Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 21 febbraio 2024, n. 14
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento interno.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato «Protocollo».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA
COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, di seguito indicate come «Parti»
Visto il Trattato di Amicizia e di Collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Roma il 13 ottobre 1995;
Visto il Protocollo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, firmato a Tirana il 3 novembre 2017;
Considerato l'interesse delle Parti a promuovere una crescente cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva dell'adesione della Repubblica di Albania all'Unione Europea;
Ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni tra le Parti;
Consapevoli delle problematiche che derivano dalla migrazione illecita;
In osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della migrazione;
Certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Nell'ambito del presente Protocollo, con i termini seguenti si intende:
a) «Parte albanese»: il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania;
b) «Parte italiana»: il Governo della Repubblica Italiana;
c) «Aree»: beni immobili di proprieta' demaniale, individuati nell'Allegato 1 del presente Protocollo;
d) «migranti»: cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o e' stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
e) «personale italiano»: il personale, anche non in possesso della cittadinanza italiana, inviato dalla Parte italiana in Albania per assicurare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo stesso.
 
Articolo 2

Il presente Protocollo e' finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformita' al diritto internazionale e a quella europeo.
 
Art. 3

Disposizioni di coordinamento

1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorita':
a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;
b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;
c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere istituite non piu' di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;
f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;
g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;
h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;
i) uno speciale ufficio di sanita' marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanita' pubblica.
2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorita' italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.
3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo e' equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identita' assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, puo' essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero e' sottoposto.
7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonche' in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non puo' essere proseguita e che il processo e' estinto.

Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 4, comma 2-bis, e 28-bis,
comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
pubblicato sulla GU n. 40 del 16.02.2008, e' il seguente:
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale). -
(omissis)
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.
Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le
Commissioni territoriali.»
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - (omissis)
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di
frontiera o di transito sono individuate con decreto del
Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono
essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle
Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2,
per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.»
- Il testo degli articoli 10-ter, comma 1, e 14, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato sulla GU n. 191 del 18.08.1998 -
Suppl. Ordinario n. 139, e' il seguente:
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero
rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare
della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti
nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi'
effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico
e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14
del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata
l'informazione sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di
ricorso al rimpatrio volontario assistito.»
«Art. 14 Esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 12). - 1. Quando non e' possibile
eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa
di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione
del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.»
- Il testo dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, (Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,
nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale), pubblicato sulla GU
n. 214 del 15.09.2015, e' il seguente:
«Art. 4 (Documentazione). - (omissis)
2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6,
la questura rilascia al richiedente un attestato
nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente
protezione internazionale.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, lett. c) del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
pubblicato sulla GU n. 42 del 20.02.2001 - Suppl. Ordinario
n. 30, e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico si intende per:
(omissis)
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento
munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta
l'identificazione personale del titolare;»
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' stato pubblicato
sulla GU n. 226 del 28.09.2011 - Suppl. Ordinario n. 214.
- Il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), pubblicato sulla GU n. 214 del 15.09.2015,
e' il seguente:
«Art. 12 (Condizioni materiali di accoglienza). - 1.
Con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo schema
di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e
dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui
agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare
livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale,
in relazione alle peculiarita' di ciascuna tipologia di
centro.»
 
Articolo 3

1. La Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree, secondo i criteri stabiliti dal presente Protocollo.
2. Le Aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del presente Protocollo conformemente all'articolo 13.
 
Art. 4

Giurisdizione e legge applicabile

1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.
2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale e' trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale cosi' rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.
3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa e' utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore e' esercitato, con modalita' audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.
4. Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge e' proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalita' audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non e' possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza e' incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete e' liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e' punito secondo la legge italiana, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilita' previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non e' necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.
7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando e' acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio e' eseguito quando la misura e' revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorita' giudiziaria procedente. L'autorita' giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si e' proceduto nei suoi confronti in conformita' al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
8. Quando e' esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorita' giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.
9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalita' di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.
10. Se il reato per il quale si e' proceduto all'arresto in flagranza non e' compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.
11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato e' immediatamente posto a disposizione dell'autorita' giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.
12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalita' di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' fissato in quindici giorni.
13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale e' sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti e' assicurata con le modalita' di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante collegamento dal luogo in cui si trova.
14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.
15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.
16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalita' previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.
17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalita' telematiche.
18. Per i reati di cui al comma 6 e' competente l'autorita' giudiziaria con sede in Roma.
19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 si veda nelle note all'art. 3.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta), e'
stato pubblicato sulla GU n. 3 del 04.01.2008.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 si veda nelle note all'art. 3.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142 si veda nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'articolo 83 del codice di procedura
civile e' il seguente:
«Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta
in giudizio col ministero di un difensore, questi deve
essere munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale
e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in
calce o a margine della citazione, del ricorso, del
controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento,
del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione,
ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in
aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente
designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione
della parte deve essere certificata dal difensore. La
procura si considera apposta in calce anche se rilasciata
su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente
all'atto cui si riferisce, o su documento informatico
separato sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. Se la procura alle liti e' stata conferita su
supporto cartaceo, il difensore che si costituisce
attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per
un determinato grado del processo, quando nell'atto non e'
espressa volonta' diversa.».
- Il testo dell'articolo 122 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 122 (Procura speciale per determinati atti). -
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per
mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena
di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle
indicazioni richieste specificamente dalla legge, la
determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei
fatti ai quali si riferisce. Se la procura e' rilasciata
per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo'
essere autenticata dal difensore medesimo. La procura e'
unita agli atti.
2. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente
che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio
nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del
sigillo dell'ufficio.
2-bis. La procura speciale e' depositata, in copia
informatica autenticata con firma digitale o altra firma
elettronica qualificata, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con
le modalita' previste dall'articolo 111-bis, salvo
l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a
richiesta dell'autorita' giudiziaria.
3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti
nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in
cui questa e' richiesta dalla legge».
- Il testo dell'articolo 35-ter del citato decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e' il seguente:
«Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia
di riconoscimento della protezione internazionale nella
procedura in frontiera). - 1. Quando il richiedente e'
trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione
della Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel
termine di quattordici giorni dalla notifica del
provvedimento e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, del
presente decreto. L'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato e' proposta, a pena
di inammissibilita', con il ricorso introduttivo.
2. Il ricorso e' immediatamente notificato a cura
della cancelleria al Ministero dell'interno presso la
Commissione territoriale o la sezione che ha adottato
l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei
successivi due giorni possono depositare note difensive.
Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato
l'atto impugnato e' tenuta a rendere disponibili il verbale
di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione
della videoregistrazione, nonche' copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione
acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza
del predetto termine il giudice in composizione monocratica
provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con
decreto motivato non impugnabile.
3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino
all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo
periodo, il ricorrente non puo' essere espulso o
allontanato dal luogo nel quale e' trattenuto.
4. Quando l'istanza di sospensione e' accolta il
ricorrente e' ammesso nel territorio nazionale e gli e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato,
disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il
ricorso e' rigettato, con decreto anche non definitivo.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2,
ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale,
procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti,
in quanto compatibili.»
- Il testo dell'articolo 10 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero).
- Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli
7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o
di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione
non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la
legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello
Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia,
ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto e' commesso a danno delle Comunita'
europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il
colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta
del Ministro della giustizia, sempre che:
1° si trovi nel territorio dello Stato;
2° si tratti di delitto per il quale e' stabilita
la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni;
3° l'estradizione di lui non sia stata conceduta,
ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in
cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a
cui egli appartiene.
La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza
o la querela della persona offesa non sono necessarie per i
delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis».
- Il testo dell'articolo 345 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 345 (Difetto di una condizione di
procedibilita'. Riproponibilita' dell'azione penale). - 1.
Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non
piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata
dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della
richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non
impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo
fatto e contro la medesima persona se e' in seguito
proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa
l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione
personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il
giudice accerta la mancanza di una condizione di
procedibilita' diversa da quelle indicate nel comma 1,
nonche' quando, dopo che e' stata pronunciata sentenza di
non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma
dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacita' dell'imputato
viene meno o si accerta che e' stato erroneamente
dichiarato».
- Il testo dell'articolo 388 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi
all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in corso
l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa,
compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti
fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi
all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di
un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo
o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di
altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a
difesa della proprieta', del possesso o del credito.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di
un provvedimento del giudice che prescriva misure
inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta'
industriale.
E' altresi' punito con la pena prevista al primo
comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per
espresso provvedimento adottato dal giudice nei
procedimenti che riguardino diritti di proprieta'
industriale, viola il relativo ordine.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o
deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e
la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal
proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la
reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51
a euro 516 se il fatto e' commesso dal custode al solo
scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento
ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che
indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto
dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o
con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al settimo comma si applica al
debitore o all'amministratore, direttore generale o
liquidatore della societa' debitrice che, invitato
dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti
pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici
giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole e' punito a querela della persona
offesa».
- Il testo dell'articolo 391 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 391 (Udienza di convalida). - 1. L'udienza di
convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o
del fermato.
Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne
fanno richiesta il giudice puo' autorizzarli a partecipare
a distanza.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e'
stato reperito o non e' comparso, il giudice provvede a
norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresi', anche
d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia
stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma
1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma
1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a
dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi
indicate.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i
motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in
ordine alla liberta' personale. Il giudice procede quindi
all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che
questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire;
sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato
legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini
previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il
giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro
l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico
ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre
ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita'
previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma
dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per
uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis del codice
penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice
ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche
fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il
giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione
dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non
sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le
ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al
pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono
dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa
di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e'
pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive
al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
disposizione del giudice».
- Il testo dell'articolo 133-ter del codice di
procedura penale e' il seguente:
«Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della
partecipazione a distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria,
quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che
una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un
atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con
decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il
decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al
provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto
o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre
giorni prima della data suddetta. Il decreto e' comunicato
anche alle autorita' interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un
collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio
giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che
compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza.
Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o
che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato
all'aula di udienza.
3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di
nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti
all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti
nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa
di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di
udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita'
degli atti compiuti a distanza.
Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la
registrazione audiovisiva.
4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le
persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a
distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un
ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita'
giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di
dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il
collegamento audiovisivo.
5. Le persone detenute, internate, sottoposte a
custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a
seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o
partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo
in cui si trovano.
6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo'
autorizzare le persone che compiono l'atto o che
partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo
diverso da quello indicato nel comma 4.
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o
da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il
diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere
presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti
sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro
sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con
l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita'
giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al
comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico
ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio
presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un
ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via
prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni
di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non
svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o
di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai
fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano
le persone che compiono l'atto o che partecipano
all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige
verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136,
in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui
al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo
periodo, delle cautele adottate per assicurare la
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la
persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o
limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad
essa spettanti.»
- Il testo dell'articolo 342 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 342 (Traduzione di documenti. Trascrizione di
registrazioni). - 1. Quando e' acquisito un documento
redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne
dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se cio' e'
necessario alla sua comprensione.
2. Quando e' acquisita una registrazione, il giudice
ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma
dell'articolo 268, comma 7.»
- Il testo del comma 5 dell'articolo 391 del codice di
procedura penale e' il seguente:
«Art. 391(Udienza di convalida). - (omissis)
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita'
previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma
dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per
uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis del codice
penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice
ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche
fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.»
- Il testo dell'articolo 309 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una
misura coercitiva). - 1. Entro dieci giorni dalla
esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato
puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si
tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del
pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla
data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165.
Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il
termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di
non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la
richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione
dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la
misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
computano i giorni per i quali e' stato disposto il
differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104,
comma 3.
4. La richiesta di riesame e' presentata nella
cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si
osservano le forme previste dall'articolo 582.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso
all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il
giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno,
trasmette al tribunale gli atti presentati a norma
dell'articolo 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi
sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle
indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere
enunciati anche i motivi e l'imputato puo' chiedere di
comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha,
inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la
corte di appello o la sezione distaccata della corte di
appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato,
almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il
tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che
ha richiesto l'applicazione della misura; esso e'
notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato
ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano depositati in cancelleria, con facolta' per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto
l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in
luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato
nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai
sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o,
quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di
partecipare a distanza. Il presidente puo' altresi'
disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi
consenta.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il
tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della
richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto
del riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell'udienza.
Il tribunale puo' annullare il provvedimento
impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato
anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puo'
confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella
motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla
il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non
contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292,
delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi
forniti dalla difesa.
9-bis. Su richiesta formulata personalmente
dall'imputato entro due giorni dalla notificazione
dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza
da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi
siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la
decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono
prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei
termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta
di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in
cancelleria non intervengono nei termini prescritti,
l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate, non puo' essere rinnovata.
L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in
cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i
casi in cui la stesura della motivazione sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o
la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice
puo' disporre per il deposito un termine piu' lungo,
comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da
quello della decisione».
- Il testo dell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), pubblicato sulla GU n. 214 del 15.09.2015,
e' il seguente:
«Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo
svolgimento della procedura in frontiera di cui
all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25). - (omissis)
3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo
strettamente necessario per lo svolgimento della procedura
in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
La convalida comporta il trattenimento nel centro per
un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.»
- Il testo dell'articolo 303 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 303 (Termini di durata massima della custodia
cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia
quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi
dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti
anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge
preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a
sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai
numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine e' imputato a quello della fase precedente ove non
completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla
lettera d) per la parte eventualmente residua. In
quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti.
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai
sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
la pena della reclusione superiore nel massimo a venti
anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di
primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;
1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna
alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a
dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in
grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla
lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi e' stata
condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con
rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il
rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a
custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1
decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare,
considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305,
non puo' superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a venti anni.»
- Il testo dell'articolo 407 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una
contravvenzione, un anno.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle
ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del
comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni.
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere
il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a
norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non
possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza del termine per la conclusione delle
indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice.»
- Il testo dell'articolo 133-ter del codice di
procedura penale e' il seguente:
«Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della
partecipazione a distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria,
quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che
una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un
atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con
decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il
decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al
provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto
o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre
giorni prima della data suddetta. Il decreto e' comunicato
anche alle autorita' interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un
collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio
giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che
compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza.
Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o
che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato
all'aula di udienza.
3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di
nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti
all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti
nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa
di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di
udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita'
degli atti compiuti a distanza.
Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la
registrazione audiovisiva.
4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le
persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a
distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un
ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita'
giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di
dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il
collegamento audiovisivo.
5. Le persone detenute, internate, sottoposte a
custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a
seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o
partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo
in cui si trovano.
6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo'
autorizzare le persone che compiono l'atto o che
partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo
diverso da quello indicato nel comma 4.
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o
da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il
diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere
presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti
sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro
sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con
l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita'
giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al
comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico
ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio
presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un
ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via
prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni
di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non
svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o
di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai
fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano
le persone che compiono l'atto o che partecipano
all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige
verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136,
in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui
al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo
periodo, delle cautele adottate per assicurare la
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la
persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o
limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad
essa spettanti.»
- Il testo dell'articolo 588 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 588 (Convalida dell'arresto e giudizio
direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al giudice del dibattimento per la
convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla
base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In
tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i
testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in
mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo
97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali
o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene
danno immediata notizia e presentano l'arrestato
all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore
dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista
dall'articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato
autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a
una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la
convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in
flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare
direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei
casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone
che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati
nel comma 1 dell'articolo 284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita'
di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal
circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, o in caso
di pericolosita' dell'arrestato, il pubblico ministero
dispone che sia custodito presso idonee strutture nella
disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in consegna l'arrestato. In caso di mancanza,
indisponibilita' o inidoneita' di tali strutture, o se
ricorrono altre specifiche ragioni di necessita' o di
urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato
che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del
luogo dove l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa
derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra
casa circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2,
lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che
l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella
disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui
al comma 4-bis, terzo periodo.
5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice
procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente al giudizio. Nel caso
di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3,
il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la
querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il
processo. La sospensione e' revocata non appena risulti
sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in
ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la
proposizione.
7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando
l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e'
sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato
puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di
applicazione della pena su richiesta. In tal caso il
giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del
dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo
452, comma 2.
9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al
giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449,
commi 4 e 5.»
- Il testo dell'articolo 13, comma 13-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato sulla
GU n. 191 del 18.08.1998 - Suppl. Ordinario n. 139, e' il
seguente:
«Art. 13(Espulsione amministrativa) (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 11). - (omissis)
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.»
- Il testo dell'articolo 104 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 104 (Colloqui del difensore con l'imputato in
custodia cautelare). - 1. L'imputato in stato di custodia
cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin
dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a
norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il
difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari per i delitti
di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, quando
sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il
giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con
decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a
cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il
difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere
previsto dal comma 3 e' esercitato dal pubblico ministero
fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a
disposizione del giudice.
4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare,
l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua
italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un
interprete per conferire con il difensore a norma dei commi
precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le
disposizioni del titolo IV del libro II.»
- Il testo dell'articolo 156, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale e' il seguente:
«Art. 156 (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1.
Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive
alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione
mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa
menzione nella relazione di notificazione e la copia
rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi
ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e'
possibile consegnare la copia direttamente all'imputato,
perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta
notificazione il direttore dell'istituto informa
immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.»
- Il testo dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato sulla
GU n. 191 del 18.08.1998 - Suppl. Ordinario n. 139, e' il
seguente:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione) (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 12). - (omissis)
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze
o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al
Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti delle persone private della liberta' personale.»
 
Articolo 4

1. La Parte italiana puo' realizzare nelle Aree le strutture indicate nell'Allegato 1. Le Parti concordano che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potra' essere superiore a 3.000 (tremila).
2. Le strutture di cui al paragrafo 1 sono gestite dalle competenti autorita' della Parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorita' e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.
3. Le competenti autorita' albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorita' italiane.
4. L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorita' italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le autorita' competenti di ciascuna delle Parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo.
5. Le spese per l'allestimento di una o piu' strutture d'ingresso nel territorio della Repubblica d'Albania dei migranti sono totalmente a carico della Parte italiana.
6. Nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1 la Parte italiana istituisce le strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari.
7. Quando e' constatato che i migranti sono portatori di malattie infettive, le autorita' competenti della Parte italiana osservano le norme della quarantena e del trattamento secondo i rispettivi protocolli sanitari.
8. In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorita' italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1, le autorita' albanesi collaborano con le autorita' italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti.
9. I costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese sono a carico della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.
 
Art. 5

Disposizioni organizzative

1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale gia' in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonche' i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficolta' o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalita' delle diverse attivita' connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, e' istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli anni 2024 e 2025, il Ministero dell'interno e' autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unita' di personale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonche' di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, e' autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e' autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unita' di personale dell'area dei funzionari e 30 unita' di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unita' gia' titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' incrementato di 10 unita', con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033.
7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli gia' individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.
8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute e' autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonche', per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilita'. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i), puo' avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonche' quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalita' di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale gia' titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unita' di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unita' appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unita' appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unita' appartenente all'area degli assistenti e 8 unita' dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonche' quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato sulla
GU n. 250 del 24.01.1998 - Suppl. Ordinario n. 92, e' il
seguente:
«Art. 55 (Immunita'). - I capi delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far
rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative
stabiliti dal diritto internazionale.
Alle immunita', privilegi e prerogative non puo' farsi
rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione
del Ministro per gli affari esteri.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge
22 aprile 2023, n. 44, (Disposizioni urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche), convertito con legge 21 giugno
2023, n. 74, pubblicato sulla GU n. 95 del 22.04.2023, e'
il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - (omissis)
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento.
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.».
- Il testo dell'articolo 35-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del
09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta,
anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute
da forme di preselezione con test predisposti anche da
imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, e possano riguardare l'accertamento delle
conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla
lettera a), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali
possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.».
- La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71,
(Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali), pubblicata sulla GU n. 58 del 9/3/1991, e'
la seguente:


Parte di provvedimento in formato grafico

- Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57), pubblicato sulla GU n. 177 del 31.07.2017, e' il
seguente:
«Art. 6 (Ammissione al tirocinio). - 1. Il Consiglio
superiore della magistratura procede con delibera, da
adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in
cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da
pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei
dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici
del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del
procuratore della Repubblica, determinando le modalita' di
formulazione del relativo bando nonche' il termine per la
presentazione delle domande.».
- Il testo dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge
8 giugno 2021, n. 80, (Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia), convertito dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, pubblicato sulla GU n. 136 del 09.06.2021, e' il
seguente:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - (omissis)
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.».
- Il testo dell'articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del
09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - (omissis)
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.».
- Il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), pubblicata sulla GU n. 113 del
17.05.1997 - Suppl. Ordinario n. 98, e' il seguente:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Il testo dell'articolo 70, comma 12, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del
09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente:
«Art. 70 (Norme finali). - (omissis)
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si' applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente
decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui
all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero
delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di
comando, di' fuori ruolo o in altra analoga posizione,
presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non
economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di
autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione
di appartenenza.».
- Il decreto del Ministero della Salute 22 febbraio
2013, n. 56 (Regolamento recante disposizioni sul
funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta'), e' stato
pubblicato sulla GU n. 119 del 23.05.2013.
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicato sulla GU n. 280 del
29.11.2004, e' il seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - (omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21
luglio 2016, n. 145, (Disposizioni concernenti la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali),
pubblicata sulla GU n. 178 del 01.08.2016, e' il seguente:
«Art. 5 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza
dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel
territorio nazionale per la fine della missione, al
personale che partecipa alle missioni internazionali e'
corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui
all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo,
in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle
indennita' a carattere fisso e continuativo, l'indennita'
di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al
netto delle ritenute, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali.
2. L'indennita' di missione di cui al comma 1 e'
calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la
localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento o
nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il
personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e
alloggio gratuiti.».
- Il testo dell'articolo 211 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato sulla
GU n. 250 del 24.01.1998 - Suppl. Ordinario n. 92, e' il
seguente:
«Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza
sanitaria al personale in servizio all'estero e ai
familiari aventi diritto e' assicurata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
2. In favore del personale con sede di servizio in
Stati o territori dove non e' erogata l'assistenza
sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a
stipulare una o piu' polizze assicurative per prestazioni
sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternita' e, in
caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate
all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e
dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la
copertura assicurativa anche per i familiari a carico,
purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del
dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o
territorio diverso da quello della sede di servizio, nel
quale non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma
diretta, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale stipula polizze assicurative
per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o
infortunio e per il trasferimento dell'infermo e
dell'eventuale accompagnatore.
4. Nei confronti del personale e dei familiari a
carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione,
nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle
polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in
forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto
del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
5. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare, in
favore del personale di ruolo in servizio o inviato in
missione all'estero, una o piu' polizze assicurative che
coprono i rischi di morte, di invalidita' permanente o di
altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta
o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica
occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di
copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di
morte e sono estese anche ai familiari a carico, purche'
effettivamente conviventi nella stessa sede del
dipendente.».
 
Articolo 5

1. Le strutture di cui all'Allegato 1 sono realizzate e gestite nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessita' di permessi di costruire o altre formalita' analoghe previste dalla normativa albanese. La Parte italiana ha solo l'obbligo di trasmettere alle autorita' albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilita' e alla funzionalita' delle strutture.
2. La Parte italiana realizza altresi' le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree, in funzione dell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente Protocollo.
3. La Parte albanese facilita l'erogazione dei servizi necessari all'esercizio delle strutture di cui all'Allegato 1, alle quali sono applicate condizioni non meno favorevoli di quelle praticate a strutture simili. I costi necessari all'erogazione di tali servizi sono interamente sostenuti dalla Parte italiana.
4. Le spese sostenute dalla Parte italiana per la realizzazione delle strutture di cui all'Allegato 1 sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali. La Parte Italiana non chiede esenzioni da tasse o altri pagamenti comunque denominati che rappresentano corrispettivi per la fruizione di servizi pubblici.
5. Per le esigenze della realizzazione e della gestione delle strutture di cui all'articolo 4 le competenti autorita' della Parte italiana sono esenti da restrizioni o controlli valutari e possono liberamente trasferire valute in deroga alle disposizioni vigenti nella Repubblica di Albania.
6. La Parte albanese facilita il sollecito disbrigo delle operazioni doganali relative a materiali e attrezzature richieste dalla Parte italiana per la realizzazione delle attivita' previste dal presente Protocollo.
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:
a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia;
b) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.
5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonche' agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;
b) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;
c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;
d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;
e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;
f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;
g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 3.877.715 euro;
h) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.297.905 euro;
i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;
l) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.844.975 euro;
m) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 3.204.146 euro;
n) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.967.581 euro.
7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
8. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicato sulla GU n. 280 del
29.11.2004, e' il seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015), pubblicata sulla GU n. 300 del 29.12.2014 - Suppl.
Ordinario n. 99, e' il seguente:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Articolo 6

1. Le competenti autorita' delle Parti collaborano ai fini del mantenimento della sicurezza delle Aree.
2. Le competenti autorita' della Parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese.
3. Le competenti autorita' della Parte Italiana assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree. Le competenti autorita' della Parte albanese possono accedere nelle Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorita' della Parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento.
4. Con riferimento ai rispettivi obblighi relativi alla sicurezza, ognuna delle Parti istituisce un'unita' responsabile del buon andamento, del coordinamento e della supervisione delle questioni di sicurezza.
5. Le competenti autorita' italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale.
6. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle Aree, le autorita' albanesi li ricondurranno nelle stesse. I costi che derivano dall'attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.
7. Le competenti autorita' italiane sostengono ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture di cui all'Allegato 1, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l'assistenza delle autorita' albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla Parte italiana, impegnandosi affinche' tale trattamento rispetti i diritti e le liberta' fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto internazionale.
8. I documenti ufficiali detenuti a qualsiasi titolo dalle autorita' italiane e dal personale italiano sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorita' albanesi.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 febbraio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 7

1. La Parte Italiana comunica previamente, per le vie diplomatiche, i nominativi del personale italiano.
2. L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano per le finalita' previste dal presente Protocollo e' esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalita' previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione. Al personale italiano che permane nel territorio albanese per piu' di 90 giorni e' rilasciato, gratuitamente e a semplice richiesta, un documento di riconoscimento («permesso unico»).
3. Le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente nella Repubblica d'Albania.
4. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non e' soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorita' italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorita' albanesi.
5. Salvo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente articolo, il personale italiano e' sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.
6. Senza pregiudizio per il paragrafo 4, il personale italiano gode di immunita' da qualsiasi forma di detenzione in Albania, salvo i casi previsti dal paragrafo 5, soggetti alla legislazione procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali. Nei casi di cui al paragrafo 5, quando sono applicate al personale italiano misure restrittive della liberta' personale, le autorita' albanesi le comunicano immediatamente alle autorita' italiane.
7. Per cure urgenti, il personale italiano puo' accedere alle strutture sanitarie albanesi. I relativi costi sono a carico della persona interessata o della Parte italiana, ai sensi di quanto previsto dal presente Protocollo.
8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il personale italiano ha l'obbligo di rispettare le leggi della Repubblica di Albania e di non interferire negli affari interni della medesima.
9. La Parte italiana mette a disposizione delle autorita' albanesi la lista nominativa del personale munito di porto d'armi nell'esercizio delle proprie funzioni nonche' le relative disposizioni di ricezione e di consegna dell'arma da e a detto personale.
10. Al personale di cui al paragrafo 9 e' vietato portare l'arma in territorio albanese al di fuori del servizio. Ai sensi del presente paragrafo il servizio include l'accompagnamento dei migranti da e verso le Aree. La Parte italiana adotta le misure necessarie atte a garantire la sicurezza degli armamenti e delle munizioni impiegate ai sensi del presente Protocollo.
 
Articolo 8

1. L'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana e' regolato da successive intese tra le competenti autorita' italiane ed albanesi che entrano in vigore alla data della firma.
2. La procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree e' eseguita conformemente alle intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. I costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unita' della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, sono sostenuti dalla Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.
 
Articolo 9

1. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non puo' essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorita' italiane, al termine delle procedure eseguite in conformita' alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
2. Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture previste dal presente Protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonche' alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.
3. In caso di nascita o morte, i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana. In caso di morte, la Parte albanese mette a disposizione della Parte italiana la struttura dell'obitorio e la Parte italiana trasferisce la salma dal territorio albanese entro 15 (quindici) giorni dal decesso.
 
Articolo 10

1. Le spese indicate all'articolo 4, paragrafo 9, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, e le spese o oneri non previsti derivanti dal presente Protocollo sono rimborsati dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalita' determinate dall'Allegato 2.
2. L'Allegato 2 regola altresi' le condizioni e le modalita' con le quali la Parte italiana si fa carico degli oneri sostenuti dalla Parte albanese in caso di avvio, da parte dei migranti, di procedure amministrative innanzi alle competenti Autorita' albanesi.
 
Articolo 11

1. Al termine del presente Protocollo, la Parte italiana restituisce le Aree alla Parte albanese, la quale non e' tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate.
2. La Parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del presente Protocollo.
 
Articolo 12

1. Ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacita' oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa grave.
2. Con le modalita' di cui all'articolo 10, la Parte italiana sostiene i costi di rappresentanza legale nonche' quelli processuali e di risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro la Repubblica d'Albania da terzi relativamente all'attuazione del presente Protocollo, ivi comprese azioni od omissioni della Parte italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito dell'attivita' delle autorita' italiane.
3. Nei casi di cui al presente articolo le Parti promuovono discussioni in buona fede volte a conseguire una soluzione mutuamente accettabile.
 
Articolo 13

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note.
2. Il Protocollo resta in vigore per 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il presente Protocollo, questo e' rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni.
3. Ciascuna delle Parti puo', in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia da' notizia delle motivazioni alla controparte. Il Protocollo puo' essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore.
 
Articolo 14

1. Qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso e' risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.
Fatto a Roma, il 6 novembre 2023 in due originali, in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1

A) Area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso

Parte di provvedimento in formato grafico
B) Area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Disciplina dei rimborsi della Parte italiana
alla Parte albanese

A. Ambito di applicazione

1. Il presente Allegato regola:
a) la misura e la modalita' dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo;
b) la misura e la modalita' dei rimborsi degli eventuali oneri imprevisti dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese indicati nel presente Allegato.

B. Costituzione del fondo per il rimborso delle spese

1. La Parte albanese istituisce presso la tesoreria statale un conto speciale infruttifero denominato «Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria». Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo la Parte albanese comunica alla Parte italiana tramite i canali diplomatici i dati completi di identificazione del conto di cui al presente paragrafo, nonche' le modalita' mediante le quali e' data evidenza delle entrate e delle uscite del conto nell'ambito della contabilita' pubblica della Repubblica d'Albania.
2. Il conto di cui al paragrafo 1 della presente sezione e' suddiviso in sotto-conti per ciascuna delle categorie di oneri indicate nelle sezioni C e D del presente Allegato. La ripartizione delle disponibilita' del conto speciale di tesoreria tra i diversi sotto-conti e' determinata e modificata dalla Parte albanese conformemente alle effettive necessita' ed e' comunicata alla Parte italiana tramite i canali diplomatici.
3. Eventuali minori spese relative a uno o piu' sotto-conti sono prioritariamente utilizzate per compensare maggiori spese relative ad altri sotto-conti.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accredita la somma di euro 16,5 milioni nel conto speciale di tesoreria indicato al paragrafo 1 della presente sezione, quale anticipo forfettario dei rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo per il primo anno di applicazione del Protocollo.
5. La Parte italiana puo' effettuare il versamento in euro e sono convertite in lek al tasso di cambio del giorno del versamento stesso.
6. Il conto speciale di tesoreria di cui al paragrafo 1 della presente sezione puo' essere utilizzato esclusivamente per le finalita' indicate dal presente Allegato. Le disponibilita' di tale conto sono impignorabili.

C. Oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo

1. Gli oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo sono computati secondo le modalita' previste dalla presente sezione.
2. La Parte italiana rimborsa alla Parte albanese gli oneri previsti dall'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo nella misura di seguito indicata:
a) il 100% degli oneri sostenuti per la fornitura dei servizi di assistenza ospedaliera effettivamente prestati conformemente al prontuario ufficiale dei costi sanitari previsto dalla legislazione albanese applicabile. La Parte albanese documenta l'effettiva somministrazione dei trattamenti ospedalieri di cui chiede il rimborso;
b) il 100% del costo previsto nei relativi contratti di acquisto di dispositivi medici e farmaci, inclusi, a richiesta della Parte italiana, i vaccini, di cui la Parte albanese documenta l'effettivo utilizzo per le finalita' previste dal Protocollo. I contratti di acquisto sono messi a disposizione della Parte italiana, a richiesta della medesima;
c) il 100% del costo di acquisto, previamente assentito dalle competenti autorita' italiane, dei beni e servizi diversi da quelli elencati alle lettere a) e b) del presente paragrafo, occorrenti per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.
3. Nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese:
a) il 100% degli oneri documentati derivanti dall'impiego di personale delle forze di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli e mezzi di servizio utilizzati dalle forze di polizia stesse e da altre spese direttamente connesse all'accompagnamento dei migranti;
b) il 100% dell'onere per l'acquisto, previamente assentito dalla Parte italiana, dei veicoli o altri mezzi necessari allo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.
4. Nei casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% delle spese documentate di personale delle forze armate e di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli di servizio utilizzati e da altre spese direttamente connesse all'impiego di mezzi e unita' della Parte albanese.
5. In alternativa al rimborso dei costi effettivi conformemente ai paragrafi 3 e 4, la Parte italiana puo' optare per il rimborso dei costi determinati in ottemperanza alla decisione n. 591, del 7 settembre 2022, «Per l'approvazione della tipologia di servizi aggiuntivi offerti dalla polizia di Stato e delle tariffe di pagamento per persone giuridiche e fisiche, pubbliche o private». Le competenti autorita' delle Parti possono, di comune accordo, concordare diverse modalita' di forfettizzazione degli oneri di cui ai paragrafi 3 e 4, anche tenuto conto dell'evoluzione dell'ordinamento italiano e albanese.
6. Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% degli oneri effettivamente sostenuti da quest'ultima e derivanti da:
a) spese processuali documentate;
b) oneri documentati corrispondenti all'impiego di personale dipendente da organi o enti statali della Repubblica dell'Albania impiegato per la difesa in giudizio della medesima;
c) oneri documentati per il pagamento di avvocati del libero foro contrattati, previo assenso scritto della Parte italiana, dalla Parte albanese, limitatamente alla difesa innanzi a tribunali internazionali;
d) qualsiasi altra spesa stabilita come spesa di giudizio nella decisione del tribunale;
e) risarcimento dei danni secondo la decisione del tribunale nazionale o internazionale.
7. Quando, nei casi di cui al paragrafo 6, lettera c), della presente sezione, la Parte italiana assume direttamente l'onere della difesa in giudizio senza ritardi, non sono dovuti rimborsi per eventuali spese addizionali sostenute dalla Parte albanese per il pagamento di avvocati del libero foro dalla stessa contrattati.
8. La Parte che assume la difesa in giudizio nelle controversie indicate ai paragrafi 6 e 7 della presente sezione assicura lo svolgimento dell'attivita' processuale con la massima diligenza e pone in essere tutte le attivita' necessarie a minimizzare il rischio di soccombenza in giudizio. L'altra Parte presta la massima collaborazione per la migliore difesa in giudizio. I difensori mantengono costanti contatti con entrambe le Parti e si attengono alle loro indicazioni per la migliore difesa in giudizio.

D. Imprevisti e altri oneri

1. La Parte italiana rimborsa altresi' alla Parte albanese:
a) le spese documentate derivanti dalla realizzazione di opere di urbanizzazione e dalla fornitura di servizi pubblici necessari per il funzionamento delle strutture di cui all' Allegato 1 al Protocollo, salvo che siano direttamente sostenute dalla Parte italiana o da soggetti da questa incaricati;
b) i risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari in cui la Repubblica di Albania o una delle sue istituzioni diventa incolpevolmente parte a causa o in conseguenza dell'attuazione del Protocollo;
c) le spese derivanti da altri danni imprevisti, derivanti alla Parte albanese dall'esecuzione del Protocollo, non derivanti da comportamenti dolosi o colposi della Parte albanese e nella misura in cui la Parte albanese non abbia potuto evitare le conseguenze dannose con l'impiego della normale diligenza. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacita' oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa;
d) eventuali perdite di valore dei versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, derivanti dal deprezzamento del tasso di cambio.
2. Con le modalita' previste dalla sezione E, la Parte italiana rimborsa gli oneri di cui al paragrafo 1 della presente sezione.

E. Rifinanziamenti del fondo per il rimborso delle spese

1. Entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni di vigenza del Protocollo, la Parte albanese comunica alla Parte italiana per i canali diplomatici l'importo delle spese di cui alle sezioni C e D del presente Allegato, sostenute nel semestre precedente.
2. La richiesta di rimborso e' corredata da copia autenticata delle fatture per i servizi resi e della documentazione prevista dalle sezioni C e D del presente Allegato, comprovante il servizio effettuato o l'onere sostenuto. La Parte italiana puo' chiedere chiarimenti e integrazioni della documentazione.
3. Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione, la Parte italiana versa, con le modalita' previste dalla sezione B del presente Allegato, l'importo richiesto e giustificato dalla Parte albanese, anche a titolo di anticipazione forfettaria delle spese che la medesima sosterra' nel semestre successivo. A seguito di tale versamento, l'importo del conto speciale di tesoreria non puo' essere inferiore a 16,5 milioni di euro. In caso di contestazione su parte dell'importo richiesto dalla Parte albanese, la Parte italiana versa comunque entro il termine indicato nel presente paragrafo la quota non contestata.
4. La Parte italiana detrae dai versamenti dovuti ai sensi del presente Allegato le somme corrispondenti ai danni dalla stessa subiti e imputabili alla Parte albanese ai sensi dall'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo.

F. Fondo di garanzia

1. Per assicurare il rimborso delle spese previste dal presente Allegato eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, la Parte italiana costituisce a favore della Parte albanese un fondo di garanzia.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accende, presso una banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania, un conto corrente bancario dedicato esclusivamente al deposito delle risorse afferenti al fondo di garanzia. Dell'avvenuto deposito e di eventuali variazioni delle coordinate del conto corrente, la Parte italiana fornisce conferma alla Parte albanese, mediante comunicazione per i canali diplomatici. Le somme depositate nel conto di garanzia non possono essere ritirate dalla Parte italiana senza il consenso scritto della Parte albanese.
3. Gli interessi maturati sul conto corrente accrescono le disponibilita' del fondo di garanzia. Alle spese per la tenuta del conto si provvede con le medesime disponibilita'.
4. In caso di mancata effettuazione dei versamenti dovuti dalla Parte italiana in base al presente Allegato, la Parte albanese notifica alla Parte italiana, per i canali diplomatici, un invito ad adempiere, precisando la somma dovuta e le relative motivazioni. Se si tratta di somme oggetto di precedente contestazione della Parte italiana, la Parte albanese fornisce i chiarimenti occorrenti.
5. Se le Parti non raggiungono un accordo nel termine di 45 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 4 della presente sezione, la Parte albanese puo' attingere al fondo di garanzia di cui al presente articolo.
6. Le risorse prelevate dal fondo di garanzia possono essere accreditate esclusivamente al conto speciale di tesoreria previamente notificato dalla Parte albanese conformemente alla sezione B. A seguito dell'avvenuto prelievo, la Parte albanese trasmette alla Parte italiana, per i canali diplomatici, la ricevuta dell'avvenuto pagamento, che costituisce quietanza liberatoria delle somme dovute per tutti gli effetti previsti dal Protocollo.
7. La Parte italiana notifica alla banca presso cui e' depositato il fondo di garanzia le disposizioni della presente sezione, le quali prevalgono su ogni diversa previsione del contratto o dei termini di servizio comunque stabiliti che regolano il conto corrente bancario in cui e' depositato il fondo di garanzia.
8. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o dalla data della denuncia dello stesso da parte di una delle Parti, il paragrafo 5 della presente sezione cessa di applicarsi.
9. Agli effetti dell'articolo 12, comma 1, del Protocollo, in caso di prelievo di somme dal fondo di garanzia in difformita' della presente sezione, e' presunta la colpa grave della Parte cui la violazione e' imputabile, salvo che ne sia dimostrato il dolo.

G. Regolazione finale dei rimborsi

1. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o di denuncia del medesimo, la sezione E cessa di trovare applicazione. Entro 60 giorni dalle date di cui al primo periodo, la Parte albanese comunica per i canali diplomatici il rendiconto finale delle spese rimborsabili ai sensi del presente Allegato. Al rendiconto sono allegate le fatture per i servizi resi e la documentazione comprovante i servizi effettuati e gli oneri sostenuti conformemente alle sezioni C e D del presente Allegato, limitatamente alle spese non precedentemente rendicontate.
2. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato e' superiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F del presente Allegato, la Parte italiana versa alla Parte albanese il restante rimborso dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione.
3. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato e' inferiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F, la Parte albanese versa ad un conto bancario indicato dalla Parte italiana l'importo ricevuto in eccedenza rispetto alle spese rendicontate entro 60 giorni dalla richiesta della Parte italiana. La restituzione e' effettuata in euro. Per il computo della somma dovuta e' utilizzato il tasso di cambio del giorno della richiesta della Parte italiana.
4. La mancata documentata richiesta di rimborso nei termini e con le modalita' previsti dalla presente sezione comporta la definitiva rinuncia al rimborso e l'obbligo di restituire le somme non rendicontate.

H. Disposizioni finali

1. Le autorita' competenti delle Parti possono adottare, di comune accordo, uno o piu' manuali operativi per la migliore applicazione della presente sezione.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del Protocollo, il presente Allegato puo' essere modificato mediante intesa scritta delle Parti.