Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
DISPOSIZIONE 24 gennaio 2024
Definizione della disciplina tariffaria relativa ai costi di riproduzione e spedizione delle copie di documenti nell'ambito dei procedimenti di accesso documentale e accesso civico generalizzato ed approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze. (Disposizione n. 1).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionari alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40 rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici"», al comma 1, prevede che: «Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici" di cui alla (Misura M1C3, investimento)) 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo puo' avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma».
Vista la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del PNRR, degli accordi con i soggetti attuatoci e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, Misura M1C3 - 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici».
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed, in particolare, l'art. 13 che attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle Regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione.
Visti :
l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;
l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]».
Viste:
la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;
la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito "Ufficio di supporto al Commissario"), nonche' le successive disposizioni di adeguamento organizzativo-funzionale della stessa.
Visti:
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, adottate dall'Autorita' nazionale anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante «Regolamento generale sulla protezione dei dati»;
il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
il regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni, approvato con deliberazione assemblea capitolina n. 6 del 12 febbraio 2019.
Richiamate:
la disposizione commissariale n. 27 del 14 settembre 2023 con la quale e' stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
la disposizione commissariale n. 33 del 22 dicembre 2023 con la quale e' stato nominato il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO) dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni che all'art. 10, al comma 1, stabilisce che «I Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [...], sono direttamente responsabili, per quanto di rispettiva competenza, degli adempimenti di legge in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. [...]», laddove, al comma 2, prevede che «I Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la trasparenza e di responsabili per la prevenzione della corruzione».
Atteso che:
ai sensi dei su richiamati decreto legislativo n. 33/2013 e decreto legislativo n. 97/2006, la trasparenza e' intesa come accessibilita' totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
l'art. 5, comma 3, del su citato decreto legislativo n. 33/2013, come modificato e integrato dal successivo decreto legislativo n. 97/2006, in riferimento alle nuove tipologie di accesso civico e accesso civico generalizzato dispone che l'esercizio del relativo diritto «non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente ne' a motivazione».
Atteso, altresi', che la deliberazione della giunta capitolina n. 436 del 21 dicembre 2023, nel definire le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, ai sensi dell'art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000, all'allegato A) «Altri servizi pubblici» determina, tra le altre, le tariffe per l'accesso procedimentale e per l'accesso civico generalizzato come risultanti dal citato allegato.
Dato atto che:
ai sensi del disposto di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, nel costituire principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza, e' finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare e puo' essere esercitato solo da soggetti portatori di tale interesse e ha per oggetto atti e documenti individuati, formati e/o detenuti dall'amministrazione;
ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone «l'obbligo [...] in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati» prevedendo «il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione», l'accesso civico e' volto a garantire la massima trasparenza dell'organizzazione e dell'attivita' amministrativa attraverso la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali l'Ente ha precisi obblighi di pubblicazione;
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico», l'accesso generalizzato consente a chiunque il «diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis».
Atteso che il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nella persona del Commissario straordinario, entro trenta giorni dall'istanza di accesso civico «semplice» verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso di esito positivo, dispone la pubblicazione di quanto richiesto sul portale istituzionale informandone il richiedente, per il tramite degli uffici di supporto della struttura commissariale, competenti ratione materiae, attraverso la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale (link).
Atteso, altresi', che e' necessario che il Commissario straordinario, nell'ambito dei procedimenti di competenza, preveda e definisca un regime tariffario a copertura:
dei costi di ricerca, riproduzione e spedizione di copie di documenti per l'esercizio da parte degli utenti/cittadini' del diritto di accesso documentale;
dei costi di riproduzione e spedizione di copie di documenti per l'esercizio da parte degli utenti/cittadini del diritto di accesso civico generalizzato.
Considerato che:
il Commissario straordinario per garantire l'esercizio delle diverse forme di accesso rispetto ai dati e ai documenti formati o detenuti dagli uffici della struttura commissariale, nel rispetto delle distinte normative di riferimento, si avvale del personale e degli Uffici di Roma Capitale;
ai fini del tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti e delle funzioni commissariali, sussistono esigenze di standardizzazione ed informatizzazione delle procedure amministrative, anche in relazione all'esercizio del diritto di accesso;
stante la vigenza della convenzione di avvalimento tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e Citta' metropolitana di Roma Capitale, e' opportuno adottare, per i procedimenti di accesso documentale e accesso civico generalizzato, di competenza del Commissario straordinario, la medesima disciplina tariffaria, come riportata nell'Allegato 1 alla presente disposizione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, approvata da Roma Capitale con la su richiamata deliberazione della giunta capitolina n. 436/2023.
Ritenuto opportuno prevedere l'adeguamento automatico delle tariffe oggetto della presente disposizione, in coerenza con i provvedimenti di modifica delle stesse adottati dalla giunta capitolina.
Considerato, altresi', che
nel trattare le istanze di accesso, il Commissario straordinario, per il tramite degli uffici della struttura commissariale competenti ratione materiae, favorisce forme di dialogo con i richiedenti al fine di soddisfare l'interesse conoscitivo dei medesimi, orientando i cittadini/utenti nella corretta individuazione della tipologia di accesso;
l'adozione della modulistica costituisce attuazione del principio di collaborazione che impronta, unitamente a quello della buona fede, i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino/utente di cui all'art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Atteso che l'avvenuta nomina del responsabile per la Protezione dei dati personali (RPD/DPO) dell'Ufficio di supporto al Commissario rende necessario ratificare la modulistica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa all'accesso procedimentale, all'accesso civico e all' civico generalizzato, gia' disponibile sul sito istituzionale, di cui all'Allegato 2 «Modulo accesso procedimentale», all'Allegato 3 «Modulo accesso civico» e all'Allegato 4 «Modulo accesso civico generalizzato», ed integrare le rispettive informative inserendo i riferimenti del predetto RPD/DPO.
Considerato, altresi', che:
la visione dei documenti e la riproduzione degli stessi con apparecchi fotografici o digitali, effettuata in autonomia dal richiedente, sono gratuite, salve tipologie di atti per le quali l'Ente abbia determinato specifiche tariffe;
il rilascio di copie e' subordinato al rimborso del costo di riproduzione e al pagamento dei diritti di ricerca, come stabiliti dalla presente disposizione e dal relativo Allegato 1, in coerenza con la normativa di settore;
le copie dei documenti, formati o detenuti dal Commissario straordinario in originale, possono essere rilasciati in copia conforme, previo pagamento dell'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge;
il pagamento dei costi di estrazione di copia e' effettuato secondo le modalita' indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente disposizione;
l'invio delle copie di documenti con spedizione postale, ove richiesto, e' effettuato con raccomandata A.R., previo pagamento delle spese di spedizione e dei costi di riproduzione parte dell'istante;
il rilascio di dati, documenti o informazioni in formato elettronico e la trasmissione in modalita' telematica sono gratuiti laddove gli stessi siano gia' in formato elettronico ovvero la loro scansione sia possibile senza dover procedere a preventive riproduzioni cartacee.
Dato atto che all'accertamento ed alla regolarizzazione delle somme derivanti dal versamento delle su richiamate tariffe si procedera':
sul Capitolo di entrata 3101088/1179 Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - 1GU - Ufficio Giubileo 2025 - E30102010292PSP «Proventi per la riproduzione di documenti»;
sul Capitolo di entrata 3101089/1082 Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - 1GU - Ufficio Giubileo 2025 - E30102010330RIC - «Diritti di ricerca per il rilascio di documenti».
Atteso che l'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 dispone che «[...] I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l'art. 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. [... ]».
Atteso, altresi', che il su richiamato art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 prevede che «In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241».
Dato atto dell'esigenza di assicurare, in ossequio alle disposizioni dettate dalla normativa di settore, tempestivita' all'attuazione del principio di trasparenza, con l'adozione di ogni misura idonea a promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa e a tutelarne i diritti fornendo opportuna informativa circa le modalita' di esercizio del diritto di accesso e la relativa disciplina tariffaria.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1) di adottare, per i procedimenti di accesso documentale e accesso civico generalizzato, di competenza del Commissario straordinario, la medesima disciplina tariffaria approvata da Roma Capitale con la deliberazione della giunta capitolina n. 436/2023 - allegato A, inerente ai costi di ricerca, riproduzione e spedizione di copie, di cui all'Allegato 1 alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) l'adeguamento automatico delle tariffe di cui al punto 1) della presente disposizione, in coerenza con i provvedimenti di modifica delle stesse adottati da Roma Capitale;
3) di ratificare la modulistica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa all'accesso procedimentale ed all'accesso civico e civico generalizzato, gia' disponibile sul sito istituzionale, di cui all'allegato 2 «Modulo accesso procedimentale», all'allegato 3 «Modulo accesso civico» e all'allegato 4 «Modulo accesso civico generalizzato», ed integrare le rispettive informative inserendo i riferimenti del predetto RPD/DPO;
4) che all'accertamento ed alla regolarizzazione delle somme derivanti dal versamento delle tariffe di cui al punto 1) si procedera':
sul Capitolo di entrata 3101088/1179 Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - 1GU - Ufficio Giubileo 2025 - E30102010292PSP «Proventi per la riproduzione di documenti»;
sul Capitolo di entrata 3101089/1082 Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - 1GU - Ufficio Giubileo 2025 - E30102010330RIC - «Diritti di ricerca per il rilascio di documenti»;
5) di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 443 della legge 234/2021, la presente disposizione provvisoriamente efficace;
6) la trasmissione del presente provvedimento ai competenti organi di controllo e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
7) la notifica della presente disposizione ai dirigenti dell'Ufficio di supporto al Commissario incaricati di assicurarne la piu' ampia diffusione e conoscenza al personale operante presso l'Ufficio di supporto al Commissario, nonche' alla Ragioneria generale di Roma Capitale;
8) di pubblicare la presente disposizione sul sito istituzionale del Commissario straordinario di cui al seguente link https://commissari.gov.it/giubileo2025 nella sezione dedicata.
Roma, 24 gennaio 2024

II Commissario straordinario di Governo: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 493

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Avvertenza:
I seguenti allegati:
- Allegato 1;
- Allegato 2;
- Allegato 3;
- Allegato 4;
sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo:
http://commissari.gov.it/giubileo2025