Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2024
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove e' previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerata l'esigenza di istituire una specifica procedura che preveda i termini per il rinnovo degli attestati con procedura ordinaria;
Considerata l'esigenza di abbassare il periodo di validita' degli attestati per l'esercizio delle scorte tecniche e degli attestati per i servizi di segnalazione aggiuntiva delle competizioni ciclistiche su strada;
Considerata altresi', l'esigenza di prevedere un limite massimo di eta' per lo svolgimento dei servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche su strada;

Determina:

1. Sono apportate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2024

Il Capo del Dipartimento
per i trasporti e la navigazione
Di Matteo
Il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 534
 
Allegato
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche su strada approvato con provvedimento del 27 novembre
2002 e successive modificazioni e integrazioni

1. All'art. 1, comma 3-bis, e' aggiunto infine il seguente periodo: «I servizi di scorta tecnica possono essere svolti fino al compimento dei 72 anni di eta'».
2. All'art. 2, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»;
b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Al compimento dei 72 anni di eta', l'attestato di cui al comma 1, in corso di validita', potra' essere utilizzato per i servizi di segnalazione aggiuntiva fino alla sua naturale scadenza e poi sostituito con l'attestato di cui all'art. 3-bis, previa frequenza del corso di aggiornamento di cui al comma 2 dello stesso art. 3-bis.».
3. All'art. 3, dopo il comma 6-bis, e' aggiunto il seguente: 6-ter. «Qualora un attestato di abilitazione sia scaduto da piu' di cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata, altresi', al superamento di un colloquio orale da svolgersi con le modalita' di cui al comma 2.».
4. All'art. 3-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»;
b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora l'attestato di abilitazione sia scaduto da piu' di cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata, altresi', alla frequenza del corso di formazione di cui al comma 1.».