LA COMMISSIONE REGIONALE per la tutela del patrimonio culturale del Lazio
Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge del 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 3 recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge del 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge del 6 luglio 2002, n. 137 di seguito codice; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2 luglio 2009 recante «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; Vista la legge del 24 giugno 2013, n. 71 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici di diretta del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014; Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2014 recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo»; Visto il d.d. del 20 marzo 2015 rep. n. 1/2015, a firma del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo per il Lazio, con cui e' stata istituita la commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio che, ai sensi dell'art. 39 comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, «adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo codice»; Visto il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia e belle arti e paesaggio; Vista la legge del 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (...)», e in particolare l'art. 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89; Visto il d.s.g. n. 204 del 21 aprile 2020 di conferimento al dott. Leonardo Nardella dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo per il Lazio, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; Visto il d.s.g. n. 580 del 30 maggio 2023 prot. n. 4353 di conferimento al dott. Leonardo Nardella dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del MiC per il Lazio, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2 aprile 2021, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' ridenominato «Ministero della cultura»; Visto il d.d. n. 39 del 4 marzo 2021 a firma del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, con cui e' stata modificata la composizione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, in ottemperanza al decreto ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 24 giugno 2021 recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», in vigore dal 30 settembre 2021; Visto il decreto-legge n. 105 del 10 agosto 2023, «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione» convertito con modificazioni dalla legge n. 137 del 9 ottobre 2023; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 17 ottobre 2023 recante «Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, in vigore dal 7 dicembre 2023; Considerato il decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023 «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», in vigore dal 31 dicembre 2023 che all'art. 7, comma 6, sostituisce l'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 105/2023 e proroga al 31 marzo 2024 l'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del MiC; Vista la prima proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata «Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone» comprendente i comuni della Provincia di Viterbo di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c) e d) e 138, comma 3, del codice trasmessa, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, alla Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica-Area pianificazione paesaggistica e di area vasta, con note prot. numeri 5299-P e 5300-P del 21 aprile 2022, assunte agli atti ns. prot. n. 3273 del 28 aprile 2022; Acquisito il parere non favorevole della Regione Lazio alla proposta di vincolo in itinere con prot. Reg. Lazio n. 2297336 del 16 maggio 2022, prot. Sabap-vt-em n. 6520-A del 17 maggio 2022, agli atti ns. prot. n. 3823 del 17 maggio 2022, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3 del codice; Preso atto delle osservazioni formulate dalla Regione Lazio, la suddetta Soprintendenza ha accolto gran parte delle modifiche proposte e, con note prot. numeri 12097-P, 12108-P, 12109-P e 12110-P del 19 luglio 2023, agli atti ns. prot. numeri 5806-A del 21 luglio 2023, 5804-A del 21 luglio 2023, 5799-A del 21 luglio 2023 e 5798-A del 21 luglio 2023, ha trasmesso, a seguito di una nuova istruttoria, alla Regione Lazio, la nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata «Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone» dei comuni in Provincia di Viterbo di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c) e d) e 138, comma 3 del codice, per consentire all'amministrazione regionale di formulare nuovamente il parere previsto ai sensi dell'art. 138, comma 3 del codice; Acquisito il parere, ai sensi dell'art. 138, comma 3 del codice, dell'amministrazione regionale prot. Reg. Lazio n. 0876345 del 3 agosto 2023, prot. Sabap-vt-em n. 13068-A del 4 agosto 2023 agli atti ns. prot. n. 6365 del 7 agosto 2023 con il quale si e' preso atto delle modifiche apportate in base alle considerazioni formulate dalla stessa Regione Lazio sulla nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata «Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone»; Considerato che la citata Soprintendenza ha trasmesso la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, corredata da tutti i suoi elaborati, a tutti i comuni interessati dalla proposta stessa, per le disposizioni di cui agli art. 139, comma 1, e art. 141, comma 1, del codice, affinche' la stessa proposta venisse depositata presso gli uffici comunali per la libera consultazione e contestualmente affissa all'albo pretorio delle rispettive amministrazioni comunali, della Provincia di Viterbo e della Regione Lazio con note prot. Sabap-vt-em numeri 13304-P, 13308-P, 13309-P e 13310-P dell'8 agosto 2023 e 13386-P del 9 agosto 2023 (quest'ultima solo al Comune di Canino a seguito di un problema di trasmissione di un allegato) agli atti ns. prot. numeri 6474-A, 6475-A, 6476-A, 6477-A del 9 agosto 2023; Preso atto che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico citata con i relativi allegati, e' stata affissa all'albo pretorio dei comuni interessati della Provincia di Viterbo dove e' rimasta pubblicata per novanta giorni come di seguito specificato: Arlena di Castro dal 21 settembre 2023 al 20 dicembre 2023, prot. Reg. Lazio n. 1039533 del 21 settembre 2023 ns. prot. n. 7435 del 25 settembre 2023; Canino dal 18 agosto 2023 al 16 novembre 2023, prot. Reg. Lazio n. 922255 del 22 agosto 2023, ns. prot. n. 6735 del 23 agosto 2023; Cellere dal 9 agosto 2023 all'8 novembre 2023, prot. Reg. Lazio n. 910904 del 16 agosto 2023, ns. prot. n. 6673 del 18 agosto 2023; Montalto di Castro dal 10 agosto 2023 all'8 novembre 2023 prot. Reg. Lazio n. 910904 del 16 agosto 2023, ns. prot. n. 6673 del 18 agosto 2023; Piansano dal 17 agosto 2023 al 15 novembre 2023 prot. Reg. Lazio n. 922255 del 22 agosto 2023, ns. prot. n. 6735 del 23 agosto 2023; Tarquinia dall'8 agosto 2023 al 6 novembre 2023 prot. Reg. Lazio n. 910904 del 16 agosto 2023, ns. prot. n. 6673 del 18 agosto 2023; Tessennano dal 17 agosto 2023 al 15 novembre 2023 prot. Reg. Lazio n. 922255 del 22 agosto 2023, ns. prot. n. 6735 del 23 agosto 2023; Tuscania dal 9 agosto 2023 al 7 novembre 2023 prot. Reg. Lazio n. 910904 del 16 agosto 2023, ns. prot. n. 6673 del 18 agosto 2023; Considerato che la citata la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e' stata pubblicata anche sul sito web della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale (http://archeologialazio.beniculturali.it/); la stessa e' stata trasmessa anche alla Regione Lazio e alla Provincia di Viterbo per la pubblicazione presso i rispettivi siti istituzionali. Visto che si e' provveduto a pubblicare la suddetta proposta nel quotidiano «Il Messaggero» del 5 settembre 2023 a p. 18 e nel «Corriere di Viterbo» del 4 settembre 2023 a p. 3 coerentemente a quanto previsto dall'art. 139 comma 2 del codice. Considerate le sedici osservazioni, pervenute in tempo utile, da parte dei soggetti aventi titolo a prendere parte al procedimento ai sensi dell'art. 139, comma 5 del codice; tutte le osservazioni sono state puntualmente esposte, contro dedotte e accolte allegate al presente decreto; Acquisite le otto osservazioni in favore e sostegno della proposta di cui trattasi, allegate al presente decreto; Preso atto che la citata Soprintendenza ha trasmesso, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del codice, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, corredata da tutti i suoi elaborati, al Comitato tecnico scientifico, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - servizio V, con note prot. Sabap-vt-em numeri 1695-P, 1699-P, 1701-P del 30 gennaio 2024 agli atti ns. prot. numeri 924-A, 921-A, 920-A; Tenuto conto del parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio reso ai sensi dell'art. 141, comma 2 del codice, nel corso della seduta del 13 febbraio 2024, di cui al verbale n. 5 del 13 febbraio 2024, trasmesso dalla DG ABAP, Servizio V con nota del 14 febbraio 2024 prot. 5478, assunto agli atti con ns. prot. n. 1276 del 15 febbraio 2024; Acquisito il parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, in sede di riunione decisoria convocata in via telematica dal 13 febbraio 2024 al 15 febbraio 2024 come da relativo verbale ns. prot. n. 1293 del 15 febbraio 2024; Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del codice riguardo a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi; Preso atto che l'area, oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, interessa una porzione della Provincia di Viterbo che si sovrappone all'incirca con il bacino idrografico del torrente Arrone, ricadente in particolare nei confini dei seguenti comuni: Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania. Il perimetro dell'area ricalca in parte il tracciato di elementi fisici che caratterizzano il territorio, come strade e corsi d'acqua e in parte i confini dei territori comunali interessati o di fogli e particelle catastali come da elaborato n. 08 - Individuazione e perimetrazione dell'area su fogli catastali allegato al presente decreto. Sinteticamente i limiti dell'area sono i seguenti: partendo dal limite settentrionale della fascia di rispetto del centro storico di Piansano (incluso nel perimetro) il perimetro segue il margine del promontorio verso sud lungo il fosso di Piansano e il tracciato della SP 13 fino al fosso dell'Acquabianca. Ripiegando verso est la perimetrazione segue il confine tra i comuni di Piansano e Tuscania. Prosegue poi per un lungo tratto in direzione sud il corso del fosso Sassovino/delle Tufare/Capecchio. A partire dalla localita' Piana Ittari il perimetro gira intorno alla vasta area boscosa di macchia Riserva fino alla localita' Campo Gallo. Da qui si innesta prima sulla strada Poggio della Ginestra e successivamente, all'altezza del km 1,00 sulla SP4 Dogana e prosegue per un lungo tratto fino al km 9,200. Da questo punto segue dapprima il corso del fosso del Cazzanello, che segna anche il confine fra il territorio di Tuscania e quello di Tarquinia, e successivamente il corso del fosso del Bufalino/dei Due Ponti fino alla SS1 Aurelia. Il perimetro prosegue in direzione nord-ovest lungo la linea ferroviaria fino alle localita' Cipollone e Gaggiola e dopo con la SS1 Aurelia. Il perimetro segue il tracciato stradale fino al km 103 per poi piegare a sud fino alla linea ferroviaria. Perseguendo in direzione nord, seguendo prima la linea ferroviaria e poi una serie di strade rurali e limiti fondiari, il perimetro si innesta nuovamente sulla SP4 in localita' Campo Morto. Seguendo limiti fondiari giunge alla SR312 Castrense all'altezza del km 4,0 ne segue il tracciato fino a poco oltre il km 5,0. Dalla Sorgente del Tufo il perimetro segue in direzione nord-est il corso d'acqua, affluente del fiume Fiora, fino al confine comunale tra Montalto di Castro e Canino. Segue poi il limite meridionale dell'area boscosa in localita' San Pierrotto. Il perimetro dell'area piega verso nord-est seguendo per un tratto il fosso Canestraccio, piegando poi in direzione sud-est per giungere fino alla localita' Sugherella. Dall'altezza del complesso agricolo, seguendo diverse strade interpoderali il limite si dirige verso nord lungo il corso del fosso della Tomba/Arroncino che segna anche il confine fra i Comuni di Canino e Tessennano. In localita' Poggio del Terzo/Ponton di Montalto, seguendo limiti poderali, il perimetro giunge al fosso della Cadutella e ne segue il corso in direzione nord fino a poco oltre il centro storico di Tessennano. Segue poi in direzione est per un breve tratto il confine comunale tra Tessennano e Cellere, fino all'intersezione con il fosso della Tomba/Arroncino. Prosegue in direzione nord lungo questo corso d'acqua per poi proseguire nuovamente lungo il corso del fosso della Cadutella. La perimetrazione prosegue in direzione nord lungo tracciati rurali e limiti poderali fino alla localita' monte di Cellere. Piegando in direzione sud-est e poi est poco, il perimetro si chiude in corrispondenza del limite settentrionale del centro storico di Piansano. [cit. pag. 10 allegato relazione generale]. Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unita planimetria allegato n. 7, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 comma 1, lettera c) e d), art. 138 comma 3, e art. 141 del codice, per i motivi indicati nella relazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale che si sintetizza: La porzione di territorio dei comuni viterbesi di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania, compresa tra il lago di Bolsena e il mar Tirreno, presenta, con il suo andamento perpendicolare alla linea di costa, una sequenza orografica che va dalle aree di origine vulcaniche dell'interno alle zone pre-costiere, caratterizzate da lievi ondulazioni collinari, frazionate da una fitta rete idrografica, e dalla compresenza di cospicui caratteri naturali e agrari. Quest'area conserva tuttora un'alta qualita' paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese, in cui le componenti naturali e antropiche presenti e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato questo territorio e conservano ancora un soddisfacente livello di integrita', tale da determinare un insieme paesaggistico di notevole pregio. La presenza di rilevanti testimonianze storiche attestanti le diverse fasi d'uso susseguitesi in questa parte di territorio dall'eta' preromana a quella attuale, inclusi i centri storici, contribuiscono a formare un paesaggio caratterizzato da un aspetto avente un elevato valore estetico e tradizionale. Inoltre, la conformazione orografica di questo territorio, caratterizzato da una notevole apertura di visuale, determina ottime condizioni di visuali e notevoli effetti percettivi per cui e' possibile godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche..[omissis]. Inoltre si contraddistingue per un articolato mosaico di paesaggi ed ecosistemi che si succedono dalle propaggini meridionali dei Monti Volsini con ripiani tufacei, all'articolato sistema di colline e piccoli pianori della parte centrale, fino al paesaggio agrario di bonifica della pianura costiera, con un'altitudine che oscilla tra i 530 e i 15 m slm circa. Nel complesso presenta una morfologia, un tempo piu' aspra, addolcita dalle millenarie attivita' agricole e dall'ininterrotta successione degli insediamenti umani. [cit. pagg. 2-3 allegato relazione generale]; In conclusione, all'area delimitata, per l'alto livello di integrita', permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, e' attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico; L'area rappresenta una testimonianza culturale di valore eccezionale, le cui evidenze archeologiche, monumentali e paesaggistiche sono espressive dei valori del contesto di giacenza e in simbiosi tra loro. La sua consistenza materiale deve essere salvaguardata non gia' ai fini di un mero mantenimento di valori estetico-percettivi, ma anche perche' depositaria dei valori identitari. [cit. pag. 8. allegato relazione generale];
Decreta:
Le aree site nei comuni in Provincia di Viterbo di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania e ricomprese nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata «Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone» e meglio indicate in premessa, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e rimangono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto codice. Date le specifiche caratteristiche del territorio in esame, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storico-archeologici, anche con riguardo al mantenimento di una ridotta impronta antropica, limitando estesi e diffusi fenomeni trasformativi di carattere produttivo. Per non vanificare gli effetti del presente provvedimento, che la specifica disciplina d'uso qui indicata, persegua per il paesaggio gli obiettivi di qualita' a termini dell'art. 135, comma 3, del codice, assicurando «la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari» e consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinche' possano informare «la loro attivita' ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualita' e sostenibilita'». (art. 131, comma 5 del codice). Pertanto, andranno attentamente considerati i seguenti aspetti: lo sviluppo e l'integrazione di nuove infrastrutture e servizi; le tipologie e le tecniche di coltivazione; la conservazione del ricco patrimonio archeologico, storico e edilizio tradizionale presente sia nei numerosi insediamenti rurali che nei borghi storici del territorio. Considerato, inoltre, che l'area della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico, costituisce un comprensorio di eccezionale interesse e valore, determinato anche e soprattutto dalla presenza, in molti casi storicizzata, di rilevanti evidenze monumentali e archeologiche che appaiono capillarmente diffuse e indissolubilmente legate al contesto paesaggistico che le accoglie, si ravvisa la necessita' di garantire una tutela efficace e unitaria dell'area e di preservare il patrimonio presente. Pertanto, le norme del PTPR, riferibili ai diversi paesaggi indicati, vengono integrate dalle seguenti prescrizioni: Nelle aree ricadenti nel «sistema del paesaggio naturale» sono assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale. Pertanto, non sono consentiti: interventi che alterano la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali; interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicita' geomorfologica, sesti d'impianto, modalita' e tipologia di colture; asportazione e danneggiamento della flora spontanea, ove producano l'alterazione dell'aspetto e delle caratteristiche del paesaggio; introduzione di specie vegetali esogene, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio; modificazione, rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali (fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.) caratteristici del paesaggio rurale; eliminazione di recinzioni e delimitazioni tradizionali dei fondi, quali muri a secco e siepi, e la realizzazione di nuove recinzioni che pregiudichino la continuita' visuale del paesaggio. Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, sono assicurati la conservazione dell'aspetto naturalistico e dell'assetto storico dei corsi d'acqua, comprensivo delle relative sponde. Pertanto, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalita': opere e manufatti idraulici d'interesse storico-paesaggistico presenti lungo i corsi d'acqua - ancorche' rinvenuti nel corso di nuovi interventi - devono essere conservati, anche ai fini della loro valorizzazione; gli interventi volti alla sicurezza idraulica devono essere realizzati nel rispetto delle componenti naturalistiche dei corsi d'acqua e delle relative sponde; non e' consentita la modifica dell'andamento dei corsi d'acqua, a meno di comprovate esigenze di sicurezza idraulica; Nelle aree ricadenti nel «sistema del paesaggio agrario», sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario; inoltre, sono assicurati la conservazione degli edifici e dei manufatti rurali che presentano interesse estetico tradizionale e sono testimonianza dell'economia tradizionale, anche in funzione del rapporto con la realta' produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale, mediante la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attivita' compatibili con le tradizioni culturali tipiche. Vanno proseguite, pertanto, le tradizionali attivita' di gestione agricola dei fondi: minima occupazione del suolo e massima naturalita' dei luoghi; avvicendamento e rotazione delle colture; protezioni dei pascoli; manutenzione degli oliveti e dei vigneti; fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio. Si raccomanda di salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e ai margini dei campi. Pertanto, non sono consentiti: interventi che alterano in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 1942, ferma restando l'ammissibilita' del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici. I manufatti edilizi in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purche' tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali (fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.) caratteristici del paesaggio rurale; eliminazione delle strade interpoderali e i tracciati viari secondari; eliminazione delle recinzioni/delimitazioni tradizionali dei fondi, quali muri a secco e siepi, e la realizzazione di nuove recinzioni che pregiudichino la continuita' visuale del paesaggio; Nelle aree ricadenti nel «sistema del paesaggio naturale» e nel «sistema del paesaggio agrario», fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia areali e verticale con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione unica» di cui alla parte II, art. 10 delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», allegate al decreto legislativo 10 settembre 2010, ove consentiti, la proposta progettuale dovra' essere completa della documentazione, cosi' come definita al punto 4 dell'allegato tecnico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005. In particolare la relazione paesaggistica dovra': motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili; tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di piu' impianti gia' realizzati o in itinere; prevedere adeguate opere di mitigazione finalizzate all'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi di ricucitura con altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze; prevedere un adeguato studio di intervisibilita' dai centri storici, dai punti e percorsi panoramici e dai beni archeologici, monumentali e rurali individuati; Nelle aree ricadenti in «paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto» sono assicurati la conservazione degli edifici e delle costruzioni eseguiti anteriormente al 1942, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, ma che abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia tradizionale; gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali. Pertanto, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalita': gli immobili eseguiti anteriormente al 1942 non possono essere oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilita' del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici; gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purche' tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso; gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze, e' prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali; in corrispondenza delle coperture non e' consentita, di norma, la realizzazione e l'installazione di elementi estranei alla tradizione costruttiva locale; non e' consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l'ammissibilita' di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato; gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni devono essere effettuati mantenendo l'omogeneita' storica e tecnologica, ed impiegando tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali; l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni devono essere realizzati in modo che non peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura dell'edificio e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in modo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici; per la viabilita' e gli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico e' assicurata la tutela delle componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria, alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. Negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interrate; In ultimo, al fine di evitare di modificare l'aspetto esteriore dei luoghi e di tutelare l'eventuale presenza di resti e/o stratigrafie archeologiche sotto la superficie, si ribadiscono le seguenti prescrizioni di natura archeologica, gia' disciplinate dagli articoli 42 e 46 delle norme del PTPR approvato: nelle aree individuate nella tavola B del PTPR come di interesse archeologico (ex art. 142, comma 1, lettera m) del codice), ricomprese all'interno del perimetro dal presente provvedimento di dichiarazione, ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondita' superiore ai 50 cm, e' subordinata all'autorizzazione paesaggistica integrata dal preventivo parere archeologico della Soprintendenza ai sensi degli articoli 42 e 46 delle norme del PTPR; ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondita' superiore ai 50 cm su aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 10 del codice sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del codice; e' fatto divieto di effettuare qualsiasi intervento teso a modificare l'aspetto esteriore e interno di ambienti ipogei, cunicoli e vie cave (tagliate). Per quanto concerne le «aree di visuale» individuate dal PTPR, essendo state ritenute insufficienti con i valori che la presente dichiarazione ha riconosciuto nel territorio in esame e vuole quindi tutelare, si integra quanto gia' rappresentato nelle tavole A dello stesso Piano regionale estendendo lungo i tracciati della viabilita' principale le zone classificate come «aree di visuale», per le quali varranno, pertanto, le previsioni dell'art. 50 delle norme del PTPR. Vengono di seguito specificate le modifiche apportate alla tavola A del PTPR, cosi' come rappresentate nell'elaborato n. 13 della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico. Vengono estese lungo i tracciati della viabilita' principale le zone classificate come «aree di visuale»: nel territorio del Comune di Arlena di Castro, il tratto della SP113 Arlenese, in continuita' con il tratto gia' classificato nel territorio di Piansano; nel territorio del Comune di Tuscania, il tratto della SP13 Piansanese, in continuita' con il tratto gia' classificato nel territorio di Piansano; nei territori dei Comuni di Tuscania e Montalto di Castro, il tratto della SP4 Dogana, in continuita' con il tratto proveniente da nord-est gia' classificato; nei territori dei Comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, il tratto della SS1 Aurelia, in continuita' con il tratto proveniente da sud gia' classificato. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del codice, all'interno del perimetro dal presente provvedimento di dichiarazione sono escluse dall'applicazione dell'art. 50 delle norme del PTPR le aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al «paesaggio degli insediamenti urbani» e al «paesaggio degli insediamenti in evoluzione». Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione dell'art. 50 i tratti dei percorsi panoramici in trincea. In conclusione, con la presente dichiarazione si confermano le attribuzioni dei «paesaggi» cosi' come individuati e graficizzati nella tavola A del PTPR, ad eccezione delle aree di visuale appena indicate. [cit. pagine 1-4 allegato n. 3 norme]. Le presenti norme integrano e puntualizzano quelle gia' stabilite dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10 giugno 2021 - Supplemento n. 2, relativamente ai «beni paesaggistici» e agli «ambiti di paesaggio» individuati nel medesimo PTPR rispettivamente alle tavole B e alle tavole A, con riferimento all'area, ricadente nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata «Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone», localizzata nella Provincia di Viterbo, nei Comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania. Resta, inoltre, valido l'intero corpo normativo gia' previsto dal PTPR della Regione Lazio succitato. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Le relazioni, la cartografia, le osservazioni e le controdeduzioni saranno consultabili integralmente sui siti informatici istituzionali del Ministero della cultura. La documentazione ufficiale che fa parte del presente decreto comprende: 1. Elaborato n. 01 - Relazione generale; 2. Elaborato n. 02 - Descrizione dei confini; 3. Elaborato n. 03 - Norme allegate al decreto; 4. Elaborato n. 04 - Documentazione cartografica e iconografica; 5. Elaborato n. 05 - Documentazione fotografica; 6. Elaborato n. 06 - Inquadramento territoriale su ortofoto; 7. Elaborato n. 07 - Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM; 8. Elaborato n. 08 - Individuazione e perimetrazione dell'area su fogli catastali; 9. Elaborato n. 09 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM; 10. Elaborato n. 10 - Individuazione e perimetrazione dell'area sulla tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR; 11. Elaborato n. 11 - Individuazione e perimetrazione dell'area sulla tavola B: beni paesaggistici, del PTPR 12. Elaborato n. 12 - Individuazione e perimetrazione dell'area sulla tavola C: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR; 13. Elaborato n. 13 - Proposta di modifica della tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR; 14. Elaborato n. 14 - Proposta di modifica della tavola B: beni paesaggistici, del PTPR; 15. Elaborato n. 15 - Proposta di modifica della tavola C: beni paesaggistici, del PTPR; 16. Elaborato n. 16 - Relazione istruttoria per il perfezionamento della proposta di dichiarazione. Controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 139, comma 5, decreto legislativo n. 42/2004. La documentazione sopraelencata e' consultabile sui siti informatici istituzionali del MiC. La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale provvedera' alla trasmissione ai comuni in Provincia di Viterbo di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione. Roma, 15 febbraio 2024
Il Segretario regionale Presidente della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio Nardella
__________ Avvertenza: Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiC per il Lazio all'indirizzo www.lazio.beniculturali.it - nella sezione Amministrazione Trasparente. |