Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2024 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' - Triennio 2019-2021


Il giorno 23 gennaio 2024 alle ore 11,00, ha avuto luogo, presso la sede dell'Aran, l'incontro tra l'A.Ra.N e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'area sanita'.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanita' - triennio 2019-2021.
Per l'A.Ra.N. Presidente Cons. Antonio Naddeo Firmato


===================================================================== | Organizzazioni | Confederazioni | | sindacali | sindacali | +=====================+============+=====================+==========+ |ANAAO ASSOMED |firmato |COSMED |firmato | +---------------------+------------+---------------------+----------+ |CIMO |firmato |CIDA |firmato | +---------------------+------------+---------------------+----------+ |AAROI EMAC |firmato |COSMED |firmato | +---------------------+------------+---------------------+----------+ |FASSID |firmato |CODIRP |firmato | +---------------------+------------+---------------------+----------+ |FP CGIL |firmato |CGIL |firmato | +---------------------+------------+---------------------+----------+ |FVM |firmato |COSMED |firmato | +---------------------+------------+---------------------+----------+ |UIL FPL |firmato |UIL |firmato | +---------------------+------------+---------------------+----------+ |FEDERAZIONE CISL | | | | |MEDICI |firmato |CISL |firmato | +---------------------+------------+---------------------+----------+ |FESMED |firmato | | | +---------------------+------------+---------------------+----------+

 
Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA SANITA'

Periodo 2019-2021

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art. 3 - Conferme
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali
Art. 4 - Obiettivi e strumenti
Art. 5 - Informazione
Art. 6 - Confronto aziendale
Art. 7 - Confronto regionale
Art. 8 - Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 9 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie
Art. 10 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
Art. 11 - Clausole di raffreddamento
Capo II - Diritti sindacali
Art. 12 - Diritto di assemblea
Art. 13 - Contributi sindacali
Art. 14 - Patronato sindacale
TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 - Il contratto individuale di lavoro
Art. 16 - Periodo di prova
Art. 17 - Accordo in attuazione della legge n. 164/1982
Art. 18 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 19 - Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti
Art. 20 - Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
Capo II - Il sistema degli incarichi dirigenziali
Art. 21 - Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale
Art. 22 - Tipologie d'incarico
Art. 23 - Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure
Art. 24 - Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure
Art. 25 - Sostituzioni
Art. 26 - Affidamento e revoca degli incarichi multiaccesso
Capo III - Orario ed organizzazione della prestazione di lavoro
Art. 27 - Orario di lavoro dei dirigenti
Art. 28 - Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
Art. 29 - Servizio di guardia
Art. 30 - Servizio di pronta disponibilita'
Art. 31 - Lavoro straordinario
Capo IV - Ferie e festivita'
Art. 32 - Ferie e recupero festivita' soppresse
Capo V - Assenze e congedi
Art. 33 - Assenze giornaliere retribuite
Art. 34 - Assenze orarie retribuite per motivi personali o familiari
Art. 35 - Assenze previste da particolari disposizioni di legge
Art. 36 - Congedi per le donne vittime di violenza
Art. 37 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Art. 38 - Assenze per malattia
Art. 39 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
Art. 40 - Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' dovute a causa di servizio
Art. 41 - Congedi dei genitori
Art. 42 - Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche
Capo VI - Formazione
Art. 43 - Principi generali e finalita' della formazione
Art. 44 - Pianificazione strategica di conoscenze e saperi
Art. 45 - Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
Capo VII - Responsabilita' disciplinare
Art. 46 - Principi generali
Art. 47 - Obblighi del dirigente
Art. 48 - Sanzioni disciplinari
Art. 49 - Codice disciplinare
Art. 50 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 51 - Sospensione cautelare in corso di procedimento penale
Art. 52 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 53 - La determinazione concordata della sanzione
Art. 54 - Reintegrazione sul posto di lavoro e indennita' supplementare
Art. 55 - Decorrenza e disapplicazioni del Titolo III
TITOLO IV - ISTITUTI NORMO-ECONOMICI
Art. 56 - Patrocinio legale
Art. 57 - Welfare integrativo
Art. 58 - Servizio fuori sede
TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
Capo I - Struttura della retribuzione
Art. 59 - Retribuzione e sue definizioni
Art. 60 - Struttura della retribuzione
Capo II - Stipendio tabellare e altri emolumenti
Art. 61 - Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 62 - Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento
Art. 63 - Effetti dei nuovi stipendi tabellari
Art. 64 - Indennita' di esclusivita'
Art. 65 - Indennita' di specificita' medico-veterinaria
Art. 66 - Indennita' di specificita' sanitaria
Art. 67 - Tredicesima mensilita'
Art. 68 - Una tantum
Capo III - Retribuzione di posizione e di risultato
Art. 69 - Retribuzione di posizione
Art. 70 - Retribuzione di risultato e relativa differenziazione
Art. 71 - Clausola di garanzia
Capo IV - Fondi aziendali
Art. 72 - Fondo per la retribuzione degli incarichi
Art. 73 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro
Art. 74 - Fondo per la retribuzione di risultato
Art. 75 - Risorse previste da specifiche disposizioni di legge
Capo V - Compensi correlati alle condizioni di lavoro
Art. 76 - Compensi correlati alle condizioni di lavoro
Art. 77 - Indennita' per servizio notturno e festivo
Art. 78 - Indennita' professionale specifica di rischio radiologico e indennita' di rischio radiologico
Art. 79 - Indennita' di pronto soccorso
Art. 80 - Indennita' per incarico di direzione di struttura complessa
Art. 81 - Indennita' di polizia giudiziaria
Art. 82 - Indennita' di bilinguismo
TITOLO VI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 83 - Termini di preavviso
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO
Capo I - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 84 - Assunzioni a tempo determinato
Art. 85 - Trattamento economico-normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato
Art. 86 - Assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Art. 87 - Trattamento economico-normativo del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto
TITOLO VIII - LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
Art. 88 - Attivita' libero-professionale intramuraria dei dirigenti
Art. 89 - Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria
Art. 90 - Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi
Art. 91 - Altre attivita' a pagamento
TITOLO IX - LAVORO A DISTANZA
Capo I - Lavoro agile
Art. 92 - Definizione e principi generali
Art. 93 - Accesso al lavoro agile
Art. 94 - Accordo individuale
Art. 95 - Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione
Art. 96 - Formazione nel lavoro agile
Capo II - Altre forme di lavoro a distanza
Art. 97 - Lavoro da remoto
ALLEGATI
Allegato 1 - Servizio di guardia
Tabella A - Coefficienti percentuali per il riparto tra le regioni delle risorse previste da alcune disposizioni di legge
Dichiarazioni congiunte
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 5, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 10 agosto 2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le aziende ed enti del comparto, ivi compresi gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e le Agenzie regionali protezione ambientale (ARPA), indicate all'art. 6 del CCNQ 3 agosto 2021.
2. Al personale di cui al comma 1, soggetto a mobilita' in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o societa', previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
3. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti, RSA, istituti zooprofilattici sperimentali ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, stipulato il 3 agosto 2021 e' riportato nel testo del presente contratto come «aziende ed enti».
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e' riportato come «decreto legislativo n. 165/2001». Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportati come «decreto legislativo n. 502 del 1992».
5. Nel testo del presente contratto per «dirigente responsabile» si intendono il dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, il responsabile di struttura semplice dipartimentale o distrettuale e il responsabile di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di «unita' operativa» si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali cosi' come individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.
6. Nel testo del presente contratto con il termine di «articolazioni aziendali» si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel decreto legislativo n. 502 del 1992 (dipartimento, distretto, presidio ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini «unita' operativa», «struttura organizzativa» o «servizi» si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - cosi' come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto aziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti.
7. Per la semplificazione del testo la dizione «dirigente con incarico di direzione di struttura complessa» nel presente contratto e' indicata anche con le parole «dirigente di struttura complessa» o di «direttore», dizione quest'ultima indicata dal decreto legislativo n. 254 del 2000.
8. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario nel testo, sono indicate come «dirigenti delle professioni sanitarie».
 

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle azienda e enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, o con PEC, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro tre mesi dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale possono essere presentate entro tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro sei mesi dalla sua sottoscrizione definitiva. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura e' pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
7. Il presente CCNL e' oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti firmatarie, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.
 

Art. 3.

Conferme

1. Le disposizioni contenute nel CCNL del 19 dicembre 2019 e quelle, ancora vigenti, contenute nei CCNL precedenti a quest'ultimo concernenti le aziende e gli enti della presente area dirigenziale della sanita' continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme e comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge e del CCNL.
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 123 (Conferme) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 4.

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra azienda o ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, anche al fine di garantire la esigibilita' e la corretta applicazione del contratto e contribuire in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle aziende ed enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei dirigenti a migliorare le condizioni di sicurezza clinica e di crescita professionale;
si migliora la qualita' delle decisioni assunte;
si sostengono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro e l'aggiornamento dei dirigenti, nonche' i processi di innovazione organizzativa e tecnologica e di riforma della pubblica amministrazione;
si promuovono modalita' di lavoro che consentano una migliore armonizzazione con la vita privata e familiare.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le aziende ed enti si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme di dialogo e confronto costruttivo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle aziende ed enti, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
informazione;
confronto aziendale e regionale;
organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, al livello previsto dall'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 10 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).
6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna azienda o ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
7. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 (Obiettivi e strumenti) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 5.

Informazione

1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa e' data preventivamente e in forma scritta dalle aziende o enti ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 3, lettera a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati, documenti ed elementi conoscitivi, da parte dell'azienda o ente, ai soggetti sindacali di cui al comma 1 nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire una conoscenza approfondita della questione trattata e una valutazione del potenziale impatto delle misure da assumere, prima della loro definitiva adozione.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, sono oggetto di informazione, anche al fine di esprimere osservazioni e proposte, tutte le materie per le quali i successivi articoli 6 (Confronto aziendale), 7 (Confronto regionale) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
4. Sono altresi' oggetto di sola informazione preventiva:
a) gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti;
b) ferma restando la specifica prerogativa aziendale in materia di costituzione dei fondi aziendali, la relativa costituzione con dettaglio sia delle voci di alimentazione sia delle singole voci di utilizzo nell'anno di competenza;
c) le informazioni relative alla copertura assicurativa di cui all'art. 65 del CCNL 19 dicembre 2019 (Copertura assicurativa per la responsabilita' civile);
d) la quantificazione del fondo di cui all'art. 45, comma 1 (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata).
5. Ad integrazione del comma 4, lettera b), l'informazione sulle singole voci di utilizzo dei fondi e' data anche a consuntivo con riferimento all'anno precedente.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 (Informazione) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 6.

Confronto aziendale

1. Il confronto aziendale e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 3, lettera a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda o ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per la informazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 (Informazione). A seguito della trasmissione delle informazioni, l'azienda o ente e i soggetti sindacali si incontrano se entro dieci giorni dall'informazione il confronto e' richiesto da questi ultimi; l'incontro avviene non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L'incontro puo' anche essere proposto dall'azienda o ente contestualmente all'invio dell'informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quinto e il quindicesimo giorno lavorativo dal suddetto invio. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3, lettera a) e b), dell'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di lavoro dell'azienda o ente o tra aziende ed enti, nei casi di utilizzazione dei dirigenti, nell'ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance;
d) criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenziali;
e) i criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
f) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001;
g) le condizioni, i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
h) le linee generali di indirizzo per l'adozione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro anche con riferimento alle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attivita' che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonche' i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi;
j) i criteri generali per la definizione delle azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione del rischio clinico della legge n. 24/2017;
k) i criteri generali per la definizione delle politiche e dei piani di formazione manageriale e formazione continua anche secondo quanto previsto dall'art. 16-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 a cui fa seguito, con cadenza annuale, l'informativa sullo stato di attuazione dei piani di formazione e aggiornamento professionale;
l) i criteri generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilita' e di guardia, fermo restando l'onere a carico del relativo fondo;
m) con cadenza semestrale, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 93-bis (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza dei dirigenti) del CCNL 19 dicembre 2019.
4. Qualora l'azienda o ente non attivi, ai sensi del comma 2, il confronto sulle materie di cui al comma 3, il confronto puo' essere avviato sulle medesime materie su richiesta dei soggetti sindacali.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5 (Confronto aziendale) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 7.

Confronto regionale

1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa, ove previsti ai sensi dell'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) - e dell'art. 6 (Confronto aziendale) nelle seguenti materie:
a) modalita' di incremento dei fondi in caso di incremento dei servizi ad invarianza della dotazione organica nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 94, comma 6, 95, comma 6, e 96, comma 6, del CCNL del 19 dicembre 2019;
b) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria);
c) sistemi di valutazione professionale e di performance dei dirigenti;
d) criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato e organizzato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia;
e) criteri generali per la determinazione della percentuale della tariffa di cui all'art. 90, comma 2, lettera i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nonche' per l'individuazione delle discipline del medesimo personale che abbiano una limitata possibilita' di esercizio della libera professione intramuraria;
f) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6 ottobre 2010 delle aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all'emergenza e alla cooperazione;
g) indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' didattica e di tutoraggio nell'ambito della formazione specialistica del personale destinatario del presente CCNL, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il trattamento accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali e' necessario l'intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale;
i) progetti di riorganizzazione collegati ai f ondi del PNRR;
j) piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni;
k) i criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilita' e di guardia.
2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo trattera' le seguenti materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali;
b) criteri generali relativi ai processi di mobilita' e riassegnazione del personale.
3. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il confronto in sede regionale valutera', sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario, tenuto conto della garanzia di continuita' nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.
4. Le linee di indirizzo conseguenti al confronto regionale non possono in alcun modo determinare un superamento delle norme del CCNL e delle disposizioni legislative.
5. Con riferimento al comma 1, lettera a), rimangono, comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli articoli 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) e 74 (Fondo per la retribuzione di risultato) nonche' le modalita' di incremento ivi stabilite.
6. Nel caso in cui la regione non attivi il confronto entro il termine previsto dal comma 1, le materie relative di cui al comma 1, lettere d), e), f) e i) diventano oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 (Confronto aziendale), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino all'attivazione del confronto regionale.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 (Confronto regionale) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 8.

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalita' relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 3, lettera a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e/o sperimentale, di carattere organizzativo dell'azienda o ente.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative sui seguenti argomenti:
progetti di organizzazione e innovazioni, anche tecnologiche;
miglioramento dei servizi;
promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise;
eventuale esonerabilita' dai turni notturni di pronta disponibilita' e di guardia notturna del personale che abbia superato la soglia di sessantadue anni di eta' anagrafica;
al fine di formulare proposte all'azienda o ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione e' istituito presso ogni azienda o ente. Le aziende o enti entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non gia' attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Esso:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nonche' da una rappresentanza dell'azienda o ente, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale;
b) si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'azienda o ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) trasmette, all'esito dell'analisi di fattibilita', proposte progettuali proprie o pervenute con le modalita' di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'azienda o ente;
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) svolge analisi, indagini e studi, e puo' esprimere pareri non vincolanti per proporre misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento del tasso di presenza del personale di cui all'art. 93-bis (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 19 dicembre 2019;
f) svolge analisi, indagini e studi e proporre misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento del benessere organizzativo e lavorativo del personale dirigente;
g) redige un report annuale delle proprie attivita'.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) o da gruppi di dirigenti. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 3, lettera c).
5. Nel caso in cui l'Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, anche tecnologica, miglioramento dei servizi, promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 (Confronto aziendale), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6-bis (Organismo paritetico) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 9.

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 3, lettera a) e b), e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola azienda o ente («contrattazione integrativa aziendale»). La aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalita' ed i tempi previsti dall'art. 10 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e della responsabilita' delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell'ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali.
3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono:
a) le RSA di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, fino a quando non sara' definita una disciplina contrattuale nazionale sulla rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e' individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo dei fondi di cui agli articoli 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) e 74 (Fondo per la retribuzione di risultato);
b) i criteri generali per le modalita' di attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato correlata alla performance organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto all'art. 70 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) e i criteri di cui all'art. 70, commi 7 e 8 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) nonche' l'art. 95, comma 10, del CCNL 19 dicembre 2019 (Fondo per la retribuzione di risultato);
c) l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
d) i criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 88, comma 1 (Attivita' libero-professionale intramuraria dei dirigenti) per la disciplina e l'organizzazione dell'attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti nonche' per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati (ivi incluso il personale di cui all'art. 90, comma 2, lettera i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) e il personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo di cui all'art. 90, comma 3 (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nel rispetto delle linee di indirizzo regionali;
e) l'eventuale elevazione del valore orario relativo all'attivita' didattica di cui all'art. 45, comma 9, primo periodo (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata) e dell'indennita' di pronta disponibilita', entrambi con oneri a carico del Fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
f) l'eventuale elevazione dell'indennita' di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
g) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati da ciascuna giornata di sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione integrativa;
h) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita al fine di conseguire una maggiore conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare, compatibilmente con le esigenze di funzionalita' dei servizi;
i) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni inerenti all'organizzazione di servizi;
j) i criteri generali per l'attivazione dei piani di welfare integrativo di cui all'art. 57 (Welfare integrativo);
k) elevazione del contingente complessivo dei rapporti a impegno ridotto ai sensi dell'art. 110, comma 6, del CCNL 19 dicembre 2019 (Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto);
l) l'eventuale integrazione del numero degli RLS, fino ad ulteriori due componenti, oltre il numero minimo indicato dal decreto legislativo n. 81/2008;
m) l'eventuale elevazione dell'indennita' di pronto soccorso con onere a carico del Fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).
6. Ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n. 165/2001 i contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 10.

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. L'azienda o ente:
provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 9, comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto;
convoca i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 3, lettera a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al precedente alinea, la propria delegazione;
per l'avvio del negoziato del contratto integrativo triennale sulle materie di cui all'art. 9, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
2. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalita' di utilizzo di cui all'art. 9, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), sono negoziati con cadenza annuale; l'avvio del negoziato avviene entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
3. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 11 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 9, comma 5, lettere d), g), h), i), j), k) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
4. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 9, comma 5, lettere a), b), c), e), f), l) e m) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 11 (Clausole di raffreddamento), l'azienda o ente interessato puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e' fissato in quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque.
5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'azienda o ente puo' autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna azienda o ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.
7. Le azienda o enti sono tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 11.

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 9 (Clausole di raffreddamento) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 12.

Diritto di assemblea

1. I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per dodici ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalita' dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
a) singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del vigente CCNQ sulle prerogative sindacali;
b) dalle R.S.A.;
c) da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al punto a), congiuntamente con le RSA.
3. Le assemblee di cui al comma 2 possono essere effettuate anche in modalita' telematica.
4. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dal CCNQ sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali vigente nel tempo.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 2 (Diritto di assemblea) del CCNL 10 febbraio 2004 dell'ex Area IV e dell'ex Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
 

Art. 13.

Contributi sindacali

1. I dirigenti hanno facolta' di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa dal dirigente all'azienda ed all'organizzazione sindacale interessata o da quest'ultima direttamente all'azienda. Nel caso di mobilita' del dirigente presso altra azienda o ente, salvo il caso di cui al comma 3, la delega e' automaticamente trasferita alla nuova azienda o ente.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente puo' revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l'azienda stessa sono, altresi', concordate le modalita' di invio in formato elettronico che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti; nel caso di iscrizione ad altra sigla sindacale da parte del dirigente, l'azienda non puo' comunicare alla sigla sindacale alla quale e' stata inoltrata la disdetta, il nome del nuovo sindacato al quale il dirigente si e' iscritto.
5. Le aziende sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonche' sui versamenti effettuati alle organizzazioni interessate.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 (Contributi sindacali) del CCNL 10 febbraio 2004 dell'ex Area IV e dell'ex Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
 

Art. 14.

Patronato sindacale

1. I dirigenti in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda.
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 (Patronato sindacale) del CCNL 10 febbraio 2004 dell'ex Area IV e dell'ex Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

 

Art. 15.

Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro puo' essere a tempo indeterminato o determinato; rientra in quest'ultima tipologia il personale assunto ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'art. 86 (Assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Ai fini della costituzione e regolamentazione del rapporto di lavoro deve essere sottoscritto il relativo contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le aziende ed enti.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di inizio del rapporto di lavoro;
c. area e disciplina o profilo professionale di appartenenza;
d. tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano cosi' come previsto dall'art. 23, comma 12 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) con le precisazioni del comma 9 per il personale neoassunto e dall'art. 24, comma 2 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure);
e. durata del periodo di prova, se previsto;
f. unita' operativa di assegnazione e presidio ospedaliero o struttura territoriale sede dell'ordinaria attivita' lavorativa;
g. termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
h. il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle:
voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 60, comma 1, lettera a) (Struttura della retribuzione);
voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 60, comma 1, lettera b) (Struttura della retribuzione) ove spettanti;
i. la misura dell'indennita' di esclusivita' del rapporto ove spettante.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
4. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto, il contratto individuale viene modificato come previsto dall'art. 110 del CCNL 19 dicembre 2019, comma 8 (Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto).
5. L'azienda o ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, acquisisce la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione. Qualora l'azienda o ente debba invitare il destinatario, anche in via telematica, ad integrare tale documentazione, gli assegna un termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell'interessato, il termine assegnato dall'azienda o ente puo' essere prorogato di ulteriori quindici giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dalle vigenti disposizioni di legge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 9 (Periodo di prova).
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'azienda o ente comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, anche se il dirigente e' gia' in servizio presso l'azienda o ente ovvero di conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17-bis del decreto legislativo n. 502/1992.
8. Il contratto individuale deve essere, altresi', stipulato nel caso di assunzione per la direzione di distretto qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3-sexies, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 502/1992, che prefigura particolari modalita' di conferimento dell'incarico.
9. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, e' integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 23, comma 12, (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure).
10. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende o enti non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
11. Per quanto concerne il contratto d'incarico si rinvia a quanto previsto dall'art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) e dall'art. 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure).
12. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del comma 5 il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 11 (Il contratto individuale di lavoro) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 16.

Periodo di prova

1. Il dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso e' soggetto ad un periodo di prova, la cui durata e' stabilita in sei mesi. Il direttore di struttura complessa e' soggetto al periodo di prova previsto dall'art. 15, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 502/1992.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infermita' dovuta a causa di servizio si applica l'art. 40 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' dovute a causa di servizio).
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze dei dirigenti non in prova.
5. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda o ente deve essere motivato.
6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dirigente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' ove maturati.
9. Il dirigente:
a) proveniente dalla stessa azienda o ente che a seguito di vincita di un concorso cambia disciplina;
b) cui sia assegnato, a seguito di selezione pubblica, l'incarico di direttore di struttura complessa, ivi compreso il distretto qualora le aziende o enti nel proprio atto aziendale lo configurino come incarico di struttura complessa;
c) gia' in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, qualora ivi sia previsto l'espletamento del periodo di prova;
durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento dello stesso, ovvero in caso di recesso ai sensi del comma 5, e' reintegrato, su richiesta, nella unita' operativa di assegnazione e presidio ospedaliero o struttura territoriale sede dell'ordinaria attivita' lavorativa, disciplina, incarico e fascia di esclusivita' di provenienza.
10. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente puo' adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dirigente puo' essere applicato a piu' servizi dell'azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in attivita' proprie della qualifica e disciplina di appartenenza. Decorso positivamente il periodo di prova, il dirigente e' assegnato all'unita' operativa di assegnazione e presidio ospedaliero o struttura territoriale sede dell'ordinaria attivita' lavorativa indicata nel contratto individuale di lavoro.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e salva la libera scelta del dirigente di essere assoggettato al periodo di prova ai sensi del medesimo comma, e' esonerato dal periodo di prova il dirigente:
a. vincitore di concorso pubblico nella medesima qualifica e disciplina presso altre aziende o enti del comparto, che abbia gia' superato il periodo di prova;
b. che abbia svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, con o senza soluzione di continuita' e almeno superiori a dodici mesi nella medesima qualifica e disciplina, presso la medesima azienda o presso aziende o enti del comparto;
L'esonero di cui sopra determina la cessazione del rapporto di lavoro originario senza l'osservanza dei termini di preavviso qualora l'azienda o ente che riceve la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro lo consenta ai sensi dell'art. 83, comma 5 (Termini di preavviso).
12. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e salva la libera scelta del dirigente di essere assoggettato al periodo di prova ai sensi del medesimo comma, l'azienda o ente, puo' esonerare dal periodo di prova, i dirigenti:
che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, con o senza soluzione di continuita' e almeno superiori a dodici mesi nella medesima qualifica e disciplina presso altra amministrazione pubblica;
gia' assunti ai sensi dell'art. 86 (Assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e che abbiano svolto periodi di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con o senza soluzione di continuita' e almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina.
L'esonero di cui sopra determina la cessazione del rapporto di lavoro originario senza l'osservanza dei termini di preavviso qualora la parte che riceve la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro lo consenta ai sensi dell'art. 83, comma 5 (Termini di preavviso).
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 12 (Periodo di prova) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 17.

Accordo in attuazione della legge n. 164/1982

1. Al fine di tutelare il benessere psicofisico dei lavoratori che hanno formalmente intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, le aziende ed enti riconoscono uno pseudonimo provvisorio al dirigente che ne faccia richiesta, tramite la sottoscrizione di un accordo di riservatezza confidenziale. Modalita' di accesso e tempi di richiesta e attivazione dello pseudonimo saranno specificati in apposita regolamentazione interna a livello sia regionale che aziendale. Lo pseudonimo da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 55-novies del decreto legislativo n. 165/2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d'ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni, nonche' divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona.
2. Non si conformano allo pseudonimo e restano pertanto invariati tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dirigente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del dirigente interessato.
 

Art. 18.

Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute puo' richiedere all'ultima azienda o ente con la quale e' stato instaurato il rapporto di lavoro, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda o ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente e' ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale:
nella medesima disciplina e qualifica dirigenziale;
nell'incarico professionale iniziale di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera d) (Tipologie d'incarico). Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda o ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 (Tipologie d'incarico), 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure), 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure);
nella fascia di esclusivita' maturata ai sensi dell'art. 64, comma 2 (Indennita' di esclusivita') al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell'azienda o ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.
5. Qualora il dirigente riammesso goda gia' di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennita' percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 34 del CCNL 10 febbraio 2004 (Trattamento di fine rapporto).
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 13 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 19.

Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti della presente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1 (Campo di applicazione) puo' essere esclusivo o non esclusivo, ad eccezione:
dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 8 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) dell'Area III;
dei dirigenti assunti ai sensi dell'art. 86 (Assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni).
2. I dirigenti del comma 1, con le eccezioni ivi previste, possono optare per il passaggio da un tipo di rapporto all'altro entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 20 (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa).
3. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilita' del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
4. Il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attivita' professionali di competenza. I responsabili delle strutture, secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, assegnano gli obiettivi e i livelli di prestazione secondo la tipologia degli incarichi conferiti che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare.
5. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio che compete per ciascun tipo di rapporto e' quello previsto dal presente CCNL il quale prevede anche le modalita' di calcolo della misura dell'indennita' di esclusivita' spettante ai dirigenti che optano per il rapporto di lavoro di tipo esclusivo.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 (Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 20.
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non
esclusivo e viceversa

1. La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo puo' essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell'opzione e comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
a) non preclusione al mantenimento dell'incarico in essere o al conferimento di direzione di strutture semplici e complesse fermo restando quanto eventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai criteri per il conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura;
b) spettanza della retribuzione di posizione - parte fissa di cui all'art. 69, comma 3, (Retribuzione di posizione) corrispondente all'incarico conferito senza ulteriori interventi contabili da parte delle aziende o enti;
c) non spettanza della retribuzione di risultato;
d) inibizione dell'attivita' libero - professionale intramuraria;
e) cessazione di corresponsione dell'indennita' di esclusivita' che - dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale.
2. La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo a quello esclusivo puo' essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell'opzione. Tale passaggio comporta l'erogazione della retribuzione di posizione nella misura prevista per i dirigenti a rapporto esclusivo. Laddove, in applicazione di specifiche norme regionali, il dirigente avesse perso l'incarico di struttura precedentemente conferito, la retribuzione di posizione e' ridefinita sulla base dell'incarico conferito al dirigente con le procedure previste dal presente contratto e, per quello di direzione di struttura complessa, anche con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. In tal caso, nelle more, rimane determinata nella misura in godimento. Al dirigente che passa al rapporto esclusivo e' riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa e' determinata a consuntivo. L'indennita' di esclusivita' e' corrisposta dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'opzione nella medesima misura gia' percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l'acquisizione delle eventuali fasce successive dell'indennita' di esclusivita' si applicano le disposizioni del presente CCNL in materia.
3. Nei passaggi di cui ai commi 1 e 2 lo stipendio tabellare e' quello previsto dall'art. 61 (Incrementi dello stipendio tabellare) e restano ferme le altre voci del trattamento fondamentale ove spettanti.
4. Per i rapporti di lavoro ad esaurimento, resta applicabile l'art. 13 del CCNL del 3 novembre 2005, Area IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Rapporti di lavoro ad esaurimento) e per i dirigenti gia' di II livello ad esaurimento e a rapporto non esclusivo e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, commi 3 e 6, del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico dell'Area IV e dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo).
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 15 (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 21.

Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale

1. Il sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la graduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti della presente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1 (Campo di applicazione) garantendo, in particolare, oggettivita', imparzialita' e verifica delle competenze nelle suddette procedure di attribuzione e nella disciplina degli incarichi medesimi. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, di responsabilita' e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, e':
volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
funzionale ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e/o sociosanitaria nazionale e regionale nonche' a promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialita', delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
2. La carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l'assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale (d'ora in avanti «incarichi gestionali») sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale (d'ora in avanti «incarichi professionali»). Tali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignita' ed importanza, possono raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale come disciplinata nell'art. 69 (Retribuzione di posizione).
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 17 (Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 22.

Tipologie d'incarico

1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1 (Campo di applicazione) sono le seguenti:
I) incarichi gestionali:
a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell'art. 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure);
b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che e' articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilita' di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso puo' comportare, inoltre, la responsabilita' di gestione diretta di risorse finanziarie. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
c) incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilita' di gestione di risorse umane e strumentali. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.
L'incarico di direttore di dipartimento di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e' conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed e' remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 69, comma 10 (Retribuzione di posizione). L'incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e' equiparato all' incarico di direzione di struttura complessa. L'incarico di direzione di distretto sanitario di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e' equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale.
II) incarichi professionali:
a) incarico professionale di altissima professionalita': e' un'articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalita' e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici; e' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; gli incarichi di questa tipologia, sulla base dell'ampiezza del campo di attivita' di riferimento, si distinguono a loro volta in:
a1) incarico di altissima professionalita' a valenza dipartimentale: si tratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all'interno di una struttura, e' dotato di una elevata autonomia professionale e rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalita' per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici;
a2) incarico di altissima professionalita' quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale: si tratta di incarico collocato all'interno di una struttura, dotato di autonomia professionale che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attivita' svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari;
b) incarico professionale di alta specializzazione: e' un'articolazione funzionale che - nell'ambito di una struttura complessa o semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale - assicura prestazioni di alta professionalita' riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attivita' svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. E' caratterizzata da funzioni orientate ad una attivita' specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
c) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilita' tecnico-specialistiche. E' conferito ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
d) incarico professionale iniziale che corrisponde all'ex incarico professionale di base di cui all'ex art. 18, comma 1, paragrafo II), lettera d) (Tipologie d'incarico) del CCNL 19 dicembre 2019 il quale, a far data dall'entrata in vigore del presente CCNL, assume tale nuova denominazione: conferito ai dirigenti con meno di cinque anni di attivita' che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni come disciplinati altresi' dagli art. 59, comma 2, lettera a), del CCNL 19 dicembre 2019 (Modalita' ed effetti della valutazione positiva delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del collegio tecnico) e art. 58, comma 4, del CCNL 19 dicembre 2019 (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione).
2. A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, deve essere conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianita' sono conferiti solo incarichi professionali iniziali. Per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianita', a parziale modifica dell'art. 57, comma 2, lettera b), del CCNL 19 dicembre 2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti), il procedimento di valutazione deve essere avviato almeno trenta giorni prima della maturazione del quinquennio e deve concludersi, ai sensi della medesima disposizione, immediatamente dopo tale maturazione. Entro e non oltre sessanta giorni dall'avvenuta predetta verifica e valutazione, ferma restando la necessita' di valutazione positiva, deve essere conferito, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonche' alle attitudini e capacita' professionali del singolo dirigente, una delle seguenti tipologie di incarico:
senza attivazione della procedura di cui al comma 9 dell'art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure): l'incarico di cui al paragrafo II, lettera c);
con l'attivazione della procedura di cui al comma 9 dell'art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure): un incarico, diverso dall'incarico professionale iniziale e dall'incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lettera b) e c), e paragrafo II, lettera a) e b), cui possono partecipare anche i dirigenti gia' titolari di un incarico di cui al precedente alinea.
3. La definizione della tipologia degli incarichi di cui al comma 1, paragrafo II, e' una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, i quali discendono esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione di tutte le tipologie d'incarico.
4. Il numero di posizioni dirigenziali da istituirsi presso ciascuna azienda o ente non puo' superare:
a) per gli incarichi professionali di altissima professionalita' a valenza dipartimentale di cui al comma 1, paragrafo II, lettera a1): il 5% (arrotondato all'unita' superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, paragrafo II, lettera b) e c), conferiti complessivamente a livello aziendale;
b) per gli incarichi professionali di altissima professionalita' quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale di cui al comma 1, paragrafo II, lettera a2): il 10% (arrotondato all'unita' superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, paragrafo II, lettera b) e c), conferiti complessivamente a livello aziendale.
Le percentuali complessive aziendali di cui alle lettere a) e b) sono distribuite tra le varie UO/Servizi proporzionalmente alla dimensione dell'organico necessario all'attivita' di servizio tenuto conto della loro complessita'.
5. Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianita' di servizio maturata, con o senza soluzione di continuita', anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto con incarico dirigenziale, nella medesima disciplina relativa all'incarico da conferire, presso:
aziende od enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione);
altre amministrazioni di comparti diversi;
ospedali privati accreditati;
ospedali, aziende ospedaliero-universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche dei paesi dell'Unione europea. Tale esperienza deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali nonche' certificata dalle strutture stesse e riconosciuta in base alle disposizioni legislative vigenti.
6. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarita' della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 18 (Tipologie d'incarico) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 23.
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla
direzione di struttura complessa - Criteri e procedure

1. Fermo restando l'obbligo di attribuzione dell'incarico, le aziende ed enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'art. 22 (Tipologie d'incarico) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Fondo per la retribuzione degli incarichi».
2. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione vigente, nonche' previo confronto ai sensi dell'art. 6 comma 3, lettera d) (Confronto aziendale), formulano in via preventiva i criteri per la graduazione degli incarichi. Le aziende ed enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali e individuano l'importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in conformita' a quanto previsto dall'art. 69 (Retribuzione di posizione). La graduazione delle posizioni deve essere finalizzata al pieno utilizzo del fondo degli incarichi per le finalita' per cui lo stesso e' stato costituito e in conformita' al principio di cui al comma 2 dell'art. 22 (Tipologie di incarico) in base al quale a tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico e sulla base dell'organizzazione aziendale, definendo, ove vi siano le disponibilita' nel predetto fondo, anche la parte variabile della retribuzione di posizione di ciascun incarico. Ove sia rilevato uno strutturale mancato pieno utilizzo delle risorse consolidate del fondo per la retribuzione degli incarichi, non derivante da cessazioni o assenze, l'azienda o ente, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera d) (Confronto aziendale), procede alla rivalutazione delle retribuzioni di posizione variabile al fine di pervenire al pieno utilizzo delle predette risorse.
3. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera e) (Confronto aziendale), formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. E' fatto salvo l'incarico professionale iniziale che ha durata non superiore a cinque anni. La durata puo' essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato o se l'assunzione e' a tempo determinato.
5. Puo' essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 del CCNL 19 dicembre 2019 (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione) o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.
6. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa e' invece disciplinato dall'art. 62, comma 3, del CCNL 19 dicembre 2019 (Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico).
7. Qualora l'azienda o ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovra' applicare, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera e) (Confronto aziendale), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 71, commi 1 e 2 (Clausola di garanzia).
8. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a), del CCNL 19 dicembre 2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti), senza attivare la procedura di cui al comma 9.
9. Per il conferimento degli incarichi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, primo alinea (Tipologie di incarico) si procede con l'emissione di avviso di selezione interna nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di trasparenza e il dirigente da incaricare sara' selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 10.
10. Gli incarichi sono conferiti dal direttore generale dell'azienda o ente su proposta:
a) del direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
b) del direttore di dipartimento o di distretto sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice o di altissima professionalita' a valenza dipartimentale o distrettuale;
c) del dirigente responsabile della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali;
d) del dirigente responsabile della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali iniziali attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attivita'.
11. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende ed enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto:
a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 57, comma 2, del CCNL 19 dicembre 2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti);
b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacita' professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza gia' acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4, del CCNL 19 dicembre 2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti);
e) del criterio della rotazione ove applicabile.
12. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta sempre la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto e' sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si puo' procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico e' preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto di incarico da parte dell'incaricato non potra' essere erogato il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 13; in tal caso non si applica l'art. 71 (Clausola di garanzia).
13. Il trattamento economico corrispondente agli incarichi e' finanziato con le risorse del fondo denominato «Fondo per la retribuzione degli incarichi» ed e' costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui all'art. 69 (Retribuzione di posizione). Resta ferma la remunerazione del risultato e la remunerazione per le particolari condizioni di lavoro nonche', ove spettante, lo specifico trattamento economico ex art. 38, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello) per l'area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 24.
Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura
complessa - Criteri e procedure

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal direttore generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 15, comma 7 (Il contratto individuale di lavoro), il contratto individuale d'incarico disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Il contratto e' sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si puo' procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico e' preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni In assenza della sottoscrizione del contratto non potra' essere erogato il trattamento economico corrispondente all'incarico di cui al successivo comma 8. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall'art. 70 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione).
3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni. La durata dell'incarico puo' essere piu' breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 del CCNL 19 dicembre 2019 (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione) o per il venir meno dei requisiti. La durata puo' essere inferiore altresi' se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. La revoca avviene con atto scritto e motivato.
4. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa e' invece disciplinato dall'art. 62, comma 2, del CCNL 19 dicembre 2019 (Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico).
5. Qualora l'azienda o ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello di direzione di struttura complessa precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovra' applicare, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera e) (Confronto aziendale), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 71, commi 1 e 2 (Clausola di garanzia).
6. Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a), del CCNL 19 dicembre 2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti).
7. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente nonche' previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera e) (Confronto aziendale) formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma, il rinnovo e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. I criteri per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 come previsti dal precedente art. 23, comma 11 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacita' gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonche' dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
8. Il trattamento economico per gli incarichi di cui al comma 1 e' finanziato con le risorse del fondo denominato «Fondo per la retribuzione degli incarichi» ed e' costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui all'art. 69 (Retribuzione di posizione). Restano fermi l'indennita' di struttura complessa, o, in alternativa, se spettante, lo specifico trattamento economico ex art. 38, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello) per l'area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, la retribuzione di risultato e, ove spettante, la remunerazione per le particolari condizioni di lavoro nonche' l'indennita' di esclusivita' nell'importo specificamente previsto per l'incarico di direzione di struttura complessa.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 25.

Sostituzioni

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo del direttore di dipartimento, la sua sostituzione puo' essere affidata, compatibilmente con le disponibilita' del fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) dall'azienda o ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Nel caso di assenze prolungate, superati due mesi, al dirigente sostituto anche per i primi due mesi e' riconosciuta l'indennita' di cui al comma 5. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo piu' efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, puo' delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa solo ad un altro dirigente, previo consenso, della medesima struttura complessa.
2. Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice, la sostituzione puo' essere affidata compatibilmente con le disponibilita' del fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) dall'azienda o ente, ad altro dirigente della struttura interessata indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 22 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, paragrafo II, lettera d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusivita' e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalita' o di alta specializzazione di cui all'art. 22 (Tipologie d'incarico).
Nel caso di assenze prolungate, superati due mesi, al dirigente sostituto e' riconosciuta l'indennita' di cui al comma 5 anche per i primi due mesi.
3. Nel caso che l'assenza del direttore di dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene:
nel caso del direttore di dipartimento: per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i con le modalita' di cui al comma 6 mediante affidamento ad altro direttore di struttura complessa del dipartimento stesso a seguito di valutazione comparata del curriculum formativo e professionale;
nel caso di dirigente con incarico di direzione di struttura complessa: per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi del comma 2, lettera a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, prioritariamente all'interno alla stessa struttura e, ove non sia possibile l'individuazione del sostituto all'interno alla stessa struttura, in subordine, mediante attivazione di analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell'ambito del dipartimento o distretto di appartenenza. La durata dell'intero periodo di sostituzione, per ciascun dirigente sostituto, puo' durare fino a nove mesi, prorogabili fino ad altri sei. Non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo dirigente sostituto adottati oltre tale termine. Qualora non sia stato possibile completare le procedure sopra indicate, e' attivabile una nuova procedura selettiva interna nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile;
nel caso di dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice: per un massimo di tre mesi successivi alla cessazione del titolare, mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi del comma 2, lettera a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, prioritariamente all'interno alla stessa struttura e, ove non sia possibile l'individuazione del sostituto all'interno alla stessa struttura, in subordine, mediante attivazione di analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell'ambito del dipartimento o distretto di appartenenza nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile.
4. Ove non sia possibile l'individuazione del sostituto ai sensi del comma 3, per le medesime assenze, le aziende o enti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianita' di cinque anni nella medesima disciplina. In tal caso, la sostituzione puo' durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove.
5. Nei casi di sostituzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, al dirigente compete una indennita' mensile per dodici mensilita', pari al 50% del valore della retribuzione di posizione di parte fissa del dirigente sostituito. Alla corresponsione delle indennita' si provvede, per tutta la durata della sostituzione:
nel caso di sostituzione del direttore di dipartimento per cessazione: a valere sulle risorse gia' destinate alla copertura della maggiorazione ai sensi del comma 10 dell'art. 69 (Retribuzione di posizione);
per le sostituzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermo restando quanto previsto dal precedente alinea: con le risorse del fondo dell'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).
La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennita' puo', quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
6. La sostituzione e' affidata con provvedimento motivato del direttore generale o di un suo delegato.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
8. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda o ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda o ente provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 3. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato e' quello di cui al comma 2 dell'art. 84 (Assunzioni a tempo determinato).
9. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 8, e' disciplinato dall'art. 84 (Assunzioni a tempo determinato) e dall'art. 85 (Trattamento economico - normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). La disciplina dell'incarico conferito e' quella prevista dall'art. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 8 puo' essere assegnato dall' azienda o ente ad altro dirigente gia' dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al comma 8 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennita' di struttura complessa e la relativa indennita' di esclusivita' ove spettanti. Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico -, il dirigente sostituito e' soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 55 e segg. del Capo VIII del CCNL 19 dicembre 2019 (Verifica e valutazione dei dirigenti).
10. Il presente articolo entra in vigore dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL e disapplica e sostituisce l'art. 22 (Sostituzione) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 26.

Affidamento e revoca degli incarichi multiaccesso

1. Qualora all'interno dell'azienda o ente si individuino incarichi dirigenziali che, per le loro caratteristiche, possono essere conferiti a dirigenti appartenenti a piu' ruoli del servizio sanitario nazionale, l'affidamento avviene previo avviso di selezione interna a dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico. Al dirigente incaricato appartenente al ruolo sanitario, la retribuzione di posizione correlata all'incarico conferito, determinata secondo le previsioni di cui all'art. 69 (Retribuzione di posizione), e' corrisposta a carico del Fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).
2. Qualora l'incarico multiaccesso sia configurato come incarico di direzione di struttura complessa, ferme restando le relative procedure di cui all'art. 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure):
a) l'indennita' di esclusivita', ove percepita, continua ad essere corrisposta nella misura gia' in godimento;
b) e' corrisposta l'indennita' di struttura complessa di cui all'art. 80 (Indennita' di incarico di direzione di struttura complessa).
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) o l'art. 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) in base alla tipologia dell'incarico da conferire.

 

Art. 27.

Orario di lavoro dei dirigenti

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, ispirato anche alla migliore armonizzazione con la vita privata e familiare, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare. Con le procedure di negoziazione di budget e con quelle previste dal presente CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unita' operativa sono definiti altresi' i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse nell'ambito dell'orario di lavoro di cui al comma 2, tenuto conto del comma 6 e in coerenza con le risorse umane e strumentali in essere salvaguardando la sicurezza e la qualita' delle cure.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti e' di trentotto ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonche' al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'eventuale impegno orario ulteriore prestato in eccesso rispetto a quello previsto ai sensi del comma 2 tenuto conto del comma 6, si considera utile al raggiungimento degli obiettivi e programmi di lavoro concordati da realizzare. Esso e' definito, per ciascun dirigente, entro un numero di ore definito dal rapporto tra la retribuzione di risultato annuale ed un valore divisore pari a 40. La retribuzione di risultato annuale e' calcolata come media pro-capite aziendale delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 74 nell'anno di competenza, con la sola eccezione delle risorse di cui all'art. 75 comma 3, e di cui all'art. 72, comma 3, secondo periodo. Ai fini del calcolo della predetta media si considera il numero dei dirigenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'eventuale ulteriore impegno orario rispetto a quello definito ai sensi del primo periodo, fatto salvo quello previsto ai sensi del comma 8, non puo' essere programmato, deve risultare dai sistemi di rilevazione dell'azienda o ente ed e' soggetto alla successiva espressa approvazione da parte del dirigente responsabile previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di approvazione; esso e' recuperato, anche a giornate intere, compatibilmente con le esigenze organizzative. Il recupero avviene nell'anno di riferimento ovvero entro i primi sei mesi dell'anno successivo. Qualora, al termine dei sei mesi, residuino ulteriori ore da recuperare che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque aver luogo entro i successivi sei mesi.
4. Il responsabile della struttura predispone con periodicita' mensile un piano di lavoro che schematizza le attivita' calendarizzate per il raggiungimento degli obiettivi e/o programmi da realizzare in conformita' all'orario di lavoro settimanale di cui al comma 2 tenuto conto del comma 6.
5. Anche i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attivita' non assistenziali, quali la formazione e l'aggiornamento professionale, obbligatorio o facoltativo, formazione continua ed ECM, nelle modalita' previste, anche in modalita' FAD, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attivita' assistenziale e non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata secondo le modalita' indicate all'art. 45, comma 3 (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata), di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovra', con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attivita' sopra indicate e la relativa durata. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
7. L'azienda o ente, con le procedure di budget del comma 1 puo' utilizzare, in forma cumulata, trenta minuti settimanali delle quattro ore del comma 6, per un totale massimo di ventisei ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
8. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2, fermo restando il comma 3, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda o ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, puo' concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle aziende o enti, fermo restando che l'esercizio di tali prestazioni e' possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
9. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti.
10. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita':
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione mediante predisposizione dei piani di lavoro di cui al comma 4, nel rispetto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
g) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare, dei genitori di figli minori di dodici anni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi dirigenti che effettuano turni e dei dirigenti impegnati in attivita' di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
h) nel caso di genitori, anche adottivi, di figli studenti del primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento (DSA) impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa ai sensi dell'art. 6 della legge 8 ottobre 2010, n. 170;
i) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per l'assolvimento della funzione genitoriale sia dei dirigenti genitori di figli minori, i quali effettuano entrambi turni, sia delle famiglie monoparentali.
11. La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri delle aziende o enti nonche' in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve essere assicurata nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle disposizioni del presente CCNL in materia di servizio di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluri-professionali. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda o ente individua i servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle ventiquattro ore.
12. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale, nel piano per affrontare le situazioni di emergenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' di cui al presente CCNL, fatte salve altre eventuali necessita' da individuare in sede aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali e fuori dai casi di pronta disponibilita'.
12-bis. I controlli ufficiali di cui ai vigenti regolamenti della Unione europea ed alla correlata normativa nazionale e regionale, effettuati al di fuori dell'ordinario orario di lavoro del dirigente veterinario, sono considerati obiettivi prestazionali incentivati con risorse a carico del Fondo per la retribuzione di risultato corrispondentemente incrementato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera f), del CCNL 19 dicembre 2019 (Fondo per la retribuzione di risultato) ed in applicazione della normativa sopra richiamata, con oneri a carico della quota di introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettante alle aziende di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, depurata degli oneri a carico dell'azienda.
13. Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a undici ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 17.
14. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni dirigente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
15. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dirigente e' accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 59 (Struttura della retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 49 (Codice disciplinare) e seguenti.
16. Con riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e' elevato a sei mesi.
17. Al fine di garantire la continuita' assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere, nonche' ai servizi territoriali, l'attivita' lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche nello svolgimento dell'attivita' libero professionale.
18. Ai soli fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 9 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti.
19. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l'espletamento del proprio mandato.
20. Sono definite dalle aziende ed enti le regolamentazioni attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
21. La programmazione oraria dei piani di lavoro deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.
22. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 28.
Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 15 dell'art. 27 (Orario di lavoro dei dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 27 (Orario di lavoro dei dirigenti), per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonche' per lo svolgimento delle attivita' di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti.
2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano - con modalita' condivise con le aziende ed enti ove tali modalita' non siano gia' previste da specifiche disposizioni contrattuali - la pianificazione delle proprie attivita' istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attivita' di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attivita' libero professionale intramuraria.
3. Ai direttori di struttura complessa non si applicano le disposizioni del presente CCNL che prevedono assenze o congedi su base oraria.
4. Le aziende ad enti, nell'ambito dello specifico regolamento relativo alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) possono concordare con i direttori di struttura complessa l'applicazione del relativo istituto in conformita' all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) laddove, in via subordinata, non vi sia sufficiente adesione da parte dell'equipe a fronte delle necessita' rappresentate dall'azienda.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 25 (Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 29.

Servizio di guardia

1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuita' assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attivita' di competenza della presente area dirigenziale, mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario, da altri servizi di guardia o di pronta disponibilita';
b) la guardia di unita' operativa (ex divisionale) o tra unita' operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o ex interdivisionali) e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee e' previsto solo per aree che insistono sullo stesso presidio; esso deve riferirsi ad unita' operative/servizi appartenenti ad aree con particolari affinita' cliniche (medica, chirurgica e dei servizi), tenendo conto delle omogenee competenze. Il dirigente non puo' essere preposto a piu' servizi di guardia contemporaneamente.
2. Il servizio di guardia e' svolto all'interno del normale orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Sono programmabili, nell'arco di un quadrimestre, non piu' di cinque servizi di guardia notturni calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo. E' fatto salvo quanto previsto dal presente CCNL in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria).
3. Il servizio di guardia e' assicurato da tutti i dirigenti esclusi i direttori di struttura complessa, che possono rendersi disponibili a svolgere tale servizio esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente per la copertura del servizio di guardia; in tal caso si applica il comma 5. I servizi di guardia devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe.
4. Le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 1 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime ove prevedere i servizi di guardia.
5. La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in azienda o ente:
a) all'interno dell'orario di lavoro, e' stabilita:
in euro 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo;
in euro 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso.
Tale compenso, che e' corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe le indennita' previste dall'art. 77, (Indennita' per servizio notturno e festivo).
b) al di fuori dell'orario di lavoro di cui all'art. 27, comma 2 (Orario di lavoro dei dirigenti) e' stabilita con i medesimi importi di cui alla lettera a) unitamente al recupero dell'orario eccedente.
Le guardie notturne effettuate al di fuori dell'orario di lavoro di cui all'art. 27, comma 2 (Orario di lavoro dei dirigenti), retribuibili ai sensi dell'art. 89, comma 3 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) non possono superare il 12% delle guardie notturne complessivamente svolte nell'azienda o ente nell'anno precedente.
6. Il turno di guardia e' organizzato normalmente su dodici ore consecutive nelle fasce orarie 8,00-20,00 e 20,00-8,00. Turni di durata minore in fascia oraria diurna, comunque non inferiori a sei ore, determinano il riproporzionamento delle remunerazioni di cui al comma 5.
7. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato 1 del CCNL del 5 luglio 2006 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie. Resta fermo che la prestazione di turni di guardia notturna fuori dell'orario di lavoro dovra' avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di riposo giornaliero di cui in particolare al decreto legislativo n. 66/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 26 (Servizio di guardia) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 30.

Servizio di pronta disponibilita'

1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all'inizio di ogni anno, dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa con le eccezioni previste nel successivo comma 3 - in servizio presso unita' operative con attivita' continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unita' operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilita'.
3. Il servizio di pronta disponibilita' va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Tale servizio puo' essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia di cui al presente CCNL. Nei servizi di anestesia e nelle unita' operative di rianimazione e terapia intensiva e' prevista esclusivamente la pronta disponibilita' integrativa. Il servizio di pronta disponibilita' integrativo dei servizi di guardia e' di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio di pronta disponibilita' sostitutiva e' assicurato da tutti i dirigenti esclusi i direttori di struttura complessa, che possono svolgere tale servizio esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente. Il servizio di pronta disponibilita' e' assicurato utilizzando solo i dirigenti della stessa unita' operativa per la quale il servizio e' istituito, garantendo le necessarie competenze specialistiche. Nei servizi ospedalieri il dirigente non puo' essere posto in pronta disponibilita' su piu' sedi della stessa unita' operativa. Possono essere emanate linee di indirizzo regionale che individuino le modalita' per il graduale superamento della pronta disponibilita' sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una piu' ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza. Il dirigente non puo' essere preposto a piu' servizi di pronta disponibilita' su piu' presidi ospedalieri contemporaneamente.
4. Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario.
5. In caso di chiamata, l'attivita' e' compensata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (Lavoro straordinario) salvo che il dirigente richieda il recupero orario, consentito solo qualora lo stesso abbia assolto integralmente il proprio debito orario avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente.
6. La pronta disponibilita' ha durata di dodici ore; essa puo' essere articolata in orari di minore durata, comunque non inferiori a quattro ore. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. Ferma restando la necessita' di tendere alla garanzia di idonee condizioni di lavoro per i dirigenti organizzati su turni, anche attraverso un percorso di graduale superamento del servizio di pronta disponibilita' sostitutiva, sono programmabili, nell'arco di un quadrimestre, non piu' di dieci servizi di pronta disponibilita' calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo. Non sono programmabili, nel bimestre (mese corrente e mese successivo), piu' di dodici servizi medi mensili complessivi intesi come somma dei servizi di guardia di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo (Servizio di guardia) e servizi di pronta disponibilita' e comunque nel rispetto elle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 66/2003.
7. La pronta disponibilita' da' diritto ad una indennita' oraria di euro 2,00 lorde, elevabile in sede di contrattazione integrativa.
8. Il personale in pronta disponibilita' chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle aziende ed enti avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilita', nella fascia oraria pomeridiana.
9. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 27 (Servizio di pronta disponibilita') del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 31.

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, comma 1, ultimo periodo (Orario di lavoro dei dirigenti), le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai dirigenti:
per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;
in seguito alla chiamata in servizio per pronta disponibilita'.
In alternativa al pagamento, tali prestazioni possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi o recuperi orari, anche a giornata intera, da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi.
2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende ed enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, la tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti e' rideterminata in:
euro 28,72 per lo straordinario diurno;
euro 32,33 per lo straordinario notturno o festivo;
euro 37,14 per lo straordinario notturno-festivo.
4. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e' quello determinato ai sensi dell'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 30 (Lavoro straordinario) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 32.

Ferie e recupero festivita' soppresse

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni).
2. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente e' preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, in cui il sabato e' considerato non lavorativo, la durata delle ferie e' di ventotto giorni lavorativi.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente e' preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su sei giorni, la durata delle ferie e' di trentadue giorni lavorativi.
4. Ai dirigenti:
assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio: spettano ventisei giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure trenta giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni;
dopo tre anni di servizio: spettano ventotto giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure trentadue giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni.
Nel computo dei periodi di servizio si considerano i periodi lavorati presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche in qualifiche non dirigenziali, con o senza soluzione di continuita', anche a tempo determinato.
5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3 e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera «a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dirigenti sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire prioritariamente nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977. Le giornate di riposo non fruite non sono monetizzabili. E' altresi' considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dirigente presta servizio, purche' ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dirigente che e' stato assente ai sensi degli articoli 33 (Assenze giornaliere retribuite) e 35 (Assenze previste da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilita' del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinche' sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuita' delle attivita' ordinarie e straordinarie.
10. In relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilita', al dirigente e' assicurato il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in eta' compresa nel periodo dell'obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo e' determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.
12. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese per motivate esigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
13. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all'art. 33, comma 1, lettera b) (Assenze giornaliere retribuite). E' cura del dirigente informare tempestivamente l'azienda o ente al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.
15. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto di diciotto mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre i termini di cui al comma 13.
16. L'azienda o ente o il direttore della struttura predispone sistemi di pianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto il piano ferie entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento.
17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 33 (Ferie e recupero festivita' soppresse) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 33.

Assenze giornaliere retribuite

1. Il dirigente ha diritto ad assentarsi nei seguenti casi da documentare debitamente:
a) giorni otto all'anno per:
partecipazione a concorsi od esami;
compatibilmente con le esigenze di servizio, alla partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, anche on-line, connessi all'attivita' di servizio;
b) giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso per:
lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell'art. 1, comma 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza).
2. Il dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione di matrimonio, la cui fruizione deve iniziare entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione dell'assenza entro tale termine, il dirigente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potra' concordare un ulteriore periodo per il godimento dello stesso entro dodici mesi dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio.
3. Le assenze dei commi 1 e 2 possono essere fruite cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni).
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 36 (Assenze giornaliere retribuite) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 34.

Assenze orarie retribuite per motivi personali o familiari

1. Il dirigente puo' assentarsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per diciotto ore retribuite nell'anno solare per motivi personali o familiari senza necessita' di specifica documentazione giustificativa.
2. Le assenze orarie retribuite del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora;
c) sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio;
d) non possono essere fruite nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di assenze fruibili ad ore, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001;
e) possono essere fruite, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dirigente e' convenzionalmente pari alle ore di cui all'art. 27, comma 9 (Orario di lavoro dei dirigenti);
f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare delle assenze giornaliere previste dalla legge o dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Per il trattamento economico delle assenze orarie del presente articolo si applica la retribuzione di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni).
4. In caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto si procede al riproporzionamento delle ore di assenza di cui al comma 1.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 37 (Assenze orarie retribuite per particolari motivi personali o familiari) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 35.

Assenze previste da particolari disposizioni di legge

1. Il dirigente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere fruite anche ad ore per un totale di diciotto ore mensili. Il personale interessato effettua una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione di tale assenza. Nel caso di fruizione ad ore, per il dirigente assegnato in UO/Servizi attivati, in base alla programmazione, dell'azienda o ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, l'eventuale modifica della richiesta successivamente alla programmazione, e' consentita solo a giornata intera.
2. Al fine di garantire la funzionalita' delle strutture e la migliore organizzazione dell'attivita', il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare entro il giorno 20 del mese precedente ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il dirigente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nonche' integrato dall'art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dirigente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Le aziende ed enti consentono, compatibilmente con le esigenze organizzative, la partecipazione dei dirigenti alle attivita' delle associazioni di volontariato di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per le attivita' di protezione civile.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 38 (Assenze previste da particolari disposizioni di legge) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 36.

Congedi per le donne vittime di violenza

1. La dirigente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la dirigente che intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a cinque giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla dirigente e' quello previsto per il congedo di maternita', dall'art. 41 (Congedi dei genitori).
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie e e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La dirigente puo' scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla meta' dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dirigente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 111 del CCNL 19 dicembre 2019 (Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto). Il rapporto a impegno orario ridotto viene trasformato in rapporto di lavoro a impegno orario pieno, a richiesta della dirigente.
7. La dirigente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra unita' operativa/servizio/struttura della stessa azienda o ente o ad altra amministrazione pubblica ubicata in una localita' diversa da quella in cui si e' subita la violenza, previa comunicazione all'azienda o ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'azienda o ente di appartenenza dispone il trasferimento richiesto dalla dirigente ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica, area e disciplina presso l'azienda stessa o presso altra amministrazione pubblica.
8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all'art. 10 del CCNL del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 13, del CCNL del 3 novembre 2005 dell'Area IV e di cui all'art. 10 del CCNL del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 15, del CCNL del 3 novembre 2005 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa) per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le aziende ed enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del medesimo art. 10, Area IV e Area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
9. La dirigente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, puo' chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno e/o rientrare nell'azienda o ente dove prestava originariamente la propria attivita' o alla unita' operativa/servizio/Struttura di provenienza.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 39 (Congedi per le donne vittime di violenza) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 37.
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici

1. I dirigenti possono assentarsi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. Le assenze di cui al comma 1, sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposte al medesimo regime economico delle stesse fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le assenze orarie di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di assenze fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001;
b) non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni;
c) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore e venti minuti di assenza fruiti su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. Le assenze orarie di cui al comma 1 possono essere fruite anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dirigente viene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza di cui all'art. 27, comma 9 (Orario di lavoro dei dirigenti).
6. Nel caso di assenza fruita su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del dirigente e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. L' assenza richiede il rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende fruire dell'assenza giornaliera od oraria.
9. L'assenza di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal personale competente della struttura, anche privata ove si e' svolta la visita o la prestazione.
10. L'attestazione e' inoltrata all'azienda o ente dal dirigente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dirigente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'azienda o ente secondo le modalita' ordinariamente previste in tali ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal personale competente della struttura, anche privata ove si e' svolta la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante l'attestazione di cui al comma 11, lettera b).
13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11.
14. Nel caso di dirigenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I dirigenti interessati producono tale certificazione all'azienda o ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove esistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilita' per il dirigente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa alle assenze di cui al presente articolo, anche delle assenze per motivi familiari e personali e dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.
16. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40 (Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 38.

Assenze per malattia

1. Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, puo' essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'azienda o ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dirigente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'azienda o ente procede secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011.
5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso di inidoneita' permanente e assoluta a qualsiasi attivita' lavorativa, ivi inclusa quella a proficuo lavoro, l'azienda o ente, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011 risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l'indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 83 (Termini di preavviso).
6. L'azienda o ente puo' richiedere, con le procedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all'interessato, l'accertamento della idoneita' psico-fisica del dirigente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneita' permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dirigente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del decreto-legge n. 112/2008, e' il seguente:
a) la retribuzione corrispondente al trattamento fondamentale di cui all'art. 60, comma 1, lettera a) (Struttura della retribuzione) per i primi nove mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, dall'undicesimo giorno di malattia nell'ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni);
b) 90% della retribuzione di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni) per i successivi tre mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni) per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dirigente ai risultati, per effetto dell'attivita' svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il dirigente che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
14. Il dirigente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'azienda o ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilita' previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilita' previsti dalla vigente normativa.
15. Qualora il dirigente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'azienda o ente.
16. Nel caso in cui l'infermita' sia riconducibile alla responsabilita' di un terzo, il dirigente e' tenuto a darne comunicazione all'azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile al dirigente e' versato da quest'ultimo all'azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 10 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 41 (Assenze per malattia) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 39.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie
salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital o accesso ambulatoriale e convalescenza post-intervento, nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente ha diritto all'intero trattamento economico di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni).
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa.
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, al day hospital o accesso ambulatoriale, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dirigente e, dalla data dell'attestazione di cui al comma 2, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze di cui al comma 1, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale, anche con riferimento a patologie preesistenti.
7. La disciplina del presente articolo e' estesa anche ai casi di trapianti di organi e/o tessuti.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 42 (Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 40.
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' dovute a
causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all'abrogata infermita' (infortunio o malattia) riconosciuta al dirigente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 2, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall'ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a diciotto mesi prorogabili per ulteriori diciotto in casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che e' diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dirigente spetta la retribuzione di cui di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni).
2. Per le infermita' dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dirigenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni.
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 43 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' dovute a causa di servizio) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 41.

Congedi dei genitori

1. Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui agli articoli 16, 17, 27-bis e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, alla dirigente o al dirigente spetta la retribuzione di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni) inclusi i ratei di tredicesima ove maturati.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto, per ciascun figlio, dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, i riposi di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione della tredicesima mensilita' e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita', di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al comma 2.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 44 (Congedi dei genitori) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 42.

Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico, di ludopatia o di disturbi del comportamento alimentare e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero il coniuge o i conviventi ai sensi della legge n. 76/2016 che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia.
4. Il dirigente deve riprendere servizio presso l'azienda o ente nei quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Qualora risulti che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volonta' alle previste terapie, l'azienda o ente puo' procedere all'accertamento dell'idoneita' psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, con le modalita' previste dalle disposizioni relative alle assenze per malattia.
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dirigente e' tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall'azienda o ente.
7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro e' risolto nel rispetto della normativa disciplinare.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 46 (Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 43.

Principi generali e finalita' della formazione

1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del dirigente svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualita' ed efficacia dell'attivita' delle aziende ed enti.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacita' ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilita' affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario. La formazione del personale dirigente deve essere inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle aziende sanitarie e deve essere coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell'azienda, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane.
3. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, le aziende ed enti assumono la formazione quale leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessita' di dare ulteriore impulso all'investimento in attivita' formative.
4. Le attivita' di formazione sono in particolare rivolte a:
valorizzare il patrimonio professionale presente nelle aziende ed enti;
assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l'operativita' dei servizi migliorandone la sicurezza, la qualita' e l'efficienza;
garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonche' il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
favorire la crescita professionale e lo sviluppo delle potenzialita' dei dirigenti in funzione dell'affidamento di incarichi diversi;
incentivare comportamenti innovativi che consentano l'ottimizzazione dei livelli di sicurezza, qualita' ed efficienza dei servizi pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo orientati al miglioramento della qualita' e della sicurezza delle cure;
favorire l'interazione multiprofessionale, interprofessionale e multidisciplinare nella prospettiva dell'integrazione dei servizi territoriali ed ospedalieri per garantire il passaggio delle informazioni cliniche e la continuita' assistenziale.
 

Art. 44.

Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'attivazione di percorsi formativi differenziati per target e/o discipline di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dirigenti che siano inseriti nell'ambito di appositi sistemi di accreditamento e che garantiscano alta qualificazione, tra cui interventi formativi sui temi dell'etica pubblica.
2. Le aziende ed enti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 3, lettera k) (Confronto aziendale):
favoriscono la formazione di tutti i dirigenti finalizzata alla conoscenza dei rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire per proteggere se' stessi ed i colleghi da atti di violenza, attraverso la formazione sui rischi specifici connessi con l'attivita' svolta, inclusi i metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad aggressione, metodologie per gestire pazienti aggressivi e violenti;
favoriscono la formazione di tutti i dirigenti finalizzata alla conoscenza del rischio clinico e della sicurezza delle cure;
favoriscono misure formative finalizzate alla transizione digitale nonche' interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, in particolare quelle iniziali;
pianificano programmi finalizzati all'adozione di nuove competenze per i dirigenti nell'ambito della disciplina di inquadramento anche in relazione al monitoraggio della performance individuale, al fine di incoraggiare i processi di sviluppo e trasformazione della pubblica amministrazione;
favoriscono la formazione dei dirigenti finalizzata alla conoscenza del rischio lavorativo e delle misure da adottare per aumentare le condizioni di sicurezza.
 

Art. 45.
Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla
didattica e ricerca finalizzata

1. L'azienda o l'ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti costituendo un apposito fondo. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede utilizzando una quota annua, a carico del bilancio aziendale, non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale dirigente destinatario del presente CCNL, nel rispetto della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 e dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. La definizione delle risorse annuali e' oggetto di informazione preventiva ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera d) (Informazione) e lo stato di attuazione dei piani di formazione e aggiornamento professionale costituisce oggetto di confronto aziendale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera k) (Confronto aziendale).
2. L'azienda o ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera k) (Confronto aziendale), realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attivita' formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale, la competenza professionale specifica e la capacita' dei dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitivita' e qualita' dei servizi erogati.
3. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'azienda o ente con i dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. Essa puo' comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la ricollocazione nell'ambito degli incarichi dirigenziali previsti dal presente CCNL.
4. L'azienda o ente deve organizzare le iniziative di formazione o aggiornamento obbligatorio ivi incluse quelle necessarie per l'acquisizione dei crediti ECM di cui all'art. 51 del CCNL 19 dicembre 2019 nell'ambito della riserva oraria di cui all'art. 27, comma 6 (Orario di lavoro dei dirigenti) tenuto conto del comma 7 del medesimo articolo, la formazione continua ed ECM, la formazione e l'aggiornamento obbligatorio derivanti da specifiche disposizioni di legge e la formazione e aggiornamento non obbligatorio.
5. Per la formazione continua ed ECM ad iniziativa del dirigente e l'aggiornamento facoltativo, che comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati si puo' fare ricorso alle ore previste dall'art. 27, comma 6, (Orario di lavoro dei dirigenti) e dall'art. 33, comma 1, lettera a), (Assenze giornaliere retribuite), senza oneri per l'azienda o ente. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'azienda o ente e', in tal caso, strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attivita' di servizio.
6. Al fine di favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli articoli 19 del CCNL 10 febbraio 2004, Area IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Congedi per la formazione) e art. 52 del CCNL 19 dicembre 2019 (Comando finalizzato), per i quali e' possibile la fruizione di speciali congedi.
7. La partecipazione dei dirigenti all'attivita' didattica, da questi svolta a favore dell'azienda o ente di appartenenza, si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale;
c) corsi di formazione professionale post - base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui all'art. 6 citato nella lettera a);
d) formazione di base e riqualificazione del personale.
8. Le attivita' di cui al comma 7, previa apposita selezione secondo l'ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, prioritariamente, ai dirigenti delle medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva competenza, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
9. La remunerazione dell'attivita' didattica di cui al comma 7 svolta fuori dell'orario di lavoro, e' stabilita in via forfetaria con un compenso orario euro 25,82, lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera e) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), relativo all'impegno per la preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' di cui al precedente periodo e' svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura oraria di 6 euro per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto svolti fuori dell'orario di lavoro. I compensi di cui al presente comma sono a carico del Fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).
10. Nell'ambito dei criteri previsti dall'art. 6, comma 3, lettera k) (Confronto aziendale), saranno privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessita' di implementare l'attivita' di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste dall'art. 16-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il piu' ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 50 (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 46.

Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilita', attestate dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonche' della giurisprudenza costituzionale in materia ed al fine di assicurare una migliore funzionalita' ed operativita' delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono stabilite, per i dirigenti a cui si applica il presente CCNL, specifiche fattispecie di responsabilita' disciplinare, nonche' il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele ai dirigenti medesimi, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001.
2. Costituisce principio generale la netta distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilita' disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilita' disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalita' di cui alle previsioni di legge e contrattuali vigenti e resta distinta dalla responsabilita' dirigenziale, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, le prestazioni e le competenze professionali e organizzative dei dirigenti, responsabilita' che viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione di cui al presente CCNL.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilita' di cui all'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilita' disciplinare.
4. Per la responsabilita' disciplinare, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, individuate dal presente CCNL, sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL medesimo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non puo' essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
 

Art. 47.

Obblighi del dirigente

1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedelta' di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilita'.
2. Il comportamento del dirigente e' improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonche' dei codici di comportamento adottati dalle aziende ed enti ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei servizi.
3. Il dirigente, tenuto conto della necessita' di garantire la migliore qualita' del servizio, deve, in particolare:
a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonche' delle disposizioni contrattuali, nonche' l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'azienda o ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
c) nello svolgimento della propria attivita', mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'azienda o ente con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignita' della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'azienda o ente, salvo che non siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) nell'ambito della propria attivita', mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;
e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado come indicato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;
f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attivita' del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui e' preposto, nonche' al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
g) informare l'azienda o ente di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilita' ambientale o di grave pregiudizio per l'azienda o ente;
h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purche' di modico valore;
i) garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi di servizio, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operativita' e continuita' dell'assistenza al paziente nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente;
j) assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
k) rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attivita' libero professionale;
l) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia;
m) qualora svolga attivita' di ricerca scientifica dovra' attenersi alle regole di comportamento di buona fede internazionalmente condivise dalla comunita' scientifica, e quindi dovra' evitare rigorosamente comportamenti fraudolenti volti ad alterare i risultati della ricerca di cui e' responsabile al fine di conseguire un indebito vantaggio in termini di riconoscimento di pubblicazioni o ottenimento di finanziamenti;
n) rispettare gli obblighi contenuti al Titolo IX - Lavoro a distanza.
4. Il dirigente e' tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attivita' amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonche' di divieto di fumo.
5. In materia di incompatibilita', resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche con riferimento all'art. 1, comma 60 e seguenti, della legge n. 662 del 1996.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 70 (Obblighi del dirigente) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 48.

Sanzioni disciplinari

1. Nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 46 (Principi generali) le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 47 (Obblighi del dirigente), secondo la gravita' dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) censura scritta;
b) sanzione pecuniaria;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 49 (Codice disciplinare);
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresi' previste, dal decreto legislativo n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3.
3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.
5. Nei casi stabiliti dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare e' il direttore generale o chi da lui delegato.
6. Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001 la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge, nonche' contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto tempestivamente il dirigente degli elementi a lui addebitati e consentire allo stesso di esercitare il diritto di difesa.
7. Non puo' tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro irrogazione.
8. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilita' dirigenziale, che verra' accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.
9. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 71 (Sanzioni disciplinari) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 49.

Codice disciplinare

1. Le aziende ed enti sono tenute al rispetto dei principi generali di cui all'art. 46 (Principi generali) nonche' dei principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni:
l'intenzionalita' del comportamento;
il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilita' dell'evento;
la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
le responsabilita' connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonche' con la gravita' della lesione del prestigio dell'azienda o ente;
entita' del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di piu' persone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 gia' sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravita' e diversa tipologia tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.
3. Al dirigente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
4. La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da euro 200 a euro 500 si applica, graduando l'entita' della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonche' delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonche' di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'azienda o ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilita' ambientale o di grave pregiudizio per l'azienda o ente;
f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonche' del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'azienda o ente o per gli utenti;
g) violazione del segreto d'ufficio, cosi' come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'azienda o ente.
L'importo delle multe sara' introitato nel bilancio dell'azienda o ente ed e' destinato alle attivita' relative alla sicurezza del personale sanitario.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 - salvo i casi piu' gravi, ivi indicati, ex art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies - e dall'art. 55-septies, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravita';
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'azienda o ente o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell'azienda o ente o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarita' in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravita' da parte del personale dirigente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalita' a distanza - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;
g) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attivita' libero professionale;
h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operativita' e continuita' dell'assistenza al paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l'azienda o ente o per i terzi;
j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'azienda o ente o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignita' della persona;
n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravita' e reiterazione;
o) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale in applicazione dell'art. 55-quinquies, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001;
p) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione di servizi all'utenza in applicazione dell'art. 55-quinquies, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l'azienda o ente, in relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la continuita' assistenziale, puo' differire, per un massimo di trenta giorni sentito l'interessato, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso, per:
a. le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lettera b), c), da f-bis), sino a f-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001 e 55-septies, comma 4;
b. recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravita';
c. mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attivita' libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda o ente;
d. l'ipotesi di cui all'art. 55-quater, comma 3-quinquies;
e. la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;
f. recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravita';
2. senza preavviso, per:
a. le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lettera a), d), e) ed f), del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 55-quinquies, comma 3;
b. gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 51 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c. condanna, anche non passata in giudicato, per:
per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012;
per i delitti indicati dall'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
gravi delitti commessi in servizio;
delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001;
d. per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 e dal comma 10 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 47 (Obblighi del dirigente), nonche' quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
12. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonche' al codice di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'azienda o ente, secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 165/2001. Tale pubblicita' equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro.
13. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione. Resta ferma l'applicabilita' delle sanzioni di legge.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 72 (Codice disciplinare) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 50.

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, l'azienda o ente, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, puo' disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potra' essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravita' e complessita'.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 73 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 51.

Sospensione cautelare in corso di procedimento penale

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della liberta' personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, e' obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della liberta', salvo che l'azienda o ente non proceda direttamente ai sensi dell'art. 49, comma 10 (Codice disciplinare), e dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Il dirigente puo' essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della liberta' personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, salvo che l'azienda o ente non proceda direttamente ai sensi dell'art. 52, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 e fatta salva l'applicazione dell'art. 49 (Codice disciplinare), comma 10, qualora l'azienda o ente non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' dell'art. 52 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 49, comma 10, punto 2 (Codice disciplinare) qualora l'azienda o ente non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' dell'art. 52 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.
6. Ove l'azienda o ente intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui all'art. 49, comma 10, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il dirigente e' riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 49, comma 10, punto 2 (Codice disciplinare), l'azienda o ente ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunita' ed operativita' dell'amministrazione stessa. In tal caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, tale sospensione puo' essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilita' di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilita' dell'art. 49 (Codice disciplinare).
7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennita' alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonche' la retribuzione individuale di anzianita'.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verra' conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, compresi gli aumenti contrattuali nel frattempo intervenuti, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 52 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 74 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 52.

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 55-ter e quater, del decreto legislativo n. 165/2001.
2. L'azienda o ente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all'esito dell'istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare attivato.
3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che «l'imputato non l'ha commesso» o altra formulazione analoga, l'autorita' disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalita' stabilite dell'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 49 (Codice disciplinare) comma 10, punto 2, e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che «l'imputato non l'ha commesso» o altra formulazione analoga , ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonche' all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, compresi gli aumenti contrattuali nel frattempo intervenuti, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonche' della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.
6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 75 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 53.

La determinazione concordata della sanzione

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione.
3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o il dirigente puo' proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La proposta dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilita' della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilita' di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto e' formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall' Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione, puo' essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La mancata conclusione entro tali termini comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 76 (La determinazione concordata della sanzione) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 54.

Reintegrazione sul posto di lavoro e indennita' supplementare

1. L'azienda o ente o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall'art. 63, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001, il pagamento a favore del dirigente di un'indennita' supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'.
2. L'indennita' supplementare di cui al comma 1 e' automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra i quarantasei e i cinquntasei anni, nelle seguenti misure:
sette mensilita' in corrispondenza del cinquantunesimo anno compiuto;
sei mensilita' in corrispondenza del cinquantesimo e cinquantaduesimo anno compiuto;
cinque mensilita' in corrispondenza del quarantanovesimo e cinquantatreesimo anno compiuto;
quattro mensilita' in corrispondenza del quarantottesimo e cinquantaquattresimo anno compiuto;
tre mensilita' in corrispondenza del quarantasettesimo e cinquantacinquesimo anno compiuto;
due mensilita' in corrispondenza del quarantaseiesimo e cinquantaseiesimo anno compiuto.
3. Nelle mensilita' di cui ai commi 1 e 2 e' ricompresa anche la retribuzione di posizione - parte fissa gia' in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennita' connesse all'incarico precedentemente ricoperto.
4. Il dirigente che accetti l'indennita' supplementare in luogo della reintegrazione non puo' successivamente adire l'autorita' giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennita' supplementare, l'azienda o ente non puo' assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Il dirigente che abbia accettato l'indennita' supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato la nullita' o l'annullabilita' del licenziamento, puo' avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra azienda o ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' pari al solo periodo non lavorato.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 77 (Reintegrazione sul posto di lavoro e indennita' supplementare) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 55.

Decorrenza e disapplicazioni del Titolo III

1. Con l'entrata in vigore del presente CCNL, ai sensi dell'art. 2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti - allegato n. 3 del CCNL del 3 novembre 2005 come aggiornata dal protocollo d'intesa dell'11 aprile 2007, art. 12, del CCNL del 10 febbraio 2004 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;
allegato n. 2 del CCNL 3 novembre 2005 dell'Area IV e dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

 

Art. 56.

Patrocinio legale

1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dirigente puo' individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito.
2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione ai sensi del comma 1 o a supporto dello stesso, previa comunicazione all'azienda o ente che puo' motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi quindici giorni, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso di cui al periodo successivo. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potra' essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverra' nei limiti di quanto liquidato dal giudice.
3. Nel caso di diniego dell'azienda o ente ai sensi del comma 2, qualora il dirigente intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente a suo carico.
4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilita' civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilita' civile) del CCNL 19 dicembre 2019.
5. L'azienda dovra' esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 67 (Patrocinio legale) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 57.

Welfare integrativo

1. Le aziende ed enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9, comma 5, lettera j) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dirigenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi) ivi compresa l'eventuale contribuzione delle spese per l'attivazione di convenzioni per asili nido ove non presenti in azienda;
b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale;
d) prestiti a favore di dirigenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili;
e) altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo per la retribuzione di risultato.
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 80-bis (Welfare integrativo) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 58.

Servizio fuori sede

1. Nei dipartimenti di prevenzione e nei servizi territoriali, con esclusione dei presidi ospedalieri, il dirigente e' da considerarsi in servizio fuori sede qualora, dopo aver preso servizio presso l'ordinaria sede di lavoro, sia chiamato a prestare la propria attivita' lavorativa in altri luoghi dove viene inviato per temporanee esigenze di servizio con previsione di rientro presso la stessa, se e' soddisfatto almeno uno dei due seguenti requisiti:
a) la durata del servizio inferiore a otto ore comprensivo dei tempi di spostamento ai sensi del comma 3;
b) il servizio viene effettuato entro il raggio di 50 km dalla ordinaria sede di lavoro.
Qualora risulti piu' conveniente per l'azienda raggiungere tali altri luoghi partendo direttamente dalla dimora abituale, l'inizio e la fine del servizio potranno avvenire presso la dimora del dirigente e la stessa e' attestata con le modalita' sostitutive di controllo di cui al comma 15 dell'art. 27 (Orario di lavoro dei dirigenti).
2. Nei casi previsti al comma 1, l'azienda o ente dispone prioritariamente l'utilizzo di mezzi aziendali; laddove non siano disponibili i mezzi aziendali, al dirigente compete il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto pubblico o per il mezzo di trasporto proprio al quale si applica l'art. 64 del CCNL 19 dicembre 2019 (Coperture assicurative per utilizzo di mezzo di trasporto proprio o aziendale) ovvero, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'azienda o ente, dei taxi.
3. Il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
4. Le aziende ed enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l'espletamento dell'attivita' affidata nonche' la disciplina del servizio fuori sede per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalita' procedurali.
5. Restano fermi gli istituti della mobilita' interna, nelle sue diverse forme, disciplinato dall'art. 16 del CCNL 10 febbraio 2004 e del trattamento di trasferta di cui all'art. 80 del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 59.

Retribuzione e sue definizioni

1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per la quali sono previste diverse modalita' temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: costituita dallo stipendio tabellare mensile per la qualifica dirigenziale;
b) retribuzione individuale mensile, costituita da:
retribuzione base mensile di cui alla lettera a);
indennita' di specificita' medico-veterinaria;
indennita' di specificita' sanitaria;
retribuzione di posizione complessiva d'incarico (parte fissa e variabile) compresa la maggiorazione prevista per l'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse;
indennita' di esclusivita' per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ove spettante;
altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per tredici mensilita';
retribuzione individuale di anzianita' ove acquisita;
indennita' per incarico di direzione di struttura complessa ove spettante.
Tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento.
c) retribuzione individuale mensile per particolari istituti, costituita da:
retribuzione individuale mensile di cui alla lettera b);
indennita' professionale specifica di rischio radiologico e indennita' di rischio radiologico ove spettante;
indennita' di bilinguismo ove spettante;
retribuzione di risultato come previsto nell'art. 70 (retribuzione di risultato e relativa differenziazione);
d) retribuzione globale di fatto annuale, costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilita' di cui alla lettera c), alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonche' l'importo annuo delle indennita' contrattuali per le condizioni di lavoro percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella precedente lettera c).
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156.
5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera ed oraria.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 82 (Retribuzione e sue definizioni) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 60.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
a) trattamento fondamentale:
stipendio tabellare;
retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
indennita' di specificita' medico-veterinaria, ove spettante;
indennita' di specificita' sanitaria, ove spettante;
retribuzione di posizione d'incarico parte fissa;
assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;
indennita' di esclusivita' per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, ove spettante.
b) trattamento accessorio:
retribuzione di posizione d'incarico parte variabile aziendale sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, ove spettante,
retribuzione di risultato ove spettante;
retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro (ivi inclusi i compensi per lavoro straordinario), ove spettante;
specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale ex art. 38, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello) per l'area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 83 (Struttura della retribuzione) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 61.

Incrementi dello stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', previsto dall'art. 85, comma 3, del CCNL del 19 dicembre 2019 (Incrementi stipendio tabellare), e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilita':
dal 1° gennaio 2019 di euro 83,00;
rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 129,00;
rideterminato dal 1° gennaio 2021 in euro 135,00.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a), della legge n. 145/2018.
3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1, e' rideterminato in euro 47.015,77.
 

Art. 62.
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad
esaurimento

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti medici e veterinari e agli ex medici condotti ed equiparati di cui all'art. 86, comma 1, del CCNL del 19 dicembre 2019.
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita' dei dirigenti di cui all'art. 86, comma 1, primo alinea del CCNL 19 dicembre 2019 e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita':
a) dirigenti medici:
dal 1° gennaio 2019 di euro 47,00;
rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 74,00;
rideterminato dal 1° gennaio 2021 in euro 77,00.
b) dirigenti veterinari:
dal 1° gennaio 2019 di euro 60,00;
rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 94,00;
rideterminato dal 1° gennaio 2021 in euro 98,00.
A seguito dell'applicazione degli incrementi previsti dal presente comma, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti medici e' rideterminato in euro 26.843,03 e per i dirigenti veterinari in euro 34.262,59.
3. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di cui all'art. 86, comma 1, secondo alinea del CCNL 19 dicembre 2019 e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilita':
dal 1° gennaio 2019 di euro 15,00;
rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 23,00;
rideterminato dal 1° gennaio 2021 in euro 24,00.
A seguito dell'applicazione degli incrementi previsti dal presente comma, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare e' rideterminato in euro 8.356,81.
 

Art. 63.

Effetti dei nuovi stipendi tabellari

1. Gli incrementi degli stipendi tabellari stabiliti dagli articoli 61 (Incrementi dello stipendio tabellare) e 62 (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) hanno effetto, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 61 (Incrementi dello stipendio tabellare), sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' di cui all'art. 51 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 61 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 62 (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale dirigente comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.
 

Art. 64.

Indennita' di esclusivita'

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli articoli 5 del CCNL dell'8 giugno 2000, II biennio, art. 8, comma 1, lettera e), del CCNL del 22 febbraio 2001, art. 36 del CCNL del 3 novembre 2005 e art. 12 del CCNL del 6 maggio 2010 (Indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro) per l'Area IV e dall' art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000, II biennio economico, art. 10. comma 1, lettera b), del CCNL del 22 febbraio 2001 (Indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro), art. 36 del CCNL del 3 novembre 2005 (Indennita') e art. 11 del CCNL del 6 maggio 2010, II biennio (Indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro), per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.
2. L'esperienza professionale/anzianita' richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianita' di servizio maturata in qualita' di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre aziende od enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuita'.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'indennita' di esclusivita' dei dirigenti medici, veterinari e sanitari delle aziende ed enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), e' rideterminata nei seguenti valori annui, lordi comprensivi della tredicesima mensilita':
===================================================================== | | | Dirigenza | | | Dirigenza medica | sanitaria non | | Tipologia di incarico | e veterinaria  | medica | +============================+======================+===============+ |Incarichi di direzione di | | | |struttura complessa | 23.461,08 | 23.461,08  | +----------------------------+----------------------+---------------+ |Altri incarichi con | | | |esperienza professionale | | | |superiore a quindici anni  | 17.599,13 | 17.095,93 | +----------------------------+----------------------+---------------+ |Altri incarichi con | | | |esperienza professionale tra| | | |cinque e quindici anni  | 12.913,35  | 7.346,16  | +----------------------------+----------------------+---------------+ |Altri incarichi con | | | |esperienza | | | |professionale sino a cinque | | | |anni  | 3.199,37  | 2.169,22  | +----------------------------+----------------------+---------------+

4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 89 (Indennita' di esclusivita') del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 65.

Indennita' di specificita' medico - veterinaria

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 ed a valere dall'anno successivo, l'indennita' di specificita' medico-veterinaria di cui all'art. 90-bis del CCNL 19 dicembre 2019 e' rideterminata nei seguenti importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilita':
+--------------------------------------------------+----------------+ |dirigenti medici e veterinari  | 9.162,22 | +--------------------------------------------------+----------------+ |dirigenti medici e veterinari di ex II livello  | 12.266,64 | +--------------------------------------------------+----------------+

2. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo, nei nuovi valori di cui al comma 1, si continua a provvedere con il fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).
 

Art. 66.

Indennita' di specificita' sanitaria

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attivita' svolte dalla dirigenza inquadrata nei profili del ruolo sanitario diversi dai profili di dirigente medico e veterinario, con decorrenza 31 dicembre 2021 ed a valere dall'anno successivo, e' istituita una specifica indennita', fissa e ricorrente, da corrispondersi per tredici mensilita', parte del trattamento fondamentale di cui all'art. 60 (Struttura della retribuzione), denominata «Indennita' di specificita' sanitaria» che ha la medesima natura dell'indennita' di specificita' medico-veterinaria.
2. L'indennita' di cui al comma 1, per i dirigenti sanitari e delle professioni sanitarie, e' definita nell'importo annuo lordo comprensivo della tredicesima mensilita', pari a euro 1.381,49.
3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).
 

Art. 67.

Tredicesima mensilita'

1. Le amministrazioni corrispondono una tredicesima mensilita' nel periodo compreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una festivita' od un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo.
2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 59, comma 2, lettera b) (Retribuzione e sue definizioni), spettante nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. Il diritto alla tredicesima mensilita' matura per trecentosessantacinquesimi in proporzione ai giorni di servizio prestato; essa e' corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno e nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilita' e' dovuta in ragione di tanti trecentosessantacinquesimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed e' calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita', relativo ai medesimi periodi, e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 39, comma 4, del CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area IV e l'art. 38, comma 4, del 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Modalita' di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali).
 

Art. 68.

Una tantum

1. Al personale in servizio e retribuito alla data del 31 dicembre 2021, con rapporto di lavoro esclusivo, e' riconosciuta, in un'unica soluzione, una erogazione una tantum, nelle misure lorde di seguito indicate:
+------------------------------------------------------+------------+ |dirigenti medici e veterinari; dirigenti sanitari  | 1.430,00 | +------------------------------------------------------+------------+ |dirigenti delle professioni sanitarie  | 1.862,00 | +------------------------------------------------------+------------+

2. L'erogazione di cui al comma 1 non e' computata agli effetti dell'art. 63 (Effetti dei nuovi stipendi tabellari).
3. Per il personale con rapporto di lavoro con impegno orario ridotto l'importo e' riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale.

 

Art. 69.

Retribuzione di posizione

1. Ad ogni dirigente e' riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 22 (Tipologie d'incarico). Essa e' fissa e ricorrente ed e' corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilita'.
2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno successivo, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa, finanziata a carico del Fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), sono rideterminati come indicato nelle seguenti tabelle:


===================================================================== | | Valore in | | Tipologia di incarico | euro annui | | gestionale |lordi per 13 | | | mesi | +===========================+=========================+=============+ | |- Area chirurgica | 18.540,00 | | +-------------------------+-------------+ |Incarico di direzione di |- Area medica | | |struttura complessa (art. |- Dirigenza sanitaria | | |22, comma 1, par. I, lett. |- Dirigenza | | |a) |professioni sanitarie | 17.510,00 | | +-------------------------+-------------+ | |- Area territorio | | | |- Dirigenza veterinaria | 16.480,00 | +---------------------------+-------------------------+-------------+ |Incarico di direzione di struttura semplice a | | |valenza dipartimentale o distrettuale (art. 22, | | |comma 1, par. I, lett. b) | 12.875,00 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Incarico di direzione di struttura semplice quale | | |articolazione interna di struttura complessa (art. | | |22, comma 1, par. I, lett. c) | 11.330,00| +-----------------------------------------------------+-------------+



===================================================================== | |Valore in euro | | Tipologia di incarico |annui lordi per| | professionale | 13 mesi | +===========================+=======================+===============+ | |A valenza | | | |dipartimentale (art. | | | |22, comma 1, par. II, | | |Incarico di altissima |lett. a1) | 12.875,00| |professionalita' (art. 22, +-----------------------+---------------+ |comma 1, par. II, lett. a) |Articolazione interna | | | |di struttura complessa | | | |(art. 22, comma 1, par.| | | |II, lett. a2) | 11.330,00| +---------------------------+-----------------------+---------------+ |Incarico professionale di alta specializzazione | | |(art. 22, comma 1, par. II, lett. b) | 6.695,00| +---------------------------------------------------+---------------+ |Incarico professionale, di consulenza, di studio e | | |di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo | | |(art. 22, comma 1, par. II, lett. c) | 5.665,00| +---------------------------------------------------+---------------+ |Incarico professionale iniziale (art. 22, comma 1,| | |par. II, lett. d) | 1.620,00| +---------------------------------------------------+---------------+

4. La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e della parte variabile - finanziata a carico del Fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), e' definita entro i valori massimi annui lordi per tredici mensilita' indicati nelle seguenti tabelle:
===================================================================== | |Valore in euro| | | annui lordi | | Tipologia di incarico gestionale | per 13 mesi | +====================================================+==============+ |Incarico di direzione di struttura complessa (art. | | |22, comma 1, par. I, lett. a) | 50.000,00| +----------------------------------------------------+--------------+ |Incarico di direzione di struttura semplice a | | |valenza dipartimentale o distrettuale (art. 22, | | |comma 1, par. I, lett. b) | 42.000,00| +----------------------------------------------------+--------------+ |Incarico di direzione di struttura semplice quale | | |articolazione interna di struttura complessa (art. | | |22, comma 1, par. I, lett. c) | 42.000,00| +----------------------------------------------------+--------------+

===================================================================== | | Valore in | | | euro annui | | |lordi per 13 | | Tipologia di incarico professionale | mesi | +=====================================================+=============+ |Incarico di altissima professionalita' (art. | | |22, comma 1, par. II, lett. a) | 42.000,00| +-----------------------------------------------------+-------------+ |Incarico professionale di alta specializzazione (art.| | |22, comma 1, par. II, lett. b) | 42.000,00| +-----------------------------------------------------+-------------+ |Incarico professionale, di consulenza, di studio e di| | |ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (art. | | |22, comma 1, par. II, lett. c) | 30.000,00| +-----------------------------------------------------+-------------+ |Incarico professionale iniziale (art. 22, comma 1, | | |par. II, lett. d) | 30.000,00| +-----------------------------------------------------+-------------+

5. Resta fermo quanto previsto all'art. 62, comma 5, del CCNL 19 dicembre 2019 (Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del collegio tecnico) in merito alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa.
6. La retribuzione di posizione complessiva e' attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione e degli eventuali atti d'indirizzo e coordinamento del Ministero della salute.
7. La graduazione delle funzioni e' effettuata dalle aziende od enti sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi enti od aziende possono assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali e degli eventuali atti di indirizzo di cui al comma 6 nonche' previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera d) (Confronto aziendale):
a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo II di cui al Titolo III sul «Sistema degli incarichi dirigenziali» e in particolare dall'art. 22, comma 1 (Tipologie d'incarico);
b) complessita' della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai dipartimenti;
c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
d) affidamento e gestione di budget;
e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attivita' direzionali;
h) grado di competenza specialistico-funzionale o professionale;
i) utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente;
j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente;
k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente;
l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all'unita' operativa ovvero a livello aziendale;
m) ampiezza del bacino di utenza per le unita' operative caratterizzate da tale elemento e reale capacita' di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purche' collegata oggettivamente con uno o piu' dei precedenti criteri;
o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla struttura complessa.
8. Nell'ambito della medesima azienda o ente, agli incarichi e' attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parita' di rilevanza delle funzioni e delle connesse responsabilita' sulla base dei criteri di graduazione adottati.
9. Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, ferma la graduazione delle relative funzioni dirigenziali, spetta il 55% della sola retribuzione di posizione - parte fissa.
10. Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile -, e' prevista una maggiorazione fra il 30% ed il 50%, che continua ad essere posta a carico del bilancio aziendale, calcolato sul valore indicato per l'incarico di direzione di struttura complessa indicato nella tabella di cui al comma 4.
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 91 (Retribuzione di posizione) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 70.

Retribuzione di risultato e relativa differenziazione

1. Le aziende ed enti definiscono, nel rispetto dell'art. 9, comma 5, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), i criteri per la determinazione e per l'erogazione della retribuzione di risultato correlata alla performance organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto nel presente articolo.
2. La retribuzione di risultato e', in via principale, correlata all'incarico svolto e alla preventiva definizione, da parte delle aziende ed enti degli obiettivi e dei livelli di prestazione annuali da assegnare nell'ambito del ciclo della performance di cui all'art. 4 e all'art. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 150/2009, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo decreto nonche' delle disposizioni regionali in materia.
3. Gli obiettivi e i livelli di prestazione, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale a tutti i dirigenti dell'unita' operativa, sono assegnati formalmente a ciascuno di essi anche secondo la tipologia degli incarichi agli stessi conferiti.
4. La retribuzione di risultato e' attribuita, anche nel periodo di prova, in modo differenziato sulla base dei livelli di raggiungimento dei risultati prestazionali e di gestione conseguiti in coerenza dei suddetti obiettivi, secondo le risultanze positive dei sistemi di valutazione adottati in conformita' a quanto previsto nel Capo VIII di cui al Titolo III intitolato «Verifica e valutazione dei dirigenti» del CCNL del 19 dicembre 2019.
5. La quota delle risorse del «Fondo per la retribuzione di risultato» destinate a remunerare la performance organizzativa e quella individuale e' determinata ai sensi dell'art. 95, comma 10, del CCNL 19 dicembre 2019 (Fondo per la retribuzione di risultato).
6. Ai dirigenti che conseguano le valutazioni piu' elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'azienda o ente, e' attribuita una maggiorazione della retribuzione di risultato che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al dirigente valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
7. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), non potra' comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite della retribuzione di risultato attribuita ai dirigenti valutati positivamente ai sensi del comma 1.
8. La contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), definisce altresi', preventivamente, una limitata quota massima di dirigenti valutati, a cui la maggiorazione di cui al comma 2 puo' essere attribuita.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 93 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) del CCNL del 19 dicembre 2019. Sono altresi' disapplicati l'art. 65, comma 3, ultimo periodo del CCNL del 5 dicembre 1996, I biennio economico (La produttivita' per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del servizio sanitario nazionale) per l'Area IV e l'art. 62, comma 3, ultimo periodo del CCNL del 5 dicembre 1996, I biennio economico (La produttivita' per i dirigenti del Servizio sanitario nazionale) per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
 

Art. 71.

Clausola di garanzia

1. Ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, in relazione all'incarico conferito, e' garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianita' di servizio maturata in qualita' di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre aziende od enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), con o senza soluzione di continuita', fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2 (Tipologie d'incarico).
2. I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici mensilita' di cui al comma 1 sono stabiliti come segue:
anzianita' uguale o superiore a cinque anni e inferiore a quindici anni - euro 5.665,00;
anzianita' uguale o superiore a quindici anni e inferiore a venti anni - euro 6.600,00;
anzianita' uguale o superiore a venti anni - euro 7.900,00.
3. Ai fini della verifica del possesso del requisito della «valutazione positiva», ai sensi del comma 1, si fa riferimento, per quanto concerne le anzianita' di cui al comma 2, primo e secondo alinea, alla valutazione effettuata per il riconoscimento del maggior valore di indennita' di esclusivita', in corrispondenza dei diversi scaglioni di anzianita' a tal fine previsti. Ai fini del riconoscimento del valore di cui al comma 2, terzo alinea, si fa invece riferimento all'ultima valutazione in ordine di tempo effettuata dal collegio tecnico.
4. Qualora la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito, dovesse risultare inferiore rispetto ai valori di cui al comma 2, la retribuzione di posizione d'incarico verra' maggiorata fino al raggiungimento dei valori di cui al comma 2. Tale maggiorazione e' da intendersi come parte variabile della retribuzione di posizione e non opera nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito sia superiore ai valori di cui al comma 2. La maggiorazione, se spettante, e' erogata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui gli scaglioni di anzianita' di cui al comma 2 sono maturati.
5. Con decorrenza di cui al comma 1, il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 92 (Clausola di garanzia) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 72.

Fondo per la retribuzione degli incarichi

1. Sono confermate le modalita' di costituzione e di utilizzo del «Fondo per la retribuzione degli incarichi» di cui all'art. 94 del CCNL 19 dicembre 2019, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo. Gli utilizzi del presente fondo, indicati al comma 7 dell'art. 94 del CCNL 19 dicembre 2019, a decorrere dall'anno successivo quello di sottoscrizione del presente CCNL sono integrati con le indennita' di sostituzione di cui all'art. 25.
2. La parte stabile del Fondo di cui al presente articolo e' incrementata delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle gia' previste dall'art. 94, commi 2 e 3, del CCNL 19 dicembre 2019:
a) a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a euro 1.109,31 pro-capite, applicati alle unita' di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2018; una quota dell'incremento di cui al presente alinea, in una misura non superiore a 4 euro pro-capite annue, e' riservato alla rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie;
b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 1, secondo alinea (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.
3. Il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato; le voci di utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, commi 4, lettera b), e 5 (Informazione). Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo, sono temporaneamente utilizzate nel Fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'anno successivo.
 

Art. 73.

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro

1. Sono confermate le modalita' di costituzione ed utilizzo del «Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» di cui all'art. 96 del CCNL del 19 dicembre 2019 con esclusione del comma 4, lettera c), del medesimo articolo, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.
2. La parte stabile del Fondo di cui al presente articolo e' incrementata delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle gia' previste dall'art. 96, commi 2 e 3, del CCNL 19 dicembre 2019:
a) a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a euro 136,56 pro-capite, applicati alle unita' di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2018;
b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 1, primo alinea (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.
3. La parte variabile del Fondo di cui al presente articolo e' incrementabile delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle gia' previste dall'art. 96, comma 4, del CCNL 19 dicembre 2019:
a) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 2 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata;
b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 4 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.
4. Agli utilizzi del Fondo di cui al presente articolo, gia' previsti dall'art. 96, comma 5, del CCNL 19 dicembre 2019, si aggiungono i seguenti ulteriori utilizzi:
a) corresponsione dell'indennita' di cui all'art. 79 con le specifiche risorse di cui al comma 3, lettera a).
5. Il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato; le voci di utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, commi 4, lettera b), e 5 (Informazione). Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo, sono temporaneamente utilizzate nel Fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'anno successivo.
 

Art. 74.

Fondo per la retribuzione di risultato

1. Sono confermate le modalita' di costituzione ed utilizzo del «Fondo per la retribuzione di risultato» di cui all'art. 95 del CCNL del 19 dicembre 2019, con esclusione:
del comma 7, lettera e), dell'art. 95 del CCNL del 19 dicembre 2019;
del comma 11 dell'art. 95 del CCNL del 19 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo;
del comma 12 dell'art. 95 del CCNL del 19 dicembre 2019;
del comma 7, lettera d), dell'art. 95 del CCNL del 19 dicembre 2019 a decorrere dall'anno successivo quello di sottoscrizione del presente CCNL
con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.
2. La parte stabile del Fondo di cui al presente articolo e' incrementata delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle gia' previste dall'art. 95, commi 2 e 3, del CCNL 19 dicembre 2019:
a) a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a euro 99,97 pro-capite, applicati alle unita' di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2018.
3. La parte variabile del Fondo di cui al presente articolo e' incrementabile delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle gia' previste dall'art. 96, comma 4, del CCNL 19 dicembre 2019:
a) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 3 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), dall'annualita' ivi indicata;
b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 4 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.
4. La destinazione annuale delle risorse disponibili del presente fondo ai dirigenti veterinari, continua ad essere effettuata in modo tale da garantire complessivamente a tali dirigenti una quota percentuale di riparto non inferiore a quella gia' garantita ai sensi dell'art. 95, comma 11, del CCNL 19 dicembre 2019.
5. Fermo restando quanto indicato all'art. 95, comma 8, del CCNL 19 dicembre 2019, il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato. Le voci di utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, commi 4, lettera b), e 5 (Informazione). La destinazione di eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel presente fondo, e' stabilita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9, comma 5, lettera a).
 

Art. 75.

Risorse previste da specifiche disposizioni di legge

1. Dall'anno 2023, le risorse di cui all'art. 1, commi 435 e 435-bis, della legge n. 205/2017 sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all'allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) (Confronto regionale). Le risorse di cui all'art. 1 della citata legge n. 205:
comma 435: sono interamente destinate al fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
comma 435-bis: sono interamente destinate ai trattamenti accessori del fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).
Resta fermo quanto gia' definito per le annualita' pregresse.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno successivo, le risorse di cui all'art. 1, comma 293, della legge n. 234/2021, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 526, della legge n. 197/2022, sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all'allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) (Confronto regionale), con integrale destinazione al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui all'art. 73, comma 3, lettera a), di tale articolo.
3. Dall'anno 2023, le risorse di cui all'art. 1, comma 527, della legge n. 145/2018, sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all'allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) (Confronto regionale), con integrale destinazione al Fondo per la retribuzione di risultato. Resta fermo quanto gia' definito per le annualita' pregresse.
4. Le aziende ed enti possono destinare al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui all'art. 73 ed al Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 74, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della legge n. 234/2021 e con la decorrenza ivi indicata, complessive risorse in misura non superiore a euro 184,46 annui pro-capite, applicato alle unita' di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2018. L'azienda stabilisce la quota destinata a ciascuno dei due predetti fondi, garantendo comunque una quota di almeno il 50% al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.
5. In conformita' alle vigenti disposizioni di legge, alle risorse di cui al presente articolo nonche' alle risorse di cui all'art. 72, comma 2, lettera a), di cui all'art. 73, comma 2, lettera a), e di cui all'art. 74, comma 2, lettera a), non si applica quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

 

Art. 76.

Compensi correlati alle condizioni di lavoro

1. Gli emolumenti connessi a determinate condizioni di lavoro del personale destinatario del presente contratto sono i seguenti:
l'indennita' per il turno di guardia di cui all'art. 29 (Servizio di guardia);
l'Indennita' di pronta disponibilita' di cui all'art. 30 (Servizio di pronta disponibilita');
i compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 31 (Lavoro straordinario);
l'indennita' per servizio notturno e festivo di cui all'art. 77 (Indennita' per servizio notturno e festivo);
l'indennita' di rischio radiologico di cui all'art. 78 (Indennita' professionale specifica di rischio radiologico e indennita' di rischio radiologico);
l'indennita' di pronto soccorso di cui all'art. 79 (Indennita' di pronto soccorso).
l'indennita' di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 81 (Indennita' ufficiale polizia giudiziaria);
l'Indennita' di bilinguismo di cui all'art. 82 (Indennita' di bilinguismo)
 

Art. 77.

Indennita' per servizio notturno e festivo

1. Ai dirigenti il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una «indennita' notturna» nella misura unica uguale per tutti di euro 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00.
2. Per il servizio prestato in giorno festivo compete un'indennita' oraria pari a euro 2,55 lorde, incrementabile da ciascuna azienda ed ente in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera f) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
3. Alla corresponsione delle indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 98 (Indennita' per servizio notturno e festivo) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 78.
Indennita' professionale specifica di rischio radiologico e
indennita' di rischio radiologico

1. L'indennita' professionale specifica di rischio radiologico spetta ai medici specialisti di radio-diagnostica, radio-terapia e medicina nucleare di cui all'art. 5. comma 1, della legge n. 724/1994, nonche' ai fisici-sanitari, nella misura di euro 103,29 lorde per dodici mensilita'.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai dirigenti esposti al rischio radiologico in modo permanente sulla base di quanto accertato ai sensi del comma 3, l'indennita' di rischio radiologico continua ad essere corrisposta nella misura di euro 103,29 lorde per dodici mensilita' per tutta la durata del periodo di esposizione.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano l'esposizione al rischio da radiazioni deve avvenire con gli organismi aziendali a cio' deputati in base alle vigenti disposizioni e ai sensi delle medesime disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con la cadenza prevista dalle vigenti disposizioni.
4. Alla corresponsione delle indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro). Essa e' pagata in concomitanza con lo stipendio, e non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre indennita' eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso.
5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2, spetta un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione. Il predetto periodo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettivo periodo di esposizione nel corso dell'anno di riferimento computandosi come mese intero i periodi superiori a quindici giorni. Sono esclusi dal computo delle assenze i quindici giorni di cui al comma 1, le ferie e le festivita' soppresse e il periodo di congedo obbligatorio di maternita'.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 99 (Indennita' professionale specifica di rischio radiologico e indennita' di rischio radiologico) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 79.

Indennita' di pronto soccorso

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 ed a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso, compete una indennita' di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio. L'importo e' riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore.
2. L'importo di cui al comma 1 e' incrementabile da ciascuna azienda ed ente in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera m) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art. 73, comma 4, lettera a).
 

Art. 80.

Indennita' per incarico di direzione di struttura complessa

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 ed a valere dal 2022, il valore annuo lordo per tredici mensilita' dell'indennita' di direzione di struttura complessa di cui all'art. 90 del CCNL 19 dicembre 2019, e' rideterminato in euro 10.525,00.
 

Art. 81.

Indennita' di polizia giudiziaria

1. Ai dirigenti medici, veterinari e sanitari addetti ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali, cui la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' attribuita ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo, compete l'indennita' di polizia giudiziaria mensile lorda, da corrispondersi per dodici mesi.
2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente CCNL l'indennita' di cui al comma 1 e' stabilita in euro 1.239,48 annui.
3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).
4. L'indennita' di cui al presente articolo cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma 1.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 100 (Indennita' di polizia giudiziaria) del CCNL del 19 dicembre 2019. Sono altresi' disapplicati l'art. 52 del CCNL del 3 novembre 2005 (indennita' ufficiale di polizia giudiziaria) del CCNL 3 novembre 2005 della dirigenza medica e veterinaria dell'Area IV e, per i dirigenti sanitari, la vigenza dell'art. 60, comma 1, settimo alinea, (Costituzione del fondo) e del correlato art. 72, comma 1, lettera c) (Disapplicazioni) del CCNL del 5 dicembre 1996, I° biennio economico, dell'Area III.
 

Art. 82.

Indennita' di bilinguismo

1. Al personale in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nelle regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorieta', il sistema del bilinguismo e' confermata l'apposita indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale della Regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
2. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 101 (Indennita' di bilinguismo) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 83.

Termini di preavviso

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:
a) otto mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a due anni;
b) ulteriori quindici giorni per ogni successivo anno di anzianita' fino a un massimo di altri quattro mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 e' di tre mesi.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non puo' avvenire durante il periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o a seguito di accertamento dell'inidoneita' assoluta e permanente di cui all'art. 38, comma 5 (Assenze per malattia), l'azienda o ente corrisponde agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva del preavviso nonche', ove consentito ai sensi dell'art. 32, comma 10 (Ferie e recupero festivita' soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui all'art. 59, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni).
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 104 (Termini di preavviso) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 84.

Assunzioni a tempo determinato

1. Le aziende ed enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e, dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Le aziende ed enti individuano la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, tenuto anche conto della necessita' di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformita' alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque la durata massima non puo' superare i trentasei mesi. Tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascuna azienda o ente per assumere i dirigenti, complessivamente, non puo' superare il tetto annuale del 20% dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.
4. Sono esenti dal limite di cui al comma 3 i contratti a tempo determinato stipulati per le seguenti fattispecie purche' abbiano carattere di temporaneita':
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' delle aziende ed enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita' limitatamente al periodo di facilitazione del cambiamento organizzativo.
5. Le aziende ed enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di dirigenti assenti con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i dirigenti che fruiscono dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del dirigente che si deve assentare;
b) sostituzione di dirigente assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternita', di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo n. 151/2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dirigente sostituito, intendendosi per tale il dirigente assente con diritto alla conservazione del posto. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
8. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire solo a tempo pieno.
9. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del dirigente sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive.
10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Resta ferma la possibilita' di assumere attraverso eventuali procedure di stabilizzazione nel tempo vigenti, sulla base di disposizioni di legge.
11. Per le assunzioni a tempo determinato, si applicano i casi di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
12. Oltre ai contratti disciplinati dal presente articolo, le aziende o enti possono attivare i contratti a tempo determinato previsti dall'art. 15-septies e successive modificazioni ed integrazioni del decreto legislativo n. 502/1992. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15, comma 7-quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992. A tal fine le aziende o enti definiscono, preventivamente, con proprio atto le modalita' per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti, attenendosi ai principi di pubblicita' e di trasparenza. Ai dirigenti cosi' assunti e' attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. Con riferimento all'incarico, ferma restando la retribuzione di posizione parte fissa, la retribuzione di posizione variabile aziendale grava sul bilancio dell'azienda o ente e non puo', comunque, superare, negli importi, quanto previsto dall'art. 69 (Retribuzione di posizione). Anche ai medesimi dirigenti si applica, in tema di aspettativa, l'art. 10 del CCNL del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 13, del CCNL del 3 novembre 2005, Area IV, e l'art. 10 del CCNL del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 15, del CCNL del 3 novembre 2005 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa).
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 85.
Trattamento economico - normativo dei dirigenti con contratto a tempo
determinato

1. Al dirigente assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il dirigente assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato entro il limite annuale stabilito per i dirigenti assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4 (Ferie e recupero festivita' soppresse); nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque gia' intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il dirigente abbia comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di ventotto o trentadue giorni, stabilito dall'art. 32, commi 2 e 3 (Ferie e recupero festivita' soppresse), a seconda della articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 38 (Assenze per malattia), si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 38, comma 10 (Assenze per malattia), in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico come sopra determinato o, se inferiore, alla durata residua del contratto, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico e' corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 38 (Assenze per malattia);
d) possono essere consentite assenze non retribuite per motivate esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e assenze retribuite solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 33, comma 2 (Assenze giornaliere retribuite);
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre alle assenze di cui alla lettera d), possono essere consentite le seguenti assenze:
assenze retribuite per motivi personali o familiari, di cui all'art. 34 (Assenze orarie retribuite per motivi personali o familiari);
assenze di cui all'art. 33, comma 1, lettera a) (Assenze giornaliere retribuite);
assenze per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche di cui all'art. 37 (Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici);
assenze per lutto di cui, all'art. 33, comma 1, lettera b) (Assenze giornaliere retribuite).
f) il numero massimo annuale di assenze di cui alla lettera e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso delle assenze per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 104/1992 successive modificazioni ed integrazioni e la legge n. 53/2000 ivi compresi i permessi per lutto ai quali si applica la disciplina legale nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi;
h) nel caso di assunzione a tempo indeterminato nell'azienda o ente o presso altre aziende od enti del Servizio sanitario nazionale, l'utilizzo delle assenze previste dall'art. 33 (Assenze giornaliere retribuite), dall'art. 34 (Assenze orarie retribuite per motivi personali o familiari) e dall'art. 37 (Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) deve tenere conto del numero delle assenze di cui alla lettera e), gia' fruite con contratti a tempo determinato, svolte nello stesso anno solare.
2. Il dirigente assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 16 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 16 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'azienda o ente deve essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del comma 2, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile.
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la cessazione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 9 dell'art. 84 (Assunzioni a tempo determinato) e del comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dirigente, i termini sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante dal computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e il relativo incarico dirigenziale conferito, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra professionalita' richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Le aziende ed enti assicurano ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dirigente presso la medesima azienda o ente, concorrono a determinare l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali.
8. L'azienda od ente nel contratto individuale per l'assunzione a tempo determinato definisce quale incarico conferire tra quelli di cui all'art. 22 (Tipologie d'incarico) al dirigente assunto ai fini della retribuzione di posizione, la cui durata pertanto e' correlata alla durata del contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4, ultimo periodo, dell'art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure). La retribuzione di risultato e' corrisposta in misura proporzionale alla durata dell'incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 109 (Trattamento economico - normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 86.
Assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2018,
n. 145

1. Le aziende ed enti possono assumere dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni, commi 547 e seguenti, nei limiti dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. I dirigenti cosi' assunti coprono una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) la durata della prestazione lavorativa nonche' della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite
c) data di inizio del rapporto di lavoro;
d) area e disciplina o profilo professionale di appartenenza;
e) incarico iniziale conferito e relativi elementi che lo caratterizzano;
f) durata del periodo di prova;
g) unita' operativa di assegnazione e presidio ospedaliero o struttura territoriale sede dell'ordinaria attivita' lavorativa;
h) termine finale del rapporto di lavoro che non puo' essere successivo alla durata residua del corso di formazione specialistica, salvi i casi di sospensione previsti dall'art. 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e puo' essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica;
i) trattamento economico complessivo ai sensi del comma 7.
3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di cui al presente articolo e' di tipo esclusivo; agli stessi non si applica il Titolo VIII (Libera professione intramuraria) ad eccezione dell'acquisto di prestazioni di cui all'art. 89, commi da 2 a 6 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto ferme restando le limitazioni di legge in materia.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 27, commi 2, 6 e 9 (Orario di lavoro dei dirigenti), l'orario di lavoro e' di trentadue ore settimanali dedicate all'attivita' lavorativa e all'attivita' formativa pratica ed e' articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sei ore e ventiquattro minuti e di cinque ore e venti minuti. Sono applicabili, coerentemente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e ferme restando le limitazioni di legge in materia, le seguenti disposizioni di cui agli articoli 29 (Servizio di guardia), 30 (Servizio di pronta disponibilita'), 31 (Lavoro straordinario), 85, commi 1, 5, 6 e 7 (Trattamento economico-normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). E' esclusa l'applicazione del Capo VI (Formazione).
5. Ai dirigenti di cui al comma 1 le giornate di ferie sono riproporzionate in relazione al numero di ore settimanali rapportate al dirigente a tempo pieno di cui all'art. 32 (Ferie e festivita' soppresse).
6. In relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, il dirigente e' sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 16 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 16 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'azienda o ente deve essere motivato.
7. Il trattamento economico del dirigente specializzando e' riproporzionato in relazione al numero di ore settimanali rapportate al dirigente a tempo pieno. Il dirigente specializzando assunto ai sensi del comma 1 non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999.
8. L'incarico attribuibile ai dirigenti del presente articolo e' solo di tipo professionale iniziale. Tale incarico deve essere coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. La retribuzione di risultato e' corrisposta in misura proporzionale alla durata dell'incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.
9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dirigente, i termini sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante dal computo. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o per effetto dell'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica.
10. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, ai sensi del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Universita' d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalita' stabilite dalla scuola, le attivita' assistenziali che lo specializzando puo' via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessita' per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessita'.
11. Ai dirigenti di cui al presente articolo, fermi restando gli elementi di specificita' di cui al presente articolo, per gli istituti non espressamente richiamati si applicano le disposizioni contrattuali previste per i dirigenti dell'area sanita' a tempo pieno a rapporto esclusivo in quanto compatibili.
 

Art. 87.
Trattamento economico - normativo del dirigente con rapporto di
lavoro a impegno orario ridotto

1. Al dirigente con rapporto a impegno orario ridotto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a impegno orario pieno, ivi compreso il diritto alla formazione, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento.
2. Al dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di trentotto ore, puo' essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro. La misura della massima percentuale di lavoro supplementare e' pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a impegno orario ridotto concordata ed e' calcolata con riferimento all'orario mensile, previsto dal contratto individuale del dirigente e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. Nel caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo verticale, con prestazione dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% e' calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale dirigente non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente dirigente a impegno orario pieno. In presenza di un rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a impegno orario pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 59 (Retribuzione e sue definizioni), maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%.
7. Nel rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo orizzontale, verticale e misto e' consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario in conformita' a quanto in generale previsto dall' art. 31 (Lavoro straordinario).
8. Il dirigente puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
9. I dirigenti a impegno orario ridotto orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a impegno orario pieno. I dirigenti a impegno orario ridotto verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. In presenza di rapporto a impegno orario ridotto verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternita' e paternita' previsto dal decreto legislativo n. 151/2001 e il congedo per le donne vittime di violenza di cui all'art. 36 (Congedi per le donne vittime di violenza), anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternita' o paternita', e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. L'assenza per matrimonio, le assenze per lutto, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternita', spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a impegno orario ridotto verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
10. Il trattamento economico del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, con esclusione dell'indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro che rimane riconosciuta in misura intera, e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, la retribuzione complessiva d'incarico, l'eventuale retribuzione individuale di anzianita', l'indennita' di specificita' medico-veterinaria, l'indennita' di specificita' sanitaria e l'indennita' di rischio radiologico, spettanti al dirigente con rapporto a impegno orario pieno appartenente alla stessa posizione anche d'incarico.
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dirigenti a impegno orario ridotto anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 112 (Trattamento economico-normativo del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 88.

Attivita' libero-professionale intramuraria dei dirigenti

1. In applicazione della legge n. 120/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 4, comma 10 e 15-quinquies, 15-duodecies, 15-quattuordecies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutti i dirigenti con rapporto esclusivo, ad eccezione:
dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 8 del CCNL del 17 ottobre 2008 dell'Area III;
dei dirigenti assunti ai sensi dell'art. 86 (Assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
e' consentito lo svolgimento dell'attivita' libero professionale all'interno dell'azienda o ente, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'azienda o ente e con le procedure indicate nell'art. 9, comma 5, lettera d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
2. L'azienda o ente devono intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e dalle direttive regionali per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende o enti con lo stesso atto di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri generali del presente contratto, delle vigenti disposizioni legislative nazionali e dalle direttive regionali, e tenuto conto del fatto che l'esercizio dell'attivita' professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalita' e le attivita' istituzionali dell'azienda o ente e che lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalita' dei servizi. Per l'attivita' di ricovero la valutazione e' riferita anche alla tipologia e complessita' delle prestazioni.
4. Per attivita' libero professionale intramuraria del personale medico e sanitario si intende l'attivita' che detto personale individualmente o in equipe, esercita fuori dell' orario di lavoro e delle attivita' previste dall'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attivita' di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Le tipologie di libera professione intramuraria sono individuate nel successivo art. 89 (Tipologie di attivita' libero professionali intramuraria).
5. A tal fine, l'azienda o ente negoziano in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle equipe interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attivita' istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le equipes interessate i volumi di attivita' libero-professionale intramuraria. Tali volumi svolti dai dirigenti, anche di unita' operative complesse, in rapporto esclusivo, non possono in alcun caso superare i volumi di attivita' istituzionale e il loro esercizio e' modulato in conformita' alle linee di indirizzo regionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) (Confronto regionale), prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.
6. Sul mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attivita' libero professionale si rinvia all'art. 49, comma 10, punto 1, lettera c) (Codice disciplinare) e al sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione nazionale vigente.
7. Le regioni, come previsto dall'art. 7, comma 1, lettera d) (Confronto regionale), possono emanare linee generali di indirizzo sui criteri generali per l'inserimento, nell'atto aziendale di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000 e nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 114 (Attivita' libero-professionale intramuraria dei dirigenti) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 89.

Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria

1. L'esercizio dell'attivita' libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si puo' svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte dell'utente - del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4, (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti);
b) attivita' libero-professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 88, comma 4, (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in equipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilita' orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attivita' professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attivita' professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda o ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le equipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attivita' istituzionale, dalle aziende o enti ai propri dirigenti allo scopo di:
ridurre le liste di attesa;
acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilita' momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonche' dell'art. 7, comma 1, lettera b) (Confronto regionale).
3. La misura della tariffa oraria di cui al comma 2 da erogare per tali prestazioni e' pari a 80 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'azienda ed ente, tale valore puo' essere elevato fino a 100 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali. In ogni caso si applica il limite di cui al comma 4.
4. Nell'applicazione del comma 3, le aziende ed enti garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'azienda ed ente, prendendo a riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 - detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualita'. Tale limite puo' essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale.
5. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 4.
6. Qualora tra le prestazioni di cui al comma 2 rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operativita' ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:
a) sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda o ente per l'ottimizzazione delle attivita' connesse alla continuita' assistenziale;
b) siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
c) sia definito un tetto massimo delle guardie notturne effettuate al di fuori dell'orario di lavoro non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda o ente nell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna e' fissata in 640 euro lordi, il cui onere e' a carico del bilancio dell'azienda ed ente nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
7. La presente disciplina e' soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo regionale.
8. L'attivita' libero professionale e' prestata con le modalita' indicate nell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000. L'autorizzazione ivi prevista e' concessa anche nei casi di esercizio di attivita' professionali svolte in qualita' di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attivita' previste dal decreto legislativo n. 81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilita' in quanto direttamente addetti alle attivita' di prevenzione di cui all'art. 118 del CCNL19 dicembre 2019 (Attivita' professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione).
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 115 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 90.
Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione
dei proventi

1. I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonche' al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata con le procedure dell'art. 88, comma 1, (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti).
2. Nella fissazione delle tariffe le aziende o enti terranno conto, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 120/2007, dei seguenti criteri generali:
a) relativamente alle attivita' ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa e' riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), b) e c) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), la tariffa forfettaria e' definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle regioni, nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1 e seguenti della legge n. 488/1999;
c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'equipe, del personale di supporto diretto e indiretto, i costi - pro quota - anche forfetariamente stabiliti - per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature nonche' gli altri costi evidenziati dalla aziende o enti ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 120/2007;
d) le tariffe di cui alla lettera c) non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione puo' concordare con i dirigenti interessati tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 124/1998;
e) le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
f) nell'attivita' libero professionale di equipe di cui all'art. 89, comma 1, lettere b), c) e d) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene - da parte delle aziende o enti - su indicazione dell'equipe stessa;
g) le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende o enti di concerto con i dirigenti interessati, con la finalita' di garantire un livello equilibrato delle tariffe che si riferiscono a prestazioni analoghe. Cio' vale anche per le attivita' di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte individualmente;
h) per le attivita' di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 89 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), svolte in equipe, la tariffa e' definita dalle aziende o enti, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e d'intesa con i medesimi;
i) un'ulteriore quota della tariffa da attribuire ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) cosi' come previsto dall'art. 5, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000. Dalla ripartizione del fondo previsto dalla disposizione normativa da ultimo citata, non puo' derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attivita' libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.
3. Nella contrattazione integrativa dovranno essere definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) gli incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo, a valere sulle risorse derivanti dalle tariffe, che con la propria attivita' rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 116 (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) del CCNL del 19 dicembre 2019.
 

Art. 91.

Altre attivita' a pagamento

1. L'attivita' di consulenza dei dirigenti per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera c) (Tipologie d'incarico).
2. Qualora l'attivita' di consulenza sia chiesta all'azienda o ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attivita' aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lettera d) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalita' sottoindicate:
a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
il compenso e le modalita' di svolgimento.
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attivita' non e' in contrasto con le finalita' ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini:
la durata della convenzione;
la natura della prestazione, che non puo' configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
l'entita' del compenso;
motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilita' con l'attivita' di istituto.
3. Il compenso per le attivita' di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.
4. L'atto indicato nell'art. 88, comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti) disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistito puo' chiedere all'azienda o ente che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente con il dirigente prescelto con riferimento all'attivita' libero professionale intramuraria svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda o ente.
5. L'atto aziendale di cui all'art. 88, comma 1, (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti) disciplina i casi in cui le attivita' professionali sono richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda o ente del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, e sono disciplinate da convenzione. Le predette attivita' sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'azienda o ente con le modalita' stabilite dalla convenzione. L'azienda o ente con l'atto richiamato disciplina in conformita' al presente contratto: il limite massimo di attivita' di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attivita' svolte; l'entita' del compenso dovuto al dirigente e/o all'equipe che ha effettuato la prestazione; le modalita' di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'azienda stabilita in conformita' alle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 120/2007 .
6. L'atto aziendale di cui all'art. 88, comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti), disciplina, infine, l'attivita' professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda o ente e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. Tale attivita' puo', a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attivita' libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attivita' ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate nel Fondo di cui all'art. 74 (Fondo per la retribuzione di risultato), depurate degli oneri a carico dell'azienda, in conformita' al presente contratto.
7. Per le prestazioni per le attivita' svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale di cui al comma 6, l'atto aziendale in conformita' di quanto previsto dal presente articolo e alle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 120/2007, stabilisce:
a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
b) l'entita' del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attivita' abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attivita' abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
c) le modalita' di attribuzione dei compensi e rimborsi spese;
d) la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non puo' essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) l'attivita' deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilita' e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 117 (Altre attivita' a pagamento) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Art. 92.

Definizione e principi generali

1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 e' una delle possibili modalita' di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attivita' di lavoro, previamente individuati dalle aziende o enti, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalita'. Esso e' finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.
2. Il lavoro agile e' una modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in modalita' mista alternando giornate di lavoro in parte all'interno dei locali dell'azienda o ente e giornate di lavoro all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attivita' svolta dai dirigenti e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il dirigente concorda con l'azienda o ente i luoghi ove e' possibile svolgere l'attivita'. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dirigente e' tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del dirigente nonche' la piena operativita' della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la piu' assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine, l'azienda o ente consegna al dirigente una specifica informativa in materia.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalita' a distanza, il dirigente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei dirigenti che svolgono le medesime attribuzioni esclusivamente all'interno dell'azienda o ente, con le precisazioni di cui al presente Titolo.
4. L'azienda o ente garantisce al dirigente in lavoro agile le stesse opportunita' rispetto alle progressioni di carriera, alla retribuzione di risultato e alle iniziative formative previste per tutti i dirigenti che prestano attivita' lavorativa in presenza.
 

Art. 93.

Accesso al lavoro agile

1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed e' consentito a tutti i dirigenti, anche a rapporto non esclusivo - siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o a impegno orario ridotto e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera i) (Confronto aziendale), l'azienda o ente individua le attivita' che possono essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo di strumentazioni o documentazioni non remotizzabili. Sono comunque escluse le attivita' ispettive, di polizia giudiziaria ovvero le attivita' che per l'erogazione della prestazione necessitano della presenza fisica del dirigente.
3. L'azienda o ente nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilita' dei dirigenti con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonche' con le specifiche necessita' tecniche delle attivita'. Fatte salve queste ultime, e fermi restando i diritti di priorita' sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti nonche' l'obbligo da parte dei dirigenti di garantire, nell'esercizio della loro attivita' lavorativa, gli stessi livelli prestazionali previsti per l'attivita' in presenza.
 

Art. 94.

Accordo individuale

1. L'accordo individuale e' stipulato per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della prova. Ai sensi degli articoli 19 e 21 della legge n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'azienda e ente, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal dirigente che di norma vengono forniti dall'azienda o ente. L'accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso puo' essere a termine o a tempo indeterminato;
b) modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
c) modalita' di recesso, che deve avvenire con un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 legge n. 81/2017;
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) indicazione della fascia di cui all'art. 95 comma 1, lettera a) (Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione);
f) i tempi di riposo del dirigente che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il dirigente in presenza e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del dirigente dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
g) le modalita' di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal dirigente all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) l'impegno del dirigente a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti puo' recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.
 

Art. 95.
Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla
disconnessione

1. La prestazione lavorativa in modalita' agile puo' essere articolata nelle seguenti fasce temporali:
a) fascia di contattabilita' - nella quale il dirigente e' contattabile sia telefonicamente che via e-mail o con altre modalita' similari. Tale fascia oraria non puo' essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro;
b) fascia di inoperabilita' - nella quale il dirigente non puo' erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di undici ore di riposo consecutivo di cui all'art. 27, comma 13 (Orario di Lavoro) a cui il lavoratore e' tenuto nonche' il periodo di lavoro notturno tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del giorno successivo.
Nei casi a) e b) sono fatti comunque salvi i casi di eventuali situazioni di emergenza che richiedano il richiamo in servizio del dirigente, al quale viene successivamente garantito, nel caso di mancata fruizione del periodo di undici ore di riposo, adeguate misure di protezione ai sensi dell'art. 27, comma 17 (Orario di lavoro dei dirigenti).
2. Nella fascia di contattabilita', il dirigente puo' richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per motivi personali o familiari di cui all'art. 34 (Assenze retribuiti per motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui ai CCNQ vigenti nel tempo, i permessi per assemblea di cui all'art. 12 (Diritto di assemblea) e i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992. Il dirigente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, e' sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilita'.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalita' agile non e' possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attivita' lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dirigente e' tenuto a darne tempestiva informazione al proprio responsabile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, puo' richiamare il dirigente a lavorare in presenza: in tal caso il dirigente e' tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dirigente in lavoro agile puo' essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
6. Il dirigente ha diritto alla disconnessione con le precisazioni di cui al comma 1, ultimo periodo. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lettera a), non sono richiesti contatti con i colleghi o con il responsabile per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'azienda o ente.
 

Art. 96.

Formazione nel lavoro agile

1. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attivita' del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il dirigente che usufruisca di tale modalita' di svolgimento della prestazione.
2. La formazione di cui al comma 1 dovra' perseguire l'obiettivo di formare il personale dirigenziale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalita' agile nonche' di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la collaborazione, la condivisione delle informazioni e la salute e sicurezza sul lavoro.

 

Art. 97.

Lavoro da remoto

1. Il lavoro da remoto e' prestato, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dall'unita' operativa/servizio al quale il dirigente e' assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'azienda o ente - puo' essere svolto:
a) al domicilio del dirigente;
b) in altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il dirigente e' soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso l'unita' operativa/servizio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresi' garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso l'unita' operativa/servizio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera i) (Confronto aziendale), le aziende o enti possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del dirigente e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso l'unita' operativa/servizio - nel caso di attivita', previamente individuate dalle stesse aziende o enti, ove e' richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operativita' ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreche' affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all'art. 27 (Orario di lavoro dei dirigenti).
5. L'azienda o ente concorda con il dirigente il luogo ove viene prestata l'attivita' lavorativa ed e' tenuta alla verifica della sua idoneita', anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di lavoro effettuato presso il domicilio del dirigente, concorda con lo stesso tempi e modalita' di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile all'art. 94 (Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lettera e) dello stesso, art. 95, commi 4 e 5 (Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione) e art. 96 (Formazione nel lavoro agile).
 
Allegato 1

Servizio di guardia

1. In riferimento all'art. 29, e in coerenza con eventuali criteri generali da emanarsi a cura delle singole regioni, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera l), relativi ai criteri generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilita' e di guardia, le parti si danno atto che il servizio di guardia in generale va organizzato per unita' operativa:
nei servizi di pronto soccorso;
in tutte le strutture ove esistano terapie intensive (Anestesia e rianimazione, Utic, terapia intensiva neonatale, ecc.) e semi-intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche, ecc.);
ove esista una unita' ictus di II livello;
attivita' di alta specialita' di cui al decreto ministeriale del Ministero della salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialita' di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello,
nell'area ostetrico-ginecologica, con attivita' di ostetricia;
eventuali altre unita' operative e/o servizi a supporto.
In tutte le altre ipotesi la guardia puo' essere organizzata in forma dipartimentale, per discipline omogenee con affinita' clinica o aree ritenute tali dai PSSR vigenti. In ogni caso deve essere organizzata per reparti o servizi logisticamente vicini presenti nello stesso presidio e con un numero di posti letto adeguato.
2. In generale nella valutazione delle specialita' e dei posti letto che possono essere aggregati in guardie dipartimentali, le Direzioni dovranno tener conto delle oggettive difficolta' logistico organizzative, che emergeranno a livello aziendale e dovra' essere organizzata in funzione dell'intensita' di cura, specialita' interessate e aggregazioni funzionali di attivita'.
 
Tabella A
Coefficienti percentuali per il riparto tra le regioni delle risorse previste da alcune disposizioni di legge

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Dichiarazioni congiunte

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti precisano che nel caso di mobilita' le ferie maturate dal dipendente presso l'azienda o ente di provenienza, vengono conservate e sono fruite presso la nuova azienda o ente.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti precisano, con riferimento all'art. 30, comma 6 (Servizio di pronta disponibilita'), che il numero complessivo di dieci servizi di pronta disponibilita' mensile devono riferirsi sia ai servizi di pronta disponibilita' prestata in giornata festiva che feriale.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti, con riferimento all'art. 56 (Patrocinio legale), precisano che rientrano i casi di richieste dirette di risarcimento danni correlate ad attivita' ispettive e/o di controllo ufficiale svolte dai dirigenti veterinari in applicazione della normativa europea e nazionale in quanto rientranti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei propri compiti di ufficio.

Dichiarazione congiunta n. 4

Al fine di creare un ambiente di lavoro inclusivo, eliminare situazioni di asimmetria e rispettare le differenze di genere, le parti auspicano l'adozione da parte delle aziende ed enti delle principali raccomandazioni allo stato disponibili in tema di linguaggio inclusivo nella redazione di tutti gli atti di competenza. Le parti concordano altresi' sull'importanza di utilizzare un linguaggio adatto a rappresentare le diversita' di genere al fine di garantire i principi antidiscriminatori per un equo sviluppo e valorizzazione del personale dirigente.

Dichiarazione congiunta n. 5

Le parti esprimono il comune avviso sulla necessita' che le aziende approntino tutte le misure necessarie, anche in tema di patrocinio e assistenza legale, per tutelare i dirigenti che hanno subito aggressioni.