Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 20 febbraio 2024 |
Apertura della procedura di amministrazione straordinaria della societa' «Acciaierie di Italia S.p.a.», in Milano e nomina del commissario straordinario. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, il quale prevede che «Nei casi di societa' partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, puo' avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 1 e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui a/l'art. 4, comma 1-bis, non puo' essere proposta la domanda di cui a/l'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ne possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'art. 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda e' archiviata.». Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; Visto l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, che stabilisce il limite per i compensi dei manager delle societa' pubbliche nel tetto massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalita' amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonche' per la nomina dei commissari straordinari e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; Visto l'art. 2, punto e) della citata direttiva, che prevede che «Per ragioni di urgenza o a carattere emergenziale, ovvero per le procedure di particolare rilevanza e complessita', anche relative a quelle di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 o per le ricadute occupazionali, il Ministro delle imprese e del made in Italy puo' individuare direttamente il professionista in possesso dei requisiti di cui al regolamento, in deroga alla procedura di cui alle lettere precedenti»; Vista l'istanza del 18 febbraio 2024 presentata da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito, «Invitalia»), codice fiscale e partita I.V.A. 05678721001, in persona del dott. Bernardo Mattarella nella sua qualita' di amministratore delegato, e dai legali avv. Francesco Tedeschini, prof. avv. Valerio Pescatore, prof. avv. Silvio Martuccelli, avv. Antonio Tavella, in forza di procura a firma del dott. Pasquale Ambrogio, responsabile affari legali e societari di Invitalia, con la quale e' stata richiesta l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 347/03, della societa' Acciaierie d'Italia S.p.a. (di seguito, «ADI»), codice fiscale e partita I.V.A. n. 10354890963, sede legale in Milano, viale Certosa n. 239; Visti gli allegati alla predetta istanza, compreso il ricorso al Tribunale di Milano per la dichiarazione dello stato di insolvenza di ADI; Ritenuto che Invitalia e' soggetto legittimato alla presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in quanto socio di minoranza che detiene indirettamente, attraverso la partecipazione in Acciaierie d'Italia Holding S.p.a., il 38% del capitale sociale di ADI; Considerato che il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato di ADI e' pari a complessivi 10.074 alla fine del terzo trimestre 2023 nonche' pari a 10.149 nel 2022 e che l'ammontare complessivo delle passivita', sulla base dell'ultimo bilancio approvato di ADI e relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, risulta pari a euro 4.737.693.528 di cui: euro 909.759.167 per passivita' non correnti (in aggregato); euro 3.827.934.362 per passivita' correnti (in aggregato), inclusive - tra l'altro - di totali euro 2.084.069.844 per debiti commerciali e totali euro 837.042.043 per finanziamenti; Preso atto di quanto dichiarato da Invitalia nella richiamata istanza in ordine al fatto che «pur sulla base del limitato corredo informativo disponibile, risulta evidente come oggi ADI si trovi nella oggettiva ed ormai irreversibile impossibilita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risultando cosi' integrato l'ulteriore requisito dello stato di insolvenza. Per stessa ammissione di ADI [...] essa non dispone di risorse proprie sufficienti per far fronte ai propri debiti e sostenere la continuita' d'impresa (ne', allo stato, risulta praticabile l'eventualita' di un apporto di risorse in ADI da parte dei soci)»; Ritenuto che, sulla base dei predetti dati ed elementi, risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 347/03 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di ADI; Visto il curriculum del dott. Giancarlo Quaranta, dal quale emerge una pluriennale esperienza nell'ambito del settore siderurgico; Ritenuto che il dott. Giancarlo Quaranta risulta idoneo ad assumere l'incarico di commissario straordinario; Considerato altresi' che il dott. Giancarlo Quaranta soddisfa i requisiti di professionalita' posti dall'art. 2, comma 2, del regolamento n. 60/2013; Vista la dichiarazione resa dal dott. Giancarlo Quaranta In ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilita', nonche' di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all'incarico di Commissario straordinario nella menzionata societa'; Ritenuta la necessita' che il commissario compia tempestivamente gli atti necessari ed opportuni ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' in vista della predisposizione e realizzazione di un Programma redatto ai sensi dell'art. 27 comma 2 decreto legislativo n. 270/1999; Considerato che la procedura di amministrazione straordinaria consentirebbe ad ADI di assicurare la continuazione ordinata delle attivita' industriali, senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato; Ritenuta l'urgenza di provvedere,
Decreta:
Art. 1
La societa' Acciaierie di Italia S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 239, codice fiscale e partita I.V.A. n. 10354890963, e' ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni. |
| Art. 2
Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, e' nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta. |
| Art. 3
Al commissario straordinario di cui all'art. 2 e' riconosciuto un compenso determinato ai sensi del decreto 3 novembre 2016 del Ministro delle imprese e del made in ltaly, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, che non potra' comunque eccedere il limite annuo massimo di cui all'art. 11, comma 6. decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il presente decreto e' comunicato immediatamente al Tribunale di Milano, a norma dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2024
Il Ministro: Urso |
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