Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ramandolo». |
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Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del Regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 2001, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ramandolo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ramandolo»; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Friuli-Venezia Giulia, su istanza del Consorzio di tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo con sede in Corno di Rosazzo (UD), piazza XXVII Maggio n. 11, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ramandolo», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Friuli-Venezia Giulia; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 21 dicembre 2023; Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ramandolo». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Ufficio ex PQA IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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