Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 29 gennaio 2024 |
Aggiornamento della procedura delineata dal decreto 14 aprile 2015, recante «Criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987». |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40 recante «Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative» e successive modificazioni e in particolare l'art. 2, comma 2; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e in particolare l'art. 69; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 10» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987 n. 125 relativo a criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987, cosi' come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2014 n. 457\Segr D.G.\2014; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2003 n. 69 di applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio quale documentazione probatoria dell'attivita' formativa a finanziamento pubblico realizzata dagli enti privati gestori di attivita' formative nel procedimento «legge 14 febbraio 1987, n. 40», cosi' come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2014 n. 457\Segr D.G.\2014; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007 che fissa i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987, per l'anno 2008; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2014 n. 457\Segr D.G.\2014 che fissa i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987, per l'anno 2014; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015 recante «Criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987», a decorrere dall'anno 2015; Considerato che gli ordinamenti vigenti in materia di formazione professionale iniziale superiore e continua, indicati da ultimo nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015, sono stati aggiornati da nuove e successive disposizioni; Ritenuto necessario adeguare agli ordinamenti vigenti in materia di formazione professionale iniziale superiore e continua, i criteri e le modalita' per la determinazione dei contributi erogati ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40 in attuazione dell'art. 2, comma 2 medesima legge;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Per quanto in premessa indicato, a decorrere dall'anno 2024, i criteri e le modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi erogati ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40 sono definiti sulla base delle indicazioni di cui al presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della suddetta legge. 2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, si assumono le seguenti definizioni: a) «ente di coordinamento»: ente che svolge attivita' di coordinamento operativo a livello nazionale di enti privati gestori di attivita' formative, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40; b) «ente coordinato»: ente gestore di attivita' formative, associato, consorziato o organicamente collegato, mediante riferimenti statutari agli enti di cui alla lettera a); c) «percorsi conclusi»: percorsi di formazione professionale di cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto, per i quali e' stato completato, in ogni sua fase, lo svolgimento di tutte le attivita' programmate come comprovato da dichiarazione di fine attivita' o da documento equivalente. |
| Allegato A
ISTANZA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 14 MARZO 1987 N. 40
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Termini e modalita' di presentazione delle richieste
1. Per l'anno 2024 le istanze di contributo andranno presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali http://www.lavoro.gov.it/ 2. Per gli anni successivi, il termine di presentazione delle istanze e' fissato nei termini di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40. 3. Ai fini dell'ammissibilita', le domande di contributo dovranno essere corredate della documentazione di cui all'allegato A al presente decreto e relativi sub allegati che costituiscono parte integrante dello stesso e sostituiscono integralmente l'allegato al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015. 4. Ai fini dell'ammissibilita' e conformita' con i criteri definiti all'art. 1, commi 1 e 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, l'istanza di contributo deve rispondere, alla data di presentazione, ai seguenti requisiti: a) l'ente di coordinamento deve dichiarare e dimostrare di non perseguire scopo di lucro, attraverso l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni o attraverso l'iscrizione ad altri albi o registri, o attraverso il possesso di altro titolo, comprovanti la natura soggettiva di ente senza scopo di lucro ai sensi della normativa vigente; b) l'ente di coordinamento deve aver svolto comprovata attivita' di coordinamento di enti coordinati, da almeno una annualita' che precede quella per la quale viene presentata istanza del contributo; c) l'ente di coordinamento non deve trovarsi in alcuna delle cause ostative alla percezione del contributo, sulla base della dichiarazione di cui all'Elenco al comma 3 del presente articolo; d) l'ente di coordinamento deve dichiarare, in sede di istanza, un minimo di enti coordinati operativi, tale da garantire le funzioni di coordinamento in almeno cinque regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di cui almeno una regione del Mezzogiorno. Ai fini dell'operativita', gli enti coordinati di cui al precedente periodo devono dimostrare di aver realizzato almeno cento ore di unita' di durata standard di formazione, nell'ambito dell'attivita' formativa dichiarata/attestata ai sensi dell'art. 3; e) l'ente di coordinamento deve possedere una struttura tecnica e organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' oggetto di contributo, nella misura minima di tre risorse umane, di cui almeno due dipendenti dedicati a tali mansioni, assunti a tempo pieno o part-time per l'intero arco dell'annualita' precedente alla presentazione dell'istanza, in applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Ai fini del calcolo del numero dei due dipendenti i lavoratori part-time sono computati pro-quota; f) gli enti coordinati di cui alla lettera d) devono essere dotati di accreditamento regionale alla formazione; g) l'ente di coordinamento e gli enti coordinati non possono essere presenti in piu' di una istanza, pena l'inammissibilita' delle istanze; h) Le ore di attivita' formativa dichiarate/attestate da parte degli enti di coordinamento devono risultare attuate esclusivamente dai rispettivi enti coordinati, pena l'inammissibilita' dell'istanze. 5. Ferma restando l'applicazione diretta dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, al fine di garantire una applicazione graduale e progressiva delle previsioni di cui al presente decreto, i requisiti di cui al comma 4 lettere a), b), d) e f) entrano in vigore a decorrere dall'annualita' 2025. Il criterio di cui al comma 4 lettera e), limitatamente all'annualita' 2024, e' sostituito dal corrispondente criterio previgente come definito al decimo punto elenco della «Documentazione inerente i requisiti di ammissibilita'» nell'allegato del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015. 6. Ai fini dell'ammissibilita', l'istanza di contributo deve prevedere una quota pari ad almeno il 20% e non superiore al 70% del piano finanziario riservata al finanziamento di azioni di sistema finalizzate a favorire la promozione, l'innovazione, l'ampliamento, l'aggiornamento, la personalizzazione e la transizione all'apprendimento duale dell'offerta di formazione professionale o l'aggiornamento tecnologico delle dotazioni tecniche e strumentali degli enti gestori di attivita' formative. Con esclusivo riferimento alle azioni di cui al primo periodo gli enti di coordinamento sono autorizzati preventivamente all'utilizzo del logo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli usi consentiti dalla legge e in conformita' delle disposizioni operative vigenti. |
| Allegato A.1 ELENCO SUB ALLEGATI ALL'ISTANZA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 14 MARZO 1987 N. 40
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
Ripartizione del contributo
1. Il contributo erogabile a ciascun ente di coordinamento beneficiario verra' assegnato, previa richiesta formulata ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, secondo i criteri di seguito elencati: a) attivita' formativa dichiarata/attestata, a cui sara' riservato il 70% delle risorse; b) numero di regioni e province autonome nelle quali viene raggiunto un minimo di seimila ore annue, a cui sara' riservato il 20% delle risorse; c) numero dei dipendenti dell'ente di coordinamento, superiore alla soglia di cui all'art. 2, comma 4 lettera e) e comunque fino ad un massimo di due dipendenti per ciascuna regione e provincia autonoma per la quale e' dichiarata/attestata l'attivita' formativa, a cui sara' riservato il 10% delle risorse. 2. Ai fini della dichiarazione di atto di notorieta' attestante lo svolgimento delle attivita' formative (di seguito DSAN) rientranti nell'ambito delle competenze statali come definite dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia, le istanze di contributo dovranno fare riferimento esclusivamente alle seguenti tipologie di attivita' formativa: a) percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale; b) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, finalizzati al conseguimento di un Certificato di specializzazione tecnica superiore; c) percorsi di formazione professionale finanziati anche parzialmente dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000; d) percorsi di formazione professionale autorizzati o finanziati anche parzialmente dalle Regioni e province autonome finalizzati al conseguimento di una qualificazione regionale rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 3. Ai fini della determinazione dell'attivita' formativa dichiarata/attestata, per le tipologie di attivita' formativa di cui al comma 2, sono assunte convenzionalmente le seguenti unita' di durata standard valide per tutti i percorsi conclusi nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno che precede quello per il quale viene presentata l'istanza di contributo: a) per le tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), mille ore di unita' di durata standard; b) per le tipologie di cui al comma 2, lettera c), venticinque ore di unita' di durata standard; c) per le tipologie di cui al comma 2, lettera d), trecento ore di unita' di durata standard. |
| Allegato A.3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (artt. 38 - 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4
Tipologia dei controlli a campione
1. I controlli a campione sulle informazioni contenute nella DSAN, presentata a corredo dell'istanza di contributo per l'annualita' di riferimento, saranno effettuati secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale 24 marzo 2003 n. 69/VI/2003. 2. L'art. 4 comma 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2003 n. 69/VI/2003 e' cosi' sostituito: «il controllo a campione viene fissato, relativamente alla DSAN presentata da ciascuno degli enti di coordinamento avente diritto, in misura non inferiore al 30% del numero di amministrazioni interessate alla certificazione dei dati». 3. L'art. 4 comma 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2003 n. 69/VI/2003 e' cosi' sostituito: «un corso si intende non certificato, quando non e' identificato tra quelli di competenza dell'amministrazione certificante o quando presenta errori in almeno uno degli elementi identificativi quali, a titolo esemplificativo, la tipologia formativa, la data di conclusione e l'ente coordinato attuatore, fatti salvi i casi di interventi correttivi da parte dell'amministrazione certificatrice». |
| Allegato A.7
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (artt. 38 - 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 5
Limiti temporali dei costi ammissibili
1. Il limite temporale dei costi ammissibili coincide con l'anno solare di ciascuna annualita' di finanziamento. |
| Allegato A.11
Legge 14 febbraio 1987, N° 40 - Preventivo anno [...] RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE VOCI DI SPESA AMMESSE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 6
Modalita' di erogazione
1. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilita' dell'anno di riferimento, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. L'erogazione dell'acconto, pari all'80% del contributo, e' subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria, del piano finanziario rimodulato sulla base del contributo assegnato, comprensivo della relazione analitica a preventivo delle attivita' di cui all'art. 2, comma 6, nonche' alla verifica di regolarita' contributiva sulla base del Documento unico di regolarita' contributiva e alla verifica, nei casi richiesti dalla legge, ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e successive modificazioni. 3. L'erogazione del saldo, nel limite del 20% del contributo assegnato, e' subordinata alla trasmissione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'annualita' per la quale e' stata presentata istanza e relativi atti di approvazione e relazione del Collegio dei Revisori, del rendiconto finale dei costi sostenuti, comprensivo della relazione analitica a consuntivo delle attivita' di cui all'art. 2, comma 6, nonche' all'esito delle verifiche amministrativo contabili svolte dai competenti servizi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e delle verifiche di regolarita' di cui al comma precedente. |
| Allegato A.12
Legge 40/87 - Finanziamento anno _______ SCHEDA INFORMATIVA SU DATI DELL'ENTE DI COORDINAMENTO
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| Art. 7
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987 n. 125, recante «Criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazioni degli enti privati gestori di attivita' formative»; b) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007, che fissa i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo legge n. 40/1987 per l'anno 2008; c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2014 n. 457\Segr D.G.\2014, che fissa i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo legge n. 40/1987 per l'anno 2014; d) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015, recante «Criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987». 2. Ferme restando le previsioni di cui al presente decreto, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sara' possibile aggiornare o integrare l'allegato A e relativi sub allegati. Il presente decreto e' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione su sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Roma, 29 gennaio 2024
Il Ministro: Calderone
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 394 |
| Allegato A.13
Legge 40/87 - Finanziamento anno _______ SCHEDA INFORMATIVA SU DIPENDENTI DELL'ENTE DI COORDINAMENTO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato A.14
Legge 40/87 - Finanziamento anno _______ SCHEDA INFORMATIVA SU DATI DEGLI ENTI COORDINATI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato A.15
Legge 40/87 - Finanziamento anno _______ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) ATTIVITA' FORMATIVA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato A.15a
Legge 40/87 - Finanziamento anno _______ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) DETTAGLIO ATTIVITA' FORMATIVA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato A.15b
Legge 40/87 - Finanziamento anno _______ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) RIEPILOGO ATTIVITA' FORMATIVA
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