Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 7 dicembre 2023, n. 234
Regolamento sulle modalita' di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione.


IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e con

L'AUTORITA' DELEGATA
ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E ALLA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare, l'articolo 50-ter, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati, l'articolo 62, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e l'articolo 62-quater, che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 3 che istituisce l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'articolo 7, comma 28;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare, l'articolo 3, che prevede il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2016, recante «Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e in particolare, l'articolo 11;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina l'Anagrafe nazionale degli studenti;
Vista la comunicazione della Commissione Europea C (2021) 1054 finale del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01»;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 24 marzo 2022, adottato in seguito alla richiesta di parere avanzata dal Ministero dell'istruzione con nota n. 50723 del 19 novembre 2021;
Visti i chiarimenti del Garante, di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022, recante osservazioni in ordine allo schema di decreto trasmesso in data 16 giugno 2022 dal Ministero dell'istruzione;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 2 marzo 2023;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;
Acquisito il concerto dell'Autorita' delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023;
Vista la nota del 2 novembre 2023 prot. GABMI n. 128338, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:
«Ministero»: Ministero dell'istruzione e del merito;
«ANIST»: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'articolo 62-quater del CAD;
«ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD;
«ANS»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita ai sensi dell'articolo 3, decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per il primo e secondo ciclo di istruzione, la cui normativa di carattere secondario e' stata riordinata e contenuta nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 25 settembre 2017, n. 692;
«Anagrafe dell'edilizia scolastica»: l'Anagrafe di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
«ANNCSU»: l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
«CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
«ID ANPR»: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
«PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD;
«Portale ANIST»: sito web dedicato all'ANIST che rende fruibili servizi erogati da ANIST;
«SDG (Single digital gateway)»: lo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riportano gli articoli 50-ter, 62 e 62-quater del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» (CAD), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le
banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri
di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari,
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle
materie indicate al periodo precedente.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma
Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di
politiche pubbliche basate sui dati, separata
dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al
comma 2. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato
alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili
e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati
e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno
specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte
dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale
Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla
titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche
responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma
nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che
trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del
trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente" e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" Tale base
di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza
annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i
servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i
dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo
1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita'
definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis. Le
modalita' e i tempi di adesione da parte dei comuni
all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente
dismissione della versione analogica dei registri di stato
civile, sono definiti con uno o piu' decreti di cui al
comma 6-bis.
2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis
sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle
liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle
liste di sezione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche
ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini
e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei
servizi, il Comune puo' utilizzare i dati anagrafici
eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati
con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di
servizi o funzionalita' non fornite da ANPR. I Comuni
accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR,
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con
modalita' automatiche, delle verifiche necessarie
all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle
proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'
telematica. La certificazione dei dati anagrafici in
modalita' telematica e' assicurata dal Ministero
dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di
documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e
2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche
mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati
anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR
assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice
identificativo univoco per garantire la circolarita' dei
dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche
dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un
costante allineamento dei propri archivi informatizzati con
le anagrafiche contenute nell'ANPR.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.
6-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili
dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche'
l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.».
«Art. 62-quater (Anagrafe nazionale dell'istruzione).
- 1. Per rafforzare gli interventi nel settore
dell'istruzione, accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per
le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito di
un apposito sistema informativo denominato hubscuola,
realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe
nazionale dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione,
subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa
vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli
studenti, dei docenti, del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e
degli edifici scolastici, anche istituite a livello
regionale, provinciale e locale per le medesime finalita',
che mantengono la titolarita' dei dati di propria
competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle
istituzioni scolastiche la disponibilita' dei dati e degli
strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria
competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti
da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative
finalita' istituzionali e mette a disposizione del
Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli
di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST
e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i
dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e
del personale ATA.
L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi
al rendimento scolastico degli studenti attraverso
l'interoperabilita' con i registri scolastici di cui
all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al
georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, e'
costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le
risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle
strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere
il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST
con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64
ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per
automatizzare le procedure di iscrizione on line alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui
all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali, sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con
riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti
e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici
scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare,
le modalita' di cooperazione dell'ANIST con banche di dati
istituite a livello regionale, provinciale e locale per le
medesime finalita', nonche' le modalita' di alimentazione
da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7,
comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali e delle regole tecniche del
sistema pubblico di connettivita'.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati
di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale
avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID
in materia di interoperabilita'.».
- Si riporta l'art. 3 decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 ottobre 2012, n. 245:
«Art. 3 (Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici
delle strade urbane). - 1. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi
di realizzazione del censimento della popolazione e delle
abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato
dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle
raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri
civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed
aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli
obblighi e le modalita' di conferimento degli indirizzari e
stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del
regolamento anagrafico della popolazione residente, le
modalita' di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti
autorizzati, nonche' i criteri per l'interoperabilita'
dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale
e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema
pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT
puo' stipulare apposite convenzioni con concessionari di
servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati
toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su
tutto il territorio nazionale, standardizzati,
georeferenziati a livello di singolo numero civico e
mantenuti sistematicamente aggiornati.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
attivita' preparatorie all'introduzione del censimento
permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale,
nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si provvede nei
limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati
dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al
comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015.
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in
coerenza con le raccomandazioni internazionali e i
regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la
qualita' dei servizi informativi resi al sistema economico
e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale
(SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la
revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il
complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT
e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT
anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e
coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di
metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione
del SISTAN;
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del
SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione
e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando
l'utilizzo da parte del Sistema delle piu' avanzate
metodologie statistiche e delle piu' moderne tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;
d) semplificare e razionalizzare la procedura di
adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina
in materia di obbligo a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e
rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla
qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti
pubblici e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle
raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di
tutela del segreto statistico, di protezione dei dati
personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche,
nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi
a fini statistici.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 12 (Commissione per la garanzia della qualita'
dell'informazione statistica). - 1. E' istituita la
Commissione per la garanzia della qualita'
dell'informazione statistica avente il compito di:
a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e
sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche' sulla
sua conformita' con i regolamenti, le direttive e le
raccomandazioni degli organismi internazionali e
comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della
normativa in materia di segreto statistico e di protezione
dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e
al Garante per la protezione dei dati personali la piu'
ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico
nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla
relazione di cui all'articolo 24.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al
comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al
Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i
necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla
comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti
non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce
al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La Commissione e' sentita ai fini della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona
condotta relativi al trattamento dei dati personali
nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione e' composta da cinque membri,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti
tra professori ordinari in materie statistiche, economiche
ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di
ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico
nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e
amministrazioni pubbliche, che godano di particolare
prestigio e competenza nelle discipline e nei campi
collegati alla produzione, diffusione e analisi delle
informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi
dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I
membri della Commissione restano in carica per cinque anni
e non possono essere riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno
e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il
Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del
Comitato di cui al comma 2.
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione
provvede il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine,
un'apposita struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli
eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti
derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a
carico del bilancio dell'ISTAT".».
- Si riporta il comma 28 dell'art. 7 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le
iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono
esclusivamente in modalita' on line attraverso un apposito
applicativo che il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle
scuole e delle famiglie.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174.
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio
2005, n. 103:
«Art. 3 (Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti). - 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi
scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli
studenti e dei dati relativi alla valutazione degli
studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria,
avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del
medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle
istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati
personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri
dati utili alla prevenzione e al contrasto della
dispersione scolastica.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia'
costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate
in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola
primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali
degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione,
anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5
del presente decreto, nonche' il coordinamento con le
funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per
l'impiego in materia di orientamento, informazione e
tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle
anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
a:
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei
flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che
permettano la tracciabilita' dei percorsi scolastici e
formativi dei singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 maggio 2016, recante: «Censimento della popolazione
e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del
19 luglio 2016.

Note all'art. 1:
- Per gli articoli 50-ter, 62 e 62-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n.
23, recante: "Norme per l'edilizia scolastica", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15:
«Art. 7 (Anagrafe dell'edilizia scolastica). - 1. Il
Ministero della pubblica istruzione realizza e cura
l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema
informativo e con la collaborazione degli enti locali
interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia
scolastica diretta ad accertare la consistenza, la
situazione e la funzionalita' del patrimonio edilizio
scolastico. Detta anagrafe e' articolata per regioni e
costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini
dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel
settore.
2. La metodologia e le modalita' di rilevazione per la
realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1
sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione,
con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia
scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia
scolastica, le regioni e gli enti locali interessati
possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui
al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilita'
anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, realizzano le rispettive
articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in
base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per
l'edilizia scolastica.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di
lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.».
- Per l'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 si veda nelle note alle premesse.
 
Articolo 4, comma 2

Allegato 1
"Descrizione dei dati resi disponibili da ANIST»

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Articolo 6 Articolo 7, comma 2.

Allegato 2
«Servizi resi disponibili da ANIST»

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Articolo 8, comma 1

Allegato 3
«Consultazione ANIST-ANPR»

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Articolo 8, comma 2.

Allegato 4
«Allineamento ANIST-ANNCSU»

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Articolo 10

Allegato 5
«Garanzie e misure di sicurezza»

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Articolo 11, comma 3.

Allegato 6
«Cronoprogramma»

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Oggetto

1. In prima applicazione dell'articolo 62-quater, comma 6, del CAD, il presente decreto, anche mediante gli Allegati che ne costituiscono parte integrante, detta disposizioni concernenti:
a) le funzioni dell'ANIST;
b) i dati resi disponibili da ANIST;
c) i servizi per i cittadini;
d) i servizi per le pubbliche amministrazioni;
e) le modalita' di consultazione e di allineamento con le banche dati di interesse nazionale;
f) la titolarita' del trattamento dei dati;
g) le garanzie e misure di sicurezza.

Note all'art. 2:
- Per l'art. 62-quater del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Funzioni dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione

1. In fase di prima applicazione, le funzioni dell'ANIST sono limitate al trattamento dei dati relativi ai percorsi scolastici degli studenti e ai loro esiti, nonche' ai relativi servizi previsti dagli articoli 6 e 7.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono alimentate dall'ANS e dalle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero dell'istruzione e del merito.
3. L'ANIST e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono l'univocita' dei dati stessi nell'ambito delle anagrafi e banche dati del Ministero.
 
Art. 4

Dati di cui dispone l'ANIST

1. L'ANIST ha a disposizione:
a) i dati relativi ai percorsi di studi degli studenti e agli esiti annuali dei medesimi percorsi;
b) i dati relativi all'istituzione scolastica di appartenenza degli studenti, inclusi i dati degli edifici scolastici;
c) i dati relativi ai titoli conseguiti;
d) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all'ID ANPR.
2. I dati di cui al comma 1 sono individuati nell'Allegato 1, recante «Descrizione dei dati resi disponibili da ANIST» e nell'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR».
3. I dati di cui al comma 1 sono acquisiti dall'ANIST secondo le modalita' di cui all'articolo 5 e conservati solo per il tempo strettamente necessario all'erogazione dei servizi di consultazione di cui al presente decreto.
 
Art. 5

Modalita' di alimentazione
dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione

1. L'ANIST e' alimentata, per il tramite dell'ANS, dalle istituzioni scolastiche e, per il tramite dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, dagli enti locali, che assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. L'ANIST accede in consultazione all'ANPR.
2. Al fine di consentire ad ANIST di accedere ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, l'ANS, l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e l'ANPR rendono disponibili all'ANIST appositi servizi, realizzati in conformita' alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilita'.
3. Per la costituzione dell'ANIST, il Ministero puo' definire con le istituzioni scolastiche specifiche modalita' per la comunicazione dei dati, avvalendosi anche di quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, con riferimento all'ANS, in conformita' all'articolo 3, comma 2, del presente decreto e alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilita', ovvero mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della PDND.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»
(CAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005,
n. 112:
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
 
Art. 6

Servizi per i cittadini

1. L'ANIST, attraverso il proprio Portale e previa autenticazione con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del CAD, oppure tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del CAD, consente ai cittadini la consultazione e la certificazione dei dati presenti, di cui all'articolo 4, e la presentazione dell'istanza per la rettifica degli stessi.
2. Ferme restando le competenze delle istituzioni scolastiche ai sensi della normativa vigente, il Ministero, su richiesta dei cittadini, rilascia certificazioni relative a dati ed informazioni ad essi riferiti, contenuti nell'ANIST mediante l'emissione, tramite collegamento telematico, di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Note all'art. 6:
- Si riportano gli articoli 64 e 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell'amministrazione digitale» (CAD), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti,
nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita'
elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo
della carta di identita' elettronica per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica altresi' in caso di
identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
privati tramite canali fisici)). L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la
carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione
dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data
a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'
digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta
Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle
imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete,
nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai
fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.
3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del
rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica,
verificano i dati identificativi del richiedente, ivi
inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR
di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma
prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte
anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale,
con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica
dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita'
necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad
effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.
Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi
in rete, in conformita' alle Linee guida, tramite il punto
di accesso telematico attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori
dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo
da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i
diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui
all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le Linee guida.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete, nel
rispetto del principio di neutralita' tecnologica, tramite
applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il
punto di accesso telematico di cui al presente articolo,
salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in
modalita' digitale e, al fine di attuare il presente
articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione
digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma
3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo,
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.».
 
Art. 7

Servizi per le pubbliche amministrazioni

1. Mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale, l'ANIST assicura la disponibilita' dei dati:
a) ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza, anche al fine di semplificare e automatizzare le procedure di iscrizione alle istituzioni scolastiche e ai relativi servizi complementari ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 5, del CAD, nonche' per consentire controlli puntuali circa la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini;
b) alle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, nonche' al fine di consentire controlli puntuali circa la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini;
c) alle regioni, per lo svolgimento delle relative finalita' istituzionali.
2. I servizi individuati in fase di prima applicazione nell'Allegato 2 «Servizi resi disponibili da ANIST», nonche' quelli ulteriori che potranno essere resi disponibili, consentono l'utilizzazione dell'ANIST tramite l'interoperabilita' con le Anagrafi regionali degli studenti, nonche' con le altre banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale, di cui all'articolo 62-quater, comma 6, lettera b), del CAD.
3. In attuazione dell'articolo 62-quater, comma 3, del CAD, l'ANIST mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio, mediante appositi servizi resi disponibili per il tramite della PDND, ai fini della loro fruizione da parte dell'ANPR.

Note all'art. 7:
- Per l'art. 62-quater del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Accesso e consultazione dell'ANIST
alle banche dati di interesse nazionale

1. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al fine di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici degli studenti di cui all'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR» registrati nell'ANPR, l'ANIST consulta l'ANPR ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del CAD, mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale.
2. L'ANIST assicura alle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero il costante allineamento dei dati di cui all'Allegato 4, recante «Allineamento ANIST- ANNCSU», con l'ANNCSU per quanto attiene la codifica e il georiferimento degli indirizzi e dei numeri civici in queste contenuti ai sensi dell'articolo 60, comma 2-bis, del CAD per il tramite dei servizi resi fruibili dalla Piattaforma digitale nazionale.

Note all'art. 8:
- Per l'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta, in particolare, l'art. 60 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1.
Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme
delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle
pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e
contenuto e la cui conoscenza e' rilevante per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre
pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici,
nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e
possiedono i requisiti di cui al comma 2.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli
istituzionali e territoriali e che garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali
sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono
realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le
vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle
basi dati di interesse nazionale consentono il pieno
utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di
gestione definiti nelle Linee guida e mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter.
2-ter.
3.
3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate
le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di
immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui
all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.
f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e
delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali
delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri
enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi,
elenchi o registri professionali o nel registro delle
imprese di cui all'articolo 6-quater.
3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle
pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai
regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica
l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale,
ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria
dal comma 3-bis.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico di cui all'articolo 27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».
 
Art. 9

Titolarita' del trattamento dei dati

1. Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati resi disponibili dall'ANIST nell'erogazione dei servizi.
2. Le istituzioni scolastiche mantengono la titolarita' del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento ai sensi del presente decreto.
3. Le regioni, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche e le pubbliche amministrazioni sono titolari del trattamento dei dati, resi disponibili da ANIST, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), per le funzioni di propria competenza.
4. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Note all'art. 9:
- Si riporta il comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147:
«15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli
atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il Consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del Codice civile.».
 
Art. 10

Garanzie e misure di sicurezza

1. Il Ministero individua garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attivita' di trattamento previste nel presente decreto. Le misure di sicurezza di cui Allegato 5 «Garanzie e misure di sicurezza» garantiscono, in ogni caso:
a) l'integrita' e la riservatezza dei dati;
b) la sicurezza del sistema e dell'accesso a esso;
c) il tracciamento delle operazioni effettuate.
 
Art. 11

Disposizioni finali e finanziarie

1. Al fine di garantire l'efficace attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, l'operativita' dell'ANIST e' avviata entro sette mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede alla definizione delle specifiche tecniche dei servizi resi dall'ANIST ritenute necessarie per l'avvio dell'operativita'. All'aggiornamento e agli sviluppi delle predette specifiche tecniche, nonche' all'ampliamento dei servizi erogati dall'ANIST, si provvede con decreto del Ministero.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorita' delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene disciplinata l'estensione dell'ambito applicativo dell'ANIST all'anagrafe dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), al fine di individuare nuovi servizi a completamento dell'attuazione della delega, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 6. Con il progressivo ampliamento dell'ambito applicativo e dei servizi erogati dall'ANIST, dalle anagrafi e banche dati esistenti, sono espunte le informazioni e i servizi resi disponibili dall'ANIST sulla PNDN.
4. Con cadenza biennale, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ANIST, sulla base di criteri di analisi quantitativi e qualitativi, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet istituzionale.
5. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2023

Il Ministro
dell'istruzione e del merito
Valditara
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 242

Note all'art. 11:
- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante:
«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 si veda nelle note alle premesse.