Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 febbraio 2024
Determinazione da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione della riserva indisponibile derivante dalla sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci di esercizio redatti secondo la disciplina contabile nazionale.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»;
Visto l'art. 45, comma 3-octies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con il quale, considerata l'eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, e' stato consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziche' al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
Visto l'art. 45, comma 3-novies, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per il quale per le imprese di assicurazione e riassicurazione che redigono il bilancio in conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le modalita' attuative delle disposizioni del comma 3-octies del medesimo articolo sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento e l'applicazione delle stesse avviene in coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo;
Visto l'art. 45, comma 3-decies, terzo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per il quale per le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies del medesimo articolo, la determinazione della riserva indisponibile e' effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi;
Visto l'art. 45, comma 3-undecies, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per il quale la misura di cui al comma 3-octies puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari;
Visto l'art. 45, comma 3-duodecies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per il quale l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies del medesimo articolo, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 45, comma 3-octies;
Considerato il permanere nel 2023 di una situazione di volatilita' dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari;
Considerata l'avvenuta proroga, per l'esercizio 2023, della deroga di cui all'art. 45, comma 3-octies, disposta dal decreto 14 settembre 2023 del Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato l'ammontare distribuito per l'esercizio 2022 nel rispetto dell'art. 45 comma 3-decies, terzo periodo dalle imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si sono avvalse della facolta' di cui all'art. 45, comma 3-octies;
Ritenuto opportuno estendere anche a tutto l'esercizio 2023 la facolta' per le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 45, comma 3-octies, di determinare la riserva indisponibile tenendo conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi;

Decreta:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'art. 45, comma 3-decies, terzo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, si applicano anche per l'esercizio 2023. Le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, determinano l'ammontare degli utili distribuibili tenuto conto dell'importo gia' distribuito per l'esercizio 2022 nel rispetto del comma 3-decies, terzo periodo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 83