Gazzetta n. 50 del 29 febbraio 2024 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 24 gennaio 2024
Modifiche al regolamento n. 1/2000, sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento n. 86)


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) n. 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati di seguito «regolamento»);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, di seguito «codice»);
Visto il decreto legislativo n. 51 del 2018, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Visto l'art. 156, comma 3, del Codice ai sensi del quale il Garante definisce con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, del Codice medesimo, nonche' agli articoli 57 e 58 del regolamento;
Visti i regolamenti del Garante nn. 1, 2, e 3/2000, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2000, n. 162 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 1, del regolamento n. 1/2000, che individua i principi ai quali deve essere ispirata l'organizzazione dell'ufficio del Garante;
Visto l'art. 8, commi 2 e 3, del citato regolamento n. 1/2000, che articola l'ufficio del Garante in unita' organizzative di primo e di secondo livello e individua le unita' di primo livello nei dipartimenti, nei servizi e, laddove costituite nelle unita' temporanee;
Vista la delibera del Garante n. 118 del 22 febbraio 2018 con la quale sono stati individuati o rideterminati i compiti dei servizi e dipartimenti del Garante;
Rilevato che gli ambiti di competenza del Dipartimento affari legali e di giustizia (DALG), cosi' come individuati dalla delibera del Garante n. 118 del 22 febbraio 2018, comprendono la trattazione degli affari legali dell'autorita' con specifico riguardo al contenzioso derivante dall'impugnazione di atti e provvedimenti dell'autorita', di gestione o relativi alle materie di competenza istituzionale, l'esame di segnalazioni o reclami connessi all'attivita' di polizia o in ambito di giustizia nonche' la supervisione dell'attivita' della segreteria di sicurezza istituita presso la Segreteria generale;
Viste le diverse segnalazioni, reclami, altri affari di amministrazione attiva e opposizioni a provvedimenti del Garante, ai sensi dell'art. 152 del Codice in capo al predetto Dipartimento;
Preso atto della eterogeneita' dei compiti assegnati al DALG, quale risultato dell'accorpamento nell'attuale Dipartimento di due distinte unita' organizzative, l'Unita' affari legali e l'Unita' affari di giustizia disposto con delibera n. 19 del 29 ottobre 2003, e del notevole carico di lavoro gravante sul Dipartimento, in materie peraltro disomogenee tra loro e regolate da disposizioni legislative, regolamentari e organizzative aventi particolari specificita';
Ritenuto che la complessita', la specialita' e la consistenza del contenzioso derivante dall'impugnazione di atti e provvedimenti dell'autorita' afferenti alla gestione o relativi alle materie di competenza istituzionale, comportano la necessita' di rafforzare il coordinamento riguardante la trattazione del contenzioso avverso i provvedimenti emessi dal Garante, anche in considerazione dei significativi effetti finanziari a carico del bilancio dell'autorita' conseguenti ad eventuali esiti non favorevoli dei relativi procedimenti giudiziari;
Ritenuto di demandare ad una diversa unita' organizzativa, secondo un criterio di organicita' e omogeneita' delle materie, le competenze afferenti all'esame di segnalazioni o reclami connessi all'attivita' di polizia o in ambito di giustizia nonche' al supporto all'attivita' della segreteria di sicurezza istituita presso la Segreteria generale;
Ritenuto, pertanto, di sopprimere il Dipartimento affari legali e di giustizia (DALG) e di istituire, a far data dal 1° marzo 2024, il Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza (DAGES) ed il Servizio affari legali (SAL);
Preso atto dell'esigenza di esplicitare gli ambiti di rispettiva competenza del DAGeS e del SAL, in considerazione della soppressione del Dipartimento affari legali e di giustizia;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra illustrato, di dover apportare all'art. 8, comma 5, primo periodo, del regolamento n. 1/2000, la conseguente modifica, aggiungendo dopo le seguenti parole «f) servizio per le relazioni con il pubblico», le parole «g) Servizio affari legali» e di dover altresi' apportare all'art. 8, comma 5, quarto periodo, la conseguente modifica, sostituendo le seguenti parole «l) affari legali e di giustizia», con le parole «l) affari di giustizia e di sicurezza», come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Considerato che le rappresentanze sindacali del Garante sono state informate in ordine alla soppressione del Dipartimento affari legali e di giustizia e alla contestuale istituzione del Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza e del Servizio affari legali, nel corso di incontri e di riunioni su temi di interesse sindacale;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Tutto cio' premesso il Garante:

ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice, delibera nei termini di cui in motivazione di:
a) sopprimere il Dipartimento affari legali e di giustizia (DALG) come unita' organizzativa di primo livello;
b) istituire il Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza (DAGES) ed il Servizio affari legali (SAL) come unita' organizzative di primo livello;
c) modificare l'art. 8, comma 5, primo e quarto periodo, del regolamento n. 1/2000, come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
d) di stabilire che le modifiche di cui al punto c) entrano in vigore 1° marzo 2024;
e) in considerazione della predetta soppressione del Dipartimento affari legali e di giustizia (DALG), i compiti del DAGeS e del SAL sono cosi' individuati:
Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza (DAGES)
Cura gli affari inerenti ai trattamenti di dati personali connessi all'attivita' forense, nonche' ai trattamenti effettuati presso Forze di polizia, uffici giudiziari, organi di autogoverno di magistrature e presso il Ministero della giustizia; effettua l'istruttoria dei correlati procedimenti, con predisposizione degli schemi di provvedimento relativi all'amministrazione attiva (segnalazioni, reclami, quesiti, DPIA, procedure IMI, etc.). Supporta l'attivita' della Segreteria di sicurezza istituita presso la Segreteria generale. Cura l'istruttoria inerente all'attivita' consultiva del Garante su schemi di atti amministrativi generali nelle materie di competenza. Cura i rapporti con i responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento;
Servizio affari legali (SAL)
Cura la trattazione degli affari legali dell'Autorita', con specifico riguardo al contenzioso derivante dall'impugnazione di atti e provvedimenti, anche di carattere gestionale o relativi alle materie di competenza istituzionale. In particolare, svolge l'attivita' defensionale dell'Autorita' avverso le impugnazioni dei provvedimenti o delle ordinanze ingiunzioni in sede giudiziaria sia in primo grado, sia per i ricorsi presso la Corte di cassazione, predisponendo le pertinenti memorie difensive a supporto dell'Avvocatura dello Stato. Predispone le memorie del Garante in relazione a procedimenti innanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Monitora l'andamento del contenzioso nei procedimenti in cui e' coinvolto il Garante;
f) il Segretario generale fornisce con propria determinazione eventuali chiarimenti interpretativi sui citati ambiti di competenza. Al fine di garantire la necessaria continuita' nello svolgimento delle principali attivita' istruttorie attualmente assegnate ai singoli dirigenti, gli stessi sono chiamati a condurle a conclusione in coordinamento con i dirigenti subentrati nella medesima competenza, anche sulla base di disposizioni fornite dal Segretario generale.
Ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice, dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2024

Il presidente e relatore: Stanzione Il segretario generale: Mattei
 
Allegato A
Modifica al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati
personali

All'art. 8, comma 5, primo e quarto periodo.
Nell'art. 8, comma 5, primo periodo, del regolamento n. 1/2000, dopo le seguenti parole «f) servizio per le relazioni con il pubblico», sono aggiunte le parole «g) servizio affari legali»;
Nell'art. 8, comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «l) affari legali e di giustizia», con le seguenti: «l) affari di giustizia e di sicurezza».