Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 dicembre 2023
Modalita' di utilizzo della carta di inclusione.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare:
il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;
il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze individui il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le modalita' attuative del Programma carta acquisti;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.»;
Visto in particolare, l'articolo 4, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede:
al primo periodo che il beneficio economico e' erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione»;
al secondo periodo che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio;
al terzo periodo che, in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio;
al quarto periodo che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
Visto in particolare, l'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita' nonche' per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «Adi»: l'Assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;
b) «Carta Adi»: la Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto- legge n. 48 del 2023, attraverso la quale e' erogato il beneficio economico dell'assegno di inclusione;
c) «Carta acquisti»: la carta di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas;
d) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato articolo 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
e) «Richiedente Adi»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio dell'Adi;
f) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico dell'Adi ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;
g) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente del beneficio economico Adi ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;
h) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi e il beneficio spettante, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023;
i) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilita' genitoriali o sono inclusi nella scala di equivalenza.
 
Art. 2

Utilizzi della Carta Adi

1. Al fine di favorire la piu' ampia partecipazione sociale dei beneficiari dell'Adi, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all'acquisto dei seguenti beni e servizi:
a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita';
b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;
c) giochi pirotecnici;
d) prodotti alcolici.
e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonche' servizi portuali;
f) armi;
g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
h) servizi finanziari e creditizi;
i) servizi di trasferimento di denaro;
j) servizi assicurativi;
k) articoli di gioielleria;
i) articoli di pellicceria;
m) acquisti presso gallerie d'arte e affini;
n) acquisti in club privati.
2. I nuclei familiari, residenti in abitazione di proprieta', per il cui acquisto o per la cui costruzione e' stato contratto un mutuo, possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un bonifico mensile a favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo.
3. E', in ogni caso, inibito da parte del gestore del servizio l'uso della Carta Adi in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui al comma 1. Con apposito atto aggiuntivo al contratto per la gestione del servizio integrato della Carta acquisti sono individuati i merchant category code (MCC) da disabilitare.
4. E' altresi' inibito da parte del gestore del servizio l'utilizzo della Carta Adi all'estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.
5. Restano fermi i limiti mensili di prelievo di contante di cui all'articolo 3 e la possibilita' di effettuare un bonifico mensile nella misura e secondo le modalita' previste all'articolo 4, comma 8 del decreto-legge n. 48 del 2023.
 
Art. 3

Limiti di importo per i prelievi di contante

1. Come previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023, nel caso di attribuzione di una unica carta per nucleo familiare, il limite mensile di prelievo di contante e' di massimo 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza.
2. Nel caso di attribuzione del beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilita' genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna Carta Adi individuale.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 48 del 2023, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di avvio della presentazione delle domande dell'Adi.
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 27 dicembre 2023

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 113