Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 21 febbraio 2024, n. 14 |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento interno. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato «Protocollo».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. |
| PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, di seguito indicate come «Parti» Visto il Trattato di Amicizia e di Collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Roma il 13 ottobre 1995; Visto il Protocollo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, firmato a Tirana il 3 novembre 2017; Considerato l'interesse delle Parti a promuovere una crescente cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva dell'adesione della Repubblica di Albania all'Unione Europea; Ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni tra le Parti; Consapevoli delle problematiche che derivano dalla migrazione illecita; In osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della migrazione; Certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Nell'ambito del presente Protocollo, con i termini seguenti si intende: a) «Parte albanese»: il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania; b) «Parte italiana»: il Governo della Repubblica Italiana; c) «Aree»: beni immobili di proprieta' demaniale, individuati nell'Allegato 1 del presente Protocollo; d) «migranti»: cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o e' stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana; e) «personale italiano»: il personale, anche non in possesso della cittadinanza italiana, inviato dalla Parte italiana in Albania per assicurare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo. |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo stesso. |
| Articolo 2
Il presente Protocollo e' finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformita' al diritto internazionale e a quella europeo. |
| Art. 3
Disposizioni di coordinamento
1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorita': a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto; b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore; c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere istituite non piu' di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma; f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria; i) uno speciale ufficio di sanita' marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanita' pubblica. 2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorita' italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso. 3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo e' equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. 5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identita' assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, puo' essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero e' sottoposto. 7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonche' in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non puo' essere proseguita e che il processo e' estinto.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 4, comma 2-bis, e 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), pubblicato sulla GU n. 40 del 16.02.2008, e' il seguente: «Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale). - (omissis) 2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali.» «Art. 28-bis (Procedure accelerate). - (omissis) 4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.» - Il testo degli articoli 10-ter, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato sulla GU n. 191 del 18.08.1998 - Suppl. Ordinario n. 139, e' il seguente: «Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi' effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario assistito.» «Art. 14 Esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12). - 1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.» - Il testo dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), pubblicato sulla GU n. 214 del 15.09.2015, e' il seguente: «Art. 4 (Documentazione). - (omissis) 2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale.» - Il testo dell'articolo 1, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato sulla GU n. 42 del 20.02.2001 - Suppl. Ordinario n. 30, e' il seguente: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: (omissis) c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;» - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' stato pubblicato sulla GU n. 226 del 28.09.2011 - Suppl. Ordinario n. 214. - Il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), pubblicato sulla GU n. 214 del 15.09.2015, e' il seguente: «Art. 12 (Condizioni materiali di accoglienza). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarita' di ciascuna tipologia di centro.» |
| Articolo 3
1. La Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree, secondo i criteri stabiliti dal presente Protocollo. 2. Le Aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del presente Protocollo conformemente all'articolo 13. |
| Art. 4
Giurisdizione e legge applicabile
1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana. 2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale e' trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale cosi' rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale. 3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa e' utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore e' esercitato, con modalita' audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore. 4. Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge e' proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalita' audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non e' possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza e' incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete e' liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e' punito secondo la legge italiana, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilita' previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non e' necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. 7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando e' acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio e' eseguito quando la misura e' revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorita' giudiziaria procedente. L'autorita' giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si e' proceduto nei suoi confronti in conformita' al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. 8. Quando e' esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorita' giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo. 9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalita' di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano. 10. Se il reato per il quale si e' proceduto all'arresto in flagranza non e' compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale. 11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato e' immediatamente posto a disposizione dell'autorita' giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato. 12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalita' di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' fissato in quindici giorni. 13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale e' sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti e' assicurata con le modalita' di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante collegamento dal luogo in cui si trova. 14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo. 15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo. 16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalita' previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili. 17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalita' telematiche. 18. Per i reati di cui al comma 6 e' competente l'autorita' giudiziaria con sede in Roma. 19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si veda nelle note all'art. 3. - Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), e' stato pubblicato sulla GU n. 3 del 04.01.2008. - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda nelle note all'art. 3. - Per i riferimenti del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 si veda nelle note all'art. 3. - Il testo dell'articolo 83 del codice di procedura civile e' il seguente: «Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti puo' essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.». - Il testo dell'articolo 122 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 122 (Procura speciale per determinati atti). - 1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura e' rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo. La procura e' unita agli atti. 2. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio. 2-bis. La procura speciale e' depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalita' previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorita' giudiziaria. 3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa e' richiesta dalla legge». - Il testo dell'articolo 35-ter del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e' il seguente: «Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera). - 1. Quando il richiedente e' trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, del presente decreto. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e' proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. 2. Il ricorso e' immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l'atto impugnato e' tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonche' copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile. 3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non puo' essere espulso o allontanato dal luogo nel quale e' trattenuto. 4. Quando l'istanza di sospensione e' accolta il ricorrente e' ammesso nel territorio nazionale e gli e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso e' rigettato, con decreto anche non definitivo. 5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili.» - Il testo dell'articolo 10 del codice penale e' il seguente: «Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto e' commesso a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1° si trovi nel territorio dello Stato; 2° si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3° l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis». - Il testo dell'articolo 345 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 345 (Difetto di una condizione di procedibilita'. Riproponibilita' dell'azione penale). - 1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se e' in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione. 2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilita' diversa da quelle indicate nel comma 1, nonche' quando, dopo che e' stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacita' dell'imputato viene meno o si accerta che e' stato erroneamente dichiarato». - Il testo dell'articolo 388 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta' industriale. E' altresi' punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprieta' industriale, viola il relativo ordine. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516. La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione. Il colpevole e' punito a querela della persona offesa». - Il testo dell'articolo 391 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 391 (Udienza di convalida). - 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice puo' autorizzarli a partecipare a distanza. 2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato reperito o non e' comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresi', anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate. 3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla liberta' personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore. 4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione. 5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis del codice penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280. 6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. 7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e' pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a disposizione del giudice». - Il testo dell'articolo 133-ter del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della partecipazione a distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto e' comunicato anche alle autorita' interessate. 2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato all'aula di udienza. 3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita' degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la registrazione audiovisiva. 4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita' giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo. 5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano. 6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4. 7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. 8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita' giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa spettanti.» - Il testo dell'articolo 342 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 342 (Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni). - 1. Quando e' acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se cio' e' necessario alla sua comprensione. 2. Quando e' acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268, comma 7.» - Il testo del comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 391(Udienza di convalida). - (omissis) 5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis del codice penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.» - Il testo dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva). - 1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. 2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. 3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali e' stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3. 4. La richiesta di riesame e' presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582. 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. 6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato puo' chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso e' notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. 8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente puo' altresi' disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta. 9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. 9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura. 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non puo' essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' disporre per il deposito un termine piu' lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione». - Il testo dell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), pubblicato sulla GU n. 214 del 15.09.2015, e' il seguente: «Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). - (omissis) 3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.» - Il testo dell'articolo 303 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 303 (Termini di durata massima della custodia cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia quando: a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3); 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni; b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; 3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine e' imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti. b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1; 3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello; 1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni; d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi e' stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4. 2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. 4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non puo' superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.» - Il testo dell'articolo 407 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.» - Il testo dell'articolo 133-ter del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della partecipazione a distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto e' comunicato anche alle autorita' interessate. 2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato all'aula di udienza. 3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita' degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la registrazione audiovisiva. 4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita' giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo. 5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano. 6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4. 7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. 8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita' giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa spettanti.» - Il testo dell'articolo 588 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 588 (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4. 3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto. 4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili. 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita' dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. 5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio. Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione. 7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. 8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2. 9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.» - Il testo dell'articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato sulla GU n. 191 del 18.08.1998 - Suppl. Ordinario n. 139, e' il seguente: «Art. 13(Espulsione amministrativa) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11). - (omissis) 13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.» - Il testo dell'articolo 104 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 104 (Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare). - 1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. 2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. 3. Nel corso delle indagini preliminari per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore. 4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 e' esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a disposizione del giudice. 4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.» - Il testo dell'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 156 (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1. Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.» - Il testo dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato sulla GU n. 191 del 18.08.1998 - Suppl. Ordinario n. 139, e' il seguente: «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12). - (omissis) 2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della liberta' personale.» |
| Articolo 4
1. La Parte italiana puo' realizzare nelle Aree le strutture indicate nell'Allegato 1. Le Parti concordano che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potra' essere superiore a 3.000 (tremila). 2. Le strutture di cui al paragrafo 1 sono gestite dalle competenti autorita' della Parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorita' e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. 3. Le competenti autorita' albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorita' italiane. 4. L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorita' italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le autorita' competenti di ciascuna delle Parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo. 5. Le spese per l'allestimento di una o piu' strutture d'ingresso nel territorio della Repubblica d'Albania dei migranti sono totalmente a carico della Parte italiana. 6. Nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1 la Parte italiana istituisce le strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari. 7. Quando e' constatato che i migranti sono portatori di malattie infettive, le autorita' competenti della Parte italiana osservano le norme della quarantena e del trattamento secondo i rispettivi protocolli sanitari. 8. In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorita' italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1, le autorita' albanesi collaborano con le autorita' italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti. 9. I costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese sono a carico della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo. |
| Art. 5
Disposizioni organizzative
1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale gia' in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonche' i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficolta' o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalita' delle diverse attivita' connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, e' istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli anni 2024 e 2025, il Ministero dell'interno e' autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unita' di personale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonche' di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo. 4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, e' autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo. 5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e' autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unita' di personale dell'area dei funzionari e 30 unita' di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unita' gia' titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo. 6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' incrementato di 10 unita', con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033. 7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli gia' individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma. 8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute e' autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonche', per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilita'. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i), puo' avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo. 9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonche' quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalita' di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale gia' titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unita' di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unita' appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unita' appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unita' appartenente all'area degli assistenti e 8 unita' dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonche' quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato sulla GU n. 250 del 24.01.1998 - Suppl. Ordinario n. 92, e' il seguente: «Art. 55 (Immunita'). - I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale. Alle immunita', privilegi e prerogative non puo' farsi rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.». - Il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato sulla GU n. 95 del 22.04.2023, e' il seguente: «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). - (omissis) 4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validita'; b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacita' di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalita' maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.». - Il testo dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del 09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente: «Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono: a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondita' della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando; d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu' conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento, che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.». - La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, (Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali), pubblicata sulla GU n. 58 del 9/3/1991, e' la seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
- Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), pubblicato sulla GU n. 177 del 31.07.2017, e' il seguente: «Art. 6 (Ammissione al tirocinio). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera, da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica, determinando le modalita' di formulazione del relativo bando nonche' il termine per la presentazione delle domande.». - Il testo dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge 8 giugno 2021, n. 80, (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato sulla GU n. 136 del 09.06.2021, e' il seguente: «Art. 6 (Piano integrato di attivita' e organizzazione). - (omissis) 7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.». - Il testo dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del 09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente: «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale). - (omissis) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.». - Il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata sulla GU n. 113 del 17.05.1997 - Suppl. Ordinario n. 98, e' il seguente: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (omissis) 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - Il testo dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del 09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente: «Art. 70 (Norme finali). - (omissis) 12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si' applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di' fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.». - Il decreto del Ministero della Salute 22 febbraio 2013, n. 56 (Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'), e' stato pubblicato sulla GU n. 119 del 23.05.2013. - Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato sulla GU n. 280 del 29.11.2004, e' il seguente: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - (omissis) 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), pubblicata sulla GU n. 178 del 01.08.2016, e' il seguente: «Art. 5 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali e' corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 2. L'indennita' di missione di cui al comma 1 e' calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.». - Il testo dell'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato sulla GU n. 250 del 24.01.1998 - Suppl. Ordinario n. 92, e' il seguente: «Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto e' assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. 2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare una o piu' polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternita' e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente. 3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. 4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o piu' polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidita' permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.». |
| Articolo 5
1. Le strutture di cui all'Allegato 1 sono realizzate e gestite nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessita' di permessi di costruire o altre formalita' analoghe previste dalla normativa albanese. La Parte italiana ha solo l'obbligo di trasmettere alle autorita' albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilita' e alla funzionalita' delle strutture. 2. La Parte italiana realizza altresi' le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree, in funzione dell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente Protocollo. 3. La Parte albanese facilita l'erogazione dei servizi necessari all'esercizio delle strutture di cui all'Allegato 1, alle quali sono applicate condizioni non meno favorevoli di quelle praticate a strutture simili. I costi necessari all'erogazione di tali servizi sono interamente sostenuti dalla Parte italiana. 4. Le spese sostenute dalla Parte italiana per la realizzazione delle strutture di cui all'Allegato 1 sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali. La Parte Italiana non chiede esenzioni da tasse o altri pagamenti comunque denominati che rappresentano corrispettivi per la fruizione di servizi pubblici. 5. Per le esigenze della realizzazione e della gestione delle strutture di cui all'articolo 4 le competenti autorita' della Parte italiana sono esenti da restrizioni o controlli valutari e possono liberamente trasferire valute in deroga alle disposizioni vigenti nella Repubblica di Albania. 6. La Parte albanese facilita il sollecito disbrigo delle operazioni doganali relative a materiali e attrezzature richieste dalla Parte italiana per la realizzazione delle attivita' previste dal presente Protocollo. |
| Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese: a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia; b) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo. 3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo. 4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo. 5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonche' agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro; b) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro; c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro; d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro; e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro; f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro; g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 3.877.715 euro; h) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.297.905 euro; i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro; l) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.844.975 euro; m) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 3.204.146 euro; n) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.967.581 euro. 7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede: a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 8. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato sulla GU n. 280 del 29.11.2004, e' il seguente: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - (omissis) 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), pubblicata sulla GU n. 300 del 29.12.2014 - Suppl. Ordinario n. 99, e' il seguente: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| Articolo 6
1. Le competenti autorita' delle Parti collaborano ai fini del mantenimento della sicurezza delle Aree. 2. Le competenti autorita' della Parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese. 3. Le competenti autorita' della Parte Italiana assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree. Le competenti autorita' della Parte albanese possono accedere nelle Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorita' della Parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento. 4. Con riferimento ai rispettivi obblighi relativi alla sicurezza, ognuna delle Parti istituisce un'unita' responsabile del buon andamento, del coordinamento e della supervisione delle questioni di sicurezza. 5. Le competenti autorita' italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale. 6. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle Aree, le autorita' albanesi li ricondurranno nelle stesse. I costi che derivano dall'attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo. 7. Le competenti autorita' italiane sostengono ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture di cui all'Allegato 1, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l'assistenza delle autorita' albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla Parte italiana, impegnandosi affinche' tale trattamento rispetti i diritti e le liberta' fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto internazionale. 8. I documenti ufficiali detenuti a qualsiasi titolo dalle autorita' italiane e dal personale italiano sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorita' albanesi. |
| Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio |
| Articolo 7
1. La Parte Italiana comunica previamente, per le vie diplomatiche, i nominativi del personale italiano. 2. L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano per le finalita' previste dal presente Protocollo e' esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalita' previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione. Al personale italiano che permane nel territorio albanese per piu' di 90 giorni e' rilasciato, gratuitamente e a semplice richiesta, un documento di riconoscimento («permesso unico»). 3. Le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente nella Repubblica d'Albania. 4. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non e' soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorita' italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorita' albanesi. 5. Salvo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente articolo, il personale italiano e' sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese. 6. Senza pregiudizio per il paragrafo 4, il personale italiano gode di immunita' da qualsiasi forma di detenzione in Albania, salvo i casi previsti dal paragrafo 5, soggetti alla legislazione procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali. Nei casi di cui al paragrafo 5, quando sono applicate al personale italiano misure restrittive della liberta' personale, le autorita' albanesi le comunicano immediatamente alle autorita' italiane. 7. Per cure urgenti, il personale italiano puo' accedere alle strutture sanitarie albanesi. I relativi costi sono a carico della persona interessata o della Parte italiana, ai sensi di quanto previsto dal presente Protocollo. 8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il personale italiano ha l'obbligo di rispettare le leggi della Repubblica di Albania e di non interferire negli affari interni della medesima. 9. La Parte italiana mette a disposizione delle autorita' albanesi la lista nominativa del personale munito di porto d'armi nell'esercizio delle proprie funzioni nonche' le relative disposizioni di ricezione e di consegna dell'arma da e a detto personale. 10. Al personale di cui al paragrafo 9 e' vietato portare l'arma in territorio albanese al di fuori del servizio. Ai sensi del presente paragrafo il servizio include l'accompagnamento dei migranti da e verso le Aree. La Parte italiana adotta le misure necessarie atte a garantire la sicurezza degli armamenti e delle munizioni impiegate ai sensi del presente Protocollo. |
| Articolo 8
1. L'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana e' regolato da successive intese tra le competenti autorita' italiane ed albanesi che entrano in vigore alla data della firma. 2. La procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree e' eseguita conformemente alle intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. I costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unita' della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, sono sostenuti dalla Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo. |
| Articolo 9
1. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non puo' essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorita' italiane, al termine delle procedure eseguite in conformita' alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo. 2. Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture previste dal presente Protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonche' alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile. 3. In caso di nascita o morte, i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana. In caso di morte, la Parte albanese mette a disposizione della Parte italiana la struttura dell'obitorio e la Parte italiana trasferisce la salma dal territorio albanese entro 15 (quindici) giorni dal decesso. |
| Articolo 10
1. Le spese indicate all'articolo 4, paragrafo 9, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, e le spese o oneri non previsti derivanti dal presente Protocollo sono rimborsati dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalita' determinate dall'Allegato 2. 2. L'Allegato 2 regola altresi' le condizioni e le modalita' con le quali la Parte italiana si fa carico degli oneri sostenuti dalla Parte albanese in caso di avvio, da parte dei migranti, di procedure amministrative innanzi alle competenti Autorita' albanesi. |
| Articolo 11
1. Al termine del presente Protocollo, la Parte italiana restituisce le Aree alla Parte albanese, la quale non e' tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate. 2. La Parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del presente Protocollo. |
| Articolo 12
1. Ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacita' oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa grave. 2. Con le modalita' di cui all'articolo 10, la Parte italiana sostiene i costi di rappresentanza legale nonche' quelli processuali e di risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro la Repubblica d'Albania da terzi relativamente all'attuazione del presente Protocollo, ivi comprese azioni od omissioni della Parte italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito dell'attivita' delle autorita' italiane. 3. Nei casi di cui al presente articolo le Parti promuovono discussioni in buona fede volte a conseguire una soluzione mutuamente accettabile. |
| Articolo 13
1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note. 2. Il Protocollo resta in vigore per 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il presente Protocollo, questo e' rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni. 3. Ciascuna delle Parti puo', in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia da' notizia delle motivazioni alla controparte. Il Protocollo puo' essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore. |
| Articolo 14
1. Qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso e' risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti. Fatto a Roma, il 6 novembre 2023 in due originali, in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 1
A) Area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso
Parte di provvedimento in formato grafico B) Area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Disciplina dei rimborsi della Parte italiana alla Parte albanese
A. Ambito di applicazione
1. Il presente Allegato regola: a) la misura e la modalita' dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo; b) la misura e la modalita' dei rimborsi degli eventuali oneri imprevisti dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese indicati nel presente Allegato.
B. Costituzione del fondo per il rimborso delle spese
1. La Parte albanese istituisce presso la tesoreria statale un conto speciale infruttifero denominato «Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria». Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo la Parte albanese comunica alla Parte italiana tramite i canali diplomatici i dati completi di identificazione del conto di cui al presente paragrafo, nonche' le modalita' mediante le quali e' data evidenza delle entrate e delle uscite del conto nell'ambito della contabilita' pubblica della Repubblica d'Albania. 2. Il conto di cui al paragrafo 1 della presente sezione e' suddiviso in sotto-conti per ciascuna delle categorie di oneri indicate nelle sezioni C e D del presente Allegato. La ripartizione delle disponibilita' del conto speciale di tesoreria tra i diversi sotto-conti e' determinata e modificata dalla Parte albanese conformemente alle effettive necessita' ed e' comunicata alla Parte italiana tramite i canali diplomatici. 3. Eventuali minori spese relative a uno o piu' sotto-conti sono prioritariamente utilizzate per compensare maggiori spese relative ad altri sotto-conti. 4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accredita la somma di euro 16,5 milioni nel conto speciale di tesoreria indicato al paragrafo 1 della presente sezione, quale anticipo forfettario dei rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo per il primo anno di applicazione del Protocollo. 5. La Parte italiana puo' effettuare il versamento in euro e sono convertite in lek al tasso di cambio del giorno del versamento stesso. 6. Il conto speciale di tesoreria di cui al paragrafo 1 della presente sezione puo' essere utilizzato esclusivamente per le finalita' indicate dal presente Allegato. Le disponibilita' di tale conto sono impignorabili.
C. Oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo
1. Gli oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo sono computati secondo le modalita' previste dalla presente sezione. 2. La Parte italiana rimborsa alla Parte albanese gli oneri previsti dall'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo nella misura di seguito indicata: a) il 100% degli oneri sostenuti per la fornitura dei servizi di assistenza ospedaliera effettivamente prestati conformemente al prontuario ufficiale dei costi sanitari previsto dalla legislazione albanese applicabile. La Parte albanese documenta l'effettiva somministrazione dei trattamenti ospedalieri di cui chiede il rimborso; b) il 100% del costo previsto nei relativi contratti di acquisto di dispositivi medici e farmaci, inclusi, a richiesta della Parte italiana, i vaccini, di cui la Parte albanese documenta l'effettivo utilizzo per le finalita' previste dal Protocollo. I contratti di acquisto sono messi a disposizione della Parte italiana, a richiesta della medesima; c) il 100% del costo di acquisto, previamente assentito dalle competenti autorita' italiane, dei beni e servizi diversi da quelli elencati alle lettere a) e b) del presente paragrafo, occorrenti per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo. 3. Nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese: a) il 100% degli oneri documentati derivanti dall'impiego di personale delle forze di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli e mezzi di servizio utilizzati dalle forze di polizia stesse e da altre spese direttamente connesse all'accompagnamento dei migranti; b) il 100% dell'onere per l'acquisto, previamente assentito dalla Parte italiana, dei veicoli o altri mezzi necessari allo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo. 4. Nei casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% delle spese documentate di personale delle forze armate e di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli di servizio utilizzati e da altre spese direttamente connesse all'impiego di mezzi e unita' della Parte albanese. 5. In alternativa al rimborso dei costi effettivi conformemente ai paragrafi 3 e 4, la Parte italiana puo' optare per il rimborso dei costi determinati in ottemperanza alla decisione n. 591, del 7 settembre 2022, «Per l'approvazione della tipologia di servizi aggiuntivi offerti dalla polizia di Stato e delle tariffe di pagamento per persone giuridiche e fisiche, pubbliche o private». Le competenti autorita' delle Parti possono, di comune accordo, concordare diverse modalita' di forfettizzazione degli oneri di cui ai paragrafi 3 e 4, anche tenuto conto dell'evoluzione dell'ordinamento italiano e albanese. 6. Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% degli oneri effettivamente sostenuti da quest'ultima e derivanti da: a) spese processuali documentate; b) oneri documentati corrispondenti all'impiego di personale dipendente da organi o enti statali della Repubblica dell'Albania impiegato per la difesa in giudizio della medesima; c) oneri documentati per il pagamento di avvocati del libero foro contrattati, previo assenso scritto della Parte italiana, dalla Parte albanese, limitatamente alla difesa innanzi a tribunali internazionali; d) qualsiasi altra spesa stabilita come spesa di giudizio nella decisione del tribunale; e) risarcimento dei danni secondo la decisione del tribunale nazionale o internazionale. 7. Quando, nei casi di cui al paragrafo 6, lettera c), della presente sezione, la Parte italiana assume direttamente l'onere della difesa in giudizio senza ritardi, non sono dovuti rimborsi per eventuali spese addizionali sostenute dalla Parte albanese per il pagamento di avvocati del libero foro dalla stessa contrattati. 8. La Parte che assume la difesa in giudizio nelle controversie indicate ai paragrafi 6 e 7 della presente sezione assicura lo svolgimento dell'attivita' processuale con la massima diligenza e pone in essere tutte le attivita' necessarie a minimizzare il rischio di soccombenza in giudizio. L'altra Parte presta la massima collaborazione per la migliore difesa in giudizio. I difensori mantengono costanti contatti con entrambe le Parti e si attengono alle loro indicazioni per la migliore difesa in giudizio.
D. Imprevisti e altri oneri
1. La Parte italiana rimborsa altresi' alla Parte albanese: a) le spese documentate derivanti dalla realizzazione di opere di urbanizzazione e dalla fornitura di servizi pubblici necessari per il funzionamento delle strutture di cui all' Allegato 1 al Protocollo, salvo che siano direttamente sostenute dalla Parte italiana o da soggetti da questa incaricati; b) i risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari in cui la Repubblica di Albania o una delle sue istituzioni diventa incolpevolmente parte a causa o in conseguenza dell'attuazione del Protocollo; c) le spese derivanti da altri danni imprevisti, derivanti alla Parte albanese dall'esecuzione del Protocollo, non derivanti da comportamenti dolosi o colposi della Parte albanese e nella misura in cui la Parte albanese non abbia potuto evitare le conseguenze dannose con l'impiego della normale diligenza. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacita' oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa; d) eventuali perdite di valore dei versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, derivanti dal deprezzamento del tasso di cambio. 2. Con le modalita' previste dalla sezione E, la Parte italiana rimborsa gli oneri di cui al paragrafo 1 della presente sezione.
E. Rifinanziamenti del fondo per il rimborso delle spese
1. Entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni di vigenza del Protocollo, la Parte albanese comunica alla Parte italiana per i canali diplomatici l'importo delle spese di cui alle sezioni C e D del presente Allegato, sostenute nel semestre precedente. 2. La richiesta di rimborso e' corredata da copia autenticata delle fatture per i servizi resi e della documentazione prevista dalle sezioni C e D del presente Allegato, comprovante il servizio effettuato o l'onere sostenuto. La Parte italiana puo' chiedere chiarimenti e integrazioni della documentazione. 3. Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione, la Parte italiana versa, con le modalita' previste dalla sezione B del presente Allegato, l'importo richiesto e giustificato dalla Parte albanese, anche a titolo di anticipazione forfettaria delle spese che la medesima sosterra' nel semestre successivo. A seguito di tale versamento, l'importo del conto speciale di tesoreria non puo' essere inferiore a 16,5 milioni di euro. In caso di contestazione su parte dell'importo richiesto dalla Parte albanese, la Parte italiana versa comunque entro il termine indicato nel presente paragrafo la quota non contestata. 4. La Parte italiana detrae dai versamenti dovuti ai sensi del presente Allegato le somme corrispondenti ai danni dalla stessa subiti e imputabili alla Parte albanese ai sensi dall'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo.
F. Fondo di garanzia
1. Per assicurare il rimborso delle spese previste dal presente Allegato eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, la Parte italiana costituisce a favore della Parte albanese un fondo di garanzia. 2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accende, presso una banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania, un conto corrente bancario dedicato esclusivamente al deposito delle risorse afferenti al fondo di garanzia. Dell'avvenuto deposito e di eventuali variazioni delle coordinate del conto corrente, la Parte italiana fornisce conferma alla Parte albanese, mediante comunicazione per i canali diplomatici. Le somme depositate nel conto di garanzia non possono essere ritirate dalla Parte italiana senza il consenso scritto della Parte albanese. 3. Gli interessi maturati sul conto corrente accrescono le disponibilita' del fondo di garanzia. Alle spese per la tenuta del conto si provvede con le medesime disponibilita'. 4. In caso di mancata effettuazione dei versamenti dovuti dalla Parte italiana in base al presente Allegato, la Parte albanese notifica alla Parte italiana, per i canali diplomatici, un invito ad adempiere, precisando la somma dovuta e le relative motivazioni. Se si tratta di somme oggetto di precedente contestazione della Parte italiana, la Parte albanese fornisce i chiarimenti occorrenti. 5. Se le Parti non raggiungono un accordo nel termine di 45 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 4 della presente sezione, la Parte albanese puo' attingere al fondo di garanzia di cui al presente articolo. 6. Le risorse prelevate dal fondo di garanzia possono essere accreditate esclusivamente al conto speciale di tesoreria previamente notificato dalla Parte albanese conformemente alla sezione B. A seguito dell'avvenuto prelievo, la Parte albanese trasmette alla Parte italiana, per i canali diplomatici, la ricevuta dell'avvenuto pagamento, che costituisce quietanza liberatoria delle somme dovute per tutti gli effetti previsti dal Protocollo. 7. La Parte italiana notifica alla banca presso cui e' depositato il fondo di garanzia le disposizioni della presente sezione, le quali prevalgono su ogni diversa previsione del contratto o dei termini di servizio comunque stabiliti che regolano il conto corrente bancario in cui e' depositato il fondo di garanzia. 8. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o dalla data della denuncia dello stesso da parte di una delle Parti, il paragrafo 5 della presente sezione cessa di applicarsi. 9. Agli effetti dell'articolo 12, comma 1, del Protocollo, in caso di prelievo di somme dal fondo di garanzia in difformita' della presente sezione, e' presunta la colpa grave della Parte cui la violazione e' imputabile, salvo che ne sia dimostrato il dolo.
G. Regolazione finale dei rimborsi
1. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o di denuncia del medesimo, la sezione E cessa di trovare applicazione. Entro 60 giorni dalle date di cui al primo periodo, la Parte albanese comunica per i canali diplomatici il rendiconto finale delle spese rimborsabili ai sensi del presente Allegato. Al rendiconto sono allegate le fatture per i servizi resi e la documentazione comprovante i servizi effettuati e gli oneri sostenuti conformemente alle sezioni C e D del presente Allegato, limitatamente alle spese non precedentemente rendicontate. 2. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato e' superiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F del presente Allegato, la Parte italiana versa alla Parte albanese il restante rimborso dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione. 3. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato e' inferiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F, la Parte albanese versa ad un conto bancario indicato dalla Parte italiana l'importo ricevuto in eccedenza rispetto alle spese rendicontate entro 60 giorni dalla richiesta della Parte italiana. La restituzione e' effettuata in euro. Per il computo della somma dovuta e' utilizzato il tasso di cambio del giorno della richiesta della Parte italiana. 4. La mancata documentata richiesta di rimborso nei termini e con le modalita' previsti dalla presente sezione comporta la definitiva rinuncia al rimborso e l'obbligo di restituire le somme non rendicontate.
H. Disposizioni finali
1. Le autorita' competenti delle Parti possono adottare, di comune accordo, uno o piu' manuali operativi per la migliore applicazione della presente sezione. 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del Protocollo, il presente Allegato puo' essere modificato mediante intesa scritta delle Parti. |
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