Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 2024, n. 20
Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', in attuazione della delega conferita al Governo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;
Visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilita'» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilita', al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilita';
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»;
Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni», come modificata dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, concernente «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 21 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente in data 10 gennaio 2024 da parte della 10ª Commissione Senato, in data 16 gennaio 2024 dalla 5ª Commissione Senato, e in data 16 gennaio 2024 dalla V Commissione e dalle Commissioni riunite I e XII della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2024;
Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione dell'Autorita' «Garante nazionale
dei diritti delle persone con disabilita'»

1. Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilita', in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituita l'Autorita' «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'», di seguito denominato «Garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal presente decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
2. Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilita', in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'. Il Garante, con riguardo alle persone con disabilita' che sono private della liberta' personale, individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
3. Il Garante ha sede in Roma in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilita'.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti».
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61.
- La legge 9 novembre 2012, n. 195 (Ratifica ed
esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene
crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18
dicembre 2002.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
novembre 2012, n. 270.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. 119.
- Si riporta il comma 2, lettera f) dell'art. 2 della
legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in
materia di disabilita'):
«2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la
condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e
alla semplificazione della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di "disabilita'"
coerente con l'art. 1, secondo paragrafo, della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n.
104, e introducendo disposizioni che prevedano una
valutazione di base della disabilita' distinta da una
successiva valutazione multidimensionale fondata
sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona
con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata
informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del
presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della
sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti
tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra
eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata
nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti per
le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da
quelli previsti per i minori;
4) adozione di una definizione di "profilo di
funzionamento" coerente con l'ICF e con le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n.
104, della definizione di "accomodamento ragionevole",
prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita' e
alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle indicazioni
dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base
accerti, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificato in coerenza con la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', la condizione di disabilita' e le necessita'
di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della
partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici
o istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti procedurali
e organizzativi in modo da assicurare tempestivita',
efficienza, trasparenza e tutela della persona con
disabilita', razionalizzazione e unificazione in un'unica
procedura del processo valutativo di base ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti afferenti
all'invalidita' civile ai sensi della legge 30 marzo 1971,
n. 118, alla cecita' civile ai sensi della legge 27 maggio
1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla
sordita' civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.
381, alla sordocecita' ai sensi della legge 24 giugno 2010,
n. 107, delle valutazioni propedeutiche all'individuazione
degli alunni con disabilita' di cui all'art. 1, comma 181,
lettera c), numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
all'accertamento della disabilita' ai fini dell'inclusione
lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione di assistenza
protesica, sanitaria e riabilitativa, delle valutazioni
utili alla definizione del concetto di non autosufficienza
e delle valutazioni relative al possesso dei requisiti
necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie
e relative alla mobilita' nonche' di ogni altro
accertamento dell'invalidita' previsto dalla normativa
vigente, confermando e garantendo la specificita' e
l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla definizione
di disabilita' e in coerenza con le classificazioni ICD e
ICF, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda
al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri
e delle modalita' di accertamento dell'invalidita' previsti
dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico
dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure
valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneita'
nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini
deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione
e razionalizzazione degli aspetti procedurali e
organizzativi del processo valutativo di base, anche
prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di
rivalutazione, in modo che siano assicurate la
tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e siano
riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona
con disabilita', in tutte le fasi della procedura di
accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
partecipazione delle associazioni di categoria di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
5) previsione di un efficace e trasparente sistema
di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese,
garantendo l'interoperabilita' tra le banche di dati gia'
esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni
comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi restando i
casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente;
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale
della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato:
1) prevedere modalita' di coordinamento tra le
amministrazioni competenti per l'integrazione della
programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
2) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di
unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
assicurare l'integrazione degli interventi di presa in
carico, di valutazione e di progettazione da parte delle
amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni gia'
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei
livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
3) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e
dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della
persona, necessario alla predisposizione del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato e al
monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto
delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione;
4) prevedere che la valutazione multidimensionale
assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e
con la partecipazione della persona con disabilita' e di
chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, il quale
individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che
garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle
liberta' fondamentali, tra cui la possibilita' di
scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo
di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche
promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
sostegni socio-assistenziali;
5) prevedere che il progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli
obiettivi della persona con disabilita' secondo i suoi
desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
le condizioni personali e di salute nonche' la qualita' di
vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i
facilitatori che incidono sui contesti di vita e
rispettando i principi al riguardo sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', indicando gli strumenti, le risorse, i
servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che
devono essere adottati per la realizzazione del progetto e
che sono necessari a compensare le limitazioni alle
attivita' e a favorire la partecipazione della persona con
disabilita' nei diversi ambiti della vita e nei diversi
contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e
scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e in ogni
altro contesto di inclusione sociale;
6) assicurare l'adozione degli accomodamenti
ragionevoli necessari a consentire l'effettiva
individuazione ed espressione della volonta'
dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di
protezione giuridica o abbia necessita' di sostegni ad
altissima intensita', la piena partecipazione alla
valutazione multidimensionale, all'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
e all'attuazione dello stesso con modalita' tali da
garantire la soddisfazione della persona interessata;
7) prevedere che sia garantita comunque
l'attuazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato, al variare del contesto
territoriale e di vita della persona con disabilita',
mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
normativa vigente;
8) assicurare che, su richiesta della persona con
disabilita' o di chi la rappresenta, l'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
9) prevedere che nel progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia indicato l'insieme delle
risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed
economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno
alla comunita' territoriale e al sistema dei supporti
informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo,
stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte,
possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione
secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;
10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, siano
individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e
pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di
emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con
gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e che
la loro attuazione sia garantita anche attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'art. 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita';
11) prevedere che nel progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato siano individuate figure
professionali aventi il compito di curare la realizzazione
del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il
confronto con la persona con disabilita' e con i suoi
referenti familiari, ferma restandola facolta' di
autogestione del progetto da parte della persona con
disabilita';
12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato diretto ad
assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale,
compreso l'esercizio dei diritti all'affettivita' e alla
socialita', possano essere individuati sostegni e servizi
per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza
personale autogestita che supportino la vita indipendente
delle persone con disabilita' in eta' adulta, favorendone
la deistituzionalizzazione e prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'art. 8 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'art. 19 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', anche mediante l'attuazione coordinata dei
progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le
misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;
13) prevedere eventuali forme di finanziamento
aggiuntivo per le finalita' di cui al numero 12) e
meccanismi di riconversione delle risorse attualmente
destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore
dei servizi di supporto alla domiciliarita' e alla vita
indipendente;
d) con riguardo all'informatizzazione dei processi
valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche,
accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel
rispetto del principio della riservatezza dei dati
personali, coadiuvino i processi valutativi e
l'elaborazione dei progetti di vita individuali,
personalizzati e partecipati, consentano la consultazione
delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i
benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla
persona con disabilita', garantendo comunque la
semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti
delle persone con disabilita' e la possibilita' di
effettuare controlli, e contengano anche le informazioni
relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
alle persone che hanno cura della persona con disabilita';
e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi
pubblici in materia di inclusione e accessibilita', fermi
restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:
1) prevedere che presso ciascuna amministrazione
possa essere individuata una figura dirigenziale preposta
alla programmazione strategica della piena accessibilita',
fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle
persone con disabilita', nell'ambito del piano integrato di
attivita' e organizzazione previsto dall'art. 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti
delle associazioni delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative alla formazione della sezione
del piano relativa alla programmazione strategica di cui al
numero 1);
3) introdurre, anche al fine di una corretta
allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di
produttivita' delle amministrazioni, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli
specificamente volti a rendere effettive l'inclusione
sociale e le possibilita' di accesso delle persone con
disabilita';
4) prevedere che i rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilita' possano
presentare osservazioni sui documenti di cui all'art. 10,
comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
relativamente ai profili che riguardano le possibilita' di
accesso e l'inclusione sociale delle persone con
disabilita';
5) prevedere che il rispetto degli obiettivi
derivanti dalla programmazione strategica della piena
accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da
parte delle persone con disabilita' sia inserito tra gli
obiettivi da valutare ai fini della performance del
personale dirigenziale;
6) prevedere la nomina, da parte dei datori di
lavoro pubblici, di un responsabile del processo di
inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di
lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al
fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui
all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216;
7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei
pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i
livelli di qualita' del servizio erogato che assicurino
alle persone con disabilita' l'effettiva accessibilita'
delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi
della normativa vigente;
8) estendere il ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla
mancata attuazione o alla violazione dei livelli di
qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e
la possibilita' di accesso delle persone con disabilita'
oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia;
f) con riguardo all'istituzione di un Garante
nazionale delle disabilita':
1) istituire il Garante nazionale delle
disabilita', quale organo di natura indipendente e
collegiale, competente per la tutela e la promozione dei
diritti delle persone con disabilita';
2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e
la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le
procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:
2.1) raccogliere segnalazioni da persone con
disabilita' che denuncino discriminazioni o violazioni dei
propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro
di contatto a cio' dedicato;
2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello
Stato e dai regolamenti;
2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di
segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e
richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di
pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari
allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle
amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati
sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a
specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti,
sollecitando o proponendo interventi, misure o
accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita'
riscontrate;
2.5) promuovere una cultura del rispetto dei
diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne
di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni
positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in
collaborazione con le amministrazioni competenti per
materia;
2.6) trasmettere annualmente una relazione
sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita';
g)
h) con riguardo alle disposizioni finali e
transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all'art. 1 con quelle ancora
vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai
sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo
salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di
cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento
alla nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di
salvaguardare i diritti gia' acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le procedure volte alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle
prestazioni in favore delle persone con disabilita', con
l'individuazione di una disciplina di carattere
transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei
livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
garantire obiettivi di servizio, promuovendo la
collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore.».
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O n. 30.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale, reca recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174 S. O. n. 123).
- La legge 1° marzo 2006, n. 67, recante: «Misure per
la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime
di discriminazioni» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 6 marzo 2006, n. 54.
- Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
concernente: «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del
processo amministrativo», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 luglio 2010, n. 156, S.O. n. 148.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Per la legge 3 marzo 2009, n. 18 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta l'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10:
«Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale). - 1. E'
istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della liberta' personale, di seguito denominato "Garante
nazionale".
2. Il Garante nazionale e' costituito in collegio,
composto dal presidente e da due membri, i quali restano in
carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti
tra persone, non dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza
nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani, e
sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri,
con decreto del presidente del Consiglio dei ministri,
sentite le competenti commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono
assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero
incarichi di responsabilita' in partiti politici. Sono
immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte,
incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico
o psichico, grave violazione dei doveri inerenti
all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna
penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno
diritto ad indennita' od emolumenti per l'attivita'
prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle
spese.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si
avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione
dal Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio
composto da personale dello stesso Ministero, scelto in
funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di
competenza del Garante. La struttura e la composizione
dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento
del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e
favorire rapporti di collaborazione con i garanti
territoriali, ovvero con altre figure istituzionali
comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse
materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia
dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a
custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della liberta' personale sia attuata in
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti
umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli
istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita'
terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture
pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a
misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita'
di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza
che da cio' possa derivare danno per le attivita'
investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze
di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque
locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della
persona detenuta o privata della liberta' personale e
comunque degli atti riferibili alle condizioni di
detenzione o di privazione della liberta';
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle
strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i
documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il
magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere
l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi
ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, presso i centri di identificazione e di
espulsione previsti dall'art. 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque locale;
f) formula specifiche raccomandazioni
all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35 della legge 26
luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso
di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di
trenta giorni;
g) tramette annualmente una relazione
sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' al Ministro
dell'interno e al Ministro della giustizia.».
 
Art. 2

Composizione collegiale, requisiti, incompatibilita'
e nomina del Garante

1. Il Garante e' organo collegiale composto dal presidente e da due componenti. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante, con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, disciplina l'esercizio delle attivita' del collegio e del presidente. Su proposta del presidente, con delibera collegiale del Garante, possono essere attribuite a ciascuno dei componenti del Garante deleghe per il compimento di singoli atti o per sovraintendere a determinati settori e materie di competenza del Garante stesso.
2. Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalita', competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilita'.
3. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.
4. Per la durata dell'incarico, il presidente e i componenti del collegio non possono esercitare, a pena di decadenza, attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attivita' nel campo della disabilita'. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato. Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del collegio sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato. Per la durata del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione delle funzioni, il presidente e i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio del Garante, di cui all'articolo 3, non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilita'.
6. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
8. Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso in cui riportino una condanna definitiva per delitti non colposi.
9. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica di quattro anni e il loro mandato e' rinnovabile una sola volta.
10. Al presidente e' attribuita un'indennita' di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e ai componenti e' attribuita un'indennita' di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
11. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attivita' istituzionali, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque nel limite della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209,
S.O.:
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei
seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio
dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni
dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4)
5) nomina a presidente o vicepresidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6)
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e
vicedirettore di giornale quotidiano o a posizione
corrispondente del settore dell'informazione
radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui
all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi
presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche
amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, prorettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo
ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della
progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza
e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero
3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n.
1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'».
 
Art. 3

Ufficio del Garante

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e' istituito l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', di seguito denominato «Ufficio del Garante», posto alle dipendenze del Garante. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilita', nonche' un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio del Garante.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.
3. La relativa dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, e' costituita da una unita' dirigenziale di livello generale e una unita' dirigenziale di livello non generale e 20 unita' di personale non dirigenziale di cui 10 unita' di categoria A e 10 unita' di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' del Garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
4. L'Ufficio del Garante, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 3, puo' avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' in posizione di aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la durata del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
5. L'Ufficio del Garante puo' avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilita'. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. Il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, puo' prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui.
6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attivita', il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a nove unita', selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, composto da un dirigente di livello non generale e otto unita' di personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse. Il trattamento economico accessorio e' a carico del Garante. Il servizio prestato presso il Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Dalla data di istituzione del ruolo autonomo, puo' confluirvi su richiesta il personale gia' assegnato provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 settembre 2024, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', e' individuato il luogo dove ha sede l'Ufficio del Garante e sono previste le misure organizzative al fine di garantirne la piena operativita' e il funzionamento dal 1° gennaio 2025.
8. Il rendiconto della gestione finanziaria del Garante e' soggetto al controllo della Corte dei conti.

Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 14, dell'art. 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:
«Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta».
 
Art. 4

Funzioni e prerogative del Garante

1. Il Garante esercita le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformita' ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia e' parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilita' e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 5, comma 2;
c) promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone con disabilita', in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
d) riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilita', dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilita', individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonche' dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilita'. Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilita' legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
e) svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante puo' proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorita' di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate;
h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
i) promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilita', in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;
l) assicura, in coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilita' sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' sull'attivita' svolta;
n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l'esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite, il Garante puo' avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilita' e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, oppure in qualita' di consulenti a titolo gratuito;
o) effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975;
p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita' nonche' di modelli di accomodamento ragionevole;
r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed n), restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualita' delle strutture sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e assicura, altresi', forme di concertazione in relazione alle specifiche attivita' di cui al comma 1, lettere c) ed h).
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed e), il Garante si coordina anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali per la promozione di azioni positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo scambio reciproco di segnalazioni relative a detti fenomeni ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge.
5. Il Garante si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti della legge 3 marzo 2009, n. 18 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67
(Misure per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilita' vittime di discriminazioni), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54:
«Art. 4 (Legittimazione ad agire). - 1. Sono altresi'
legittimati ad agire ai sensi dell'art. 3 in forza di
delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del
soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e
gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari
opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sulla base della finalita'
statutaria e della stabilita' dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1
possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle
persone con disabilita' e ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono
altresi' legittimati ad agire, in relazione ai
comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 2, quando questi assumano carattere collettivo.».
- Si riporta l'art. 116 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, recante: «Attuazione dell'art. 44
della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
Governo per il riordino del processo amministrativo»:
«Art. 116 (Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi). - 1. Contro le determinazioni e contro il
silenzio sulle istanze di accesso ai documenti
amministrativi, nonche' per la tutela del diritto di
accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di
trasparenza il ricorso e' proposto entro trenta giorni
dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione
all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si
applica l'art. 49. Il termine per la proposizione di
ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di
accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo'
essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
della sezione cui e' assegnato il ricorso principale,
previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali
controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza
separatamente dal giudizio principale, ovvero con la
sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e
difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata; sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione ((e, ove previsto, la pubblicazione)) dei
documenti richiesti, entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative
modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai giudizi di impugnazione.».
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975, n.
212, S.O.
- La legge 12 giugno 1990, n. 146 recante: «Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione
di garanzia dell'attuazione della legge», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1990, n. 137.
- Si riporta il comma 2-bis, dell'art. 89, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«2-bis. I servizi previsti all'art. 22, comma 4,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi
servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di
concessione, accreditamento o mediante convenzione, in
quanto volti a garantire il godimento di diritti della
persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di
assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali
diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro
autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definiscono le modalita' per garantire
l'accesso e la continuita' dei servizi sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al
presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base
di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche
e inderogabili esigenze di tutela delle persone piu'
esposte agli effetti di emergenze e calamita'. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Si riportano gli articoli 67 e 67-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 67 (Visite agli istituti). - Gli istituti
penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione
da:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri e il
presidente della Corte costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte
costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del
Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della
magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il
Procuratore generale della Repubblica presso la corte
d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore
della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i
magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive
giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle
sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di
Governo per la regione, nell'ambito della loro
circoscrizione;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo
ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il
medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui
delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione
penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di
custodia;
l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque
denominati;
l-ter) i membri del Parlamento europeo.
L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che
accompagnano le persone di cui al comma precedente per
ragioni del loro ufficio e per il personale indicato
nell'art. 18-bis.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
possono accedere agli istituti, per ragioni del loro
ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione
del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri
culti.»
«Art. 67-bis (Visite alle camere di sicurezza). - 1.
Le disposizioni di cui all'art. 67 si applicano anche alle
camere di sicurezza.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992,
n. 137.
- Si riporta l'art. 1 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, recante: «Approvazione del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato»:
«Art. 1. - La rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato,
anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le
norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando
che consti della loro qualita'.».
 
Art. 5

Pareri del Garante

1. Il Garante valuta le segnalazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e verifica l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il Garante, all'esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad eccezione dei casi di urgenza di cui al comma 4, esprime con delibera collegiale pareri motivati secondo le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui un'amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilita', una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonche' una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalita' e adeguatezza.
3. Quando le verifiche di cui al comma 1 hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, nonche' l'eliminazione delle barriere sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilita' di potervi accedere in condizione di pari opportunita' con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in modo significativo, il Garante puo' proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.
4. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilita', ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante puo', anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o piu' persone con disabilita', proporre l'adozione di misure provvisorie. La proposta e' trasmessa senza indugio alle pubbliche amministrazioni procedenti.
5. Le proposte di accomodamento ragionevole, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, possono essere rese conoscibili sul sito del Garante o con ogni altro opportuno mezzo di pubblicita' al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche in materia.
 
Art. 6

Azione del Garante avverso il silenzio
e la declaratoria di nullita'

1. Il Garante, trascorsi novanta giorni dal parere motivato di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 5, constatata l'inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi puo' proporre azione ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, il Garante puo' agire, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010, per il solo accertamento delle nullita' previste dalla legge.
3. Dei ricorsi e' data immediata notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 31 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, recante: «Attuazione dell'art. 44 della legge
18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il
riordino del processo amministrativo»:
«Art. 31 (Azione avverso il silenzio e declaratoria
di nullita'). - 1. Decorsi i termini per la conclusione del
procedimento amministrativo ((e negli altri casi previsti
dalla legge))
, chi vi ha interesse puo' chiedere
l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di
provvedere.
2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura
l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla
scadenza del termine di conclusione del procedimento. E'
fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della
pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di
attivita' vincolata o quando risulta che non residuano
ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non
sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere
compiuti dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullita'
previste dalla legge si propone entro il termine di
decadenza di centottanta giorni. La nullita' dell'atto puo'
sempre essere opposta dalla parte resistente o essere
rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle nullita' di cui
all'art. 114, comma 4, lettera b), per le quali restano
ferme le disposizioni del titolo I del Libro IV.».
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 7:
- Si riporta il comma 178 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» (21G00256)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021,
n. 310, S.0. n. 49:
«178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'art. 1, comma 330, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022
e' denominato «Fondo per le politiche in favore delle
persone con disabilita'» ed e' trasferito presso lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
al fine di dare attuazione a interventi legislativi in
materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.».
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. All'articolo 67, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta la seguente:
«l-quater) Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 febbraio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Locatelli, Ministro per le
disabilita'

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Schillaci, Ministro della salute

Nordio, Ministro della giustizia

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 8:
- Per l'art. 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si
veda nelle note all'art. 4.