Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 29 dicembre 2023
Disposizioni concernenti le modalita' di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 49 a 51;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;
Visto l'accordo ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ed in particolare l'art. 44, comma 3 che modifica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare l'art. 16-ter, che prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'introduzione di un sistema di formazione e aggiornamento permanente, articolato in percorsi di durata almeno triennale con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Considerato che il citato art. 16-ter, comma 4-bis, statuisce che nel caso in cui non sia emanato per l'anno scolastico 2023-2024 il regolamento di cui al comma 9 del medesimo articolo, le modalita' di valutazione dei docenti frequentanti i percorsi formativi siano definiti transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che i contenuti minimi dei percorsi e relativi vincoli siano quelli indicati nell'allegato B del citato decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e, in particolare, l'art. 11, che disciplina il Comitato per la valutazione dei docenti;
Visto l'art. 16-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 secondo il quale, nell'ambito della formazione in servizio incentivata, il Comitato per la valutazione dei docenti di cui all'art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (d'ora in poi «Comitato di valutazione») e' integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 19 ottobre 2022, n. 277, che definisce un modello di valutazione per l'avvio da parte della Scuola di alta formazione del programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso formativo, ivi compresi gli indicatori di performance;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca;
Considerato che il regolamento di cui citato art. 16-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non e' stato emanato per l'anno scolastico 2023/2024;
Ritenuto pertanto, necessario disciplinare le modalita' di valutazione seguite dal Comitato di valutazione con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 4-bis del citato art. 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 118 del 22 dicembre 2023;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Modalita' di valutazione dei docenti frequentanti
i percorsi di formazione in servizio incentivata

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 4-bis del decreto legislativo n. 59/2017, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 16-ter, comma 9 del medesimo decreto legislativo, sono definite le modalita' di valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dal docente in relazione ai contenuti minimi, di cui all'art. 16-ter, comma 9 del decreto legislativo n. 59/2017 dei percorsi triennali di formazione incentivata.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Comitato di valutazione svolge delle verifiche intermedie annuali nonche' delle verifiche finali con particolare riferimento alla capacita' del docente di creare le condizioni per l'apprendimento degli studenti e per il suo miglioramento, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche.
3. Al termine di ciascun anno formativo, sulla base di una relazione elaborata dal docente sull'insieme delle attivita' realizzate, il Comitato di valutazione esprime un giudizio sul superamento della verifica annuale sulla base dei progressi raggiunti dal docente secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo sulla formazione in servizio continua e incentivata del personale scolastico definite dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione e dal decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277.
4. In caso di giudizio positivo, il Comitato di valutazione attesta il superamento della verifica intermedia.
5. In caso di mancato superamento, la verifica annuale puo' essere ripetuta l'anno successivo.
A tal fine, il Comitato di valutazione adotta un provvedimento motivato, da comunicare all'interessato entro il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento, in cui sono indicati gli elementi di criticita' emersi e sono individuate le forme di supporto formativo necessarie al fine del conseguimento degli standard richiesti.
6. Al termine di ciascun triennio formativo, il Comitato di valutazione effettua una verifica finale, tenendo conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e di miglioramento degli indicatori di performance declinati dall'istituzione scolastica secondo il proprio piano triennale dell'offerta formativa.
7. Ai fini della verifica di cui al comma 6, il Comitato di valutazione acquisisce una relazione finale elaborata dal docente e puo' altresi' prevedere lo svolgimento di specifici colloqui volti all'accertamento dei contenuti della relazione medesima e alla rilevazione delle competenze acquisite, dei progressi di professionalita' e dell'impatto delle azioni formative seguite, e assegna il relativo punteggio.
8. L'assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude la valutazione. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili e' consentito una sola volta.
9. In caso di mancato superamento, la verifica finale puo' essere ripetuta l'anno successivo.
A tal fine, il Comitato di valutazione adotta un provvedimento motivato, da comunicare all'interessato entro il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento, in cui sono indicati gli elementi di criticita' emersi e sono individuate le forme di supporto formativo necessarie al fine del conseguimento degli standard richiesti.
10. In caso di esito positivo della verifica finale, gli attestati di superamento dei percorsi formativi della formazione in servizio incentivata dei docenti sono predisposti in conformita' a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 16-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 o, in mancanza, con modello adottato con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito; essi sono depositati, a cura dell'interessato, sulla piattaforma on-line S.O.F.I.A., e confluiscono nell'E-portfolio del singolo docente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277.
11. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera, ai fini della selezione dei docenti cui riconoscere lo stabile incentivo, i criteri di cui all'allegato B sono integrati dai seguenti:
a) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e' ricevuta una valutazione positiva;
b) in caso di parita' di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e' svolta la valutazione, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 29 dicembre 2023

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 410