Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 29 febbraio 2024
Integrazione dell'organo commissariale della societa' Acciaierie di Italia S.p.a., in Milano, in amministrazione straordinaria.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con. modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 270/1999 il quale prevede che «la nomina di tre commissari e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;
Visto l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, che stabilisce il limite per i compensi dei manager delle societa' pubbliche nel tetto massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, il quale prevede che «Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita' della procedura. Nei casi di societa' partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, puo' avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 1 e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1-bis, non puo' essere proposta la domanda di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ne' possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda e' archiviata»;
Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in ltaly 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalita' amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonche' per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
Visto in particolare l'art. 1 della citata direttiva il quale prevede, tra l'altro, che «potra' comunque darsi luogo alla nomina dell'organo collegiale ove tale soluzione, previa approfondita istruttoria e motivando adeguatamente i presupposti in relazione allo specifico caso concreto, sia ritenuta preferibile in ragione della particolare strategicita' della impresa o del gruppo industriale da porre in amministrazione straordinaria ovvero della eccezionale complessita' organizzativa, produttiva od occupazionale di detta impresa o gruppo industriale, tenuto anche in considerazione il potenziale impatto sul sistema produttivo, industriale e finanziario del Paese»;
Visto altresi' l'art. 2, punto e) della medesima direttiva, il quale prevede che «Per ragioni di urgenza o a carattere emergenziale, ovvero per le procedure di particolare rilevanza e complessita', anche relative a quelle di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 o per le ricadute occupazionali, il Ministro delle imprese e del made in ltaly puo' individuare direttamente il professionista in possesso dei requisiti di cui al regolamento, in deroga alla procedura di cui alle lettere precedenti»;
Visto il proprio decreto del 20 febbraio 2024 con il quale la societa' Acciaierie di Italia S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 239, C.F. e partita IVA 10354890963, e' ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni ed e' nominato commissario straordinario ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999 e art. 2 del decreto-legge n. 347/2003, il dott. Giancarlo Quaranta;
Tenuto conto della particolare strategicita' della societa' Acciaierie di Italia S.p.a., della eccezionale complessita' organizzativa, produttiva ed occupazionale di detta impresa, nonche' del potenziale impatto sul sistema produttivo, industriale e finanziario del Paese;
Ritenuto di dover procedere all'integrazione dell'organo commissariale della procedura di amministrazione straordinaria di Acciaierie di Italia S.p.a.;
Visti il curriculum vitae del prof. Giovanni Fiori dal quale emerge una consolidata esperienza in materia concorsuale e di economia aziendale e il curriculum vitae del dott. Davide Tabarelli, dal quale emerge una pluriennale esperienza in materia ambientale, di transizione ecologica e di efficienza energetica nel settore industriale;
Viste le dichiarazioni rese dai citati professionisti in ordine alla sussistenza dei requisiti di onorabilita' e all'insussistenza delle cause di incompatibilita', nonche' di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all'incarico di commissario straordinario nella menzionata societa';
Ritenuto che il prof. Giovanni Fiori e il dott. Davide Tabarelli risultano idonei ad assumere l'incarico di commissari straordinari, ad integrazione dell'organo commissariale attualmente costituito dal dott. Giancarlo Quaranta, in ragione di quanto sopra ritenuto e considerato;

Decreta:

Art. 1

Nella procedura di amministrazione straordinaria della societa' Acciaierie di Italia S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 239, C.F. e partita IVA 10354890963, oltre al dott. Giancarlo Quaranta, sono nominati commissari straordinari il prof. Giovanni Fiori e il dott. Davide Tabarelli.
 
Art. 2

Ai commissari straordinari di cui all'art. 1 e' riconosciuto un compenso determinato ai sensi del decreto 3 novembre 2016 del Ministro delle imprese e del made in ltaly, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che non potra' comunque eccedere il limite annuo massimo di cui all'art. 11, comma 6. decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Il presente decreto e' comunicato immediatamente al Tribunale di Milano, a norma dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 febbraio 2024

Il Ministro: Urso