Energia S.r.l., ADI Servizi Marittimi S.r.l. e ADI Socova S.a.s., al fine di tutelare l'attivita' industriale e i profili occupazionali delle societa' coinvolte nonche' il raggiungimento degli obiettivi della procedura di amministrazione straordinaria di ADI;
Considerato di dover preporre alle stesse il medesimo organo commissariale gia' nominato per la procedura madre Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria;
Viste le dichiarazioni rese dai citati professionisti in ordine alla sussistenza dei requisiti di onorabilita' e all'insussistenza delle cause di incompatibilita', nonche' di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all'incarico di commissario straordinario nella menzionata societa';
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'estensione della amministrazione straordinaria alle societa' collegate ADI Tubiforma S.r.l, ADI Energia S.r.l., ADI Servizi Marittimi S.r.l. e ADI Socova S.a.s;

Decreta:

Art. 1

Sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le societa':
ADI Energia S.r.l., codice fiscale 10354910969, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 239, cap. 20151;
ADI Servizi Marittimi S.r.l., codice fiscale 10354920968, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 239, cap. 20151;
ADI Tubiforma S.r.l., codice fiscale 10354970963, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 239, cap. 20151;
ADI Socova S.a.s., societa' di diritto francese, P.IVA FR 44840427249, con sede legale in 100 Route D'Eyguieres 13560 Senas (Francia).
 
Art. 2

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, sono nominati commissari straordinari il dott. Giancarlo Quaranta, codice fiscale QRNGCR56P04F842F, il prof. Giovanni Fiori, codice fiscale FRIGNN61T15G224Y, e il dott. Davide Tabarelli, codice fiscale TBRDVD60M21F257C.
 
Art. 3

Ai commissari straordinari di cui all'art. 2 e' riconosciuto un compenso determinato nella misura del 50% di quanto spettante in base ai criteri del decreto 3 novembre 2016 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, che non potra' comunque eccedere il limite annuo massimo di cui all'art. 11, comma 6, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Il presente decreto e' comunicato immediatamente al Tribunale di Milano, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2024

Il Ministro: Urso