Gazzetta n. 50 del 29 febbraio 2024 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»
DECRETO RETTORALE 20 febbraio 2024
Modifiche allo statuto.


IL RETTORE

Visti:
la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;
lo statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamate:
la delibera n. 60/2024 del 6 dicembre 2023 con cui il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche allo statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
la delibera n. 42/2024 del 6 dicembre 2023 con cui il senato accademico ha approvato le modifiche allo statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
la nota prot. n. 367027 del 7 dicembre 2023 con cui gli uffici hanno trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca MUR, mediante posta elettronica certificata, le modifiche allo statuto di Ateneo approvate dal senato accademico il 6 dicembre 2023;
Considerato:
che con nota MUR prot. n. 2005 del 9 febbraio 2024 il Ministero dell'universita' e della ricerca MUR ha presentato osservazioni circa le modifiche allo statuto di Ateneo approvate dal senato accademico in data 6 dicembre 2023;
che con delibera del 20 febbraio 2024 il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle osservazioni ministeriali;
che con delibera del 20 febbraio 2024 il senato accademico ha approvato l'accoglimento delle osservazioni ministeriali;
Richiamata:
la delibera n. 42/2024 del 6 dicembre 2023 nella parte in cui il senato accademico ha dato mandato al magnifico rettore e al direttore generale di redigere un testo dello statuto riordinato, mediante una nuova numerazione progressiva degli articoli e la sostituzione della divisione del testo in «Parte/Sezione» con la divisione di secondo livello «Titolo/Capo», a seguito degli esiti del controllo ministeriale;

Decreta:

Art. 1

Modifiche e integrazioni

1. Allo statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le modifiche e integrazioni riportate all'allegato 1, parte integrante del presente decreto rettorale.
 
Allegato 1

Modifiche allo statuto di Ateneo

Art. 1.
Modifiche all'art. 1, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011
del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. Compiti primari dell'Ateneo sono la ricerca, la didattica e la loro ricaduta pubblica e sociale attraverso apposite iniziative di terza missione, attivita' inscindibili volte a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto delle liberta' della scienza e dell'insegnamento. Per la sua secolare identita' di studio generale, l'Ateneo riconosce pari dignita' e opportunita' a tutte le discipline che ne garantiscono la ricchezza scientifica e formativa. L'Ateneo tutela e innova il proprio patrimonio culturale rispondendo alle diverse esigenze espresse dalla societa'.».
2. All'art. 1, comma 5, le parole «studenti, professori, ricercatori» sono sostituite dalle parole «studentesse e studenti, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori».
3. All'art. 1, comma 7, le parole «studenti, professori, ricercatori» sono sostituite dalle parole «studentesse e studenti, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori».
4. All'art. 1, dopo il comma 8, e' inserito il seguente comma «9. Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Universita' di Bologna, in coerenza con le Linee guida per la visibilita' di genere nella comunicazione istituzionale, il presente statuto, ogni volta in cui e' possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando per esigenze di sintesi e' usata la sola forma maschile, questa e' da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunita' accademica.».

 
Art. 2

Vigore ed efficacia

1. Il presente decreto rettorale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bologna, 20 febbraio 2024

Il rettore: Molari
 
Art. 2.
Modifica all'art. 2.1, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 2.1, alla lettera b), la parola «imprenditoriale» e' sostituita con la parola «professionale».
2. All'art. 2.1, alla lettera g), la parola «permettere» e' sostituita con la parola «garantire».
3. All'art. 2.1, le lettere a), b), c), d), e), f) e g), sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», «comma 3», «comma 4», «comma 5», «comma 6» e «comma 7».

 
Art. 3.
Modifiche all'art. 2.2, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 2.2, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera «b-bis) L'Universita' fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e ai dati della ricerca, promovendo la libera disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo e la loro comunicazione al pubblico, nel rispetto della normativa vigente.».
2. All'art. 2.2, le lettere a), b), b-bis) e c), sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», «comma 3» e «comma 4».

 
Art. 4.
Modifiche all'art. 2.3, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 2.3, le lettere a), b), c) e d), sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», «comma 3» e «comma 4».

 
Art. 5.
Modifiche all'art. 2.4, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 2.4, la lettera a), e' sostituita dalla seguente lettera «a) L'Ateneo si dota di sistemi valutativi per misurare il valore e la qualita' della didattica, della ricerca e delle attivita' di terza missione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.».
2. All'art. 2.4, alla lettera b), le parole «al personale docente e tecnico amministrativo» sono sostituite dalle parole «ai professori, ai ricercatori, ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo.».
3. All'art. 2.4, le lettere a) e b), sono rideterminate rispettivamente in «comma 1» e «comma 2».

 
Art. 6.
Modifiche all'art. 2.5, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 2.5, alla lettera a), le parole «di studenti, docenti e» sono sostituite dalle parole «degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del».
2. All'art. 2.5, le lettere a), b), c) e d), sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», «comma 3» e «comma 4».

 
Art. 7.
Modifiche all'art. 2.6, statuto di Ateneo emanato con d.r. n.
1203/2011
del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 2.6, alla lettera b), la parola «adopera» e' sostituita dalla parola «impegna».
2. All'art. 2.6, le lettere a) e b), sono rideterminate rispettivamente in «comma 1» e «comma 2».

 
Art. 8.
Modifiche all'art. 2.7, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 2.7, alla lettera a), la parola «sui» e' sostituita dalla parola «nei».
2. All'art. 2.7, le lettere a) e b), sono rideterminate rispettivamente in «comma 1» e «comma 2».

 
Art. 9.
Modifiche all'art. 3.1, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 3.1, la lettera a), e' sostituita dalla seguente lettera «a) L'organizzazione dell'Ateneo e' informata ai principi costituzionali di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione, nonche' al principio di semplificazione, ed e' finalizzata a garantire le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, di quelli formativi e di terza missione e per la valorizzazione delle potenzialita' e delle capacita' dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo.».
2. All'art. 3.1, il richiamo «alla lettera a del presente comma» e' rideterminato in «al comma precedente».
3. All'art. 3.1, le lettere a), b) e c), sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2» e «comma 3».

 
Art. 10.
Modifiche all'art. 3.2, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 3.2, la lettera b), e' sostituita dalla seguente lettera «b) L'Ateneo garantisce, secondo modalita' da disciplinarsi con un apposito regolamento, adeguata pubblicita' delle deliberazioni assunte dagli organi accademici, comprese le rispettive relazioni istruttorie, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.».
2. All'art. 3.2, alla lettera c), la parola «ai» e' sostituita dalle parole «in relazione ai».
3. All'art. 3.2, la lettera d), e' sostituita dalla seguente lettera «d) In attuazione dei suddetti principi di pubblicita' e trasparenza, nella ripartizione delle risorse sono assicurate la preventiva determinazione e comunicazione dei requisiti e criteri per la loro allocazione e l'eventuale selezione tra una pluralita' di aspiranti, nonche' l'invarianza di tali requisiti e criteri per tutto il tempo necessario alla messa in opera delle azioni e delle misure preordinate all'allocazione di tali risorse, fatte salve le sopravvenute disposizioni di legge.».
4. All'art. 3.2, le lettere a), b), c) e d), sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», «comma 3» e «comma 4».

 
Art. 11.
Modifiche all'art. 3.3, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 3.3, alla lettera a), la parola «specifiche» e' soppressa.
2. All'art. 3.3, alla lettera c), le parole «di didattica e ricerca» sono sostituite con le parole «della didattica e della ricerca».
3. All'art. 3.3, le lettere a), b) e c), sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», e «comma 3».

 
Art. 12.
Modifiche all'art. 3.4, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 3.4, alla lettera a), le parole «nello Statuto» sono sostituite con le parole «nel presente Statuto».
2. All'art. 3.4, la lettera b), e' sostituita con la seguente lettera «b) Nel caso degli organi collegiali le deleghe sono conferite con delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti; riguardano oggetti definiti o materie determinate, anche corrispondenti a settori organici; sono conferite per un tempo che, di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'organo delegante o, se piu' limitata, dell'organo delegato. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non puo' compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attivita' di vigilanza, che non siano preceduti da un'apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalita' del conferimento.».
3. All'art. 3.4, la lettera c), e' sostituita con la seguente lettera «c) Le delibere di conferimento, adottate dagli organi monocratici e collegiali dell'Ateneo, hanno efficacia con la pubblicazione nell'albo on-line dell'Universita'.».
4. All'art. 3.4, le lettere a), b) e c), sono rideterminate in «comma 1», «comma 2» e «comma 3».

 
Art. 13.
Modifiche all'art. 4, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011
del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 4, comma 3, lettera b), le parole «documento di Programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite dalle parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».
2. All'art. 4, comma 3, la lettera e), e' sostituita dalla seguente lettera «e) proposta al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, dell'attivazione e disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture di cui all'art. 25 del presente statuto;».
3. All'art. 4, comma 3, lettera e), il richiamo all'art. 25 del presente statuto e' rideterminato in «all'art. 26 del presente statuto».
4. All'art. 4, comma 3, la lettera f), e' sostituita dalla seguente lettera «f) nomina, nel rispetto, dove possibile, del principio di parita' di genere, del prorettore vicario e di altri prorettori in numero complessivamente non superiore a 15 per l'assolvimento di compiti di alta rilevanza strategica;».
5. All'art. 4, comma 3, la lettera g), e' sostituita dalla seguente lettera «g) conferimento di deleghe per temi specifici e/o progetti di particolare rilevanza;».
6. All'art. 4, comma 4, le parole «formazione e alla ricerca» sono sostituite delle parole «didattica, alla ricerca e alle attivita' di terza missione».
7. All'art. 4, il comma 5, e' sostituito dal seguente comma «5. Nei casi di necessita' e di indifferibile urgenza, il rettore puo' adottare i provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva alla loro adozione. Spetta inoltre al rettore ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo statuto ad altri organi.».
8. All'art. 4, dopo il comma 6, e' inserito il seguente comma «6-bis. In caso di voto di sfiducia, fino alla nomina del nuovo rettore, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili, le funzioni del rettore sono svolte dal decano di Ateneo».
9. All'art. 4, il comma 7, e' sostituito dal seguente comma «7. Il rettore e' eletto fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le universita' italiane. Le candidature, corredate da un numero di firme di aventi diritto al voto comprese tra un minimo di 150 e un massimo di 200, di cui almeno 100 di professori e ricercatori, sono presentate inderogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione; la loro regolarita' e' verificata da un'apposita commissione elettorale.».
10. All'art. 4, il comma 8, e' sostituito dal seguente comma «8. Partecipano all'elezione diretta del rettore i professori e i ricercatori. A essa partecipano altresi' i componenti del consiglio degli studenti e i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali delle strutture di cui agli articoli 16 e 23 del presente statuto, nonche' il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato. Ciascun voto degli studenti viene pesato con un coefficiente pari al 8% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo studenti. Ciascun voto del personale tecnico amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 22% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo personale tecnico amministrativo. Il rettore e' eletto, alla prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti, se la partecipazione e' almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti disponibili. In caso di mancata elezione al primo turno, si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella precedente votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.».
11. All'art. 4, al predetto comma 8, il richiamo agli articoli 16 e 23 del presente statuto, e' rideterminato in «agli articoli 18 e 24 del presente statuto».
12. All'art. 4, i commi 6-bis, 7 e 8, sono rideterminati rispettivamente in «comma 7», «comma 8» e «comma 9».

 
Art. 14.
Modifiche all'art. 5, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011
del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 5, il comma 1, e' sostituito dal seguente comma «1. Il prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari, sostituisce il rettore in tutte le funzioni che gli competono in caso di sua assenza o impedimento; partecipa altresi' alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico senza diritto di voto.».
2. All'art. 5, il comma 2, e' abrogato.
3. All'art. 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente comma «3. Gli altri prorettori, secondo quanto indicato nei rispettivi atti rettorali di nomina, sostituiscono il rettore nelle funzioni loro attribuite; possono altresi' partecipare senza diritto di voto alle sedute degli organi collegiali di Ateneo e agli altri organi per i quali e' prevista la presenza del rettore, quando viene trattata la materia di loro competenza delegata. La disposizione del precedente periodo si applica anche al prorettore vicario.».
4. All'art. 5, il comma 3, e' rideterminato in «comma 2».

 
Art. 15.
Modifiche all'art. 6, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011
del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 6, il comma 2, e' sostituito dal seguente comma «2. Il senato accademico ha funzioni di coordinamento e di raccordo con le strutture in cui si articola l'Ateneo e collabora con il rettore nelle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche, didattiche e di terza missione; collabora con il consiglio di amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale.».
2. All'art. 6, comma 3, lettera a), le parole «documento di programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite con le parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».
3. All'art. 6, comma 3, la lettera e), e' sostituita dalla seguente lettera «e) proposta al corpo elettorale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, di una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; in tal caso, la mozione di sfiducia e' approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei voti disponibili in conformita' con quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4;».
4. All'art. 6, comma 3, lettera e), il richiamo al comma 8 dell'art. 4 e' rideterminato in «comma 9 dell'art. 4».
5. All'art. 6, comma 3, la lettera f), e' sostituita dalla seguente lettera «f) approvazione, previo parere del consiglio di amministrazione, dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge n. 240/2010, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti;».
6. All'art. 6, comma 3, la lettera g), e' sostituita dalla seguente lettera «g) approvazione, previo parere del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti, della relazione annuale sul sistema preordinato ad assicurare la qualita' della didattica, della ricerca e della terza missione di Ateneo;».
7. All'art. 6, comma 3, la lettera h), e' sostituita dalla seguente lettera «h) approvazione delle modifiche di statuto, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, anch'esso adottato a maggioranza assoluta dei suoi membri;».
8. All'art. 6, comma 3, alla lettera j), le parole «Codice etico» sono sostituite dalle parole «Codice etico e di comportamento».
9. All'art. 6, comma 6, la lettera b), e' sostituita dalla seguente lettera «b) 6 rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio degli studenti, di cui almeno uno appartenente al terzo ciclo;»
10. All'art. 6, comma 6, la lettera c), e' sostituita dalla seguente lettera «c) 5 rappresentanti per ogni area scientifico-disciplinare, di cui almeno 3 direttori di Dipartimento, eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna area;».
11. All'art. 6, comma 6, la lettera d), e' sostituita dalla seguente lettera «d) 1 Presidente di Campus eletto dai professori e ricercatori aventi sede di servizio nei Campus;»
12. All'art. 6 comma 6, alla lettera e), la cifra «3» e' sostituita dalla cifra «2».
13. All'art. 6 comma 6, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente capoverso «I direttori di Dipartimento e i Presidenti di Campus che non sono componenti del senato accademico partecipano alle sedute senza diritto di voto. La loro partecipazione non produce effetti ne' sul quorum costitutivo, ne' sul quorum deliberativo.
Gli elettori esprimono nella scheda elettorale un solo voto di preferenza. Le modalita' e le procedure elettorali per attuare la composizione del senato accademico sono definite da un apposito regolamento. Ai medesimi fini il consiglio degli studenti fissa le proprie procedure elettorali.».

 
Art. 16.
Modifiche all'art. 7, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011
del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 7, comma 2, alla lettera a), le parole «documento di programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite dalle parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».
2. All'art. 7, comma 2, alla lettera d), sono cassate le parole «e della Consulta del personale tecnico amministrativo».
3. All'art. 7, comma 2, la lettera e), e' sostituita dalla seguente lettera «e) approvazione, acquisito il parere del senato accademico, della programmazione riguardante i professori e i ricercatori, formulata in coerenza con gli obiettivi della programmazione triennale, sulla base della valutazione della qualita' scientifica e didattica delle strutture e dei singoli settori scientifico-disciplinari, nonche' della consistenza delle attivita' formative erogate, tenendo in considerazione la natura multicampus dell'Ateneo. L'attribuzione ai Dipartimenti delle risorse per i posti di professore e di ricercatore deve definire l'entita' delle risorse destinate allo sviluppo delle loro diverse sedi;».
4. All'art. 7, comma 2, alla lettera g), viene cassata la parola «Scuole».
5. All'art. 7, comma 2, alla lettera g), il richiamo all'art. 25 del presente statuto e' rideterminato in «all'art. 26 del presente statuto».
6. All'art. 7, comma 2, la lettera h), e' abrogata.
7. All'art. 7, comma 2, alla lettera k), la parola «ad» e' sostituita dalla parola «a».
8. All'art. 7, comma 2, alla lettera o), il richiamo all'art. 23 e' rideterminato in «all'art. 24».
9. All'art. 7, comma 2, dopo la lettera o), sono inserite le seguenti lettere «p) espressione del parere sulla relazione annuale inerente al sistema preordinato ad assicurare la qualita' della didattica, della ricerca e della terza missione di Ateneo; q) senza la rappresentanza degli studenti, erogazione della sanzione ovvero disposizione dell'archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti dei professori e dei ricercatori conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.».
10. All'art. 7, comma 2, le lettere i), j), k), l), m), n), o), p) e q), sono rideterminate rispettivamente in «lettera h)», «lettera i)», «lettera j)», «lettera k)», «lettera l)», «lettera m)», «lettera n)», «lettera o)» e «lettera p)».
11. All'art. 7, comma 3, la parola «tre» e' sostituita dalla parola «quattro».
12. All'art. 7, comma 5, la cifra «11» e' sostituita dalla cifra «10».
13. All'art. 7, comma 5, la lettera c), e' sostituita dalla seguente lettera «c) 5 membri interni, di cui 4 professori o ricercatori eletti dai professori e ricercatori dell'Ateneo e 1 membro del personale tecnico amministrativo eletto dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo sulla base di una rosa di candidati almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. Tale rosa viene individuata da un comitato di selezione formato da 5 membri, di cui 3 esterni nominati dal rettore e 2 interni nominati dal senato accademico, non componenti del medesimo;».
14. All'art. 7, comma 5, alla lettera d), sono cassate le parole «, la consulta del personale tecnico amministrativo».
15. All'art. 7, gli ultimi 3 capoversi sono sostituiti dai seguenti capoversi «I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non devono essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attivita' dell'Ateneo e non devono ricoprire cariche di natura politica.
Le proposte avanzate dal comitato di selezione devono essere espresse a maggioranza qualificata di quattro quinti.
Le candidature per i 5 membri interni e i 2 membri esterni, che dovranno essere individuate tra figure in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente, sono formulate anche sulla base di avvisi pubblici, attraverso bandi distinti in cui sono esplicitati i criteri di valutazione dei requisiti. Nella nomina dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.».

 
Art. 17.
Inserimento e modifica dell'art. 7-bis, statuto di Ateneo emanato con
d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni
ed integrazioni

1. Dopo l'art. 7 e' inserito il seguente articolo «7-bis. Commissioni istruttorie a composizione mista 1. Per esigenze di funzionalita' degli organi accademici, il senato accademico e il consiglio di amministrazione costituiscono apposite commissioni composte da membri dei due organi, con il compito di istruire pratiche di particolare rilevanza in settori strategici di attivita' di competenza di entrambi gli organi, secondo criteri e modalita' stabiliti da un apposito regolamento.
Alle sedute delle commissioni istruttorie partecipano anche i dirigenti delle aree competenti e i funzionari esperti delle materie da trattare.».
2. L'art. 7-bis e' rideterminato in «Art. 8. Commissioni istruttorie a composizione mista».

 
Art. 18.
Modifiche all'art. 8, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011
del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 8, il comma 3, e' sostituito dal seguente comma «3. Il collegio e' nominato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, assicurando che un membro effettivo, con funzione di presidente, sia scelto fra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente siano designati rispettivamente dai Ministeri competenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p), della legge n. 240/2010. Non possono essere componenti del collegio i dipendenti dell'Ateneo o degli organismi strumentali controllati dallo stesso.».
2. L'art. 8 e' rideterminato in «Art. 9. Collegio dei revisori dei conti».

 
Art. 19.
Modifiche all'art. 9, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011
del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 9, il comma 1, e' sostituito dal seguente comma «1. Il nucleo di valutazione e' l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attivita' amministrative, didattiche, di ricerca e di terza missione.».
2. All'art. 9, al comma 3, le parole «qualificazione scientifica e professionale» sono sostituite dalle parole «qualificazione scientifica e/o professionale».
3. All'art. 9, al comma 3, le parole «dal regolamento generale di Ateneo» sono sostituite dalle parole «da un apposito regolamento.».
4. L'art. 9 e' rideterminato in «Art. 10. Nucleo di valutazione».

 
Art. 20.
Inserimento e modifica dell'art. 9-bis, statuto di Ateneo emanato con
d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni
ed integrazioni

1. Dopo l'art. 9 e' inserito il seguente articolo «9-bis. Presidio di qualita'. 1. Il Presidio di qualita' di Ateneo ha il compito di sovraintendere all'attuazione e alla supervisione delle procedure preordinate ad assicurare la qualita' della didattica, della ricerca e della terza missione nei Dipartimenti e a livello di Ateneo, sulla base degli indirizzi formulati dal sistema di governo, in conformita' a un apposito regolamento che ne definisce la composizione e le modalita' di funzionamento.».
2. L'art. 9-bis e' rideterminato in «Art. 11. Presidio di qualita'».

 
Art. 21.
Modifiche all'art. 10, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 10, comma 2, alla lettera a), le parole «documento di Programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite con le parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».
2. All'art. 10, comma 2, dopo la lettera e), e' inserita la seguente lettera «e-bis) convocare periodicamente i responsabili amministrativi gestionali di Dipartimento al fine di condividere e attuare ogni opportuna azione di confronto e di coordinamento inerente i compiti loro attribuiti;».
3. All'art. 10, comma 2, dopo la lettera g), e' inserita la seguente lettera «g-bis) istituire l'ufficio competente a esercitare l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico amministrativo e collaboratore linguistico; la titolarita' e responsabilita' dell'ufficio spetta al direttore generale o a un dirigente dallo stesso individuato;».
4. All'art. 10, comma 2, le lettere e-bis), f), g), g-bis), h) e i) sono rideterminate rispettivamente in «lettera f)», «lettera g)» «lettera h)» «lettera i)» «lettera j)» e «lettera k)».
5. L'art. 10 e' rideterminato in «Art. 12. Direttore generale».

 
Art. 22.
Modifiche all'art. 11, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 11, il comma 1, e' sostituito dal seguente comma «1. Il consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, composto da 33 membri eletti secondo le modalita' contenute nel regolamento di funzionamento del consiglio degli studenti. Tale regolamento assicura che del consiglio degli studenti faccia parte un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi del primo, secondo e terzo ciclo nelle diverse sedi, nel rispetto del principio delle pari opportunita' di genere.».
2. All'art. 11, comma 4, la lettera a), e' sostituita dalla seguente lettera «a) Piano strategico pluriennale di Ateneo;».
3. All'art. 11, comma 4, la lettera c), e' sostituita dalla seguente lettera «c) regolamento didattico di Ateneo, regolamento degli studenti, regolamento di funzionamento del consiglio degli studenti;».
4. All'art. 11, comma 4, dopo la lettera f), e' inserita la seguente lettera «f-bis) relazione annuale sul sistema finalizzato ad assicurare la qualita' della didattica, della ricerca e delle attivita' della terza missione di Ateneo;».
5. All'art. 11, comma 4, le lettere f.bis) e g), sono rideterminate rispettivamente in «lettera g)» e «lettera h)».
6. L'art. 11 e' rideterminato in «Art. 13. Consiglio degli studenti».

 
Art. 23.
Abrogazione dell'art. 12, Consulta del personale tecnico
amministrativo, statuto di Ateneo emanato con d.t. n. 1203/2011 del
13 dicembre 2011 e e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 12, Consulta del personale tecnico amministrativo e' abrogato.

 
Art. 24.
Modifiche all'art. 13, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 13, comma 2, le parole «documento di Programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite dalle parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».
2. L'art. 13 e' rideterminato in «Art. 14. Consulta dei sostenitori».

 
Art. 25.
Modifiche all'art. 14, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. L'art. 14, e' sostituito dal seguente articolo «1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro ha il compito di:
promuovere iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze tra uomo e donna ai sensi della legislazione italiana e comunitaria;
vigilare sul rispetto del principio di non discriminazione di genere, eta', orientamento sessuale, lingua, origine, cultura, condizione di disabilita', religione;
controllare affinche' non siano intraprese azioni di vessazione, nell'ambito dell'Ateneo, assicurando anche sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni nel luogo di lavoro.
Le modalita' di composizione e formazione del Comitato devono tenere conto della specifica composizione del personale, contrattualizzato o in regime di diritto pubblico, del principio delle pari opportunita' di genere e sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo.».
2. L'art. 14 e' rideterminato in «Art. 15. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita'».

 
Art. 26.
Modifiche all'art. 15, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. L'art. 15 e' rideterminato in «Art. 16. Garante degli studenti».

 
Art. 27.
Inserimento e modifica dell'art. 15-bis, statuto di Ateneo emanato
con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni

1. Dopo l'art. 15 e' inserito il seguente articolo «15-bis. Consigliere di fiducia. 1. Al fine di prevenire, gestire e aiutare a risolvere casi di discriminazione, molestie sessuali, morali o psicologiche, comportamenti persecutori o vessatori che hanno luogo negli ambienti di lavoro, studio e ricerca, gli studenti di primo, secondo e terzo ciclo, i professori, i ricercatori, il personale tecnico amministrativo nonche' il personale non strutturato e/o a tempo determinato puo' rivolgersi al consigliere di fiducia dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna.
2. Il consigliere di fiducia e' nominato dal rettore e scelto fra persone, anche esterne all'Ateneo, di comprovata conoscenza dell'organizzazione universitaria, nonche' dotate di imparzialita' e indipendenza di giudizio. Il mandato e' di durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta.
3. I compiti e le attivita' del consigliere di fiducia sono disciplinati da un apposito regolamento.».
2. L'art. 15-bis e' rideterminato in «Art. 17. Consigliere di fiducia».

 
Art. 28.
Modifiche all'art. 16, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 16, il comma 1, e' sostituito dal seguente comma «1. I Dipartimenti sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alle attivita' didattiche e formative, alla ricerca scientifica e alla terza missione. Ogni Dipartimento e' tenuto a coordinarsi con gli altri Dipartimenti in merito ai comuni aspetti dell'offerta formativa nelle sue varie articolazioni, secondo quanto previsto da un apposito regolamento di Ateneo, ai sensi del successivo art. 17-bis.
Ogni Dipartimento puo' partecipare a piu' commissioni di cui al successivo art. 17-bis.
2. All'art. 16, al comma 1, il richiamo all'art. 17-bis, e' rideterminato in «art. 20».
3. All'art. 16, comma 2, la lettera a), e' sostituita dalla seguente lettera «a) approvano un Piano strategico dipartimentale pluriennale in coerenza con il Piano strategico pluriennale di Ateneo, che si articola in sezioni dedicate a didattica, ricerca, terza missione e altre attivita' dipartimentali, in ottica integrata; il Dipartimento, nel Piano strategico dipartimentale pluriennale, definisce:
i. gli insegnamenti di cui garantisce la copertura;
ii. l'impegno didattico complessivo che e' tenuto a garantire e il numero dei docenti di riferimento da destinare a ciascun corso di studio;
iii. le risorse finanziarie, le strutture, gli spazi e le attrezzature con cui partecipera' all'impegno didattico;
iiii. gli impegni nei confronti degli altri Dipartimenti per gli aspetti comuni dell'offerta formativa, secondo quanto concordato nelle relative commissioni interdipartimentali per la didattica di cui al successivo art. 17-bis.
Il Piano strategico dipartimentale pluriennale e' approvato dal consiglio di amministrazione, con parere obbligatorio del senato accademico;».
4. All'art. 16, comma 2, lettera a), al punto iiii, il richiamo all'art. 17-bis e' rideterminato in «Art. 20.».
5. All'art. 16, comma 2, la lettera b), e' abrogata.
6. All'art. 16, comma 2, la lettera c), e' sostituita con la seguente lettera «c) provvedono alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, tenendo conto di quanto concordato nelle relative commissioni di cui al successivo art. 17.bis;».
7. All'art. 16, comma 2, lettera c), il richiamo all'art. 17-bis e' rideterminato in «Art. 20.».
8. All'art. 16, comma 2, la lettera d), e' sostituita con la seguente lettera: «d) deliberano, in conformita' con il Piano strategico dipartimentale pluriennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, in ordine ai compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri professori e ricercatori;».
9. All'art. 16, comma 2, la lettera e), e' abrogata.
10. All'art. 16, comma 2, alla lettera g), la parola «triennale» e' sostituita con la parola «pluriennale».
11. All'art. 16, comma 2, lettera j), il richiamo all'art. 25, comma 1, del presente statuto e' rideterminato in «all'art. 26, comma 1, lettera a), del presente statuto».
12. All'art. 16, comma 2, le lettere a), c), d), f), g), h), i), e j), sono rideterminate rispettivamente in «lettera a), lettera b), lettera c), lettera d), lettera e), lettera f), lettera g) e lettera h)».
13. All'art. 16, il comma 3, e' sostituito dal seguente comma «3. L'istituzione del Dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico. Tale proposta indica gli obiettivi scientifici, le attivita' di didattica, di ricerca e di terza missione, le ipotesi organizzative e loro motivazione, nonche' le risorse a disposizione in termini di professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e di dotazioni strutturali e strumentali. Per ciascun Dipartimento e' previsto l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle classi di laurea di riferimento.».
14. All'art. 16, il comma 4, e' sostituito dal seguente comma «4. Per la costituzione di un Dipartimento occorre un numero di professori e ricercatori non inferiore a 50. In considerazione dell'assetto multicampus dell'Ateneo, e' possibile derogare da tale limite per la costituzione di Dipartimenti presso le sedi di Cesena, Forli', Ravenna, Rimini, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 2, comma 2, lettera b), della legge 240/2010. I professori e i ricercatori sono inquadrati in un Dipartimento. La sede di servizio e' prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento. Le procedure di mobilita' di professori e ricercatori fra dipartimenti e fra sedi di servizio, di cui all'art. 7, comma 2, lettera o), sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo».
15. All'art. 16, al comma 4, il richiamo all'art. 7, comma 2, lettera o), e' rideterminato in «all'art. 7, comma 2, lettera n)».
16. All'art. 16, il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente comma «4.bis. Nella proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento deve essere specificato se il Dipartimento sara' chiamato a un impegno didattico in favore di altri Dipartimenti ovvero se avra' necessita' di impegno didattico da parte di altri Dipartimenti. In questi due casi dovra' essere espresso il parere delle commissioni coinvolte di cui al successivo art. 17-bis.».
17. All'art. 16, al comma 4-bis, il richiamo all'art. 17-bis, e' rideterminato in «Art. 20.».
18. All'art. 16, il comma 4-ter, e' abrogato.
19. All'art. 16, il comma 5, e' sostituito dal seguente comma: «5. I Dipartimenti responsabili di offerta formativa o di ricerca su piu' sedi possono costituire, anche con durata definita, articolazioni organizzative denominate Unita' organizzative di sede, laddove abbiano la loro sede di servizio, di norma, almeno 10 professori e ricercatori.
L'Unita' organizzativa di sede e' coordinata da un responsabile.
Il funzionamento delle articolazioni organizzative nelle sedi e' disciplinato dal regolamento di Dipartimento, che conferisce loro autonomia sotto il profilo gestionale nell'ambito del Dipartimento, fermi restando i seguenti punti:
a) il regolamento del Dipartimento specifica le modalita' di elezione o nomina del responsabile dell'articolazione organizzativa, comunque scelta tra le seguenti alternative:
i. elezione da parte del consiglio di Dipartimento tra i professori che fanno parte di tale unita', di norma congiuntamente al direttore;
ii. elezione da parte dei componenti del consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unita', tra i professori che fanno parte dell'Unita' stessa, di norma congiuntamente al direttore. La durata del mandato e' triennale, rinnovabile una sola volta;
iii. nomina da parte del direttore di Dipartimento tra i professori che fanno parte dell'Unita' stessa;
b) nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonche' nella formulazione delle richieste e delle proposte di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, il Dipartimento riconosce le caratteristiche didattiche o scientifiche dell'Unita' organizzativa di sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze nell'attribuzione delle risorse.».
20. All'art. 16, comma 5, alla lettera b), il riferimento al comma 2, lettera g), del presente articolo e' rideterminato in «al comma 2, lettera e), del presente articolo».
21. All'art. 16, il comma 7, e' sostituito dal seguente comma «7. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per uno o piu' corsi di studio e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti la cui composizione e' definita dal regolamento del Dipartimento nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori, di ricercatori e di studenti. Per la gestione delle attivita' didattiche svolte la commissione paritetica puo' istituire sottocommissioni di sede.».
22. All'art. 16, comma 11, la parola «ed» e' sostituita dalla parola «e».
23. All'art. 16, i commi «4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11» sono rideterminati rispettivamente in «comma 5», «comma 6», «comma 7», «comma 8», «comma 9», «comma 10», «comma 11», «comma 12».
24. L'art. 16 e' rideterminato in «Art. 18. Dipartimenti».

 
Art. 29.
Modifiche all'art. 17, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 17, comma 2, la lettera c), e' abrogata.
2. All'art. 17, comma 2, gli ultimi periodi sono sostituiti dai seguenti «Tra i rappresentanti degli studenti almeno 1 e' studente del terzo ciclo. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli studenti sono eletti con voto limitato alle singole componenti, secondo modalita' definite dal regolamento del Dipartimento.
Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.».
3. All'art. 17, il comma 3, e' sostituito dal seguente comma «3. Sono competenze esclusive del consiglio, nella composizione definita dal regolamento del Dipartimento: il Piano strategico dipartimentale pluriennale con relative sezioni dedicate alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, la proposta di budget, la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore, la formulazione della proposta di chiamata di professori e ricercatori, la proposta di attivazione, disattivazione e regolamentazione dei corsi di studio, l'attribuzione di compiti didattici ai professori e ai ricercatori, il rapporto di autovalutazione, la proposta di attivazione e di disattivazione di Unita' organizzative di sede o della sede, la proposta di istituzione delle strutture di cui all'art. 25, comma 1, del presente statuto e il regolamento del Dipartimento.
I consigli individuano, su proposta del direttore, almeno i delegati alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, che operano come presidio dei Dipartimenti nei processi amministrativo gestionali di Ateneo relativi ai summenzionati ambiti.».
4. All'art. 17, comma 3, il richiamo all'art. 25, comma 1, del presente statuto e' rideterminato in «all'art. 26, comma 1, lettera a), del presente Statuto».
5. All'art. 17, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma «4-bis. Non prima che siano decorsi 18 mesi dall'inizio del suo mandato il direttore puo' essere sfiduciato su proposta della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di Dipartimento e con il voto favorevole di almeno 2/3 degli stessi. Fino alla nomina del nuovo direttore e limitatamente all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni del direttore sono svolte dal professore ordinario del Dipartimento con maggiore anzianita' nel ruolo.».
6. All'art. 17, il comma 5, e' sostituito dal seguente comma «5. Il direttore ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche del Dipartimento; e' responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, indirizza e coordina il personale tecnico amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione, sovraintende all'attivita' di ricerca e di terza missione, curandone la valutazione e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti.».
7. All'art. 17, comma 6, la lettera d), e' abrogata.
8. All'art. 17, comma 6, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente «Alle sedute della Giunta partecipa con voto consultivo il responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.».
9. All'art. 17, comma 6, le lettere «e), f) e g)» sono rideterminate rispettivamente in «lettera d), lettera e) e lettera f)».
10. All'art. 17, il comma 7, e' sostituito dal seguente comma «7. La Giunta coadiuva il direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di funzionamento.».
11. All'art. 17, i commi 4-bis, 5, 6, e 7 sono rideterminati rispettivamente in «comma 5», «comma 6», «comma 7», e «comma 8».
12. L'art. 17 e' rideterminato in «Art. 19. Organi del Dipartimento».

 
Art. 30.
Inserimento e modifica dell'art. 17-bis, statuto di Ateneo emanato
con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni

1. Dopo l'art. 17 e' inserito il seguente «Art. 17-bis. Commissioni interdipartimentali per la didattica. 1. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione dell'offerta formativa, i Dipartimenti costituiscono apposite commissioni interdipartimentali per la didattica finalizzate al coordinamento della comune offerta formativa nei tre cicli.
2. Tali commissioni rappresentano la sede per il coordinamento didattico tra Dipartimenti e tra questi e i relativi servizi didattici.
3. Alle suddette commissioni partecipano i direttori dei Dipartimenti interessati e/o i rispettivi delegati alla didattica, i responsabili delle UOS, dove presenti, nonche' i coordinatori dei servizi didattici e/o altri servizi tecnico-amministrativi dove necessario. I Dipartimenti interessati possono concordemente estendere la partecipazione ad altri componenti.
4. Ogni commissione nomina al suo interno un Presidente.
5. Le commissioni di cui sopra assolvono una funzione propositiva e consultiva nei confronti dei Dipartimenti interessati, in relazione a quanto previsto dai precedenti articoli 16 e 17 e comunque in tutti i casi in cui si renda necessaria un'attivita' di coordinamento al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione della didattica e dei servizi comuni di supporto.
6. I criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle commissioni sono stabiliti da un apposito regolamento di Ateneo.».
2. All'art. 17-bis, comma 5, il richiamo agli articoli 16 e 17, e' rideterminato in «articoli 18 e 19».
3. L'art. 17-bis e' rideterminato in «Art. 20. Commissioni interdipartimentali per la didattica».

 
Art. 31.
Abrogazione dell'art. 18. Scuole, statuto di Ateneo emanato con d.r.
n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. L'art. 18. Scuole, e' abrogato.

 
Art. 32.
Abrogazione dell'art. 19. Organi della scuola, statuto di Ateneo
emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 19. Organi della scuola, e' abrogato.

 
Art. 33.
Abrogazione dell'art. 19-bis. Convenzione didattica tra dipartimenti,
statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre
2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 19-bis. Convenzione didattica tra dipartimenti, e' abrogato.

 
Art. 34.
Modifiche all'art. 20, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 20, il comma 1, e' sostituito dal seguente comma «1. L'Ateneo istituisce e attiva corsi di studio di primo e secondo ciclo: laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico. Ogni corso di studio ha un Dipartimento di riferimento.».
2. All'art. 20, il comma 3, e' sostituito dal seguente comma «3. In conformita' alle previsioni del Piano strategico dipartimentale pluriennale, il consiglio di corso di studio formula proposte ai Dipartimenti in tema di programmazione didattica nonche' di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. Formula altresi' ai Dipartimenti, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attivita' di supporto.».
3. All'art. 20, il comma 4, e' sostituito dal seguente comma «4. Il coordinatore del corso di studio e' eletto dal consiglio tra i professori e i ricercatori, e' di norma incardinato nel Dipartimento e nella sede di riferimento del corso di studio e dura in carica 3 anni. Il coordinatore nomina un vice-coordinatore. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi del consiglio, tiene i rapporti con i Dipartimenti e con la commissione paritetica di riferimento. Le modalita' di elezione del coordinatore, le sue attribuzioni nonche' quelle del consiglio di corso di studio sono definite dai regolamenti di Ateneo.».
4. L'art. 20 e' rideterminato in «Art. 21. Corsi di studio di primo e di secondo ciclo».

 
Art. 35.
Modifiche all'art. 21, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 21, il comma 4, e' sostituito dal seguente comma «4. Fatte salve le disposizioni di legge, i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione sono istituiti e attivati su proposta di uno o piu' Dipartimenti, nel rispetto della normativa nazionale e secondo le procedure di cui all'art. 16, comma 2, lettera c), del presente statuto, anche mediante forme di cooperazione interateneo, nazionali e internazionali, e sono gestiti da tali Dipartimenti.».
2. All'art. 21, al comma 4, il richiamo all'art. 16, comma 2, lettera c), e' rideterminato in «all'art. 18, comma 2, lettera b)».
3. L'art. 21 e' rideterminato in «Art. 22. Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione».

 
Art. 36.
Modifiche all'art. 22, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 22, comma 2, i richiami all'art. 25, comma 1 e all'art. 16, comma 2, lettera c), sono rideterminati rispettivamente in «art. 26, comma 1, lettera a)» e «art. 18, comma 2, lettera b».
2. L'art. 22 e' rideterminato in «Art. 23. Corsi professionalizzanti».

 
Art. 37.
Modifiche all'art. 23, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 23, il comma 1, e' sostituito dal seguente comma «1. Presso ciascuna delle sedi di Cesena, Forli', Ravenna, Rimini e' costituito un consiglio di campus per il coordinamento organizzativo e l'integrazione delle attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione svolte dai Dipartimenti e dalle altre strutture di Ateneo ex art. 25 in ciascuna delle sedi. Esso ha compiti di programmazione economica e finanziaria a supporto delle proprie attivita', e' dotato di autonomia gestionale, organizzativa e regolamentare per le materie di propria competenza.».
2. All'art. 23, comma 1, il richiamo all'art. 25, e' rideterminato in «art. 26».
3. All'art. 23, al comma 2, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera «b-bis) una rappresentanza elettiva del personale docente con sede di servizio nel campus in misura pari al 100% del numero dei componenti membri di diritto di cui alle lettere a) e b);».
4. All'art. 23, al comma 2, la lettera c), e' abrogata.
5. All'art. 23, al comma 2, la lettera c-bis), e' sostituita dalla seguente lettera «c-bis) i direttori dei centri di cui all'art. 25 con sede nel campus».
6. All'art. 23, al comma 2, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente lettera «c-ter) i coordinatori di corsi di studio attivati nel campus i cui Dipartimenti di riferimento non hanno Unita' organizzative di sede;».
7. All'art. 23, comma 2, la lettera f), e' abrogata.
8. All'art. 23, comma 2, i capoversi successivi alla lettera h) sono sostituiti dai seguenti: «Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.
Il Presidente e' eletto dai professori e ricercatori incardinati, nonche' dal personale tecnico amministrativo in servizio nel campus e dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di campus ed e' scelto, di norma, tra i professori ordinari con sede di servizio nel campus.
Ciascun voto del personale tecnico amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 22% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo personale tecnico amministrativo.
Il Presidente nomina un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Non prima che siano decorsi 18 mesi dall'inizio del suo mandato il Presidente di campus puo' essere sfiduciato su proposta dei 2/3 dei componenti del consiglio di campus e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del corpo elettorale. Fino alla nomina del nuovo Presidente e limitatamente all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni del Presidente sono svolte dal professore ordinario, componente del consiglio di campus, con maggiore anzianita' in ruolo.
Spetta al Presidente:
a) curare il perseguimento delle finalita' dell'Ateneo nel territorio di propria competenza;
b) promuovere i mutui rapporti tra l'Ateneo e il territorio medesimo;
c) sovraintendere e coordinare il supporto alle attivita' scientifiche, didattiche e di terza missione dei Dipartimenti, delle strutture ex art. 25 e di altre strutture organizzative di Ateneo aventi sede nel campus.
I rappresentanti degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo sono eletti secondo modalita' definite dai regolamenti di Ateneo.».
9. All'art. 23, comma 2, il richiamo all'art. 25, e' rideterminato in «art. 26».
10. All'art. 23, comma 2, le lettere «b-bis), c-bis), c-ter), d), e), g) e h)» sono rideterminate rispettivamente in «lettera c), lettera d), lettera e), lettera f), lettera g), lettera h) e lettera i)».
11. All'art. 23, al comma 4, le parole «dalle scuole e» e «alle Scuole e» sono soppresse.
12. All'art. 23, il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente comma »4-bis). Ai campus possono essere dedicate dal consiglio d'amministrazione specifiche risorse finalizzate al rafforzamento delle attivita' didattiche, di ricerca e di terza missione. I Dipartimenti coinvolti possono concorrere con specifici progetti alla loro assegnazione.».
13. All'art. 23, al comma 5, la lettera b), e' sostituita dalla seguente lettera «b) approvare le linee di indirizzo relative alla programmazione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca, della terza missione, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio;».
14. All'art. 23, al comma 5, la lettera c), e' sostituita dalla seguente lettera «c) esprimere annualmente parere sul Piano di sviluppo edilizio di Ateneo, per le parti concernenti il campus, nell'ambito dell'iter di approvazione dello stesso da parte degli organi accademici;».
15. All'art. 23, comma 5, alla lettera d), le parole «delle Scuole e» sono soppresse.
16. All'art. 23, comma 5, la lettera g), e' sostituita dalla seguente lettera «g) esprimere parere sulle richieste di mobilita' di singoli professori e ricercatori dalla propria sede verso altre sedi di Ateneo o altri Atenei se formulate in deroga rispetto a quanto previsto dal regolamento di Ateneo in tema di mobilita' interna tra sedi;».
17. All'art. 23, comma 5, lettera h), le parole «ed» e «ad» sono rispettivamente sostituite dalle parole «e» e «a».
18. All'art. 23, comma 5, la lettera i), e' sostituita dalla seguente lettera «i) esprimere parere sulle proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello e di corsi professionalizzanti aventi sede nel campus;».
19. All'art. 23, comma 5, dopo la lettera i), e' inserita la seguente lettera «l) esprimere parere sul Piano strategico pluriennale di Ateneo, per le parti concernenti il campus».
20. All'art. 23, comma 5, la lettera l), e' rideterminata in lettera j).
21. All'art. 23, i commi 4-bis e 5, sono rideterminati rispettivamente in «comma 5» e «comma 6».
22. L'art. 23 e' rideterminato in «Art. 24. Consiglio di campus».

 
Art. 38.
Modifiche all'art. 24, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 24, comma 2, la lettera a), e' sostituita dalla seguente lettera «a) contribuire alla verifica annuale della qualita' dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e dei servizi agli studenti e del diritto allo studio in relazione alle risorse assegnate;».
2. All'art. 24, comma 2, la lettera e), e' sostituita dalla seguente lettera «e) monitorare e verificare annualmente, per quanto di propria competenza, l'attuazione dei piani e degli accordi di programma che regione, enti locali, enti di sostegno potranno stipulare con l'Ateneo al fine di assicurare lo sviluppo pluriennale dei campus;».
3. All'art. 24, comma 2, la lettera f), le parole «documento di Programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite dalle parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».
4. All'art. 24, al comma 2 e lettere e) e f), sono rideterminate rispettivamente in «lettera d)» e «lettera e)».
5. L'art. 24 e' rideterminato in «Art. 25. Consiglio di coordinamento dei campus».

 
Art. 39.
Modifiche all'art. 25, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. La rubrica dell'art. 25 e' sostituita dalla seguente «Centri di Ateneo».
2. All'art. 25, il comma 1, e' sostituito dal seguente comma «1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 del presente statuto, l'Ateneo puo' istituire:
a) centri di interesse strategico per la realizzazione di specifiche attivita' didattiche e/o di ricerca e di terza missione. I centri di cui sopra sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta, di norma, di piu' Dipartimenti e sulla base di un progetto e di un relativo piano di attivita' che ne dimostrino lo specifico contributo supplementare sotto il profilo scientifico e/o didattico e la relativa sostenibilita' economica - finanziaria;
b) centri di servizio per lo svolgimento di attivita' di supporto logistico e tecnico - amministrativo alla didattica e/o alla ricerca e alla terza missione. I suddetti centri sono istituiti sulla base di un piano di attivita' che ne dimostri lo specifico contributo addizionale sotto il profilo della gestione di servizi e/o infrastrutture a cio' dedicati. I centri di servizio sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.».
3. All'art. 25, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma «1-bis) La composizione degli organi e gli ambiti della loro autonomia organizzativa e gestionale sono definiti per ciascun centro secondo i criteri e le modalita' stabiliti da un apposito regolamento di Ateneo. I criteri relativi alla loro gestione amministrativa e contabile sono definiti in conformita' a quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Alma Mater Studiorum-Universita' di Bologna.
La loro conferma, modifica o soppressione e' deliberata con le stesse modalita' previste per la loro istituzione».
4. All'art. 25, i commi 2, 3 e 5, sono abrogati.
5. All'art. 25, i commi 1-bis e 4, sono rideterminati rispettivamente in «comma 2» e «comma 3».
6. L'art. 25 e' rideterminato in «Art. 26. Centri di Ateneo».

 
Art. 40.
Modifiche all'art. 26, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. La rubrica dell'art. 26 e' sostituita dalla seguente «Collegio superiore e istituto di studi avanzati».
2. All'art. 26, il comma 1, e' abrogato.
3. All'art. 26, il comma 4, e' sostituito dal seguente comma «4. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, procede a una valutazione pluriennale delle attivita' e della sostenibilita' economica del collegio superiore e dell'Istituto di studi avanzati, anche al fine di definire le risorse per il loro funzionamento.».
4. All'art. 26, i commi 2, 3 e 4, sono rideterminati rispettivamente in «comma 1», «comma 2» e «comma 3».
5. L'art. 26 e' rideterminato in «Art. 27. Collegio superiore e Istituto di studi avanzati».

 
Art. 41.
Modifiche all'art. 27, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 27, al comma 1, il richiamo all'art. 2, comma 5, lettera a), e' rideterminato in «all'art. 2.5, comma 1».
2. All'art. 27, il comma 2, e' sostituito dal seguente comma «2. Il funzionamento del centro linguistico di Ateneo e' disciplinato da un apposito regolamento».
3. L'art. 27 e' rideterminato in «Art. 28. Centro linguistico di ateneo».

 
Art. 42.
Modifiche all'art. 28, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. L'art. 28 e' rideterminato in «Art. 29. Sistema bibliotecario di Ateneo».

 
Art. 43.
Inserimento e modifica dell'art. 28-bis, statuto di Ateneo emanato
con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni

1. Dopo l'art. 28 e' inserito il seguente «Art. 28-bis. Biblioteca universitaria di Bologna. 1. La Biblioteca universitaria di Bologna (BUB) e' la biblioteca storica di preservazione di un patrimonio bibliografico antico di estrema rilevanza culturale. E' centro per il deposito legale e cura la conservazione delle proprie pubblicazioni correnti.
2. La BUB si avvale del riconoscimento del Ministero competente. Collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali per la valorizzazione del patrimonio. Promuove attivita' di documentazione, studio e divulgazione su ambiti specifici di competenza.
3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilita' scientifiche, direttive e gestionali della BUB sono definite da un apposito regolamento.».
2. L'art. 28-bis e' rideterminato in «Art. 30. Biblioteca universitaria di Bologna».

 
Art. 44.
Modifiche all'art. 29, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 29, il comma 3, e' sostituito con il seguente comma «3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilita' scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di Ateneo sono definite da un apposito regolamento.».
2. L'art. 29 e' rideterminato in «Art. 31. Sistema museale di Ateneo».

 
Art. 45.
Inserimento e modifica dell'art. 29-bis, statuto di Ateneo emanato
con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni

1. Dopo l'art. 29 e' inserito il seguente «Art. 29-bis. Archivio storico. 1. L'archivio storico cura la gestione della documentazione di rilevanza storica prodotta e ricevuta dall'Universita', assicurandone la tutela e la conservazione autentica e imparziale, predisponendo per ciascuna fase di vita dei documenti gli strumenti atti a garantirne il reperimento, la consultazione e l'affidabilita' sia in ambiente tradizionale sia digitale.».
2. L'art. 29-bis e' rideterminato in «Art. 32. Archivio storico».

 
Art. 46.
Inserimento e modifica dell'art. 29-ter, statuto di Ateneo emanato
con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni

1. Dopo l'art. 29-bis e' inserito il seguente «Art. 29-ter. Principio dell'accesso aperto. 1. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piu' ampia diffusione.
2. L'Universita', con apposite policy, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.».
2. L'art. 29-ter e' rideterminato in «Art. 33. Principio dell'accesso aperto».

 
Art. 47.
Modifiche all'art. 30, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 30, il comma 3, e' sostituito dal seguente comma «3. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato per lo sport universitario sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo.».
2. L'art. 30 e' rideterminato in «Art. 34. Comitato per lo sport universitario».

 
Art. 48.
Modifiche all'art. 31, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 31, al comma 1, la parola «accademici» e' sostituita dalla parola «Accademici».
2. L'art. 31 e' rideterminato in «Art. 35. Organizzazione».

 
Art. 49.
Modifiche all'art. 32, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 32, al comma 1, la parola «ad» e' sostituita dalla «a».
2. L'art. 32 e' rideterminato in «Art. 36. Dirigenti».

 
Art. 50.
Modifiche all'art. 33, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 33, il comma 3, e' sostituito dal seguente comma: «3. Il collegio di disciplina e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e tre supplenti. La prima sezione e' formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione e' formata da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione e' formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori.
Nei casi di illeciti imputabili al rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e' posta in capo al decano di Ateneo».
2. All'art. 33, il comma 4, e' sostituito dal seguente comma «4. I componenti del collegio di disciplina, in relazione alle tre sezioni di cui al comma precedente, sono nominati con voto riservato rispettivamente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori in servizio presso l'Ateneo, secondo modalita' definite nell'apposito regolamento, idonee ad assicurare la presenza di commissari anche esterni all'Ateneo. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.».
3. L'art. 33 e' rideterminato in «Art. 37. Collegio di disciplina».

 
Art. 51.
Modifiche all'art. 34, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 34, il comma 1, e' sostituito dal seguente comma «1. L'Ateneo, per le proprie iniziative di didattica, di ricerca e di terza missione, puo' costituire sedi all'estero anche in collaborazione e con il supporto di altri soggetti pubblici e privati. Le modalita' organizzative e gestionali vengono definite dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, avendo riguardo all'ordinamento del Paese nel quale ha luogo l'iniziativa e nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano.».
2. L'art. 34 e' rideterminato in «Art. 38. Sedi all'estero».

 
Art. 52.
Modifiche all'art. 35, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 35, al comma 4, le parole «documento di Programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite dalle parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo.».
2. All'art. 35, il comma 5, e' sostituito dal seguente comma «5. Le attivita' realizzate dalle strutture e dal personale dell'Ateneo per conto degli organismi partecipati sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo.».
3. All'art. 35, il comma 7, e' sostituito dal seguente comma «7. Il diritto a conseguire il brevetto e ogni altra forma di privativa per le invenzioni industriali realizzate utilizzando strutture e risorse dell'Ateneo, anche in collaborazione con altri soggetti o per conto terzi, e' disciplinato da un apposito regolamento di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.».
4. L'art. 35 e' rideterminato in «Art. 39. Organismi strumentali e collaborazione dell'Ateneo con soggetti pubblici e privati».

 
Art. 53.
Modifiche all'art. 36, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. La rubrica dell'art. 36 e' sostituita dalla seguente: «Codice etico e di comportamento».
2. All'art. 36, ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 le parole «Codice etico» sono sostituite dalle parole «Codice etico e di comportamento»
3. All'art. 36, comma 3 e comma 5, il richiamo all'art. 33 e' rideterminato in «art. 37».
4. L'art. 36 e' rideterminato in «Art. 40. Codice etico e di comportamento».

 
Art. 54.
Modifiche all'art. 37, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 37, il comma 2, e' sostituito dal seguente comma «2. E' fatto divieto ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento e i Presidenti di campus, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che del consiglio di Dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero di riferimento e nell'ANVUR.».
2. All'art. 37, al comma 3, le parole «di Presidente e di vicepresidente di scuola,» sono soppresse.
3. All'art. 37, al comma 3, la parola «responsabile» e' sostituita dalla parola «Responsabile».
4. All'art. 37, al comma 4, le parole «Presidente di scuola,» sono soppresse.
5. All'art. 37, il comma 5, e' sostituito dal seguente comma «5. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio delle cariche di: rettore, prorettore, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del comitato unico di garanzia per le pari opportunita', del collegio di disciplina, nonche' con le cariche di direttore di Dipartimento, Presidente del consiglio di campus, in quanto integranti cariche accademiche.».
6. L'art. 36 e' rideterminato in «Art. 41. Incompatibilita' e divieti».

 
Art. 55.
Modifiche all'art. 38, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 38, dopo il comma 6, e' inserito il seguente comma «6-bis. Le sedute del senato accademico, del consiglio di amministrazione e di tutti gli altri organi collegiali dell'Ateneo si svolgono ordinariamente in presenza. Lo svolgimento delle sedute in modalita' telematica o mista e' consentito nei limiti stabiliti da un apposito regolamento di funzionamento.».
2. All'art. 38, il comma 7, e' sostituito dal seguente comma «7. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le sedute di tutti gli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Salvo quando diversamente previsto da disposizioni specifiche, le deliberazioni degli organi collegiali sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.».
3. All'art. 38, il comma 10, e' sostituito dal seguente comma «10. Il consiglio di amministrazione determina l'indennita' di carica del rettore, del prorettore vicario, del collegio dei revisori dei conti, nonche' eventuali gettoni di partecipazione alle sedute degli organi collegiali di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il consiglio di amministrazione puo', inoltre, istituire un'indennita' di carica ed eventuali gettoni di partecipazione per posizioni di particolari rilevanza e onere, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge. Possono essere cumulati indennita' di carica e gettoni di presenza; non possono essere cumulate piu' indennita' di carica; in caso di spettanza di piu' indennita' di carica l'interessato deve optare per una sola di esse.».
4. All'art. 38, il comma 12, e' sostituito dal seguente comma «12. Il mandato delle rappresentanze studentesche in senato accademico, consiglio di amministrazione, nucleo di valutazione, commissione paritetica professori, ricercatori - studenti e' biennale. Il mandato delle rappresentanze studentesche negli altri organi di Ateneo e delle strutture e' triennale e comunque coincidente con la durata del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Non possono assumere funzioni di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.».
5. All'art. 38, il comma 13, e' sostituito dal seguente comma «13. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
6. All'art. 38, i commi «6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sono rideterminati rispettivamente in «comma 7», «comma 8», «comma 9», «comma 10», «comma 11», «comma 12», «comma 13», «comma 14».
7. L'art. 38 e' rideterminato in «Art. 42. Funzionamento degli organi».

 
Art. 56.
Modifiche all'art. 39, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 39, comma 2, le parole «sul Bollettino ufficiale di Ateneo» sono sostituite dalle parole «nell'Albo on-line».
2. L'art. 39 e' rideterminato in «Art. 43. Regolamenti di Ateneo e delle strutture».

 
Art. 57.
Abrogazione dell'art. 40 Passaggio dei professori e ricercatori ai
nuovi Dipartimenti costituiti ai sensi della legge 30 dicembre
2010, n. 240, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del
13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 40 Passaggio dei professori e ricercatori ai nuovi dipartimenti costituiti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' abrogato.

 
Art. 58.
Modifiche all'art. 41, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 41, i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
2. All'art. 41, il comma 2 e' rideterminato in «comma 1».
3. L'art. 41 e' rideterminato in «Art. 44. Attuazione della riforma statutaria e disciplina transitoria della durata in carica degli organi di Ateneo».

 
Art. 59.
Abrogazione dell'art. 42 Attuazione della riforma statutaria e
disciplina transitoria dei Dipartimenti e delle facolta', statuto
di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e
successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 42 Attuazione della riforma statutaria e disciplina transitoria dei Dipartimenti e delle facolta' e' abrogato.

 
Art. 60.
Modifiche all'art. 43, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. All'art. 43, comma 1, il richiamo all'art. 16, comma 4, e' rideterminato in «art. 18, comma 4».
2. L'art. 43 e' rideterminato in «Art. 45. Venire meno del numero minimo di professori e ricercatori di un Dipartimento».

 
Art. 61.
Abrogazione dell'art. 44 Cessazione della partecipazione dei
Dipartimenti alle scuole, statuto di Ateneo emanato con d.r. n.
1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. L'art. 44 Cessazione della partecipazione dei Dipartimenti alle scuole e' abrogato.

 
Art. 62.
Abrogazione dell'art. 45 Costituzione di nuove scuole e fusione tra
scuole, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13
dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 45 Costituzione di nuove scuole e fusione tra scuole e' abrogato.

 
Art. 63.
Abrogazione dell'art. 46 Adesione di un Dipartimento ad una scuola,
statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre
2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 46 Adesione di un Dipartimento ad una scuola e' abrogato.

 
Art. 64.
Abrogazione dell'art. 47 Norma transitoria sul passaggio al nuovo
assetto di Dipartimenti e scuole, statuto di Ateneo emanato con
d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni
ed integrazioni

1. L'art. 47 Norma transitoria sul passaggio al nuovo assetto di Dipartimenti e scuole e' abrogato.

 
Art. 65.
Modifiche alla partizione dello statuto di Ateneo emanato con d.r. n.
1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

1. Le «Parti» sono rideterminate in «Titoli», mantenendo la stessa descrizione.
2. Le «Sezioni» sono rideterminate in «Capi», mantenendo la stessa descrizione, salvo il caso di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Sono inseriti i seguenti capi:
al Titolo I - Principi:
«Capo I Principi costitutivi», prima dell'art. 1;
«Capo II Principi di indirizzo», prima dell'art. 2.1;
«Capo III Principi organizzativi», prima dell'art. 3.1;
al Titolo IV - Disposizioni finali:
«Capo I», prima dell'art. 40;
al Titolo V - Disposizioni transitorie:
«Capo I», prima dell'art. 44;
al Titolo VI - Disposizioni per l'attuazione della revisione dello statuto:
«Capo I», prima dell'art. 45.
4. al Titolo III Strutture, multicampus e organizzazione dell'Ateneo, gia' Parte III, la «sezione II - Scuole» e' abrogata e le sezioni III, IV e V sono rideterminate rispettivamente come «Capo II», «Capo III» e «Capo IV»; la descrizione del Capo IV e' rideterminata in «Altre strutture di Ateneo, Patrimonio culturale e organizzazione amministrativa».