Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 2024, n. 13
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;
Visto l'articolo 17 della predetta legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, e, in particolare, il comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g), numero 2), e h), numero 2);
Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 3, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 111 del 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 20 dicembre 2023;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta dell'11 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento
e relativa razionalizzazione

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente.»;
2) nel comma 2, le parole: «e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale,» sono soppresse;
3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:»;
2) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).»;
c) l'articolo 5-ter e' abrogato;
d) dopo l'articolo 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4:
a) senza condizioni;
b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale puo' correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.
6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 3, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «in carta libera» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, puo' formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1.L'istanza di adesione e' proposta entro il termine di presentazione del ricorso.
2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente puo' presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.
2-ter. E' fatta sempre salva la possibilita' per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
2-quater. Il contribuente che si e' avvalso della facolta' di cui al comma 2-bis, primo periodo, non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.»;
3) al comma 3, dopo le parole: «presentazione dell'istanza del contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo»;
4) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
f) all'articolo 7, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non e' tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.»;
g) all'articolo 8:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non e' possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ufficio» sono inserite le seguenti: «, verificato l'avvenuto pagamento,»;
h) all'articolo 11:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:»;
2) al comma 1, lettera b-ter), le parole: «hanno dato luogo alla determinazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «determinano le»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.»;
i) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 11, comma 1. L'istanza di adesione e' proposta entro i termini di presentazione del ricorso.
1-bis. Il contribuente puo' presentare l'istanza di adesione di cui all'articolo 11, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. E' fatta salva la possibilita' per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni.
1-ter. Il contribuente che si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1-bis, primo periodo, non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di societa' che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all'ufficio competente all'accertamento nei confronti della societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.»;
b) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Atti di recupero). - 1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:
a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ufficio puo' emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalita' previste dagli articoli 60 e 60-ter. La disposizione del primo periodo non si applica alle attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;
b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;
d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilita' di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) la competenza all'emanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta;
f) per le controversie relative all'atto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i piu' ampi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza e' attribuita a un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore.
2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e' disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attivita' amministrative di controllo fiscale, anche disponendo la possibilita' che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformita' della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
c) all'articolo 60 il settimo comma e' abrogato;
d) dopo l'articolo 60-bis e' inserito il seguente:
«Art. 60-ter (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale). - 1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto e' presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.
2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale e' stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale e' stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa.
5. I soggetti di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalita' con le quali i soggetti di cui al primo periodo possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalita' stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate emanati nelle more della piena operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.
6. Ai fini della notificazione e dell'invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Agenzia delle entrate provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali di cui al comma 5 nell'elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il gestore della piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate- Riscossione, nell'elenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalita' dell'aggiornamento e del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.».
3. All'articolo 9-bis, comma 16, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dopo la parola: «contraddittorio,» sono inserite le seguenti: «da attivare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,».
4. Fermi restando gli effetti per gli atti emessi precedentemente, a decorrere dalla data di cui all'articolo 41, comma 2 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) articolo 27, commi 16, 17, 19 e 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. I riferimenti ai commi abrogati contenuti in norme vigenti si intendono effettuati agli atti indicati nell'articolo 38-bis, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dal comma 2, lettera b), del presente decreto.
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, il secondo comma, e' sostituito dal seguente: «La notifica della cartella puo' essere eseguita con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;
b) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Comunicazioni al domicilio digitale). - 1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
7. Dall'attuazione del presente articolo, a esclusione del comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta l'art.76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 della Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214.
- Si riporta l'art. 17 della legge 9 agosto 2023, n.
111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189:
Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia di
procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione
dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai
tributi degli enti territoriali:
a) semplificare il procedimento accertativo, anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con
conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico
dei contribuenti;
b) applicare in via generalizzata il principio del
contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei
controlli automatizzati e delle ulteriori forme di
accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e
prevedere una disposizione generale sul diritto del
contribuente a partecipare al procedimento tributario,
secondo le seguenti caratteristiche:
1) previsione di una disciplina omogenea
indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il
controllo;
2) assegnazione di un termine non inferiore a
sessanta giorni a favore del contribuente per formulare
osservazioni sulla proposta di accertamento;
3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente
impositore, di formulare espressa motivazione sulle
osservazioni formulate dal contribuente;
4) estensione del livello di maggiore tutela
previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n.
212 del 2000;
c) razionalizzare e riordinare le disposizioni
normative concernenti le attivita' di analisi del rischio,
nel rispetto della normativa in materia di tutela della
riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi
alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;
d) introdurre, in attuazione del principio di
economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme
di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere
che effettuano attivita' di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi in materia tributaria e
previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
confronti dei contribuenti e delle loro attivita'
economiche;
e) rivedere, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di
giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la
promozione di accordi di cooperazione tra le
amministrazioni dei Paesi membri e di forme di
collaborazione tra le amministrazioni nazionali
territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate
alla prevenzione, al controllo e alla repressione
dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che
consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento
dell'importazione nell'Unione europea, come previsto
all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al
fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione
europea nonche' del regime dei dazi;
f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali,
anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilita'
tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni
rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:
1) realizzare interventi volti a prevenire gli
errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere
l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu'
alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e
sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
3) perseguire la riduzione dei fenomeni di
evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di
adempimento spontaneo dei contribuenti;
g) introdurre misure che incentivino l'adempimento
spontaneo dei contribuenti attraverso:
1) il potenziamento del regime dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, volto a:
1.1) accelerare il processo di progressiva
riduzione della soglia di accesso all'applicazione
dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo
incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;
1.2) consentire l'accesso all'applicazione del
regime dell'adempimento collaborativo anche a societa',
prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono ad
un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede
i requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo
adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo
unitario per tutte le societa' del gruppo;
1.3) introdurre la possibilita' di certificazione
da parte di professionisti qualificati dei sistemi
integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita'
ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria;
1.4) prevedere la possibilita' di gestire
nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche
questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti
all'ammissione al regime;
1.5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di
contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con
particolare riguardo alla risposta alle istanze di
interpello o agli altri pareri, comunque denominati,
richiesti dai contribuenti aderenti al regime
dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la
necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla
notificazione di un parere negativo;
1.6) prevedere procedure semplificate per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi;
1.7) prevedere l'emanazione di un codice di
condotta che disciplini i diritti e gli obblighi
dell'amministrazione e dei contribuenti;
1.8) prevedere che l'esclusione dal regime
dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni
fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco
affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il
contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, al termine del quale si determina la
fuoriuscita o la permanenza nel regime;
1.9) potenziare gli effetti premiali connessi
all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo
prevedendo, in particolare:
1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale
esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per
tutti i rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei
confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche
in ordine alla conformita' ai principi contabili, fatti
salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e
il contribuente;
1.9.2) l'esclusione, ferme restando le
disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con
particolare riguardo a quelle connesse al reato di
dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti
aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno
tenuto comportamenti collaborativi e comunicato
preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi
rischi fiscali;
1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei
termini di decadenza per l'attivita' di accertamento
previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei
contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia
certificato da professionisti qualificati, anche in ordine
alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi i
casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte
simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e
il contribuente;
1.9.4) istituti speciali di definizione, in un
predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario
circoscritto, in presenza di apposite certificazioni
rilasciate da professionisti qualificati che attestano la
correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;
2) per i soggetti di minore dimensione,
l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui
possono accedere i contribuenti titolari di reddito di
impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:
2.1) l'impegno del contribuente, previo
contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e
a rispettare la proposta per la definizione biennale della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche
utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua
disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori
sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono
applicabili;
2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui
redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali
obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi
imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi
restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole
ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione
telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui,
a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non
ha correttamente documentato, negli anni oggetto del
concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
per un importo superiore in misura significativa rispetto
al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali
di non lieve entita';
3) l'introduzione di un regime di adempimento
collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la
propria residenza in Italia nonche' per quelle che la
mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta
persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un
reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a
imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo
d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di
euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli
adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni
amministrative e penali;
h) assicurare la certezza del diritto tributario,
attraverso:
1) la previsione della decorrenza del termine di
decadenza per l'accertamento a partire dal periodo
d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore,
per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di
esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale
termine nonche' di quello relativo all'obbligo di
conservazione delle scritture contabili e dei supporti
documentali, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei
rimborsi eventualmente richiesti;
2) la revisione dei termini di accertamento
dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di
allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del
relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e
dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
razionalizzazione delle relative aliquote;
3) la limitazione della possibilita' di fondare
la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e
di minori componenti reddituali negativi sulla base del
valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle
transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi
rilevanti a tal fine;
4) la limitazione della possibilita' di presumere
la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa
ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi
certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali
positivi non contabilizzati o di componenti negativi
inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito
finanziario conseguito dai predetti soci.
2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al
presente articolo non si applicano ai fini della riforma
dell'attivita' di accertamento prevista dalla disciplina
doganale e da quella in materia di accisa e delle altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste
dal titolo III del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e
criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della
riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento
doganale.»
- Si riportano gli artt. 2 e 3 della citata legge n.
111 del 2023:
«Art. 2 (Principi generali del diritto tributario
nazionale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) fermi restando i principi della progressivita' e
dell'equita' del sistema tributario, stimolare la crescita
economica e la natalita' attraverso l'aumento
dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione
del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le
famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una
persona con disabilita', i giovani che non hanno compiuto
il trentesimo anno di eta', i lavoratori e le imprese;
b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e
l'elusione fiscale, anche attraverso:
1) la piena utilizzazione dei dati che
affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il
ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di
intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali,
nonche' il rafforzamento del regime di adempimento
collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di
istituti, anche premiali, volti a favorire forme di
collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i
contribuenti;
2) la piena utilizzazione dei dati resi
disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla
trasmissione telematica dei corrispettivi nonche' la piena
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche di dati,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla
tutela dei dati personali;
c) fermo restando il rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica e di riduzione del
debito, prevedere la possibilita' di destinare alla
compensazione della riduzione della pressione fiscale le
risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo
1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti
dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi
tributari;
d) razionalizzare e semplificare il sistema
tributario anche con riferimento:
1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il
profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione
finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di
informazioni;
2) all'individuazione e all'eliminazione di
micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei
contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito
trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure
compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati
ai sensi della presente legge;
3) alla normativa fiscale riguardante gli enti
del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il
coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento
tributario nel rispetto dei principi di mutualita',
sussidiarieta' e solidarieta';
e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di
versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
1) la riduzione degli oneri documentali anche
mediante il rafforzamento del divieto, per
l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al
contribuente documenti gia' in suo possesso;
2) nuove e piu' efficienti forme di erogazione di
informazioni e di assistenza;
3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi
da parte delle persone anziane o con disabilita';
f) assicurare un trattamento particolare per gli
atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti
in favore di persone con disabilita', fermo restando quanto
previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016,
n. 112;
g) assicurare la piena applicazione dei principi di
autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla
legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento:
1) ai principi generali di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai
principi di manovrabilita' e flessibilita' dei tributi di
cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini
almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla
normativa statale vigente;
2) all'attribuzione dei gettiti da recupero
fiscale su tributi e compartecipazioni;
3) all'attuazione, compatibilmente con gli
equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3,
del decreto legislativo n. 68 del 2011;
4) alla partecipazione agli indirizzi di politica
fiscale, tramite la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica;
5) allo sviluppo dell'interoperabilita' delle
banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per
la gestione e l'accertamento dei tributi di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del
2009;
6) all'opportunita' di considerare le eventuali
perdite di gettito rispetto a quanto previsto a
legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi
relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al
servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei
principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
7) alla garanzia della previsione di meccanismi
perequativi in conformita' ai principi di cui all'articolo
9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in
particolare all'attuazione delle previsioni di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1 il Governo puo' costituire appositi
tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti
territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni
di categoria e dei professionisti maggiormente
rappresentative a livello nazionale e le associazioni
familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale
ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai
componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono
essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese ne' altri emolumenti, comunque denominati, a
carico della finanza pubblica.
3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si
coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di
cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR
Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attivita'
istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma
del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1,
componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa
e resilienza.
4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena
collaborazione con le regioni e gli enti locali.
Art. 3 (Principi generali relativi al diritto
tributario dell'Unione europea e internazionale). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi generali:
a) garantire l'adeguamento del diritto tributario
nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai
livelli di protezione dei diritti stabiliti
dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto
dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno
con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del
progetto BEPS (Base erosion and profit shifting) nel
rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale
e di quello dell'Unione europea;
c) provvedere alla revisione della disciplina della
residenza fiscale delle persone fisiche, delle societa' e
degli enti diversi dalle societa' come criterio di
collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla
coerente con la migliore prassi internazionale e con le
convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie
imposizioni, nonche' coordinarla con la disciplina della
stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i
soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche
valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione della
prestazione lavorativa in modalita' agile;
d) introdurre misure volte a conformare il sistema
di imposizione sul reddito a una maggiore competitivita'
sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti
dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni
predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina
europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla
concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono
comprendere la concessione di incentivi all'investimento o
al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di
attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione
ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a
prevenire ogni forma di abuso;
e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresi'
l'approccio comune condiviso a livello internazionale in
base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima
globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
1) un'imposta minima nazionale dovuta in
relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia,
appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e
soggette a una bassa imposizione;
2) un regime sanzionatorio, conforme a quello
vigente in materia di imposte sui redditi, per la
violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione
minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e
un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la
violazione dei relativi adempimenti informativi;
f) semplificare e razionalizzare il regime delle
societa' estere controllate (controlled foreign companies),
rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile
assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la
conseguente disciplina con quella attuativa della lettera
e).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi» e' stato
pubblicato nell:a Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268.
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
recante: «Disposizioni in materia di accertamento con
adesione e di conciliazione giudiziale» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 11
e 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
recante «Disposizioni in materia di accertamento con
adesione e di conciliazione giudiziale», come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizione degli accertamenti). - 1.
L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' il recupero dei crediti
indebitamente compensati non dipendente da un precedente
accertamento, possono essere definiti con adesione del
contribuente.
2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e
donazioni, di registro, ipotecaria, catastale puo' essere
definito con adesione anche di uno solo degli obbligati,
secondo le disposizioni seguenti.
2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente
ai fini del contraddittorio preventivo previsto
dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, reca, oltre all'invito alla formulazione di
osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza
per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo
delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza
per la definizione dell'accertamento con adesione e' in
ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di
rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto
all'obbligo del contraddittorio preventivo.»

«Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio di
iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, contestualmente alla
notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero
dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente,
nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a
comparire nel quale sono indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di
accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi,
sanzioni ed interessi dovuti;
d) i motivi che determinano maggiori imposte,
ritenute e contributi di cui alla lettera c).
1-bis.
1-ter.
1-quater.
1-quinquies.
2.
3.
3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al
comma 1, lettera b), e quella di decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto
impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine
di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e'
automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga
al termine ordinario.».
«Art. 6 (Istanza del contribuente). - 1. Il
contribuente nei cui confronti sono stati effettuati
accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' chiedere
all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della
proposta di accertamento ai fini dell'eventuale
definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero
atti di recupero, per i quali non si applica il
contraddittorio preventivo, puo' formulare anteriormente
all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia
tributaria di primo grado, istanza di accertamento con
adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico,
anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui
all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione e' proposta
entro il termine di presentazione del ricorso.
2-bis Nel caso di avviso di accertamento o di
rettifica, ovvero dell'atto di recupero, per i quali si
applica il contraddittorio preventivo il contribuente puo'
formulare, istanza di accertamento con adesione, indicando
il proprio recapito, anche telefonico entro trenta giorni
dalla comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212. Il contribuente puo' presentare istanza di
accertamento con adesione anche nei quindici giorni
successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di
rettifica, che sia stato preceduto dalla comunicazione
dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per
l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia
tributaria e' sospeso ai sensi del comma 3 per il un
periodo di trenta giorni.
2-ter. E' fatta sempre salva la possibilita' per le
parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del
2000 emergano i presupposti per un accertamento con
adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo
procedimento.
2-quater. Il contribuente che si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 2-bis, primo periodo, non puo'
presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2
e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo
quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo,
l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte
accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' effettuata, qualora ne ricorrano
i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di
sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia
all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza
di cui ai commi 2 e 2-bis, l'ufficio, anche telefonicamente
o telematicamente, formula al contribuente l'invito a
comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate,
la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha
formato oggetto di accertamento. All'atto del
perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi
2 e 2-bis perde efficacia.».
«Art. 7 (Atto di accertamento con adesione). - 1.
L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in
duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo
9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di
chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori
imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro
importo.
1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia
presentato istanza di accertamento con adesione
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato
preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi
dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'Ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione,
non e' tenuto a prendere in considerazione elementi di
fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali
osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del
suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del
2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto
dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di
recupero.»
«Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il versamento
delle somme dovute per effetto dell'accertamento con
adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione
dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma
1. Le rate successive alla prima devono essere versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
calcolati dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata.
2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito
di un accertamento con adesione conseguente alla
definizione di atti di recupero non e' possibile avvalersi
della rateazione e della compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al
contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In
caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
«Art. 11 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio di
iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2,
della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica
dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto
di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi
di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire
nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della
denuncia o della dichiarazione cui si riferisce
l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione;
b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi
dovuti;
b-ter) i motivi che determinano le maggiori imposte
di cui alla lettera b-bis).
1-bis
1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al
comma 1, lettera b), e quella di decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto
impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine
di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e'
automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga
al termine ordinario.».
«Art. 12 (Istanza del contribuente). - 1. In caso di
notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero
di atto di recupero, per i quali non si applica il
contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente
all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia
tributaria di primo grado puo' formulare istanza di
accertamento con adesione, indicando il proprio recapito,
anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a
comparire di cui all'articolo 11, comma 1. L'istanza di
adesione e' proposta entro i termini di presentazione del
ricorso.
1-bis. Il contribuente puo' presentare l'istanza di
adesione di cui all'articolo 11, con l'indicazione del
domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni
dalla comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212. E' fatta salva la possibilita' per il contribuente di
presentare istanza di accertamento con adesione anche nei
quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di
accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal
contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo
6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale ultimo caso, il
termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di
giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 2 per un
periodo di trenta giorni.
1-ter. Il contribuente che si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 1-bis, primo periodo, non puo'
presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di
un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i
coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al
comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in
pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia
richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia
all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione
dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o
telematicamente, formula al contribuente l'invito a
comparire.
4. All'atto del perfezionamento della definizione,
l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.
4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo
7.».
- Si riporta il testo degli articoli e 31 e 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 recante: «Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi», come modificato
dal presente decreto:
«Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte).
- Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi
stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni
relative alle imposte sui redditi; provvedono alla
irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e
alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente.
Per le finalita' di cui al primo comma,
l'Amministrazione finanziaria svolge le opportune attivita'
di analisi del rischio.
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella
cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto
obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e'
stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di
arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in
forma societaria, e in caso di societa' che optano per la
trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo
comma, spetta all'Ufficio competente all'accertamento nei
confronti della societa', dell'associazione o del titolare
dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di
partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o
all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.».
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal
consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi
per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o
dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere
fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale
si considera fatta nella data della spedizione; i termini
che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data
in cui l'atto e' ricevuto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il
rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita'
fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici,
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e
informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a
verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di
cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del
periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono
applicati. Le eventuali integrazioni degli indici,
indispensabili per tenere conto di situazioni di natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad
andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo
a determinate attivita' economiche o aree territoriali,
sono approvate entro il mese di aprile del periodo
d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni
dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono
individuate le attivita' economiche per le quali devono
essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata
la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione,
della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione
degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali
previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei
modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
redditi, approvati con il provvedimento previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle
entrate rende disponibili agli operatori economici,
nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili
per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta
nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta
sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con
graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei
termini di decadenza per l'attivita' di accertamento
previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con
riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e
dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia
di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono
inserite le seguenti: «degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale». La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento nonche', per favorire
l'introduzione del concordato preventivo e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in
essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati,
relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il
coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle
entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte
della Sogei S.p.A.. Al fine di consentire lo svolgimento
delle attivita' di cui al precedente periodo e di
assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei
dati rilevanti ai fini della costruzione e
dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta
o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della
violazione, mette a disposizione del contribuente, con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio
possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione
dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Del comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, da attivare ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai
sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari
relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri
previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti
nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- I commi da 421 a 423 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e commi 16, 17, 19 e 20
dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, abrogati, a decorrere dalla data di cui
all'articolo 41, comma 2 del presente decreto contenevano
disposizioni relative agli atti di recupero.
- Il testo dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante
«Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
«Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento).
- La cartella e' notificata dagli ufficiali della
riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero,
previa eventuale convenzione tra comune e concessionario,
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della
notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono
essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a
trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra
indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta
mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo'
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e'
notificata in plico chiuso e la notifica si considera
avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo
comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella puo' essere eseguita con
le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo
60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento
avviene mediante consegna nelle mani proprie del
destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la
sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di
procedura civile, la notificazione della cartella di
pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art.
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a
quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo
del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la
matrice o la copia della cartella con la relazione
dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto
decreto; per la notificazione della cartella di pagamento
ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni
di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.».
 
Art. 2

Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative
in materia di attivita' di analisi del rischio

1. In riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano l'analisi del rischio in materia tributaria, valgono le seguenti definizioni:
a) analisi del rischio: il processo, composto da una o piu' fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonche' di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o piu' criteri selettivi, ovvero a uno o piu' indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilita' di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;
b) rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario;
c) criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;
d) indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;
e) analisi deterministica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti a uno o piu' contribuenti ovvero a uno o piu' periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi;
f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilita' di accadimento a un rischio fiscale noto.
2. I risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonche' di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.
3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' quelle memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attivita' di analisi del rischio fiscale, per le attivita' di controllo, per le attivita' di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.
4. Limitatamente alle attivita' di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-undecies, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessita' e di proporzionalita', con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite:
a) le specifiche limitazioni e le modalita' di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e 22 del predetto regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Per le finalita' di cui al primo comma, l'Amministrazione finanziaria svolge le opportune attivita' di analisi del rischio.»;
b) all'articolo 32, primo comma, dopo il numero 8-ter) e' aggiunto il seguente: «8-quater) svolgere le opportune attivita' di analisi del rischio.».
6. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attivita' di analisi del rischio.».
7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alla Guardia di finanza, con riferimento alle informazioni presenti in tutte le banche dati di cui essa dispone, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
8. All'articolo 1, comma 686, legge 27 dicembre 2019, n. 160:
a) dopo le parole: «comma 682» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;
b) le parole: «e' titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dispone, con il ricorso altresi' a nuove tecnologie e tecniche di analisi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.».
9. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d'intesa, condividere tra loro, anche avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono, salvo le informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unita' integrate di analisi del rischio. Al personale destinato a dette unita' restano applicabili le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che si applicano alle relative amministrazioni.
10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 2:
- Si riporta il sesto comma dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
recante: «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e
al codice fiscale dei contribuenti»:
«Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 11 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno
interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'
l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella
predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati
nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante: «Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23»:
«5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti
ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione
di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di
Finanza per le attivita' di analisi del rischio e di
controllo a fini fiscali.».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119.
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 2-undecies del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE»:
«3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d)
e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono
esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di
regolamento che regolano il settore, che devono almeno
recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio
dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato,
limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza
ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa
compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo
e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria
e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e
dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di
salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a),
b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti
dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il
Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale
ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito
tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame,
nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso
giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa
l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE del
4.5.2016 n. L 119.
- Per il testo dell'art. 31 del dPR n. 600 del 1973,
come modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 32, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento
dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base
delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri
e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13
dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in
un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
8-quater) svolgere le opportune attivita' di analisi
del rischio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Per il controllo
delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei
soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono
effettuate le opportune attivita' di analisi del rischio.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
2018, n. 15, recante: «Regolamento a norma dell'articolo 57
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi
del Codice in materia di protezione dei dati personali
relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le
finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di
polizia», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2018, n. 61.
- Si riporta il comma 686 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal presente
decreto:
«686. Per le stesse finalita' di cui al comma 682 e
per quelle di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la Guardia di finanza
utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti
finanziari con le medesime modalita' disciplinate dai commi
da 681 a 685, avvalendosi delle tecnologie, delle
elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche
dati di cui dispone, con il ricorso altresi' a nuove
tecnologie e tecniche di analisi, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.».
- Il testo dell'articolo 83, comma 15 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' il seguente:
«15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli
atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.».
 
Art. 3
Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le
amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di
cooperazione esistenti

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 31-bis e 31-bis.1 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 31-bis (Scambio di informazioni su richiesta). - 1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali e' in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali.
2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.
3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.
4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
6. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.
Art. 31-bis.1 (Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata). - 1. L'Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicita' dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivita' economiche.
2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa.
3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.
Art. 31-bis.2 (Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE)). - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta.
2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, ovvero dalle specifiche intese concluse con le Autorita' competenti delle giurisdizioni terze interessate.
3. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' interpellata.
4. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.
Art. 31-bis.3 (Controlli simultanei). - 1. Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
2. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.
3. Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro proponga di partecipare a un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorita' l'adesione o il rifiuto a eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.
5. L'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle autorita' estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4.
Art. 31-bis.4 (Verifiche congiunte). - 1. Quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.
2. Quando l'autorita' competente di un altro Stato membro o le autorita' competenti di piu' Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorita' il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.
3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorita' competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attivita' di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo piu' ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.
4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attivita' di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attivita' di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalita' procedurali stabilite dalla normativa vigente;
b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attivita' di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilita', alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attivita' di verifica;
c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attivita' di verifica.
5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorita' competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni e' redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorita' competenti concordano. L'esito della verifica e' notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.
6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Amministrazione finanziaria puo' concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare l'attivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5.».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
 
Art. 4

Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti
in ambito IVA

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale puo' assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.»;
b) all'articolo 35, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
«7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un'idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalita' di rilascio della garanzia di cui al primo periodo. Il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attivita', in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, di cui al comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7-quater, e' aggiunto il seguente:
«7-quinquies. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000; non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli artt. 17 e 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Debitore d'imposta). - L'imposta e' dovuta
dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia,
nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o
committente adempie gli obblighi di fatturazione di
registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e
47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od
esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo
35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nelle forme previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La
nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di
operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai
trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione
degli obblighi relativi alla fatturazione di cui
all'articolo 21. Il rappresentante fiscale deve essere in
possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di
una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono
essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente
incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri al ricorrere dei quali il
rappresentante fiscale puo' assumere tale ruolo solo previo
rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al
numero di soggetti rappresentati.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili
di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il
cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione
contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al
presente comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di
cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
a cui venga affidata dal committente la totalita' dei
lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici;
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle
imprese consorziate nei confronti del consorzio di
appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del
comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa
nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto
consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma
1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia
della disposizione di cui al periodo precedente e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive
modificazioni;
a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse
da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),
effettuate tramite contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo
di manodopera presso le sedi di attivita' del committente
con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di
quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La
disposizione del precedente periodo non si applica alle
operazioni effettuate nei confronti di pubbliche
amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo
11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I
del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per
il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all' articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e
laptop, nonche' alle cessioni di dispositivi a circuito
integrato, quali microprocessori e unita' centrali di
elaborazione, effettuate prima della loro installazione in
prodotti destinati al consumatore finale;
d)
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di
gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai
sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono
essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata
direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia
elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi
dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies)».
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita'). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o
i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di
commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine
per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
sono presentate in via telematica secondo le disposizioni
di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis),
determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto
salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal
fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter.
7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis,
per i soggetti non residenti in uno Stato membro
dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo
Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi
derivanti dall'applicazione delle norme in materia di
imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante
fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, l'inclusione nella banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene
previo rilascio di un'idonea garanzia. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i
criteri e le modalita' di rilascio della garanzia di cui al
primo periodo. Il rappresentante fiscale che trasmette
all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o
variazione attivita', in cui risulti l'esercizio
dell'opzione per l'inclusione del numero di partita IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE)
n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, di cui al
comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha l'obbligo
di verificare la completezza del corredo documentale ed
informativo prodotto dal contribuente e la relativa
corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati
termini e modalita' di intervento per la verifica degli
adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche
sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra
Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro
delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente
una copia della dichiarazione attestante la data di
consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica
e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia
delle entrate attestante l'avvenuta operazione e
contenente, in caso di inizio attivita', il numero di
partita IVA attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in
via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni
si applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di
cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua
specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di
nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a
comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la
documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria,
per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo
esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 4 e 5 del
presente decreto e per dimostrare, sulla base di
documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio
individuati. In caso di mancata comparizione di persona del
contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati
sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana
provvedimento di cessazione della partita IVA.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile
nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA
comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei
soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in
caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la
partita IVA puo' essere successivamente richiesta dal
medesimo soggetto, come imprenditore individuale,
lavoratore autonomo o rappresentante legale di societa',
associazione o ente, con o senza personalita' giuridica,
costituiti successivamente al provvedimento di cessazione
della partita IVA, solo previo rilascio di polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore
a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali
commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento
di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere
pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a
seguito di dette violazioni fiscali, sempreche' non sia
intervenuto il versamento delle stesse.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater.
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede
d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che,
sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso,
risultano non aver esercitato nelle tre annualita'
precedenti attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche
o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma, prevedendo forme di comunicazione
preventiva al contribuente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», come modificato
dal presente decreto:
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle fatture emesse e ricevute, prevista
dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Non si applica
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni
effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la
sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione
ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non
veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo
2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo, si applica la sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non
si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a
chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, o fa uso di essi allorche' siano stati
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al
fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del
citato articolo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.
6.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o
dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73,
terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non
superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
7-quater. Il contribuente destinatario del
provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi
15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla
sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata
contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione
della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7-quinquies. Nei confronti del rappresentante
fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui
all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
50.000; non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
 
Art. 5

Revisione dei termini di prescrizione e decadenza
dell'azione dello Stato dell'imposta sui premi di assicurazione

1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.»;
b) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato). - 1. In caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia infedele.
2. In caso di omessa denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
3. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
4. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Se non stabilito diversamente, le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 29
ottobre 1961, n. 1216, recante: «Nuove disposizioni
tributarie in materia di assicurazioni private e di
contratti vitalizi», come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli
assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro
il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati in ciascun mese solare, nonche'
eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i
premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonche'
per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre,
l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre
successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono
scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.
1-bis. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli
assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una
somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno
precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di
liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal
successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal
comma 1.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli
assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro
nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza
presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da
5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed
accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui
e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di
assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.
2-bis. Sono considerate valide le denunce presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a
novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono,
comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in
base agli imponibili in esse indicate.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta
in conformita' al modello stabilito con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con quello
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro
procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva
dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del
residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente
risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve
essere computato nel primo versamento mensile successivo a
quello della comunicazione della liquidazione da parte
dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire
superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento
lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».
 
Art. 6

Finalita'

1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attivita' nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalita' previste dal presente titolo.
 
Art. 7

Ambito di applicazione

1. Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo e' limitata, in via sperimentale, a una sola annualita'.

Note all'art. 7:
- Si riportano i commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«54. I contribuenti persone fisiche esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89
del presente articolo se, al contempo, nell'anno
precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
85.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori
dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo
la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di
utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo
53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
55. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al
comma 54, lettera a):
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi
indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la
somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse
attivita' esercitate.
56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio
di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime
forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di
attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 54 del presente articolo.
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli
che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che producono nel territorio dello Stato
italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento
del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di
mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che partecipano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad
associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'
limitata o associazioni in partecipazione, le quali
esercitano attivita' economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi
d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell'esercizio di arti o professioni;
d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro;
la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
lavoro e' cessato.
58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la
rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b)
applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo
41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli
acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni; e) applicano alle importazioni,
alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi
della facolta' di acquistare senza applicazione
dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera
c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono
esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e
da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di
certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei
relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di
certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696, e successive modificazioni.
60. I contribuenti che applicano il regime
forfetario, per le operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano
con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e
versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni.
61. Il passaggio dalle regole ordinarie di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime
forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui
all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella
dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal
regime forfetario alle regole ordinarie e' operata
un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione
del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui
e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata
anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non
si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo
6, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'
essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui
all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
63. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il
regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui
l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi
ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o
dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita'
nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla
presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito
imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15
per cento. Nel caso di imprese familiari di cui
all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi
quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa
familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora
il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui
collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e'
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo
10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita',
per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e
per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e'
stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre
anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54,
attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche
in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in
nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita'
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui l'attivita'
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in
precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non sia superiore al limite di cui al comma 54.
66. I componenti positivi e negativi di reddito
riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il
regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata
rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione
del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia
del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai
fini della determinazione del valore della produzione
netta.
67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto
del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta
d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i
contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla
quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e'
soggetto ad imposta sostitutiva.
68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime
forfetario possono essere computate in diminuzione del
reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole
ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono
esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le
ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di
cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia,
nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i
quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata
operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
70. I contribuenti che applicano il regime forfetario
possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta
valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane
la concreta applicazione della scelta operata.
71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione
a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno
taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si
verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il
regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno
stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono
superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso e' dovuta
l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni
effettuate che comportano il superamento del predetto
limite.
72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta
soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o
duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in
base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso
a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi ancorche'
di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i
compensi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il
reddito e' stato determinato in base alle regole del regime
forfetario, non hanno concorso a formare il reddito
imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di
imposta successivi nel corso dei quali si verificano i
presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti
criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal
regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio
da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese
sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito
degli anni successivi. Nel caso di cessione,
successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da
cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo
dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
assume come costo non ammortizzato quello risultante alla
fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre
il regime. Se la cessione concerne beni strumentali
acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come
costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
73. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate recante approvazione dei modelli da
utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono
individuati, per i contribuenti che applicano il regime
forfetario, specifici obblighi informativi relativamente
all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi di cui al
periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le
informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei
modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati
a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto
siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente
o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei
medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle
attivita' produttive; per i contribuenti che hanno un
fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture
elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo
43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' ridotto di un anno. In caso di
infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati
attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e
57 che determinano la cessazione del regime previsto dai
commi da 54 a 89, nonche' le condizioni di cui al comma 65,
le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime
forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo
a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto
definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al
comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie
indicate al comma 57.
75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita'
d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il
regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.
77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei
precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi
dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale
reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini
previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per
l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o
coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente
articolo puo' indicare la quota di reddito di spettanza dei
singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente,
del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile
sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.
79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi
dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui
al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente
articolo e ai loro familiari collaboratori, gia' pensionati
presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta',
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al
comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione
contributiva di tre punti percentuali, prevista
dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n.
233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere
applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui
viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54
ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma
57. La cessazione determina, ai fini previdenziali,
l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di
versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina
l'impossibilita' di fruire nuovamente del regime
contributivo agevolato, anche laddove sussistano le
condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al
regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne
facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato
rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno
della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo
agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono
l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano, mediante
comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a
disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita'
d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28
febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la
dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito,
nelle modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato
puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando
nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine
stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di
cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e
l'INPS stabiliscono le modalita' operative e i termini per
la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del
regime contributivo agevolato.
85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma
88:
a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato
di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, o del regime contabile agevolato di cui
all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98
del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54
del presente articolo, applicano il regime forfetario,
salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato
di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma
65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che
residuano al completamento del quinquennio agevolato.
88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di
vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al
completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al
compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
89. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei
commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative
modalita' applicative.»
 
Art. 8

Procedure informatiche di ausilio
all'attuazione del concordato

1. L'Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalita' e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.
3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
4. Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile.
 
Art. 9

Elaborazione e adesione alla proposta di concordato

1. La proposta di concordato e' elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8.
3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435. Per il primo anno di applicazione, il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall'articolo 38 per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Note all'art. 9:
- Per il riferimento del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si
veda nelle note all'articolo 2.
- Per il riferimento al decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 51, si veda nelle note all'articolo 2.
- Per il riferimento all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda
nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
recante «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche'
disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di
adempimenti tributari», e' il seguente:
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di
versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte
delle persone fisiche, e delle societa' o associazioni di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il 30 giugno
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le
societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui
agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti
versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' effettuato entro l'ultimo giorno
del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in
base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.».
 
Art. 10

Concordato per i soggetti che applicano
gli indici sintetici di affidabilita' fiscale - requisiti

1. I contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalita' indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.
2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piu' soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Note all'art. 10:
- Per il riferimento all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 11

Cause di esclusione

1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonche' dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna e' equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante:
«Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
- Il testo dell'articolo 2621 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi.».
Il testo degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1
del codice penale e' il seguente:
«Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di
concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto,
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.».
«Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al quarto
comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.».
«Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio). - Si applica la
pena della reclusione da due a otto anni e della multa da
euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre
utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della
loro provenienza delittuosa.
La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e
della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto
riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel
minimo a sei mesi.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo
comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono
da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di
cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono
punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre
utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi
nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di
altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano
portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove
del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle
altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.».
 
Art. 12

Effetti dell'accettazione della proposta

1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.
2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' semplici
secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa
risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto
di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla
qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.».
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di
cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per
l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa
dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa'
partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel
caso di mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente
responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile
oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali
della societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115,
dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di
ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del
quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del
comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo
87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e
nell'articolo 59.
2-bis.».
- Il testo dell'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' il
seguente:
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in
misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in
misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali . Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662», e' il seguente:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo
che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui
al presente articolo non precludono l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
 
Art. 13

Adempimenti

1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:
a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Note all'art. 13:
- Per il riferimento all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 14

Rinnovo del concordato

1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalita' di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.
 
Art. 15

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di societa' semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del predetto testo unico, il limite di euro 2.000 e' ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Note all'art. 15:
- Il testo dell'articolo 54 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze
dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a
finalita' estranee all'arte o professione.
1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui
al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la
differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o
l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero,
in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore
normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della
clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all'attivita' artistica o professionale.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze . E' tuttavia consentita la deduzione integrale,
nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle
spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo
unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei
canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e'
ammessa per un periodo non inferiore alla meta' del periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito
nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la
deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici
anni. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili dei beni immobili strumentali, si applica
l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164,
comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di
locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni
di locazione finanziaria dei beni strumentali sono
deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese
relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla
manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti
e professioni, che per le loro caratteristiche non sono
imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di
sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale
risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti
nei cinque periodi d'imposta successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e
all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese
relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente
non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, e'
deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita
ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del
relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le
spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle
relative all'ammodernamento, ristrutturazione e
manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono.
3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell'80 per cento.
4.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili
nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si
applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e
di somministrazione di alimenti e bevande sostenute
dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un
incarico e addebitate analiticamente in capo al
committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un
incarico conferito e sostenute direttamente dal committente
non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti
dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di
imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche
quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti
di arte, di antiquariato o da collezione, anche se
utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte
o della professione, nonche' quelle sostenute per
l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere
ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili,
entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per
l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di
aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione
a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e
soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite
annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi
personalizzati di certificazione delle competenze,
orientamento, ricerca e sostegno
all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle
condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi
accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono
altresi' integralmente deducibili gli oneri sostenuti per
la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni
di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di
solidarieta'.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili
si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis,
anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono
deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter
dell'articolo 62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
7.
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei
proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle spese , ovvero del 40 per cento se i relativi
compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35
anni; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui
alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per
l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I
redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono
costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in
natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per
cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. I
redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2
dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle
indennita' in denaro o in natura percepite nel periodo di
imposta.
8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata
sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
contratto purche' stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49.».
- Per il riferimento all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle
note all'articolo 12.
 
Art. 16

Reddito d'impresa oggetto di concordato

1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonche' minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonche' i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.
3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non puo' essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonche' dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro e' ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 56 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
«Art. 56 (Determinazione del reddito d'impresa). - 1.
Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni
della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto
stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta
sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle
societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), valgono anche per le societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una
perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta
per la parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109,
comma 5, e' computata in diminuzione del reddito a norma
dell'articolo 8. Per le perdite derivanti dalla
partecipazione in societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma
2 dell'articolo 8.
3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 91, non concorrono alla formazione del
reddito:
a) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
b) le plusvalenze, le indennita' e gli altri
redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1
dell'articolo 17, quando ne e' richiesta la tassazione
separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva
la quota esente dei proventi di cui all'articolo 87,
determinata secondo quanto previsto nel presente capo.
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano
attivita' di allevamento di animali oltre il limite di cui
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 il reddito
relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito
d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun
capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario
riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener
conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese
e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al
primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei
confronti dei redditi di cui all'articolo 55, comma 2,
lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica
agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera
di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non
si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha
facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non
avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini
del rapporto di cui all'articolo 96, i proventi
dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si
computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo
d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi
di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di
esso.».
- La sezione I del capo II del titolo II del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
contiene disposizioni in materia di determinazione della
base imponibile delle societa'.
- Il testo degli articoli 58, 86, 87, 88 e 101 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' il seguente:
«Art. 58 (Plusvalenze). - 1. Per le plusvalenze
derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del
comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando e'
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2
dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di
morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di
plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai
medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del
dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si
applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento,
entro cinque anni dall'apertura della successione, della
societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti
acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non
concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa
concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono
destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.».
«Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le
plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da
quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a
formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra
il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di
cui al successivo articolo 87, determinate a norma del
comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni, o a due anni per le societa' sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la
plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. Le
plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti
all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le
societa' sportive professionistiche concorrono a formare il
reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle
condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della
parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo
eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della
plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in
cui e' stata realizzata.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per
i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera
a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi
dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati
durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti
dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La
detrazione del credito d'imposta di cui al periodo
precedente spetta per l'ammontare dello stesso non
utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3;
tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».
«Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e
determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in
societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le
societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e
nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da
titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente (807) (815);
b) classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa
o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente,
la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma
3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente
intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione
ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della
presente lettera, la condizione indicata nell'articolo
47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'
sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2
dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di
un'impresa commerciale secondo la definizione di cui
all'articolo 55. Senza possibilita' di prova contraria si
presume che questo requisito non sussista relativamente
alle partecipazioni in societa' il cui valore del
patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi
in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti
alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di
quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante
vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna
categoria.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve
sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di
possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di
cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante
causa, e' sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2
dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve
sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo,
almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al
realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente alle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari
alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a)
ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per
il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) , che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b)
e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non
rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal
verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente
partecipate e si verificano quando tali requisiti
sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis.
7.»
«Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il
reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi
da quelli considerati alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e agli enti aventi le stesse finalita' sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'
che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione
europea in materia di "in house providing" e che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di immobili destinati all'assegnazione in godimento o
locazione.
3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in
quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di
liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure
concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero
alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate
dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che
controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti
similari alle azioni.
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni
di conversione del credito in partecipazioni si applicano
le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale
delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,
al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
per il creditore per effetto della conversione stessa.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro
delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del
presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.»
«Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85,
comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere
a) e b), e 2.
1-bis.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate
al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti,
se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure
estere equivalenti, previste in Stati o territori con i
quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini
del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina
la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le
procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione
ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo
non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non
superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla
riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e
precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei
crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi
contabili.
5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a
procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti
ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei
debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione
della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5,
nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a
quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli
elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale, sempreche'
l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta
successivo a quello in cui, secondo la corretta
applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto
procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le
perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della
partecipazione.».
- Per il riferimento all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle
note all'articolo 12.
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, recante: «Norme per
l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo
all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico
- GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428»:
«4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati
secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono imputati a
ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate,
indipendentemente dall'effettiva percezione, nella
proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o,
in mancanza, in parti uguali. Ai fini dell'applicazione
delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato si considerano prodotti nel
territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri
non residenti.».
- Il testo dell'articolo 73, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali; (688) (698)
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.».
- Il testo degli articoli 8 e 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). -
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi
di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti
i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo
60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti
nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi,
in misura non superiore all'80 per cento dei relativi
redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per
l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente
alle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo
84.».
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di
un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi in misura non superiore all'ottanta per cento
del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei
proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede
i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo
109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere
computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta,
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in
acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto
alla crescita economica. La limitazione non si applica
qualora:
a)
b) le partecipazioni siano relative a societa' che
nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unita' e per le quali dal conto economico relativo
all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per
cento di quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori.
- Al fine di disapplicare le disposizioni del
presente comma il contribuente interpella l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.».
- Per il riferimento agli articoli 5, 115 e 116 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si veda nelle note all'articolo 12.
 
Art. 17

Valore della produzione netta oggetto di concordato

1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonche' le minusvalenze e sopravvenienze passive.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

Note all'art. 17:
- Il testo degli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali», e' il seguente:
«Art. 5 (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali).
- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
B) dell'articolo 2425 del codice civile (38), con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c)
e d), 12) e 13), nonche' dei componenti positivi e negativi
di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda, cosi' come risultanti dal
conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa.».
«Art. 5-bis (Determinazione del valore della
produzione netta delle societa' di persone e delle imprese
individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo,
delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali
e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e
gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della
produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d'impresa ai fini dell'imposta personale.
1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che
determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo e'
determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con la
dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al
termine del triennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non
opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
provvedimento direttoriale, per la determinazione del
valore della produzione netta secondo le regole del comma
1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile per un
triennio e tacitamente rinnovabile.».
«Art. 8 (Determinazione del valore della produzione
netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c)). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e
l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita'
esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e
immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per
il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri
componenti si assumono cosi' come rilevanti ai fini della
dichiarazione dei redditi.».
 
Art. 18

Effetti del concordato ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto

1. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
 
Art. 19

Rilevanza delle basi imponibili concordate

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilita' per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.
2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Note all'art. 19:
- Per il riferimento all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 20

Determinazione degli acconti

1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato e' calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l'acconto e' versato in due rate, la seconda rata e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
 
Art. 21

Cessazione del concordato

1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) il contribuente cessa l'attivita'.

Note all'art. 21:
- Per il riferimento all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 22

Decadenza del concordato

1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entita':
a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Note all'art. 22:
- Si riporta il comma 8 dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
concernente il Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per
correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
- Per il riferimento al decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, si veda nelle note all'articolo 11.
- Per il riferimento all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda
nelle note all'articolo 1.
- Il testo degli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 5,
comma 1, 6, commi 2-bis e 3, e 9, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive). - 1. Nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, si applica la sanzione amministrativa dal
centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare
delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non
sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 1.000. Se la dichiarazione omessa e' presentata dal
contribuente entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e,
comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita'
amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale
conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal
sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle
imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono
dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro
500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte
possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.».
«Art. 2 (Violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta). - 1. Nel caso di omessa presentazione
della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la
sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta
per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un
minimo di euro 250. Se la dichiarazione omessa e'
presentata dal sostituto entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque
attivita' amministrativa di accertamento di cui abbia avuto
formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa
dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle
ritenute non versate, con un minimo di euro 200.».
«Art. 5 (Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta
o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. Nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies
a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la sanzione di cui al primo periodo
e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel
territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto
di dichiarazione. La sanzione non puo' essere comunque
inferiore a euro 250. Se la dichiarazione omessa e'
presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e,
comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita'
amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo
abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione
amministrativa dal sessanta al centoventi per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta
o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione, con un minimo di euro 200. Nel caso di
presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i
soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli
articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata,
si applica la sanzione dal sessanta al centoventi per cento
dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un
minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al periodo
precedente e' presentata entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo successivo si
applica la sanzione dal trenta al sessanta per cento
dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un
minimo di euro 100.».
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
- 2. (omissis).
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la
sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al novanta per
cento dell'imposta corrispondente all'importo non
memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione
periodica degli stessi strumenti nei termini
legislativamente previsti si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Se le violazioni consistono nella mancata
emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o
documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali
documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione
e' in ogni caso pari al novanta per cento dell'imposta
corrispondente all'importo non documentato. La stessa
sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su
apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna
operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse
annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento
per la manutenzione e' punita con sanzione amministrativa
da euro 250 a euro 2.000.».
«Art. 9 (Violazioni degli obblighi relativi alla
contabilita'). - 1. (omissis).
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi,
nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o
comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti,
i registri e le scritture indicati nel medesimo comma
ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.».
- Per il riferimento all'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si veda nelle note
all'articolo 4.
- Il testo dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983,
n. 18, recante: «Obbligo da parte di determinate categorie
di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di
rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali
registratori di cassa», e' il seguente:
«Art. 2. Al destinatario dello scontrino fiscale che,
a richiesta degli organi accertatori nel luogo della
operazione o nelle immediate adiacenze, non e' in grado di
esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del
corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena
pecuniaria da euro 25 a euro 103.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori
previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorche' siano
stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia
uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.032 a euro 7.746. Con la stessa sanzione e' punito, salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine,
forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri
prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera
e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonche'
chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso
degli stessi stampati, documenti o registri.».
- Per il riferimento all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si veda nelle note
all'articolo 12.
 
Art. 23

Concordato per i soggetti che aderiscono
al regime forfetario

1. I contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalita' indicate nel presente capo, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 2.

Note all'art. 23:
- Per il testo dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, si veda nella nota
all'articolo 6.
 
Art. 24

Cause di esclusione

1. Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attivita' nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
2. Non possono, altresi', accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11.
 
Art. 25

Effetti dell'accettazione della proposta

1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.
2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Note all'art. 25:
- Per il riferimento all'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
si veda nelle nota all'articolo 12.
- Per il riferimento all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si veda nelle note
all'articolo 12.
 
Art. 26

Adempimenti

1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Note all'art. 26:
- Per il riferimento all'articolo 1, commi da 54 a 89
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, vedi note
all'articolo 23.
 
Art. 27

Rinnovo del concordato

1. Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 24, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalita' di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.
 
Art. 28

Reddito oggetto di concordato

1. Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato e' determinato secondo le metodologie di cui all'articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014.

Note all'art. 28:
- Per il riferimento all'articolo 1, commi da 54 a 89
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si veda nelle note
all'articolo 23.
 
Art. 29

Effetti del concordato ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto

1. L'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Note all'art. 29:
- Per il riferimento all'articolo 1, commi da 54 a 89
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si veda nelle note
all'articolo 23.
 
Art. 30

Rilevanza delle basi imponibili concordate

1. Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonche' dei contributi previdenziali obbligatori, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, ferma restando la possibilita' per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.
2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
 
Art. 31

Determinazione degli acconti

1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato e' calcolato sulla base dei redditi concordati. Per l'anno d'imposta 2024, se l'acconto e' versato in due rate, la seconda rata e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
 
Art. 32

Cessazione del concordato

1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attivita' rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditivita' previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
b) il contribuente cessa l'attivita'.
 
Art. 33

Decadenza del concordato

1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell'articolo 22 ove applicabili.
 
Art. 34

Attivita' di accertamento

1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attivita' istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.
2. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per intensificare l'attivita' di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 34:
- Il testo dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' il seguente:
«Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti
o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,
dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli
articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e
documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato
indicato nella dichiarazione;
b).
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo
32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione
di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione
dei predetti modelli che comporti una differenza superiore
al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o
compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati
indicati in dichiarazione.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in
quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese
minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, con riferimento alle scritture contabili
rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di
impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art.
18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di
cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e'
determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del
presente articolo.».
 
Art. 35

Disposizioni di coordinamento

1. Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Note all'art. 35:
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, e' il seguente:
«Art. 2 (Comunicazioni e adempimenti formali). - 1.
La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a
regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di
preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di
natura formale non tempestivamente eseguiti, non e'
preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata
o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle
norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua
l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura
minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo
le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, concernente: «Regolamento
concernente la revisione delle modalita' di determinazione
e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.
 
Art. 36

Commissione degli esperti

1. La commissione di esperti di cui all'articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e' sentita per il concordato applicabile ai contribuenti di cui al capo II, prima dell'approvazione della relativa metodologia.

Note all'art. 36:
- Per il riferimento all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 37
Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto
per il primo anno di applicazione del concordato

1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Note all'art. 37:
- L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legga 15
luglio 2011, n 111, relativo al regime fiscale di vantaggio
per l'imprenditoria giovanile e' stato abrogato
dall'articolo 1, comma 85, lett. b), della legge n. 190 del
2014. Ai sensi dell'art. 1, comma 88 della stessa legge n.
190 del 2014, possono tuttavia permanere nel regime di
vantaggio i soggetti che gia' vi aderivano al 31 dicembre
2014 fino al completamento del quinquennio agevolato e
comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di
eta'.
- Per il riferimento all'articolo 1, commi da 54 a 86,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si veda nelle note
all'articolo 23.
- Per il riferimento agli articoli 5, 115 e 116 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si veda nelle note all'articolo 12.
 
Art. 38
Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia
di imposte sui redditi e di Irap e disponibilita' dei programmi
informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici
sintetici di affidabilita' fiscale

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:
a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
2. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024:
a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
c) i sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano in via telematica la dichiarazione di cui al citato comma 1 dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta 2024 i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilita' fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Note all'art. 38:
- Il testo dell'articolo 2, commi 1 e 2, e
dell'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e' il seguente:
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P. ). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30
giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.».
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo
1, comma 1.».
- Per il riferimento all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 39

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 40

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 59.328.334 euro per l'anno 2024 e 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 12.171.666 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4.
3. Le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1.
 
Art. 41

Entrata in vigore e decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio