Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 1 dicembre 2023
Modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e in particolare l'art. 28;
Visto l'art. 117, commi 1, lettera n) e 3, della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 7 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visti il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che ha mutato la denominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito, anche «Ministero» o «MIM»);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (di seguito, anche «INVALSI») e l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituiscono articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
Tenuto conto che, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione» e, in particolare, dell'art. 5 rubricato «Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione», comma 5, lettera v) e del decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione», il MIM svolge su INDIRE e INVALSI funzioni di indirizzo e di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare, il capo III, avente ad oggetto «I percorsi di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 52, che prevede misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 7, comma 3, secondo cui «Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'art. 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'art. 3, nonche' allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, e' istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identita' e pari dignita', le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2021, n. 358, avente ad oggetto «la definizione dei criteri e delle modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61»;
Visto il regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241 con cui e' stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Tenuto conto che con il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (di seguito, anche «PNRR»), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021, sono stati previsti una serie di obiettivi di rafforzamento dell'offerta dei servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo, nonche' dei sistemi di ricerca di base e applicata e di consolidamento di nuovi strumenti di trasferimento tecnologico (missione n. 4);
Vista in particolare, la missione 4 - Istruzione e ricerca - componente 1 del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» - riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali»;
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto inoltre, l'art. 33 del suddetto decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che istituisce il nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;
Visto l'Accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR e, in particolare, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Tenuto conto degli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», con la quale e' stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e consolidare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensita' di conoscenza, partendo dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e potenziamento del sistema di istruzione e ricerca;
Visto in particolare, l'art. 10, comma 1, della suddetta legge n. 99/2022, ai sensi del quale e' stato istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonche' definizione dei criteri e modalita' di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Tenuto conto che tra le misure di attuazione del PNRR di cui alla Sezione III, Capo III del suddetto decreto-legge n. 144/2022, l'art. 28 prevede che:
a) «Nell'ambito dell'attuazione della misura 4, componente 1, del PNRR "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'universita' - riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali", al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il Sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore» (comma 1);
b) «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni» (comma 5);
Considerato che, in conformita' a quanto previsto dal suddetto art. 28, comma 5, del decreto-legge n. 144/2022, il MIM procede ad adottare il presente decreto (di seguito, anche «decreto» o «atto»), al fine di regolare le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale (di seguito, anche «Osservatorio»);
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso nella seduta plenaria n. 112 del 25 ottobre 2023;
Considerata l'opportunita' di non recepire le richieste del Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito all'art. 7 del presente decreto, concernenti la composizione degli osservatori locali in modo definito nel numero dei membri, in quanto si ritiene piu' opportuno definire la struttura degli osservatori locali, a livello di regolamentazione statale, in maniera flessibile in modo da consentire una definizione dell'assetto dell'organismo maggiormente aderente al contesto di riferimento;
Considerata l'opportunita' di non recepire, altresi', le richieste del Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito alla previsione, nel presente decreto, di una esplicita norma che preveda la dotazione di un regolamento specifico inerente al funzionamento dell'Osservatorio, in quanto si ritiene che in base alle previsioni del presente decreto l'Osservatorio possa autonomamente determinare le proprie regole di funzionamento senza dover rendere, a tal fine, cogente l'adozione di un precipuo regolamento;
Tenuto conto delle premesse di cui sopra, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Decreta:

Art. 1

Finalita' dell'Osservatorio nazionale
per l'istruzione tecnica e professionale

1. L'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si propone di perseguire le seguenti finalita':
a) rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali;
b) ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze;
c) supportare il Sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste.
2. Per la realizzazione delle predette finalita', l'Osservatorio promuove forme di cooperazione con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e al decreto interministeriale 23 dicembre 2021, n. 358, nonche' con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'art. 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99 e al decreto ministeriale 17 maggio 2023, n. 87.
 
Art. 2

Funzioni e compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore dell'istruzione tecnica e professionale e, in particolare, compie le seguenti attivita':
a) propone al Ministro ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo di spazi di flessibilita' ordinamentale e dell'area territoriale del curricolo;
b) promuove l'aggiornamento di indirizzi di studio, articolazioni, linee guida e ogni altra iniziativa volta all'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilita' ordinamentale e dell'area territoriale del curriculo;
c) svolge attivita' di analisi e supporto per la progettazione e l'attuazione di misure riguardanti l'offerta formativa territoriale, nell'ottica del consolidamento dei curricoli degli istituti tecnici e dei percorsi professionali;
d) promuove lo scambio di esperienze e di informazioni con le regioni, le altre amministrazioni centrali e locali interessate, gli organismi di ricerca e i portatori di interessi;
e) favorisce forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni;
f) riceve, analizza ed elabora i dati e le informazioni fornite dagli Osservatori locali relative al sistema dell'istruzione tecnica e professionale.
 
Art. 3

Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio e' composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale e comunque del Sistema nazionale di istruzione e formazione.
2. I componenti dell'Osservatorio, nominati con decreto del Ministro, sono cosi' individuati:
a) quattro esperti designati dal Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto del principio della parita' di genere;
b) due esperti designati, di comune accordo, dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, nel rispetto del principio della parita' di genere;
c) due esperti designati, di comune accordo, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto del principio della parita' di genere;
d) tre esperti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, garantendo adeguata rappresentanza alle diverse realta' regionali (Nord, Centro e Sud), nel rispetto del principio della parita' di genere;
e) un esperto designato, di comune accordo, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province italiane (UPI);
f) un esperto designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere);
g) un esperto designato dall'INVALSI;
h) un esperto designato dall'INDIRE.
3. Qualora le designazioni delle amministrazioni e degli enti di cui al precedente comma non dovessero pervenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Ministro potra' procedere con l'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 2, in base alle designazioni pervenute, salve successive integrazioni. I componenti designati successivamente al decreto di costituzione dell'Osservatorio, restano in carica unicamente per il restante periodo di mandato.
4. L'incarico ha durata annuale e puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario non da' diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.
6. I componenti dell'Osservatorio sono sostituiti in caso di dimissioni, decesso o revoca.
7. La ricorrenza di una delle ipotesi di cui al comma 6 e' comunicata, senza ritardo, dalle amministrazioni e dagli enti di cui al comma 2 al Presidente dell'Osservatorio (di seguito «Presidente»). Le amministrazioni e gli enti all'atto della comunicazione provvedono anche ad indicare il componente designato come sostituto.
8. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza originaria del mandato dei componenti sostituiti.
 
Art. 4

Il Presidente

1. Il Presidente e' nominato dal Ministro, tra i componenti dell'Osservatorio, col decreto di costituzione dell'Osservatorio o con successivo del decreto, nel caso di dimissioni, decesso o revoca del Presidente pro tempore.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute dell'Osservatorio;
b) coordina le attivita' dell'Osservatorio e stabilisce le relative tempistiche per l'attuazione degli indirizzi strategici delineati dal Ministro;
c) interloquisce con i portatori di interessi, gli organismi di ricerca e gli enti e le istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni, individuando possibili modalita' di raccordo ai fini della massima efficienza delle attivita' dell'Osservatorio;
d) riferisce al Ministro, per il tramite del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (di seguito «Dipartimento»), in merito all'andamento dell'Osservatorio e agli eventuali eventi o circostanze dai quali possano derivare criticita'.
 
Art. 5

Funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno, in tutti i casi in cui risulti necessario o su espressa richiesta del Ministro.
2. Le riunioni dell'Osservatorio sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi i casi di urgenza.
3. L'Osservatorio e' convocato mediante apposita comunicazione trasmessa mediante posta elettronica, che dovra' indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.
4. Unitamente alla comunicazione di convocazione, il Presidente invia ai componenti anche l'eventuale documentazione di supporto, ai fini di un'adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti oggetto della riunione. Ove il Presidente dovesse ritenerlo opportuno in relazione al contenuto dell'argomento trattato, la documentazione di supporto potra' essere fornita anche direttamente in riunione.
5. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e possono svolgersi in audio-conferenza o in audio-videoconferenza, purche' risulti garantita la possibilita' per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, sugli argomenti oggetto di riunione.
6. Le riunioni dell'Osservatorio sono validamente costituite ai fini deliberativi, se risulta presente almeno la meta' dei componenti. L'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il contenuto di ciascuna riunione e' oggetto di apposita verbalizzazione.
8. I verbali delle riunioni dell'Osservatorio sono approvati da tutti i componenti presenti nella relativa seduta.
 
Art. 6

Relazione sull'attivita' dell'Osservatorio

1. Il Presidente trasmette al Dipartimento una relazione, approvata dall'Osservatorio a maggioranza dei suoi componenti, in merito all'attivita' svolta nell'annualita' di attivita'. Il Dipartimento, sulla base della relazione, verificati i risultati raggiunti, formula eventuali raccomandazioni all'Osservatorio ed informa il Ministro dell'operato dell'Osservatorio.
 
Art. 7

Osservatori locali presso
gli uffici scolastici regionali

1. Presso ciascun Ufficio scolastico regionale e' istituito un osservatorio locale che concorre al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e, nello specifico:
a) condivide e scambia dati e informazioni con l'Osservatorio nazionale sulle attivita' relative al sistema dell'istruzione tecnica e professionale;
b) analizza l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio, anche mediante attivita' di monitoraggio e valutazione.
2. Ogni osservatorio locale e' presieduto dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale ed e' composto da un numero massimo di nove componenti, anche scelti tra gli enti di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.
3. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale comunica prontamente, per il tramite del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, al Presidente dell'Osservatorio nazionale l'avvenuta costituzione dell'osservatorio locale e le eventuali modifiche alla sua composizione.
4. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale trasmette al Presidente dell'Osservatorio nazionale una relazione circa l'attivita' svolta dall'Osservatorio nell'annualita' precedente, al fine di consentire la predisposizione della relazione di cui all'art. 6 del presente decreto.
5. I componenti dell'osservatorio locale durano in carica un anno e possono essere rinnovati una sola volta.
6. I componenti dell'osservatorio sono sostituiti in caso di dimissioni, decesso o revoca.
7. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario all'osservatorio locale non da' diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.
 
Art. 8

Raccordo con enti, istituzioni
specializzate, osservatori locali

1. Il Ministero promuove e sostiene forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzate nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni, nonche' tra l'Osservatorio e gli osservatori locali, al fine di:
a) innovare le metodologie e la didattica;
b) consolidare e ampliare i rapporti con il mondo del lavoro, anche ai fini dell'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e delle qualifiche professionali, prestando particolarmente attenzione alle innovazioni tecnologiche in corso;
c) rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro;
d) facilitare la spendibilita' nel mercato del lavoro dei diplomi di istruzione tecnica e professionale e delle qualifiche acquisite, anche attraverso specifici accordi.
 
Art. 9

Supporto amministrativo

1. La Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito, anche coadiuvata dall'assistenza tecnica di INDIRE, assicura:
a) l'istruttoria amministrativa delle questioni poste all'attenzione dell'Osservatorio;
b) la redazione dei verbali delle riunioni dell'Osservatorio e la relativa conservazione;
c) la raccolta dei dati utili allo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.
 
Art. 10

Clausola finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori locali non da' diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.
 
Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente decreto trova applicazione a decorrere dal giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 1° dicembre 2023

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 42