Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 5 marzo 2024
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Calabria. Proroga della vigenza delle contabilita' speciali n. 6074, n. 6101 e n. 6116. (Ordinanza n. 1076).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2017, con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori centottanta giorni, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, con la quale il predetto stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato di sei mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 473 del 4 agosto 2017, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 577 del 15 febbraio 2019, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia», con cui si e' provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 844 del 12 gennaio 2022, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6074»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia nonche' la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 6 agosto 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 545 del 18 settembre 2018, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 720 del 4 dicembre 2020, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia», con cui si e' provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 852 del 24 gennaio 2022, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6101»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato per dodici mesi;
Visto l'art. 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale e' stato stabilito che, in considerazione delle difficolta' gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale e' stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019 e n. 696 del 18 agosto 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 833 del 12 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;
Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed e' stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 e' stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:
il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);
relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualita', fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-ter);
gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalita' di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);
con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);
la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);
gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:
il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);
relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualita', fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-ter);
gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalita' di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);
con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);
gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);
Visto l'art. 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale e' stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuita', la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresi', che alle risorse disponibili sulle predette contabilita' speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;
Vista la nota della Regione Calabria del 21 novembre 2023, con cui e' stata rappresentata l'esigenza di una proroga delle contabilita' speciali aperte per la gestione delle emergenze sopra indicate, e si da' conto della verifica effettuata, alla data del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuita' la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
D'intesa con la Regione Calabria;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Proroga della vigenza
della contabilita' speciale n. 6074

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuita' il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilita' speciale n. 6074 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 473/2017, gia' prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 844/2022, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.
 
Art. 2

Proroga della vigenza
della contabilita' speciale n. 6101

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuita' il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilita' speciale n. 6101, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 545/2018, gia' prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 852/2022, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.
 
Art. 3

Proroga della vigenza
della contabilita' speciale n. 6116

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuita' il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilita' speciale n. 6116, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, gia' prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 833/2022, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2024

Il Capo del Dipartimento: Curcio