Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 gennaio 2024 |
Individuazione delle misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parita' di genere», e relative modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 46-bis, comma 1, ai sensi del quale: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita la certificazione della parita' di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternita'»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), che individua la parita' di genere come priorita' trasversale e prevede, all'interno della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3, l'introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parita' di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere; Visto l'art. 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'elaborazione e adozione di un Piano strategico nazionale per la parita' di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere 2020-2025 con «l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parita' nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonche' colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale»; Vista la «Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026», presentata dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che prevede, tra le altre misure, l'introduzione di un sistema di certificazione della parita' di genere; Visto l'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorita' politica delegata sono altresi' stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonche' le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parita' nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento»; Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia del 29 aprile 2022, (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 152 del 1° luglio 2022), recante «Parametri per il conseguimento della certificazione della parita' di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita'»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 660, che stabilisce che: «Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parita' di genere ai sensi dell'art. 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita' e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonche' le relative modalita' di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 50) concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024» e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attribuisce al Centro di responsabilita' della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, al capitolo di bilancio 2059, il «Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022; Ritenuto di individuare le misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere» e le relative modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni; Considerato, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse, che la distribuzione per regioni e province autonome sulla base delle imprese attive nell'anno 2021 nel registro delle imprese delle Camere di commercio, rappresenta un indicatore oggettivo e congruo all'identificazione dei fabbisogni territoriali, prevedendo altresi' un limite minimo per ciascuna amministrazione pari ad euro 27.000,00; Acquisito, in data 20 dicembre 2023, il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Acquisiti i dati sulle imprese attive ripartite per regione e provincia autonoma nell'anno 2021, risultanti dal registro delle imprese delle Camere di commercio, cosi' come pubblicati sul sito (https://www.infocamere.it/movimprese); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e in particolare i commi da 106 a 126 dell'art. 2 che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato; Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 - componente 1- investimento 1.3 «Sistema nazionale di certificazione della parita' di genere» del 15 settembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura registrato dalla Corte dei conti in data 11 novembre con il n. 2819; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio all'on. Eugenia Maria Roccella»;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Con il presente decreto si definiscono le misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere» (di seguito Fondo), istituito dall'art. 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonche' le modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse in favore delle regioni, in qualita' di amministrazioni attuatrici degli interventi. |
| Allegato 1 Tabella 1 "Assegnazione delle risorse - Annualita' 2022"
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2 "Dati imprese attive 2021 da Registro delle Imprese"
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere
1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, le regioni programmano e finanziano, in favore delle imprese o dei loro lavoratori, le attivita' di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parita' di genere sulla base dei parametri minimi determinati dall'art. 1 del decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia del 29 aprile 2022 richiamato in premessa. 2. Al fine di orientare la qualita' della programmazione e progettazione delle attivita' di formazione di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e con le amministrazioni regionali e con il supporto di INAPP, predisporra' apposite linee guida entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 3. Sono esclusi dall'ammissibilita' al finanziamento del Fondo tutti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione di cui al comma 1. 4. Al fine di promuovere il coordinamento degli interventi sui propri territori ed evitare i rischi di dispersione o duplicazione dei finanziamenti, le regioni, nella programmazione ed erogazione delle attivita' formative, operano, in complementarita' e addizionalita' rispetto agli interventi posti in essere sia nell'ambito della programmazione regionale sia nell'ambito dell'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito PNRR) Missione 5, componente 1, investimento 1.3 «Sistema di certificazione della parita' di genere». A tal fine, le regioni possono stipulare apposite convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunita', in qualita' di amministrazione titolare dell'intervento, ovvero con i soggetti attuatori dello stesso. 5. Per la progettazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni possono coinvolgere le consigliere territoriali di parita' e realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti nella prospettiva di un rafforzamento della coesione territoriale. 6. Gli interventi di cui al presente decreto devono concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025. |
| Art. 3
Criteri di riparto e modalita' di erogazione delle risorse
1. Per il finanziamento delle attivita' di cui all'art. 2, ai sensi dall'art. 1, comma 660 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al Fondo euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, a valere sul capitolo 2059 denominato «Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 26 «Politiche per il lavoro», programma 26.10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione», azione 2 «Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL», Centro di responsabilita' amministrativa 16 - Direzione generale politiche attive del lavoro. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome, in proporzione al numero delle imprese attive nell'anno 2021 e prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione pari a euro 27.000,00. 3. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella Tabella 1 «Assegnazione delle risorse - Annualita' 2022», sulla base dei dati indicati in Tabella 2 «Dati imprese attive 2021 da registro delle imprese» di cui all'allegato 1. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province autonome di Bolzano e Trento, indicate nella Tabella 1, sono rese indisponibili per un totale di euro 60.119,00. 5. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni secondo la seguente modalita': a) un acconto pari al 75% del contributo assegnato e' erogato previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali dell'allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente vincolanti (di seguito IGV), Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente atto. Alla dichiarazione di IGV dovra' essere allegata copia di uno o piu' atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all'ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione; b) la restante quota nel limite del 25% e' erogata previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli impegni adottati, sulla base del modello di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente atto. Al report dovra' essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento. 6. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 5, lettera a), entro il 30 giugno 2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto, sulla base del criterio e dei dati di cui al comma 2 del presente articolo. 7. La rendicontazione degli interventi di cui al presente decreto deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025. |
| Art. 4
Monitoraggio
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite dei propri enti vigilati, assicura le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla base delle relazioni predisposte dalle regioni. Il presente decreto e' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2024
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' Roccella
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 409 |
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