Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 19 dicembre 2023 |
Registro delle istituzioni scientifiche pubbliche o private autorizzate alla fruizione della disciplina semplificata prevista dalla Convenzione CITES e dal regolamento CE n. 338/97. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ed in particolare l'art. VII, paragrafo 6; Vista la risoluzione 11.15 della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES come da ultimo modificata alla diciottesima Conferenza degli Stati Parte della Convenzione concernente i prestiti non commerciali, le donazioni e gli scambi di esemplari da museo e da erbario e di campioni diagnostici o forensi; Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 7, paragrafo 4; Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 52 e l'allegato XI; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modifiche, nonche' norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica»; Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 8, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del registro delle istituzioni scientifiche; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 marzo 1994 recante «Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994;
Decreta:
Art. 1 Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche di cui all'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione CITES
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, il registro delle istituzioni scientifiche pubbliche o private autorizzate alla fruizione della disciplina semplificata prevista dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione CITES e dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97. |
| Art. 2
Requisiti
1. Possono presentare domanda di iscrizione al registro di cui all'articolo precedente le istituzioni scientifiche pubbliche o private che possiedono i seguenti requisiti indicati nella risoluzione 11.15 (rev. CoP18) della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES, paragrafo 3, lettera g), punto vi): a) le collezioni di esemplari di specie animali o vegetali, ed i dati relativi ad esse, sono conservate stabilmente e gestite professionalmente; b) l'accesso agli esemplari e' garantito a tutti gli utenti qualificati, compresi quelli appartenenti ad altre istituzioni scientifiche; c) tutte le acquisizioni di esemplari sono annotate correttamente in un catalogo permanente; d) i prestiti ed i trasferimenti di esemplari ad altre istituzioni scientifiche sono annotati in un apposito registro permanente; e) gli esemplari sono acquisiti principalmente per effettuare ricerche aventi come finalita' le pubblicazioni scientifiche; f) gli esemplari e le collezioni sono gestiti in modo da garantirne l'utilita'; g) sulle etichette dei campioni, sui cataloghi permanenti e su qualsiasi altro documento i dati sono registrati in modo accurato; h) l'acquisizione e la detenzione degli esemplari e' conforme alla legislazione vigente; i) tutti gli esemplari delle specie incluse nell'appendice I della Convenzione CITES sono detenuti stabilmente e in un unico luogo che sia sotto il diretto controllo dell'istituzione scientifica e sono gestiti in modo da precludere l'utilizzo di tali esemplari per decorazioni, trofei o altri scopi incompatibili con i principi della Convenzione CITES. 2. Possono, altresi', presentare domanda di iscrizione al registro di cui all'articolo precedente gli istituti di ricerca forense ritenuti dalla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare in grado di effettuare analisi forensi sulla fauna selvatica ed in possesso dei seguenti requisiti, secondo quanto previsto dalla risoluzione 11.15 (rev. CoP18) della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES, paragrafo 3, lettera g), punto vii): a) gli esemplari di specie animali o vegetali che sono acquisiti principalmente a scopo di ricerca ed al fine di incrementare le capacita' di ricerca forense attraverso lo sviluppo di banche dati di riferimento sulla fauna selvatica, sono registrati correttamente in un catalogo permanente; b) i prestiti ed i trasferimenti di esemplari ad altre istituzioni scientifiche o di ricerca forense e le finalita' di essi sono annotati in un apposito registro permanente; c) i dati relativi agli esemplari, quali ad esempio il nome scientifico, il peso, l'origine geografica, il codice fonte, nonche' lo scopo ed il risultato della ricerca sono registrati in maniera precisa ed accurata in un catalogo permanente; gli esemplari sono etichettati in modo accurato ed adeguato; d) l'acquisizione e la detenzione degli esemplari e' conforme alla legislazione vigente; e) tutti gli esemplari delle specie incluse nell'appendice I della Convenzione CITES sono detenuti stabilmente e in un unico luogo che sia sotto il diretto controllo dell'istituzione scientifica e sono gestiti in modo da precludere l'utilizzo di tali esemplari per decorazioni, trofei o altri scopi incompatibili con i principi della Convenzione CITES. 3. Le domande devono essere inviate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, Divisione III - Autorita' di gestione CITES mediante posta elettronica certificata. 4. Alla domanda devono essere allegati: a) la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2; gli istituti di ricerca forense allegano, inoltre, la descrizione del sistema di gestione della qualita' che viene utilizzato nelle ricerche da essi effettuate, di cui alla risoluzione 11.15 (rev. CoP18) della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES, paragrafo 3, lettera g), punto vii) - D); b) la copia del versamento dei diritti speciali di prelievo ai sensi dell'art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e del decreto ministeriale del 9 marzo 2018, recante «Determinazione delle tariffe degli importi dei diritti speciali di prelievo relativi all'applicazione della convenzione di Washington», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2018; c) i recapiti telefonici, di posta elettronica e l'indirizzo della pagina internet della struttura; d) l'inventario degli esemplari delle specie rare ed a rischio di estinzione di cui al paragrafo 3, lettera b), della risoluzione 11.15 (rev. CoP18) della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione CITES e l'indicazione delle modalita' con le quali le informazioni concernenti tali esemplari sono rese pubbliche. 5. La domanda priva degli allegati di cui al comma precedente non puo' essere accolta. |
| Art. 3
Iscrizione nel registro
1. La Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, previo parere della Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, verifica il possesso dei requisiti e la documentazione di cui all'art. 2 e comunica l'esito della richiesta di iscrizione nel registro tramite posta elettronica certificata. 2. Ad ogni istituzione ed istituto di ricerca forense registrato viene assegnato il codice identificativo comprendente il codice ISO dell'Italia, seguito da un numero progressivo di tre cifre, di cui all'art. 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2006. 3. La denominazione, i recapiti ed il codice identificativo delle istituzioni scientifiche e degli istituti di ricerca forense registrati ai sensi del presente decreto sono trasmessi dalla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare al Segretariato della Convenzione di Washington ed alla Commissione europea. |
| Art. 4
Rilascio ed utilizzo delle etichette
1. Le etichette di cui all'art. 2, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, sono fornite alle istituzioni scientifiche ed agli istituti di ricerca forense registrati previa richiesta motivata che indica il numero di etichette da rilasciare. 2. Le istituzioni scientifiche e gli istituti di ricerca forense registrati utilizzano l'etichetta fornita dalla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare unicamente per la spedizione ad un'altra istituzione scientifica o istituto di ricerca forense registrato degli esemplari indicati dall'art. 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2006 e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/1997. 3. Le etichette sono compilate secondo le modalita' previste dall'art. 52, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2006. Nello spazio dell'etichetta relativo al contenuto della spedizione, l'istituzione scientifica o l'istituto di ricerca forense registrato indichera' la specie dell'esemplare con il nome scientifico ed utilizzera' le definizioni, in italiano ed inglese, ed i codici di cui all'allegato VII del medesimo regolamento. 4. Al momento dell'utilizzo, la parte inferiore dell'etichetta deve essere inviata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, Divisione III - Autorita' di gestione CITES - via Capitan Bavastro n. 174 - 00154 Roma. 5. Le etichette sono di proprieta' del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e devono essere restituite prontamente a richiesta dello stesso. |
| Art. 5
Rendicontazione
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le istituzioni scientifiche e gli istituti di ricerca forense registrati inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, Divisione III - Autorita' di gestione CITES, tramite posta elettronica certificata, la relazione sulle attivita' svolte che abbiano coinvolto prestiti non commerciali, le donazioni e gli scambi di esemplari da museo e da erbario e di campioni diagnostici o forensi, di cui alla risoluzione 11.15 (rev. CoP18), paragrafo 3, punto xiii). |
| Art. 6
Cancellazione dal registro
1. La Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, previo parere della Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, provvede alla cancellazione dal registro: a) delle istituzioni scientifiche o degli istituti di ricerca forense di cui viene accertato il mancato possesso dei requisiti previsti all'art. 2, commi 1 e 2; b) delle istituzioni o degli istituti di ricerca forense che non abbiano ottemperato all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 5; c) in caso di irregolarita' nell'utilizzo delle etichette o in caso di altre violazioni delle disposizioni della Convenzione CITES, del regolamento (CE) n. 338/97 o del regolamento (CE) n. 865/2006, accertate dalle competenti autorita' di controllo. 2. Le istituzioni scientifiche o gli istituti di ricerca forense cancellati dal registro devono restituire le etichette non utilizzate entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento di cancellazione. Le spedizioni eventualmente effettuate con tali etichette dopo la ricezione del provvedimento di cancellazione sono considerate prive della prescritta documentazione ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 150. 3. Le istituzioni scientifiche o gli istituti di ricerca forense cancellati dal registro non possono presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di due anni dal provvedimento di cancellazione. |
| Art. 7
Verifica periodica del mantenimento dei requisiti. Abrogazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, almeno ogni cinque anni, la Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, previo parere della Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, verifica il mantenimento del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, da parte delle istituzioni scientifiche e degli istituti di ricerca forense registrati e le eventuali cause di cancellazione di cui all'art. 6 del presente decreto. 2. L'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione generale patrimonio naturalistico e mare al quale inviare le comunicazioni e la relativa documentazione previste dal presente decreto e' quello pubblicato nella sezione dedicata alla Convenzione CITES del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 3. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del 23 marzo 1994 recante «Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994, e' abrogato. 4. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Roma, 19 dicembre 2023
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini |
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