Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 marzo 2024
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, nonche' i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 15, comma 1.1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede, tra l'altro, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS);
Visto l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2015, n. 80, che prevede, tra l'altro, la deduzione dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale» e, in particolare, le previsioni della Sezione II concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e l'istituzione della relativa anagrafe;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore;
Visto, in particolare, l'art. 83, commi da 1 a 4, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina le detrazioni e deduzioni relative alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del medesimo decreto, vale a dire a favore degli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa';
Visto l'art. 104, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, come integrato dall'art. 26, comma 1, lettera i), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che stabilisce che: «Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'art. 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo registro.»;
Visto l'art. 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 117 del 2017, che prevede, a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, dello stesso decreto legislativo, l'abrogazione della disciplina delle ONLUS recata dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
Visto l'art. 102, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 117 del 2017, secondo cui, a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, dello stesso decreto legislativo, e' abrogato l'art. 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
Visto l'art. 102, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017, secondo cui le disposizioni concernenti i registri delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore;
Viste le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo n. 117 del 2017 disciplinanti il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in particolare, l'art. 53, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, che rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per la definizione delle previsioni attuative del predetto registro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 del 21 ottobre 2020, recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
Viste, in particolare, le disposizioni del Titolo VIII del citato decreto 15 settembre 2020, concernenti il «popolamento iniziale del RUNTS», tra cui, in particolare, quelle relative alla trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale gia' iscritte nei registri di cui, rispettivamente, alla legge n. 266 del 1991 e alla legge n. 383 del 2000;
Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 dell'11 novembre 2021, che, ai sensi dell'art. 30 del decreto 15 settembre 2020, ha individuato nel 23 novembre 2021 la data a partire dalla quale il RUNTS e' operativo;
Visto l'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dall'art. 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2021, che disciplina la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che le erogazioni liberali richiamate sono tra gli oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali oneri, occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;
Ritenuto opportuno emanare un nuovo decreto che sostituisca il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, in considerazione della mutata normativa di riferimento dovuta alla piena operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore nonche' dell'esigenza di allargare la platea dei soggetti che inviano all'Agenzia delle entrate i dati delle erogazioni liberali detraibili o deducibili ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 24 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1

Trasmissione telematica dei dati
riguardanti le erogazioni liberali

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2023, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore individuati dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. Alle erogazioni eseguite nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita anagrafe, si applicano, ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in via transitoria fino al periodo d'imposta nel corso del quale interverra' l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le disposizioni previste dall'art. 83, commi da 1 a 4, dello stesso decreto legislativo n. 117.
2. I soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione di cui al comma 1 con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, se dal bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 1, comunicano, inoltre, l'ammontare delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale e' stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale e' stata ricevuta l'erogazione rimborsata.
4. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si e' limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
6. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 1 per le quali l'adempimento e' facoltativo, non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
7. A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, destinatari delle erogazioni liberali di cui all'art. 83, commi da 1 a 4, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ferme restando le disposizioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 34 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
8. Esclusivamente con riferimento alle erogazioni liberali eseguite nell'anno 2023, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro il 4 aprile 2024.
 
Art. 2

Modalita' di trasmissione telematica

1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2024

Il Vice Ministro: Leo