Gazzetta n. 50 del 29 febbraio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
DIRETTIVA 7 dicembre 2023 |
Direttiva per l'istituzione dell'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita' di protezione civile. |
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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2021 con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021; Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 «Codice della protezione civile» e successive modifiche ed integrazioni, inerente alle attribuzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 8 comma 1, lettera a) che nell'elencare i compiti per lo svolgimento dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile individua «l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle citta' metropolitane, delle province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile» specificando che tale funzione di indirizzo, promozione e coordinamento avvenga «anche mediante l'attivazione di un Osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita' di protezione civile»; Considerato che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono essere, previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute, adottate direttive del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarita' dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attivita' di protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalita' delle quali, il Capo del Dipartimento della protezione civile, puo' adottare indicazioni operative volte all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale della protezione civile, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative nazionali interessate; Dato atto che, sulla base di quanto previsto dalla richiamata normativa, il citato Osservatorio e' uno degli strumenti a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualita' di autorita' nazionale di protezione civile, e del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale, per l'esercizio della funzione di promozione, indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile; Ritenuto che dall'attivita' dell'Osservatorio possano scaturire elementi utili per la definizione di proposte di revisione, integrazione ed aggiornamento della normativa in materia di protezione civile nonche' delle conseguenti direttive presidenziali adottate ai sensi del richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale il Sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al Sen. Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale e' stata conferita al Sen. Nello Musumeci la delega di funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile, superamento di emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare; Ritenuto necessario procedere all'attivazione del citato Osservatorio, definendone le modalita' di lavoro, e individuando, altresi', i criteri di valutazione delle buone pratiche e i mezzi e procedure di diffusione e condivisione delle stesse; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 23 novembre 2023;
Emana
la seguente direttiva:
Art. 1 Finalita' e attivita' dell'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita' di protezione civile
1. E' istituito l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita' di protezione civile di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (di seguito Osservatorio), che rappresenta uno degli strumenti mediante il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualita' di autorita' nazionale di protezione civile, o, ove nominata, dell'autorita' politica delegata, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito Dipartimento), esercita la funzione di promozione, indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite mediante lo svolgimento delle seguenti attivita': a. raccolta delle buone pratiche di protezione civile per assicurare l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle citta' metropolitane, delle province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; b. sistematizzazione e condivisione delle esperienze del Servizio nazionale della protezione civile qualificate come buone pratiche in una logica di cooperazione, crescita, ottimizzazione e auto-miglioramento del Servizio medesimo; c. monitoraggio della validita' nel tempo delle buone pratiche raccolte, al fine di assicurarne l'eventuale aggiornamento, anche a fronte di modificazioni del quadro normativo o del contesto organizzativo ed operativo di riferimento, ovvero di rilevarne il superamento. |
| Art. 2
Definizione di buona pratica di protezione civile
1. Ai fini delle attivita' dell'Osservatorio, per buona pratica di protezione civile si intende: «un'azione o un insieme di azioni che, attraverso un determinato processo, dimostri di poter realizzare un obiettivo specifico coerente con le finalita' di protezione civile, e che al contempo determini un miglioramento delle capacita' di azione del Servizio nazionale della protezione civile». 2. Affinche' una pratica di protezione civile possa essere definita buona deve altresi' soddisfare i seguenti criteri essenziali: a. efficacia: deve essere in grado di conseguire con successo l'obiettivo per cui e' stata realizzata; b. efficienza: deve essere coerente con il contesto di realizzazione e sostenibile nel tempo e in termini di risorse da impiegare; c. trasferibilita': deve contenere elementi che consentano di adattarla, anche modulandola, per essere utilizzata come modello da parte di altri soggetti in contesti che presentino analogia con quello in cui e' stata realizzata e, ove possibile, anche in contesti diversi; d. partecipazione: deve contenere in se' elementi che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi generali del Servizio nazionale della protezione civile, prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati, nel rispetto delle procedure interne e delle competenze di ciascuno; e. integrazione: deve realizzare un approccio integrato, capace cioe' di non creare contraddizioni tra le attivita' di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza, di un dato settore o di un dato territorio. |
| Art. 3
Valenza specifica delle buone pratiche di protezione civile
1. Le buone pratiche raccolte dall'Osservatorio devono essere considerate come azioni o insieme di azioni che sono risultate utili in un determinato contesto. Le buone pratiche non comportano prescrizioni operative e non possono essere considerate universalmente valide ma sono da intendersi come riferimenti generali che necessitano di adattamenti ai singoli contesti territoriali per poter essere eventualmente replicate. |
| Art. 4
Indicazioni operative e criteri di organizzazione dell'osservatorio
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile emana apposite indicazioni operative ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la definizione delle modalita' di organizzazione dell'Osservatorio e delle relative attivita', con particolare riferimento all'attivita' di raccolta, sistematizzazione, condivisione e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' per la definizione dei criteri specifici per la individuazione delle buone pratiche di protezione civile nonche' per la validazione delle attivita' di cui all'articolo 5. Le modalita' di organizzazione dell'Osservatorio devono essere definite nel rispetto dei seguenti criteri: il coordinamento dell'attivita' di raccolta, sistematizzazione, condivisione e monitoraggio delle buone pratiche, anche attraverso il necessario raccordo con tutti gli attori del SNPC, deve essere garantito attraverso la costituzione di un apposito Gruppo di gestione; il Gruppo di gestione, da istruirsi con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, e' composto da rappresentanti del medesimo Dipartimento, anche con funzione di coordinamento delle attivita', dalla Commissione protezione civile della Conferenza delle regioni e delle PP.AA., di ANCI, di UPI, di Fondazione CIMA quale Centro di competenza costituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 che svolge attivita' connesse con le finalita' dell'Osservatorio, di SDA Bocconi quale Centro di competenza costituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 che svolge attivita' connesse con le finalita' dell'Osservatorio; i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile nel Gruppo di gestione mantengono uno stretto raccordo con i referenti delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti che siedono nel Comitato operativo della protezione civile e gli eventuali altri soggetti li' non rappresentati; per la partecipazione al gruppo di gestione, e piu' in generale all'Osservatorio, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza. 2. L'Osservatorio opera presso il Dipartimento della protezione civile. Con le medesime indicazioni operative si provvede all'individuazione delle modalita' con le quali il Dipartimento assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il necessario supporto al funzionamento dell'Osservatorio. |
| Art. 5
Processo di validazione dell'attivita' dell'Osservatorio
1. In fase di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018, l'Osservatorio opera, in forma sperimentale, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore delle indicazioni operative di cui all'articolo 4. Al termine di tale periodo sperimentale il Capo del Dipartimento della protezione civile sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorita' politica delegata, una relazione sulle attivita' svolte che viene trasmessa alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 per informativa. 2. Nella relazione di cui al comma 1 sono contenute, altresi', proposte per la prosecuzione in via permanente, dell'operativita' dell'Osservatorio, sulla base dell'esito della fase sperimentale e, all'occorrenza, sono altresi' indiciate possibili esigenze di integrazione, aggiornamento e modifica della presente direttiva. |
| Art. 6
Disposizioni finali e clausola di salvaguardia
1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. La presente direttiva sara' inviata ai competenti organi di controllo e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle regioni a statuto speciale, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalita' della presente direttiva. Roma, 7 dicembre 2023
Il Ministro: Musumeci
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 174 |
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