Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 13 novembre 2023 |
Criteri e modalita' di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per il sostegno alla filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) e del kiwi (Actinidia chinensis), per l'anno 2023. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'art. 52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche e integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle attivita' di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, soggetto gestore della misura; Visto decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, «Regolamento recante: "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2023, n. 3; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative»; Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098, pg 01; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 532191, «Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche» che destinava le risorse allocate sul capitolo di spesa 7098, di provenienza dall'esercizio 2021, per il sostegno del settore florovivaistico, per un ammontare pari a 25 milioni di euro; Considerato che le risorse effettivamente utilizzate a seguito delle richieste di sostegno delle imprese del settore florovivaistico sono pari a euro 2.419.243,55 e che e' necessario riallocare le risorse finanziarie rimaste inutilizzate, in quanto la misura a favore del settore florovivaistico e' conclusa, in favore della presente misura; Ritenuto pertanto necessario procedere all'utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 7098 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dall'esercizio 2021 a favore delle filiere frutticole della pera e del kiwi fino alla concorrenza complessiva di 12 milioni di euro, per le misure oggetto del presente decreto; Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 236537 del 5 maggio 2023 recante «Individuazione degli standard value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualita' 2023»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» e il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, integrato dal decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707, recante «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, recante «Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli». Considerata la grave crisi produttiva delle filiere della pera e del kiwi a causa di una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccita', grandine; Considerati - in aggiunta agli eventi naturali - anche il perdurare degli effetti negativi sui costi di produzione determinati dal permanere della crisi ucraina e il calo dei consumi a causa dell'aumento dell'inflazione, che contribuiscono ad aggravare una situazione di redditivita' e di valore della produzione al limite della sostenibilita' economica delle imprese; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e risorse
1. Al fine di sostenere le filiere frutticole della pera e del kiwi e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi dei settori, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccita', grandine, sono destinate, alle aziende agricole di cui all'art. 3, le risorse di cui al successivo comma. 2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 10 milioni di euro per la filiera frutticola della pera e a 2 milioni di euro per la filiera frutticola del kiwi, a valere sul capitolo 7098, Pg 01, rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dell'esercizio 2021. |
| Art. 2
Soggetti beneficiari e requisiti per la concessione degli aiuti
1. Il sostegno e' concesso alle aziende agricole che negli anni 2022 e 2023 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere e dei kiwi, a condizione che abbiano subito al giorno di presentazione della domanda un decremento del valore della produzione dell'anno 2023, superiore al 30 per cento rispetto a quella dello stesso periodo dell'anno precedente. Tale valore si intende al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate spettanti ai soggetti beneficiari. 2. Il valore della produzione di riferimento e' quello individuato come standard value con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 5 maggio 2023, n. 236537 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di riferimento. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di dimostrare mediante idonea documentazione, anche fiscale, un valore della produzione superiore a quello medio di cui al citato decreto ministeriale. 3. La superficie coltivata di cui al comma 1 deve risultare dal piano di coltivazione grafico presente nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario e registrato nel Sistema informativo nazionale al 15 maggio di ciascuno degli anni di riferimento. 4. Possono proporre domanda solo le aziende agricole, titolari di fascicolo aziendale al momento della presentazione della stessa. |
| Art. 3
Modalita' di calcolo dell'aiuto
1. E' concesso un aiuto individuale cosi' definito: a) pere: fino a euro 1.100,00 per ettaro; b) kiwi: fino a euro 1.000,00 per ettaro. 2. Fermo restando l'importo dell'aiuto, determinato nel comma precedente, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta. 3. Il massimale dell'aiuto individuale concedibile non puo' superare il valore del decremento di produzione di cui al comma 2. 4. Il sostegno e' concesso nei limiti delle risorse disponibili e, nel rispetto del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 maggio 2020 n. 5591 e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 4
Presentazione della domanda di aiuto
1. Il soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo le modalita' definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. AGEA puo' attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali. 3. AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli Organismi pagatori territorialmente competente. 4. La domanda e' corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall'atto emanato da AGEA di cui al comma 1 del presente articolo. |
| Art. 5
Istruttoria delle domande
1. AGEA, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115, registra le informazioni nel Registro nazionale degli aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il registro SIAN e comunica al beneficiario stesso il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante, in caso di esito positivo dell'istruttoria. 2. Gli aiuti spettanti al richiedente d'importo complessivo inferiore a 250 euro non sono erogati. 3. I relativi fondi saranno trasferiti ad AGEA sulla base di una stima presuntiva comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste da AGEA entro il 30 novembre 2023 ed erogati sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal presente decreto. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, AGEA effettua la puntuale rendicontazione delle somme erogate, per ciascun beneficiario. Le eventuali somme non erogate da AGEA dovranno essere restituite al Ministero e riversate su apposito capitolo in conto entrate. Le somme versate al capitolo di entrata del MASAF restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, AGEA comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 5. AGEA eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili. |
| Art. 6
Esenzione dalla notifica
1. Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 7
Cumulo e massimale
1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti «de minimis». 2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4, e' fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalita', da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1657 |
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