Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2024).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Proroga di termini in materia
di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresi' autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonche' i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego»;
b) al comma 3-quater, le parole: «commi 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;
c) al comma 3-quinquies:
1) le parole: «commi 3-bis e 3-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;
2) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unita' di personale, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita', le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.
7. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023 e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unita' di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;
b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalita' semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;
b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «della durata massima di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga,»;
c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
1) all'alinea:
1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026»;
1.2) le parole: «5.410 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unita'»;
1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»;
2) alla lettera a), le parole: «1.660 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unita'»;
3) alla lettera b), le parole: «750 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «145 unita'»;
4) alla lettera c), le parole: «3.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unita'».
10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024».
11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.
15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.
16. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unita' appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, e' prorogato al 31 dicembre 2024.
20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, e' prorogato al 31 dicembre 2024.
21. Le procedure concorsuali gia' autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
22. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unita' di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente».
22-ter. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6-quater,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni). -
1. - 6-ter. Omissis.
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma
2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo
temporaneo del contingente di personale in servizio presso
il Dipartimento della funzione pubblica alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo le modalita' del comma 3 del medesimo
articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2024.
6-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2013, n. 304, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni). - 1. - 4. Omissis.
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
6. - 14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n. 302, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1. Omissis.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022, previste dall'articolo 3, commi 1
e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2024 e le relative autorizzazioni
ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
31 dicembre 2024.
3. Omissis.
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre
2024.
5. - 12-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3-ter.1,
3-quater e 3-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023,
n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa degli enti territoriali). -
1. - 3-ter. Omissis.
3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della
regione Calabria sono altresi' autorizzati, a valere sulle
risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo,
in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme
contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di
diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi,
alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti
rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a
disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in
deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui
criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga
in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione
Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonche' i
soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di
programma di cui alle deliberazioni della giunta della
regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30
agosto 2017, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni
e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego.
3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto
dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1 del presente articolo.
3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel
territorio regionale per le assunzioni previste dai commi
3-bis, 3-ter e 3-ter.1, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono
ripartite tra le amministrazioni con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. A tale fine le amministrazioni interessate
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre
2024, le esigenze di personale strettamente necessarie
all'attuazione delle finalita' di cui ai commi 3-bis, 3-ter
e 3-ter.1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi
dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel
bilancio degli enti. Le amministrazioni beneficiarie sono
tenute a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato l'importo del contributo non
utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
4.-6-sexies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1148,
lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. n.
62, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1148. In materia di graduatorie e
assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
a). - d). Omissis;
e) il termine per procedere alle assunzioni
autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
prorogato al 31 dicembre 2024;
f). - h). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 313, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62,
come modificato dalla presente legge:
«313. Al fine di assicurare il mantenimento dei
necessari standard di funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in
materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero
dell'interno e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2024, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad
assumere le seguenti unita' di personale della carriera
prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale
dell'Amministrazione civile dell'interno, cosi' suddiviso:
a) 50 unita' nella qualifica iniziale di accesso alla
carriera prefettizia; b) 25 unita' nella qualifica iniziale
di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c)
250 unita' nell'Area III, posizione economica F1; d) 450
unita' nell'Area II, posizione economica F2. Agli oneri di
cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a
decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi
del comma 298 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 162 e 495,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n.
45, come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per
l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 30 giugno 2024 nei
limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Omissis.
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo
periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25,
lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche
amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale previsti
dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui
al primo periodo del comma 497 del presente articolo.».
- La legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n.
5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2014. Legge di stabilita' regionale), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 gennaio 2014,
n. 5, S.O. n. 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2.-14. Omissis.».
- La legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.
Legge di stabilita' regionale), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 maggio 2018,
n. 21, S.O. n. 21.
- Si riporta il testo degli articoli 16, comma 1, e
18-bis, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36
(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 16 (Potenziamento della capacita'
amministrativa del Ministero dell'interno ai fini
dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
- PNRR). - 1. Al fine di garantire le attivita' connesse
alla gestione, all'erogazione, al monitoraggio e al
controllo dei finanziamenti statali agli investimenti
comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco per i progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli
assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il
Ministero dell'interno e' autorizzato per il triennio
2022-2024 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per
la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
centrale per le risorse logistiche e strumentali, anche
mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici, 30 unita' di personale, da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, del comparto Funzioni
centrali, nei profili professionali economico, informatico,
giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore
a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei
progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.
2. Omissis.».
«Art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del
PNRR). - 1.-10. Omissis.
11. Per il rafforzamento, in particolare, delle
articolazioni territoriali del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle
finalita' previste dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per
il triennio 2022-2024, a reclutare con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di 50 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il
previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a
decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
12. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1,
dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il
Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al fine di
avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli
interventi del PNRR, nonche' di attuare la gestione e il
coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, per il triennio 2022-2024, a
bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo
le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga
alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero a procedere
allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze
dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di personale pari a
centoquarantacinque unita' da inquadrare nel livello
iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di
cui cinquanta unita' da assegnare al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, trenta unita' al
Dipartimento del tesoro, trenta unita' al Dipartimento
delle finanze e trentacinque unita' al Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
e un contingente di settantacinque unita' da inquadrare
nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni
centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
2.-6. Omissis.».
«Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). - 1.
Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel
PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita'
delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere definizione dei procedimenti
giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, avente scadenza non
successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga,
e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a).
Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione
sono destinati addetti all'ufficio per il processo in
numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu' di
specifico progetto organizzativo del primo presidente della
corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del
contenimento della pendenza nel settore civile e del
contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di
progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire
la piena operativita' delle strutture organizzative
denominate ufficio per il processo costituite ai sensi
dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il
Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di
seguito indicato con l'espressione "Giustizia
amministrativa", per assicurare la celere definizione dei
processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad avviare le
procedure di reclutamento, per l'assunzione di un
contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, avente scadenza non
successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga,
e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b),
cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di
cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il
profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di
personale di cui al presente comma non sono computati ai
fini della consistenza della dotazione organica
rispettivamente del Ministero della giustizia e della
Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui
al presente comma e' autorizzata subordinatamente
all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021.
2.-7. Omissis.».
«Art. 13 (Reclutamento di personale a tempo
determinato per il supporto alle linee progettuali per la
giustizia del PNRR). - 1. Al fine di assicurare la piena
operativita' dell'ufficio per il processo e di supportare
le linee di progetto di competenza del Ministero della
giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le
procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e
prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM,
che puo' avvalersi di Formez PA in relazione a profili
professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente
previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo
2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile
fino al 30 giugno 2026, per un contingente massimo di 4.745
unita' di personale amministrativo non dirigenziale, nel
limite di spesa annuo di cui al comma 6, cosi' ripartito:
a) 2.100 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
b) 145 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere b), d) e f);
c) 2.500 unita' per il profilo di cui al comma 2,
lettera l).
2.-6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2021, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di
gestione, revisione e valutazione della spesa e
miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). -
1. - 9. Omissis.
10. Per il rafforzamento delle strutture del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi
inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei
di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
implementazione dei processi di redazione del bilancio di
genere e del bilancio ambientale, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il periodo
2021-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di 40 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui
a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle
esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma
884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".
11. - 18-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 884, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46,
come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita'
e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello
Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici
periferici delle amministrazioni statali, delle altre
amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini,
nonche' di incrementare il livello di efficienza degli
uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto
anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i
provvedimenti adottati dagli uffici territoriali
dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
connesse funzioni di supporto e coordinamento delle
attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per il triennio 2022-2024, a
bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione
organica, un contingente complessivo di personale non
dirigenziale pari a 550 unita', di cui 350 unita' da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 100
unita' nell'Area II, posizione economica F2, da destinare
alle ragionerie territoriali dello Stato e 100 unita' di
Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare
alle commissioni tributarie e 40 da destinare al
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e
dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di
reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni,
ferma restando la possibilita' di avvalersi della
Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Per le medesime finalita' di cui al presente
comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 'l'unificazione
e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non
generali presso le articolazioni periferiche, apportando
una riduzione del numero complessivo di uffici del
Ministero non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1-sexies,
del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 giugno 2022, n. 139, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Misure in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC). -
1.-1.quinquies. Omissis.
1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle
amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per
gli adempimenti di monitoraggio, controllo e
rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione
degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul
divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse
nonche' all'espletamento dei controlli antimafia previsti
dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il
Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle
rispettive competenze sono autorizzati, per il triennio
2022-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di 700 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unita'
per le esigenze del Ministero dell'interno, e in
particolare delle prefetture-uffici territoriali del
Governo, e 300 unita' per le esigenze del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare
delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere
dall'anno 2023.
1-septies.-1.decies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11,
lettere a), b) e c), della legge 31 agosto 2022, n. 130
(Disposizioni in materia di giustizia e di processo
tributari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 2022, n. 204, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1. - 10. Omissis.
11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10,
a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze due uffici dirigenziali di livello non
generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di
status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per
il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto
posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
personale cosi' composto:
a) per gli anni 2023 e 2024, 20 unita' di personale
dirigenziale non generale, di cui 18 unita' da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria e 2 unita' da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
finanze;
b) per gli anni 2023 e 2024, 50 unita' di personale
non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari,
posizione economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli
uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della
giustizia tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria;
c) per gli anni 2023 e 2024, 75 unita' di personale
non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari,
posizione economica F1, e 50 unita' di personale da
inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da
destinare agli uffici di segreteria delle corti di
giustizia tributaria.
12. - 15. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O. n. 152, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
«Art. 66 (Turn over). - 1.-9. Omissis.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10.-14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 287,
lettere d) ed e), della citata legge 27 dicembre 2017, n.
205:
«Omissis
287. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle
esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonche'
i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di
lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di
cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per
un contingente massimo di 7.394 unita' delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel
limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nei
rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di
ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui
al comma 299, per un numero massimo di:
a). - c). Omissis;
d) 2.114 unita' per l'anno 2021, di cui 551 nella
Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel
Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia
penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
e) 2.118 unita' per l'anno 2022, di cui 552 nella
Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel
Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia
penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 381,
lettere c), d) ed e), della citata legge 30 dicembre 2018,
n. 145:
«Omissis
381. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle
esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di
6.150 unita' delle Forze di polizia, comprensivo di 362
unita' della Polizia penitenziaria di cui al comma 382,
lettera a), del presente articolo, nel limite della
dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli
iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro
il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero
massimo di:
a). - b). Omissis;
c) 1.143 unita' per l'anno 2021, di cui 389 nella
Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel
Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia
penitenziaria;
d) 1.143 unita' per l'anno 2022, di cui 389 nella
Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel
Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia
penitenziaria;
e) 1.139 unita' per l'anno 2023, di cui 387 nella
Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel
Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia
penitenziaria.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n.
305, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8:
«Art. 19 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di
polizia). - 1. Al fine di incrementare i servizi di
prevenzione e di controllo del territorio, di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed
economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle
esigenze di contrasto del terrorismo internazionale,
nonche' l'efficienza degli istituti penitenziari e delle
attivita' di controllo dell'esecuzione penale esterna,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di
2.319 unita' delle Forze di polizia, nel limite della
dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli
iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro
il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero
massimo di:
a) settantotto unita' per l'anno 2021, di cui venti
nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri,
venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel
Corpo della polizia penitenziaria;
b) settantotto unita' per l'anno 2022, di cui venti
nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri,
venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel
Corpo di polizia penitenziaria;
c) seicentosettanta unita' per l'anno 2023, di cui
duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta
nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia
di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;
d). -e). Omissis.
2.-6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 984,
lettere a), b) e c), della citata legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023):
«Omissis
984. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
e di controllo del territorio, nonche' di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed
economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza
sanitaria da COVID-19, nonche' l'efficienza degli istituti
penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli
703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata,
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente
massimo di 4.535 unita' delle Forze di polizia, nel limite
della dotazione organica, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nei
rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di
ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985
del presente articolo e per un numero massimo di:
a) 800 unita' per l'anno 2021, di cui 600 unita'
nel Corpo della guardia di finanza e 200 unita' nel Corpo
di polizia penitenziaria;
b) 500 unita' per l'anno 2022, di cui 300 unita'
nel Corpo della guardia di finanza e 200 unita' nel Corpo
di polizia penitenziaria;
c) 1.160 unita' per l'anno 2023, di cui 300 unita'
nella Polizia di Stato, 200 unita' nell'Arma dei
carabinieri, 150 unita' nel Corpo della guardia di finanza
e 510 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria;
d). -e). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 961-bis
a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n.
310, S.O. n. 49:
«Omissis
961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli
organici della Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla
presente legge;
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla
presente legge;
c) alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella
colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa
alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la
parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere
dal 31 dicembre 2025)";
d) le modifiche alle dotazioni organiche previste
per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di
vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del
presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui e'
conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano
programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, con decreto del Ministro
dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano
programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare
ai sensi del primo periodo della presente lettera e'
riportato, altresi', il complesso delle modificazioni delle
dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).
961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli
organici dell'Arma dei carabinieri, al codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 1, la parola: "4.204" e' sostituita
dalla seguente: "4.537";
2) al comma 4, la parola: "60.617" e' sostituita
dalla seguente: "60.653";
b) all'articolo 666, comma 3, la parola:
"ventinovesimo" e' sostituita dalla seguente:
"ventiseiesimo";
c) l'articolo 823 e' sostituito dal seguente:
"Art. 823 (Organici dei generali e dei
colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i
gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata: 11;
b) generali di divisione: 29;
c) generali di brigata: 96;
d) colonnelli: 538";
d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022,
lo specchio B del quadro I della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio B del quadro I della tabella 4 di cui
all'allegato 12 annesso alla presente legge;
e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4
e' inserito lo specchio B-bis del quadro I della tabella 4
di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;
f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 e'
sostituito dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di
cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;
g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022,
dopo lo specchio A del quadro II della tabella 4 e'
inserito lo specchio A-bis del quadro II della tabella 4 di
cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;
h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 e'
sostituito dallo specchio B del quadro II della tabella 4
di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;
i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022,
lo specchio B del quadro III della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio B del quadro III della tabella 4 di cui
all'allegato 17 annesso alla presente legge;
l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 e'
sostituito dallo specchio C del quadro III della tabella 4
di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;
m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono
sostituiti dai seguenti:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31
dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla
tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio Bbis),
quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio B).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31
dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla
tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio Abis)
e quadro III (specchio C)";
n) al comma 1 dell'articolo 828:
1) al primo periodo, la parola:
"duecentosettantaquattro" e' sostituita dalla seguente:
"trecentonovantanove";
2) alla lettera g), la parola: "139" e'
sostituita dalla seguente: "244";
3) alla lettera i), la parola: "sessantaquattro"
e' sostituita dalla seguente: "ottantaquattro";
o) dopo l'articolo 828 e' inserito il seguente:
"Art. 828-bis (Contingente per la tutela
agroalimentare). - 1. E' costituito un contingente di
personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 50
unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico,
per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il
predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 0;
b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ispettori: 34;
h) sovrintendenti: 0;
i) appuntati e carabinieri: 16.
961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli
organici della Guardia di finanza:
a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022,
la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e' sostituita dalla
tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente
legge;
b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata
al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e'
sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso
alla presente legge;
c) all'articolo 36, comma 41, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, la parola: "2027" e'
sostituita dalla seguente: "2029";
2) al terzo periodo, la parola: "2027" e'
sostituita dalla seguente: "2023";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al
presente comma e' pari a due unita'";
d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla colonna 5, "Specialita' Amministrazione",
il numero: "5" e' sostituito dal seguente: "6";
2) alla colonna "Organico", il numero: "258" e'
sostituito dal seguente: "297";
e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la
consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605
unita'.
961-quinquies. La tabella A allegata al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni
organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla
presente legge.
961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di
prevenzione, di controllo del territorio, di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed
economico-finanziaria, di contrasto delle attivita'
criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonche'
di presidio e controllo delle frontiere, connessi, tra
l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla
grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo
svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno
2025, oltreche' per implementare l'efficienza degli
istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure
recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e
961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo
703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di
cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione
straordinaria di un contingente massimo di complessive
1.574 unita' delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al
2055, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente e non prima del 1°
settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

961-septies. Al fine di incrementare i servizi di
soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva
agli incendi boschivi:
a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione
straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
un contingente massimo di 95 unita', di cui 65 unita' nei
ruoli iniziali del personale che espleta funzioni
specialistiche e 30 unita' nei ruoli iniziali dei direttivi
che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere
dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione
del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:
1) 9 unita' per l'anno 2022 nel ruolo iniziale
dei direttivi tecnico-professionali;
2) 8 unita' per l'anno 2023 nel ruolo iniziale
dei direttivi tecnico-professionali;
3) 28 unita' per l'anno 2024, di cui 13 unita'
nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7
unita' nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile
del fuoco e 8 unita' nel ruolo iniziale degli specialisti
di aeromobile vigile del fuoco;
4) 4 unita' per l'anno 2025, di cui 2 unita' nel
ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e
2 unita' nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile
vigile del fuoco;
5) 13 unita' per l'anno 2026, di cui 7 unita' nel
ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e
6 unita' nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile
vigile del fuoco;
6) 7 unita' per l'anno 2029 nel ruolo iniziale
degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
7) 6 unita' per l'anno 2031, di cui 2 unita' nel
ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e
4 unita' nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile
vigile del fuoco;
8) 20 unita' per l'anno 2032, di cui 15 unita'
nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e
5 unita' nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del
fuoco;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla
lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di
cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di un numero
corrispondente di unita';
c) per il personale che espleta funzioni
specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei
posti portati in aumento nella dotazione organica delle
qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del
fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di
sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente,
mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli
articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217;
d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di
cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle
qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del
fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di
sommozzatore vigile del fuoco puo' avvenire mediante
procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e
51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di
cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
e) la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al
presente comma, avviene mediante procedura selettiva
interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,
nel limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di
complessive 15 unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 7, 8, 9,
10 e 12, lettera a), e comma 25, del citato decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44:
«Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la
rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di
finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1. -
6. Omissis.
7. Per le esigenze di potenziamento degli organici
dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 2, le parole: "30.956 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "30.975 unita'";
2) al comma 4, le parole: "60.653 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "60.959 unita'";
b) all'articolo 829, comma 1:
1) all'alinea, le parole: "94 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "124 unita'";
2) la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente: "b-bis) ispettori: 103";
3) dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la
seguente: "b-ter) appuntati e carabinieri: 3".70
8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita'
criminali, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata
all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di
un contingente massimo di complessive 371 unita' come di
seguito indicato:
a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unita'
nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;
b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unita'
nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della
salute;
c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unita' nel
ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela
della salute;
d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unita'
nel ruolo ispettori;
e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unita'
nel ruolo appuntati e carabinieri.70
9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per
l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a
euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per
l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a
euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per
l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a
euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per
l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere
dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle
previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per
l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno
2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.
11. Omissis.
12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita'
criminali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato
all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di
un contingente massimo di complessive 289 unita' come di
seguito indicato:
a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unita' nel
ruolo appuntati e finanzieri;
b).-d). Omissis.
13. - 24. Omissis.
25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del
Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per l'anno
2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unita'
di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non
prima del 1° luglio 2023. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024,
565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro
nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029,
576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro
nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per
le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e
di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.
26. - 36. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 5, e
dell'articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1.- 4. Omissis.
5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza
organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad
assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali,
un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite
in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45 unita' del ruolo
appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per
l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623
per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro
4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027,
euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031,
euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a
decorrere dall'anno 2033.
6. Omissis.».
«Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas
e del servizio sanitario della Regione Calabria). - 1.
Omissis.
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte
costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di
concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della
direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione
Calabria:
a).-b). Omissis;
c) dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie
funzioni, collabora con le unita' operative semplici e
complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del
contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5
ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione
Calabria. Le modalita' operative della collaborazione sono
definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto
dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2020, n. 181. Per le finalita' di cui alla presente lettera
e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei
compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di
analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del
ruolo ispettori della Guardia di finanza e' incrementata di
quarantacinque unita', di cui e' autorizzata l'assunzione
straordinaria, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente e fermo restando quanto
previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1°
dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022, euro
1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024,
euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno
2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c-bis.-g). Omissis.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 662, 666 e
667, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. n.
43:
«Omissis
662. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di
117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per
l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di
122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per
l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di
123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro
annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al
finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie
facolta' assunzionali, con correlato incremento, ove
necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il
rispetto del principio di equiordinazione, e al
finanziamento delle correlate spese di funzionamento in
misura non superiore al 5 per cento delle predette
disponibilita' annuali. All'attuazione del presente comma
si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie,
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro
della difesa e il Ministro della giustizia.
Omissis
666. Per le esigenze di potenziamento del contingente
di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela
agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "50 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "170 unita'";
2) alla lettera g), le parole: "ispettori: 34"
sono sostituite dalle seguenti: "ispettori: 110";
3) alla lettera i), le parole: "appuntati e
carabinieri: 16" sono sostituite dalle seguenti: "appuntati
e carabinieri: 60";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono a carico del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla
motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al
vestiario".
667. Per le finalita' di cui al comma 666, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di
cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione
straordinaria di un contingente massimo di complessive 120
unita', a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, secondo la seguente ripartizione:
a) ruolo ispettori: 76 unita';
b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 10-bis e
10-ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
S.O. n.101, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale). - 1.-10. Omissis.
10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per
i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di
fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati
dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai
commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31
dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali
passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale
trattamento pensionistico del lavoratore.
10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai
commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino
al 31 dicembre 2024, agli obblighi relativi alla
contribuzione di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di
provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
11. - 28. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). -
1.-3. Omissis.
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
si applicano fino al 31 dicembre 2024 agli obblighi
relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3
della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal
comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del
medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto
dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a
rimborso di quanto gia' versato.
5.- 8-quinquies.Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O. n. 98:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1.-13. Omissis.
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15.-138. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 317, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Omissis
317. Al fine di potenziare l'attuazione delle
politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed
efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla
tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire
l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e
di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio
2019-2021207, e' autorizzato ad assumere, a tempo
indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in
relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante
apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed
esami, un contingente di personale di 350 unita'
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50
unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami, di un contingente di
personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
non generale, di complessive 20 unita', con riserva di
posti non superiore al 50 per cento al personale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la
dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300
unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla
progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le
attivita' di assistenza e di supporto tecnico-specialistico
e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10
per cento nell'anno 2026, fino al 20 per cento nell'anno
2027, fino al 50 per cento nell'anno 2028, fino al 70 per
cento nell'anno 2029 e del 100 per cento nell'anno 2030,
avendo come riferimento il totale delle convenzioni
vigenti, per le medesime attivita', nell'anno 2018. I bandi
per le procedure concorsuali definiscono i titoli
valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale
nell'ambito della pubblica amministrazione. Agli oneri
derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel
limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno
2019, ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro
19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a
valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro
800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-octies, comma 3,
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80:
«Art. 17-octies (Misure di accelerazione delle
attivita' dei commissari in materia ambientale). - 1.-2.
Omissis.
3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della
transizione ecologica e' autorizzato per l'anno 2021 a
reclutare, con le modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, nonche' anche mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, di durata complessiva
anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva
al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di
centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da
assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2
sulla base della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis.
4.-8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 18-bis,
del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1.-18. Omissis.
18-bis. Il Ministero della cultura e' autorizzato,
entro il 30 giugno 2024, mediante scorrimento della
graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II
Area, posizione economica F2, profilo professionale di
assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 53 del 6 luglio 2021, ad assumere fino a 750
unita' di personale a valere sulle vigenti facolta'
assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le
unita' di personale reclutate mediante lo scorrimento di
graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrate
nell'Area degli assistenti, corrispondente alla previgente
II Area.
18-ter-22-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 27-bis,
del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1.-27. Omissis.
27 bis. Al fine di rafforzare la capacita'
amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure
e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti
previsti dal PNRR, nonche' di ridurre il precariato, la
regione Calabria, negli anni 2022, 2023 e 2024, puo'
avviare procedure selettive per l'assunzione di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle
risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero
riassorbibile, anche valorizzando le esperienze
professionali maturate dal personale in servizio presso
l'Azienda Calabria Lavoro, che ha gia' prestato attivita'
lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della
medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo
determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
A tal fine e' autorizzato il trasferimento alla regione
Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le
procedure selettive di cui al primo periodo sono
organizzate, per figure professionali omogenee, dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le finalita' di
cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo
non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della
medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda
Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per
l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a
ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto
dalla legislazione vigente.
28.- 28-septies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Omissis.
200. Al fine di garantire il servizio sociale
professionale come funzione fondamentale dei comuni,
secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27,
lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui
all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo
attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere
effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di
lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto
degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Omissis.».
 
Art. 1 bis
Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in
materia di inconferibilita' di incarichi a componenti di organo
politico di livello locale

1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13-ter, comma 1,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
gennaio 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13-ter (Inconferibilita' di incarichi a
componenti di organo politico di livello regionale e
locale). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di non
disperdere le competenze e le professionalita' acquisite
dagli amministratori locali nel corso del loro mandato,
specialmente durante l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'incompatibilita' di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si
applica ai componenti dei consigli dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
2.-Omissis.».
 
Art. 1 ter
Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la
digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della pubblica
amministrazione

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, comma 1, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei
servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione).
- 1. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei
servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione,
gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli
strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla
Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto
i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il
termine della cui durata contrattuale non sia ancora
scaduto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono prorogati al 30
giugno 2024 e i relativi importi e quantitativi massimi
complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o
il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari
al 50 per cento del valore iniziale, purche' detti
strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati da
precedenti disposizioni legislative e fatta salva la
facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a
tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
1-bis.- 2. Omissis.».
 
Art. 1 quater
Differimento di termine in materia di sicurezza
dei minori in ambito digitale

1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: «3 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di
contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e
alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei
minori in ambito digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2023, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Disposizioni per la sicurezza dei minori in
ambito digitale). - 1. - 2. Omissis.
3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite
dei distributori operanti in Italia, informano l'utente
sulla possibilita' e sull'importanza di utilizzare
applicazioni di controllo parentale. Tale adempimento puo'
essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle
confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo
o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico
supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica,
segnali, con chiarezza e semplicita', l'esistenza delle
applicazioni di controllo parentale suddette,
potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori
informazioni ai siti internet della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per
la famiglia e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente
comma e' assicurato entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4.-8-ter. Omissis.».
 
Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.
4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validita' della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali.
5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidita', le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entita' dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, puo' essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.
6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.
6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis»;
b) all'articolo 99:
1) comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalita': » sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalita'» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;
1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono abrogate;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalita' di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, del presente codice. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
S.O. n. 27, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati). - 1. - 4-ter. Omissis.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e
4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2024.
4-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, del citato
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Modifiche in materia di funzioni
fondamentali dei comuni). - 1. Nelle more dell'attuazione
della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n.
33, e della conclusione del processo di definizione di un
nuovo modello di esercizio in forma associata delle
funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui
all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali
dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O. n. 30,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126:
«Art. 25-bis (Semplificazione della procedura di
accesso allacarriera di segretario comunale e provinciale
per il triennio 2020-2022). - 1. Al fine di sopperire alla
carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato
supporto al ripristino della piena operativita' degli enti
locali, per il triennio 2020-2022, l'albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali bandisce procedure
selettive semplificate di accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale, prevedendo:
a) la possibilita' di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui
ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui
all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in
sedi decentrate e con modalita' telematiche o, comunque, in
modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di
strumenti informatici;
c) lo svolgimento con modalita' telematiche di due
prove scritte, anche nella medesima data ed anche
consistenti in una pluralita' di quesiti a risposta aperta;
la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere
giuridico, con specifico riferimento al diritto
costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento
degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova
scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e
finanziario-contabile, con specifico riferimento ad
economia politica, scienza delle finanze e diritto
finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali, nonche' management pubblico;
d) lo svolgimento di una prova orale, che deve
riguardare in ogni caso almeno le materie di cui
all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e
nel corso della quale deve essere accertata anche la
conoscenza di lingue straniere; tale prova puo' essere
effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni;
e) la possibilita' di articolazione della
commissione esaminatrice in sottocommissioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal
presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua
attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15 e
dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1.-14. Omissis.
15. La validita' della graduatoria della procedura
speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del
fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata
al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata fino
al 31 dicembre 2024.
16.- 28-septies. Omissis.».
«Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'interno e di personale del comparto
sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1.-3. Omissis.
4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e
74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, relative al contributo economico per i familiari
del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle
azioni di contenimento, contrasto e di gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate
nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche negli anni
2022, 2023 e 2024.
5.-6-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. - 6.
quinquies. Omissis.
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia'
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n.
512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre
1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare,
armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284.
6-septies.- 84. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-bis,
lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
(Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132:
«Art. 19 (Sperimentazione di armi ad impulsi
elettrici da parte delle polizie locali). - 1. Omissis.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma
1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche di
cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b). Omissis.
2.-5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-sexies, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Misure urgenti di
sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2022, n.
270, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio
2023, n. 6, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14-sexies (Proroga di disposizioni in materia
di incarichi di vicesegretario comunale). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si
applicano fino al 31 dicembre 2024. I relativi incarichi,
se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale
scadenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 6-ter,
del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in
materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
2022, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 (Misure straordinarie in favore degli enti
locali). - 1.- 6-bis. Omissis.
6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della
Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio
2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno eliminato
il fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel
risultato di amministrazione, in sede di approvazione del
rendiconto 2024 provvedono ad accantonare un apposito
fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle
anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni
di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi
precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31
dicembre 2024.
6.quater- 9-sexies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 3, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 2011, n. 172:
«Art. 60 (Gestione dei residui). - 1.-2. Omissis.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, non e' consentita la cancellazione dei residui
passivi dalle scritture contabili per perenzione.
L'istituto della perenzione amministrativa si applica per
l'ultima volta in occasione della predisposizione del
rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e'
accantonata per garantire la copertura della reiscrizione
dei residui perenti, per un importo almeno pari
all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui
perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare
dei residui perenti e comunque incrementando annualmente
l'entita' dell'accantonamento di almeno il 20 per cento,
fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.
4.- 7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 899, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Omissis.
899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto
ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del
risultato di amministrazione secondo le modalita' di cui ai
commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo
anticipazione di liquidita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, del
citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Omissis.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3.-7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 74, comma 6, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 74 (Proroga del contingente "Strade sicure" e
remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro
straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del
Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, del
Corpo della polizia Penitenziaria). - 1.-5. Omissis.
6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31
luglio 2021, la funzionalita' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.622.070
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale dei vigili del fuoco.
7.-12. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 97, comma 1, e 99,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214:
«Art. 97 (Consultazione della banca dati nazionale
unica). - 1. Ai fini del rilascio della documentazione
antimafia, la banca dati nazionale unica puo' essere
consultata, secondo le modalita' di cui al decreto previsto
dall'articolo 99, comma 1-bis, da:
a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e
2, del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) gli ordini professionali;
c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita'
di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
«Art. 99 (Modalita' di funzionamento della banca dati
nazionale unica). - 1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica
amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento della banca
dati nazionale unica e di collegamento con il Centro
elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di
natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le
modalita' di autenticazione, autorizzazione e di
registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate
sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del
personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione
civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei
compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di
procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti
di cui all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del
decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte
salve le disposizioni di cui al Capo IV, sezione II, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati
numeri 2, 3, 4 e 5.
2. 2-ter. Omissis.».
 
Art. 3
Proroga di termini in materia economica
e finanziaria

1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»;
b) dopo il comma 929 e' inserito il seguente:
«929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma da' avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicita', della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 e' presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927».
3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».
4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresi' nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualita' 2024 e' differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/ CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo e' revocato. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
11. In caso di inoperativita' dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita', la prestazione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalita' degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e la societa' SOGEI del 23 dicembre 2009, e dai relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.
12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».
12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono inserite le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022».
12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 e' inserito il seguente:
«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale».
12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.
12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».
12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:
1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: « , approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, »;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso.
12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024.
12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con eta' inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprieta' da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti e' attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta e' utilizzabile nell'anno 2025 con le modalita' previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-sexies, comma 1,
del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di
locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali
entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per
societa' pubbliche). - 1. In considerazione delle modalita'
organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e
avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di
transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le Autorita'
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di
previdenza e assistenza, per i contratti di locazione
passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2024, non applicano le riduzioni del canone di
mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
presenza di una delle seguenti condizioni:
a) classe di efficienza energetica dell'immobile
oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore
a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) rispetto da parte delle amministrazioni statali
di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non
superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non
superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili
non di nuova costruzione con limitata flessibilita'
nell'articolazione degli spazi interni;
c) il nuovo canone di locazione deve essere
inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le
amministrazioni statali.
1-bis. -3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 927 e
929-bis, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico
aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma, con le modalita' di cui all'articolo 1,
commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva
del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili
dei servizi competenti per materia, entro il termine
perentorio di settanta mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presenta specifiche istanze di
liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte
a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al
28 aprile 2008.
Omissis.
929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927 e per
portare a conclusione la gestione straordinaria del debito
pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il
Commissario straordinario del Governo per la gestione del
piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma
da' avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on
line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di
pubblicita', della rilevazione definitiva della massa
passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927,
assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non
inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle
richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti
commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al
31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a
obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie
assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile
2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di
Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono
a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche
istanze di liquidazione relativamente alle domande
positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al
comma 928, dandone debita comunicazione alla parte
interessata. In caso di esito negativo della verifica
comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento.
La mancata presentazione della domanda da parte dei
creditori nel termine di cui al primo periodo del presente
comma determina l'automatica cancellazione del credito
vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa
passiva da parte del Commissario straordinario del Governo
di cui al comma 930 e' presentata entro i tre mesi
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e finanziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2018, n. 247, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema
di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). -
1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e
2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema
tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture
elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono
da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali
trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1.-5-bis. Omissis.
6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della
legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di due anni.
7.-10-undecies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 89 e 90,
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
89. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge iniziano una procedura di ammissione
alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi
multilaterali di negoziazione di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e'
riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla
quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo
massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei
costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024, per
la predetta finalita'.
90. Il credito d'imposta di cui al comma 89 e'
utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro
per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022, di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di
6 milioni di euro per l'anno 2025, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui e' stata ottenuta la
quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del
credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne
conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n.
280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 421, 422 e
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. n. 192:
«Omissis
421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonche' quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, nonche' per il
recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia
delle entrate puo' emanare apposito atto di recupero
motivato da notificare al contribuente con le modalita'
previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo
periodo non si applica alle attivita' di recupero delle
somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20
marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, delle somme dovute entro il termine assegnato
dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si
procede alla riscossione coattiva con le modalita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. Per il pagamento
delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non e'
possibile avvalersi della compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per
il relativo pagamento non e' ammessa la compensazione
prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
423. La competenza all'emanazione degli atti di cui
al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione
della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il
precedente periodo di imposta.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 31 a
36, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Omissis
31. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle
agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa
erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ferma restando l'applicabilita' delle
specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente,
esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31,
per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi
quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o
fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza
dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui
al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica
disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di
recupero emanato in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla
normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 e'
notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la
violazione.
34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni,
con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni
previste dalle singole norme vigenti per le violazioni
commesse e sono applicati gli interessi.
35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34
spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale del contribuente,
individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
momento della commissione della violazione; in mancanza del
domicilio fiscale, la competenza e' attribuita ad
un'articolazione della medesima Agenzia individuata con
provvedimento del direttore.
36. Per le controversie relative all'atto di recupero
di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- 1.-2. Omissis.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 4, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche'
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori
colpiti dai medesimi eventi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 2023, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
«Art. 21 (Disposizioni urgenti in materia di beni
mobili giacenti e in materia di giochi). - 1. - 3. Omissis.
4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del
gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori
entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi
a favore delle popolazioni dei territori di cui
all'allegato 1 del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio
2018, n. 17:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo
5, legge 225/1992)). - 1. Per gli interventi conseguenti
agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le
emergenze nazionali".».
- Si riporta il testo dell'articolo 112, comma 7, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. n.
92:
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1.-6. Omissis.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente
in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano
piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente
alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino
complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1°
gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi
forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a
condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia
forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 134 e 135,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Omissis
134. Al fine di favorire gli investimenti, per il
periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto
ordinario contributi per investimenti per la progettazione
e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di
viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di
sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di
ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti
rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche
ambientali dei siti inquinati, nonche' per investimenti di
cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135
milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per
l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di
524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di
euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno
2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di
200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al
periodo precedente tengono conto della riduzione apportata
ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli
importi spettanti a ciascuna regione a valere sui
contributi di cui al primo periodo sono indicati nella
tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere
modificati, a invarianza del contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
135. I contributi per gli investimenti di cui al
comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per
ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni
del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno
precedente al periodo di riferimento. Il contributo
assegnato a ciascun comune e' finalizzato a investimenti
per:
a) la messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico;
b) la messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti nonche' per interventi sulla viabilita' e sui
trasporti anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento
ambientale;
c) la messa in sicurezza degli edifici, con
precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture
di proprieta' dei comuni;
c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di
sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al
trasferimento modale verso forme di mobilita' maggiormente
sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana,
riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti
inquinati;
c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e
altri beni mobili a utilizzo pluriennale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
"8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.".
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. I termini
per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e
finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi
dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono
corso dalla data di notifica della decisione di
autorizzazione della Commissione europea. Qualora la
Commissione europea adotti una decisione negativa, le
risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato
non compatibile sono revocate e rimangono nella
disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere
destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e
il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le
modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita'
di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo Piano. Le amministrazioni attuano gli interventi
ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari in coerenza con il principio dell'assenza di
un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo dell'articolo 3-ter, commi 2 e 3,
del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-ter (Alleggerimento degli oneri da
indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative
risorse per le maggiori spese energetiche). - 1. Omissis.
2. In considerazione delle difficolta' determinate
dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi
energetici, negli anni 2023 e 2024, gli enti locali possono
effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della
quota capitale di mutui e di altre forme di prestito
contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la
Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo
restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni
nel bilancio di previsione.
3. In considerazione dell'emergenza dovuta
all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad
accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI)
e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la
sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento
dei finanziamenti in essere in scadenza negli anni 2023 e
2024, con conseguente modifica del relativo piano di
ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in
deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo
41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
fermo restando il pagamento delle quote interessi alle
scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui
al presente comma non comportano il rilascio di nuove
garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al
fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a
sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
salute e adempimenti fiscali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 marzo 2023, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n.
56, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico). - 1. Ai
fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico previste
dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a
347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si
considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di
spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile,
ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le
agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma
dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve
eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o
al contributo. Le disposizioni del presente comma si
applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data
di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli
anni 2023, 2024, 2025 e 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 822 e
822-bis, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
822. In sede di approvazione del rendiconto per gli
esercizi 2022 e 2023 da parte dell'organo esecutivo, gli
enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione
all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le
somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di
amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad
interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
con risorse proprie, non gravate da obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme
relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni. Le risorse svincolate in sede di
approvazione del rendiconto 2022 sono utilizzate da ciascun
ente per:
a) la copertura dei maggiori costi energetici
sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende
del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022
delle aziende del servizio sanitario regionale derivante
dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla
pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese
per i rincari delle fonti energetiche;
c-bis) il sostegno degli operatori del settore
turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che
esercitano la propria attivita' nei comuni, classificati
come montani, della dorsale appenninica, a condizione che
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15
gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo
periodo dell'anno precedente.
822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo
svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione
di cui al comma 822 e' autorizzato limitatamente alle
risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo
della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario
regionale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 683, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi
15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2024. Le disposizioni di cui al comma 15-quater del
medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021,
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 3, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa
di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile). - 1.-2. Omissis
3. Per le domande presentate a decorrere dal
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2023, alle categorie
aventi priorita' per l'accesso al credito di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con
limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra
l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto
dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore
all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal
Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le domande
presentate dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, che
rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui
al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80
per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere
sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche
nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia
superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)
pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se
positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci
anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese
precedente al mese di erogazione, e la media del tasso
interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente
del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il
TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti
negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare
le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM
in vigore e a darne indicazione secondo le modalita'
stabilite nel comma 3-bis.
3-bis-14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 527, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40,
come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
527. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, in considerazione delle esigenze di
contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle
more della definizione delle nuove regole della governance
economica europea, le regioni a statuto ordinario
assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza
pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica
pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla
finanza pubblica di cui al periodo precedente e'
effettuato, entro il 31 maggio 2024, in sede di
autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In
assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto
e' effettuato, entro il 30 giugno 2024, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in
proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle
spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della
salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come
risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di
mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a
statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del
concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi
dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello
Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 ("Rimborsi e
concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario")
entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30
giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al
2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo
precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse
a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 22, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Omissis
22. Per le finalita' di cui al comma 20 e'
autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui
destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo
4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di
ciascun anno.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 533 e 534,
della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
533. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, in considerazione delle esigenze di
contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle
more della definizione delle nuove regole della governance
economica europea, i comuni, le province e le citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un
contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200
milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di
euro annui a carico delle province e delle citta'
metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di
spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione
12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli
schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal
rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza,
dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle
risorse del PNRR , approvato con decisione di esecuzione
del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio
2021, come modificato ai sensi della decisione di
esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8
dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31
dicembre 2023, cosi' come risultanti dal sistema
informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso di cui
al periodo precedente gli enti locali in dissesto
finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura
di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che
abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1,
comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui
all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, nonche' delle risorse assegnate ai sensi
dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
534. Gli importi del contributo alla finanza pubblica
di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono
determinati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di
mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima
iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali della proposta di riparto
delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto e'
comunque adottato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 174, 175,
176, 177 e 178, della citata legge 29 dicembre 2022, n.
197:
«Omissis
174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati
alla data di entrata in vigore della presente legge e non
si da' luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere definite le modalita' di
attuazione dei commi da 174 a 177.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 1 e 2,
del citato decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34:
«Art. 21 (Interpretazione autentica dell'articolo 1,
commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n.
197). - 1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, le parole "le violazioni diverse da
quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166
a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti" si interpretano nel senso
che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le
violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' le violazioni
di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1,
commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le
violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta
precedenti, purche' la dichiarazione del relativo periodo
d'imposta sia stata validamente presentata.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel
senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le
violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione le
violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta
sul valore delle attivita' finanziarie estere e all'imposta
sul valore degli immobili situati all'estero di cui
all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonostante la violazione dei predetti obblighi di
monitoraggio.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, S.O. n. 2:
«Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a
ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in
base alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di consegna al concessionario
dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui
le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione
di accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati
esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative
a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le
doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al
periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei
predetti accordi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 106, comma 7, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle
assemblee di societa' ed enti)). - 1. - 6. Omissis.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64, commi 6, 7, 8 e
9, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa
di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile). - 1.-5. Omissis.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di "prime case" di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite
dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti
che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta'
nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e'
attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto
trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato
un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il
credito d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce
presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero
puo' essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui
redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data
dell'acquisto; puo' altresi' essere utilizzato in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non da'
luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi
risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono
esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2023.
10-14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 99:
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
Art. 3 bis
Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda
rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 231, 232 e
244, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Omissis.
231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222
a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30
giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le
somme affidate all'agente della riscossione a titolo di
interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e
le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme
maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le
somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a
titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e
di notificazione della cartella di pagamento.
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e'
effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023,
ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con
scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Omissis.
244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica
rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il
pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione
non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi
oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai
debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti,
i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione
del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attivita' di recupero.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61:
«Art. 1 (Sospensione dei termini in materia di
adempimenti e versamenti tributari e contributivi). - 1. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la
residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei
territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente
decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12
2.- 13. Omissis.».
 
Art. 4
Proroga di termini in materia di salute

1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.
1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attivita' e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Il termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, e' prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.
4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «anche per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, e' sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.
5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,».
6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonche' per il personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, e' inserito il seguente:
«164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonche' di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le universita' possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale».
6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La sperimentazione di cui al primo periodo e' effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»;
b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2024».
7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' prorogato al 31 dicembre 2024.
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: «le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione».
8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024».
8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-septies. La limitazione della punibilita' ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresi' ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.
8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entita' delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonche' del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.
8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi, prorogabile» sono inserite le seguenti: «o rinnovabile» e le parole: «per un ulteriore periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi».
8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), e' differito al 31 dicembre 2024.
8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in
materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari
nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano
con la giustizia, nonche' in materia di termini di
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a
controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi
di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano
nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione
e contrasto dei raduni illegali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 2022, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di obblighi di
vaccinazione anti sars-cov-2). - 1. Omissis.
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024
sono sospesi le attivita' e i procedimenti di irrogazione
della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4
e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
1-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come
modificato dalla presente legge:
«Art 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
1. Omissis.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative
alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia
abilitati di assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla
possibilita' per i medici iscritti al corso di
specializzazione in pediatria, durante il percorso
formativo, di assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con
il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31
dicembre 2024.
3.- 8-duodecies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre
2016, n. 206:
«Art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale). - 1. Omissis.
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato
con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito
internet del Ministero della salute.
2-bis.-8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 268,
lettera a), della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234,
come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale che ha prestato
servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa
consentiti per il personale degli enti medesimi
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del
presente articolo:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare
personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,
possono avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023 e 2024,
delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente
ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del
medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non
oltre il 31 dicembre 2024, degli incarichi conferiti ai
sensi delle medesime disposizioni;
b). - c). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
1.-2-bis. Omissis.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma
3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma
1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
3-bis.- 9-octiesdecies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 11, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. n. 285, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Assunzioni di personale). - 1.- 10.
Omissis.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati,
anche durante la loro iscrizione ai corsi di
specializzazione o ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, possono sostituire a tempo determinato
medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica ma occupati solo in caso di carente
disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica. Fatte salve le disposizioni del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresi'
prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione
specialistica e fermo restando l'assolvimento degli
obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria e
occasionale, a titolo gratuito o con contratto
libero-professionale, agli enti e alle associazioni che,
senza scopo di lucro, svolgono attivita' di raccolta di
sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate
con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Le modalita' e i limiti per la prestazione
dell'attivita' di cui al precedente periodo sono stabiliti
mediante regolamento adottato con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
12. - 15. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 4-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in
materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di indennita' una
tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in
materia di personale delle pubbliche amministrazioni
nonche' di conferimento di incarichi a personale sanitario
in quiescenza). - 1.- 4. Omissis.
4-bis. L'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre
2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali
per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60:
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare
l'invarianza della spesa complessiva.
2.- 5-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
gennaio 2019, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - 1. - 2. Omissis.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui
4. 10-undecies. Omissis.».
«Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. - 2.
Omissis.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. - 10. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
2022, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento
delle qualifiche professionali per medici e operatori
sociosanitari ucraini). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2024, in deroga agli articoli 49 e 50 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e'
consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche
professionali sanitarie e della qualifica di operatore
socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini
residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che
intendono esercitare nel territorio nazionale, presso
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private,
una professione sanitaria o la professione di operatore
socio-sanitario in base a una qualifica professionale
conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e
sociosanitarie interessate possono procedere al
reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del
Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con
contratti a tempo determinato o con incarichi
libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno
2019, n. 60. La struttura che procede al reclutamento
temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma
di Trento o di Bolzano nel cui territorio si e' proceduto
al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti
sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la
documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione
della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei
professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari
reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli
operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai relativi
Ordini professionali. Le amministrazioni interessate
provvedono alle attivita' previste dal presente comma con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
1-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 406-bis e
406-ter, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di
cui al comma 403 e' prorogata al biennio 2021-2022 per le
regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per
il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto
ordinario. La sperimentazione di cui al primo periodo e'
effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo
anno si provvede alla valutazione degli esiti della
sperimentazione.
406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonche'
l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e
delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, e'
autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2024, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 8-quater, comma 7,
e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1992, n. 305, S.O. n. 137:
«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1. -
6. Omissis.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte
di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131.".
8. Omissis.».
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1.
Omissis.
1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
2. - 2-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 29 (Incentivo al processo di riorganizzazione
della rete dei laboratori del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Al fine di adeguare gli standard
organizzativi e di personale ai processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di
riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e
private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e
di diagnostica di laboratorio, attivati mediante
l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma
796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di
ricerca con comprovata esperienza in materia di
sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni
2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si
adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il
31 dicembre 2024, al fine di garantire la soglia minima di
efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni
specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con
tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con
provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei
limiti dell'importo di cui al comma 2.
2. - 3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 338, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
338. Per il triennio 2018-2020 e' istituito un fondo
per l'assistenza dei bambini affetti da malattia
oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro
per l'anno 2020. Al fondo possono accedere gli enti del
Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, costituiti in forma di associazione o fondazione che
svolgono attivita' di assistenza psicologica,
psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei
bambini affetti da malattia oncologica e delle loro
famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui
al primo periodo, e' disciplinato con regolamento adottato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, comma 3,
del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228:
«Art. 1-quater (Disposizioni in materia di
potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale
e dell'assistenza psicologica e psicoterapica). - 1.-2.
Omissis.
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a
causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi
socio-economica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di
cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il
contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro
per persona ed e' parametrato alle diverse fasce
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a
50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda
per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i
requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono
stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il contributo e' stabilito
nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite
complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le
risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al
presente comma sono ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella
C allegata al presente decreto.
4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. n. 285:
«Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti
Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e
sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e
sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle
fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e
logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche). - Omissis.
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 688, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis
688. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma
687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, e'
istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il
contrasto dei disturbi della nutrizione e
dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per
l'anno 2022, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni di euro per l'anno 2024.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile
2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76:
«Art. 3-bis (Responsabilita' colposa per morte o
lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. Durante lo
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli
589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una
professione sanitaria e che trovano causa nella situazione
di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa,
il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono
escludere la gravita', della limitatezza delle conoscenze
scientifiche al momento del fatto sulle patologie da
SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonche' della
scarsita' delle risorse umane e materiali concretamente
disponibili in relazione al numero dei casi da trattare,
oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze
tecniche possedute dal personale non specializzato
impiegato per far fronte all'emergenza.».
- Si riporta il testo degli articoli 589 e 590 del
Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1930, n. 251, Supplemento straordinario:
«Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per
colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e'
della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una
professione per la quale e' richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e'
della reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci
anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di
una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non puo' superare gli anni quindici.».
«Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque
cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
euro 309.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione
da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro
2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della
reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi
nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e'
richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di
un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della
reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni
gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a
quattro anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la
pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena
della reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (Misure urgenti per
arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2022, n.
40, e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2022, n. 29, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
della diffusione della PSA). - 1.-6. Omissis.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo
di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari
regionali e le autonomie, per una sola volta, per un
ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Del conferimento o
del rinnovo dell'incarico e' data immediata comunicazione
alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
8.-10. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 5-ter,
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2011, n. 109,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali). - 1.- 5.bis. Omissis.
5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni
sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022, 2023 e
2024 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni
indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie.
6.-14. Omissis.».
 
Art. 5
Proroga di termini in materia
di istruzione e merito

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, e' prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».
b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:
«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalita' previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali. La facolta' di cui al presente comma e' esercitabile anche dalle Regioni che hanno gia' provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilita' e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facolta' di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facolta' di richiesta della concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis e' riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalita' per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facolta', nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».
3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: «2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025» e le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale» e, al secondo periodo, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale».
3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.
3-quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «all'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024».
3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-quater. Le facolta' assunzionali gia' autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unita' di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia».

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 385, lettera h) dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. n. 70:
«385. A favore degli italiani nel mondo sono disposti
i seguenti interventi:
a).-g). Omissis.
h) per un ammontare pari a 100.000 euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della
societa' Dante Alighieri per garantire la continuita' delle
sue iniziative di promozione del patrimonio culturale
italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000 euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia
nazionale dei Lincei;».
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 4-ter e
3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 (Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile
2020, n. 93, e convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021). - 01.- 4-bis. Omissis.
4-ter. In considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione
delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e
6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato
dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di
conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto
relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da
conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima
applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026,
anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta
legge, sia per il primo biennio di validita' che per i
successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o piu'
ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1
al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli
aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e'
adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore
della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti
dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero
dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari,
che procede alla verifica entro il medesimo termine. I
termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla
predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La
valutazione delle istanze per la costituzione delle
graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici
scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi
delle istituzioni scolastiche della provincia di
riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di
istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso,
ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte
dell'ufficio scolastico provinciale territoriale
competente. La presentazione delle istanze, la loro
valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono
con procedura informatizzata che prevede la creazione di
una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe
nazionale dei docenti.».
«Art. 3 (Misure urgenti per la tempestiva adozione
dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione). - 1. A
decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, per
dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica
istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di
sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro
dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si
puo' prescindere dal parere.».
- La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di
Universita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
2004, n. 88, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di graduatorie
permanenti). - 1.-3-bis. Omissis.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, senza
possibilita' di ulteriori nuovi inserimenti,
l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento
in forza dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza
biennale e con possibilita' di trasferimento in un'unica
provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della
fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie
di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento
delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuato con cadenza
biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con
periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno"
sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.
Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le
integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma
sono effettuati entro il 15 giugno 2004.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 11, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi) come modificato
dalla presente legge:
Art. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e
merito). - 1.-10. Omissis.
11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del
secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2,
lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione
alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Le
esperienze maturate nei percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento possono costituire comunque
parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del
decreto legislativo n. 62 del 2017.».
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12.
 
Art. 6
Proroga di termini in materia di universita' e ricerca

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».
2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, e' prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonche' a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.
4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024».
5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2024».
6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le parole: «2022-2023 e 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025».
7. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026».
8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»;
b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e comma 5-bis, e all'articolo 35-bis».
8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro».
8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.
8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - 1.-139.
Omissis.
140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base
di un elenco di persone, definito da un comitato di
selezione, che rimane valido per tre anni. La durata del
mandato dei suddetti componenti, compresi quelli
eventualmente nominati in sostituzione di componenti
cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,
secondo principi di imparzialita', professionalita',
trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) i requisiti e le modalita' di selezione dei
componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra
qualificati esperti stranieri, e le relative indennita',
prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo,
la carica di presidente o di componente dell'organo
direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del
settantesimo anno di eta'.».
- Si riporta il comma 1145 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato
dalla presente legge:
«1145. Le somme residue relative ai mutui che sono
stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concessi per interventi di edilizia universitaria dalla
Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, nonche' a valere sulle risorse di cui
all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, possono essere erogate anche successivamente alla
scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della
realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto
del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato
dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo
di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa
depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2024, su
domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi):
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita'
e ricerca e di esami di Stato). - 1.-3-ter. Omissis.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2
e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41, relative alle modalita' di svolgimento degli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e
dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime
disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra
laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato, per le quali
l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami
sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto
articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, della legge
8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli
universitari abilitanti), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276:
«Art. 1 (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e
psicologo). - 1. L'esame finale per il conseguimento delle
lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi
dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale
- classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42
nonche' della laurea magistrale in psicologia - classe
LM-51 abilita all'esercizio delle professioni,
rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico
veterinario e di psicologo.
2. Nell'ambito delle attivita' formative
professionalizzanti previste per le classi di laurea
magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi
universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un
tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le
specifiche modalita' di svolgimento, certificazione e
valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono
previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e
dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di
studio.
3. Con riferimento alla professione di psicologo, una
parte delle attivita' formative professionalizzanti di cui
al comma 2 puo' essere svolta all'interno del corso di
studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche -
classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al
presente comma, limitatamente al tirocinio
pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di cui
all'articolo 3.».
«Art. 2 (Lauree professionalizzanti abilitanti
all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico,
perito agrario e perito industriale). - 1. L'esame finale
per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in
professioni tecniche per l'edilizia e il territorio -
classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e
forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche
industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita
all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi
di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato,
di perito agrario laureato e di perito industriale
laureato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma
6-quaterdecies, del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di Universita' e
ricerca). - 1.-6-terdecies. Omissis.
6-quaterdecies. Fino al 31 luglio 2024, limitatamente
alle risorse gia' programmate ovvero deliberate dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le
universita', le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico e' riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca
possono indire procedure per il conferimento di assegni di
ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i
contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies
del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai
macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 8, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita'
e ricerca). - 1.-7. Omissis.
8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle
Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica
Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale del
Ministero dell'universita' e della ricerca n. 251 del 29
gennaio 2021 e' prorogato al 15 febbraio 2024.
Conseguentemente, la presentazione delle domande per il
sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione
scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal 7 febbraio
al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre
si concludono entro il 7 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 01. Omissis.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli
anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite percentuale
di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in
via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e
determinato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quater, del
citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le
procedure e le modalita' per la programmazione e il
reclutamento del personale docente e del personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.
143, si applicano a decorrere dall'anno accademico
2025/2026 ad esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In
sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento
del personale di cui all'articolo 2 del medesimo
regolamento e' approvata dal consiglio di amministrazione
su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre
2024.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2025/2026.
3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno
accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle
seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4-ter, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita'
e ricerca). - 1.-4-bis. Omissis.
4-ter. Nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per gli anni
accademici 2023/2024 e 2024/2025, le istituzioni di cui
all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono
reclutare, nei limiti delle facolta' assunzionali
autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, personale docente a tempo
indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti
graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonche'
sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in
subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed
esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35,
comma 3, lettere a), b), c) ed e), e comma 5-bis, e
all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di criteri,
modalita' e requisiti di partecipazione definiti con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il comma 300 dell'articolo 1 della citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato
dalla presente legge:
«300. Lo stanziamento, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati
di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2
milioni di euro e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)), si veda nei riferimenti all'articolo 3.
- Si riporta il comma 784 dell'articolo 1 della citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«784. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).».
 
Art. 7
Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».
2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2024 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».
5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti».
5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
6-bis. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
6-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, gia' conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024».
6-quater. Le contabilita' ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilita' residue accertate alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.
6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Fondo unico per lo spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024» e le parole: «l'attivita' svolta nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «l'attivita' svolta nel 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma 6,
lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15-bis (Interventi immediati sul patrimonio
culturale). - 1. - 5. Omissis.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi
di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo 24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di
progettazione, costituita, per la durata di otto anni a far
data dal 2017, presso il Segretariato generale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e composta da non piu' di venti unita' di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di
spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria
tecnica possono essere altresi' affidate le funzioni di
responsabile unico del procedimento;».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 8, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Ulteriori disposizioni in materia di
personale). - 1. - 2. Omissis.
2. Le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis,
comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016,
sono incrementate fino a ulteriori venti unita', nel limite
dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2024. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
- Si riporta il comma 632 dell'articolo 1 della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«632. Nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito un fondo da ripartire con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34
milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri di
riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al
primo periodo.».
- Si riporta il comma 806 dell'articolo 1 della citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato
dalla presente legge:
«806. Per le finalita' di cui al comma 804, e'
istituito presso il Ministero della cultura un Comitato
promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro
Vannucci detto "Il Perugino". Il Comitato e' presieduto da
un presidente nominato dal Ministero della cultura e
composto da un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, uno del Ministero dell'universita' e della
ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione
Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del
comune di Citta' della Pieve, nonche' da quattro esperti
della vita e delle opere del Perugino designati dal
Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto
del Ministro della cultura, che ne definisce anche le
modalita' di funzionamento, ha il compito di promuovere e
diffondere, attraverso un adeguato programma di
celebrazioni, di attivita' formative, editoriali,
espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e
scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera
di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite
le risorse di cui al comma 805. Al termine delle
celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla
data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione
conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione
delle risorse assegnate che presenta al Ministro della
cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti
del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, gettone di
presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno
diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al
solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per le attivita' strettamente connesse al
funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.
Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle
risorse di cui al comma 805. Per l'anno 2023 e' autorizzata
la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del
Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti
ai componenti dello stesso Comitato. Per l'anno 2024 e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di
funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle
spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Agli
oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari
a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38-bis, comma 1,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O. n.
24, e convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 38-bis (Semplificazioni per la realizzazione di
spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche). - 1.
Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per
il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure
di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la
realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono
attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e
il musical nonche' le proiezioni cinematografiche, che si
svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore
1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000
partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli
dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale,
e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico
per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo
restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida
adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione
del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui
sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2-octies,
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
(Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Personale). - 1.-2-septies.
2-octies. Fino al 31 dicembre 2024, nei limiti della
dotazione organica approvata con le modalita' di cui al
comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e
tecnico, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50
per cento dei posti disponibili, mediante procedure
selettive riservate al personale artistico e tecnico che
alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i
seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato
fino a un anno prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione, presso la fondazione che procede
all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo
determinato per un tempo complessivo non inferiore a
diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti. Fino al 31 dicembre 2024, nei limiti della
dotazione organica approvata con le modalita' di cui al
comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato di personale
amministrativo, vi provvede, in deroga alle previsioni di
cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,
mediante procedure selettive riservate al personale
amministrativo che alla data di pubblicazione dei relativi
bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo
abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore
della presente disposizione, presso la fondazione che
procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a
tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a
trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti. Le fondazioni possono altresi' avviare, per i
residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica
approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater,
procedure selettive del personale artistico, tecnico e
amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a
valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza
professionale maturata in virtu' di precedenti rapporti di
lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le
assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies
e del limite della dotazione organica approvata, previa
verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della
compatibilita' con le voci del bilancio preventivo ed in
coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le
modalita' di espletamento delle procedure selettive di cui
al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di
attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono
definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi
di trasparenza, pubblicita' e imparzialita', sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti
in materia di processo penale, di processo civile, di
contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle
tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in
materia di personale della magistratura e della pubblica
amministrazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
agosto 2023, n. 186, e convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 137, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di cultura e di
organizzazione del Ministero della cultura). - 1. Omissis.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31
marzo 2024, mediante le procedure di cui all'articolo 13
del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali
decadono con il perfezionamento delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni
caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche'
della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 1 e 3,
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
culturale e per lo spettacolo). - 1. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di
assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza
delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio degli uffici periferici, puo'
autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle
procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di
Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici gia'
autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo
massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il
limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di
24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori
possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico
del procedimento. Ciascun ufficio assicura il rispetto
degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse
fasi della procedura.
2. Omissis.
3. Nelle more delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo la
misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli
incarichi dirigenziali non generali di cui al presente
comma possono essere conferiti esclusivamente per le
direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle
arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonche'
per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.
Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi
dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al
personale delle aree funzionali del medesimo Ministero,
gia' in servizio a tempo indeterminato e comunque in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti
relativi a detti incarichi prevedono una clausola
risolutiva espressa che stabilisce la cessazione
dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei
ruoli del personale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di
cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al
comma 9. In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i
contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel
numero massimo di 7, gia' conferiti e in essere al 31
dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni
dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024. La
quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo
1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, e' comunque previamente autorizzata
dal Ministro per la pubblica amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede comunque a
valere sulle facolta' assunzionali del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
ottobre 2023, n. 167 (Regolamento recante modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della cultura
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 dicembre 2019, n. 169), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 novembre 2023, n. 273:
«Art. 1 (Modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169). - 1. Al
regolamento di organizzazione del Ministero della cultura
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) - e). Omissis.
f) all'articolo 42, il comma 5 e' sostituito dal
seguente: "5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con
decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e
4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
non piu' di tredici, inclusa la Direzione musei statali
citta' di Roma, e operano in una o piu' Regioni o in una
citta' metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia,
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Nelle Regioni Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le
direzioni regionali Musei sono accorpate ai musei e agli
altri luoghi della cultura individuati nell'articolo 33,
comma 3, lettera b). Le funzioni di Direttore regionale
Musei o di Direttore Musei statali della citta' di Roma
possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti
e musei di cui all'articolo 33, comma 3, con l'atto di
conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore
emolumento accessorio.";».
- Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), ), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). -
1.-3. Omissis.
4. La quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal
vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata
alle fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024 e' ripartita sulla base della media delle
percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga
ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione
previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno
2024 rendicontano l'attivita' svolta nel 2023, dando conto
in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli
spettacoli.».
 
Art. 7 bis
Misure per l'innovazione digitale dell'editoria

1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' concesso, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 2,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2019, n. 100, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 30-quater (Interventi a favore di imprese
private nel settore radiofonico). - 1. Omissis.
2. Al fine di favorire la conversione in digitale e
la conservazione degli archivi multimediali delle imprese
di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri
corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni
di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente
comma non e' soggetto a riparto percentuale tra gli aventi
diritto e puo' essere riassorbito da eventuale convenzione
appositamente stipulata successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1, e 2,
lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione
della disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva
locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura
per l'affidamento in concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n. 255:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1,
comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10,
comma 1, della presente legge, di seguito denominato
"Fondo".
2. Nel Fondo confluiscono:
a.-b). Omissis.
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge;».
- Si riporta il comma 616 dell'articolo 1 della citata
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«616. Al fine di semplificare le procedure contabili
di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile
incremento delle entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e
3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere
dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:
a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel
predetto Fondo confluiscono, altresi', le risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico relative ai contributi in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive in ambito locale;
b) per la restante quota, alla societa'
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme
delle entrate del canone di abbonamento gia' destinate
dalla legislazione vigente a specifiche finalita', sulla
base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente
a quello di accredito.».
 
Art. 8
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, e' prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operativita' dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantuno mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attivita' comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorita' di sistema portuale, dopo la parola: «Ucraina» sono inserite le seguenti: «e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso» e dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilita' erariale, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di trasporto pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;
c) al quarto periodo, dopo le parole: «dei veicoli con caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti: «Euro 2 e»;
d) al quinto periodo, dopo le parole: «l'esonero dei veicoli» sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole: «delle risorse di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al quinto periodo»;
e) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024, dispone l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalita' di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.».
6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
8. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alle attivita' dell'ANAS, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»;
2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono soppresse e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilita' analitica, rimangono a disposizione della societa'».
9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro il 30 marzo 2024 le societa' concessionarie per le quali e' intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari.».
9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024»;
b) dopo le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono inserite le seguenti: «e lo sviluppo sostenibile» e la parola: «CIPE», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «CIPESS».
10. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Societa' Autostrada Tirrenica S.p.a. e' fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028.».
10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attivita' di salvamento acquatico, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n.
212, e convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164:
«Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo
sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per
il rilancio dell'economia). - 1.-3. Omissis.
3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui
ai commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di
cantierabilita' si realizzano quando i relativi
adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono
compiuti entro il 31 dicembre 2021. Per gli interventi
relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada
per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e
Salerno, di cui alla lettera c) del comma 2 del presente
articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di
finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre
2023, a condizione che gli enti titolari dei codici unici
di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema
di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica
dell'avanzamento dei progetti. Le disposizioni del
precedente periodo si applicano anche al completamento
della strada statale 291 della Nurra in Sardegna.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti
per la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2016, n. 304, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Agenzia per la somministrazione del lavoro
in porto e per la riqualificazione professionale
(transhipment)). - 1. Al fine di sostenere l'occupazione,
di accompagnare i processi di riconversione industriale
delle infrastrutture portuali e di evitare grave
pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei
porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione
di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli
ultimi cinque anni in modalita' transhipment e persistano
da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni
delle attivita' terminalistiche, in via eccezionale e
temporanea, per un periodo massimo non superiore a
ottantuno mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e'
istituita dalla Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale
laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia
per la somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi
compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di
concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n.
84 del 1994.
2.-6. Omissis.
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di
mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92L. 28/06/2012, n. 92, Art. 3 - Tutele in
costanza di rapporto di lavoro nel limite delle risorse
aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017,
14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno
2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per
l'anno 2021, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024.».
- Si riporta il comma 471 dell'articolo 1 della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«471. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per
l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale,
con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un
contributo, denominato "buono portuale", pari all'80 per
cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese
titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate
rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della
legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice
della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327. Il contributo di cui al primo periodo e' destinato
a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo
della patente e delle abilitazioni professionali per la
guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di
trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci
all'interno delle aree portuali, da parte dei propri
dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di
importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per
ciascun dipendente;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di
gestione come indicati, a titolo esemplificativo,
dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di
importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;
c) incentivare azioni di riqualificazione del
personale attraverso modelli di formazione funzionali alla
riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei
livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di
automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un
"buono portuale" di importo massimo pari a 50.000 euro per
ciascuna impresa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 199, comma 1,
lettera b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
a). Omissis.
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1°
gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni
lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro
prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno
2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema portuale italiano conseguenti
all'emergenza COVID-19. Tale contributo e' erogato dalla
stessa Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita'
portuale. Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti
dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al
medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o
l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di
attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi
dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima
legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per
ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. In
conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante
dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina e della
recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, le
Autorita' di sistema portuale possono procedere, nel limite
complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 2 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo
scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio,
all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al
primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro
portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi
dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di
contratti di appalto e di attivita' comprese nel ciclo
operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo
periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e
dei requisiti di cui ai precedenti periodi.».
- Si riporta il comma 505 dell'articolo 1 della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«505. Al fine di sostenere le attivita'
imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il
corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per
la circolazione stradale di convogli formati da macchine
agricole con massa complessiva del medesimo convoglio
superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore
usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto
del limitato transito su strada degli stessi. Per
compensare gli enti proprietari delle strade dei minori
introiti derivanti dall'applicazione del presente comma e'
autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere
dal 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' disposto il riparto delle risorse di cui
al presente comma tra gli enti proprietari delle strade.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 17-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito
dall'Unione europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2020, n. 323, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1.- 17. Omissis.
17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della
normativa nazionale con quella dell'Unione europea in
materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie
ferroviarie del sistema ferroviario, come definito
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, sono approvate apposite linee guida
finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza
ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di
prevenzione e di protezione da applicare alle
infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei
gestori e delle imprese ferroviarie, nonche' a definire i
tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei
gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al
primo periodo e' notificato alla Commissione europea e
all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n.
50 del 2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla data
di emissione del parere favorevole espresso dalla
Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2024 i termini
previsti dagli articoli 3, comma 8, comma 2, e 11, comma 4,
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile
2006.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2023, n.
47, e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Ulteriori misure di semplificazione in
materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e
in materia di procedimenti amministrativi). - 1.-3.
Omissis.
4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si
applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un
termine piu' lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1,
2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato
decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle
procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti
aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle
acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di
progettualita' finanziate con le dette risorse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 2, del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Responsabilita' erariale). - 1. Omissis.
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2024, la responsabilita' dei soggetti sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'
limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente
voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da
omissione o inerzia del soggetto agente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
settembre 2021, n. 217, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto
marittimo). - 1.-3. Omissis.
3-bis. In tutto il territorio nazionale e' vietata la
circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3,
adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati
a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento
Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere
dal 31 gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio
2024. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono
disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per
particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico
o destinati a usi particolari. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023,
comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche
antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale
per i quali, al fine di consentire la continuita' e la
regolarita' del servizio di trasporto pubblico locale, e'
richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con
caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto
pubblico locale per i quali, al fine di consentire la
continuita' e la regolarita' del servizio di trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui
al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024. Dal 1°
gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea,
nazionali e regionali, gia' assegnate alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al
rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico
locale, e' prioritariamente finalizzato alla sostituzione
dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 e
Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone
l'esonero dei veicoli Euro 3 di cui al terzo periodo e
definisce le modalita' di verifica e monitoraggio
dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024,
dispone l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto
periodo e definisce le modalita' di verifica e monitoraggio
dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e mobilita' sostenibili). - 1. Il termine di
cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo
alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' ulteriormente differito al 31
dicembre 2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6-bis,
del citato decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1.- 6. Omissis.
6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di
svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di
guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
determinato dalla carenza di personale in servizio presso
gli uffici della motorizzazione civile adibito alla
funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle
misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, fino al 31 dicembre 2024 le predette prove
possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi
dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870,
anche da personale degli uffici della motorizzazione civile
collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo
121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario
adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo
periodo e' riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei
richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita'
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della
legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono adottate le
disposizioni attuative del presente comma e le modalita' di
accreditamento del personale ausiliario adibito alla
funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 8, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). -
1.-7-bis. Omissis.
8. Fino al 30 giugno 2024, la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso
di operatori economici con sede operativa collocata in aree
di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla
cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo
le modalita' previste dall'articolo 63 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende
ubicate in dette aree.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 3-bis e
3-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, e,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A.). - 1.-3. Omissis.
3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), a titolo di onere di
investimento, e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non
superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento
destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non
previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e
non inserite nel quadro economico di progetto approvato a
decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici
approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la quota
di cui al precedente periodo non puo' superare il 9 per
cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla
base delle risultanze della contabilita' analitica sulle
spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a.,
stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi.
3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di
investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis,
comprensivi delle spese di progettazione degli interventi,
sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non
superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento
destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione
delle spese previste da altre disposizioni di legge o
regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto
approvato. Entro il predetto limite percentuale, le
eventuali risorse che residuano rispetto alle spese
effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A. e
verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base delle risultanze della contabilita'
analitica, rimangono a disposizione della societa'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 2019, n. 92, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - 1.-14. Omissis.".
15. Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi
di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare
al progetto definitivo approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), sia in sede di redazione del
progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove
occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo
della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50
per cento il valore del progetto approvato; in caso
contrario sono approvate dal CIPESS. In caso di
approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una
informativa al CIPESS.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1-ter,
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1.-1-bis. Omissis.
1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n.
531, e' abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre
2028, la Societa' Autostrada tirrenica Spa, in forza della
convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede
esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali
relative al collegamento autostradale A12
Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. In ogni caso la scadenza del rapporto
concessorio inerente alla gestione delle tratte
autostradali da parte della Societa' Autostrada Tirrenica
S.p.a. e' fissata, indipendentemente dalla revisione della
convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del
31 ottobre 2028. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa procedono
alla revisione della predetta convenzione unica tenendo
conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti
pubblici nonche' di quanto disposto dal primo periodo del
presente comma, in conformita' alle delibere adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le tratte diverse da quelle previste dal
secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento
di revisione della concessione di cui al terzo periodo,
alla societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro
in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada
statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si
renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del
contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la societa'
ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la
progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui
al precedente periodo, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto di programma relativo al
periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori,
l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS
Spa e' nominato commissario straordinario, con i poteri e
le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario
non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e
definizione di termini), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1. Omissis.
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e'
prorogata al 30 giugno 2024. Conseguentemente, le
autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e
concessione per lo svolgimento delle attivita' di
salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
sono prorogate al 30 giugno 2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 122, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n. 163:
«Art. 122 (Veicoli a motore). - 1. Sono soggetti
all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile
verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile
i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr),
qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo
in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno
su cui e' utilizzato e dal fatto che sia fermo o in
movimento.
1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i
veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e'
soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la
stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di
polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli
secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati
per le attivita' proprie di tali soggetti, sempre che i
veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
1-quater. Alla violazione della disposizione di cui
al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter
e' soggetta alle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, e'
soggetta alle sanzioni amministrative di cui al
citatoarticolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
aumentando della meta' la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si
applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i
danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di
circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato
dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria,
fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera
d), a partire dal giorno successivo alla denuncia
presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. In deroga
all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice
civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di
premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al
netto dell'imposta pagata e del contributo previsto
dall'articolo.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per
i danni causati nel territorio degli altri Stati membri,
secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle
legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati,
concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente
previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in
cui stazionano abitualmente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 57, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, S.O. n. 74:
«Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine
agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad
essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali e
possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il
proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle
aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e
sostanze di uso agrario, nonche' di addetti alle
lavorazioni; possono, altresi', portare attrezzature
destinate alla esecuzione di dette attivita'. E' consentito
l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di
manutenzione e tutela del territorio.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o
senza piano di carico munite di almeno due assi,
prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonche' azionare determinati strumenti,
eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu'
assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di
speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse:
macchine guidabili da conducente a terra, che possono
essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n.
3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico
e trainabili dalle trattrici agricole; possono
eventualmente essere muniti di apparecchiature per
lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte
integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purche' muniti di sovrapattini, nonche' le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a),
numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), n. 1, possono
essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti
non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente.».
 
Art. 9
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-ter, comma 3, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 (Disposizioni urgenti
sulla crisi in Ucraina), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 febbraio 2022, n. 47, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-ter (Misure a favore di imprese che esportano
o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione
russa o in Bielorussia). - 1.- 2. Omissis.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino
al 30 giugno 2024, secondo condizioni e modalita' stabilite
con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di
cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande presentate.
L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 2, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Misure a favore di imprese esportatrici). -
1. Omissis.
2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 30
giugno 2024, secondo condizioni e modalita' stabilite con
una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande presentate.
L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 5, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 48 (Misure per le esportazioni e
l'internazionalizzazione). - 1.- 4. Omissis.
5. Per gli interventi necessari a completare la
realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il
potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e
progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il
connesso potenziamento del sistema di alta formazione e
ricerca meteo-climatica di Bologna, e' autorizzata la spesa
di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per
l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le
finalita' di cui al presente comma, fino al 31 dicembre
2024, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione
appaltante, opera con i poteri e con le modalita' di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15
milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2022, n. 50, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Disposizioni urgenti per situazioni di
crisi internazionale). - 1. Le quote restituite dalle
competenti organizzazioni internazionali dei contributi per
il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, gia'
erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei
provvedimenti di autorizzazione delle missioni
internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2022, 2023
e 2024 e riassegnate, nel medesimo anno in cui avviene il
versamento, allo stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
l'incremento delle dotazioni finanziarie delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di
prima categoria nonche' per il finanziamento di interventi
di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di
crisi.».
 
Art. 10

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della
difesa

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024.
1-bis. Al fine di garantire la continuita' dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 3, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 75 (Misure urgenti per l'esercizio
dell'attivita' giurisdizionale militare e per la
semplificazione delle attivita' di deposito degli atti,
documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19). - 1. - 2. Omissis.
3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti,
i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del
decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n.
76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante
invio da indirizzo di posta elettronica certificata,
risultante dal Registro generale degli indirizzi
certificati di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di
posta elettronica certificata degli uffici giudiziari
militari destinatari, inserito in apposito provvedimento
adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al
comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura
militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet
del Ministero della difesa, definisce altresi' le
specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla
sottoscrizione digitale, nonche' le ulteriori modalita' di
invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto
per i procedimenti penali ordinari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia):
«Art. 2-bis (Apprendistato presso l'Agenzia industrie
difesa). - 1. Nelle more della revisione della dotazione
organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi
stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle
capacita' tecnico-amministrative connesse alle attivita'
derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
l'Agenzia industrie difesa e' autorizzata, a decorrere dal
1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad
attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i
propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali
e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento
economico ed e' stabilita la distribuzione del relativo
personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel
limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022,
di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi
di spesa di parte corrente di natura permanente accertati,
ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti
sul fondo di cui all'articolo 619 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
 
Art. 10 bis
Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare per l'anno 2024

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 3
dicembre 2009, n. 184 (Disposizioni concernenti l'assegno
sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2009, n.
294, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1
della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per
l'anno 2024 mediante corresponsione nel 2024 dell'assegno
ivi previsto.
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del
comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di
apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima
legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
 
Art. 11
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della giustizia

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, e' differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonche' coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive gia' pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso e' prorogato fino a tale data.
4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.
4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis e' autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilita' di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita' genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».
5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti.
6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «alla sessione da indire per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024».
6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024».
8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalita' degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».
9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026».
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.
11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto e' espresso da remoto con modalita' telematiche o in presenza per mezzo di schede.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis, del decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della
Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni
in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25
luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
febbraio 2006, n. 28, S.O. n. 26:
«Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I corsi di formazione
per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di
primo e di secondo grado sono mirati allo studio della
materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle
organizzazioni complesse nonche' all'acquisizione delle
competenze riguardanti la capacita' di analisi ed
elaborazione dei dati statistici, la conoscenza,
l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei
modelli di gestione delle risorse umane e materiali
utilizzati dal Ministero della giustizia per il
funzionamento dei propri servizi.
1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di
almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono
comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad
accertare le capacita' acquisite.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato
direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai
docenti nonche' di ogni altro elemento rilevante, indica
per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine
al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi,
con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso.
3. Gli elementi di valutazione, le schede valutative
redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova
finale di cui al comma 1-bis sono comunicati al Consiglio
superiore della magistratura per le valutazioni di
competenza in ordine al conferimento dell'incarico
direttivo o semidirettivo.
4. I dati di cui al comma 3 conservano validita' per
cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli
incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che
giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i
magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione
in data risalente a non piu' di cinque anni prima del
termine finale per la presentazione della domanda indicato
nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione
al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso
di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive,
anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che
il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso
nei loro confronti una valutazione negativa circa la
conferma nelle funzioni.
5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti
di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis
sono riservati ai magistrati ai quali e' stata conferita
nell'anno precedente la funzione direttiva o
semidirettiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 aprile 2006, n. 99, S.O. n. 106:
«Art. 19 (Permanenza nell'incarico presso lo stesso
ufficio). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e
46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo
grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio
svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro
nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito
dal Consiglio superiore della magistratura con proprio
regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci
anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio
superiore puo' disporre la proroga dello svolgimento delle
medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari
gia' iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia
stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, e per un
periodo non superiore a due anni.
2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine
di permanenza di cui al comma 1 ai magistrati non possono
essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare
probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.
2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo
massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di
trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o
ad altro ufficio e' assegnato ad altra posizione tabellare
o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo
dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato
domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine,
puo' rimanere nella stessa posizione fino alla decisione
del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non
oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1, della
legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento
degli organici della magistratura e per le promozioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1963, n. 6:
«Art. 34. - Il termine di giorni trenta previsto dal
terzo comma dell'art. 10 dell'Ordinamento giudiziario e'
elevato a mesi sei.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, comma 3,
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
febbraio 1941, n. 28:
«Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni
in caso di tramutamenti successivi). - 1.-2. Omissis.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, nel
disporre il tramutamento che comporta o rende piu' grave
una scopertura del trentacinque per cento dell'organico
dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato
interessato alla procedura, delibera la sospensione
dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di
copertura del posto lasciato vacante. La sospensione
dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque
decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente
comma non si applica quando l'ufficio di destinazione
oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura
uguale o superiore alla percentuale di scopertura
dell'ufficio di provenienza.».
- Si riporta il comma 381 dell'articolo 1 della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«381. In deroga a quanto previsto dal titolo II del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di
consentire una piu' celere copertura delle vacanze
nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il
tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei
all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali
adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021
ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si
articola in sessioni, anche non consecutive, una delle
quali della durata di quattro mesi effettuata presso la
Scuola superiore della magistratura e una della durata di
otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre
periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici
giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
a) tre mesi, per il primo periodo;
b) un mese, per il secondo periodo;
c) quattro mesi, per il terzo periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
citato decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni
urgenti in materia di processo penale, di processo civile,
di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle
tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in
materia di personale della magistratura e della pubblica
amministrazione), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modifiche in materia di procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni). - 1. Sino alla data
di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 149, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di
procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei
procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita'
genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, puo'
delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti,
compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore,
indicando puntualmente le modalita' di svolgimento e le
circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia
stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di
attivita' istruttoria fa parte del collegio chiamato a
decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti
temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della
causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono
assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al
collegio o al giudice relatore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, comma 1, del
decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti
in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini
legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2023, n. 108,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 87, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-ter (Proroga in materia di disciplina delle
notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi
dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53). -
1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3
dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53,
introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,
e' sospesa fino al 31 dicembre 2024. Fino a tale data,
quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo
3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non e' possibile o
non ha esito positivo, essa e' eseguita con le modalita'
ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel
momento in cui e' generata la ricevuta di accettazione
della notificazione dallo stesso inviata mediante posta
elettronica certificata o servizio elettronico di recapito
certificato qualificato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Disposizioni in materia di crisi di
impresa). - 1.-2. Omissis.
3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione
negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, l'imprenditore puo' depositare, in luogo delle
certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g),
del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi
dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni
prima della presentazione dell'istanza di nomina
dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze
presentate alla data di entrata in vigore del presente
decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 (Coordinamento
delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli
giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge
30 luglio 2007, n. 111), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56:
«Art. 1 (Epoca delle elezioni e termine per la nomina
dei componenti avvocato e professore universitario). - 1.
Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedi'
successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari, i
giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in
servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di
ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di
cassazione procedono alle elezioni dei componenti del
consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
di cassazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (Misure urgenti per la
definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione,
per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la
giustizia amministrativa), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2016, n. 203, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza degli uffici
di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale
dell'amministrazione della giustizia ad altre
amministrazioni). - 1. Omissis.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale
in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta
eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non
puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre
pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2024, salvo
nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 12-ter,
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). -
1.-12-bis. Omissis.
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali
introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre
2024 al personale del Ministero della giustizia non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-quater, comma 1,
del citato decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51
(Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti
pubblici, di termini legislativi e di iniziative di
solidarieta' sociale), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4-quater (Proroga della disciplina speciale
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato). - 1. L'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato,
limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023 e
2024, e' disciplinato dalle disposizioni di cui al
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come
integrate dalle disposizioni del presente articolo. I
termini che, nelle norme previgenti richiamate
dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati
dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come
indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui
al comma 9.».
- Si riporta il testo degli artt. 22 e 49 della legge
31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori). - 1. L'iscrizione nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori puo' essere richiesta al CNF da chi sia iscritto
in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e
abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio
1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482,
al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi,
avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di
otto anni, successivamente abbia lodevolmente e
proficuamente frequentato la Scuola superiore
dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento
dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e
modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica
finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e'
eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e
composta da suoi membri, avvocati, professori universitari
e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti
davanti alle giurisdizioni superiori conservano
l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere
l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta
iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.
1003, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano
una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella
orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna
di esse".».
«Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1.
Per i primi dodici anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato si effettua, sia per quanto
riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto
riguarda le modalita' di esame, secondo le norme
previgenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 94 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2022, n. 243, S.O. n. 38,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 94 - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 30,
comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno
2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli
articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se
sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo
provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al
primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione
proposto per primo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno
2015, n. 147, e convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2015, n. 132, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici
giudiziari). - 1. Al fine di favorire la piena attuazione
di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre
2024, per le attivita' di custodia, telefonia, riparazione
e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque
specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i
medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi
dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla
base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione
e nei limiti di una convenzione quadro previamente
stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono
fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i
parametri per la quantificazione del corrispettivo dei
servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono
rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione
quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi
complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per
cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e
del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024,
della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione
previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213, S.O. n. 185, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Entrata in vigore). - 1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.3. Le modifiche delle circoscrizioni
giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative
sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026. Nei confronti
dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli
uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di
cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti
in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
2023, n. 144, e convertito, con modificazioni, dalla legge
10 agosto 2023, n. 112:
«Art. 16 (Disposizioni concernenti la Scuola
superiore della magistratura). - 1. All'articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le
parole: "e' a carico dalla Scuola" sono sostituite dalle
seguenti: "e' a carico della Scuola e, in attesa di
specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' costituito da un'indennita' di funzione in quota fissa,
da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da
corrispondersi annualmente, all'esito del processo di
valutazione della performance individuale, da considerarsi
integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori
attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonche' le
modalita' di erogazione della predetta indennita', nel
rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione
vigente in materia di trattamento economico accessorio dei
dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili
nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse
decentrate del Ministero della giustizia e'
proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unita'
di personale assegnate alla Scuola".
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 269.355 annui a
decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di
riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi
istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di
previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con
uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o piu' decreti
ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005,
n. 150.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 16, della
legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione
di giornalista), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1963, n. 49:
«Art. 3 (Composizione dei Consigli regionali o
interregionali). - I Consigli regionali o interregionali
sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti
tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o
interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianita' di
iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai
professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in
regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.».
«Art. 16 (Consiglio nazionale: composizione). - E'
istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale e' composto da non piu' di
sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo
pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e
interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un
rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I
candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di
una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma,
ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce
collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di
Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico
collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o
interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto
all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti
e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi puo' votare
o essere eletto in piu' di un collegio.
Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine
regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti
professionisti iscritti superiore a mille e' assegnato un
seggio ulteriore per la quota di giornalisti
professionisti, in ragione di ogni mille professionisti
iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti
proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la
rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo
seggio e' attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e
della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o
interregionale con la frazione di mille piu' elevata.
Nessun Ordine regionale o interregionale puo' ottenere piu'
di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti
professionisti.
Ai fini della sua composizione, il Consiglio
nazionale, con propria determinazione da adottare previo
parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la
rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute,
prevedendo criteri e modalita' che tengono conto della
diffusione della lingua presso le rispettive comunita'
territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e
dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche
tutelate nonche', ove necessario, secondo un principio di
rotazione. Per le medesime finalita', in sede di prima
applicazione e' costituito un collegio unico nazionale per
l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche
riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti
appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta
entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima
convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino
l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti
professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza
linguistica diversa da quella di appartenenza del
rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in cui riportino
il maggior numero di voti un giornalista professionista e
un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima
minoranza linguistica, e' proclamato eletto il candidato
che ha riportato piu' voti; per la categoria per la quale
non e' stato proclamato il rappresentante della minoranza
linguistica, e' proclamato eletto il candidato che ha
riportato piu' voti tra quelli appartenenti alla minoranza
linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato.
In ogni caso, deve essere assicurato il principio della
rotazione nella rappresentanza tra le minoranze
linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare
all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del
giornalista pubblicista appartenente alla minoranza
linguistica, al medesimo e' attribuito il seggio
dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di
voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli
iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali.
L'elezione avviene a norma degli artt. 3 e seguenti,
in quanto applicabili.
Le assemblee devono essere convocate almeno venti
giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in
carica.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto
puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine
di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento
del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un
termine, non superiore a 30 giorni, perche' da parte
dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia
provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.».
 
Art. 12
Proroga di termini in materie di competenza del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
3. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024.
5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741».
6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
d) dopo l'undicesimo periodo, e' inserito il seguente: «Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2025».
6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operativita' del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;
b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025».
6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1 e 5,
del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Misure urgenti per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto). - 1. Al
fine di assicurare il completamento degli interventi
urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora
in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di
Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, alla individuazione delle
misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative
risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla
conclusione delle attivita' di cui alla suddetta ordinanza,
compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del
percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna
dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle
attivita' cosi' individuate, da svolgere entro il 30 giugno
2024, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro
dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 30
giugno 2024, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo
37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il
Prefetto ha facolta': di procedere all'intimazione e
diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti
responsabili per lo svolgimento degli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro
competenza ed all'eventuale esercizio del potere
sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno
dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di
mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e
determinato gia' dipendente dalla Immobiliare Val Lerone
Spa e gia' formato, assicurando il trasferimento dello
stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sara' affidata
l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di
messa in sicurezza e di bonifica; di adottare provvedimenti
derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il
Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente
alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN
stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso
la discarica di Molinetto, previo aggiornamento
dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei
volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili
nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui
alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonche'
degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione
di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi;
di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie
tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e'
corrisposta un'indennita' mensile omnicomprensiva non
superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento
di missione; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze
di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della
disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di
servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata
risulti assente o non dotato di idoneo potere di
rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a
deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali
necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato
dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e
della pubblica incolumita', la determinazione, in deroga
all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' subordinata all'assenso, rispettivamente, del
Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente
sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di
dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si
pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
2.- 4. Omissis.».
«5. All'attuazione del presente articolo, ad
eccezione del comma 5-bis, si provvede nei limiti delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta
presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette
risorse, gia' assegnate al Commissario delegato per il
superamento dello stato di emergenza di cui alla citata
ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi
individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi del comma 1, al pagamento
dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla
precedente gestione commissariale ai sensi della citata
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554
del 5 dicembre 2006 ed alle altre attivita' previste dal
presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella
titolarita' della contabilita' speciale aperta presso la
tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento
delle attivita' di messa in sicurezza in atto, per il
limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e l'emanazione del
provvedimento per l'individuazione delle misure e degli
interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano
ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554
del 5 dicembre 2006. Per le finalita' di cui al presente
comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza
continuano ad avere efficacia fino al 30 giugno 2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17-bis (Disposizioni per la riperimetrazione
dei siti contaminati di interesse nazionale). - 1. Con uno
o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da
adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentiti la
regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la
ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati
attualmente classificati di interesse nazionale ai fini
della bonifica, escludendo le aree e i territori che non
soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo 252, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-septies,
del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di procedure
autorizzative per gli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili). - 1.- 2-sexies. Omissis.
2-septies. Al fine di semplificare le procedure
relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica,
fino al 31 dicembre 2024 i progetti di nuovi impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture
piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt
picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilita' di
strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare
prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni
delle medesime strutture, purche' le aree siano situate
fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono
essere realizzati con le modalita' previste dal comma 1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei
centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo
136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita' previste dal
comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al
comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del
progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono
visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i
manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che
hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma
8-undecies, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198 (Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).
- 1.-8-decies. Omissis.
8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7, comma
1, del regolamento che disciplina la cessazione della
qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e
demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale,
di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica
27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di sei mesi. Il
termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo
regolamento di cui al decreto del Ministro della
transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e'
prorogato di dodici mesi a decorrere dalla conclusione
della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1,
del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai
sensi del presente comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della
direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2014, n. 71:
«Art. 6 (Autorita' di regolamentazione competente). -
1. - 2. Omissis.
3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta
che durano in carica sette anni, non rinnovabili e il
collegio dei revisori.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (Disposizioni urgenti
per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture
idriche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2023, n. 88, e convertito, con modificazioni, dalla legge
13 giugno 2023, n. 68, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Riutilizzo delle acque reflue depurate ad
uso irriguo). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica,
garantendone una gestione razionale e sostenibile, il
riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque
reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione gia'
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui
all'Allegato A al presente decreto, e' autorizzato fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE)
2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 dalla
regione o dalla provincia autonoma territorialmente
competente ai sensi del medesimo regolamento (UE)
2020/741.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 (Disposizioni urgenti
per il risanamento ambientale e la riqualificazione del
territorio della citta' di Taranto), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2012, n. 184, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Per assicurare l'attuazione degli
interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio
2012, di seguito denominato: "Protocollo", compresi quelli
individuati per un importo complessivo pari ad euro
110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012,
afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel
predetto Protocollo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
nominato un Commissario straordinario, di seguito
denominato: "Commissario" autorizzato ad esercitare i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Con il
decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato il
compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario resta in
carica per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31
dicembre 2024 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della transizione ecologica, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e' definita la struttura di supporto
per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle
dirette dipendenze del Commissario, composta da un
contingente massimo di personale pari a cinque unita' di
livello non dirigenziale, e una unita' di livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta la retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarico dirigenziale di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle norme in
materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi,
dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti
da un organo di un ente territoriale interessato che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere,
in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un
meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario
straordinario propone al Presidente del Consiglio dei
ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli
oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel
limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2021, n. 234. Agli oneri relativi alle spese di personale
della struttura commissariale di cui al presente comma si
provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di
173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18 (Proroga di termini per la realizzazione del
nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa e per
il risanamento delle baraccopoli di Messina). - 1. Omissis.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente
della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario
straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' fissata al
31 dicembre 2025.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-ter, comma 4,
del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-ter (Misure urgenti per le baraccopoli di
Messina). - 1. - 3. Omissis.
4. Per le attivita' strumentali agli interventi di
demolizione e rigenerazione urbana, nonche' per ogni altra
attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori,
servizi e forniture, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, di
uffici statali, nonche' di societa' a totale capitale dello
Stato e di societa' da esse controllate, di strutture del
comune di Messina e delle societa' controllate dal
medesimo, nonche' degli uffici della Regione siciliana, in
ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di
appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse
umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il
Commissario straordinario puo' nominare, con proprio
provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unita'
di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso e'
determinato in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino
al 31 dicembre 2025.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dei commi 835 e 837-bis
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024),
come modificato dalla presente legge:
«835. Al fine di analizzare le condizioni che
determinano il divieto di immissione di specie ittiche non
autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e' istituito presso il Ministero della transizione
ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da
rappresentanti del Ministero della transizione ecologica,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 30
settembre 2024. Ai componenti del Nucleo di ricerca e
valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica
di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31
marzo 2025 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole
disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie
non autoctone la cui immissione era autorizzata in data
antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 14 aprile 2020.».
- Si riporta il testo del comma 115 dell'articolo 1
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189, come modificato dalla
presente legge:
«115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti
che cessano definitivamente l'attivita' di vendita entro il
31 dicembre 2024 si applicano le procedure semplificate di
dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le
stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici
accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al
loro ripristino.».
- Si riporta il testo dell'articolo 265, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 265 (Disposizioni transitorie). - 1. Omissis.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,
al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi
delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei
rifiuti, e' ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti
dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai
fini della pericolosita', per quanto concerne il regime
normativo in materia di trasporti via mare, sino al 30
giugno 2024.».
- Si riporta il punto 2 dell'Allegato 1 del decreto
legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in
materia di armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30
ottobre 2014, n. 161), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 aprile 2017, n. 79., come modificato dalla presente
legge:
«2. Aggiornamento professionale - Ai fini
dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco
di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni
dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni
quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una
durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno
tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi
deve essere comunicata alla regione di residenza, con
dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto
previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati
esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto
1), al presente decreto.».
 
Art. 12 bis
Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai
recipienti a pressione

1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: «con capacita' complessiva superiore a 13 metri cubi» sono inserite le seguenti: «si applica fino al 31 dicembre 2024 e».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 40-ter del citato
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in
materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 40-ter (Semplificazione degli adempimenti
relativi ai recipienti a pressione). - 1. La procedura
semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma 2, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i
recipienti a pressione con capacita' complessiva superiore
a 13 metri cubi si applica fino al 31 dicembre 2024 e puo'
essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto
direttoriale dei Ministeri delle attivita' produttive,
della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17
gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, per i
recipienti con capacita' inferiore a 13 metri cubi, a
condizione che il massimale assicurativo per anno e per
sinistro di cui al punto 17 dell'allegato II annesso al
citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo
non inferiore a 5 milioni di euro.».
 
Art. 13
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste

1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
«1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonche' degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidita' alle imprese agricole nonche' a quelle della pesca e dell'acquacoltura, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.».
2. All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2023 e 2024.».
3. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle societa' che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento».
3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonche' dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversita' e di sostenibilita' ambientale, sociale ed economica delle attivita' produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 e' prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
3-sexies. Con uno o piu' provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del comma 3-quinquies.
3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del citato
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni urgenti in
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del
settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8-ter (Misure per il contenimento della
diffusione del batterio Xylella fastidiosa). - 1. Al fine
di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione
della batteriosi, per un periodo di sette anni il
proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi
titolo di terreni puo' procedere, previa comunicazione alla
regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona
infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli
situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di
esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio
2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto
disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni
disposizione vigente anche in materia vincolistica nonche'
in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto
ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal
procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1,
e' consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al
reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o
resistenti ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione,
del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da
quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche
ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonche' a
quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.
2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei
produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non
autorizzati all'emissione del passaporto perche'
localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa,
possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario
regionale a produrre e commercializzare all'interno della
zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1
della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della
Commissione, del 18 maggio 2015, e successive
modificazioni. Tali soggetti devono garantire la
tracciabilita' della produzione e della commercializzazione
delle suddette piante e devono altresi' assicurare che le
stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da
organismi nocivi di qualita' e che sia garantita la
corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti
definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate
per gli anni 2023 e 2024.
2-ter. Al fine di facilitare il processo di
ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori
interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa,
per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo
oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal
predetto evento patogeno e delle relative pertinenze,
qualificati come agricoli in base agli strumenti
urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale
a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non
superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta
ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si
applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi
atti, gli onorari notarili sono ridotti della meta'. Per il
periodo di cinque anni decorrenti dalla data del
trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola
dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non
puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al
presente comma valgono come incentivi statali ai fini di
quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "patrimonio
comunale" sono inserite le seguenti: "nonche' per la
realizzazione degli interventi previsti dal decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13
febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della
diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa".
4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed
espianti, se destinata a utilizzi diversi
dall'incenerimento, puo' essere stoccata anche presso i
frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne
regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e
tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante
ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione,
del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono
essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta
zona.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5-ter,
del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Proroga di termini in materia di
transizione ecologica). - 1. All'articolo 15, comma 6, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,
relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "31 dicembre 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
b) al secondo periodo, le parole "1° gennaio 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".
2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura
degli imballaggi, e' inserito il seguente: "5.1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro della transizione
ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare,
le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma
5.".
3. Il termine per l'erogazione delle risorse del
fondo per la transizione energetica nel settore industriale
di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, e' stabilito, con esclusivo riferimento
ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre
2020, alla data del 30 giugno 2022.
4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Conseguentemente
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma
6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
4-bis. Il fondo per la realizzazione della
piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1,
comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a
100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della transizione ecologica.
5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di
sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti
semilavorati metallici o prodotti in metallo, e' prorogato
di 60 giorni.
5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi
dell'esercente pratiche che comportano l'impiego di
materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le
parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2022".5-ter. Al fine di sostenere la continuita'
dell'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole
garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche
aziendali, i termini per la revisione delle macchine
agricole di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono
fissati:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre
1983, al 31 dicembre 2024;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984
al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997
al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio
2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima
immatricolazione.
5-ter. Al fine di sostenere la continuita'
dell'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole
garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche
aziendali, i termini per la revisione delle macchine
agricole di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono
fissati:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre
1983, al 31 dicembre 2024;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984
al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997
al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio
2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima
immatricolazione.
5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Nei casi di mancata interoperabilita'
tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema
informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo
periodo e' differito al 30 aprile 2022".
5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie
ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, e'
inserito il seguente:
"837-bis. Al fine di consentire un'adeguata
politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino
al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole
disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie
non autoctone la cui immissione era autorizzata in data
antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 14 aprile 2020".
5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la
parola: "2023" sono inserite le seguenti: ", e comunque non
prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto
di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della
direttiva (UE) 2018/2001,".
5-septies. Al fine di dare continuita' agli
investimenti per la realizzazione di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo
sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo,
all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle
seguenti: ", 2021 e 2022".
5-octies. La rideterminazione delle modalita' di
riscossione degli oneri generali di sistema di cui
all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, e' effettuata entro il 30 giugno 2022.
5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, le parole: "per l'anno 2022 a favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale".
5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2021, n. 234.».
- Si riporta il testo del comma 44 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. n.
57, come modificato dalla presente legge:
«44. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
e 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e
degli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola. Per gli anni 2024 e
2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti
e degli imprenditori agricoli professionali di cui al
predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004
iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle societa'
che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma
1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono,
considerati congiuntamente, alla formazione del reddito
complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per
cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della
riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2023, n.
301:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».
 
Art. 14
Proroga di termini in materia di sport

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attivita' dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, e' sostituito dal seguente:
«6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024».
2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».
2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 24, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1.-23. Omissis.
24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in
carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato fino al 30
giugno 2024, al fine di garantire la piena operativita'
dell'Istituto.
25.- 28-septies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma
8-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2021, n. 129, Edizione straordinaria, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di
opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante
impatto). - 1.-8-quater. Omissis.
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione
delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti
nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle
opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici
invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a
Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla
legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024.».
- Si riporta il testo degli articoli 25, 35 e 36 del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
marzo 2021, n. 67, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Lavoratore sportivo). - 1. E' lavoratore
sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e
il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di
genere e indipendentemente dal settore professionistico o
dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un
corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento
sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche, nonche' a favore delle
Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive
associate, degli Enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del
CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto
tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai
sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a
favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni
rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della
singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo
svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle
mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono
lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni
nell'ambito di una professione la cui abilitazione
professionale e' rilasciata al di fuori dell'ordinamento
sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in
appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini
professionali.
1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a
tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del
principio di specificita' dello sport.
1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle
indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento
di attivita' sportiva, sono approvate con decreto
dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni
svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici
delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per
lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono
comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI
e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il
31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono
confermate le mansioni dell'anno precedente.
2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro
sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro
subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche
nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai
sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di
procedura civile. (51)
3. Ai fini della certificazione dei contratti di
lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate,
anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie
di lavoratori sportivi interessate possono individuare
indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In
mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e
Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le
associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva,
anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e
salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro
occasionale, secondo la normativa vigente.
4.
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal
presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si
applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui
rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di
carattere previdenziale e tributario.
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in
qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della
societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di
lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali
casi a essi si applica il regime previsto per le
prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29,
comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al
presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai
sensi del presente decreto e preveda il versamento di un
corrispettivo, la stessa puo' essere svolta solo previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la
rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, sulla base di parametri definiti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il
termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio
dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza,
l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In
tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e
all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente
comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di
volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre
ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri
soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive,
ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al personale in
servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi
sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la
propria attivita' sportiva istituzionale, e a atleti,
quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,
appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non
dello Stato che possono essere autorizzati dalle
amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI,
dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle
Discipline sportive associate o sotto la loro egida.
6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che,
indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti
della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a
garantire il regolare svolgimento delle competizioni
sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia
riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano
nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione
e' sufficiente la comunicazione o designazione della
Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva
associata o dell'Ente di promozione sportiva competente,
anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai
medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi
forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte
anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti
dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni
sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali,
dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di
promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e
dalla societa' Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei
direttori di gara che operano nell'area del professionismo
non si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 36, comma 6.
6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma
6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione
Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o
l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici,
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la
societa' Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di
prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale
non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo
giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro
dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione
Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o
l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche
paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute
S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se
cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla
comunicazione all'interno del Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati
e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la
medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli ambiti
di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del
lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La
predetta comunicazione e' messa a disposizione del sistema
pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice
per l'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti
indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del
lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun
anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta
giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto
di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono
essere erogati anche anticipatamente.
6-quater. In sede di prima applicazione,
relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le
comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo
riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre
2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna
sanzione, entro il 31 marzo 2024.
7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti
disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori
sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali,
e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche'
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In
attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n.
679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo
collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale,
dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di
Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di
lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo
collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto.».
«Art. 35 (Trattamento pensionistico). - 1. I
lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore
professionistico o dilettantistico in cui prestano
attivita', sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la
denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e
ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i
presupposti, al suddetto Fondo sono altresi' iscritti i
lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di
collaborazioni coordinate e continuative ai sensi
dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura
civile, operanti nei settori professionistici.
2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi,
titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A
tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 e della quale si applicano le relative norme.
3. Le figure degli istruttori presso impianti e
circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori
tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui
ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo
2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a
partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale,
sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto
previsto dal presente decreto. Le stesse figure
professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro
il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime
previdenziale gia' in godimento.
4. Resta ferma la disciplina dell'assegno
straordinario vitalizio "Giulio Onesti", di cui alla legge
15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi,
in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro
carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche
conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito
dilettantistico o professionistico, e che versino in
comprovate condizioni di grave disagio economico.
5. Forme pensionistiche complementari possono essere
istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da
accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive
Nazionali e dalle Discipline sportive associate, anche
paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di
lavoratori sportivi interessate.
6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla
Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento.
7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' stabilita nella misura pari al 25 per
cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote
aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata
Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono
prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' stabilita in misura pari al 25 per cento.
Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive
previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono
calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi
5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al
fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50
per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile
pensionistico e' ridotto in misura equivalente.
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati
prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e
inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67,
primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
si da' luogo a recupero contributivo.
8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile
all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati
retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi
puo' essere assolta mediante apposita funzione telematica
istituita nel Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche.
8-sexies. Alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche di cui al capo I del
decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma
hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori
complessivamente a euro 100.000, e' riconosciuto un
contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i
quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle
predette associazioni e societa' sportive dilettantistiche
versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al
comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto,
settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al
presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma
8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti le modalita' ed i termini di
concessione e di revoca del contributo di cui al comma
8-sexies, nonche' sono definite le modalita' di controllo
per la verifica della spettanza del beneficio richiesto,
anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che
verifica i dati nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo e'
iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo
Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
8-octies. Le societa' sportive dilettantistiche
beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies
pubblicano nel Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La
cancellazione dal Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal
contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla
quota del contributo fruita nel medesimo anno
successivamente alla data di cancellazione.
8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non
concorre alla formazione del reddito, ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
8-decies. Per le finalita' di cui al comma 8-sexies,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3
milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo
costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo
di cui al comma 8-sexies.
8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da
8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle
risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto
dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.».
«Art. 36 (Trattamento tributario). - 1. L'indennita'
prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a
tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente
decreto, e' fatta salva l'applicazione delle norme del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di
cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2,
le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni,
distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo
conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa'
ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di
lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Le somme versate a titolo di premio di
addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo
31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti
dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da
societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza
fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla
determinazione del reddito di tali enti.
5.
6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini
fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro
15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i
collaboratori coordinati e continuativi nell'area del
dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro
non concorrono alla determinazione della base imponibile di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma
6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia
autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi
percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese
nell'anno solare.
6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento
degli atleti e delle atlete di eta' inferiore a 23 anni
nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni
agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte
dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino
all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di
superamento di detto limite, il predetto importo non
contribuisce al calcolo della base imponibile e delle
detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport
di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui
fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di
applicazione della presente disposizione non sia stato
superiore a 5 milioni di euro.
6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in
qualita' di atleti e tecnici che operano nell'area del
dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti
nelle competizioni sportive, anche a titolo di
partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre
nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o
internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive
nazionali, Discipline sportive associate, Enti di
promozione sportiva, Associazioni e societa' sportive
dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo). -
1. - 2. Omissis.
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione
dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per l'anno 2021,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un
contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie
di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di
test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore
delle societa' sportive professionistiche che
nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della
produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e
paralimpici.
4. - 14. Omissis.».
- Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235, e
convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.-
1-quater. Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 15
Proroga dell'attivita' della Cabina di regia per la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attivita' di cui al comma 793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»;
c) al comma 797, le parole: «nei termini stabiliti dai commi 793 e 795» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dal comma 795» e le parole: «del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto termine».

Riferimenti normativi

- Si riportano i commi 793, 795 e 797 dell'articolo 1
della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come
modificati dalla presente legge:
«793. La Cabina di regia, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi
obiettivi programmati:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della normativa
statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle
regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della spesa
storica a carattere permanente dell'ultimo triennio,
sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme
delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione
esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie
che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i
LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi
dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le
metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, ed elaborate con l'ausilio della societa' Soluzioni
per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con
l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura
tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle
province autonome presso il Centro interregionale di studi
e documentazione (CINSEDO) delle regioni.».
«795. Entro il 31 dicembre 2024, la Cabina di regia
predispone uno o piu' schemi di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche
distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni
standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione.».
«797. Qualora le attivita' della Cabina di regia non
si concludano nel termine stabilito dal comma 795, il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto
termine, per il completamento delle attivita' non
perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i
compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica.
Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del
Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie propone l'adozione di uno o piu' schemi di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo
la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non
spettano, per l'attivita' svolta, compensi, indennita' o
rimborsi di spese.».
 
Art. 16
Proroga di termini in materia di editoria

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo, negli anni 2018-2022, dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017 e' ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.
2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 e' calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale».
3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi».
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 5, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi):
«Art. 17 (Proroga di termini in materia di editoria).
- 1 .- 4. Omissis.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono
altresi' autorizzate ad acquistare servizi di carattere
specialistico, settoriale, anche video-fotografico,
attraverso le procedure previste dal codice di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 luglio 2023 (Requisiti e parametri per l'iscrizione
nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2023, n. 174.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi):
«Art. 17 (Proroga di termini in materia di editoria).
- 1. Omissis.
2. Al fine di garantire una completa informazione
attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti e in
considerazione della particolare natura dei servizi di
informazione primaria, le amministrazioni dello Stato e le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un
apposito elenco istituito presso il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri, notiziari generali e speciali, nazionali,
internazionali e regionali, anche di carattere
video-fotografico.
3.- 5. Omissis.».
- Si riporta il comma 394 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
«394. In previsione di una revisione organica della
normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che
tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione
dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini
di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono differiti di novantasei mesi. Sono
conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla
contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70.».
 
Art. 17
Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree
colpite dai terremoti del 2009 e del 2016

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuita' agli interventi del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.
1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la piu' ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessita' territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima camera di commercio e' composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentativita' delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della
delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.
124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
novembre 2016, n. 276:
«Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Al
fine di contemperare l'esigenza di garantire la
sostenibilita' finanziaria anche con riguardo ai progetti
in corso per la promozione dell'attivita' economica
all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con
l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di
cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale
conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di
cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, valutate in termini medi ponderati, devono
comunque garantire la riduzione dei relativi importi del
40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a
quelli vigenti nel 2014.
2. Ai fini del riassorbimento del personale delle
unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o
soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo
processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, e'
vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il
conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con
qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni
regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il
suddetto personale eccedente. Per il personale delle
aziende speciali che risulti eccedente all'esito del
relativo processo di riorganizzazione si applicano le
disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste
dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, qualora previsti dalla
normativa vigente.
3. Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi
e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti
all'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in
quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle
disposizioni di coordinamento e transitorie contenute
nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
4. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove
camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a
decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo
alla loro costituzione. Le camere di commercio costituite a
seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono prevedere
nei propri statuti norme transitorie utili a consentire,
anche anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro
consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove
disposizioni introdotte in attuazione del presente decreto
al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel
consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i
settori che hanno in tale organo piu' di un rappresentante.
5. Ferma restando l'applicazione del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica, gli atti
di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni
societarie adottati dalle camere di commercio e da
Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello
sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle
disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non
ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo
economico, entro trenta giorni, puo' chiedere l'adeguamento
fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso
inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta
i suddetti provvedimenti in via sostitutiva.
6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di
procedimenti amministrativi concernenti attivita' d'impresa
adottati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e' inviata, con modalita' informatica
ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali
procedimenti, alla camera di commercio nella cui
circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento
nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata
in vigore del presente decreto, sentite le amministrazioni
interessate, sono individuati, secondo principi di
gradualita' e sostenibilita', i termini e le modalita'
operative di attuazione della disposizione di cui al primo
periodo, nonche' le modalita' ed i limiti con cui le
relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti
pubblici e privati interessati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 25-ter,
del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1.-25-bis. Omissis.
25-ter. Alla compensazione, in termini di
indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma
25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189,
25-quater-28-septies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, della
legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n.
293, S.O. n. 230:
«Art. 38 (Misure concernenti le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. In caso di
ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine
di dare continuita' alla attivita' degli organi, la cui
composizione assicura la tutela degli interessi economici
rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad
esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi
a decorrere dalla loro scadenza.
2-5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
S.O. n. 6:
«Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I
componenti del consiglio sono designati dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti
ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonche' dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e
degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma
6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di
cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui
all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto
proporzionale alla loro rappresentativita' nell'ambito
della circoscrizione territoriale della camera di commercio
interessata, sulla base degli indicatori previsti
dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati
delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati
presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune
verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono
trasmessi, secondo modalita' telematiche e digitali, ad una
piattaforma appositamente predisposta dal sistema
informativo delle camere di commercio a cui possono
accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello
sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati,
mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione.
Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentativita'
sono presi in considerazione i soli associati che
nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota
associativa di importo non meramente simbolico come
definita in base al comma 4. Anche in caso di
apparentamento le organizzazioni presentano i dati
disgiuntamente.
3. E' fatta salva la possibilita' per le imprese di
essere iscritte a piu' associazioni; in tale caso, esse
sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle
quali sono iscritte, considerandole con un peso
proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentativita'
delle associazioni stesse.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
nonche' al comma 1 dell'articolo 14, con particolare
riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita' relativi
alla procedura di designazione dei componenti il consiglio,
nonche' all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse
modalita' sono apportate le successive modifiche. Con il
medesimo decreto sono individuati i criteri con cui
determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle
quali le quote associative sono ritenute meramente
simboliche ai fini del calcolo della rappresentativita'.
5. Il consiglio e' nominato dal presidente della
giunta regionale.
6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad
effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalita'
indicate al decreto di cui al comma 4 del presente
articolo, la designazione o le designazioni vengono
richieste all'organizzazione o all'associazione
immediatamente successiva in termini di rappresentativita'
nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore
inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il
presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni
il componente o i componenti del consiglio camerale tra le
personalita' di riconosciuto prestigio nella vita economica
della circoscrizione territoriale con riferimento al
settore che deve essere rappresentato. Le modalita' di
applicazione del presente comma nel caso di apparentamento
sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.
7. Il consiglio puo' comunque svolgere le proprie
funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono
dimissionari singoli componenti, purche' siano in carica
almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.
8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo
possono prevedere nello statuto disposizioni relative al
rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei
componenti in rappresentanza delle categorie di cui
all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei
rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro
di cui all'articolo 8.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalita' per
l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza
o attraverso il ricorso a supporti telematici che
consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al
numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per
settori delle rappresentanze.».
 
Art. 17 bis
Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente differito, senza soluzione di continuita', al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attivita' si fa fronte a valere sulle risorse gia' stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 8, del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici).
- 1.-7. Omissis.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24,
comma 3, del Codice della protezione civile di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,
di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa
Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana
Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2018, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021178,
nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con le
delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e
dell'11 giugno 2019.
9.-18-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 2, del
citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice
della protezione civile):
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107
e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma
5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo
14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1,
comma 422, legge 147/2013)). - 1.Omissis.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3.-9. Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 3.
 
Art. 17 ter

Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro
Italia

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») applicabile in funzione del settore dell'attivita' prevalente svolta dal soggetto beneficiario.
3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi gia' emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 46, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, S.O. n. 20, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96:
«Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). -
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle
Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si
sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana ai sensi
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede
principale o l'unita' locale all'interno della zona franca
di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi
sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per
cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre
2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015,
possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore
della produzione netta derivanti dalla prosecuzione
dell'attivita' nei citati Comuni, delle seguenti
agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo
di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona
franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per
gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente
articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
d) esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei
datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle
medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona
franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
alle imprese e ai professionisti che intraprendono una
nuova iniziativa economica all'interno della zona franca
entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese che
svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della
codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non
avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse
per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
per i sei anni successivi. Per i professionisti le
esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il
2022 e il 2023.
4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le modalita' di restituzione dei contributi
non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di
cui al presente articolo che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato.
5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i
Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al
comma 2, spettano alle imprese e ai professionisti che
hanno la sede principale o l'unita' locale nei comuni di
cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel
periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione
del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al
corrispondente periodo dell'anno 2016.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,
e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno
2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 di 141,7
milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023, che costituisce limite annuale. Per i periodi
d'imposta dal 2019 al 2023, le agevolazioni sono concesse a
valere sulle risorse di cui al periodo precedente non
fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le
modalita' e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. n. 194, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221:
«Art. 37 (Finanziamento delle agevolazioni in favore
delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo
Convergenza). - 1. La riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del
Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse
proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle
tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d)
del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese
di micro e piccola dimensione localizzate o che si
localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al
comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE
n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate
ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui
all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del
2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo
"Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e
successive modificazioni.
1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui
all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui
all'obiettivo "Convergenza" per le quali e' stata gia'
avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
autovetture e abbiano registrato un numero di addetti,
precedenti all'avvio delle procedure per la cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille
unita'.
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui
al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti
dalla vigente normativa comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione
di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge
n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla "imposta
municipale propria".
4. All'attuazione del presente articolo si provvede
nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi
del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al
comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
4-bis. Le misure di cui al presente articolo si
applicano altresi' sperimentalmente ai comuni della
provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi
di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di
programma "Piano Sulcis". La relativa copertura e' disposta
a valere sulle somme destinate alla attuazione del "Piano
Sulcis" dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012,
come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato
ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del
presente comma ed alla individuazione delle risorse
effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di
spesa.».
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 14.
 
Art. 18
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Comitato Previdenza Italia), istituito in data 21 febbraio 2011»;
2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»;
3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attivita' sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attivita' svolte dal Comitato.»;
c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento del Comitato»;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il contributo di cui al comma 5 e' erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attivita' svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' di rendicontazione delle risorse da trasferire nonche' gli indirizzi per la programmazione delle attivita'.».
2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo e' erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attivita' svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' abrogato.
4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalita' ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilita', le parole: «1° agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2020».
4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, puo' essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.
4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 58-bis del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per esigenze indifferibili),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2019, n.
252, e convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 58-bis (Investimenti dei fondi pensione nel
capitale delle micro, piccole e medie imprese). - 1. Ai
fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative
avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la
capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole
e medie imprese, puo' essere concessa, nei limiti della
dotazione della sezione speciale di cui al presente comma,
la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte
della concessione della garanzia e' richiesta una
commissione di accesso a parziale copertura delle spese del
Fondo. A tal fine e' istituita una sezione speciale del
predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa
europea, sono definiti i criteri, le modalita' e le
condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma
1. La garanzia non afferisce all'entita' della prestazione
pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono
individuate le iniziative di cui al comma 1.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale
anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle
valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo
della previdenza complementare (Comitato Previdenza
Italia), istituito in data 21 febbraio 2011, cui
partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei
fondi pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresi'
il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da
questi richiesto, con analisi e valutazioni delle
operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno,
nonche' con l'attivazione e il coordinamento di iniziative
di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire
la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti
dei fondi pensione che, anche per organizzazione,
dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare
autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
Al Comitato e' altresi' attribuito il compito di realizzare
e promuovere iniziative di informazione e formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare,
destinate ai medesimi soggetti, nonche' alla generalita'
della collettivita', anche in eta' scolare, ovvero
qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la
crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme
complementari di previdenza, assistenza e welfare in
genere.
4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce
specifici programmi di attivita' sulla base degli indirizzi
formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero
secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con
cadenza biennale delle attivita' svolte dal Comitato.
5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma
4 e' stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2034.
5-bis. Il contributo di cui al comma 5 e' erogato
direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31
marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle
attivita' svolte e approvazione delle stesse da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti le modalita' di rendicontazione delle
risorse da trasferire nonche' gli indirizzi per la
programmazione delle attivita'.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5,
pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si
provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a
2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il comma 480 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
«480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del
finanziamento delle attivita' per il Rdc e la Pdc, ai sensi
dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n. 4 del
2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di
ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono
definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono destinate al
finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di
patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalita' ed i
criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 giugno 2015, n. 144, S.O. n. 34, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di
cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera
a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
1.1.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale
indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici
di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per
l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2023, n. 103,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Incentivi per il lavoro delle persone con
disabilita'). - 1. Al fine di valorizzare e incentivare le
competenze professionali dei giovani con disabilita' e il
loro diretto coinvolgimento nelle diverse attivita'
statutarie anche produttive e nelle iniziative
imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle
associazioni di cui al presente comma, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un
contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del
predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella
relativa anagrafe, per ogni persona con disabilita', di
eta' inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2023,
per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto. Il
fondo di cui al presente comma e' alimentato mediante la
riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di
euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui
all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle
amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello
Stato.81
2. Le modalita' di ammissione, quantificazione ed
erogazione del contributo, le modalita' e i termini di
presentazione delle domande, nonche' le procedure di
controllo sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le
disabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.
3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo
di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi,
l'amministrazione interessata procede alla stipula di
apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle
risorse del medesimo fondo.
4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 14.
 
Art. 19
Proroghe di termini in materie di competenza
del sistema di informazione per la sicurezza

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche'
proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n.
41, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2015, n. 43, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie
funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e
delle strutture dei servizi di informazione per la
sicurezza). - 1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice
di procedura penale, dopo le parole: "di polizia esteri,"
sono inserite le seguenti: "i dipendenti dei servizi di
informazione per la sicurezza," e dopo le parole: "della
legge 16 marzo 2006, n. 146," sono inserite le seguenti: "e
della legge 3 agosto 2007, n. 124,".
2. Fino al 31 dicembre 2024:
a) non possono essere autorizzate, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
condotte previste dalla legge come reato per le quali non
e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39,
comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270,
secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e
414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, la qualifica di agente di pubblica
sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo'
essere attribuita anche al personale delle Forze armate,
che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del
2007, al concorso alla tutela delle strutture e del
personale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la
sicurezza;
c) le identita' di copertura, di cui all'articolo
24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono
essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui
all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007,
dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita'
giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione
della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo
497, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore
generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni
e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne
segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza
della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza
gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di
procedimento con identita' di copertura.
2-bis. E' affidato all'AISE il compito di svolgere
attivita' di informazione, anche mediante assetti di
ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il
Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza
mensile circa le attivita' di ricerca elettronica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2005 n. 173, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' delegare i direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di
comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica,
nonche' all'intercettazione di comunicazioni o
conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei
luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando
siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle
attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 124.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al
procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis.
2-bis. Fino al 31 dicembre 2024, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e'
concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando
sussistano specifici e concreti elementi informativi che
rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di
prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data
comunicazione scritta al procuratore generale di cui al
comma 2 e al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo nel termine di cui al comma 3 dell'articolo
226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le
autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive
comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato
tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello
svolgimento del colloquio e' data informazione al Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica a
conclusione delle operazioni, secondo i termini e le
modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3
agosto 2007, n. 124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
 
Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.