Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 5 marzo 2024, n. 21 |
Interventi a sostegno della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di offerta fuori sede
1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attivita' di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attivita'. 2. Non costituisce offerta fuori sede: a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze. b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf. 3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo' essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis); b) dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr. 4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). 5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia . 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede. 7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 9. Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.». |
| Art. 2
Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate
1. All'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ai 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 1 miliardo di euro».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) - w-quater. (omissis); w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;». |
| Art. 3
Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese
1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, delle societa' di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2-ter. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma 2-bis si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2-quater. Per le societa' di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma 2-bis e' obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonche' le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la societa' e' tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-undecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato». 2. All'articolo 100-ter, comma 2, alinea, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono inserite le seguenti: «nonche', limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio). - 1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. 2. L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. 2-bis. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, delle societa' di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2-ter. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma 2-bis si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2-quater. Per le societa' di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma 2-bis e' obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonche' le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la societa' e' tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-undecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato. 3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, puo' creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. 4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali. 6. Nelle PMI costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile. 8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, e' esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.». - Si riporta il testo dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 100-ter (Offerte di crowdfunding). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in societa' a responsabilita' limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503. 2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche', limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di societa' a responsabilita' limitata: a) la sottoscrizione puo' essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o piu' dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di crowdfunding; b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarita' di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l'adesione all'offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi: 1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identita' degli stessi e delle quote possedute; 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarita' delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, e' nominativamente riferita al sottoscrittore, non e' trasferibile, neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprieta' delle quote; 3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c); 4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se' stessi delle quote di loro pertinenza; c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. 3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile. 4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 e' chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresi' predisposte apposite idonee modalita' per consentire all'investitore di esercitare l'opzione oppure indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da societa' a responsabilita' limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalita' previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante e' indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla e' dovuto agli intermediari. 6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, e' resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalita' e termini stabiliti dalla Consob. 7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto e' responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni. 8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding e' responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni. 9. I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: "Questo servizio di crowdfunding non e' soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d'Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.". L'avvertenza e' attivata, in particolare, anche all'accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l'intera durata della navigazione. 10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.». |
| Art. 4 Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 83-sexies, comma 3, le parole: «Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non puo' essere superiore a due giorni non festivi.» sono soppresse; b) all'articolo 102, comma 4, le parole: «o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116» sono sostituite dalle seguenti: «o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»; c) all'articolo 114-bis: 1) al comma 1, alinea, le parole: «I piani di compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Negli emittenti quotati, i piani di compensi»; 2) il comma 2 e' abrogato; d) l'articolo 116 e' abrogato; e) all'articolo 118, il comma 2 e' abrogato; f) all'articolo 148-bis: 1) al comma 1, le parole: «, nonche' delle societa' emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «, nonche' delle societa' emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; g) all'articolo 165-ter: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino societa' aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle societa', nonche' le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette societa' estere o siano da queste controllate»; 2) al comma 6, le parole: «e alle societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116» sono soppresse; h) all'articolo 165-quater, comma 1, le parole: «e le societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; i) all'articolo 165-quinquies, comma 1, le parole: «e delle societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; l) all'articolo 165-sexies, comma 1, le parole: «e delle societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; m) all'articolo 191-ter, comma 6, le parole: «o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante» sono soppresse; n) all'articolo 193, comma 1, le parole: «116, comma 1-bis,» sono soppresse. 2. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) e' abrogata. 3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2325-bis e' inserito il seguente: «Art. 2325-ter (Societa' emittenti strumenti finanziari diffusi). - Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attivita' non lucrative di utilita' sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. Non si considerano emittenti diffusi: 1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attivita' di impresa; 2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuita' indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria; 3) gli emittenti nei cui confronti e' dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali; 4) gli emittenti nei cui confronti e' stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui e' stato accertato il venir meno di tali condizioni. Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, si applica alla societa' di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; b) all'articolo 2341-ter, primo comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»; c) all'articolo 2391-bis: 1) al primo comma, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «con azioni quotate in mercati regolamentati»; 2) al terzo comma, lettera b), le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» sono soppresse. 4. L'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' abrogato.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 83-sexies, 102, 114-bis, 118, 148-bis, 165-ter, 165-quater, 165-quinquies, 165-sexies, 191-ter, e 193 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 83-sexies (Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto). - 1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. 2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 e' effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purche' le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione. 3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto puo' richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata. 4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle societa' cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non puo' essere superiore a due giorni non festivi.». «Art. 102 (Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi). - 1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalita' di pubblicazione della comunicazione. 2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta e' dichiarato irricevibile e l'offerente non puo' promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi. 4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso e' idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob puo' indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalita' di pubblicazione del documento d'offerta nonche' particolari garanzie da prestare. Il termine e' di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorita', la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato. 4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente puo' richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate nell'articolo 91. 5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi. 6. In pendenza dell'offerta la Consob puo': a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari; b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta; c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a). 7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies. 8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarita' nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6.». «Art. 114-bis (Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). - 1. Negli emittenti quotati, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre societa' controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. Nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 125-ter, comma 1, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti: a) le ragioni che motivano l'adozione del piano; b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della societa', delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano; b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della societa' e delle societa' controllanti o controllate della societa', che beneficiano del piano; c) le modalita' e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione e' subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati; d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; e) le modalita' per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni; f) i vincoli di disponibilita' gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa societa' o a terzi. 2. (abrogato). 3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalita' di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu' dettagliate per piani di particolare rilevanza.». «Art. 118 (Casi di inapplicabilita'). - 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto. 2. (abrogato).». «Art. 148-bis (Limiti al cumulo degli incarichi). - . Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle societa' di cui al presente capo, possono assumere presso tutte le societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosita' e alla complessita' di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della societa', al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonche' all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle societa' di cui al presente capo, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.». «Art. 165-ter (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino societa' aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle societa', nonche' le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette societa' estere o siano da queste controllate. 2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. 3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri: a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle societa': 1) mancanza di forme di pubblicita' dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' delle successive modificazioni di esso; 2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle societa', nonche' della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito; 3) mancanza di norme che garantiscano l'effettivita' e l'integrita' del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato; 4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a cio' abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformita' degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle societa'; b) per quanto riguarda la struttura delle societa', mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilita', sul bilancio e sull'assetto organizzativo della societa', e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza; c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio: 1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi: 1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e del risultato economico dell'esercizio; 1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale; 2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1); 3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilita' e il bilancio delle societa' a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti; d) la legislazione del Paese ove la societa' ha sede legale impedisce o limita l'operativita' della societa' stessa sul proprio territorio; e) la legislazione del Paese ove la societa' ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle societa' o in altri strumenti negoziali; f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attivita' sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento; g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilita' e i bilanci. 4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneita' patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo. 5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3. 6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali e' consentito alle societa' italiane di cui all'articolo 119 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria. 7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB puo' denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.». «Art. 165-quater (Obblighi delle societa' italiane controllanti). - 1. Le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllano societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della societa' estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle societa' italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti. 2. Il bilancio della societa' estera controllata, allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicita' e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della societa' italiana e' altresi' allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della societa' estera controllata. 3. Il bilancio della societa' italiana controllante e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo. 4. Il bilancio della societa' estera controllata, allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della societa' italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la societa' estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o societa' di revisione, assumendo la responsabilita' dell'operato di quest'ultimo. Ove la societa' italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una societa' di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della societa' estera controllata. 5. Il bilancio della societa' estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.». «Art. 165-quinquies (Obblighi delle societa' italiane collegate). - 1. Il bilancio delle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali siano collegate a societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.». «Art. 165-sexies (Obblighi delle societa' italiane controllate). - 1. Il bilancio delle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera controllante, nonche' le societa' da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.». «Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti. 3. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 e' elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 7. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantamila euro. 8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». «Art. 193 (Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni. 1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1. 1-bis. 1-ter. 1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. 1-quinquies. 1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter, comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni. 2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1. 2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e' pari a euro cinquemila. 2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. 2-bis. 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; b) 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e' stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico. 3-ter. 3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.». - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), come modificato dalla presente legge: «Art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio). - 1. Sono enti sottoposti a regime intermedio: a) (abrogata); b) le societa' di gestione dei mercati regolamentati; c) le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; d) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; e) le societa' di intermediazione mobiliare; f) le societa' di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti; f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE; g) le societa' di investimento a capitale variabile e le societa' di investimento a capitale fisso; h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; i) gli istituti di moneta elettronica; l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB. 2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.». - Si riporta il testo degli articoli 2341-ter e 391-bis del Codice Civile, come modificato dalla presente legge: «Art. 2341-ter. (Pubblicita' dei patti parasociali). - Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i patti parasociali devono essere comunicati alla societa' e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.». «Art. 2391-bis. (Operazioni con parti correlate). - Gli organi di amministrazione delle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione. I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di societa' controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea. La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformita' all'articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno: a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o piu' parametri dimensionali della societa'. La Consob puo' individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata; b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della societa' ovvero alla tipologia di societa', nonche' i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole; c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della societa' che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.». |
| Art. 5 Estensione alle societa' aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facolta' di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica a: a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d); a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d); c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) le societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis), del codice delle assicurazioni private; e) le societa' incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa' indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d); f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato; g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.». |
| Art. 6
Disposizioni in materia di flottante
1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa puo', sentita la societa' di gestione del mercato, elevare per singole societa' la percentuale prevista dall'articolo 108» sono soppresse.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 112, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 112 (Disposizioni di attuazione). - 1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione.». |
| Art. 7 Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizione di obbligazioni emesse da societa' per azioni e di titoli di debito emessi da societa' a responsabilita' limitata
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2412: 1) al primo comma, dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma»; 2) al quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero ad essere»; b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facolta' di modifica».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 2412 e 2483 del Codice Civile, come modificato dalla presente legge: «Art. 2412 (Limiti all'emissione). - La societa' puo' emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili [c.c. 2831] di proprieta' della societa', sino a due terzi del valore degli immobili medesimi. Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche estere. I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societa' e alle riserve di attivita'.». «Art. 2483 (Emissione di titoli di debito). - Se l'atto costitutivo lo prevede, la societa' puo' emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalita' e le maggioranze necessarie per la decisione. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della societa' medesima. Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facolta' di modifica. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalita' del rimborso ed e' iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la societa' possa modificare tali condizioni e modalita'. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societa' e alle riserve di attivita'.». |
| Art. 8
Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 66-bis, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate; b) all'articolo 66-ter: 1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 2) al comma 6, lettera a), le parole: «vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero» sono soppresse.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 66-bis e 66-ter del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 66-bis (Condizioni per la quotazione di determinate societa'). - 1. Il regolamento del mercato regolamentato puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu' societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato. 2. La Consob determina con proprio regolamento: a) (abrogata); b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di altra societa'; c) (abrogata).». «Art. 66-ter (Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione). - 1. Fatto salvo il potere della Consob di cui all'articolo 66-quater, comma 1, di richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione puo' sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato. 2. Il gestore di una sede di negoziazione che sospende o esclude dalle negoziazioni uno strumento finanziario, sospende o esclude anche gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, qualora necessario per sostenere le finalita' della sospensione o dell'esclusione dello strumento finanziario sottostante. 3. Il gestore di una sede di negoziazione rende pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, nonche' di sospensione ed esclusione dalla quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari e le comunica immediatamente alla Consob. 4. (abrogato). 5. (abrogato). 6. La Consob: a) puo' ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, entro cinque giorni di mercato aperto dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dal gestore del mercato nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui all'articolo 62, comma 1; b) puo' chiedere al gestore del mercato regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a).». |
| Art. 9
Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilita' del collocatore
1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilita' e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019»; b) il comma 7 e' abrogato.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 94, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 94 (Offerta al pubblico di titoli). - 1. L'offerta pubblica di titoli e' disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonche' dalle disposizioni della presente sezione. 2. La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1. 3. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza. I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilita' e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019. 4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. 5. L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonche' l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicita' e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso. 6. Le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; e' inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. 7. (abrogato). 8. Nessuno puo' essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, redatta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento prospetto o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunita' di investire nei titoli. 9. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsita' delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.». |
| Art. 10 Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo
1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 e' abrogato.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 114, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalita' stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e puo' individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d). 2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste. 3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione. 4. 5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente. 6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto. 7. (abrogato). 8. 9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob puo' richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalita' stabilite con regolamento. 10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalita' da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attivita' giornalistica, e comunica il relativo esito, nonche' le medesime norme di autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze. 11. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che: a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano; b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano; c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.». |
| Art. 11
Svolgimento delle assemblee delle societa' per azioni quotate
1. Dopo l'articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: «Art. 135-undecies.1 (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato). - 1. Lo statuto puo' prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla societa' ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. 2. Non e' consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione e' altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della societa' entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera e' subordinata alla ricezione da parte della societa' della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies. 3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter e' esercitato unicamente prima dell'assemblea. La societa' fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute. 4. Il comma 1 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione». 2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 31 dicembre 2024.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. 4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. 5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. 8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.». |
| Art. 12
Lista del consiglio di amministrazione nelle societa' per azioni quotate
1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: «Art. 147-ter.1 (Lista del consiglio di amministrazione). - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto puo' prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso: a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti; b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. 2. La lista di cui al comma 1 e' depositata e resa pubblica con le modalita' previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. 3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2: a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista e' tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalita': 1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato; 2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal piu' alto al piu' basso; 3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare; 4) in caso di parita' tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista; b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalita': 1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalita' di cui alla lettera a); 2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia; c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa. 4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformita' al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente». 2. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025. |
| Art. 13
Disposizioni in materia di voto plurimo
1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «dieci».
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 2351 del Codice civile, come modificato dalla presente legge: «Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta' del capitale sociale. Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione alla quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino a un massimo di dieci voti. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.». |
| Art. 14
Disposizioni in materia di voto maggiorato
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 106, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla societa' risultante da dette operazioni»; b) l'articolo 127-quinquies e' sostituito dal seguente: «Art. 127-quinquies (Maggiorazione del voto). - 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. 2. Gli statuti possono altresi' disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data. 3. Gli statuti possono altresi' prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2. 4. Gli statuti stabiliscono le modalita' per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti. 5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in societa' o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) e' conservato in caso di successione per causa di morte nonche' in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile. 6. Il progetto di fusione o di scissione di una societa' il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 puo' prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto puo' prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. 7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile. 8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. 9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante da una fusione che coinvolga una societa' con azioni quotate, la relativa clausola puo' prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. 10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale. 11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la societa' risultante da dette operazioni e' una societa' con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto puo' prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarita' ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della societa' incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la societa' incorporata, scissa o soggetta a trasformazione».
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 106 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). - 1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso. 1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione piu' elevata. 1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile. 2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e' promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-quinquies. 2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti. 3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui: a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o la maggiorazione dei diritti di voto, in societa' il cui patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi da altra societa' di cui all'articolo 105, comma 1; b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che gia' detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu' elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze: 1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione; 2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5; d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu' elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze: 1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo piu' elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria; 2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o piu' venditori; 3) 4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione. 3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter. 3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f). 3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che cio' sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione. 4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter e' detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti. 5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o piu' soci che detengono il controllo o sia determinato da: a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in crisi; b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione; c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente; d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo; e) operazioni di fusione o di scissione; f) acquisti a titolo gratuito. 5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla societa' risultante da dette operazioni. 6. La Consob puo', con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.». |
| Art. 15 Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
1. All'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i fondi pensione,» sono inserite le seguenti: «gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-quater del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Poteri regolamentari). - 1.-2-ter (omissis). 2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento: a); b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e); c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali: 1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; 3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea. (omissis).». - Per completezza di informazione, il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1994, n. 196. - Per completezza di informazione, il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996, n. 52, S.O. |
| Art. 16 Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1: 1) alla lettera i), dopo le parole: «proprie azioni» sono aggiunte le seguenti: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio»; 2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i.1) "societa' di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38»; 3) alla lettera i-bis), dopo le parole: «strumenti finanziari partecipativi» sono aggiunte le seguenti: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio»; 4) dopo la lettera i-bis) e' inserita la seguente: «i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38»; 5) alla lettera i-quater), alinea, le parole: «che gestisce direttamente il proprio patrimonio» sono soppresse; 6) alla lettera l), le parole: «le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna»; 7) alla lettera m), le parole: «e la Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav e la Sicav in gestione esterna»; 8) alla lettera m-ter), le parole: «e la Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna»; 9) alla lettera q-bis), le parole: «e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicaf»; 10) alla lettera q-quinquies), le parole: «e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna»; b) all'articolo 35-bis: 1) al comma 6, dopo le parole: «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della societa' o nell'interesse della stessa, ne' azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale»; 2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr. 6-ter. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto puo' avvenire anche in assenza di utili complessivi della societa'; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso. 6-quater. Qualora le attivita' della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-bis dell'articolo 57»; c) all'articolo 35-quinquies, comma 5, dopo le parole: «gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo,» sono inserite le seguenti: «2351, secondo comma, ultimo periodo,»; d) all'articolo 35-decies, comma 1, alinea, le parole: «che gestiscono i propri patrimoni» sono soppresse; e) l'articolo 38 e' sostituito dal seguente: «Art. 38 (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno). - 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di societa' per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile; d) lo statuto prevede: 1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso; 2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attivita' di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della societa' designata; e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuita' della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della societa' di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonche' per definire la tempistica e le modalita' di trasmissione di tali documenti e informazioni; g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b). 2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della societa'. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura. 3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna puo' essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM. 4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non e' stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la societa' si scioglie. 5. Si applicano gli articoli 35-quater, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies. 6. Il gestore esterno e' responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto. 7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonche' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali societa'. 8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operativita' e' subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformita' dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacita' di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori. 9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile»; f) all'articolo 57, dopo il comma 6-bis.1 e' inserito il seguente: «6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr». 2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, 35-bis, 35-quinquies, 35-decies, 57 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; d) "IVASS": L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; d-ter) "UE": l'Unione europea; d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a titolo professionale; d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4; f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia; g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attivita' di investimento; h) i) "societa' di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente il proprio patrimonio; i.1) "societa' di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che gestisce direttamente il proprio patrimonio; i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 3) non ricorre alla leva finanziaria; 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c); j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore; k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata; k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto; l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna; m) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicav in gestione esterna rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE; m-bis) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39; m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE; m-septies) "fondo europeo per il venture capital" (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013; m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131; m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; m-undecies) "clienti professionali" o "investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio; m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) "societa' di gestione UE": la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM; p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav, la Sicaf, la societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM; q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna; r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito; r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011; r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; r-quater) "rating del credito": un parere relativo al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; r-quinquies) "agenzia di rating del credito": una persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del credito a livello professionale; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine; t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; w-bis.1) "prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.2) "prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato" o "PRIP": un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo": un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; w-bis.4) "ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.6) "investitore al dettaglio in PRIIP": un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato regolamentato e puo' coincidere con il mercato regolamentato stesso; w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e' autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III; w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte: 1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito; 2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione europea; w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. Omissis.». «Art. 35-bis (Costituzione). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni: a) e' adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale e' di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso; g) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non e' tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; h) e' presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa. 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento: a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) individua la documentazione che i soci fondatori sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto. 3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati. 4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono alla costituzione della societa' ed ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato. 5. La denominazione sociale della Sicav contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle societa'. Alla Sicav e alla Sicaf non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in natura. 6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti ; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della societa' o nell'interesse della stessa, ne' azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale. Il patrimonio di una medesima Sicav puo' essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM. 6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr. 6-ter. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto puo' avvenire anche in assenza di utili complessivi della societa'; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso. 6-quater. Qualora le attivita' della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-bis dell'articolo 57.». «Art. 35-quinquies (Capitale e azioni della Sicaf). - 1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile. 2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. 3. Lo statuto della Sicaf indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi. 4. Lo statuto della Sicaf puo' prevedere: a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative; c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti; d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo; e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 4, la possibilita' di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in piu' soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento. 5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, secondo comma, ultimo periodo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si applica, altresi', l'articolo 2356 del codice civile. 6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.». «Art. 35-decies (Regole di comportamento e diritto di voto). - 1. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf: a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrita' del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti; c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; d) assicurano la parita' di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformita' al diritto dell'Unione europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative; e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge.». «Art. 57 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita'. Nei confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione e' disposta se ricorrono i presupposti indicati all'articolo 17 del [decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180], ma non sussiste quella indicata all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione. 2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari o dei liquidatori. 3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico bancario alle societa' di gestione del risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'. 3-bis. Se e' disposta la liquidazione coatta di una societa' di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonche' i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo. 4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio, la Sicav e la Sicaf hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e attivita' previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. 5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario. 6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV o una Sicaf, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della societa'. 6-bis. Qualora le attivita' del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o piu' creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o piu' liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis, nonche' un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo e' successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennita' spettanti ai liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione. 6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennita' e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR e' sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed e' priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di cui al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del Testo Unico bancario. 6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr. 6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e' disposta qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita' nonche' quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravita'. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e' disposta se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresi' l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 35-ter del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 35-ter (Albi). - 1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav e' articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA. 2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1. 3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.». |
| Art. 17
Semplificazione delle modalita' di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea
1. All'articolo 24, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «per piu' assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Gestione di portafogli). - 1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole: a) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; b) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile; c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita al prestatore del servizio con procura da rilasciarsi per iscritto e per piu' assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile. 1-bis. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entita' minima che possono migliorare la qualita' del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entita' minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti. 2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.». |
| Art. 18
Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari
1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «8 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «16 miliardi di euro».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 29, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Norme generali). - 1. Le banche popolari sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro. 2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare 16 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il limite e' determinato a livello consolidato. 2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entita' del superamento, puo' adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo. 2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo. 3. 4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.». |
| Art. 19 Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonche' sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi: a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali; b) aumentare la competitivita' del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali, e la possibilita' di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente; c) facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati; d) rivedere le regole in materia di attivita' di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori; e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina; f) prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio; g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli; h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresi' adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un piu' efficace contrasto delle irregolarita' rilevate; i) aggiornare il regime di responsabilita' di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonche' delle raccomandazioni e degli standard internazionali; l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. 4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, puo' emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
Note all'art. 19: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari): «Art. 24. (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorita' di cui al presente comma disciplinano le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi. 4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico. 5. 6. 6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.». - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. - Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O. |
| Art. 20 Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno
1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: «6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorita' di cui al medesimo comma puo' agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa».
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorita' di cui al presente comma disciplinano le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi. 4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico. 5. 6. 6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave. 6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorita' di cui al medesimo comma puo' agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa.». |
| Art. 21 Modifiche alla disciplina delle incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' sostituito dal seguente: «Art. 29-bis (Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico). - 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati ne' con societa' controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «nei due anni precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attivita' professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza e' richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse. 1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorita' amministrative indipendenti». 3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono soppresse.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Inconferibilita' di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati). - 1. A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attivita' professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento. 1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attivita' professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza e' richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse. 1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorita' amministrative indipendenti.». - Si riporta il testo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», come modificato dalla presente legge: «40. L'organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, incluse le autorita' amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». |
| Art. 22 Poteri di contrasto dell'attivita' pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati
1. All'articolo 7-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La Consob puo' vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attivita' di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto». 2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-terdecies e' aggiunto il seguente: «2-quaterdecies. La Consob puo' ordinare ai soggetti di cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attivita' di investimento prestati da chi non vi e' abilitato».
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 7-octies del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 7-octies (Poteri di contrasto all'abusivismo). - 1. La Consob puo', nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attivita' di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non e' autorizzato allo svolgimento delle attivita' indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione. 1-bis. La Consob puo' vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attivita' di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla presente legge: «Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori). - 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2019" e' sostituita dalla seguente: "2020". 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 494, le parole "e aventi causa" sono sostituite dalle seguenti: "mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi"; b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole "costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi gli oneri fiscali,"; c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole "costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi gli oneri fiscali,"; d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole "titoli di Stato con scadenza equivalente" sono aggiunte le seguenti: "determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119"; e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di presentazione della domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di causalita' tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e probita'. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."; f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma: "501-bis. Le attivita' di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attivita' sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro."; g) il comma 502 e' sostituito dal seguente: "502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR."; h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti: "502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalita' di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro. 502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.". 2-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire le condizioni e le modalita' di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attivita' di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. 2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di proporzionalita' previsto dalla normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da: a) una durata massima di diciotto mesi prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi; b) requisiti patrimoniali ridotti; c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita' che si intende svolgere; d) tempi ridotti delle procedure autorizzative; e) definizione di perimetri e limiti di operativita'. 2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono o individuano i criteri per determinare: a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere ammessa a sperimentazione; a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga; b) i requisiti patrimoniali; c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita' che si intende svolgere; d) i perimetri di operativita'; e) gli obblighi informativi; f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; g) i requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; h) i profili di governo societario e di gestione del rischio; i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; l) le eventuali garanzie finanziarie; m) l'iter successivo al termine della sperimentazione. 2-quinquies. Le misure di cui ai commi 2-ter e 2-quater possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarita' e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonche' del corretto funzionamento dei mercati. L'operativita' delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonche' negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis. 2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attivita' che rientrano nella nozione di servizi e attivita' di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attivita' riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non puo' superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attivita' medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalita' del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attivita' di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalita' di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attivita'. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione puo' comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attivita' della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria. 2-octies. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita' svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o piu' universita' sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonche' la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorita' provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio. 2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9"; b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. E' fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11". 2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018". 2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: "ad operarvi nel periodo transitorio," sono sostituite dalle seguenti: "ad operare con le medesime modalita' nel periodo transitorio,". 2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attivita' di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo' stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma. 2-quaterdecies. La Consob puo' ordinare ai soggetti di cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attivita' di investimento prestati da chi non vi e' abilitato.». |
| Art. 23
Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob
1. Nella parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 196-bis e' aggiunto il seguente titolo: «TITOLO II-bis. - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 196-ter (Impegni). - 1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa puo' presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravita' delle violazioni e l'idoneita' di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob puo' esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 3. La Consob puo' d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo». |
| Art. 24
Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007
1. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE): «Art. 19 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° novembre 2007. 2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli strumenti finanziari derivati. 3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorita' competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 9. 11. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 12. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007. 14. Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. 14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472 recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari: «Art. 4 (Criteri valutativi della esperienza professionale). - 1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari e' consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attivita': a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze; b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. l ; c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi e attivita' di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unita' operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi e attivita' di investimento, ovvero responsabile del controllo interno; d) funzionario di impresa di investimento o di societa' di gestione del risparmio addetto ad uno dei servizi e attivita' di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 o all'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad un'unita' operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi e attivita' di investimento o dell'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero responsabile del controllo interno. 2. Le attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere state svolte per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni. 3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale e' stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento. 4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 puo' essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.». - Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 31 (Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari). - 1. Per l'offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. 2. L'attivita' di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede puo' promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell'interesse del quale esercita l'attivita' di offerta fuori sede. 2-bis. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. 3. Il soggetto che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attivita' esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attivita' di questi ultimi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attivita' esercitate dagli stessi per loro conto. 4. E' istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che e' costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea dell'Organismo puo' assistere un rappresentante della Consob. L'Organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in formadi associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui all'articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 196. I provvedimenti dell'Organismo sono pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il regolamento interno dell'Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob. Il Ministero dell'economia e delle finanze nomina il Presidente del collegio sindacale dell'Organismo. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. All'Organismo, nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sui soggetti iscritti all'albo, si applica il regime di responsabilita' previsto per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. 6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicita'; b) ai requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati; c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all'albo previsto dal comma 4; d) alle cause di incompatibilita'; d-bis) all'attivita' di vigilanza svolta dall'Organismo; e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1; f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'Organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela; h) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle societa' di consulenza finanziaria; i) all'attivita' dell'Organismo di cui al comma 4; l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle societa' di cui all'articolo 18-ter, attivita' di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela. 6-bis. Per le societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter, la Consob adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies. 7. L'Organismo puo' chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle societa' di consulenza finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonche' procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attivita' ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa.». |
| Art. 25
Misure in materia di educazione finanziaria
1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: «culturale» e' inserita la seguente: «, economica»; b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «diritto alla salute e al benessere della persona» sono sostituite dalle seguenti: «diritto alla salute, al benessere della persona, al risparmio e all'investimento, all'educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa»; c) all'articolo 3: 1) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito»; 2) al comma 1, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile»; 3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi»; d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «e alla cittadinanza attiva» sono inserite le seguenti: «e l'educazione finanziaria». 2. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito»; b) al comma 6, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»; c) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attivita', in coerenza con il programma di cui al comma 3»; d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Note all'art. 25: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica) come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Principi). - 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, economica e sociale delle comunita', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalita', cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita' ambientale e diritto alla salute, al benessere della persona al risparmio e all'investimento, all'educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa.». «Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non gia' previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile. 1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi. 2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e l'educazione finanziaria. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.». - Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio) come modificato dalla presente legge: «Art. 24-bis (Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale). - 1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo piu' consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato. 2. In conformita' con la definizione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunita' finanziarie. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". La Strategia nazionale si conforma ai seguenti principi: a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati gia' attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalita' con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attivita' proprie del sistema nazionale dell'istruzione; b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; c) prevedere la possibilita' di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e universita', anche con la partecipazione degli enti territoriali. 4. Lo schema del programma di cui al comma 3 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma puo' comunque essere adottato. 5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione puo' contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al comma 4. 6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria. 7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9. 8. Il Comitato, composto da undici membri, e' presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, scelto fra personalita' con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalita' con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. E' fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11. 10. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attivita', in coerenza con il programma di cui al comma 3. 10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 11. Agli oneri derivanti dalle attivita' del Comitato, nel limite di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| Art. 26
Misure per rafforzare l'operativita' del Patrimonio Destinato
1. Al fine di rafforzare l'operativita' del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le societa' risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o piu' bilanci pro forma, certificati da un revisore contabile»; b) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quinquies. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle societa' nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato».
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. e' autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore. 2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruita' del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalita' di realizzazione dell'affare per cui e' costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A. adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. e' integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidita' di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A. 4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni. 4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 30 giugno 2022. 4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le societa' di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le societa' che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, cosi' come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della societa'. Le societa' risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o piu' bilanci pro forma, certificati da un revisore contabile. 4-quinquies. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle societa' nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato. 5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'. 6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attivita' istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., e' redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformita' al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio Destinato o di singoli comparti e' consentita, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, ne' i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente. 8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi' concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita', la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi. 9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare. 10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5. 11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP S.p.A. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria. 12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche' realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo' essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalita' individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. 15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile. 16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020. 17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. 18. E autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5. 18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare. 18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle societa' di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del presente comma. 18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse.». |
| Art. 27
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 marzo 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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