Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2024 (vai al sommario)
LEGGE 5 marzo 2024, n. 21
Interventi a sostegno della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di offerta fuori sede

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori
sede si intendono la promozione e il collocamento presso il
pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento;
b) di servizi e attivita' di investimento in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
promuove o colloca il servizio o l'attivita'.
2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti
professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6,
commi 2-quinquies e 2-sexies;
b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta
ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai
collaboratori non subordinati dell'emittente, della
controllante ovvero delle sue controllate, effettuata
presso le rispettive sedi o dipendenze.
b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di
azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari
di propria emissione che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' emessi da emittenti con
azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di paesi
dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate
dall'emittente attraverso i propri amministratori o il
proprio personale con funzioni direttive per importi di
sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro
250.000. La presente lettera non si applica alle azioni
emesse da Sicav e da Sicaf.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei
servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e
c-bis);
b) dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE, dalle
Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente
alle quote o azioni di Oicr.
4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese
di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo
Unico bancario, le Sgr, le societa' di gestione UE, i GEFIA
UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei
propri servizi e attivita' di investimento. Ove l'offerta
abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da altri
intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le
imprese di paesi terzi e le banche devono essere
autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).
5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese
di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia .
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne'
corrispettivo al consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale
facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati
all'investitore. Ferma restando l'applicazione della
disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi
di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c),
c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal
1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche
ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte
contrattuali effettuate fuori sede.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche
di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di
voto o di altri strumenti finanziari che permettano di
acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o
gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai depositi
strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari.».
 
Art. 2

Estensione della definizione della categoria di piccole
e medie imprese emittenti azioni quotate

1. All'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ai 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 1 miliardo di euro».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
w-quater.1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) - w-quater. (omissis);
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;».
 
Art. 3

Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, delle societa' di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-ter. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma 2-bis si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-quater. Per le societa' di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma 2-bis e' obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonche' le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la societa' e' tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-undecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato».
2. All'articolo 100-ter, comma 2, alinea, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono inserite le seguenti: «nonche', limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Deroga al diritto societario e riduzione
degli oneri per l'avvio). - 1. Nelle start-up innovative il
termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita
a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma
secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e'
posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up
innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli
articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea
convocata senza indugio dagli amministratori, in
alternativa all'immediata riduzione del capitale e al
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non
inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare
tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo.
Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di
scioglimento della societa' per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma,
punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro
l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato
al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il
bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli
articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.
2. L'atto costitutivo della PMI costituita in forma
di societa' a responsabilita' limitata puo' creare
categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti
imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il
contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del
codice civile.
2-bis. Le quote appartenenti alle categorie del comma
2, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, delle
societa' di cui al medesimo comma possono esistere in forma
scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo
83-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
2-ter. Alle quote emesse in forma scritturale ai
sensi del comma 2-bis si applica la disciplina di cui alla
sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
2-quater. Per le societa' di cui al comma 2 che si
avvalgano della disciplina del comma 2-bis e' obbligatorio
tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione
emesse in forma diversa da quella scritturale, devono
essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni
categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza
di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni
nonche' le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote
emesse in forma scritturale, la societa' e' tenuta ad
aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto
previsto per le azioni dall'articolo 83-undecies, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a
disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto
informatico in un formato comunemente utilizzato.
3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma
2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del
codice civile, puo' creare categorie di quote che non
attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio
diritti di voto in misura non proporzionale alla
partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto
limitati a particolari argomenti o subordinati al
verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative.
4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25,
comma 2, non si applica la disciplina prevista per le
societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a
36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468,
comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione
in PMI costituite in forma di societa' a responsabilita'
limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico
di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la
raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente
decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
6. Nelle PMI costituite in forma di societa' a
responsabilita' limitata, il divieto di operazioni sulle
proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del
codice civile non trova applicazione qualora l'operazione
sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che
prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a
dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche
professionali.
7. L'atto costitutivo delle societa' di cui
all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di
cui all'articolo 25, comma 5 puo' altresi' prevedere, a
seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di
opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai
sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato
dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale
del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei
diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi
alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal
pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere
di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento
dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della
qualifica di start-up innovativa e di incubatore
certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di
iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa,
costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di
quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale
iscrizione nella citata sezione speciale di cui
all'articolo 25, comma 8, e' esente dal pagamento delle
imposte di bollo e dei diritti di segreteria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 100-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 100-ter (Offerte di crowdfunding). - 1. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma,
del codice civile, le quote di partecipazione in societa' a
responsabilita' limitata possono costituire oggetto di
offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche
attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti
previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.
2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo
2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nonche', limitatamente alle quote rappresentative
del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26,
comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, per la sottoscrizione e per la successiva
alienazione di quote rappresentative del capitale di
societa' a responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione puo' essere effettuata per il
tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o
piu' dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1,
comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli
intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle
quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o
degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di
crowdfunding;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al
registro delle imprese una certificazione attestante la
loro titolarita' di soci per conto di terzi, sopportandone
il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione
pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono
espressamente che l'adesione all'offerta di crowdfunding,
in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore
decida di avvalersi del regime alternativo di cui al
presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio
conferimento di mandato agli intermediari incaricati
affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome
proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata
evidenza dell'identita' degli stessi e delle quote
possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
del successivo acquirente, una certificazione comprovante
la titolarita' delle quote; tale certificazione ha natura
di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
diritti sociali, e' nominativamente riferita al
sottoscrittore, non e' trasferibile, neppure in via
temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e non
costituisce valido strumento per il trasferimento della
proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano
richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla
lettera c);
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi
acquirenti la facolta' di richiedere, in ogni momento,
l'intestazione diretta a se' stessi delle quote di loro
pertinenza;
c) l'alienazione delle quote da parte di un
sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante
semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti
dall'intermediario.
3. La scritturazione e il trasferimento delle quote
di cui al comma 2 non comportano costi o oneri ne' per
l'acquirente ne' per l'alienante. La successiva
certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini
dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed
esaurisce le formalita' di cui all'articolo 2470, secondo
comma, del codice civile.
4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote
di cui al comma 2 e' chiaramente indicato nella piattaforma
di crowdfunding, ove sono altresi' predisposte apposite
idonee modalita' per consentire all'investitore di
esercitare l'opzione oppure indicare l'intenzione di
applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470,
secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e
alienazioni di strumenti finanziari emessi da societa' a
responsabilita' limitata ovvero di quote rappresentative
del capitale delle medesime, effettuati secondo le
modalita' previste alle lettere b) e c) del comma 2, non
necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni
corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore,
acquirente o alienante e' indicato nel portale
dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle
condizioni praticate da ciascuno degli intermediari
coinvolti, nonche' in apposita sezione del sito internet di
ciascun intermediario. In difetto, nulla e' dovuto agli
intermediari.
6. La scheda contenente le informazioni chiave
sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del
regolamento (UE) 2020/1503, e' resa disponibile agli
investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalita' e
termini stabiliti dalla Consob.
7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10,
del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto e'
responsabile delle informazioni fornite in una scheda
contenente le informazioni chiave sull'investimento,
comprese le sue eventuali traduzioni.
8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5,
del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di
crowdfunding e' responsabile delle informazioni fornite in
una scheda contenente le informazioni chiave
sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue
eventuali traduzioni.
9. I soggetti che prestano servizi di crowdfunding
diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE)
2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle
informazioni rese alla clientela relative al servizio
prestato la seguente avvertenza: "Questo servizio di
crowdfunding non e' soggetto ad autorizzazione o vigilanza
da parte della Banca d'Italia o della Consob. A questo
servizio non si applicano le regole e le tutele previste
dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di
crowdfunding n. 1503/2020.". L'avvertenza e' attivata, in
particolare, anche all'accesso al sito web del soggetto che
presta il servizio e resta visibile per l'intera durata
della navigazione.
10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni del presente Capo non si applicano alle
offerte di crowdfunding.».
 
Art. 4
Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83-sexies, comma 3, le parole: «Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non puo' essere superiore a due giorni non festivi.» sono soppresse;
b) all'articolo 102, comma 4, le parole: «o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116» sono sostituite dalle seguenti: «o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;
c) all'articolo 114-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «I piani di compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Negli emittenti quotati, i piani di compensi»;
2) il comma 2 e' abrogato;
d) l'articolo 116 e' abrogato;
e) all'articolo 118, il comma 2 e' abrogato;
f) all'articolo 148-bis:
1) al comma 1, le parole: «, nonche' delle societa' emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «, nonche' delle societa' emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
g) all'articolo 165-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino societa' aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle societa', nonche' le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette societa' estere o siano da queste controllate»;
2) al comma 6, le parole: «e alle societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116» sono soppresse;
h) all'articolo 165-quater, comma 1, le parole: «e le societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
i) all'articolo 165-quinquies, comma 1, le parole: «e delle societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
l) all'articolo 165-sexies, comma 1, le parole: «e delle societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
m) all'articolo 191-ter, comma 6, le parole: «o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante» sono soppresse;
n) all'articolo 193, comma 1, le parole: «116, comma 1-bis,» sono soppresse.
2. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) e' abrogata.
3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2325-bis e' inserito il seguente:
«Art. 2325-ter (Societa' emittenti strumenti finanziari diffusi). - Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.
Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attivita' non lucrative di utilita' sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.
Non si considerano emittenti diffusi:
1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attivita' di impresa;
2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuita' indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria;
3) gli emittenti nei cui confronti e' dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;
4) gli emittenti nei cui confronti e' stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.
Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui e' stato accertato il venir meno di tali condizioni.
Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, si applica alla societa' di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
b) all'articolo 2341-ter, primo comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;
c) all'articolo 2391-bis:
1) al primo comma, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «con azioni quotate in mercati regolamentati»;
2) al terzo comma, lettera b), le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» sono soppresse.
4. L'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' abrogato.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 83-sexies, 102,
114-bis, 118, 148-bis, 165-ter, 165-quater, 165-quinquies,
165-sexies, 191-ter, e 193 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 83-sexies (Diritto d'intervento in assemblea ed
esercizio del voto). - 1. La legittimazione all'intervento
in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e'
attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto.
2. Per le assemblee dei portatori di strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso
dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1
e' effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze
dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3,
relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito
compiute sui conti successivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente
disposizione si ha riguardo alla data della prima
convocazione purche' le date delle eventuali convocazioni
successive siano indicate nell'unico avviso di
convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di
ciascuna convocazione.
3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al
comma 2, lo statuto puo' richiedere che gli strumenti
finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel
conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a
partire da un termine prestabilito, eventualmente
prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla
chiusura dell'assemblea. Qualora lo statuto non impedisca
la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale
cessione degli stessi comporta l'obbligo per
l'intermediario di rettificare la comunicazione
precedentemente inviata.
4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono
pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2,
ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento,
oppure entro il successivo termine indicato nello statuto
ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini
indicati nel presente comma, purche' entro l'inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione.
5. Alle assemblee dei portatori di strumenti
finanziari emessi dalle societa' cooperative si applicano i
commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei
portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o
nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al
comma 3 non puo' essere superiore a due giorni non
festivi.».
«Art. 102 (Obblighi degli offerenti e poteri
interdittivi). - 1. La decisione ovvero il sorgere
dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto
o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e
contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con
regolamento i contenuti e le modalita' di pubblicazione
della comunicazione.
2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il
consiglio di amministrazione o di gestione della societa'
emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi
rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di
rappresentanti, i lavoratori stessi.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2,
l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque
non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato
alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine
il documento d'offerta e' dichiarato irricevibile e
l'offerente non puo' promuovere un'ulteriore offerta avente
a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei
successivi dodici mesi.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione del
documento d'offerta, la Consob lo approva se esso e' idoneo
a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato
giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob puo'
indicare all'offerente informazioni integrative da fornire,
specifiche modalita' di pubblicazione del documento
d'offerta nonche' particolari garanzie da prestare. Il
termine e' di trenta giorni per le offerte aventi ad
oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o
negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione. Qualora
si renda necessario richiedere all'offerente informazioni
supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola
volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni
sono fornite entro il termine fissato dalla Consob,
comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in
cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di
settore richieda autorizzazioni di altre autorita', la
Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni
dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i
termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si
considera approvato.
4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di
scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli
di debito, l'offerente puo' richiedere alla Consob che
l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni
del presente capo, alla disciplina delle offerte al
pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I
del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla
presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove
cio' non contrasti con le finalita' indicate nell'articolo
91.
5. Non appena il documento sia stato reso pubblico,
il consiglio di amministrazione o di gestione della
societa' emittente e dell'offerente lo trasmettono ai
rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di
rappresentanti, ai lavoratori stessi.
6. In pendenza dell'offerta la Consob puo':
a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato
sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo
o delle norme regolamentari;
b) sospenderla, per un termine non superiore a
trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi
noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di
pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;
c) dichiararla decaduta, in caso di accertata
violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella
lettera a).
7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di
vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente
capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo
115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque
appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di
violazione delle disposizioni del presente capo o delle
norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.
8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra
il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di
acquisto o scambio e di irregolarita' nell'andamento del
mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si
applica l'articolo 114, commi 5 e 6.».
«Art. 114-bis (Informazione al mercato in materia di
attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali,
dipendenti o collaboratori). - 1. Negli emittenti quotati,
i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore
di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non
legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato,
ovvero di componenti del consiglio di amministrazione
ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di
collaboratori di altre societa' controllanti o controllate
sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. Nei
termini e con le modalita' previsti dall'articolo 125-ter,
comma 1, l'emittente mette a disposizione del pubblico la
relazione con le informazioni concernenti:
a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
b) i componenti del consiglio di amministrazione
ovvero del consiglio di gestione della societa', delle
controllanti o controllate, che beneficiano del piano;
b-bis) le categorie di dipendenti, o di
collaboratori della societa' e delle societa' controllanti
o controllate della societa', che beneficiano del piano;
c) le modalita' e le clausole di attuazione del
piano, specificando se la sua attuazione e' subordinata al
verificarsi di condizioni e, in particolare, al
conseguimento di risultati determinati;
d) l'eventuale sostegno del piano da parte del
Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione
dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma
112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
e) le modalita' per la determinazione dei prezzi o
dei criteri per la determinazione dei prezzi per la
sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
f) i vincoli di disponibilita' gravanti sulle
azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con
particolare riferimento ai termini entro i quali sia
consentito o vietato il successivo trasferimento alla
stessa societa' o a terzi.
2. (abrogato).
3. La Consob definisce con proprio regolamento le
informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1,
che devono essere fornite in relazione alle varie modalita'
di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu'
dettagliate per piani di particolare rilevanza.».
«Art. 118 (Casi di inapplicabilita'). - 1. Le
disposizioni del presente capo non si applicano agli
strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, paragrafo 2,
lettere b), c) e d) del regolamento prospetto.
2. (abrogato).».
«Art. 148-bis (Limiti al cumulo degli incarichi). - .
Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al
cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i
componenti degli organi di controllo delle societa' di cui
al presente capo, possono assumere presso tutte le societa'
di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice
civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo
all'onerosita' e alla complessita' di ciascun tipo di
incarico, anche in rapporto alla dimensione della societa',
al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel
consolidamento, nonche' all'estensione e all'articolazione
della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400,
quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi
di controllo delle societa' di cui al presente capo,
informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi
prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al
comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo
da essi rivestiti presso tutte le societa' di cui al libro
V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB
dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il
raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento
di cui al primo periodo.».
«Art. 165-ter (Ambito di applicazione). - 1. Sono
soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione
le societa' italiane con azioni quotate in mercati
regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali
controllino societa' aventi sede legale in Stati i cui
ordinamenti non garantiscono la trasparenza della
costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e
della gestione delle societa', nonche' le societa' italiane
con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano
collegate alle suddette societa' estere o siano da queste
controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo previste
dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste
dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con
decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per
la costituzione delle societa':
1) mancanza di forme di pubblicita' dell'atto
costitutivo e dello statuto, nonche' delle successive
modificazioni di esso;
2) mancanza del requisito di un capitale sociale
minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la
costituzione delle societa', nonche' della previsione di
scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto
del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un
termine definito;
3) mancanza di norme che garantiscano
l'effettivita' e l'integrita' del capitale sociale
sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei
conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla
valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
4) mancanza di forme di controllo, da parte di
soggetti o organismi a cio' abilitati da specifiche
disposizioni di legge, circa la conformita' degli atti di
cui al numero 1) alle condizioni richieste per la
costituzione delle societa';
b) per quanto riguarda la struttura delle societa',
mancanza della previsione di un organo di controllo
distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato
di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di
adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione
sulla contabilita', sul bilancio e sull'assetto
organizzativo della societa', e composto da soggetti
forniti di adeguati requisiti di onorabilita',
professionalita' e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1) mancanza della previsione dell'obbligo di
redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto
economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei
seguenti principi:
1.1) rappresentazione chiara, veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
societa' e del risultato economico dell'esercizio;
1.2) illustrazione chiara dei criteri di
valutazione adottati nella redazione del conto economico e
dello stato patrimoniale;
2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un
organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto
secondo i principi di cui al numero 1);
3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la
contabilita' e il bilancio delle societa' a verifica da
parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla
lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
d) la legislazione del Paese ove la societa' ha
sede legale impedisce o limita l'operativita' della
societa' stessa sul proprio territorio;
e) la legislazione del Paese ove la societa' ha
sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli
amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero
consente che tale clausola sia contenuta negli atti
costitutivi delle societa' o in altri strumenti negoziali;
f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che
impedisca la continuazione dell'attivita' sociale dopo
l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di
risanamento;
g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei
confronti degli esponenti aziendali che falsificano la
contabilita' e i bilanci.
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui
al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle
forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti
stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano
considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di
idoneita' patrimoniale e organizzativa determinati nel
presente articolo.
5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare
Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente
gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c)
e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in
base ai quali e' consentito alle societa' italiane di cui
all'articolo 119 di controllare imprese aventi sede in uno
degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in
considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che
motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la
completa e corretta informazione societaria.
7. In caso di inottemperanza alle disposizioni
emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB puo' denunziare
i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure
previste dall'articolo 2409 del codice civile.».
«Art. 165-quater (Obblighi delle societa' italiane
controllanti). - 1. Le societa' italiane con azioni quotate
in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali
controllano societa' aventi sede legale in uno degli Stati
determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter,
comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o
bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo,
il bilancio della societa' estera controllata, redatto
secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle
societa' italiane o secondo i principi contabili
internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della societa' estera controllata,
allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del
comma 1, e' sottoscritto dagli organi di amministrazione,
dal direttore generale e dal dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari di
quest'ultima, che attestano la veridicita' e la correttezza
della rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al
bilancio della societa' italiana e' altresi' allegato il
parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul
bilancio della societa' estera controllata.
3. Il bilancio della societa' italiana controllante
e' corredato da una relazione degli amministratori sui
rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la
societa' estera controllata, con particolare riguardo alle
reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle
operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui
il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di
garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o
all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi'
sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di
controllo.
4. Il bilancio della societa' estera controllata,
allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del
comma 1, e' sottoposto a revisione da parte del revisore
legale o della societa' di revisione legale incaricata
della revisione del bilancio della societa' italiana; ove
tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la
societa' estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo
revisore o societa' di revisione, assumendo la
responsabilita' dell'operato di quest'ultimo. Ove la
societa' italiana, non avendone l'obbligo, non abbia
incaricato della revisione legale dei conti un revisore
legale o una societa' di revisione legale, deve comunque
conferire tale incarico relativamente al bilancio della
societa' estera controllata.
5. Il bilancio della societa' estera controllata,
sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i
pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto
responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono
trasmessi alla CONSOB.».
«Art. 165-quinquies (Obblighi delle societa' italiane
collegate). - 1. Il bilancio delle societa' italiane con
azioni quotate in mercati regolamentati, di cui
all'articolo 119, le quali siano collegate a societa'
aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i
decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato
da una relazione degli amministratori sui rapporti
intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera
collegata, con particolare riguardo alle reciproche
situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni
compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio
si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli
strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai
predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta
dal direttore generale e dal dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad
essa il parere espresso dall'organo di controllo.».
«Art. 165-sexies (Obblighi delle societa' italiane
controllate). - 1. Il bilancio delle societa' italiane con
azioni quotate in mercati regolamentati, di cui
all'articolo 119, ovvero che hanno ottenuto rilevanti
concessioni di credito, le quali siano controllate da
societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati
con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e'
corredato da una relazione degli amministratori sui
rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la
societa' estera controllante, nonche' le societa' da essa
controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune
controllo, con particolare riguardo alle reciproche
situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni
compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio
si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli
strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai
predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta
dal direttore generale e dal dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad
essa il parere espresso dall'organo di controllo.».
«Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione
e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o
azioni di OICR aperti). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 193-quinquies, chiunque effettua un'offerta
al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e
98-ter.1, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di
euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione
dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al
pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali
l'Italia e' lo Stato membro d'origine.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3,
e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni
generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 98-quater, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque
milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla
violazione dell'articolo 101 e alla violazione
dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le
stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR
aperti.
3. Se la violazione e' commessa da una societa' o un
ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 1 e 2 e' elevato fino al
dieci per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della societa' o dell'ente
responsabile della violazione, nei casi previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si
applica l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5,
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei
requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per
gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei
requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari
autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di
consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea ad
assumere incarichi di amministrazione, direzione e
controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei
mercati regolamentati e di societa' appartenenti al
medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha
durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
7. Nei confronti dell'emittente o della persona che
chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di
Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e
b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o
particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
settecentocinquantamila euro.
8. Alle violazioni previste dal presente articolo si
applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
«Art. 193 (Sanzioni amministrative in tema di
informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori
legali e delle societa' di revisione legale). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa',
enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115,
154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni attuative, si applica una delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono
dovute da una persona fisica, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei
confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 1.1.
1-bis.
1-ter.
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1
e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle
disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei
confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob
all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio
delle informazioni regolamentate.
1-quinquies.
1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter,
comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta
predisposizione della seconda sezione della relazione si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila ad euro centomila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica
una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione si applica una delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due
mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e'
pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1,
1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
2-bis.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:
a) ai componenti del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione che commettono irregolarita'
nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149,
commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
b)
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.
3-ter.
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini
previsti dal presente articolo si applica l'articolo
192-bis, comma 1-quater.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis, comma 1,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio). -
1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:
a) (abrogata);
b) le societa' di gestione dei mercati
regolamentati;
c) le societa' che gestiscono i sistemi di
compensazione e di garanzia;
d) le societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
e) le societa' di intermediazione mobiliare;
f) le societa' di gestione del risparmio ed i
relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime
gestiti;
f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto
italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non
UE;
g) le societa' di investimento a capitale variabile
e le societa' di investimento a capitale fisso;
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva
2009/64/CE;
i) gli istituti di moneta elettronica;
l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del TUB.
2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il
bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime
intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del
presente decreto. Negli enti sottoposti a regime
intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a
regime intermedio, nelle societa' che controllano enti
sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte
con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale
non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.».
- Si riporta il testo degli articoli 2341-ter e 391-bis
del Codice Civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2341-ter. (Pubblicita' dei patti parasociali).
- Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione i patti parasociali devono essere
comunicati alla societa' e dichiarati in apertura di ogni
assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel
verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio
del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal
comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce
il patto parasociale non possono esercitare il diritto di
voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro
voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo
2377.».
«Art. 2391-bis. (Operazioni con parti correlate). -
Gli organi di amministrazione delle societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati adottano, secondo principi
generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale
delle operazioni con parti correlate e li rendono noti
nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi
assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura,
del valore o delle caratteristiche dell'operazione.
I principi e le regole previsti dal primo comma si
applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il
tramite di societa' controllate e disciplinano le
operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di
motivazione e di documentazione. L'organo di controllo
vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del
primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.
La Consob, nel definire i principi indicati nel primo
comma, individua, in conformita' all'articolo 9-quater
della direttiva 2007/36/CE, almeno:
a) le soglie di rilevanza delle operazioni con
parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati
al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o
piu' parametri dimensionali della societa'. La Consob puo'
individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto
della natura dell'operazione e della tipologia di parte
correlata;
b) regole procedurali e di trasparenza
proporzionate rispetto alla rilevanza e alle
caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della
societa' ovvero alla tipologia di societa', nonche' i casi
di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle
predette regole;
c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti
coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla
votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a
tutela dell'interesse della societa' che consentono ai
predetti azionisti di prendere parte alla votazione
sull'operazione.».
 
Art. 5
Estensione alle societa' aventi azioni negoziate su sistemi
multilaterali di negoziazione della facolta' di redigere il
bilancio secondo i principi contabili internazionali

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante
Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di
qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da
quelle di cui alla lettera d);
a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera
a), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi
tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla
lettera d);
c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1),
lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui
alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria
mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera
b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie
ovunque costituite qualora il settore di maggiore
dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia
quello bancario determinato ai sensi del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le societa' di
intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM
o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11,
comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; le societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa'
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno
di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica
di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo
V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) le societa' che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2,
e quelle di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis), del
codice delle assicurazioni private;
e) le societa' incluse, secondo i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio
netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa'
indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da
quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle
lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il
bilancio consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle
lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile.».
 
Art. 6

Disposizioni in materia di flottante

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa puo', sentita la societa' di gestione del mercato, elevare per singole societa' la percentuale prevista dall'articolo 108» sono soppresse.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 112, del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 112 (Disposizioni di attuazione). - 1. La
CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione
della presente sezione.».
 
Art. 7
Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizione di obbligazioni
emesse da societa' per azioni e di titoli di debito emessi da
societa' a responsabilita' limitata

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2412:
1) al primo comma, dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma»;
2) al quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero ad essere»;
b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facolta' di modifica».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 2412 e 2483 del
Codice Civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2412 (Limiti all'emissione). - La societa' puo'
emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale
sociale, risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui
all'articolo 2444, primo comma della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto
limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato
se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e
non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione
di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili [c.c. 2831] di proprieta' della societa', sino a
due terzi del valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma
concorrono gli importi relativi a garanzie comunque
prestate dalla societa' per obbligazioni emesse da altre
societa', anche estere.
I commi primo e secondo non si applicano alle
emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte,
anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori
professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale
previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero
ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che
danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere
azioni.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.».
«Art. 2483 (Emissione di titoli di debito). - Se
l'atto costitutivo lo prevede, la societa' puo' emettere
titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo
attribuisce la relativa competenza ai soci o agli
amministratori determinando gli eventuali limiti, le
modalita' e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono
essere sottoscritti soltanto da investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di
debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della
societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della societa'
medesima.
Il secondo comma non si applica ai titoli destinati
ad essere acquistati esclusivamente da investitori
professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale
previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui
al quarto comma, senza facolta' di modifica.
La decisione di emissione dei titoli prevede le
condizioni del prestito e le modalita' del rimborso ed e'
iscritta a cura degli amministratori presso il registro
delle imprese. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso
della maggioranza dei possessori dei titoli, la societa'
possa modificare tali condizioni e modalita'.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.».
 
Art. 8

Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66-bis, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;
b) all'articolo 66-ter:
1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
2) al comma 6, lettera a), le parole: «vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero» sono soppresse.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 66-bis e 66-ter
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 66-bis (Condizioni per la quotazione di
determinate societa'). - 1. Il regolamento del mercato
regolamentato puo' stabilire che le azioni di societa'
controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto
dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu'
societa' con azioni quotate in mercati regolamentati,
vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.
2. La Consob determina con proprio regolamento:
a) (abrogata);
b) le condizioni in presenza delle quali non
possono essere quotate le azioni di societa' controllate
sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di
altra societa';
c) (abrogata).».
«Art. 66-ter (Provvedimenti di ammissione,
sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla
quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della
sede di negoziazione). - 1. Fatto salvo il potere della
Consob di cui all'articolo 66-quater, comma 1, di
richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento
finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di
negoziazione puo' sospendere o escludere dalle negoziazioni
gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le
regole del sistema, a meno che tale sospensione o
esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli
interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del
mercato.
2. Il gestore di una sede di negoziazione che
sospende o esclude dalle negoziazioni uno strumento
finanziario, sospende o esclude anche gli strumenti
finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti
da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento
finanziario, qualora necessario per sostenere le finalita'
della sospensione o dell'esclusione dello strumento
finanziario sottostante.
3. Il gestore di una sede di negoziazione rende
pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle
negoziazioni, nonche' di sospensione ed esclusione dalla
quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari e
le comunica immediatamente alla Consob.
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. La Consob:
a) puo' ordinare la revoca di una decisione di
sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni,
entro cinque giorni di mercato aperto dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3 se, sulla base degli
elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi
del regolamento del mercato, dal gestore del mercato nel
corso della propria istruttoria, ritiene la decisione
contraria alle finalita' di cui all'articolo 62, comma 1;
b) puo' chiedere al gestore del mercato
regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i
fini di cui alla lettera a).».
 
Art. 9

Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto
e della responsabilita' del collocatore

1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilita' e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019»;
b) il comma 7 e' abrogato.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 94, del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 94 (Offerta al pubblico di titoli). - 1.
L'offerta pubblica di titoli e' disciplinata dal
regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative,
nonche' dalle disposizioni della presente sezione.
2. La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai
sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1.
3. Coloro che intendono effettuare un'offerta al
pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione
del prospetto alla Consob, allegandone una bozza. I termini
per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20,
paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono
dalla data di presentazione del progetto di prospetto.
Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non
risponde ai criteri di completezza, comprensibilita' e
coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono
necessarie modifiche o informazioni supplementari, si
applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20,
paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio
proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento
delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo
2019.
4. Al fine di assicurare l'efficienza del
procedimento di approvazione del prospetto avente ad
oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di
collaborazione con la Banca d'Italia.
5. L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi,
nonche' l'eventuale garante e le persone responsabili di
talune parti delle informazioni contenute nel prospetto
rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei
danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole
affidamento sulla veridicita' e completezza delle
informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale
supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni
diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in
questione fossero conformi ai fatti e non presentassero
omissioni tali da alterarne il senso.
6. Le persone responsabili del prospetto e degli
eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono
chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la
loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la
denominazione e la sede legale; e' inoltre riportata una
loro attestazione certificante che, per quanto a loro
conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai
fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da
alterarne il senso.
7. (abrogato).
8. Nessuno puo' essere ritenuto civilmente
responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi,
redatta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento prospetto
o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della
crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo
comma, del medesimo regolamento, comprese le sue eventuali
traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante,
imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del
prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti
del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli
investitori al momento di valutare l'opportunita' di
investire nei titoli.
9. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro
cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che
l'investitore provi di avere scoperto le falsita' delle
informazioni o le omissioni nei due anni precedenti
l'esercizio dell'azione.».
 
Art. 10
Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate
dagli azionisti di controllo

1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 e' abrogato.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 114, del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Gli
emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni
privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
n. 596/2014, secondo le modalita' stabilite dalle norme
tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea
ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob
detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al
gestore del mercato con le proprie e puo' individuare
compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle
funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE)
n. 596/2014. Le societa' controllate trasmettono
tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate,
trasmettono su successiva richiesta della Consob la
documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo
previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di
attuazione.
4.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere
agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o
che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che
siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite,
notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede
direttamente a spese del soggetto inadempiente.
6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li
controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che
dalla comunicazione al pubblico delle informazioni,
richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave
danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La
CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere anche
parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore
il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. (abrogato).
8.
9. Al fine di garantire che il pubblico sia
correttamente informato, la Consob puo' richiedere la
pubblicazione delle raccomandazioni in materia di
investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o
consigliano una strategia di investimento da parte degli
emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei
soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le
modalita' stabilite con regolamento.
10. La Consob valuta, preventivamente e in via
generale, con le modalita' da essa stabilite, la
sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20,
paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n.
596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione
dei soggetti che esercitano l'attivita' giornalistica, e
comunica il relativo esito, nonche' le medesime norme di
autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle
finanze.
11.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:
a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di
strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione
su un mercato regolamentato italiano;
b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione
degli strumenti finanziari di propria emissione su un
sistema multilaterale di negoziazione italiano;
c) hanno autorizzato la negoziazione degli
strumenti finanziari di propria emissione su un sistema
organizzato di negoziazione italiano.».
 
Art. 11

Svolgimento delle assemblee delle societa' per azioni quotate

1. Dopo l'articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 135-undecies.1 (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato). - 1. Lo statuto puo' prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla societa' ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
2. Non e' consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione e' altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della societa' entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera e' subordinata alla ricezione da parte della societa' della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter e' esercitato unicamente prima dell'assemblea. La societa' fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione».
2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 31 dicembre 2024.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 106, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle
assemblee di societa' ed enti). - 1. In deroga a quanto
previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis,
del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria e' convocata per l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee
ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le
societa' in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le
mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in
via elettronica o per corrispondenza e l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le
predette societa' possono altresi' prevedere che
l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del
diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e
2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la
necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono,
inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle
diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto
avvenga mediante consultazione scritta o per consenso
espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate possono designare
per le assemblee ordinarie o straordinarie il
rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo
statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono
altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che
l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite
il rappresentante designato ai sensi dell'articolo
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; al predetto rappresentante designato possono essere
conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo
135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo
decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse
alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il
pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito
cooperativo, le societa' cooperative e le mutue
assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma
2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice
civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti
al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto,
possono designare per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi'
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in
assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto
rappresentante designato. Non si applica l'articolo
135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di
cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno
precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo ha luogo
nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.».
 
Art. 12

Lista del consiglio di amministrazione
nelle societa' per azioni quotate

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 147-ter.1 (Lista del consiglio di amministrazione). - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto puo' prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:
a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.
2. La lista di cui al comma 1 e' depositata e resa pubblica con le modalita' previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:
a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista e' tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalita':
1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal piu' alto al piu' basso;
3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
4) in caso di parita' tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;
b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalita':
1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalita' di cui alla lettera a);
2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;
c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.
4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformita' al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente».
2. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.
 
Art. 13

Disposizioni in materia di voto plurimo

1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «dieci».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 2351 del Codice
civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione
attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo
statuto puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto
di voto, con diritto di voto limitato a particolari
argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi
di particolari condizioni non meramente potestative. Il
valore di tali azioni non puo' complessivamente superare la
meta' del capitale sociale.
Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione
alla quantita' delle azioni possedute da uno stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura
massima o disporne scaglionamenti.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo
statuto puo' prevedere la creazione di azioni con diritto
di voto plurimo anche per particolari argomenti o
subordinato al verificarsi di particolari condizioni non
meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo'
avere fino a un massimo di dieci voti.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati
del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo
modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per
gli altri componenti dell'organo cui partecipano.».
 
Art. 14

Disposizioni in materia di voto maggiorato

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla societa' risultante da dette operazioni»;
b) l'articolo 127-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 127-quinquies (Maggiorazione del voto). - 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.
2. Gli statuti possono altresi' disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.
3. Gli statuti possono altresi' prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.
4. Gli statuti stabiliscono le modalita' per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in societa' o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) e' conservato in caso di successione per causa di morte nonche' in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
6. Il progetto di fusione o di scissione di una societa' il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 puo' prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto puo' prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante da una fusione che coinvolga una societa' con azioni quotate, la relativa clausola puo' prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.
10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.
11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la societa' risultante da dette operazioni e' una societa' con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto puo' prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarita' ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della societa' incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la societa' incorporata, scissa o soggetta a trasformazione».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 106 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria).
- 1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di
maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una
partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento
ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al
trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica
di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla
totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato in loro possesso.
1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di
cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di
acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore
alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro
socio che detenga una partecipazione piu' elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una
soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non
inferiore al venticinque per cento ne' superiore al
quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene
dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato
regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte
dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,
2437-ter e 2437-quater del codice civile.
2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e'
promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a
quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che
agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi
anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma
1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora
non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di
titoli della medesima categoria nel periodo indicato,
l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un
prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato
degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.
Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un
prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia
relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione
ai sensi dell'articolo 127-quinquies.
2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere
costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano
ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che
agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un
corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e
fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono
almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di
offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari
dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in
titoli, un corrispettivo in contanti.
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
cui:
a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e
1-ter e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o
la maggiorazione dei diritti di voto, in societa' il cui
patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi
da altra societa' di cui all'articolo 105, comma 1;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti
superiori al cinque per cento o alla maggiorazione dei
diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei
medesimi, da parte di coloro che gia' detengono la
partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere
la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria;
c) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu'
elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale
prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da
eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano
stati oggetto di manipolazione;
2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o
dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel
periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di
compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a
condizioni di mercato e nell'ambito della gestione
ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero
beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;
d) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu'
elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela
degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti
circostanze:
1) l'offerente o le persone che agiscono di
concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di
titoli ad un prezzo piu' elevato di quello pagato per
l'acquisto di titoli della medesima categoria;
2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le
persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o
piu' venditori;
3)
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di
mercato siano stati oggetto di manipolazione.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche
degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con
regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di
titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto
sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale
da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a
quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi
1, 1-bis e 1-ter.
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d)
del comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate
nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera
f).
3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3,
lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che cio'
sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea
convocata per approvare il bilancio relativo al quinto
esercizio successivo alla quotazione.
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la
partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter e'
detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di
scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la
totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di
offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati
in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia
offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui
il superamento della partecipazione indicata nei commi 1,
1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta
l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno
o piu' soci che detengono il controllo o sia determinato
da:
a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in
crisi;
b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo
105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di
partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volonta'
dell'acquirente;
d) operazioni ovvero superamenti della soglia di
carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione o di scissione;
f) acquisti a titolo gratuito.
5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie
sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti
di voto conseguente a un'operazione di fusione,
trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale
realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023,
n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una
modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto,
sulla societa' risultante da dette operazioni.
6. La Consob puo', con provvedimento motivato,
disporre che il superamento della partecipazione indicata
nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non
comporta obbligo di offerta con riguardo a casi
riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non
espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi
del medesimo comma.».
 
Art. 15
Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103

1. All'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i fondi pensione,» sono inserite le seguenti: «gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-quater
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Poteri regolamentari). - 1.-2-ter (omissis).
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a);
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati
non sono obbligati a osservare le disposizioni
regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1),
quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5,
lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile
ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le Sim, le imprese di investimento UE, le
banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i
fondi pensione, gli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, gli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico
bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del Testo
Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le
fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro
corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici
incaricati di gestire il debito pubblico, le banche
centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere
pubblico;
2) le altre categorie di soggetti privati
individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca
d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva
2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
3) le categorie corrispondenti a quelle dei
numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti
all'Unione europea.
(omissis).».
- Per completezza di informazione, il decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 agosto 1994, n. 196.
- Per completezza di informazione, il decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma
di libera professione) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
 
Art. 16
Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf
eterogestite

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera i), dopo le parole: «proprie azioni» sono aggiunte le seguenti: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio»;
2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i.1) "societa' di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38»;
3) alla lettera i-bis), dopo le parole: «strumenti finanziari partecipativi» sono aggiunte le seguenti: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio»;
4) dopo la lettera i-bis) e' inserita la seguente:
«i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38»;
5) alla lettera i-quater), alinea, le parole: «che gestisce direttamente il proprio patrimonio» sono soppresse;
6) alla lettera l), le parole: «le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna»;
7) alla lettera m), le parole: «e la Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav e la Sicav in gestione esterna»;
8) alla lettera m-ter), le parole: «e la Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna»;
9) alla lettera q-bis), le parole: «e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicaf»;
10) alla lettera q-quinquies), le parole: «e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna»;
b) all'articolo 35-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della societa' o nell'interesse della stessa, ne' azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale»;
2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.
6-ter. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto puo' avvenire anche in assenza di utili complessivi della societa'; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.
6-quater. Qualora le attivita' della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-bis dell'articolo 57»;
c) all'articolo 35-quinquies, comma 5, dopo le parole: «gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo,» sono inserite le seguenti: «2351, secondo comma, ultimo periodo,»;
d) all'articolo 35-decies, comma 1, alinea, le parole: «che gestiscono i propri patrimoni» sono soppresse;
e) l'articolo 38 e' sostituito dal seguente:
«Art. 38 (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno). - 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:
a) adottano la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;
d) lo statuto prevede:
1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attivita' di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della societa' designata;
e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuita' della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della societa' di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonche' per definire la tempistica e le modalita' di trasmissione di tali documenti e informazioni;
g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).
2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della societa'. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.
3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna puo' essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.
4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non e' stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la societa' si scioglie.
5. Si applicano gli articoli 35-quater, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.
6. Il gestore esterno e' responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.
7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonche' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali societa'.
8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operativita' e' subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformita' dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacita' di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.
9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile»;
f) all'articolo 57, dopo il comma 6-bis.1 e' inserito il seguente:
«6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr».
2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1,
35-bis, 35-quinquies, 35-decies, 57 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) "IVASS": L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)":
il sistema di risoluzione istituito ai sensi del
Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di
Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la
cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare
uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere
a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim
destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha
la propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h)
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente il
proprio patrimonio;
i.1) "societa' di investimento a capitale variabile
in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr
aperto costituito in forma di societa' per azioni a
capitale variabile con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di
proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o
una societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto
previsto dall'articolo 38;
i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso"
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi e che gestisce direttamente il proprio
patrimonio;
i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso
in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr
chiuso costituito in forma di societa' per azioni a
capitale fisso con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di
proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o
un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS):
il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta
tutte le seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25
milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento
diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su
mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1,
lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
che si trovano nella fase di sperimentazione, di
costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga
all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in
deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c);
j) "fondo comune di investimento": l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in
quote, istituito e gestito da un gestore;
k) "Organismo di investimento collettivo del
risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o
azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le
modalita' e con la frequenza previste dal regolamento,
dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento,
le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in
gestione esterna;
m) "Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento, la Sicav e la Sicav in gestione esterna
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2009/65/CE;
m-bis) "Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano):
il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicav in
gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)":
gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all'UE;
m-septies) "fondo europeo per il venture capital"
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria
sociale" (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o
piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le
proprie attivita';
m-undecies) "clienti professionali" o "investitori
professionali": i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione UE": la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav, la Sicaf, la
societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il
gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF
e il gestore di FCM;
q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere
l'incarico di depositario;
q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav
in gestione esterna, le azioni e altri strumenti
partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE
in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) "rating del credito": un parere relativo
al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) "agenzia di rating del credito": una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari":
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) "prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) "prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato" o "PRIP": un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo":
un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) "ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di
PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto
di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) "investitore al dettaglio in PRIIP": un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema
multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del
mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i
propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in
Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.
L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine.
La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso
in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu'
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato
dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i
cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e,
se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno
scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.
Omissis.».
«Art. 35-bis (Costituzione). - 1. La Banca d'Italia,
sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e
delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:
a) e' adottata la forma di societa' per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale e' di ammontare non
inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo
quanto previsto dall'articolo 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate
all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i
criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono
le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15,
comma 2;
f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto
esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto
mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo
statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle
proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi
indicati nello statuto stesso;
g) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non e' tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' e sono fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
h) e' presentato, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
nonche' una relazione sulla struttura organizzativa.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con
regolamento:
a) disciplina la procedura di autorizzazione
prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla
stessa;
b) individua la documentazione che i soci fondatori
sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di
autorizzazione e al contenuto del progetto di atto
costitutivo e di statuto.
3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del
progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni
di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e
alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali
dalla stessa predeterminati.
4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf
procedono alla costituzione della societa' ed ad effettuare
i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto
entro trenta giorni dalla data di rilascio
dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere
interamente versato.
5. La denominazione sociale della Sicav contiene
l'indicazione di societa' di investimento per azioni a
capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf
contiene l'indicazione di societa' di investimento per
azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in
tutti i documenti delle societa'. Alla Sicav e alla Sicaf
non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del
codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti
in natura.
6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun
comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti
gli effetti da quello degli altri comparti ; delle
obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la
Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio
del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto
non sono ammesse azioni dei creditori della societa' o
nell'interesse della stessa, ne' azioni dei creditori del
depositario o del sub depositario o nell'interesse degli
stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non
sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub
depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti
compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto
debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza
la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio
generale. Il patrimonio di una medesima Sicav puo' essere
suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da
OICVM.
6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce
a ogni effetto un Oicr.
6-ter. La distribuzione dei proventi relativi al
singolo comparto puo' avvenire anche in assenza di utili
complessivi della societa'; le perdite relative ad un
comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del
medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.
6-quater. Qualora le attivita' della Sicav e della
Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e
Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le
rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli
prospettive che tale situazione possa essere superata, si
applica il comma 6-bis dell'articolo 57.».
«Art. 35-quinquies (Capitale e azioni della Sicaf). -
1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-bis a
2447-decies del codice civile.
2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o
al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le
azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni
socio indipendentemente dal numero di azioni di tale
categoria possedute.
3. Lo statuto della Sicaf indica le modalita' di
determinazione del valore delle azioni e degli eventuali
strumenti finanziari partecipativi emessi.
4. Lo statuto della Sicaf puo' prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle
azioni nominative;
c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per
ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare
categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri
di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni,
fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno
un'azione, secondo la disciplina del presente capo;
e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 4, la
possibilita' di effettuare i versamenti relativi alle
azioni sottoscritte in piu' soluzioni, a seguito
dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a
richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di
investimento.
5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349,
2350, commi secondo e terzo, 2351, secondo comma, ultimo
periodo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate
a investitori professionali e alle categorie di investitori
individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si
applica, altresi', l'articolo 2356 del codice civile.
6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.».
«Art. 35-decies (Regole di comportamento e diritto di
voto). - 1. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf:
a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza
nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi
partecipanti e dell'integrita' del mercato;
b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo
il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni
gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da
assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti;
c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti
dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate
risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi;
d) assicurano la parita' di trattamento nei
confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito
nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob,
sentita la Banca d'Italia, in conformita' al diritto
dell'Unione europea. In relazione ai FIA riservati,
trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu'
investitori o categorie di investitori sono consentiti nel
rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative
disposizioni attuative;
e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti,
all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti
finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa
disposizione di legge.».
«Art. 57 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta
della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle
rispettive competenze, puo' disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la
liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle
societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle
Sicaf, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme
ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione
ovvero le violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie o le perdite previste
dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita'. Nei
confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1,
la liquidazione e' disposta se ricorrono i presupposti
indicati all'articolo 17 del [decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180], ma non sussiste quella indicata
all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la
risoluzione.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il
medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, del commissario nominato ai sensi
dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli
adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia.
Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma
da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a
eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91,
a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e
97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette
disposizioni riferite alle Sim, alle societa' di gestione
del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle
banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita
agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico
bancario alle societa' di gestione del risparmio, le
disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti
nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai
comparti gestiti dalla societa'.
3-bis. Se e' disposta la liquidazione coatta di una
societa' di gestione del risparmio, i commissari
liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione
dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti,
esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli
stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87,
commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis,
2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario,
nonche' i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti
ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla
ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura
proporzionale alle rispettive quote di partecipazione;
dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione
coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del
fondo.
4. I commissari, trascorso il termine previsto
dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i
trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo
dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio, la
Sicav e la Sicaf hanno la sede legale, gli elenchi dei
creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e
l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati
nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti
appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
restituzione degli strumenti finanziari e del denaro
relativi ai servizi e attivita' previsti dal presente
decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello
stato passivo. Il presente comma si applica in luogo
dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U.
bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa riguarda una SICAV o una Sicaf, i
commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai
soci il numero e la specie delle azioni risultanti di
pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti
della societa'.
6-bis. Qualora le attivita' del fondo o del comparto
non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione
possa essere superata, uno o piu' creditori o la SGR
possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale,
sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della
SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio,
dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata
in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia
nomina uno o piu' liquidatori, che provvedono secondo
quanto disposto dal comma 3-bis, nonche' un comitato di
sorveglianza composto da tre membri, che nomina a
maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere
nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento
della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica
agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo
84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se
la SGR che gestisce il fondo e' successivamente sottoposta
a liquidazione coatta amministrativa, i commissari
liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo
sulla base di una situazione dei conti predisposta dai
liquidatori del fondo stesso. Le indennita' spettanti ai
liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza
sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri
dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a
liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse
liquide o queste siano stimate dai liquidatori
insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino
alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con
priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili,
le spese necessarie per il funzionamento della
liquidazione, le indennita' e le spese per lo svolgimento
dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per
l'accertamento del passivo, per la conservazione e il
realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e
restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa,
utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente
disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a
disposizione dalla societa' di gestione del risparmio che
gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla
SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura
che si rendano successivamente disponibili, dopo il
pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR e'
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed e' priva
di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari
insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di cui
al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del
Testo Unico bancario.
6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis
trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf
in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi
le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in
gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi
o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi
dell'articolo 38 in luogo della Sgr.
6-ter. La procedura disciplinata dal presente
articolo trova applicazione anche nei confronti della
societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi
dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo,
nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della
capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico
Bancario e delle altre componenti del gruppo. La
liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e'
disposta qualora le irregolarita' nell'amministrazione
ovvero le violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie o le perdite previste
dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita' nonche'
quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita'
prevista dall'articolo 61, comma 4, del Testo Unico
bancario siano di eccezionale gravita'. In caso di gruppo
in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo 55-bis,
comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della
capogruppo e' disposta se ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle
altre componenti del gruppo si applica altresi' l'articolo
102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni
caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104,
e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette
disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche,
nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1,
alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi
dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per
le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del
Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo
Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35-ter del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 35-ter (Albi). - 1. Le Sicav e le Sicaf
autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti
dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav e' articolato in
due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano
costituite in forma di OICVM o FIA.
2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le
iscrizioni all'albo di cui al comma 1.
3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli
atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione
all'albo.».
 
Art. 17

Semplificazione delle modalita' di rappresentanza
per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea

1. All'articolo 24, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «per piu' assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Gestione di portafogli). - 1. Al servizio
di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti
in ordine alle operazioni da compiere;
b) il cliente puo' recedere in ogni momento dal
contratto, fermo restando il diritto di recesso del
prestatore del servizio ai sensi dell'articolo 1727 del
codice civile;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di
voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo'
essere conferita al prestatore del servizio con procura da
rilasciarsi per iscritto e per piu' assemblee, in deroga
all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile.
1-bis. Nella prestazione del servizio di gestione di
portafogli non devono essere accettati e trattenuti
onorari, commissioni o altri benefici monetari o non
monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che
agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non
monetari di entita' minima che possono migliorare la
qualita' del servizio offerto ai clienti e che, per la loro
portata e natura, non possono essere considerati tali da
pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore
interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di
entita' minima devono essere chiaramente comunicati ai
clienti.
2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del
presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere
solo dal cliente.».
 
Art. 18

Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «8 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «16 miliardi di euro».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 29 (Norme generali). - 1. Le banche popolari
sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni
a responsabilita' limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere
inferiore a due euro.
2-bis. L'attivo della banca popolare non puo'
superare 16 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di
un gruppo bancario, il limite e' determinato a livello
consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al
comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca
l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un
anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato
ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la
trasformazione in societa' per azioni ai sensi
dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia,
tenuto conto delle circostanze e dell'entita' del
superamento, puo' adottare il divieto di intraprendere
nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i
provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o
proporre alla Banca centrale europea la revoca
dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al Ministro
dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta
amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e
sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente
decreto legislativo.
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di
attuazione del presente articolo.
3.
4. Alle banche popolari non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive modificazioni.».
 
Art. 19
Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in
materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni
in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile
applicabili anche agli emittenti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonche' sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;
b) aumentare la competitivita' del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali, e la possibilita' di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
c) facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati;
d) rivedere le regole in materia di attivita' di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;
e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;
f) prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresi' adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un piu' efficace contrasto delle irregolarita' rilevate;
i) aggiornare il regime di responsabilita' di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonche' delle raccomandazioni e degli standard internazionali;
l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, puo' emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

Note all'art. 19:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
marzo 1998, n. 71, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 28
dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari):
«Art. 24. (Procedimenti per l'adozione di
provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della
Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP
volti all'emanazione di provvedimenti individuali si
applicano, in quanto compatibili, i principi
sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del
procedimento, sulla partecipazione al procedimento e
sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I
procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i
procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei
principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie
rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie
sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono
essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le
Autorita' di cui al presente comma disciplinano le
modalita' organizzative per dare attuazione al principio
della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni
decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono
essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni
giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato
la decisione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al
presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita'
e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e'
ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca
d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non
si applicano le disposizioni sul pagamento in misura
ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le
sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, per la violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo
unico.
5.
6.
6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di
controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei
loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni
cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo
o colpa grave.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 13 dicembre 2005, n.
289, S.O.
 
Art. 20
Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorita' di cui al medesimo comma puo' agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 6-bis,
della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari) come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di
provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della
Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP
volti all'emanazione di provvedimenti individuali si
applicano, in quanto compatibili, i principi
sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del
procedimento, sulla partecipazione al procedimento e
sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I
procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i
procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei
principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie
rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie
sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono
essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le
Autorita' di cui al presente comma disciplinano le
modalita' organizzative per dare attuazione al principio
della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni
decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono
essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni
giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato
la decisione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al
presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita'
e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e'
ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca
d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non
si applicano le disposizioni sul pagamento in misura
ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le
sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, per la violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo
unico.
5.
6.
6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di
controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei
loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni
cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo
o colpa grave.
6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma
6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di
un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da
una delle Autorita' di cui al medesimo comma puo' agire
contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del
danno che sia conseguenza immediata e diretta della
violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza
e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa.».
 
Art. 21
Modifiche alla disciplina delle incompatibilita' per i componenti e i
dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni

1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' sostituito dal seguente:
«Art. 29-bis (Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico). - 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati ne' con societa' controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «nei due anni precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attivita' professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza e' richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.
1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorita' amministrative indipendenti».
3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono soppresse.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia
di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Inconferibilita' di incarichi nelle
amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti
provenienti da enti di diritto privato regolati o
finanziati). - 1. A coloro che, nell'anno precedente,
abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di
diritto privato o finanziati dall'amministrazione o
dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano
svolto in proprio attivita' professionali, se queste sono
regolate, finanziate o comunque retribuite
dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non
possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle
amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente
pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque
denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti
pubblici che siano relativi allo specifico settore o
ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di
regolazione e finanziamento.
1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o
l'attivita' professionale abbia carattere occasionale o non
esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In
tale circostanza e' richiesta l'adozione di presidi
organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali
conflitti di interesse.
1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis
si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale
delle autorita' amministrative indipendenti.».
- Si riporta il testo del comma 40 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)», come modificato dalla
presente legge:
«40. L'organismo di cui al comma 36 si avvale del
proprio personale e di un contingente di personale anche
con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco,
comando o altro analogo istituto da amministrazioni
pubbliche, incluse le autorita' amministrative
indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di
appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta
a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di
un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco,
comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi,
il predetto personale rientra nell'amministrazione di
appartenenza, salvo che, a richiesta del personale
interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio
organico a tempo indeterminato. Si applica l'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
 
Art. 22
Poteri di contrasto dell'attivita' pubblicitaria riferibile a
soggetti non autorizzati

1. All'articolo 7-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La Consob puo' vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attivita' di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto».
2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-terdecies e' aggiunto il seguente:
«2-quaterdecies. La Consob puo' ordinare ai soggetti di cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attivita' di investimento prestati da chi non vi e' abilitato».

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 7-octies del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-octies (Poteri di contrasto all'abusivismo).
- 1. La Consob puo', nei confronti di chiunque offre o
svolge servizi o attivita' di investimento tramite la rete
internet senza esservi abilitato ai sensi del presente
decreto:
a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la
circostanza che il soggetto non e' autorizzato allo
svolgimento delle attivita' indicate dall'articolo 1, comma
5;
b) ordinare di porre termine alla violazione.
1-bis. La Consob puo' vietare lo svolgimento delle
campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o
ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto,
direttamente o indirettamente, servizi e attivita' di
investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi
dell'articolo 18 del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
"2019" e' sostituita dalla seguente: "2020".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole "e aventi causa" sono
sostituite dalle seguenti: "mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi";
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole
"costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi
gli oneri fiscali,";
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole
"costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi
gli oneri fiscali,";
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole
"titoli di Stato con scadenza equivalente" sono aggiunte le
seguenti: "determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119";
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite le modalita' di presentazione della
domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle
risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle
domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR
all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni
massive, nonche' della sussistenza del nesso di causalita'
tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori;
l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette
verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva
tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente
identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in
presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente
erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di
definizione delle istanze presentate entro il termine di
cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le
fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento
non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata
Commissione e' composta da nove membri in possesso di
idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita'
e probita'. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti
della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da
attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai
relativi oneri si provvede mediante la corrispondente
riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei
compensi da attribuire ai componenti della Commissione
tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di
indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i
requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il termine
di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.";
f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:
"501-bis. Le attivita' di supporto per
l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di
cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative
alle predette attivita' sono a carico delle risorse
finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
di 12,5 milioni di euro.";
g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:
"502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis
sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del
FIR.";
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
"502-bis. Previo accertamento da parte della
Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente
comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un
indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi
dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone
fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma
502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000
euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo assenso della Commissione europea. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.".
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere
l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli
operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire le
condizioni e le modalita' di svolgimento di una
sperimentazione relativa alle attivita' di tecno-finanza
(FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie
quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti,
dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori
finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati
regolamentati.
2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si
conforma al principio di proporzionalita' previsto dalla
normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi prorogabili
per un massimo di ulteriori dodici mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri e limiti di
operativita'.
2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile
dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere
ammessa a sperimentazione;
a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati
alle attivita' che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti
aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione
del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga
alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della
sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui ai commi 2-ter e
2-quater possono essere differenziate e adeguate in
considerazione delle particolarita' e delle esigenze dei
casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e
garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione
a favore di consumatori e investitori, nonche' del corretto
funzionamento dei mercati. L'operativita' delle misure
cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita
dei requisiti o al superamento dei limiti operativi
stabiliti, nonche' negli altri casi previsti dai
regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio
di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito
della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti
dai provvedimenti di ammissione, di attivita' che rientrano
nella nozione di servizi e attivita' di investimento non
implica l'esercizio a titolo abituale di attivita'
riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di
autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei
mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che
non puo' superare complessivamente il limite massimo di
diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga
funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o
dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento
abituale e a titolo professionale dell'attivita' medesima.
Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui
al comma 2-bis e delle finalita' del periodo di
sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS,
nell'ambito delle proprie competenze e delle materie
seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis e
ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti
per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti
dell'attivita' di partecipazione alla sperimentazione con
riguardo alla tipologia e alle modalita' di prestazione del
servizio di investimento, alla tipologia e al numero di
utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi
complessivi dell'attivita'. Nel rispetto della normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla
sperimentazione puo' comportare la deroga o la
disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza
o degli atti di carattere generale emanati dalle autorita'
di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati
dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i
profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e),
f), g), h), i) e l). Alle attivita' della Banca d'Italia,
della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si
applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della
legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS
redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria
competenza, una relazione d'analisi sul settore
tecno-finanziario, riportando quanto emerge
dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al
comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o
regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la
tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie
riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di
categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore
della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei
commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo
sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra
loro, a stipulare accordi con una o piu' universita'
sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
esse collegati, aventi ad oggetto lo studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli
strumenti di intelligenza artificiale, di registri
contabili criptati e di registri distribuiti, nonche' la
formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti
dagli accordi di cui al presente comma le autorita'
provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di
bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma
6 non devono derivare oneri a carico della finanza
pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il Comitato opera attraverso riunioni
periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di
specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare
accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al
Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o compenso o
gettone di presenza. E' fatta salva la corresponsione ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio
e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle
riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui
fondi previsti dal comma 11".
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1,
comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno
subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018".
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le
parole: "ad operarvi nel periodo transitorio," sono
sostituite dalle seguenti: "ad operare con le medesime
modalita' nel periodo transitorio,".
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di
connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di
chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o attivita' di investimento senza esservi
abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi
del primo periodo hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli
adempimenti previsti dal presente comma.
2-quaterdecies. La Consob puo' ordinare ai soggetti
di cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne
pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di
telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attivita' di
investimento prestati da chi non vi e' abilitato.».
 
Art. 23

Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob

1. Nella parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 196-bis e' aggiunto il seguente titolo:
«TITOLO II-bis. - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 196-ter (Impegni). - 1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa puo' presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravita' delle violazioni e l'idoneita' di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob puo' esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.
3. La Consob puo' d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:
a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo».
 
Art. 24

Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19
del decreto legislativo n. 164 del 2007

1. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione della
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE
e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE):
«Art. 19 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1°
novembre 2007.
2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate
alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui
all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al
ricorrere delle medesime condizioni, si intendono
autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attivita'
di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente
agli strumenti finanziari derivati.
3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla
prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche
autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla
prestazione del servizio di collocamento, con preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono
autorizzate alla prestazione del servizio di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche
autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla
prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono
autorizzate alla prestazione del servizio di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
gestione su base individuale di portafogli di investimento
per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione
del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione si
intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla
prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data
del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla
prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31
ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del
servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia
alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorita'
competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30
novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione
di cui al comma 9.
11. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si
intendono autorizzate all'esercizio dei mercati
regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e
all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
12. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali
alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate
all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi
multilaterali di negoziazione.
13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno
2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.
14. Fino al trasferimento delle funzioni di cui
all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, la riserva
di attivita' di cui all'articolo 18 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non
pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data
del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di
investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme
di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con
proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la
Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri
dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in
carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese
provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai
contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del regolamento
di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472
recante norme per l'individuazione dei requisiti di
onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione
all'Albo unico dei promotori finanziari:
«Art. 4 (Criteri valutativi della esperienza
professionale). - 1. L'accesso all'Albo dei promotori
finanziari e' consentito a coloro che hanno acquistato una
specifica esperienza professionale avendo svolto una delle
sottoindicate attivita':
a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico
nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. l ;
c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi
e attivita' di investimento previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della
commercializzazione di prodotti finanziari della banca,
ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra
unita' operativa, o comunque responsabile della stessa,
addetto ad uno dei predetti servizi e attivita' di
investimento, ovvero responsabile del controllo interno;
d) funzionario di impresa di investimento o di
societa' di gestione del risparmio addetto ad uno dei
servizi e attivita' di investimento previsti dal decreto
legislativo n. 58/1998 o all'attivita' di gestione
collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad
un'unita' operativa, o comunque responsabile della stessa,
di uno dei predetti servizi e attivita' di investimento o
dell'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero
responsabile del controllo interno.
2. Le attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma
1, devono essere state svolte per uno o piu' periodi di
tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.
3. La documentazione da produrre per l'attestazione
del possesso dei requisiti professionali di cui alle
lettere c) e d) del comma 1, deve includere una
dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del
soggetto presso il quale e' stata svolta l'esperienza
professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente
l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni
ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.
4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 puo'
essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai
sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione
e dell'amministrazione del personale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 31 (Consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
unico dei consulenti finanziari). - 1. Per l'offerta fuori
sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento
e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le
societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e
non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si
avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli
27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio
della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di
investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi,
le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono
equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di
condotta, a una succursale costituita nel territorio della
Repubblica.
2. L'attivita' di consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede e' svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e
colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori
presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le
istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi
d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca
prodotti finanziari, presta consulenza in materia di
investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a
detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede puo'
promuovere e collocare contratti relativi alla concessione
di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento
per conto del soggetto nell'interesse del quale esercita
l'attivita' di offerta fuori sede.
2-bis. I consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti
finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto
per cui operano.
3. Il soggetto che conferisce l'incarico e'
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede,
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita'
accertata in sede penale.
3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che
i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale
cliente in che veste operano e quale soggetto
rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti
i necessari controlli sulle attivita' esercitate dai
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in
modo che essi stessi continuino a rispettare le
disposizioni del presente decreto e delle relative norme di
attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che
i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza
adeguate per essere in grado di prestare i servizi
d'investimento o i servizi accessori e di comunicare
accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi
proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che
nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori
sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi
eventuale impatto negativo delle attivita' di questi ultimi
che non rientrano nell'ambito di applicazione della
direttiva 2014/65/UE sulle attivita' esercitate dagli
stessi per loro conto.
4. E' istituito l'albo unico dei consulenti
finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni
i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i
consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza
finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti
finanziari che e' costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei
soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea
dell'Organismo puo' assistere un rappresentante della
Consob. L'Organismo ha personalita' giuridica ed e'
ordinato in formadi associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e
attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui
all'articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui
all'articolo 196. I provvedimenti dell'Organismo sono
pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il
regolamento interno dell'Organismo, e le loro successive
modifiche, sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob. Il
Ministero dell'economia e delle finanze nomina il
Presidente del collegio sindacale dell'Organismo.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute
dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro
che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma
5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento
delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui
l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha
efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede alla
esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo,
previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il
regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra
attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo
opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con
regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della
medesima. All'Organismo, nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza sui soggetti iscritti all'albo, si applica il
regime di responsabilita' previsto per l'esercizio delle
funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi
dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre
2005, n. 262.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I
requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo
sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi
che tengano conto della pregressa esperienza professionale,
validamente documentata, ovvero sulla base di prove
valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e
i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle
associazioni professionali dei consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei
soggetti abilitati;
c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause
di riammissione all'albo previsto dal comma 4;
d) alle cause di incompatibilita';
d-bis) all'attivita' di vigilanza svolta
dall'Organismo;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e
196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste
dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei
reclami contro le delibere dell'Organismo di cui al comma
4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento
che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori
sede, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di
consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la
clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dai consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari
autonomi e dalle societa' di consulenza finanziaria;
i) all'attivita' dell'Organismo di cui al comma 4;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale
dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede,
dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che
svolgono, per conto delle societa' di cui all'articolo
18-ter, attivita' di consulenza in materia di investimenti
nei confronti della clientela.
6-bis. Per le societa' di consulenza finanziaria di
cui all'articolo 18-ter, la Consob adotta le disposizioni
attuative dell'articolo 4-undecies.
7. L'Organismo puo' chiedere ai consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si
avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi
ed alle societa' di consulenza finanziaria la comunicazione
di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
fissando i relativi termini. Esso puo' inoltre effettuare
ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari nonche' procedere
ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attivita'
ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione
alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di
collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono
definite in apposito protocollo d'intesa.».
 
Art. 25

Misure in materia di educazione finanziaria

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: «culturale» e' inserita la seguente: «, economica»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «diritto alla salute e al benessere della persona» sono sostituite dalle seguenti: «diritto alla salute, al benessere della persona, al risparmio e all'investimento, all'educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito»;
2) al comma 1, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile»;
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi»;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «e alla cittadinanza attiva» sono inserite le seguenti: «e l'educazione finanziaria».
2. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito»;
b) al comma 6, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;
c) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attivita', in coerenza con il programma di cui al comma 3»;
d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge
20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento
scolastico dell'educazione civica) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Principi). - 1. L'educazione civica
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita
civica, culturale, economica e sociale delle comunita', nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni
scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e
delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in
particolare, la condivisione e la promozione dei principi
di legalita', cittadinanza attiva e digitale,
sostenibilita' ambientale e diritto alla salute, al
benessere della persona al risparmio e all'investimento,
all'educazione finanziaria e assicurativa e alla
pianificazione previdenziale, anche con riferimento
all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione
del denaro, alle nuove forme di economia e finanza
sostenibile e alla cultura d'impresa.».
«Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di
apprendimento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, con
decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono
definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione
civica che individuano, ove non gia' previsti, specifici
traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi
specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni
nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento
Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni
nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti
tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le
seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,
dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo
le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con
particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile
e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
f) educazione alla legalita' e al contrasto delle
mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione
civile.
h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e
pianificazione previdenziale, anche con riferimento
all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione
del denaro e alle nuove forme di economia e finanza
sostenibile.
1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis)
del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito
determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attivita' di educazione finanziaria e sentite le
associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e
degli utenti bancari, finanziari e assicurativi.
2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale
dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione
stradale, l'educazione alla salute e al benessere,
l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e
l'educazione finanziaria. Tutte le azioni sono finalizzate
ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle
persone, degli animali e della natura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
(Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio) come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Disposizioni generali concernenti
l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale). -
1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure
ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano
l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle azioni
dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono
l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento
per la tutela del consumatore e per un utilizzo piu'
consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari
offerti dal mercato.
2. In conformita' con la definizione
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa
e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende
il processo attraverso il quale le persone migliorano la
loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari
e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una
maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunita'
finanziarie.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito,
adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale". La Strategia
nazionale si conforma ai seguenti principi:
a) organizzare in modo sistematico il coordinamento
dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria,
dei soggetti privati gia' attivi nella materia, ovvero di
quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che
gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo
scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione
delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e
definendo le modalita' con cui le iniziative di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare
in sinergia e collegarsi con le attivita' proprie del
sistema nazionale dell'istruzione;
b) definire le politiche nazionali in materia di
comunicazione e di diffusione di informazioni volte a
promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale;
c) prevedere la possibilita' di stipulare
convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con
associazioni rappresentative di categorie produttive,
ordini professionali, associazioni dei consumatori,
organizzazioni senza fini di lucro e universita', anche con
la partecipazione degli enti territoriali.
4. Lo schema del programma di cui al comma 3 e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma
puo' comunque essere adottato.
5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro
il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della
Strategia nazionale per l'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale. La relazione puo' contenere
le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del
programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime
procedure previste al comma 4.
6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui
al comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del
merito e con il Ministro dello sviluppo economico,
istituisce il Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria,
con il compito di promuovere e programmare iniziative di
sensibilizzazione ed educazione finanziaria.
7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6
non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica,
salvo quanto previsto dal comma 9.
8. Il Comitato, composto da undici membri, e'
presieduto da un direttore, nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, scelto
fra personalita' con comprovate competenze ed esperienza
nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi
scelti fra personalita' con comprovate competenze ed
esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal
Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia,
uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I
membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica
tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche,
prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici
gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed
esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non
da' titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di
presenza. E' fatta salva la corresponsione ai componenti
del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di
alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni
periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi
previsti dal comma 11.
10. Il Comitato ha il compito di individuare
obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in
essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le
iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio
nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti
pubblici e privati. A decorrere dall'anno 2023, il
Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale
di attivita', in coerenza con il programma di cui al comma
3.
10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito,
sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la
Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di
promuovere la cultura dell'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia
scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11. Agli oneri derivanti dalle attivita' del
Comitato, nel limite di un milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 26

Misure per rafforzare l'operativita' del Patrimonio Destinato

1. Al fine di rafforzare l'operativita' del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le societa' risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o piu' bilanci pro forma, certificati da un revisore contabile»;
b) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:
«4-quinquies. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle societa' nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1. Al fine di
attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
"Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio
Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio
Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti
giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti
dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle
operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o
ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri
patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono
esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP
S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo,
sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei
creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non
attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi
rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro
favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono effettuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
relativi valori di apporto e di iscrizione nella
contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da
CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del
Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti
finanziari di partecipazione prevedendo che la loro
remunerazione sia condizionata all'andamento economico del
Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero
dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del
Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli
apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
criteri di valutazione della congruita' del patrimonio
previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle
finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal
piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono
stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i
rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su
di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di
cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con
deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta
del consiglio di amministrazione, identifica, anche in
blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel
Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il
revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione
dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del
codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione,
ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la
costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni
e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto
di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
pubblici si procede con deliberazione del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto
riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli
interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A.
adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle
societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
di speculazione privata. Ai fini della gestione del
Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di
CDP S.p.A. e' integrato dai membri indicati dall'articolo
7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato
alla massima efficienza e rapidita' di intervento del
Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto
operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il
valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei
comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del
patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto
in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da
parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate
per il sostegno e il rilancio del sistema economico
produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in
relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di
politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione
economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione
Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o
assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro
cinquanta milioni.
4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle
forme e alle condizioni previste dal quadro normativo
dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati
entro il 30 giugno 2022.
4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di
mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto anche le societa' di cui
all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni
di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli
interventi del Patrimonio Destinato nella forma di
operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad
aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti
obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto
di cui al comma 5, anche le societa' che presentano un
risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti
la data di richiesta di intervento, cosi' come riportato
dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal
bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione
legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data
di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi
l'utile riportato nel bilancio della societa'. Le societa'
risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i
requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o
piu' bilanci pro forma, certificati da un revisore
contabile.
4-quinquies. Limitatamente all'operativita' a
condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle societa' nei
cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna o
di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non
passata in giudicato.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e
modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo
schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli
interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri interventi mediante
sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la
partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
quotate sul mercato secondario in caso di operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il
decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa
con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle
infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere
produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e
alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato
del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano
caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio
Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma
5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente
condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le
procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai
costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del
Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non
contribuisce al risultato di CDP S.p.A., e' redatto
annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i
principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti
giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del
Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in
conformita' al presente articolo e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del
Patrimonio Destinato o di singoli comparti e' consentita,
anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile,
l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli
comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli
articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna
emissione, puo' essere nominato un rappresentante comune
dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e,
in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri
stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni
delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde
unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il
divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di
attuazione, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in
caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la
garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5
sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello
Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi'
concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita',
la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli
emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20
miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento
effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano
eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
controllo o previsioni equipollenti che dovessero
altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai
fini della verifica della sussistenza dei requisiti di
accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove
richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il rilascio della informazione antimafia interdittiva
comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o
acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di
cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita'
d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP
S.p.A. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di
scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni
pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo,
regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio
Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano
con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di
impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti
e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da
tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo
166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del
Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da
imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte
sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul
valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto.
Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21
novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni
dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con
riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base
dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio
tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla
cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli
comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato
della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio
Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al
Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali
residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I
trasferimenti di cui al presente comma sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere integrati e modificati termini e
condizioni contenuti nel presente articolo al fine di
tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita'
connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un
incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza
nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno
2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
18. E autorizzata l'apertura di apposito conto
corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui
confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio
destinato. La remunerazione del conto, da allineare al
costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di
riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento
sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma
5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere
una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e sul programma degli interventi e delle
operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono
affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti
che intendano investire i loro risparmi a sostegno della
crescita dell'economia reale, rafforzando la
capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita'
liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo
coinvolgimento anche delle societa' di gestione del
risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di
spiazzamento del settore del private capital. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
termini e modalita' di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma
18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono
soppresse.».
 
Art. 27

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio