Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti
normativi dell'Unione europea

1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3, 15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n.234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
Omissis.»
 
Allegato A

(articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE).
2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.
3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.
5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle societa' quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).
6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilita' migliorati e l'allineamento ditale direttiva ai requisiti di stabilita' definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.
 
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo
e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.»
- Per il testo dell'articolo 32, comma 1, lettera d),
della citata legge 24 dicembre 2012, n.234, si veda nelle
note all'articolo 1.
 
Art. 3
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per
un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante
modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico puo' essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la possibilita' di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo principi di gradualita', proporzionalita' e adeguatezza;
b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
c) avvalersi della facolta' di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attivita' nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;
d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorita' nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorita' di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;
e) in relazione all'istituzione del team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonche' ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;
f) prevedere un regime transitorio per i soggetti gia' sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;
g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attivita' oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura;
h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorita' amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresi' all'aggiornamento degli strumenti adottati;
i) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita';
l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attivita' previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;
n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravita' della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Note all'art. 3:
- La direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per
un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione,
recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della
direttiva (UE) 2018/1972 e abroga la direttiva (UE)
2016/1148 (direttiva NIS 2) (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicata nella GUUE 27 dicembre 2022, n. L 333.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della
direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell'Unione):
«Art. 8 (Gruppi di intervento per la sicurezza
informatica in caso di incidente - CSIRT). - 1. E'
istituito, presso l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le
funzioni del Computer Emergency Response Team (CERT)
nazionale, di cui all'articolo 16-bis del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, gia'
operante presso l'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi
dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. L'organizzazione e il funzionamento del CSIRT
italiano sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il 9
novembre 2018.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT
nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro.
4. Il CSIRT italiano assicura la conformita' ai
requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i compiti
di cui all'allegato I, punto 2, si occupa dei settori di
cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e
dispone di un'infrastruttura di informazione e
comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello
nazionale.
5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la
prevenzione e la gestione degli incidenti informatici.
6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione
effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui
all'articolo 11.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le
modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati.
8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, puo' avvalersi anche dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo
economico in qualita' di CERT nazionale ai sensi
dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia
digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo 51
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
trasferite al CSIRT italiano a far data dalla entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2.
10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT
italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui
a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 22.»
- Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato nella GUUE 28 agosto
2014, n. L 257.
- Per il testo dell'articolo 32, comma 1, lettera d),
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle
note all'articolo 1.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 10
(Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale):
«Art. 18 (Relazioni annuali). - 1. Entro il 30 aprile
di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri
trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di
cybersicurezza nazionale.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione
sulle attivita' svolte nell'anno precedente dall'Agenzia
negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili
di competenza del Comitato.»
- La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla
resilienza dei soggetti critici e abroga la direttiva
2008/114/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicata nella GUUE 27 dicembre 2022, n. L 333.
- Il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla
resilienza operativa digitale per il settore finanziario e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE)
2016/1011 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato
nella GUUE 27 dicembre 2022, n. L 333.
- La direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le
direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per
quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il
settore finanziario (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella GUUE 27 dicembre 2022, n. L 333.
 
Art. 4
Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di
recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali

1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonche' di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finche' non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.

Note all'art. 4:
- La direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
di presenziare al processo nei procedimenti penali, e'
pubblicata nella GUUE 11 marzo 2016, n. L 65.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188,
recante: «Disposizioni per il compiuto adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE)
2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, S.O. n. 40.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, secondo comma,
della Costituzione:
«L'imputato non e' considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.»
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 114 del codice di
procedure penale:
«Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di
immagini). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale
o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche
solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano
concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine
dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita
la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo
per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del
pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza
in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione
degli atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi
previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il
giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti
utilizzati per le contestazioni. Il divieto di
pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i
termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza
irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro
di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice,
sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi
puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione
di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il
segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti
private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e
dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o
danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni. E' altresi' vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare
alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale
per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o
il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire
la pubblicazione.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di
persona privata della liberta' personale ripresa mentre la
stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi
ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la
persona vi consenta.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del
contenuto di atti non coperti dal segreto.»
- Si riporta il testo degli articoli 21, 24 e 27 della
Costituzione:
«Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non
sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.»
«Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.»
«Art. 27. - La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanita' e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non e' ammessa la pena di morte.».
 
Art. 5
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla
resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva
2008/114/CE del Consiglio

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attivita' principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;
c) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o piu' autorita' competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorita' competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557;
d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attivita' di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorita' competenti di cui alla lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attivita' di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonche' di coordinare l'attivita' delle autorita' competenti di cui alla citata lettera c);
e) avvalersi della facolta', ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva;
f) prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata;
g) prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza piu' elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali;
h) introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere;
i) prevedere che le autorita' di cui alla lettera c) possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557;
l) prevedere la facolta', anche per le autorita' di cui alla lettera c), nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo;
m) assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;
n) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche', ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
o) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorita' giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonche' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere c) e d) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124;
p) favorire la piu' ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attivita' ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti alla direttiva 2022/2557, si veda
nelle note all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
si veda nelle note all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 32, comma 1, lettera d),
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle
note all'articolo 1.
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si veda nelle note all'articolo 3.
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555, si
veda nelle note all'articolo 3.
- Per i riferimenti al regolamento 2022/2554, si veda
nelle note all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 211-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 212-bis (Rinnovo del parco mezzi destinato ai
servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di
Venezia). -1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre
1984, n. 798, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la
salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento
delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche
promuovendo la sostenibilita' e l'innovazione del trasporto
pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di
Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di
euro per l'anno 2021e 5 milioni di euro per l'anno 2022,
per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto
pubblico su acqua".
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al
comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10
milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a
5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero."
- Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61,
recante: "Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante
l'individuazione e la designazione delle infrastrutture
critiche europee e la valutazione della necessita' di
migliorarne la protezione", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011.
 
Art. 6
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che
figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali;
b) garantire alle aziende di produzione, nel rispetto del termine di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime imprese;
c) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalita' e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei farmaci, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
d) prevedere che, su autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i fabbricanti possano includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, in conformita' alle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001;
e) prevedere che il soggetto giuridico responsabile della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, con apposita convenzione, si avvalga della societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione dello stesso e verifichi la conformita' delle medesime informazioni alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, nonche' prevedere le modalita' di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio al fine delle indagini sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali nonche' sulla farmacovigilanza e sulla farmacoepidemiologia. Con la convenzione sono definite le modalita' di realizzazione e di gestione del sistema di archivi nonche' i relativi costi a carico dei fabbricanti dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), della citata direttiva 2001/83/CE. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 e il riordino del sistema vigente;
g) prevedere che gli oneri per la realizzazione e la gestione dell'archivio siano interamente a carico del soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2016/161.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 31 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.

- Il regolamento delegato (UE) 2016/161 della
Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di
sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per
uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato
nella GUUE 9 febbraio 2016, n. L 32.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e'
pubblicata nella GUCE 28 novembre 2001, n. L 311.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13
luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto
Poligrafico dello Stato):
«Art. 1. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato
in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa
verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e
approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, comprensivo del piano riguardante la gestione
del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa'
derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono
attribuite al Tesoro dello Stato.
2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni,
l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente
pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed e' disciplinato dalla presente legge.»
 
Art. 7
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di
crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive
2008/48/CE e 2014/17/UE

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste nonche' all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea;
b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;
c) garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonche' con le norme in materia di protezione dei dati personali;
d) individuare una o piu' autorita', dotate di indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le attivita' di vigilanza nonche' le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorita' competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima direttiva; nel caso di individuazione di piu' autorita', identificare l'autorita' competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorita' competenti degli Stati membri;
e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare adottata dall'autorita' o dalle autorita' individuate ai sensi della lettera d) del presente comma, nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea;
f) apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire all'autorita' o alle autorita' individuate ai sensi della lettera d) del presente comma il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonche' per provvedere al coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorita' competente o delle autorita' competenti individuate ai sensi della citata lettera d), nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti da tali disposizioni;
g) prevedere per le sanzioni amministrative di cui alla lettera f) i seguenti limiti edittali:
1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5 milioni;
2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando il fatturato e' disponibile e determinabile ed e' superiore a euro 5 milioni;
h) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonche' le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti nonche' l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorita' o delle autorita' individuate ai sensi della lettera d) del presente comma;
l) in conseguenza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi delle lettere da a) a i) del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilita' del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonche' attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 7:
- La direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di
crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le
direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicata nella GUUE 8 dicembre 2021, n. L
438.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, S.O.
n. 268.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo
144-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del
30 settembre 1993, S.O. n. 92:
«Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli
esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto
previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali
sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle
norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a), e
comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a
provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli
53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d),
108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a),
114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies,
comma 3, lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai
sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter,
e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e
incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la
parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche'
del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
all'articolo 144-bis da parte della societa' o dell'ente,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 fino a 5 milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, in ragione della gravita' della violazione
accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti
dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo' applicare
la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione,
per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a
tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai
sensi del presente decreto legislativo, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi
pensione.
4. Si applica l'articolo 144, comma 9.»
- La legge 30 aprile 1999, n. 130, recante:
«Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
1999.
 
Art. 8
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformita' al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunita' scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;
b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

Note all'art. 8:
- La direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva
2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro, e' pubblicata nella GUUE 16
marzo 2022, n. L 88.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- La comunicazione della Commissione europea COM (2021)
44 definitivo, del 3 febbraio 2021, reca il Piano europeo
di lotta contro il cancro.
 
Art. 9
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare
l'applicazione del principio della parita' di retribuzione tra
uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore
attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di
applicazione

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parita' di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;
b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;
c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una piu' ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilita' e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresi' la possibilita' di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi gia' esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Note all'art. 9:
- La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare
l'applicazione del principio della parita' di retribuzione
tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di
pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i
relativi meccanismi di applicazione (Testo rilevante ai
fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE 17 maggio 2023, n.
L 132.

- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.

- La comunicazione della Commissione europea COM (2020)
152 definitivo, del 5 marzo 2020, reca l'Unione
dell'uguaglianza: la strategia per la parita' di genere
2020-2025.
 
Art. 10
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e
per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del
regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature
radio

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, nonche' per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;
b) introdurre nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;
c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.

Note all'art. 10:
- La direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la
direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE 7
dicembre 2022, n. L 315.
- Il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni
nel settore dell'aviazione civile, che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che
modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n.
1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le
direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004
e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 22
agosto 2018, n. L 212.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n.234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128,
recante: "Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio
2016.
 
Art. 11
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che
modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione
2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati
non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto
destinate alla produzione di frutti

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:
1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
4) prevedere la deroga per i materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;
b) adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;
d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 11:
- La direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della
Commissione, del 12 dicembre 2022, che modifica la
direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione
2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi
regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui
materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle
piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e'
pubblicata nella GUUE 13 dicembre 2022, n. L 319.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n.234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 86, dell'articolo
37, comma 2, dell'articolo 40, comma 1 e dell'articolo 56,
comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18,
recante: «Norme per la produzione e la commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e
delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4
ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031
e del regolamento (UE) 2017/625»:
«Art. 86 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino
all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal
presente decreto, continuano a trovare applicazione le
disposizioni previgenti se non confliggenti con il presente
decreto.
2. E' consentita, fino al 31 dicembre 2022, la
commercializzazione di materiali di moltiplicazione e di
piante da frutto prodotti a partire da piante madri di
«Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC
esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che sono stati
ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni
per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al
31 dicembre 2022. Quando sono commercializzati, tali
materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono
identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della
direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del
15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di
accompagnamento o del fornitore.
3. Il CIVI-Italia mantiene le funzioni di Soggetto
Gestore, attribuite con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, a
condizione che invii al Ministero, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, conferma del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1.
4. Le accessioni di piante madri di «Pre-Base»
riconosciute idonee ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19
marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi del presente
decreto, a condizione che rispettino le norme tecniche
prescritte dalla normativa vigente.
5. Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP
e CM, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, mantengono
il riconoscimento di idoneita'.
6. Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP
e CM, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019,
mantengono il riconoscimento di idoneita'.
7. Le strutture gia' individuate per le prove di
coltivazione delle varieta' di piante da frutto ai fini
dell'iscrizione nel Registro nazionale e al rilascio di
titoli di protezione per nuove varieta' idonee come CCP e
CP, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo 23 maggio
2019, mantengono il riconoscimento di idoneita'.»
«Art. 37 (Requisiti fitosanitari per le piante madri
di «Base» e per i materiali di «Base»). - Omissis.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio, e se del caso il fornitore, effettua il
campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o
dei materiali di «Base» per rilevare la presenza degli ORNQ
elencati nell'Allegato II, e in conformita' ai requisiti di
cui all'Allegato III, per quanto riguarda il genere o la
specie in questione e la categoria.
Omissis.»
«Art. 40 (Requisiti relativi alla moltiplicazione e
alla propagazione delle piante madri di categoria «Base»).
- 1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di
«Base», coltivate a partire da materiali di «Pre-Base» ai
sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in una serie
di generazioni per ottenere il numero necessario di piante
madri di «Base». Le piante madri di «Base» sono
moltiplicate conformemente all'articolo 32 o sono
moltiplicate mediante micropropagazione conformemente
all'articolo 33. Il numero massimo consentito di
generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e
la durata di vita massima consentita delle piante madri di
«Base» corrispondono a quelli stabiliti nell'Allegato III
per i generi o le specie pertinenti.
Omissis.»
«Art. 56 (Condizioni generali per la
commercializzazione). - Omissis.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per l'applicazione
della deroga di cui al comma 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
 
Art. 12
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della
direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del
trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti
i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione
di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante
modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice
del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorita' nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita';
b) istituire un'autorita' nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione «ETS II», in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonche' della specificita' di tale ambito;
c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union emissions trading system - EU ETS), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato gia' esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;
e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;
g) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralita' sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Note all'art. 12:
- La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della
direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del
trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni
in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante
adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul
mercato (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata
nella GUUE 16 maggio 2023, n. L 130.
- La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della
direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva
stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE
16 maggio 2023, n. L 130.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato):
«Art. 4 (Autorita' nazionale competente). - 1.
L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle
disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti
di esecuzione e atti delegati per il supporto nella
gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di
Kyoto e' il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato
ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da
quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e
cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del
Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con
diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il
Vicepresidente, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo
economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita'
sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di cui due appartenenti
all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC.
I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili hanno diritto di voto
esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo.
I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno
dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
svolgono le funzioni consultive esclusivamente con
riferimento alle attivita' di cui al comma 10.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di
elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei
settori interessati dal presente decreto e non devono
trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto
alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la
insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione
della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni
sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale
comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica
di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato
provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina
di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni
e il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. Il Comitato opera collegialmente ed e'
regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti
che adottano ogni decisione con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive
partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono
considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo
del Comitato.
6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini
della stesura degli atti deliberativi del Comitato, e' di
competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della
Direzione generale competente per materia la Segreteria
tecnica di cui al comma 7-bis. Il Ministero si avvale,
inoltre, delle proprie societa' in house, del GSE e
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), nonche' dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) per l'implementazione informatica del Portale
di cui al comma 8, nonche' di Unioncamere per
l'implementazione informatica del Portale di cui al comma
8, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
7. Per le attivita' inerenti il trasporto aereo e i
piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti
dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente,
dall'ENAC mediante la stipola di appositi Accordi di
cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite
convenzioni.
7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso
la Direzione generale competente per materia, una
Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un
coordinatore nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque
membri, uno e' designato dall'ISPRA, uno dall'ENAC, uno dal
GSE, uno dalla societa' in house del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti
in materia di ETS e uno dall'Unioncamere. Il coordinatore,
scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel
settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
8. Il Portale ETS e' lo strumento utilizzato dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal
Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita', ai
fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina
di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono
definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie
telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici
erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni
coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle
convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo
46 comma 2.
9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato
svolge sia le attivita' relative al sistema EU ETS che
quelle derivanti dal sistema CORSIA.
10. Il Comitato puo' proporre al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte
a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;
b) favorire la conoscenza e promuovere le attivita'
svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera;
c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la
rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed
operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti
di scambio di informazioni al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di
un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le
attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo
di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del protocollo di Kyoto;
e) supportare le aziende italiane con suggerimenti
e linee di indirizzo nella preparazione di progetti
specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo
sostenibile del Paese destinatario;
f) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della
pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di
funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di
cui al presente articolo.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono
definiti i compensi dei componenti del Comitato e della
Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis.
13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di
cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.»
- La direttiva 2003/87 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella GUUE 25 ottobre 2003, n. L 275.
 
Art. 13
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la
direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di
sostenibilita', e per l'adeguamento della normativa nazionale

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione della conformita' della rendicontazione;
b) prevedere che la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), quale autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilita' previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi compresi:
1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;
2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 ter della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilita' individuato ai sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonche', con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;
d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilita' individuato ai sensi della lettera b) del presente comma e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformita' della rendicontazione individuato ai sensi della lettera c) del medesimo comma;
e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessita' di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilita' nonche' l'integrita' e la qualita' dei servizi di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;
f) apportare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonche' ai principi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;
h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilita' ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facolta' di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione della conformita' della medesima.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 13:
- La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il
regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la
direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto
riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita'
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE
16 dicembre 2022, n. L 322.

- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.

- Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254,
recante: «Attuazione della direttiva 2014/95/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto
riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non
finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di
talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
2017.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136,
recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai
bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro,
di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale
fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2015.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo
2010, S.O. n. 58.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, S.O. n. 52.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 7.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante: «Codice delle assicurazioni private», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre
2005, S.O. n. 163.
- La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la
direttiva 2001/34/CE, e' pubblicata nella GUUE 31 dicembre
2004, n. L 390.
- La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE 9
giugno 2006, n. L 157.
- Si riporta il testo degli articoli da 24 a 26 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 «Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE»:
«Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze). - 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento
dell'attivita' di revisione legale, puo' applicare le
seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica
o giuridica responsabile della violazione di porre termine
al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la
relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui
all'articolo 14;
c) la censura, consistente in una dichiarazione
pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e
la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a
centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non
superiore a tre anni, del soggetto al quale sono
ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di
revisione legale;
f) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione
legale;
g) il divieto per il revisore legale o la societa'
di revisione legale di accettare nuovi incarichi di
revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
h) la cancellazione dal Registro del revisore
legale, della societa' di revisione o del responsabile
dell'incarico.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
b) inosservanza degli obblighi di comunicazione
delle informazioni di cui all'articolo 7, nonche' dei dati
comunque richiesti per la corretta individuazione del
revisore legale o della societa' di revisione legale, degli
incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e
corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la
sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura
da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della
societa' di revisione o del responsabile della revisione
legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei
commi 1 e 2.
4. Il revisore cancellato ai sensi del presente
articolo puo', su richiesta, essere di nuovo iscritto a
condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal
provvedimento di cancellazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni
sanzione amministrativa comminata per violazione delle
disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le
informazioni concernenti il tipo e la natura della
violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a
cui e' stata comminata la sanzione.
6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di
impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono
altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato e
l'esito dell'impugnazione medesima.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti
situazioni:
a) se la pubblicazione dei dati personali
riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata
rispetto al tipo di violazione;
b) se la pubblicazione mette a rischio la
stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine penale in
corso;
c) se la pubblicazione arreca un danno
sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.
8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente
articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale
per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di
tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini
previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
tenuto conto della natura della violazione e degli
interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando
accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema
interno di segnalazione, puo', tenendo conto della loro
gravita':
a) applicare alla societa' di revisione legale una
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
cinquecentomila euro;
b) ordinare alla persona giuridica responsabile
della violazione di porre termine al comportamento e di
astenersi dal ripeterlo.»
«Art. 24-bis (Sospensione cautelare). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre, in
relazione alla gravita' del fatto, una sospensione
cautelare del revisore per un periodo non superiore a
cinque anni.
2. La sospensione cautelare dal Registro e' comunque
disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorita'
giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida
dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non
definitive, che comportino l'applicazione di una misura di
sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.
3. Quando la sospensione sia stata disposta in
dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con
sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in
giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' il fatto
contestato non e' stato commesso, la sospensione e'
revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della
sentenza.»
«Art. 24-ter (Sospensione per morosita'). - 1. Nel
caso di mancato versamento del contributo annuale di
iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7,
decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero
dell'economia e delle finanze assegna un termine, non
superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il
versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il
pagamento sia stato effettuato, il revisore o la societa'
di revisione sono sospesi dal Registro.
2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di
nominativi, e' comunicato alla casella PEC indicata al
Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme
previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei
destinatari la comunicazione individuale risulti
particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione
puo' essere pubblicato, in forma integrale o per estratto,
sul sito istituzionale contenente il portale informatico
della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
la revoca del provvedimento di sospensione quando
l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i
contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle
eventuali spese sostenute per riscuoterli.
4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del
provvedimento che dispone la sospensione senza che
l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi
omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa
comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei
revisori con le modalita' di cui al comma 2.»
«Art. 25 (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni
amministrative previste nel presente capo sono applicate
dal Ministero dell'economia e delle finanze con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni
dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se
l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate
le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta
giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il tipo e l'entita' della sanzione o del
provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in
particolare, tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti tra cui se del caso:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita' della persona che ha
commesso la violazione;
c) la solidita' finanziaria della persona
responsabile;
d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle
perdite evitate dalla persona responsabile, se possono
essere determinati;
e) il livello di cooperazione della persona
responsabile con l'autorita' vigilante;
f) precedenti violazioni delle persona fisica o
giuridica responsabile.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalita'
di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto,
tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro.
3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine
di sei anni dall'evento che puo' dar luogo all'apertura
della procedura sanzionatoria.
3-quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui
all'articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa
pecuniaria la medesima sanzione e' ridotta alla meta' nel
caso di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta
ricezione.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dal presente capo e' ammessa opposizione
alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa'
di revisione o il revisore legale autore della violazione
ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile,
del luogo in cui la violazione e' stata commessa.
L'opposizione deve essere notificata al Ministero
dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua
comunicazione e deve essere depositata presso la
cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla
notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della Corte d'appello al Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione
sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.»
«Art. 26 (Provvedimenti della Consob). - 1. La
Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater,
10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle
relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5,
6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento
europeo, puo' applicare le seguenti sanzioni:
a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore
legale, della societa' di revisione legale e del
responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti
di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del
Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;
b) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione
legale relativi a enti di interesse pubblico o enti
sottoposti a regime intermedio;
c) il divieto al revisore legale o alla societa' di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione
legale relativi a enti di interesse pubblico o enti
sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore
a tre anni;
d) la sospensione dal Registro, per un periodo non
superiore a tre anni, del revisore legale, della societa'
di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai
quali sono ascrivibili le irregolarita';
e) la cancellazione dal Registro del revisore
legale, della societa' di revisione legale o del
responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le
irregolarita'.
1-bis. La Consob comunica al Ministero dell'economia
e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere
d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro.
1-ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono
connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la
Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo
comma, puo':
a) pubblicare una dichiarazione indicante il
responsabile della violazione e la natura della stessa; o
b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.
1-quater. Per l'inosservanza entro il termine
stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la
Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo.
1-quinquies. Quando le irregolarita' accertate
abbiano comportato l'emissione di una relazione di
revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti
dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile,
dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il
provvedimento di applicazione della sanzione di cui al
comma 1, dichiara che la relazione di revisione non
soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del
presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del
Regolamento europeo.
1-sexies. La Consob, quando accerta la violazione
dell'articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7,
12, 13 e 14 del Regolamento europeo puo' comminare al
revisore legale o alla societa' di revisione legale le
sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e
1-quater.
1-septies. Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza
delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente
decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli
articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo,
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri
degli organi di amministrazione e direzione delle societa'
di revisione legale quando l'inosservanza e' conseguenza
della violazione di doveri propri o dell'organo di
appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti
condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio per
l'indipendenza e per la qualita' della revisione legale
della societa' di revisione;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' alle disposizioni degli
articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative
norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8
del Regolamento europeo.
1-octies. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, in ragione della gravita' della violazione
accertata, la Consob puo' applicare la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per
un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di
funzioni presso le societa' di revisione legale.
1-novies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza
agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte
degli organi di amministrazione di un ente di interesse
pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio,
applica ai componenti di tali organi responsabili delle
violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da
diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni
rivestono particolare gravita' la Consob puo' interdire
temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i
membri degli organi di amministrazione e direzione
responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni
presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti
a regime intermedio.
1-decies. La Consob, quando accerta la mancata o
inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione
ai sensi dell'articolo 26-bis, puo' applicare alla societa'
di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera
a). Nei casi di scarsa offensivita' o pericolosita' si
applicano i commi 1-ter e 1-quater.
2. La Consob, quando accerta la violazione degli
articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative
norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento
europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai
commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.
2-bis. Qualora la violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di
attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo,
sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di
amministrazione o ai dipendenti della societa' di revisione
iscritti nel Registro, la Consob puo' adottare nei
confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal
comma 1, lettere d) ed e).
3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro
del revisore legale, della societa' di revisione legale o
del responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai
provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e
comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e
delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.
4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente
articolo si applica l'articolo 195 del TUF.
4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo
si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 «Attuazione della
direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni»:
«Art. 8 (Sanzioni). - 1. Agli amministratori
dell'ente di interesse pubblico, obbligato a norma del
presente decreto, i quali omettono di depositare, nei
termini prescritti, presso il registro delle imprese la
dichiarazione individuale o consolidata di carattere non
finanziario, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito
avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei
termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' ridotta ad un terzo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica agli
amministratori dell'ente di interesse pubblico ovvero,
ridotta della meta', agli amministratori del soggetto di
cui all'articolo 7 che non puo' derogare all'attivita' di
controllo di cui all'articolo 3, comma 10, che omettono di
allegare alla dichiarazione individuale o consolidata di
carattere non finanziario, depositata presso il registro
delle imprese, l'attestazione di cui al citato comma 10
dell'articolo 3.
3. Salvo che il fatto non integri l'illecito
amministrativo di cui al comma 4, quando la dichiarazione
individuale o consolidata di carattere non finanziario
depositata presso il registro delle imprese non e' redatta
in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4,
agli amministratori si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La medesima
sanzione si applica ai componenti dell'organo di controllo
che, in violazione dei propri doveri di vigilanza e di
referto previsti dall'articolo 3, comma 7, omettono di
riferire all'assemblea che la dichiarazione individuale o
consolidata di carattere non finanziario non e' redatta in
conformita' a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4. La
sanzione di cui al presente comma, ridotta della meta', si
applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di
controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7,
comma 1, che hanno attestato la conformita' al presente
decreto di una dichiarazione individuale o consolidata di
carattere non finanziario, depositata presso il registro
delle imprese, non redatta secondo quanto disposto dagli
articoli 3 e 4.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la
dichiarazione individuale o consolidata di carattere non
finanziario depositata presso il registro delle imprese
contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione
e' prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente
decreto, agli amministratori e ai componenti dell'organo di
controllo dell'en-te di interesse pubblico si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro
150.000. La sanzione di cui al presente comma, ridotta
della meta', si applica agli amministratori e ai componenti
dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, quando presso il registro delle
imprese e' depositata una dichiarazione individuale o
consolidata di carattere non finanziario, di cui e'
attestata la conformita' ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al
vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali
rilevanti la cui informazione e' imposta dagli articoli 3 e
4 del presente decreto.
5. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, primo
periodo, che omette di verificare l'avvenuta
predisposizione della dichiarazione di carattere non
finanziario si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000. Al soggetto di
cui all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, che omette
di effettuare l'attestazione di conformita' di cui alla
medesima disposizione, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.
Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al
periodo precedente quando, in violazione dei principi di
comportamento e delle modalita' di svolgimento
dell'incarico di verifica di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera c), attesta la conformita' al presente decreto, a
norma dell'articolo 3, comma 10, di una dichiarazione
individuale o consolidata di carattere non finanziario,
depositata presso il registro delle imprese, non redatta in
conformita' agli articoli 3 e 4.
6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e'
competente la Consob e si osservano le disposizioni
previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le somme
derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato.»
«Art. 9 (Poteri e coordinamento tra le Autorita'). -
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob,
sentite Banca d'Italia e IVASS, per i profili di competenza
con riferimento ai soggetti da esse vigilati, disciplina
con regolamento:
a) le modalita' di trasmissione diretta alla Consob
della dichiarazione di carattere non finanziario da parte
dei soggetti di cui agli articoli 2 e 7 del presente
decreto, e, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5
del presente decreto, le eventuali ulteriori modalita' di
pubblicazione della dichiarazione nonche' delle
informazioni richieste dalla Consob ai sensi del comma 2
del presente articolo;
b) le modalita' e i termini per il controllo dalla
stessa effettuato sulle dichiarazioni di carattere non
finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai
sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo;
c) i principi di comportamento e le modalita' di
svolgimento dell'incarico di verifica della conformita'
delle informazioni da parte dei revisori.
2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme
agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di cui
agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o integrazioni
e fissa il termine per l'adeguamento. In caso di mancato
adeguamento, si applica l'articolo 8.
3. La Consob puo' altresi' esercitare:
a) nei confronti dei revisori incaricati dei
compiti di cui all'articolo 3, comma 10, i poteri di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39;
b) limitatamente all'assolvimento dei compiti di
cui al presente decreto legislativo, i poteri di cui
all'articolo 115, comma 1, lettere. a), b) e c), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti
degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei
soggetti diversi che pubblichino informazioni non
finanziarie ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto
nonche' dei componenti dei loro organi sociali.».
 
Art. 14
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n.
575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il
trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a
livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio
multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti
ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi
propri e passivita' ammissibili

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 14:
- Il regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per
quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di
importanza sistemica a livello mondiale con strategia di
risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di
sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il
soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e
passivita' ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicato nella GUUE 25 ottobre 2022, n. L 275.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 15
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli
sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione
e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonche' alle
disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che
stabilisce i modelli per determinati moduli nonche' le norme
tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del
regolamento (UE) 2018/1672

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, con facolta' per il Governo medesimo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, le modifiche necessarie al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo:
1) la conferma delle autorita' competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008;
2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della guardia di finanza, dei poteri e delle facolta' loro attribuiti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE) 2018/1672, garantendo la celerita', l'economicita' e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (UE);
3) l'esecuzione, a cura delle autorita' competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformita' all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;
4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;
5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;
6) la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;
7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni;
8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorita' competenti nazionali nonche' tra esse e le omologhe autorita' degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e quelle dei Paesi terzi;
9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, le modifiche necessarie per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalita', i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione nonche' prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 7 del 2000 all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;
d) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 15:
- Il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli
sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita
dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005,
e' pubblicato nella GUUE 12 novembre 2018, n. L 284.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della
Commissione, dell'11 maggio 2021, che stabilisce i modelli
per determinati moduli nonche' le norme tecniche per
l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento
(UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativo ai controlli sul denaro contante in entrata
nell'Unione o in uscita dall'Unione, e' pubblicato nella
GUUE 12 maggio 2021, n. L 167.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a),
dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008,
n. 195, recante: «Modifiche ed integrazioni alla normativa
in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n.
1889/2005»:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto si
intendono per:
a) autorita' competenti: l'Agenzia delle dogane, il
Ministero dell'economia e delle finanze, la Unita' di
informazione finanziaria e la Guardia di finanza, ciascuna
per le competenze individuate nel presente decreto;
Omissis.»
- Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
recante: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in
attuazione della direttiva 2005/60/CE», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, -
S.O. n. 268.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1,
della legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante: «Nuova
disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della
direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998»:
«Art. 1 (Commercio dell'oro). - Omissis.
3. L'esercizio in via professionale del commercio di
oro, per conto proprio o per conto di terzi, puo' essere
svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio
italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) forma giuridica di societa' per azioni, o di
societa' in accomandita per azioni, o di societa' a
responsabilita' limitata, o di societa' cooperativa, aventi
in ogni caso capitale sociale interamente versato non
inferiore a quello minimo previsto per le societa' per
azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di
oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale,
degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni
di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di
onorabilita' previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma
2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 128-undecies del
decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 128-undecies (Organismo). - 1. E' istituito un
Organismo, avente personalita' giuridica di diritto
privato, con autonomia organizzativa, statutaria e
finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per
lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione
dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla
data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo
Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi
di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo
128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti
previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la
loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli
altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo
svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini.
4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di
altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui
soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale
fine puo' scambiare informazioni con queste autorita',
entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal
diritto dell'Unione europea.»
 
Art. 16
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla
resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che
modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n.
600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento
della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive
2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE,
2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la
resilienza operativa digitale per il settore finanziario

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonche' per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, compreso il sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, delle opzioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle autorita' di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:
1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 della presente legge;
2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 5 della presente legge;
b) assicurare che alle autorita' competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;
c) attribuire alle autorita' di cui alla lettera b) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorita' anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 16:
- Per il testo dell'articolo 31 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2554, si
veda nelle note all'art. 3.
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2556, si
veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 17
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla
governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE)
2018/1724

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, uno o piu' decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designare una o piu' autorita', per i profili di competenza, quali autorita' competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE);
b) definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorita' designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresi' le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;
d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);
e) garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceita' per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868;
f) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;
g) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 17:
- Per il testo dell'articolo 31 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla
governance europea dei dati e che modifica il regolamento
(UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE
3 giugno 2022, n. L 152.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 18
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate
cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio
o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38
del medesimo regolamento (UE) 2023/1113

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 2023/1113:
1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli intermediari bancari e finanziari;
2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;
b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le criptoattivita' nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 18:
- Il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023, che riguarda i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e
determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva
(UE) 2015/849 (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella GUUE 9 giugno 2023, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicata nella GUUE 5 giugno 2015, n. L 141.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, si veda nelle note all'articolo 15.
 
Art. 19
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati
delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE)
2019/1937

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorita' di vigilanza europee;
b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalita', quali autorita' competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, anche prevedendo opportune forme di coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
c) prevedere forme di coordinamento tra le autorita' di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorita' competenti nonche' con l'Autorita' bancaria europea e l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorita' europee;
e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento (UE);
f) attribuire alle autorita' individuate ai sensi della lettera b) del presente comma i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi compresi i poteri di vigilanza e di indagine, di adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei reclami, rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalita' di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE);
g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:
1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al numero 7), il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo;
2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche e a euro 30.000 per le persone giuridiche;
3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento (UE) con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;
5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilita';
6) fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto-attivita' disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonche' di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento (UE) in mancanza delle autorizzazioni ivi previste;
8) disciplinare la comunicazione tra l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, ai fini della segnalazione all'Autorita' bancaria europea e all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento (UE) 2023/1114;
h) apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE);
i) escludere o ridurre il periodo transitorio previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per le cripto-attivita', ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, la tutela della stabilita' finanziaria, l'integrita' dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;
l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;
m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di token collegati ad attivita' e per i prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando alla normativa nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificita' connesse con le attivita' disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attivita' disciplinate dal medesimo regolamento (UE), anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle procedure;
n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi previsti dalla lettera m) e della necessita' di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attivita' e ai servizi per le cripto-attivita', introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi dei soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 19:
- Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati
delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e
(UE) 2019/1937 (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella GUUE 9 giugno 2023, n. L 150.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 54 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 51 (Vigilanza informativa). - 1. Le banche
inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni
altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i
bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla
Banca d'Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei
conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
che l'hanno determinata.
1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e
termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma
1-bis.
1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere
informazioni al personale delle banche anche per il tramite
di queste ultime.
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato
funzioni aziendali e al loro personale.»
«Art. 54 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca
d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche e i
soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni
aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
che ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'
competenti di uno Stato dell'Unione europea che esse
effettuino accertamenti presso succursali di banche
italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero
concordare altre modalita' delle verifiche.
3. Le autorita' competenti di uno Stato dell'Unione
europea, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono
ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le
succursali stabilite nel territorio della Repubblica di
banche dalle stesse autorizzate. Se le autorita' competenti
di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca
d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti
ovvero concordare altre modalita' delle verifiche.
4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia
puo' concordare con le autorita' competenti degli Stati
terzi modalita' per l'ispezione di succursali di banche
insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.».
- Si riporta il testo degli articoli 6-bis e 6-ter del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 6-bis (Poteri informativi e di indagine). - 1.
La Banca d'Italia puo' chiedere, nell'ambito delle sue
competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca
d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' chiedere
informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per
il tramite di questi ultimi.
2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e
al loro personale.
3. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti.
4. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo':
a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano
essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria
funzione di vigilanza;
b) procedere ad audizione personale nei confronti
di chiunque possa essere in possesso di informazioni
pertinenti.
5. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo'
altresi', nei confronti dei soggetti abilitati:
a) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o
scambi di dati conservate da un soggetto abilitato;
c) richiedere le registrazioni detenute da un
operatore di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni
telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato;
d) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
e) richiedere la comunicazione di dati personali
anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche'
acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
g) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale
dei rischi della Banca d'Italia;
h) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
i) procedere al sequestro dei beni che possono
formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo
187-sexies del presente decreto. Si applicano i commi 9, 10
e 11 dell'articolo 187-octies del presente decreto.
6. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
7. I poteri di cui al comma 5, lettere a), c) ed i),
sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della
Repubblica.
8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal
comma 5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene redatto
processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o
dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti, e delle
dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati
a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne
copia.
9. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5
la Consob puo' avvalersi della Guardia di Finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 9 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla Consob.
11. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue
competenze, puo' esercitare il potere previsto dal comma 4,
lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale
dei soggetti abilitati. In tale caso si applica il comma
8.»
«Art. 6-ter (Poteri ispettivi). - 1. La Banca
d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive
competenze e nel rispetto delle disposizioni normative
europee, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei
confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i
soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni
aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si
applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 6-bis.
2. Al fine di verificare l'osservanza da parte di un
soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente
parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica, puo' esercitare il potere di cui al comma
1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi
indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura
patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.
3. La Consob puo' richiedere ai soggetti incaricati
della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di
fornire informazioni. Quando sussistono particolari
necessita' e non sia possibile provvedere con risorse
proprie, la Consob puo' altresi' autorizzare revisori
legali o societa' di revisione legale a procedere a
verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto
autorizzato a procedere alle predette verifiche ed
ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.
4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige
processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o
dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli
interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto di averne copia.
5. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte
all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
profili di propria competenza.
6. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere
alle autorita' competenti di uno Stato UE di effettuare
accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche
stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare
altre modalita' per le verifiche.
7. Le autorita' competenti di uno Stato UE, dopo aver
informato la Banca d'Italia e la Consob, possono
ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali
di imprese di investimento UE, di banche UE, di societa' di
gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate,
stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita'
di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca
d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero
concordano altre modalita' per le verifiche.
8. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare,
nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorita'
competenti degli Stati non UE modalita' per l'ispezione di
succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi
terzi insediate nei rispettivi territori.».
- Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e
circolazione di determinati strumenti finanziari in forma
digitale e di semplificazione della sperimentazione
FinTech», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
17 marzo 2023.