IL DIRETTORE GENERALE dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il d.d. del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto dirigenziale del 15 febbraio 2006 recante la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici»; Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;
Decreta:
1. Le officine che alla data del 14 febbraio 2024 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Avverso il presente atto e' ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. Roma, 15 febbraio 2024
Il direttore generale: Iachino |