Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 10 gennaio 2024 |
Criteri e modalita' di attribuzione delle risorse assegnate a favore delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a causa della peste suina africana. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni recante, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, reg. n. 14, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 13 settembre 2023, n. 477058, recante l'adeguamento della struttura organizzativa, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, con individuazione degli uffici dirigenziali non generali della Direzione generale dell'ippica e della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, n. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 22 febbraio 2023 al numero 212, come modificata con direttiva del Ministro del 19 ottobre 2023, n. 581374; Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, in materia di continuita' dell'azione amministrativa in relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «Normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'art. 9 in cui la peste suina africana e' categorizzata come una malattia di categoria A e che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione, e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/0 l) riguardante gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Considerato che il regolamento (UE) 2022/2472 prevede l'applicazione del regime di esenzione in caso di aiuti destinati alle imprese che hanno subito danni ai sensi dell'art. 26 dello stesso regolamento; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare l'art. 52 che, tra l'altro, prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, approvato con decreto n. 414491 dell'8 agosto 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che abroga il precedente statuto del 25 marzo 2022; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana con un allargamento, per l'Italia, delle zone soggette a restrizione I alle Regioni Piemonte - Lombardia - Emilia-Romagna - Liguria; Visti i successivi regolamenti di esecuzione della Commissione di pari oggetto, emanati entro il mese di dicembre 2022, ed in particolare: a) il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 della Commissione del 19 agosto 2022 che nel modificare l'elenco delle zone soggette a restrizione, amplia in modo significativo l'elenco dei comuni della Regione Piemonte, modificando l'elenco delle zone soggette sia a restrizione I che a zone soggette a restrizione II per la presenza di nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici; b) il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica e dettaglia ampliando, per l'Italia, l'elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, all'art. 47, comma 5, stabilisce che, al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificita' delle singole realta' regionali ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali predispone, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorita' centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL (denominati anche Autorita' competenti locali); Visti i dispositivi dirigenziali della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana negli ungulati selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; Vista la nota del Ministero della salute inviata in data 11 gennaio 2022 avente ad oggetto «Peste suina africana (PSA). Indicazioni per il divieto delle attivita' venatorie» con cui si invita la Direzione agricoltura e cibo settore infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca della Regione Piemonte all'adozione tempestiva di opportuni provvedimenti finalizzati a disporre il divieto di svolgimento di qualsiasi «attivita' venatoria» nei territori compresi nella zona infetta, come indicata con propria e-mail dell'11 gennaio 2022, nelle more della pubblicazione di apposito dispositivo di istituzione della zona infetta e del ricorso ad analoghe misure successivamente disposte con specifica ordinanza del Ministro della salute del 13 gennaio 2022; Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10, con la quale si richiama il divieto di tutte le attivita' venatorie di qualsiasi tipologia; Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana»; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in particolare l'art. 9, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 19, l'art. 19-ter e l'art. 24; Visto il comma 1 dell'art. 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale e' istituito, nello stato di previsione del bilancio Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo nazionale per la suinicoltura; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632 e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura» di cui all'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e, in particolare, l'art. 1, comma 7, e l'art. 2, comma 2-quinquies; Vista la «Sez. II - Rifinanziamento» della legge 30 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che assegna al Fondo nazionale per la suinicoltura risorse pari a 400.000,00 euro per l'anno 2023; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»; Visto l' art. 29, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che modifica l'art. 11-bis del decreto-legge n. 27 del 2019, con l'introduzione del comma 1-bis ai sensi del quale: «Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000,00 euro per l'anno 2023, sono altresi' destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo»; Tenuto conto che le restrizioni imposte per il contenimento della peste suina africana (PSA) hanno avuto un forte impatto negativo non solo sulla filiera suinicola ma anche su molte delle attivita' economiche site nelle zone soggette a restrizioni, tra le quali quelle afferenti alle aziende faunistico venatorie (AFV) e alle aziende agri-turistico venatorie (AATV) i cui danni sono identificabili nei mancati introiti dalle attivita' correnti a causa dei quali queste aziende non riescono piu' a remunerare il proprio personale dipendente e a far fronte alle spese gestionali; Tenuto conto che l'amministrazione, al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola in ragione dei danni subiti dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA, ha adottato specifici interventi normati con il decreto ministeriale 28 luglio 2022 n. 336168 e con il decreto ministeriale 29 settembre 2023, n. 534026, rispettivamente per il periodo 13 gennaio 2022 - 30 giugno 2022 e per il periodo 1° luglio 2022 - 31 luglio 2023; Ritenuto pertanto di dover sostenere le Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle attivita' venatorie a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022; Ritenuto altresi' di dover provvedere a sostenere prioritariamente le Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) che per prime, nel corso del 2022, sono state oggetto dei provvedimenti sanitari a carattere restrittivo a seguito dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di peste suina africana (PSA) e che, conseguentemente, non hanno potuto prevedere immediati interventi contenitivi da adottare per far fronte alle minori entrate di gestione e alle maggior spese non previste ne' prevedibili; Ritenuto indispensabile e urgente definire i criteri e le modalita' di attribuzione delle risorse stanziate per l'anno 2023 sul capitolo 7827 - Fondo nazionale per la suinicoltura, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. E' disposto un intervento finalizzato al sostegno delle Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e delle Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle attivita' venatorie, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022. 2. Il regime di aiuto e' adottato ai sensi del regolamento 2022/2472, ed in particolare in attuazione dell'art. 26, recante aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali. |
| Allegato A
Sezione 1
I comuni indicati nella presente sezione sono quelli gia' indicati nel decreto ministeriale 336168 del 28 luglio 2022 e sono riferiti al periodo di restrizione 13 gennaio 2022- 30 giugno 2022
Regione Piemonte: elenco comuni assoggettati a restrizioni sanitarie. Provincia di Alessandria: Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone. Provincia di Asti: Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole.
Regione Liguria: elenco comuni assoggettati a restrizioni sanitarie. Provincia di Genova: Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata, Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Ricco', Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia. Provincia di Savona: Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.
Regione Lazio: elenco comuni assoggettati a restrizioni sanitarie. Provincia di Roma: Roma (area urbana ed extra urbane delimitate ed indicate dalle disposizioni dell'autorita' sanitaria), Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova. Provincia di Rieti: Borgo Velino, Micigliano, Posta, Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Petrella Salto, Fiamignano. Regione Abruzzo: comune assoggettato a restrizione sanitaria. Provincia dell'Aquila: Cagnano Amiterno. Sezione 2
I comuni indicati nella presente sezione sono quelli gia' indicati nel decreto ministeriale 534026 del 29 settembre 2023 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della Commissione del 16 dicembre 2022 e sono riferiti al periodo di restrizione 1º luglio 2022 - 30 dicembre 2022
Le zone soggette a restrizioni I: Regione Piemonte: nella Provincia di Alessandria, i Comuni di: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi; nella Provincia di Asti, i Comuni di: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto; nella Provincia di Cuneo, i Comuni di: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo; Regione Liguria: nella Provincia di Genova, i Comuni di: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d'Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca; nella Provincia di Savona, i Comuni di: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo; Regione Emilia-Romagna; nella Provincia di Piacenza, i Comuni di: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere; nella Provincia di Parma, Comune di Tornolo (parte amministrativa a ovest del Fiume Taro); Regione Lombardia: nella Provincia di Pavia, i Comuni di: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De' Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi - Ruino e Canevino; Regione Lazio: nella Provincia di Roma: a nord: i Comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara; a ovest: il Comune di Fiumicino; a sud: il Comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del Comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande raccordo anulare, il Grande raccordo anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del Comune di Guidonia Montecelio; a est: i Comuni di: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova; Regione Calabria: nella Provincia di Reggio Calabria, i Comuni di: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Carida', Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia.
Le seguenti zone soggette a restrizioni II: Regione Piemonte: nella Provincia di Alessandria, i Comuni di: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano - Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto; nella Provincia di Asti, i Comuni di: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole; nella Provincia di Cuneo, il Comune di Saliceto; Regione Lazio: l'area del Comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale «ASL RM1»; Provincia di Rieti (1) , i Comuni di Borgo Velino, Micigliano, Posta; Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Petrella Salto e Fiamignano; Regione Liguria: nella Provincia di Genova, i Comuni di: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Ricco', Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Borzonasca; nella Provincia di Savona, i Comuni di: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio; Regione Lombardia: nella Provincia di Pavia, i Comuni di: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi - Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Montesegale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla; Regione Emilia-Romagna: nella Provincia di Piacenza, i Comuni di: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba; Regione Calabria: nella Provincia di Reggio Calabria, i Comuni di: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia D'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicucca', Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro. __________
(1) Per i comuni della Provincia di Rieti, le misure speciali di controllo della malattia sono state introdotte a partire dal 1° giugno 2022 come stabilito dalla decisione (UE) 2022/875 del 1° giugno 2022 e successivamente abrogate il 25 ottobre 2022 come previsto dal reg. (UE) 2022/2067 del 25 ottobre. |
| Art. 2
Beneficiari
1. I beneficiari della misura di intervento sono le Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) autorizzate dalla regione di appartenenza situate in zona di restrizione sanitaria il cui territorio di operativita' ricade per piu' del 50% nei comuni di cui all'allegato A - sezione 1 e sezione 2, parte integrante del presente decreto. 2. Le aziende di cui al comma 1 devono essere attive, non in stato di liquidazione o soggette a procedure di fallimento e devono dimostrare di essere in attivita' almeno dall'anno 2021. 3. Non potranno beneficiare della misura di intervento quelle aziende che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. |
| Art. 3
Interventi ammessi ed entita' degli indennizzi
1. Il sostegno e' finalizzato a compensare i soggetti di cui all'art. 2 dai danni subiti cosi' computati: a. differenza nel livello delle entrate proprie della gestione tipica dell'impresa nel 2022 rispetto all'anno precedente; b. maggiori costi documentati imputabili all'anno 2022 rispetto all'anno precedente, in conseguenza dell'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle attivita' venatorie dell'applicazione delle misure restrittive per il contenimento. 2. Il sostegno concedibile e' determinato fino ad un massimo dell'80% del danno ritenuto ammissibile. 3. In caso di incapienza delle risorse, la percentuale del contributo concedibile sara' progressivamente ridotta ma non oltre il 50%. 4. In caso di risorse eccedenti, il sostegno concedibile puo' essere innalzato fino al 100% del danno ritenuto ammissibile. 5. Le risorse saranno assegnate fino all'esaurimento del plafond disponibile. 6. Eventuali risorse aggiuntive potranno essere destinate al finanziamento dei soggetti rimasti esclusi per esaurimento del plafond iniziale. 7. Dalle risorse assegnabili saranno decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative ed eventuali altri indennizzi percepiti, per la medesima epizoozia, ai sensi di altre norme vigenti. |
| Art. 4
Criteri di attribuzione
1. L'erogazione delle risorse, nei limiti stabiliti dall'art. 3, sara' effettuata dando priorita' ai soggetti beneficiari, come individuati ai sensi dell'art. 2, aventi sede operativa nei comuni di cui all'allegato A - sezione 1 che per primi nell'anno 2022 sono stati oggetto di restrizione delle attivita' faunistiche venatorie ed agrituristiche, di cui all'ordinanza del Ministero della salute del 13 gennaio 2022 come da allegato A sez. 1 e sez. 2 al presente decreto. |
| Art. 5
Cumulo
1. I sostegni a favore delle imprese che svolgono produzione agricola primaria, di cui al presente decreto, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purche' il cumulo non comporti il superamento dell'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art. 26 del regolamento (UE) n. 2022/2472. |
| Art. 6
Modalita' di attribuzione
1. AGEA - Organismo di coordinamento assicura la redazione di «istruzioni operative» da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ai fini della presentazione delle domande da parte dei beneficiari per la corretta ripartizione delle risorse che saranno poi erogate dagli organismi pagatori territorialmente competenti. 2. Le «istruzioni operative» stabiliscono anche i termini e le modalita' per lo svolgimento della procedura istruttoria volta all'attribuzione del beneficio. Dette modalita' afferiscono alla definizione di un sistema idoneo a consentire la celere presentazione delle domande e la relativa istruttoria da parte degli organismi pagatori e di AGEA. 3. AGEA - Organismo di coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure, anche tramite l'emanazione di apposite circolari attuative adottando le misure necessarie per l'allocazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai precedenti articoli. |
| Art. 7
Copertura finanziaria
1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse pari a euro 400.000,00 stanziate per l'anno 2023 sul capitolo 7827 - Fondo nazionale per la suinicoltura, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. 2. Con successivo provvedimento della Direzione generale competente in materia si provvedera' alla conservazione delle risorse di cui al precedente comma al fine di procedere al relativo impegno per l'esercizio finanziario 2024. 3. Le attivita' previste a carico di AGEA e degli organismi pagatori territorialmente competenti sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 8
Monitoraggio
1. Agea trasmette al Ministero la situazione conclusiva relativa all'istruttoria, con indicazione analitica del numero di pratiche istruite, distinte in ammissibili e non ammissibili ai contributi, dei contributi richiesti e concessi. |
| Art. 9
Disposizioni di dettaglio
1. La definizione delle modalita' di erogazione ad AGEA delle risorse necessarie per l'attuazione e la relativa rendicontazione della misura di cui al presente decreto, nonche' ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all'adozione di apposito provvedimento da parte della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare competente in materia. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero.
Roma, 10 gennaio 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 282 |
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