Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2024 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
DELIBERA 30 novembre 2023 |
Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona. Galleria di base del Brennero: aumento del costo a vita intera, autorizzazione all'uso dei finanziamenti assegnati e nuova data di messa in esercizio - Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) - (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 37/2023). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 30 novembre 2023
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'», e successive modificazioni; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive» (cosiddetta «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero», e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la «Tratta Bologna - Brennero e Valico» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella Tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - la infrastruttura «Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso»; Considerato che l'intervento di cui sopra e' ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004; Visto l'Accordo di Stato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana del 30 aprile 2004, per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, firmato a Vienna il 30 aprile 2004, la cui ratifica e' stata autorizzata con legge 6 marzo 2006, n. 115; Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare: 1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 4. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici; Vista la delibera CIPE del 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, le cui disposizioni rimangono in vigore ai sensi dell'art. 225, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e le cui disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, commi 232 e 233, concernenti la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali di «specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro» in relazione ai quali e' stabilito che «con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili (...), allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191 del 2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Galleria di base del Brennero, ricompresa nell'Asse ferroviario del Corridoio 1, potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010 che individua quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232, della medesima legge n. 191 del 2009 il «Potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona, Galleria di base del Brennero»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni; Visto il regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, di seguito TEN-T, e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; Visto il regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento UE n. 913/2010 e che abroga i regolamenti CE n. 680/2007 e CE n. 67/2010; Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare: 1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; 2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che - ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45; Visto l'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2015 che include l'intervento «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero» nell'elenco delle venticinque opere prioritarie; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e ha disposto che i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e' stata demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)», come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha previsto adeguamenti della preesistente normativa «al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ... nonche' di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari», stabilendo, tra l'altro, che «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma (...). Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS», salvo che si tratti di aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi; Vista la delibera di questo Comitato del 6 agosto 2015, n. 62, come aggiornata dalla delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», prevedendo che i progetti ed i piani di investimenti pubblici sottoposti all'esame e all'approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilita'; Vista la nota DIPE del 21 gennaio 2022, n. 268, contenente indicazioni preliminari in materia di relazioni di sostenibilita' per progetti infrastrutturali, relativa alle proposte che verranno sottoposte al CIPESS, inviata nelle more dell'emanazione della delibera di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2021; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 25, con la quale questo Comitato ha approvato il Contratto di programma 2022 - 2026, parte investimenti, tra il MIT e RFI, di seguito CdP-I, ai sensi del decreto legislativo, n. 112 del 2015; Visto il CdP-I sottoscritto dal MIT e da RFI, rispettivamente, in data 19 e 20 dicembre 2022 e le relative tavole, tabelle e allegati, che ne costituiscono parte integrante; Visti il Primo atto integrativo al Contratto di programma RFI 2022-2026 - parte Investimenti e il Primo atto integrativo al Contratto di programma RFI 2022- 2026 - parte Servizi, in merito ai quali il CIPESS e' stato informato in data 20 luglio 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112; Vista la proposta di cui alla nota 6 ottobre 2023, n. 36057, con la quale il MIT ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato della «Infrastruttura strategica di interesse nazionale ex art. 1 della legge n. 443/2001 "Legge obiettivo" potenziamento Asse ferroviario Monaco-Verona, Galleria di Base del Brennero (CUP: I41J05000020005). Approvazione del nuovo costo a vita intera, nuovo cronoprogramma dei lavori e autorizzazione all'uso dei finanziamenti assegnati», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria; Vista la nota del 6 ottobre 2023, n. 8709, con cui il Dipartimento per il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, ha chiesto al MIT chiarimenti istruttori in merito a: 1. diverso riparto delle risorse tra i vari lotti costruttivi rispetto all'aggiornamento 2023 del CDP - I di RFI, con sovra-copertura dei primi due lotti e insufficiente copertura per i lotti 3 e 4; 2. reiscrivibilita' e utilizzabilita' della somma di 15,285 milioni di euro (in perenzione amministrativa) eccedente il volume di investimento di 45 milioni di euro correlato all'assegnazione di cui alla delibera di questo Comitato n. 89 del 2004; 3. somme erogate dalle Province autonome di Bolzano e di Trento non riportate in delibera di questo Comitato n. 17 del 2016, per un importo pari a 3,9 milioni di euro; Vista la nota dell'11 ottobre 2023, prot. n. 5818, con cui il MIT ha trasmesso un aggiornamento della proposta, con l'aggiunta di ulteriori risorse per circa 9 milioni di euro assegnate a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, e la parallela riduzione del fabbisogno residuo, la riarticolazione delle disponibilita' tra i diversi lotti, con la precisazione che i lotti 5 e 6 sono unificati come «lotti a completamento» oltre alla segnalazione di nuovi fondi relativi al programma Connecting Europe Facility, di seguito CEF, ancora da contrattualizzare; Considerato che durante la seduta preparatoria al CIPESS del 12 ottobre 2023 sono state stralciate dalle disponibilita' le risorse cadute in perenzione per 15,285 milioni di euro derivanti dalla delibera CIPE n. 89 del 2004, che potranno essere riassegnate solo in esito all'espletamento della procedura di cui all'art. 34-ter, della sopra citata legge n. 196 del 2009; Vista la nota del 17 ottobre 2023, prot. n. 37515, con cui il MIT ha chiesto temporaneamente di espungere l'argomento dall'ordine del giorno della seduta del Comitato del 18 ottobre 2023, al fine di completare gli approfondimenti richiesti durante la seduta preparatoria del 12 ottobre 2023; Vista la nota del 15 novembre 2023, prot. n. 42299, con cui il MIT ha nuovamente chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato della «Infrastruttura strategica di interesse nazionale ex art. 1 della legge n. 443/2001 "Legge obiettivo" potenziamento Asse ferroviario Monaco-Verona, Galleria di Base del Brennero (CUP: I41J05000020005). Approvazione del nuovo costo a vita intera, nuovo cronoprogramma dei lavori e autorizzazione all'uso dei finanziamenti assegnati», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria aggiornata (note MIT nn. 6730 e 6733 entrambe del 15 novembre 2023) e, in particolare, il riscontro alle richieste di chiarimenti formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato, di seguito RGS, nel corso della riunione preparatoria del CIPESS tenutasi in data 12 ottobre 2023; Vista la nota del 21 novembre 2023, prot. n. 6887, con cui il MIT ha trasmesso una serie di chiarimenti e documentazione integrativa; Preso atto di quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dal MIT, in particolare quella del 21 novembre, in parziale sostituzione di quanto ha preceduto, e in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 1. La «Galleria di base del Brennero» e' una infrastruttura finalizzata al transito merci/viaggiatori sull'asse ferroviario del Brennero (Monaco-Verona). L'opera e' inclusa nella rete TEN-T, e fa parte del corridoio europeo Scandinavia-Mediterraneo, di seguito Scan-Med. 2. La societa' Galleria di base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE e' il soggetto «Promotore», incaricato alla progettazione e alla realizzazione della Galleria di Base del Brennero, ai sensi dell'Accordo di Stato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana del 30 aprile 2004 e successive integrazioni. Le azioni della societa' BBT SE sono ripartite in uguale misura tra Austria ed Italia. La Österreichische Bundesbahnen Infrastruktur A.G. detiene il 50% del pacchetto azionario ed e' socio unico per l'Austria. In Italia, la societa' di partecipazione Tunnel Ferroviario del Brennero, di seguito TFB S.p.a., detiene il restante 50%, e il capitale della TFB S.p.a. e' controllato da Rete Ferroviaria Italiana, con quote di minoranza detenute dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Provincia di Verona. 3. Il progetto prevede una galleria di base che si estende per oltre 56 km, di cui 24 km in territorio italiano e 32 km in territorio austriaco, e i relativi allacci alla linea storica in corrispondenza delle stazioni di Innsbruck - portale nord - e di Fortezza (Bolzano) - portale sud. La Galleria di Base del Brennero si compone di un cunicolo esplorativo, due gallerie principali e quattro gallerie di accesso laterali. 4. Con delibera di questo Comitato del 20 dicembre 2004, n. 89, e' stato approvato, anche ai fini dell'attestazione di compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare della tratta italiana del «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero». 5. Con delibera di questo Comitato del 31 luglio 2009, n. 71, e' stato approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo dell'«Asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero», con un limite di spesa, per la parte italiana, di 3.575 milioni di euro. Contestualmente il CIPE ha preso atto dell'articolazione in fasi del progetto: fase II/IIA relativa agli studi e fase III relativa ai lavori. 6. Con delibera di questo Comitato del 18 novembre 2010, n. 83, e' stata autorizzata, ai sensi dell'art. 2, comma 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la realizzazione dell'opera per lotti costruttivi, ed e' stato autorizzato l'avvio della realizzazione del 1° lotto costruttivo, con un costo di 280 milioni di euro a carico dell'Italia, con conseguente aggiornamento del costo a vita intera per la parte di competenza italiana, pari a 4.140 milioni di euro, che costituisce il nuovo limite di spesa. 7. Con delibera di questo Comitato del 31 maggio 2013, n. 28, e' stata individuata la nuova articolazione dell'opera in cinque lotti costruttivi ed e' stato autorizzato l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo, con un costo di 297,26 milioni di euro a carico dell'Italia, interamente finanziato. Il costo aggiornato a vita intera per la parte di competenza italiana viene posto pari a 4.865 milioni di euro, costituendo nuovo limite di spesa. 8. Con delibera di questo Comitato del 29 aprile 2015, n. 44, e' stata individuata la nuova articolazione dell'opera in sei lotti costruttivi ed e' stato autorizzato l'avvio della realizzazione del 3° lotto costruttivo, con un costo di 920,02 milioni di euro a carico dell'Italia, interamente finanziato. Il costo aggiornato a vita intera per la parte di competenza italiana e' pari a 4.400 milioni di euro, che costituisce il nuovo limite di spesa. 9. Con delibera di questo Comitato del 1° maggio 2016, n. 17, e' stato autorizzato l'avvio della realizzazione del quarto lotto costruttivo della Galleria di Base del Brennero e confermato l'impegno programmatico al finanziamento dell'intera opera per la parte di competenza italiana. 10. Con delibera di questo Comitato del 1° dicembre 2016, n. 60, e' stata infine prorogata la pubblica utilita' dell'opera; sotto l'aspetto attuativo: 1. Al 31 marzo 2023 sono stati scavati 157 km, pari a circa il 70% di quanto verra' complessivamente scavato, tra gallerie per transito treni, cunicolo esplorativo e altre gallerie con funzioni logistiche e di servizio. Attualmente, nell'intera area di progetto, sono attivi i seguenti cantieri: Mules, Aica, Hinterrigger, Isarco e stazione di Fortezza in Italia, Ahrental, Wolf, Valle Padaster e Sillschlucht (gola del torrente Sill) in Austria. 2. Dei 157 km scavati al 31 marzo 2023, 60 km sono di gallerie transito treni, 55 km di cunicolo esplorativo e 42 km di gallerie logistiche e di servizio. L'avanzamento totale degli scavi alla stessa data di riferimento negli ultimi 3 anni e' stato: 2.1. - 123 km al 31 marzo 2020; 2.2. - 139,5 km al 31 marzo 2021; 2.3. - 151 km al 31 marzo 2022. 3. Il CUP assegnato all'opera e' I41J05000020005. 4. Il cronoprogramma aggiornato del progetto di realizzazione dell'intervento prevede l'entrata in esercizio dell'opera ad ottobre 2032 con inizio dei lavori dei lotti costruttivi a completamento a gennaio 2026. Sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile: 1. La Galleria di Base del Brennero portera' a un notevole miglioramento della mobilita' nel cuore dell'Europa e in particolare nella sezione del corridoio TEN-T Scan-Med che si sviluppa in Italia, Austria e Germania. 2. Al momento della messa in esercizio dell'infrastruttura, la Galleria di Base del Brennero permettera' un aumento della mobilita' pulita per effetto del trasferimento modale da gomma a rotaia e di una maggiore offerta di treni passeggeri. Il trasferimento modale strada - ferrovia, sia per merci che per passeggeri, consentira' dunque di ridurre sensibilmente i costi esterni della mobilita'. 3. Lo spostamento in galleria del traffico merci che attualmente viaggia sulla gia' congestionata arteria autostradale del Brennero, e che in futuro e' destinato ad aumentare ancora, avra' una serie di ricadute positive sull'habitat delle strette valli alpine attraversate, sia in termini di riduzione dell'inquinamento da rumore e da CO2 , che di un minor impatto sul paesaggio e quindi, in ultima analisi, comportera' un miglioramento complessivo della qualita' della vita delle popolazioni limitrofe. 4. L'allegato «Bilancio della CO2 per la Galleria di Base del Brennero» individua quattro scenari: Central case: scenario piu' realistico che prevede una riduzione del 10% merci su strada al 2040; Business as usual: + 20% di merci su strada al 2040; Post Covid: +10% merci su strada al 2040; Policy: +230% di merci su rotaia e -38% di merci su strada al 2040. Le riduzioni di CO2 al 2040 (espresse in kt) individuate dallo studio sono le seguenti e complessivamente producono in tutti gli scenari un calo delle emissioni ferrovia + strada superiori al 50%:
Tabella A:
Parte di provvedimento in formato grafico
Sotto l'aspetto finanziario: 1. L'accordo bilaterale siglato il 30 aprile 2004 dai governi di Italia ed Austria stabilisce che il costo complessivo della Galleria di Base del Brennero e' finanziato pariteticamente dallo Stato austriaco (50%) e dallo Stato italiano (50%) per la parte nazionale, con una quota di cofinanziamento aggiuntiva dell'Unione europea. 2. Con delibera CIPE n. 17 del 2016, con la quale questo Comitato ha approvato il seguente quadro finanziario per la parte di competenza italiana:
Tabella B:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Nel Contratto di programma MIT-RFI parte investimenti 2022-2026 - Aggiornamento 2023 le disponibilita' complessive destinate a BBT SE ammontano a 3.542,81 milioni di euro cosi' suddivisi:
Tabella C:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Dalla proposta presentata dal MIT con nota 21 novembre 2023 emerge la variazione di costi e coperture rappresentate nelle seguenti due tabelle:
Tabella D:
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella E: Parte di provvedimento in formato grafico
5. La seguente tabella indica disponibilita' e fabbisogni residui dei singoli lotti:
Tabella F:
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto il citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto l'art. 225, comma 10, del sopra citato decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale prevede che «per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163/2006»; Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera di questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota DIPE predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»; Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera:
Come previsto dall'art. 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», le disposizioni seguenti sono adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la procedura di valutazione di impatto ambientale dell'opera in esame era gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1. Approvazioni e disposizioni concernenti i lotti costruttivi 1.1 Il nuovo limite di spesa dell'opera e' pari a 10.535,680 milioni di euro, di cui 5.267,840 milioni di euro di competenza italiana, con aumento del costo di competenza italiana pari a 867,840 milioni di euro, con una copertura finanziaria complessiva di 3.905,687 milioni di euro, di cui 1.152,936 milioni di euro di fonte UE e 2.752,751 milioni di euro di fonte italiana, come da tabella E in premessa, con un fabbisogno residuo di 1.362,153 milioni di euro. 1.2 Ai sensi dell'art. 2 comma 232 della legge n. 191 del 2009 e' individuata la seguente articolazione dei lotti costruttivi e delle relative disponibilita' per la «Galleria di base del Brennero», sostitutiva di quella da ultimo individuata con la delibera di questo Comitato n. 17 del 2016:
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1.3 Il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento prevede l'entrata in esercizio dell'opera ad ottobre 2032. 1.4 Il prospetto delle fonti e' riportato nella tabella seguente:
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1.5 Per la copertura finanziaria a carico dell'Italia, sono assegnati ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge n. 191 del 2009, gli importi aggiuntivi, ad integrazione delle some gia' autorizzate dalla delibera di questo Comitato n. 17 del 2016: 1.5.1 ulteriori disponibilita' statali risultanti dal CdP-I RFI - agg. 2023, pari a 492,039 milioni di euro, di cui 433,799 milioni di euro recati dalla legge finanziaria 2017, articolo 1, comma 140, ed attribuiti all'opera nell'ambito del Contratto di programma 2017 - 2021 e 58,240 milioni di euro derivanti dalla rimodulazione delle risorse del cap. 7122/MEF - piano gestionale 2, gia' disponibili a legislazione vigente, rimodulazione operata nel medesimo Contratto di programma per compensare la riduzione dei contributi UE registrata alla chiusura del programma TEN 2007-2013; 1.5.2 ulteriori contributi relative al finanziamento dell'opera da parte degli Enti locali pari 69,680 milioni di euro. 1.6 Questo Comitato conferma l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 5.267,84 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 1.362,15 milioni di euro. 1.7 Il soggetto aggiudicatore e' autorizzato a procedere alla contrattualizzazione dei successivi lotti costruttivi, nei limiti dei finanziamenti che saranno resi allo scopo disponibili. 1.8 Il soggetto aggiudicatore provvedera' a inserire nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa risarcitoria, nonche' a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi. 2. Ulteriori disposizioni e prescrizioni 2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inviera' al CIPESS, entro il termine di tre mesi dall'adozione della presente delibera, apposita informativa relativamente alle specifiche ulteriori informazioni di dettaglio di seguito riportate: 2.1.1. per i lotti finanziati e in corso di realizzazione, fornira' l'indicazione degli affidamenti perfezionati, dei contratti stipulati e dei pagamenti disposti; 2.1.2. per le attivita' non ancora realizzate o affidate indichera' i criteri adottati ai fini dell'aggiornamento della loro quantificazione economica; 2.1.3. per i lotti ancora da realizzare - che possono essere considerati anche complessivamente - indichera' i criteri utilizzati per la determinazione dell'adeguamento monetario; 2.1.4. La predetta informativa dovra' quindi indicare distintamente i maggiori costi gia' determinatisi e quelli allo stato previsti. 2.2 A partire dall'anno 2025 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inviera' al CIPESS, entro il mese di marzo, una informativa annuale sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai lotti costruttivi finanziati, all'evoluzione dei costi con le relative motivazioni, all'assegnazione e all'incasso effettivo dei fondi UE, inclusi i fondi CEF. Tale informativa dara' anche conto in particolare dell'evoluzione del costo dei lotti 5 e 6, dando evidenza sull'articolazione delle diverse fasi ed attivita' e evidenziando gli aggiornamenti rispetto a quanto sara' comunicato ai sensi del paragrafo precedente. 2.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003 sopra richiamata e segnalando tempestivamente a questo Comitato il profilarsi di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare incrementi di costo dell'opera. 2.4 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 2.5 Ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera BBT SE dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999, tramite accesso alla procedura informatica semplificata di monitoraggio presente nel sistema CUP. 2.6 Ai sensi della richiamata delibera di questo Comitato n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
Il vice Presidente: Giorgetti Il segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 105 |
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