Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 13 febbraio 2024
Modalita' di funzionamento del Gruppo di lavoro sulle situazioni di dissesto idrogeologico, deputato alla predisposizione di un piano speciale. (Ordinanza n. 22/2024)


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
Viste le ordinanze n. 1, n. 2 e n. 3 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissari per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Tenuto conto di quanto in esse disciplinato, al punto 4, lettera b), nei meriti dei compiti del sub- commissario che, ai fini della predisposizione dei piani speciali di cui all'art. 20-octies, comma 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sviluppa i quadri esigenziali di tutto il territorio, coordinandosi con gli enti e con le autorita' competenti, in armonia con gli indirizzi di pianificazione territoriale;
Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Vista l'ordinanza n. 6 del 25 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2379, con la quale e' stata disciplinata l'attuazione degli interventi caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 cosi' come richiamato dall'art. 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Vista l'ordinanza n. 8 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, e la successiva ordinanza n. 15 in data 16 novembre 2023, che ne costituisce integrazione, con le quali, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 7, lettera c), primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, vengono disciplinate le modalita' mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna;
Vista l'ordinanza n. 12 in data 26 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 6 novembre 2023, foglio n. 2862, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 7, lettera c), primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, vengono disciplinate le modalita' mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori delle Regioni Toscana e Marche;
Vista l'ordinanza n. 13 in data 31 ottobre 2023 ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 7, lettera c), primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, vengono disciplinate le modalita' mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Visto l'art. 20-octies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e suo emendamento di cui all'art. 23, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136, nel quale si stabilisce che il Commissario straordinario predispone e approva i piani speciali per la ricostruzione pubblica entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 31 luglio 2023;
Tenuto conto che la predisposizione del piano speciale per gli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, di cui alla lettera c), comma 2, del richiamato art. 20-octies, rappresenta, sotto il profilo metodologico e scientifico, la premessa ineludibile alla predisposizione degli altri piani speciali di cui alle lettere a), b), d) ed e), comma 2, dello stesso articolo;
Visto l'accordo del 4 agosto 2023 tra Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Autorita' di bacino distrettuale del Fiume Po, «ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una collaborazione istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico- scientifica e di supporto per la definizione delle attivita' da porre in essere, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;
Viste le convenzioni stipulate dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ai sensi all'art. 20-ter, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con l'Universita' degli studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, in data 28 luglio 2023, l'Universita' degli studi di Modena e Reggio-Emilia, in data 28 luglio 2023, l'Universita' degli studi di Ferrara, in data 31 luglio 2023, l'Universita' degli studi di Firenze, in data 4 agosto 2023, in materia di collaborazione istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico- scientifica e di supporto per la definizione delle attivita' da porre in essere, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Tenuto conto che e' in fase di definizione l'Accordo con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ai sensi dell'art. 15 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, nel comune interesse di ideare, sviluppare ed implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi fissati nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto l'accordo del 15 novembre 2023 tra Autorita' di bacino distrettuale del Fiume Po, Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una collaborazione istituzionale finalizzata al coordinamento delle attivita' di valutazione preliminare delle linee di intervento per il contrasto al rischio idraulico e al dissesto idrogeologico, nonche' a fornire elementi utili per l'aggiornamento della pianificazione di bacino nelle Units of Management Reno, Bacini Romagnoli e Conca Marecchia recentemente entrati a far parte del Distretto del Po, in conseguenza degli eventi del maggio 2023;
Tenuto conto che il richiamato accordo conferma e integra le premesse, le finalita' e le disposizioni della Convenzione sottoscritta in data 30 giugno 2022 fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale di protezione civile e Autorita' di bacino distrettuale, per la «definizione condivisa e l'esecuzione di attivita' di studio integrato finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosita' e rischio idraulico per i corsi d'acqua piu' significativi dell'UOM (Unit Of Management) Reno, dell'UOM bacini romagnoli e dell'UOM Conca-Marecchia propedeutico alla revisione della pianificazione di bacino vigente al fine di una omogeneizzazione e armonizzazione con il PAI Po», le cui attivita' sono in corso nell'ambito di un gruppo di lavoro istituito il 30 agosto 2022;
Tenuto conto che per le finalita' della richiamata convenzione, l'Autorita' di bacino distrettuale del Fiume Po ha in corso di affidamento un'attivita' di studio e analisi sui fiumi dei bacini Reno, Romagnoli e Conca Marecchia, per l'aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico e del Piano gestione rischio alluvioni, con durata dell'appalto stabilita in cinquecentoquaranta giorni naturali e consecutivi (diciotto mesi);
Visto l'accordo del 27 novembre 2023, tra Autorita' di bacino distrettuale del Fiume Po, Regione Emilia-Romagna, Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna e Universita' degli studi di Modena e Reggio-Emilia per l'aggiornamento del quadro del dissesto di versante delle aree interessate dall'evento di maggio 2023;
Tenuto conto che in seno ai richiamati accordi del 15 novembre e del 27 novembre 2023 sono stati gia' avviati studi e analisi degli eventi alluvionali del maggio 2023, condotti da specifici gruppi di lavoro all'uopo istituiti, in particolare ai fini dell'individuazione speditiva delle prime linee di intervento sul reticolo principale, secondario e di bonifica e per l'assetto e consolidamento dei versanti;
Tenuto conto che gli scopi enunciati dei richiamati accordi e le metodologie di lavoro ivi descritte e disciplinate sono coerenti con gli obiettivi del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la predisposizione del piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, di cui alla lettera c), comma 2, del richiamato art. 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Ravvisata la necessita' di definire ed implementare un modello organizzativo funzionale a garantire un approccio interdisciplinare e interistituzionale, in linea di continuita' con le previsioni di lavoro dei richiamati accordi del 15 novembre e 27 novembre 2023, per il costante trasferimento di informazioni, l'efficace e tempestiva condivisione dei dati, nonche' per il razionale utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' disponibili ed utili alla predisposizione della redazione del piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, di cui alla lettera c), comma 2, del richiamato art. 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, raccordando alla definizione delle prime linee di intervento le attivita' progettuali degli interventi urgenti, caratterizzati da complessi fattori situazionali, di programmazione e di realizzazione, per i quali il Commissario straordinario, con le ordinanze n. 6, 8, 12, 13 e 15 del 2023, ha gia' disposto l'attuazione a partire dal 2024, garantendo certezza di copertura finanziaria.
Sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentito l'Ispettorato superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Sentita l'Autorita' di bacino distrettuale dei Fiume Po;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna,

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina la costituzione e le modalita' di funzionamento del Gruppo di lavoro, di seguito GdL, sulle situazioni di dissesto idrogeologico, deputato alla predisposizione del piano speciale di cui all'art. 20-octies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100.
2. Il richiamato piano speciale si applica alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art. 20- bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e prevede l'individuazione di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, con priorita' per le situazioni che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversita' e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosita' idraulica.
3. L'individuazione degli interventi di cui al comma precedente comprende la stima delle risorse finanziarie da destinare alla loro realizzazione ed il relativo piano di investimento pluriennale.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Principi generali ed obiettivi

1. Il GdL ha carattere interdisciplinare ed interistituzionale ed opera in linea di continuita' con gli accordi vigenti a livello regionale e richiamati in premessa, promossi e stipulati dall'Autorita' di bacino distrettuale del Fiume Po e dalla Regione Emilia-Romagna in data 15 e 27 novembre 2023, al fine di approfondire, rispettivamente, i fenomeni del dissesto idraulico e di versante, conseguenti agli eventi alluvionali del maggio 2023, e definire le prime linee di intervento sul reticolo idrografico e per l'assetto e consolidamento dei versanti.
2. In particolare, il GdL raccorda le prime risultanze scientifiche dei citati lavori collegiali con le attivita' progettuali degli interventi prioritari ed urgenti per la protezione dei centri abitati e delle infrastrutture che rilevano per complessita' situazionale e realizzativa e per i quali il Commissario straordinario, con le ordinanze n. 6, 8, 13 e 15 del 2023, ha gia' disposto la necessaria copertura finanziaria, a partire dal 2024.
3. Tenuto conto della scadenza temporale degli 8 mesi previsti per la predisposizione del piano speciale in questione dalla data di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nelle more dell'aggiornamento dei Piani di assetto idrogeologico e dei Piani di gestione del rischio alluvioni, il Commissario straordinario approva:
a. entro il 31 marzo 2024, sulla base delle prime risultanze scientifiche dei lavori collegiali, «il piano speciale preliminare» che comprende gli interventi urgenti e prioritari per la protezione dei centri abitati e delle infrastrutture, richiamati al precedente comma 2;
b. entro il 30 giugno 2024, sulla base delle prime linee di indirizzo individuate dal GdL, il piano speciale di interventi sul reticolo idrografico principale, secondario e di bonifica e sui versanti pedecollinari, collinari e montuosi.
4. Il piano e' suscettibile di modifiche/integrazioni, in esito allo sviluppo dei lavori collegiali e al loro allineamento all'evoluzione degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, con le modalita' che saranno definite nell'ordinanza di approvazione del piano medesimo.
 
Art. 3

Composizione e compiti del GdL

1. Nel rispetto delle prerogative e dei compiti d'istituto di tutti i suoi membri, il GdL e' presieduto dalla struttura di supporto al Commissario straordinario che si avvale della collaborazione diretta dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, ISPRA, e del Comando Carabinieri forestale della Regione Emilia-Romagna, in ragione di dover garantire vigile presidio sul rispetto delle tematiche ambientali, in ossequio all'ordinamento euro-unionale in materia di tutela degli ecosistemi e della biodiversita'.
2. La struttura di supporto al Commissario straordinario si avvale e mette a disposizione dei membri del GdL il supporto scientifico dell'Universita' degli studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio-Emilia, dell'Universita' degli studi di Ferrara e dell'Universita' degli studi di Firenze, nei termini stabiliti dalle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario e richiamate in premessa, evitando ogni sorta di duplicazione di spesa per attivita' di studio e ricerca scientifica gia' previste nell'ambito dell'accordo del 27 novembre 2023, stipulato tra AdbPO e richiamate Universita'.
3. I componenti e i rispettivi compiti dei membri del GdL, esemplificati nell'allegato alla presente ordinanza, sono cosi' riepilogati:
a) struttura di supporto al Commissario straordinario: indirizzo strategico e supervisione generale dei lavori, verifica e monitoraggio del loro stato di avanzamento, sino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, nel rispetto delle tempistiche ivi previste;
b) AdbPO:
(1) indirizzo tecnico-scientifico dei lavori collegiali e loro crono-programmazione, attraverso la definizione di obiettivi intermedi/milestone, sino al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, comma 3;
(2) coordinamento tecnico dei lavori, attraverso il continuo scambio di informazioni e l'effettuazione di periodiche riunioni;
(3) definizione delle prime linee di intervento sul reticolo idrografico e per l'assetto e il consolidamento dei versanti;
(4) elaborazione del «piano speciale preliminare» e del «piano speciale», di cui al precedente art. 2, comma 3, sulla base dei/di:
(a) interventi urgenti di cui al precedente art. 2, comma 2;
(b) quadri esigenziali proposti dalla regione, di cui alla successiva lettera (c) punto (2);
(c) Regione Emilia-Romagna:
1) coordinamento diretto delle autorita' idrauliche;
2) elaborazione dei quadri esigenziali, sulla base delle proposte di interventi delle autorita' idrauliche. Al riguardo, la verifica puntuale dell'eventuale sovrapposizione degli interventi che formeranno il Piano in oggetto con quelli gia' inclusi nelle pregresse programmazioni di competenza del MASE dovra' esser garantita dal Presidente della regione proponente, che agisce sia in veste di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, sia in veste di sub-commissario alla ricostruzione.
d) Autorita' idrauliche (ARSTPC, ANBI ed AIPO): ricognizione e raccolta delle esigenze connesse al bacino idrografico di competenza, anche in relazione agli esiti e agli approfondimenti condotti nell'ambito degli aggiornamenti della pianificazione;
e) ARPAE e ATERSIR, per le tematiche di loro stretta competenza;
f) ISPRA e Comando Carabinieri Forestale della Regione Emilia-Romagna, come richiamato al precedente comma 1;
g) Universita' degli studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli studi di Modena e Reggio-Emilia, Universita' degli studi di Ferrara e Universita' degli studi di Firenze, come richiamato al precedente comma 2;
h) Citta' Metropolitana di Bologna, Associazione dei Comuni, ANCI, e Unione delle Province, UPI, in rappresentanza dei livelli di governance del territorio.
3. Per specifici approfondimenti, potranno prendere parte al GdL dirigenti ed esperti settoriali di amministrazioni pubbliche regionali e statali, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i rappresentanti delle concessionarie delle reti ferroviarie e stradali di interesse statale e regionale, nonche' ogni altro attore e partner istituzionale non citato, in grado di esprimere peculiari competenze tecniche nelle materie trattate, in ragione delle esigenze emergenti.
4. I membri del GdL designano i loro rappresentanti nel numero massimo di 2, un titolare ed un sostituto.
 
Art. 4
Contenuti del piano speciale preliminare, del piano speciale e del
quadro esigenziale

1. Il piano speciale preliminare e il piano speciale sono redatti da AdbPO, nell'ambito del GdL, che valuta e integra i quadri esigenziali, proposti dalla Regione Emilia-Romagna, nel piu' ampio ambito di tutte le attivita' tecnico scientifiche preliminarmente svolte, per l'analisi degli eventi del maggio 2023 e dei fenomeni di dissesto idraulico e di versante, secondo le metodologie di lavoro collegiale enunciate nei richiamati accordi del 15 e 27 novembre, stipulati da AdbPo rispettivamente con Regione Emilia-Romagna, ARSTPC e ANBI e con Regione Emilia-Romagna, UNIBO e UNIMORE.
2. In particolare, il quadro esigenziale afferente al piano speciale si articola anche in schede intervento, la cui definizione e' rimandata alle attivita' in capo al GdL.
3. Su proposta del GdL, potranno altresi' essere previste specifiche disposizioni nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere all'attuazione del piano speciale.
 
Art. 5

Modalita' di coordinamento

1. Nella riunione di insediamento del GdL, da tenersi entro il mese di gennaio 2024, convocata dalla struttura di supporto al Commissario straordinario:
a) AdbPo riassume le attivita' tecnico-scientifiche afferenti ai richiamati accordi del 15 e 27 novembre 2023, illustra gli aspetti metodologici del lavoro collegiale e, insieme alla Regione Emilia-Romagna e ARPCST, presenta i primi esiti delle attivita' e le relative scadenze temporali;
b) AdbPo concorda, con la struttura di supporto al Commissario straordinario, una crono- programmazione delle attivita' del GdL che, in continuita' con quanto avviato, consenta il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, comma 3, coerentemente con le tempistiche previste;
c) AdbPo, Regione Emilia-Romagna, ARPCST, ANBI, AIPO, ARPAE, ATERSIR, UPI ed ANCI, ISPRA, Citta' Metropolitana di Bologna, Comando Carabinieri Forestale della Regione Emilia- Romagna, Universita' degli studi di Bologna, Modena e Reggio-Emilia, Ferrara e Firenze, comunicano i nominativi del personale designato al GdL che sara' ufficializzato con successiva comunicazione a cura della struttura di supporto al Commissario straordinario.
2. In esito alla riunione, la struttura di supporto al Commissario straordinario redige il verbale che contiene le linee di azione da porre in essere e comunica la data dei successivi incontri.
3. Nell'ambito della riunione iniziale del GdL, la struttura di supporto al Commissario straordinario valuta ogni eventuale richiesta di ulteriore supporto da parte dei membri, al fine dell'espletamento dei compiti previsti.
4. Con successive ordinanze, il Commissario straordinario disciplina le eventuali modalita' interistituzionali da attuare per l'eventuale estensione dei lavori collegiali di cui alla presente ordinanza ai territori delle Regioni Toscana e Marche, di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
 
Art. 6

Durata

1. Il GdL, coerentemente con quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, resta in carica fino al 30 giugno 2024.
 
Art. 7

Comunicazione

1. Gli aspetti di comunicazione afferenti ai lavori del GdL e alle discendenti risultanze tecnico- scientifiche sono concordati con il presidente del GdL. Al riguardo, i membri del GdL convengono di darne diffusione tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. L'utilizzo dei loghi istituzionali richiede il consenso delle parti interessate.
 
Art. 8

Oneri finanziari

1. Gli aspetti connessi agli oneri per lo sviluppo delle attivita' collegiali sono regolamentati in seno alle convenzioni stipulate a tal fine dal Commissario straordinario con tutti i partecipanti.
2. Con successivi e separati accordi, potranno essere disciplinate ulteriori richieste di finanziamento necessarie ai fini della collaborazione istituzionale di ricerca, consulenza e supporto tecnico- scientifico.
 
Art. 9

Efficacia e obblighi di pubblicita'

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione amministrazione trasparente - https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023 ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.
Roma, 13 febbraio 2024

Il Commissario straordinario: Figliuolo

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 521