Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA CULTURA |
DECRETO 15 febbraio 2024 |
Dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata «Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e sulle due pendici interessate dai centri eruttivi periferici». |
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LA COMMISSIONE REGIONALE per la tutela del patrimonio culturale del Lazio
Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge del 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 3 recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge del 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge del 6 luglio 2002, n. 137 di seguito Codice; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 91 del 2 luglio 2009 recante «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; Vista la legge del 24 giugno 2013, n. 71 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici di diretta del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014; Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2014 recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo»; Visto il d.d. del 20 marzo 2015 rep. n. 1/2015, a firma del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo per il Lazio, con cui e' stata istituita la Commissione regionale per la tutela del Patrimonio culturale del Lazio che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, «adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'art. 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo Codice»; Visto il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle soprintendenze archeologia e belle arti e paesaggio; Vista la legge del 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (...)», e in particolare l'art. 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89; Visto il d.s.g. n. 204 del 21 aprile 2020 di conferimento al dott. Leonardo Nardella dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo per il Lazio, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; Visto il d.s.g. n. 580 del 30 maggio 2023 prot. n. 4353 di conferimento al dott. Leonardo Nardella dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del MiC per il Lazio, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2 aprile 2021, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' ridenominato «Ministero della cultura»; Visto il d.d. n. 39 del 4 marzo 2021 a firma del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, con cui e' stata modificata la composizione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, in ottemperanza al decreto ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 24 giugno 2021 recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», in vigore dal 30 settembre 2021; Visto il decreto-legge n. 105 del 10 agosto 2023, «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione» convertito con modificazioni dalla legge n. 137 del 9 ottobre 2023; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 17 ottobre 2023 recante «Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, in vigore dal 7 dicembre 2023; Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lett. c) e d) e 138 co. 3 del Codice per i comuni in Provincia di Viterbo di Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Latera, Piansano e Valentano proposta denominata «Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici» comunicata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale prot. n. 11993-P del 18 luglio 2023 assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 5769-A del 20 luglio 2023 e trasmessa all'Amministrazione regionale-Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica Area pianificazione paesaggistica e di area vasta, per consentire la formulazione del proprio parere previsto ai sensi dell'art. 138, comma 3 del Codice; Acquisito il parere condizionato all'accoglimento delle osservazioni formulate dalla stessa Regione Lazio sulla proposta di vincolo in itinere agli atti con prot. Reg.Lazio n. 0876190 del 3 agosto 2023, prot. sabap-vt-em n. 13062-A del 4 agosto 2023, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del sopracitato Codice; Considerato che la citata Soprintendenza ha trasmesso, con nota prot. n. 13611-P dell'11 agosto 2023 ns. prot. n. 6620-A del 14 agosto 2023, alla Regione Lazio, le controdeduzioni alle osservazioni e un aggiornamento degli elaborati della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, modificati in recepimento delle osservazioni avanzate dalla regione. In particolare la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale ha accolto quattro delle osservazioni, mentre ha opportunamente motivato e contro dedotto le ragioni che non hanno consentito di accogliere due delle osservazioni avanzate dalla Regione Lazio; Preso atto che la citata Soprintendenza ha trasmesso, mezzo pec del 9 agosto 2023 e 10 agosto 2023 prot. sabap-vt-em n. 13451-P del 10 agosto 2023 ns. prot. n. 6571-A dell'11 agosto 2023, la proposta corredata da tutti i suoi elaborati alla Provincia di Viterbo e a tutti i comuni interessati dalla proposta stessa, per le disposizioni di cui all'art. 139, comma 1, e all'art. 141, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, affinche' la stessa proposta venisse depositata presso gli Uffici comunali per la libera consultazione e contestualmente affissa all'albo pretorio delle rispettive amministrazioni comunali, della Provincia di Viterbo e della Regione Lazio; Considerato che la citata la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, con i relativi allegati, e' stata affissa all'albo pretorio dei seguenti comuni della provincia di Viterbo (con le date di affissione indicate tra parentesi): Cellere (10 agosto 2023), Farnese (11 agosto 2023), Ischia di Castro (11 agosto 2023), Latera (11 agosto 2023), Piansano (11 agosto 2023), Valentano (10 agosto 2023) dove e' rimasta pubblicata per novanta giorni; Visto che si e' provveduto a pubblicare la suddetta proposta a p. 19 del quotidiano nazionale «La Repubblica» del 2 settembre 2023; a p. 18 del quotidiano «Il Messaggero» del 5 settembre 2023; a p. 3 del «Corriere di Viterbo» del 2 settembre 2023, coerentemente a quanto previsto dagli art. 139 co. 2 e art. 141, co. 1 del Codice; Acquisite le controdeduzioni in merito alle diciannove osservazioni e due ricorsi pervenuti, ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, prot. sabap-vt-em n. 1581-P del 29 gennaio 2024 agli atti ns. prot. n. 807-A del 29 gennaio 2024 allegate al presente decreto; Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio reso ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Codice, nel corso della seduta del 13 febbraio 2024, di cui al verbale n. 5 del 13 febbraio 2024, trasmesso dalla DG ABAP, Servizio V con nota del 14 febbraio 2024 prot. 5478, assunto agli atti con ns. prot. n. 1276 del 15 febbraio 2024; Acquisito il parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, in sede di riunione decisoria convocata in via telematica dal 13 febbraio 2024 al 15 febbraio 2024 come da relativo verbale ns. prot. n. 1293 del 15 febbraio 2024; Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice riguardo a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi; Preso atto che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ricade per la maggior parte nei comuni viterbesi di Latera e di Valentano, e per le restanti in quelli di Cellere, Farnese, Ischia di Castro e Piansano e che la stessa abbraccia buona parte dell'estensione orientale della caldera di Latera; Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unita planimetria allegato n. 7, presenta il notevole interesse pubblico di cui agli art. 136, comma 1, lett. c) e d), art. 138, comma 3, e art. 141 del Codice, per i motivi indicati nella relazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale che si sintetizza: La porzione di territorio dei comuni di Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Latera, Piansano e Valentano qui individuata presenta caratteri e valori paesaggistici unici nel suo genere e formano un insieme paesaggistico di notevole bellezza, aspetti riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 136, comma 1, con particolare riferimento alle lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004. Tale ambito costituisce infatti un settore unitario, omogeneo, coerente e ancora in massima parte integro, originato da comuni processi geomorfologici connessi al sistema vulcanico di Latera, il quale ha generato la caldera omonima, la caldera di Vepe, l'orlo calderico e i centri eruttivi periferici (monti Saliette, Saturnina o Starnina o Montenero, Altieri, Cellere, Monte Marano, Carognone). Tale sistema geomorfologico, oltre a presentare caratteri propri dei paesaggi di origine vulcanica, ivi comprese alcune manifestazioni residuali dell'antica attivita', come le manifestazioni idromagmatiche, le mofete, le acque ferrose e alcaline, ha definito nel tempo, all'esito delle azioni indotte da agenti esogeni e dall'azione dell'uomo che ha plasmato tali aree con le pratiche agro-silvo-pastorali e con la realizzazione di centri e abitati storici di pregio architettonico, un contesto paesaggistico qualificato da valori estetici tradizionali e ricco di quadri naturali integri, di panorami e di vedute di non comune bellezza, peculiarita' spiccate dell'ambito individuato. Il contesto geomorfologico, naturalistico, agrario e la fusione di quest'ultimo con i centri storici di Latera, di Valentano e di Ischia di Castro, abitati che fanno da corona al sistema della caldera, disegnano un paesaggio con forti valori estetici identitari gia' noto da secoli, come dimostrato dalle fonti citate nella documentazione istruttoria e nella relazione generale allegata. Considerato, quindi, che il territorio qui individuato presenta al suo interno le caratteristiche di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d) («i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale...» e «le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze»); [cit. pag. 78 Allegato relazione generale]. L'area interessata dalla presente dichiarazione di notevole interesse pubblico, costituisce dunque un comprensorio di eccezionale interesse e valore per la presenza di particolari condizioni fisiche, orografiche, geomorfologiche e naturali, nonche' per la presenza di evidenze monumentali e strutture storiche rappresentative della tradizione architettonica locale, beni che risultano capillarmente diffusi e indissolubilmente legati al contesto paesaggistico che li accoglie. Cio' ha determinato la necessita' di introdurre prescrizioni finalizzate a garantire una tutela efficace e unitaria dell'area e a preservare il patrimonio presente. [cit. pag. 2 Allegato norme].
Decreta:
Le aree site nei comuni in Provincia di Viterbo di Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Latera, Piansano e Valentano e ricomprese nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata «Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici» e meglio indicate in premessa, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del Codice e rimangono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Codice. Date le specifiche caratteristiche del territorio in esame, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storici, limitando estesi e diffusi fenomeni trasformativi con caratteri marcatamente antropici. Altresi' assume particolare importanza la promozione della conservazione e del recupero del patrimonio storico, elementi che contribuiscono alla qualificazione del valore estetico tradizionale proprio del contesto qui individuato. Per assicurare le finalita' preposte al presente provvedimento, la specifica disciplina prevista persegue, limitatamente agli aspetti paesaggistici obiettivi di qualita' rispettivamente a quanto previsto dall'art. 135, comma 3 del Codice, «la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari» consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinche' possano informare «la loro attivita' ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualita' e sostenibilita'» (art. 131, comma 5 del Codice). Pertanto andranno attentamente considerati i seguenti aspetti: lo sviluppo e l'integrazione di nuove infrastrutture e servizi; le tipologie e le tecniche di coltivazione, con particolare attenzione alla conservazione di sistemi a colture estensive di qualita'; la conservazione del ricco patrimonio storico presente nei tre centri storici considerati e caratterizzanti la caldera, insieme alla conservazione delle strutture con valore storico testimoniale quali fontanili, mole, casali, ponti, cappelle, pozzi presenti nelle aree considerate. Nelle aree ricadenti nel «sistema del paesaggio naturale» andranno assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, della morfologia naturale, degli elementi storici, degli assetti arborei, delle colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio; ugualmente andra' garantito il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale, aspetti piu' dettagliatamente illustrati nelle Norme riportate a seguire. Nelle aree ricadenti nel «sistema del paesaggio agrario» sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, della morfologia naturale dei suoli, degli elementi storici, degli assetti arborei, delle colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario; inoltre, sono assicurati la conservazione degli edifici e dei manufatti rurali che presentano interesse estetico tradizionale e sono testimonianza dell'economia tradizionale, anche in funzione del rapporto con la realta' produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale, mediante la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attivita' compatibili con le tradizioni culturali tipiche. Vanno proseguite, pertanto, le tradizionali attivita' di gestione agricola dei fondi: minima occupazione del suolo e massima naturalita' dei luoghi; avvicendamento e rotazione delle colture; limitazione di colture intensive non storicizzate e non tipiche all'ambito qui considerato, con impatto negativo sulla componente paesaggistica, con modifica dello scenario e dell'assetto panoramico e, conseguentemente, della percezione di tali aree; protezioni dei pascoli. Si raccomanda di salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi (anche se non classificati come aree boscate) [cit. pagg. 2-3 Allegato norme 2]. Tutte le prescrizioni introdotte, per perseguire gli obiettivi di tutela e sopra sinteticamente richiamate, sono puntualmente indicate nelle Norme allegate e le parti dovute alle integrazioni o modifiche effettuate con la presente dichiarazione di notevole interesse pubblico sono riportate in rosso. Le norme, allegate al presente decreto, integrano e puntualizzano quelle gia' allegate al Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2, relativamente agli «ambiti di paesaggio» e ai «beni paesaggistici» individuati nel medesimo PTPR rispettivamente alle tavole A e alle tavole B, con riferimento alle aree ricomprese nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata «Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici» nei comuni di Latera, Valentano, Ischia di Castro e, in parti minori, nei comuni di Cellere, Farnese e Piansano. Le norme riportate nell'allegato Norme 2 integrano e sostituiscono le rispettive Norme del PTPR approvato unicamente per le parti espressamente qui riportate. Pertanto sono state inserite a seguire esclusivamente i punti degli articoli innovati con il presente Decreto tratti dall'allegato Norme 2. Art. 22 - Paesaggio naturale. Tab. A) Paesaggio naturale - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualita' paesistica. Obiettivi di tutela e miglioramento della qualita' del paesaggio. Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilita' del paesaggio; Tab. B) Paesaggio naturale - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela. Tipologie di interventi di trasformazione. Obiettivo specifico di tutela e disciplina: Punto 1 e Punti 1.1, 1.2 e 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5; Art. 23 Paesaggio naturale agrario. Tab. A) Paesaggio naturale agrario - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualita' paesistica. Obiettivi di tutela e miglioramento della qualita' del paesaggio. Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilita' del paesaggio; Tab. B) Paesaggio naturale agrario - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela. Tipologie di interventi di trasformazione. Obiettivo specifico di tutela e disciplina. Punto 1. Uso agricolo e silvo-pastorale. Conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale: Punto 1.1. Punto 1.2. Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo. Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente. Punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5. Punto 6. Uso tecnologico. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale. Punto 6.2. Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3, comma 1, lett. e.4 decreto del Presidente della Repubblica 380/2001). Art. 24 - Paesaggio naturale di continuita'. Tab. A) Paesaggio naturale di continuita' - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualita' paesistica. Obiettivi di tutela e miglioramento della qualita' del paesaggio. Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilita' del paesaggio; Tab. B) Paesaggio naturale di continuita' - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela. Tipologie di interventi di trasformazione. Obiettivo specifico di tutela e disciplina. Punto 1. Uso agricolo e silvo-pastorale. Conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale. Punto 1.1. Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attivita' agricola e zootecnica. Punto 1.2. Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo. Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente. Punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5. Punto 6. Uso tecnologico. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale. Punto 6.2. Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3, comma 1, lett. e.4 decreto del Presidente della Repubblica 380/2001). Punto 6.4. Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui e' richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», allegate decreto legislativo10 settembre 2010. Art. 25 - Paesaggio agrario di rilevante valore. Tab. A) Paesaggio agrario di rilevante valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualita' paesistica. Obiettivi di tutela e miglioramento della qualita' del paesaggio. Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilita' del paesaggio; Tab. B) Paesaggio agrario di rilevante valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela. Tipologie di interventi di trasformazione. Obiettivo specifico di tutela e disciplina. Punto 1. Uso agricolo e silvo-pastorale. Conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale. Punto 1.1. Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attivita' agricola e zootecnica. Punto 1.2. Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo. Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente. Punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5. Punto 6. Uso tecnologico. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale. Punto 6.2. Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3, comma 1, lett. e.4 decreto del Presidente della Repubblica 380/2001). Punto 6.3. Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», allegate al decreto legislativo 10 settembre 2010. Punto 6.4. Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui e' richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», allegate decreto legislativo10 settembre 2010. Art. 26 - Paesaggio agrario di valore. Tab. A) Paesaggio agrario di valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualita' paesistica. Obiettivi di tutela e miglioramento della qualita' del paesaggio. Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilita' del paesaggio; Tab. B) Paesaggio agrario di valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela. Tipologie di interventi di trasformazione. Obiettivo specifico di tutela e disciplina. Punto 1. Uso agricolo e silvo-pastorale. Mantenimento o recupero della vocazione agricola e promozione dello sviluppo sostenibile, sviluppo prodotti locali di qualita', sviluppo agriturismo, ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali, modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione. Punto 1.1. Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attivita' agricola e zootecnica. Punto 1.2. Manufatti necessari alla conduzione del fondo. Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali. Punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6. Punto 6. Uso tecnologico. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale. Punto 6.2. Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3, comma 1, lett. e.4 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001). Punto 6.3. Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», allegate al decreto legislativo 10 settembre 2010. Punto 6.4. Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui e' richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», allegate decreto legislativo10 settembre 2010. Art. 27 - Paesaggio agrario di continuita'. Tab. A) Paesaggio agrario di continuita' - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualita' paesistica. Obiettivi di tutela e miglioramento della qualita' del paesaggio. Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilita' del paesaggio; Tab. B) Paesaggio agrario di valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela. Tipologie di interventi di trasformazione. Obiettivo specifico di tutela e disciplina. Punto 1. Uso agricolo e silvo-pastorale. Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile. Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati. Punto 1.1. Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attivita' agricola e zootecnica. Punto 1.2. Manufatti necessari alla conduzione del fondo. Valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali. Punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6. Punto 6. Uso tecnologico. Promozione e sviluppo del paesaggio agrario diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali. Punto 6.2. Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3, comma 1, lett. e.4 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001). Punto 6.3. Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», allegate al decreto legislativo 10 settembre 2010. Punto 6.4. Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui e' richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», allegate decreto legislativo10 settembre 2010. Art. 30 - Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto. Punti 9-10-11-12-13. Tab. B) Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela. Punto 1. Uso agricolo e silvo-pastorale. Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico. Punto 1.2. Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo. Punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5. Punto 2. Uso per attivita' di urbanizzazione. Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico. Punto 2.3. Punto 3. Uso residenziale. Tutela dei paesaggi del tessuto edilizio storico delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti storici o di fondazione. Punti 3.1, 3.2. Punto 4. Uso produttivo, commerciale e terziario. Tutela e fruizione dei paesaggi dei centri storici, delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti contemporanei. Punto 4.1 Laboratori artigianali. Conservazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'integrità culturale del centro storico. Punti 4.1.1, 4.1.2. Punto 4.2. Strutture commerciali e terziarie. Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico. Punti 4.2.1, 4.2.2. Punto 4.3. Servizi pubblici generali. Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico. Punto 4.3.1. Punto 5. Uso turistico sportivo e culturale. Promozione e fruizione del paesaggio dei centri storici. Punto 5.1. Insediamenti turistici e alberghieri. Conservazione e valorizzazione delle attivita' compatibili con la salvaguardia del centro storico. Punti 5.1.1 e 5.1.2. Punto 5.2. Attrezzature di ristoro e soccorso. Salvaguardia dei tessuti storici. Punto 5.2.1. Punto 5.4. Strutture scientifiche, centri culturali e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura. Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico. Punti 5.4.1 e 5.4.2. Tab. C) Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto - norma regolamentare. Elementi del paesaggio. Norma regolamentare. Punto 5. Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale. Punti 5.1 e 5.2. Al fine di tutelare l'eventuale presenza di resti e/o stratigrafie archeologiche sotto la superficie, si ribadiscono le prescrizioni di natura archeologica, gia' disciplinate dagli articoli 42 e 46 delle Norme del PTPR approvato. Si ribadisce e conferma che nelle aree di interesse archeologico, tutelate anche ai sensi dell'art. 10 del Codice, ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondita' superiore ai 50 cm limitatamente alle sole aree sottoposte alla tutela prevista ai sensi dell'art. 10 del Codice sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice. Per quanto concerne le aree sottoposte alla «salvaguardia delle visuali» individuate dal PTPR (art. 50 delle Norme), essendo state ritenute insufficienti quelle censite nel PTPR approvato relativamente ai valori che la presente dichiarazione ha riconosciuto, si integra quanto gia' rappresentato nelle Tavole A dello stesso PTPR con quanto rappresentato nella tav. 11. In tutte le nuove aree sottoposte a «salvaguardia delle visuali», individuate nella tavola 11, si applicano le previsioni dell'art. 50 delle Norme del PTPR, integrate da quanto espressamente previsto dalle presenti norme. Vengono di seguito specificate le modifiche apportate alle Tavole A e Tavole C del PTPR, cosi' come rappresentate negli elaborati elaborato nn. 11 e 13 della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico. Sono state individuate lungo i tracciati della viabilita' principale le seguenti zone classificate come aree con «salvaguardia delle visuali»: nei territori comunali di Farnese, Valentano e Latera, la Strada provinciale 117, Valle dell'Olpeta, nel tratto che dall'incrocio SP117-SP 47, presso la cappella della Madonna di Loreto, attraversa la piana della caldera in direzione nord-est per raggiungere Latera, e per poi risalire verso l'orlo calderico e incrociare infine la Strada Regionale 312 Castrense in loc. Cantoniera; nel territorio comunale di Valentano il tratto di via delle Mura che cinge la maggior parte del centro storico con veduta aperta sulla piana della caldera e sulle sue pendici; nel territorio comunale di Valentano la via Il Piano che poi diventa strada comunale di Pitigliano nel tratto che dalla Strada regionale 312 Castrense scende nella piana, per incrociare la Strada Provinciale 117 Valle dell'Olpeta. Si precisa, infine, che la presente dichiarazione di notevole interesse pubblico non ha introdotto modifiche alla classificazione dei paesaggi effettuati nelle rispettive tavole A del PTPR approvato e vigente. [cit. pagg. 83 -84 Allegato norme 2]. Resta intesa la piena validita' di tutti gli articoli, i punti e i contenuti delle Norme del P.T.P.R. non espressamente sostituiti o riportati nel presente decreto. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Le relazioni, la cartografia, le osservazioni e le controdeduzioni saranno consultabili integralmente sui siti informatici istituzionali del Ministero della cultura. La documentazione ufficiale che fa parte del presente Decreto comprende: 1) Elaborato n. 01 - Relazione generale; 2) Elaborato n. 02 - Descrizione dei confini; 3) Elaborato n. 03 - Norme 2 allegate al decreto di vincolo; 4) Elaborato n. 04 - Documentazione fotografica; 5) Elaborato n. 05 - Inquadramento territoriale su ortofoto; 6) Elaborato n. 06 - Individuazione e perimetrazione dell'area su C.T.R.; 7) Elaborato n. 07 - Individuazione e perimetrazione dell'area su fogli catastali; 8) Elaborato n. 08 - Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del P.T.P.R.; 9) Elaborato n. 09 - Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola B: beni paesaggistici, del P.T.P.R.; 10) Elaborato n. 10 - Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola B: beni paesaggistici, del P.T.P.R.; 11) Elaborato n. 11 - Modifica della Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del P.T.P.R.; 12) Elaborato n. 12 - Modifica della Tavola B: beni paesaggistici, del P.T.P.R.; 13) Elaborato n. 13 - Modifica della Tavola C: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del P.T.P.R.; 14) Elaborato n. 14 - Localizzazione delle evidenze archeologiche; 15) Elaborato n. 15 - Localizzazione di casali e strutture documentati nell'antico Catasto della Delegazione di Viterbo e nelle mappe I.G.M.; 16) Relazione istruttoria per il perfezionamento della proposta di dichiarazione con: A) Risposta alle considerazioni espresse dalla Regione Lazio nel parere di competenza REGLAZIO/0876190 del 3 agosto 2023, ns. prot. n. 13062-A del 4 agosto 2023, reso ai sensi dell'art. 138 co. 3 del decreto legislativo n. 42/2004; B) Controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 139 co. 5 decreto legislativo n. 42/04. La documentazione sopraelencata e' consultabile sui siti informatici istituzionali del MiC. La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale provvedera' alla trasmissione ai comuni in Provincia di Viterbo di Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Latera, Piansano e Valentano del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, co. 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione. Roma, 15 febbraio 2024
Il Segretario regionale Presidente della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio Nardella
__________ Avvertenza: Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiC per il Lazio all'indirizzo www.lazio.beniculturali.it - nella sezione Amministrazione Trasparente. |
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