Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 23 febbraio 2024, n. 18
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio


__________


Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
303 del 30 dicembre 2023.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 45.
 
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «delle Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
"3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresi' autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonche' i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego";
b) al comma 3-quater, le parole: "commi 3-bis e 3-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";
c) al comma 3-quinquies:
1) le parole: "commi 3-bis e 3-ter", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";
2) le parole: "31 agosto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"»;
al comma 6, lettera b), le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8»;
al comma 7, le parole: «per il triennio 2021-2023, e» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023 e» e dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022» e le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e' inserita la seguente: «(PNRR)»;
al comma 9:
alla lettera b), le parole: «per effetto di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto di proroga,»;
alla lettera c), numero 1.3), le parole: «nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»;
al comma 11, le parole da: «l'autorizzazione» fino a: «nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali»;
al comma 14, dopo le parole: «per gli anni 2021, 2022 e 2023» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e comma 25 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 25, del decreto-legge»;
al comma 16, alinea, le parole: «Alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 3 della legge» e le parole: «all'articolo 3» sono soppresse;
al comma 20, le parole: «per il contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto del dissesto»;
al comma 21, la parola: «MASAF» e' sostituita dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:
«22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalita' di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente".
22-ter. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello locale). - 1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024".
Art. 1-ter (Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione, le parole: "al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2024."
Art. 1-quater (Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale). - 1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: "3 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».
All'articolo 2:
al comma 4, lettera b), le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024,»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entita' dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, puo' essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.
6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.
6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 8, dopo le parole: «dal comma 7» e le parole: «per l'anno 2024» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «, della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023»;
al comma 9, lettera b):
al numero 1.1), la parola: «infine» e' sostituita dalle seguenti: «in fine»;
al numero 1.2), la parola: «soppresse» e' sostituita dalla seguente: «abrogate»;
al numero 2), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 97, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, del presente codice» e, al secondo periodo, le parole: «al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del» sono sostituite dalle seguenti: «al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
All'articolo 3:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settanta mesi";
b) dopo il comma 929 e' inserito il seguente:
"929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma da' avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicita', della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 e' presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927"»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";
b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025"»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
al comma 6, le parole: «agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «all'adempimento degli obblighi»;
al comma 9:
al primo periodo, dopo le parole: «tramite le strutture informatiche» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualita' 2024 e' differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo e' revocato»;
al secondo periodo, le parole: «del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin»;
al comma 12, le parole: «i servizi informatici» sono sostituite dalle seguenti: «la prestazione dei servizi informatici», le parole: «Agenzia delle entrate e Sogei» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle entrate e la societa' SOGEI» e le parole: «e dei relativi» sono sostituite dalle seguenti: «e dai relativi»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".
12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025 e 2026".
12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse svincolate" sono inserite le seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2022".
12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 e' inserito il seguente:
"822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale".
12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".
12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.
12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro";
b) al secondo periodo, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio";
c) al terzo periodo, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
d) al quarto periodo, le parole: "entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028".
12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:
1) dopo le parole: "del PNRR" sono inserite le seguenti: ", approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso.
12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024.
12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con eta' inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprieta' da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti e' attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta e' utilizzabile nell'anno 2025 con le modalita' previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024). - 1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attivita' e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: "fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;
al comma 2, le parole: «servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale»;
al comma 4, le parole: «per gli anni 2022 e 2023", sono» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023" sono»;
al comma 5, dopo le parole: «agli ordini professionali» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di cui dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, e' sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.
5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale" sono sostituite dalle seguenti: "collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,"»;
al comma 6, le parole: «in conseguenza dal collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «in conseguenza del collocamento», le parole: «in quiescenza,, le parole» sono sostituite dalle seguenti: «in quiescenza, le parole» e le parole: «di cui dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, e' inserito il seguente:
"164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonche' di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le universita' possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale".
6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;
al comma 7, lettera a), le parole: «e' aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' prorogato al 31 dicembre 2024»;
al comma 8, la parola: «sostitute» e' sostituita dalla seguente: «sostituite»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: "le associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione".
8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024".
8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-septies. La limitazione della punibilita' ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresi' ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.
8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entita' delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonche' del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.
8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: "per un periodo di dodici mesi, prorogabile" sono inserite le seguenti: "o rinnovabile" e le parole: "per un ulteriore periodo di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi".
8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), e' differito al 31 dicembre 2024.
8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: "e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023 e 2024"».
All'articolo 5:
al comma 3:
al capoverso 83-ter:
al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al secondo periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al terzo periodo, dopo le parole: «e 5-quinquies» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quinto periodo, le parole: «semi esonero» sono sostituite dalla seguente: «semiesonero»;
al capoverso 83-quater:
al primo periodo, le parole: «semi esonero» sono sostituite dalla seguente: «semiesonero» e dopo le parole: «5-quater e seguenti» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quarto periodo, dopo le parole: «Ai relativi oneri» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante» e le parole: «, della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: "2011/2012" sono sostituite dalle seguenti: "2024/2025" e le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza biennale" e, al secondo periodo, le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza biennale".
3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.
3-quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "all'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024".
3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
"3-quater. Le facolta' assunzionali gia' autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unita' di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia"».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «, e' sostituita» sono sostituite dalle seguenti: «e' sostituita»;
al comma 6, la parola: «AFAM» e' sostituita dalle seguenti: «per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)» e le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;
al comma 7, alinea, dopo le parole: «All'articolo 3-quater» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 8, lettera b), le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite» e le parole: «e comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e comma 5-bis,»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro".
8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.
8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca».
All'articolo 7:
al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2024,» sono inserite le seguenti: «cui si provvede» e dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa»;
al comma 4, lettera b), le parole: «A tali oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024,»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: "31 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;
al comma 6, dopo le parole: «al primo periodo» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
6-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, gia' conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024".
6-quater. Le contabilita' ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilita' residue accertate alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.
6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Fondo unico per lo spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo" e le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024" e le parole: "l'attivita' svolta nel 2022" sono sostituite dalle seguenti: "l'attivita' svolta nel 2023"».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria). - 1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' concesso, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
All'articolo 8:
al comma 3, le parole: «Agli oneri di cui dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 2» e dopo le parole: «per l'anno 2024» e le parole: «comma 471» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attivita' comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorita' di sistema portuale, dopo la parola: "Ucraina" sono inserite le seguenti: "e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso" e dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2024". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;
al comma 4, dopo le parole: «di trasporto ferroviario» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «e dal Piano» sono sostituite dalle seguenti: «e del Piano»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilita' erariale, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;
al comma 6, lettera e), la parola: «dispone,» e' sostituita dalla seguente: «, dispone»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;
al comma 8:
all'alinea, le parole: «decreto-legge 6 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 luglio»;
alla lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, le parole: «dell'ANAS s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.» e le parole: «della societa'» sono sostituite dalle seguenti: «della societa'"»;
al comma 9:
all'alinea, le parole: «economico-finanziari» sono sostituite dalla seguente: «economico-finanziari»;
al capoverso 3:
al secondo periodo, le parole: «Piani economici finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «piani economico-finanziari» e le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al terzo periodo, le parole: «(NADEF) per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023»;
al quarto periodo, le parole: «Piani economico-finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «piani economico-finanziari»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "dal 2019 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2024";
b) dopo le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo sostenibile" e la parola: "CIPE", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "CIPESS"»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attivita' di salvamento acquatico, le parole: "31 marzo 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".
10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate».
All'articolo 10:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la continuita' dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024). - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024" e le parole: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2024".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».
All'articolo 11:
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis e' autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".
5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".
6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "alla sessione da indire per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024".
6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: "sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87," sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 2024"»;
al comma 9, le parole: «de L'Aquila e Chieti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aquila e di Chieti»;
al comma 10, dopo le parole: «con modificazioni» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.
11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto e' espresso da remoto con modalita' telematiche o in presenza per mezzo di schede».
All'articolo 12:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: "per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;
al comma 5, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre», le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo regolamento (UE) 2020/741"»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "sino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2025".
6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operativita' del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2024";
b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2025".
6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".
6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: "termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".
6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni"».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione). - 1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "con capacita' complessiva superiore a 13 metri cubi" sono inserite le seguenti: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e"».
All'articolo 13:
al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «imprese agricole nonche' a quelle della pesca e dell'acquacoltura"»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «di conversione» sono soppresse;
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle societa' che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento".
3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonche' dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversita' e di sostenibilita' ambientale, sociale ed economica delle attivita' produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 e' prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
3-sexies. Con uno o piu' provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del comma 3-quinquies.
3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste».
All'articolo 14:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, e' sostituito dal seguente:
"6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024".
2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".
2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «negli anni 2018-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, negli anni 2018-2022,» e le parole: «del 2017, e' ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017 e' ripartito»;
ai commi 3 e 4, le parole: «Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi"».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «Fondo nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo complementare»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la piu' ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessita' territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima camera di commercio e' composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentativita' delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis (Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea). - 1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente differito, senza soluzione di continuita', al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attivita' si fa fronte a valere sulle risorse gia' stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.
Art. 17-ter (Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia). - 1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") applicabile in funzione del settore dell'attivita' prevalente svolta dal soggetto beneficiario.
3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi gia' emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), le parole: «denominato "Previdenza Italia"» sono sostituite dalle seguenti: «(Comitato Previdenza Italia)»;
alla lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, la parola: «stabilite» e' sostituita dalla seguente: «stabiliti» e le parole: «da trasferire, nonche' » sono sostituite dalle seguenti: « da trasferire nonche'»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «come modificato dal comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo»;
al secondo periodo, le parole: «come introdotto dal comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo»;
al comma 3, le parole: «legge del» sono sostituite dalla seguente: «legge»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilita', le parole: "1° agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020".
4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, puo' essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.
4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».