Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2024 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).


In data 22 febbraio 2024, alle ore 15,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024):
Per l'A.Ra.N.:
il Presidente - Cons. Antonio Naddeo (firmato)

Per le Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato)
CGS (firmato)
CIDA (non firmato)
CISAL (firmato)
CISL (firmato)
CODIRP (firmato)
CONFEDIR (firmato)
CONFSAL (firmato)
COSMED (firmato)
CSE (firmato)
UIL (firmato)
USB (non firmato)

 
Allegato
Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti
e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024)

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo del presente contratto e' indicato come decreto legislativo n. 165 del 2001.

 
Art. 2.
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto delle funzioni centrali;
B) Comparto delle funzioni locali;
C) Comparto dell'istruzione e della ricerca;
D) Comparto della sanita'.

 
Art. 3.
Comparto delle funzioni centrali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e quello in servizio nella Provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:
I. : - Ministeri, Avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL;
Agenzia italiana del farmaco - AIFA;
Agenzia italiana per la gioventu' - AIG, gia' Agenzia nazionale per i giovani;
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, fino alla data di decorrenza della sua soppressione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni;
Agenzia per la coesione territoriale (fino al 30 novembre 2023);
Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo - AICS;
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE;
Agenzia per l'Italia digitale - AGID;
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata - ANBSC;
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR;
Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia - ItaliaMeteo;
Ispettorato nazionale del lavoro - INL;
Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;
Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;
Altre agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
II. : - Agenzia delle entrate;
Agenzia delle dogane e dei monopoli;
III. : - Accademia nazionale dei lincei;
Aero Club d'Italia - AeCI;
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;
Automobile Club d'Italia - ACI;
Autorita' di bacino distrettuali;
Autorita' per la laguna di Venezia - Nuovo magistrato delle acque;
Club Alpino italiano - CAI;
Consorzio dell'Adda;
Consorzio dell'Oglio;
Consorzio del Ticino;
Ente nazionale per il Microcredito - ENM;
Enti Parco nazionali;
Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
Ente strumentale alla Croce rossa italiana;
Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;
Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS;
Lega italiana per la lotta contro i tumori - LILT;
Lega navale italiana - LNI;
Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 920, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;
IV. : - Ente nazionale aviazione civile - ENAC;
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA;
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV.

 
Art. 4.
Comparto delle funzioni locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle funzioni locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:
Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti;
Province, Citta' metropolitane, Enti di area vasta, liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della Regione Sicilia;
Comuni;
Comunita' montane;
ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati;
Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di comuni;
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 
Art. 5.
Comparto dell'istruzione e della ricerca

1. Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dipendente da:
I. : - Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonche' ogni altro tipo di scuola statale;
II. : - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, Conservatori di musica e Istituti superiori di studi musicali anche a seguito della loro trasformazione in conservatori di musica statali;
III. : - Universita', Istituzioni universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
IV. : - Consiglio nazionale delle ricerche - CNR;
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;
Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA;
Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA;
Istituto italiano di studi germanici - IISG;
Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - INdAM;
Istituto nazionale di astrofisica - INAF;
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN;
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV;
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS;
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM;
Istituto nazionale di statistica - ISTAT;
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione - INVALSI;
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN;
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP;
Istituto superiore di sanita' - ISS;
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA;
Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»;
Stazione zoologica «Antonio Dohrn»;
V. : - Agenzia spaziale italiana - ASI;
VI. : - Personale ex ISPESL transitato all'INAIL ai sensi dell'art. 7, comma 5, decreto-legge n. 78/2010; personale ex ISFOL transitato all'ANPAL ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150/2015 fino alla data di decorrenza della soppressione dell'ANPAL ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni.

 
Art. 6.
Comparto della sanita'

1. Il comparto di contrattazione collettiva della sanita', comprende il personale non dirigente dipendente da:
Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;
Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Ente ospedaliero ospedali Galliera di Genova;
Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
Fondazione Toscana «Gabriele Monasterio» per la ricerca medica e di sanita' pubblica;
Azienda regionale emergenza sanitaria 118 - ARES 118;
Azienda regionale emergenza urgenza - AREU;
Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna - AREUS;
Azienda Zero;
Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale - ESTAR;
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS;
Agenzia regionale di coordinamento per la salute - ARCS;
Agenzia di controllo del sistema socio sanitario lombardo - ACSS;
Agenzia regionale per la salute ed il sociale Puglia - AReSS Puglia;
Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria - A.LI.SA.;
Azienda regionale della salute Sardegna - ARES Sardegna;
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' - INMP;
Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
Altri enti del servizio sanitario.

 
Art. 7.
Aree dirigenziali

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti gia' ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:
A) Area delle funzioni centrali;
B) Area delle funzioni locali;
C) Area dell'istruzione e della ricerca;
D) Area della sanita'.
2. L'area delle funzioni centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle funzioni centrali di cui all'art. 3 del presente CCNQ, ivi inclusi i dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero della salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, i professionisti gia' ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di cui all'art. 5, comma 1, punto VI del presente CCNQ.
3. L'area delle funzioni locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali di cui all'art. 4 del presente CCNQ, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto sanita' di cui all'art. 6 del presente CCNQ, nonche' i segretari comunali e provinciali.
4. L'area dell'istruzione e della ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca di cui all'art. 5 del presente CCNQ.
5. L'area della sanita' comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri, sanitari e delle professioni sanitarie delle amministrazioni del comparto sanita' di cui all'art. 6 del presente CCNQ, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.

 
Art. 8.
Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Ferma restando la finalita' di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno dei comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarieta', e' costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area, e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalita' che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

 
Art. 9.
Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione (2019-2021) stipulato in data 3 agosto 2021 e nel CCNQ per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021 stipulato il 10 agosto 2022.