Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 29 agosto 2023, n. 233
Regolamento recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'articolo 53, relativo ai «controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita'» commi da 15 a 19;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'articolo 41 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette del vino;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, recante «Disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assuma la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Ritenuto opportuno disciplinare le modalita' di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 33, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;
Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare l'attivita' di vigilanza che il Consorzio di tutela e' chiamato a svolgere prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, avvalendosi, per lo svolgimento di tale attivita', di agenti vigilatori ai quali puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
Ritenuto, altresi', opportuno stabilire i criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose svolte dal Consorzio di tutela;
Ritenuto necessario, inoltre, disciplinare le modalita' per i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio di tutela, secondo criteri di trasparenza e chiarezza, nonche' stabilire le disposizioni in base alle quali individuare le cause di incompatibilita' degli organi amministrativi dei Consorzi di tutela, comprese altresi' le cause di incompatibilita' relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019;
Vista la comunicazione effettuata in data 6 giugno 2023 al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento reca, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante : «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
-
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tele potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
- Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione e
all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle
denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e
nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche'
alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose e all'uso dell'alcool etilico e di distillati di
origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il
regolamento (CE) n. 110/2008, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 17 maggio 2019, L 130.
- Si riporta l'art. 53, commi da 15 a 19, della legge
24 aprile 1998, n. 128, e ss.mm. recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1995-1997», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del
7 maggio 1998:
«Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni
protette e sulle attestazioni di specificita'). - 1. - 14.
(omissis)
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi
dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione
del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
alle denominazioni. Tali attivita' sono distinte dalle
attivita' di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di
quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le
funzioni di cui al presente comma su incarico
dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi
vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su
incarico conferito con decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della
loro attivita' i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina
regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al
prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di
carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate
al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto
commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le
modalita' e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche' rispondano ai
requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, alla
vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della
IGP o della attestazione di specificita' da abusi, atti di
concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati
dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e
nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione,
della trasformazione e del commercio. Agli agenti
vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali
funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di
legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche'
essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81
del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909,
n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo
delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la
qualifica stessa, salvo che intervenga espresso
provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG
sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai
sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92.
Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti
DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi
registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle
attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono
utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi
ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi
del presente articolo, a condizione che la relativa
utilizzazione sia garantita a tutti i produttori
interessati al sistema di controllo delle produzioni
stesse. I costi derivanti dalle attivita' contemplate al
comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono
stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di
tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata
rappresentanza delle categorie dei produttori e dei
trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi
sociali dei consorzi stessi.
17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che
il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato
in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i
sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione devono
adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni
dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17
alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si
applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme
di attuazione».
- Si riporta l'art. 1, comma 5, della legge 28 luglio
2016, n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
10 agosto 2016:
-
«Art.1 (Semplificazioni in materia di controlli). - 1.
- 4. (omissis)
5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la
disciplina in materia di indicazioni geografiche dei
prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito
nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia
di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui
all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
nonche' per ciascuna indicazione geografica di cui all'art.
26 del regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, puo' essere
costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con
regolamento adottato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanate disposizioni generali in materia di
costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui
al presente comma».
- Si riporta l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e del commercio del vino»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre
2016:
-
«Art. 41 (Consorzi di tutela) - 1. Per ciascuna DOP
o IGP puo' essere costituito e riconosciuto dal Ministero
un Consorzio di tutela. Il consorzio e' costituito fra i
soggetti inseriti nel sistema di controllo della
denominazione e persegue le seguenti finalita':
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e
svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione
interessata, nonche' collaborativi nell'applicazione della
presente legge;
b) svolgere attivita' di assistenza tecnica, di
proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale
della DOP o IGP, nonche' ogni altra attivita' finalizzata
alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo
tecnico dell'immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal
Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o
dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale,
contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate
e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare
altresi' con le regioni per lo svolgimento delle attivita'
di competenza delle stesse;
d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le
funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di
informazione del consumatore e di cura generale degli
interessi della relativa denominazione;
e) effettuare, nei confronti dei soli associati,
attivita' di vigilanza prevalentemente rivolte alla fase
del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo
con le regioni.
2. E' consentita la costituzione di consorzi di tutela
per piu' DO e IG purche' le zone di produzione dei vini
interessati, come individuate dal disciplinare di
produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale
provinciale, regionale o interregionale e purche' per
ciascuna DO o IG sia assicurata l'autonomia decisionale in
tutte le istanze consortili.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del
Ministero e' attribuito al Consorzio di tutela che ne
faccia richiesta e che:
a) sia rappresentativo, a seguito di verifica
effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di
controllo ai sensi dell'art. 63, di almeno il 35 per cento
dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, inteso come
media, della produzione certificata dei vigneti iscritti
nello schedario viticolo della relativa DO o IG riferita
agli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di
passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC;
b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti
individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza
discriminazione, di viticoltori singoli o associati,
vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne
garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi
sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12;
c) disponga di strutture e risorse adeguate ai
compiti.
4. Il consorzio riconosciuto, che dimostri, tramite
verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel
sistema di controllo ai sensi dell'art. 63, la
rappresentativita' nella compagine sociale del consorzio di
almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66
per cento, inteso come media, della produzione certificata,
di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi
due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da
DOC a DOCG e da IGT a DOC, puo', nell'interesse e nei
confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei
controlli della DOP o IGP anche non aderenti:
a) definire, previa consultazione dei rappresentanti
di categoria della denominazione interessata, l'attuazione
delle politiche di gestione delle produzioni di cui
all'articolo 39, al fine di salvaguardare e tutelare la
qualita' del prodotto a DOP o IGP e contribuire ad un
migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della
denominazione tutelata, nonche' definire piani di
miglioramento della qualita' del prodotto;
b) organizzare e coordinare le attivita' delle
categorie interessate alla produzione e alla
commercializzazione della DOP o IGP;
c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e
amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o
dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei
produttori;
d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di
valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura
generale degli interessi della relativa denominazione;
e) svolgere azioni di vigilanza da effettuare
prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione
con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.
5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e
alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivita'
effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel
rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea,
sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le
regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla lettera e)
del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata
prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella
verifica che le produzioni certificate rispondano ai
requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari
non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino
danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori
incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni,
puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita'
competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il
rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla
base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in
possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza
mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in
nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli
organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di
autocontrollo sulle produzioni.
6. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi
dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente
di pubblica sicurezza, legati ad uno o piu' consorzi di
tutela di cui al presente articolo da un rapporto di
lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni da
essi rilevate nell'ambito delle proprie funzioni di
controllo. L'attivita' di cui al periodo precedente non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato ed e' equiparata a quella prevista dall'art. 13,
commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n.
689.
7. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi
del comma 4 per le attivita' svolte sono a carico di tutti
i soci del consorzio nonche' di tutti i soggetti inseriti
nel sistema di controllo, anche se non aderenti al
consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti con il
decreto di cui al comma 12. Con tale decreto sono altresi'
stabilite le procedure e le modalita' per assicurare
l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema
dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle
attivita' di cui al comma 4.
8. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le
funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP
possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della
denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di
controllo, il contributo di avviamento di cui al
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto
di cui al comma 12 del presente articolo.
9. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 puo'
proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione,
come logo della DOP o dell'IGP, del marchio consortile
precedentemente in uso ovvero di un logo di nuova
elaborazione. Il logo che identifica i prodotti a DOP o IGP
e' detenuto, in quanto dagli stessi registrato, dai
consorzi di tutela per l'esercizio delle attivita' loro
affidate. Il logo medesimo e' utilizzato come segno
distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle
rispettive DOP o IGP, come tali attestati dagli organismi
di controllo autorizzati, a condizione che la relativa
utilizzazione sia garantita a tutti i produttori
interessati al sistema di controllo delle produzioni
stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza
delle regole contenute nel regolamento consortile.
10. E' fatta salva per i consorzi la possibilita' di
detenere e utilizzare un marchio consortile, in favore
degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale
e previo inserimento dello stesso nello statuto.
11. I consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in
collaborazione con enti e organismi pubblici e privati,
possono favorire e promuovere attivita' di promozione
dell'enoturismo.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con
decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni per
consentire ai consorzi di svolgere le attivita' indicate
nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono
stabilite le eventuali cause di incompatibilita' degli
organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle
relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi
medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusivita'
nei rapporti di lavoro sottesi».
- Si riporta l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre
2022:
«Art. 3 (Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste) - 1. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali assume la
denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 33:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste»;
3) al comma 2 ((e' aggiunto, in fine)), il seguente
periodo:
«Sono altresi' attribuiti al ministero le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
tutela della sovranita' alimentare, ((che esso esercita))
garantendo la sicurezza delle scorte e degli
approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse
ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la cura
e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui
mercati internazionali.»;
b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste».
3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
le denominazioni «Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali».
- Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione e
all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle
denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e
nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche'
alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose e all'uso dell'alcool etilico e di distillati di
origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il
regolamento (CE) n. 110/2008, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 17 maggio 2019, L. 130/1.

Note all'art. 1:
Per l'art. 1, comma 5 della legge 28 luglio 2016, n.
154, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) DIQPAI: il Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) DIPEISR: il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
c) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
d) Ufficio: salvo ove altrimenti specificato, l'ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
e) IG o IIGG: l'indicazione geografica, o le indicazioni geografiche, che, ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, identifica, o identificano, una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o localita' italiana, quando una determinata qualita', la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa e' essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;
f) bevanda spiritosa: una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787;
g) disciplinare: il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
h) organismo di controllo: l'Autorita' pubblica designata o l'Organismo autorizzato al controllo delle relative produzioni delle IIGG;
i) conferitore di materia prima: l'operatore che consegna la materia prima da sottoporre a distillazione o da utilizzare come ingrediente caratterizzante nell'elaborazione delle bevande spiritose che non necessitano di distillazione. Non e' considerato materia prima ai sensi del presente regolamento l'alcol etilico di origine agricola utilizzato nella preparazione di liquori;
l) distillatore: l'operatore che effettua la distillazione;
m) elaboratore: l'operatore che effettua le fasi produttive successive alla distillazione quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la edulcorazione, la diluizione, la refrigerazione, la riduzione a grado, l'invecchiamento, la miscelazione ovvero l'operatore che effettua le fasi produttive che danno luogo all'ottenimento di bevande spiritose non distillate, quali a titolo indicativo e non esaustivo, la macerazione o la sospensione di materie prime vegetali o aromi in alcol etilico di origine agricola;
n) imbottigliatore: l'operatore che effettua il confezionamento del prodotto in bottiglia o in altri recipienti previsti nel disciplinare di ciascuna IG.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/787, si
veda nelle note relative alle premesse.
 
Art. 3

Consorzi di tutela

1. Per ciascuna IG puo' essere costituito un Consorzio di tutela con attivita' esterna, ai sensi del libro V, titolo X, capo II, del Codice civile. I consorzi di tutela sono riconosciuti con decreto dirigenziale del DIQPAI e svolgono le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale delle Indicazioni Geografiche e vigilanza della relativa IG.
2. I Consorzi di tutela sono costituiti fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG, individuati sulla base del disciplinare, ed appartenenti alle seguenti categorie:
a) conferitori di materia prima;
b) distillatori;
c) elaboratori;
d) imbottigliatori.
3. E' consentita la costituzione di un Consorzio di tutela per piu' IIGG purche' le zone di produzione delle bevande spiritose interessate, come individuate dal disciplinare, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale, interregionale e purche', per ciascuna IG, sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
4. I Consorzi di tutela riconosciuti possono coordinarsi tra di loro e con il DIQPAI con apposite convenzioni, al fine di ottimizzare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, garantendo per l'intero settore una maggiore operativita' ed un maggiore coinvolgimento della base produttiva e, eventualmente, anche delle realta' non associate.

Note all'art. 3:
Il capo II del titolo X del libro V del codice civile
reca: «Dei consorzi per il coordinamento della produzione e
degli scambi».
 
Art. 4

Attivita' dei consorzi e criteri di rappresentanza

1. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 svolge le seguenti attivita':
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla IG interessata;
b) assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle IIGG, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione della IG anche sotto il profilo tecnico dell'immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal DIQPAI, alla tutela e alla salvaguardia della IG da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle IIGG tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;
d) esercitare funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa IG;
e) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della IG e per la tutela degli interessi e dei diritti degli operatori;
f) azioni di vigilanza, da effettuare nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF.
2. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 puo' detenere ed utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.
3. Il riconoscimento di cui all'articolo 3 e' attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:
a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal DIQPAI:
1) nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione: di almeno il 66 per cento della quantita' in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento dei distillatori o degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;
2) nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate: di almeno il 66 per cento della quantita' in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;
b) sia retto da uno statuto formulato ed approvato ai sensi dell'articolo 5 e consenta l'ammissione, senza discriminazione, dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, singoli o associati e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali;
c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.
4. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio di tutela per piu' IIGG, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 3, la percentuale di rappresentanza, cosi' come individuata dal comma 3 del presente articolo, deve sussistere per ciascuna IG per la quale il Consorzio di tutela e' incaricato.
5. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 opera nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non soci del Consorzio.
 
Art. 5

Statuto

1. Il Consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette al DIQPAI e per conoscenza al DIPEISR lo statuto che contiene, ai fini dell'approvazione:
a) il nome della IG per la quale il Consorzio opera;
b) le modalita' non discriminatorie per l'ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, esclusivamente ai soggetti di cui alle categorie stabilite dall'articolo 3, comma 2;
c) i diritti e gli obblighi degli associati, le modalita' per la loro esclusione ovvero per esercitare in qualsiasi momento la facolta' di recesso;
d) l'individuazione, le modalita' di nomina e di funzionamento dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del Presidente;
e) le norme per la nomina dell'Organo di controllo che, se costituito in forma collegiale, deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
f) le norme relative alle modalita' di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del Consorzio che assicurino l'espressione del voto a ciascun consorziato;
g) le norme che garantiscano l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il Consorzio operi per piu' IIGG;
h) le norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato, anche irrituale, delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, nonche' quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validita' di delibere assembleari.
2. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, devono garantire, pena la revoca del riconoscimento, la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, delle categorie individuate all'articolo 3, comma 2, di seguito indicata:
a) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, un terzo dei componenti spetta alla categoria dei distillatori, un terzo dei componenti spetta alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori; nell'ipotesi di mancata adesione al Consorzio di tutela delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottigliatori, il Consiglio di Amministrazione e' costituito al cinquanta per cento da componenti della categoria dei distillatori e per l'altro cinquanta per cento da componenti della categoria degli elaboratori;
b) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, i due terzi dei componenti spettano alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori; nell'ipotesi di mancata adesione delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottigliatori, il Consiglio di Amministrazione e' interamente costituito da componenti della categoria degli elaboratori.
3. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia incaricato dal DIQPAI per piu' IIGG la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione deve tenere conto di ciascuna IG protetta per la quale il Consorzio di tutela e' incaricato.
4. Il DIQPAI, dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, adotta il decreto di riconoscimento del Consorzio e lo trasmette al DIPEISR.
 
Art. 6

Modalita' di voto

1. Ai fini del riconoscimento ministeriale, lo statuto del Consorzio di tutela deve assicurare l'espressione del voto, in tutti i contesti in cui sia previsto, a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il voto di ciascun consorziato e' determinato dal valore ponderale rapportato alla quantita' di prodotto conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell'anno solare immediatamente precedente la data dell'assemblea. I dati relativi alla quantita' di prodotto ai fini della ponderazione del voto sono resi disponibili su richiesta dall'Organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF per l'IG. La ponderazione puo' essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.
3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o piu' attivita' produttive, il voto, espresso secondo i criteri e con le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 5, e' cumulativo delle attivita' svolte.
4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per piu' IIGG, il valore ponderale del voto e' determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna IG.
5. L'adesione in forma associativa dei soggetti di cui alle categorie stabilite dall'articolo 3, comma 2, della IG a tutela della quale opera il Consorzio di tutela, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.
 
Art. 7

Attivita' di vigilanza dei consorzi di tutela

1. Le azioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sono svolte dal Consorzio di tutela incaricato del rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale nonche' del rispetto delle disposizioni dello statuto consortile. Le azioni di vigilanza sono svolte nella fase del commercio. A tal fine il Consorzio di tutela deve dotarsi di agenti vigilatori ai quali, su richiesta del Consorzio, puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente. La qualifica di agente vigilatore e' riconosciuta, su richiesta del Consorzio, dal DIQPAI quale soggetto competente anche al rilascio di appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.
2. Le azioni di vigilanza sono svolte dal Consorzio di tutela incaricato in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF attraverso la definizione di un programma di vigilanza elaborato annualmente. Tali attivita' consistono:
a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai relativi disciplinari. Tali attivita' di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione e sono svolte senza discriminare tra le produzioni poste in commercio dai soci del Consorzio di tutela e le produzioni poste in commercio dai soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG tutelata, non aderenti al Consorzio di tutela;
b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti o commercializzati sul territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualita' specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni IG.
3. Il Consorzio di tutela in nessun modo puo' effettuare attivita' di verifica sugli organismi di controllo ne' puo' svolgere autonoma attivita' di controllo sulle produzioni.
4. Il programma di vigilanza di cui al comma 2, da effettuarsi sulle singole IG, e' elaborato su proposta del Consorzio di tutela interessato e sottoscritto da un rappresentante del Consorzio e dal Direttore dell'Ufficio competente per l'area di produzione della IG.
5. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della IG ricada su un territorio di competenza di piu' uffici, l'ufficio che procede all'elaborazione del programma di vigilanza e' quello competente per il territorio ove il Consorzio di tutela ha la sede legale.
6. Il programma di vigilanza contiene i seguenti elementi:
a) modalita' e numero delle visite ispettive da effettuare;
b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di vigilanza;
c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari;
d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati;
e) modalita' di rendicontazione.
7. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma 6, e' predisposto secondo le linee guida impartite dall'ICQRF ed e' trasmesso a cura dell'Ufficio alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (PREF) per l'approvazione.
8. Il Consorzio di tutela trasmette annualmente un rendiconto dell'attivita' svolta all'ICQRF e lo informa tempestivamente in merito alle operazioni non pianificate a norma del comma 7, nonche' sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni delle IIGG.
9. Qualora dalla vigilanza nel commercio dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione e confezionamento, il Consorzio di tutela e' tenuto ad informare l'Ufficio che provvede a predisporre gli opportuni riscontri, direttamente o in collaborazione con gli agenti vigilatori del Consorzio.
10. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori sono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 6, lettera d).
11. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal Consorzio di tutela nell'ambito della collaborazione all'attivita' di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.
 
Art. 8

Verifica sull'operativita' dei consorzi di tutela incaricati

1. La verifica sul rispetto, da parte del Consorzio di tutela, delle prescrizioni ministeriali e' effettuata sulla base di modalita' stabilite dal DIQPAI con apposito decreto direttoriale.
2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 stabilisce le modalita' relative all'attivita' di verifica che il DIQPAI svolge sull'operato del Consorzio di tutela, le misure da adottare in sede di verifica per assicurare lo svolgimento dei compiti di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, vigilanza e cura generale degli interessi relativi alla IG tutelata, nonche' le misure applicabili al Consorzio di tutela in caso di omesso o carente svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, che possono andare dal richiamo scritto alla revoca del riconoscimento al Consorzio di tutela.
 
Art. 9

Ripartizione dei costi

1. I costi derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, sono determinati dal Consorzio di tutela e sono posti a carico:
a) nel caso di un Consorzio di tutela riconosciuto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, di tutti i soci del Consorzio e di tutti i soggetti distillatori ed elaboratori sottoposti al sistema di controllo della IG, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;
b) nel caso di un Consorzio di tutela riconosciuto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, di tutti i soci del Consorzio e di tutti i soggetti elaboratori sottoposti al sistema di controllo della IG, anche se non aderenti al Consorzio di tutela.
2. I contributi necessari a fare fronte ai costi di cui al comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti delle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), sulla base della quantita' di prodotto IG conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell'anno solare immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I dati relativi alla quantita' di prodotto sono resi disponibili dall'Organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF per l'IG.
3. La commisurazione del contributo di cui al comma 2 puo' essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.
 
Art. 10

Fondo consortile

1. Ai fini del riconoscimento ministeriale, ciascun consorziato contribuisce alla formazione del fondo consortile, che e' costituito da quote il cui valore e' definito dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio e' determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica dei seguenti valori contabili:
a) fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
b) quote versate dai consorziati ammessi a far parte del Consorzio;
c) eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
d) risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
e) componenti finanziarie straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.
 
Art. 11

Obbligo di informazione

1. Il Consorzio di tutela riconosciuto ed incaricato di svolgere le funzioni previste dall'articolo 4 rende disponibile, anche in forma telematica, ai soci, ai distillatori ed elaboratori non aderenti al Consorzio di tutela, la seguente documentazione e le informazioni inerenti a:
a) bilanci preventivi e consuntivi;
b) comunicazioni inerenti all'importo e alle modalita' di pagamento dei contributi annuali;
c) delibere delle assemblee di approvazione dei bilanci;
d) delibere delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1;
e) programma annuale o pluriennale delle attivita' di promozione, nonche' rendicontazione delle attivita' di promozione svolte;
f) programma di vigilanza concordato con l'ICQRF ai sensi dell'articolo 7.
2. Il Consorzio di tutela garantisce la partecipazione dei distillatori e degli elaboratori non aderenti al Consorzio di tutela alla programmazione dell'attivita' di valorizzazione, promozione, tutela, informazione del consumatore e vigilanza mediante l'invito a partecipare alle relative riunioni convocate periodicamente presso la sede consortile.
3. Le modalita' relative alle comunicazioni di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla programmazione di cui al comma 2, sono stabilite da un regolamento consortile predisposto dal Consorzio di tutela ed approvato dal DIQPAI.
 
Art. 12

Cause di incompatibilita'

1. La nomina a componente dell'organo amministrativo e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento di incarichi svolti, a qualsiasi titolo, presso gli organismi di controllo.
2. La nomina a componente di un organo sociale del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e' incompatibile con l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore per la IG per il quale il Consorzio di tutela risulta incaricato.
3. Il socio componente dell'organo amministrativo o che riveste incarichi dirigenziali, comunque denominati, in un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, deve astenersi dallo svolgere azioni e dal tenere comportamenti che possano pregiudicare l'esercizio imparziale della carica o dell'incarico allo stesso attribuito e che possano dare luogo a situazioni di incompatibilita' e di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attivita' che e' chiamato a svolgere in funzione della carica o dell'incarico allo stesso attribuito.
 
Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. In deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a), il riconoscimento ministeriale e' attribuito al Consorzio purche' ne faccia richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di verifica effettuata dal DIQPAI del rispetto delle disposizioni relative al riconoscimento del Consorzio e che sia rappresentativo:
a) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione: di almeno il 66 per cento della quantita' in litri anidri prodotta nell'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento dei distillatori o degli elaboratori, riferiti all'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;
b) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate: di almeno il 66 per cento della quantita' in litri anidri prodotta nell'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento degli elaboratori, riferito all'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 agosto 2023

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 304