Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 26 giugno 2023 |
Modalita' attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino». |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e n. 1234/07 del Consiglio ed in particolare l'art. 45; Visto il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; Visto il regolamento (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Visto il regolamento (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza; Visto il regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicita' e visibilita' inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1990 - che all'art. 4, comma 3, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro adotta, nell'ambito della sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 concernente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti il 17 febbraio 2020, e all'ufficio controllo atti MISE e MIPAAF al n. 89; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3893 del 4 aprile 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a «OCM Vino - Modalita' attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi"»; Visto il Piano strategico nazionale presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021 con il quale sono stati definiti gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027; Considerato che il citato Piano strategico nazionale prevede che alla misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» vengono attribuite annualmente risorse pari a euro 98.027.878,00; Ritenuto opportuno, al fine di rendere sistemico il sostegno garantito dalla misura promozione sui Paesi terzi dell'OCM Vino, favorire l'accesso al maggior numero possibile di operatori della filiera vitivinicola; Vista l'intesa sullo schema di decreto sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 giugno 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative della misura «Promozione», prevista dall'art. 58, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021. |
| Allegato 1
Emblema dell'UE e menzione da inserire sul materiale promozionale
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per: AGEA: l'organismo pagatore; autorita' competenti: il Ministero, le regioni e le province autonome; avviso: l'avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del Ministero, o con provvedimento regionale per i progetti regionali e multiregionali, che definisce annualmente le modalita' operative e procedurali attuative del presente decreto; beneficiari: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, il cui progetto e' risultato idoneo e ammissibile a contributo al termine dell'istruttoria effettuata dalle autorita' competenti, che hanno stipulato il contratto con AGEA; contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA; Fondi quota nazionale: le risorse finanziarie pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione, destinata a finanziare i progetti nazionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); Fondi quota regionale: le risorse finanziarie pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione, ripartite fra le regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione politiche agricole e recepiti da apposito decreto della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero, destinata a finanziare i progetti regionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; mercato del Paese terzo: area geografica, definita nell'avviso predisposto dal Ministero, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea; Paesi terzi: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell'avviso predisposto dal Ministero, siti al di fuori dell'Unione europea; mercato emergente: Paese terzo, definito nell'avviso predisposto dal Ministero, sito al di fuori dell'Unione europea di particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione; produttore di vino: l'impresa, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate; progetto: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall'avviso; regioni: regioni e province autonome; sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o piu' fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e); soggetti partecipanti: i soggetti che partecipano a progetti presentati dai soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j); soggetti proponenti: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, che presentano il progetto; soggetto pubblico: organismo avente personalita' giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalita' giuridica di diritto privato (societa' di capitale pubblico di esclusiva proprieta' pubblica), con esclusione delle amministrazioni governative centrali, regioni, province autonome e comuni. |
| Art. 3
Soggetti proponenti e requisiti
1. Accedono alla misura «Promozione» i seguenti soggetti proponenti: a. le organizzazioni professionali, purche' abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli; b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013; c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013; d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013; e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e le loro associazioni e federazione; f. i produttori di vino, come definiti all'art. 2; g. i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) che assicurino l'attuazione di un programma unitario; i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le societa' cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g); j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f). 2. I partecipanti ai soggetti di cui alle lettere j) e h), i), limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto e' rivolto. 3. I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario. 4. I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilita' dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantita', al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. Nell'avviso del Ministero sono specificati parametri di riferimento. 5. I soggetti proponenti hanno accesso a sufficienti capacita' tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi e possiedono sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto piu' efficace possibile del progetto. Nell'avviso predisposto dal Ministero sono specificati parametri e valori di riferimento. |
| Art. 4
Prodotti oggetto di promozione
1. La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII - Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013: a. vini a denominazione di origine protetta; b. vini ad indicazione geografica protetta; c. vini spumanti di qualita'; d. vini spumanti di qualita' aromatici; e. vini con l'indicazione della varieta'. 2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lettera e) e/o i vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica. 3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell'avviso del Ministero. |
| Art. 5
Tipologie di progetti
1. I progetti possono essere: a. Nazionali. Progetti che prevedono la promozione del vino di almeno cinque regioni e il cui soggetto proponente deve avere sede operativa in ciascuna delle regioni in cui e' prodotto il vino oggetto di promozione. La domanda di contributo e' presentata al Ministero, secondo le modalita' definite nell'avviso del Ministero. La domanda di contributo grava sui fondi di quota nazionale; b. Regionali. Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di una regione e il cui soggetto proponente ha la sede operativa in detta regione. Le modalita' operative per la presentazione di tali progetti sono fornite nell'avviso di ciascuna regione. La domanda di contributo grava sui fondi di quota regionale attribuiti alla regione interessata; c. Multiregionali. Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di almeno due regioni e il cui soggetto proponente ha sedi operative in ciascuna di esse. La domanda di contributo e' presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno due regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato. I soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), e), f) ed i) del comma 1 dell'art. 3, presentano la domanda di contributo alla regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla regione in cui ha sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lettera j) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui e' stato conferito mandato con rappresentanza. La regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative. 2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono presentare o partecipare ad un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera a), ad un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera b), un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera c). |
| Art. 6
Termini di esecuzione
1. I progetti di cui all'art. 5 hanno durata annuale, a decorrere dal 16 ottobre di ciascun anno al 15 ottobre dell'anno successivo. 2. L'avviso del Ministero prevede i termini entro cui le autorita' competenti svolgono le procedure per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo previsto dalla misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi. 3. Le regioni adottano i propri avvisi entro trenta giorni dalla emanazione dell'avviso di cui al comma 2, trasmettendoli contestualmente al Ministero. Nei successivi dieci giorni, il Ministero, al fine di garantire il coordinamento della misura, ne verifica la conformita' all'avviso nazionale. 4. La durata del contributo non supera i tre anni per un determinato Paese terzo o mercato dei Paesi terzi, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1. 5. Nel caso di progetti, relativi esclusivamente ai regimi di qualita' dell'Unione (denominazioni di origine e indicazioni geografiche), volti al consolidamento degli sbocchi di mercato, e' possibile estendere la durata del contributo per ulteriori tre anni non prorogabili. |
| Art. 7
Azioni ammissibili
1. Sono ammissibili una o piu' delle seguenti azioni da attuare in uno o piu' Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi: a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita', che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualita', sicurezza alimentare o ambiente; b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualita' relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione; d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato; e. studi per valutare i risultati delle attivita' di informazione e promozione. |
| Art. 8
Elementi del progetto
1. Il progetto deve consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati, e deve contenere i seguenti elementi: a. l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione; b. una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare; c. l'indicazione del/i Paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio-economico e delle dinamiche di mercato dei Paesi destinatari; d. una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d'origine nonche' il posizionamento del prodotto stesso sul mercato; e. una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto; f. la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi; g. l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione; h. il costo complessivo del progetto suddiviso per azioni, riferite ad ogni Paese terzo e mercato del Paese terzo, nonche' il dettaglio dei costi unitari per azione. 2. Gli obiettivi del progetto e l'impatto previsto sono, pena l'esclusione, definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorieta' dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati. 3. Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in modo da essere: a. specifici; b. misurabili; c. realizzabili; d. pertinenti; e. definiti nel tempo. 4. Le spese sono ritenute ammissibili, a partire dal 16 ottobre di ogni anno, esclusivamente per i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, anche prima della stipula del contratto con AGEA. |
| Art. 9
Cause di esclusione
1. Sono esclusi i soggetti proponenti: a. diversi da quelli elencati all'art. 3, comma 1; b. che non possiedono adeguata disponibilita' dei prodotti oggetto di promozione di cui all'art. 3, comma 3; c. che non dispongono di sufficiente capacita' tecnica e finanziaria di cui all'art. 3, comma 4; d. che presentano progetti non conformi alle disposizioni di cui all'art. 5; e. il cui progetto non raggiunge la sufficienza nella valutazione degli elementi di cui all'art. 8; f. che presentano, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, richieste di contributo, per la misura «Promozione» dell'OCM vino, un importo complessivo superiore ad euro quattro milioni; g. che presentano progetti per un importo di contributo difforme a quanto indicato negli avvisi predisposti dalle autorita' competenti; h. che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 7; i. che presentano progetti per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo a meno che non si tratti di attivita' volte al consolidamento del mercato per un ulteriore periodo di tre anni non prorogabili. 2. I soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j), sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alla lettera f), precedente comma. |
| Art. 10
Presentazione dei progetti
1. I progetti nazionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali previste dall'avviso del Ministero. 2. I progetti regionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali previste dall'avviso di ciascuna regione, in conformita' con l'avviso predisposto dal Ministero. 3. I progetti multiregionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali previste dall'avviso predisposto dalla regione capofila. La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali e' proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna regione coinvolta sulla totalita' delle attivita' previste dal progetto. Le regioni che partecipano a progetti multiregionali forniscono un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi quota nazionale; qualora quest'ultimo non disponga di risorse sufficienti, le regioni integrano con risorse di quota regionale fino al massimo del 50% del contributo richiesto. |
| Art. 11
Criteri di valutazione
1. I progetti sono valutati sulla base di quanto disposto dall'art. 8, secondo i criteri indicati nell'avviso del Ministero, sentite le regioni e le province autonome. 2. A parita' di punteggio, si terra' conto dei seguenti criteri di priorita', secondo le modalita' indicate nell'avviso del Ministero: a. il soggetto proponente e' nuovo beneficiario. Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 1, che non ha beneficiato del contributo per la misura promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti; b. il progetto e' rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione europea dove il soggetto proponente a partire dal periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario; c. il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%, come definita nell'avviso del Ministero; d. il soggetto proponente e' un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 oppure una federazione o un'associazione di consorzi di tutela; e. il progetto e' rivolto ad un mercato emergente, come definito nell'avviso del Ministero; f. il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta; g. il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati, secondo la definizione fornita dall'avviso del Ministero; h. il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'avviso del Ministero. |
| Art. 12
Comitati di valutazione e modalita' di ammissione a contributo
1. E' istituito presso ciascuna autorita' competente un comitato di valutazione dei progetti. Nell'attivita' di selezione il comitato procede: i. alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3; ii. alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9; iii. all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di cui all'art. 11. 2. Il comitato, al termine della valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di cui all'art. 11 ed indica l'importo del progetto e l'importo del contributo ammissibile. 3. I progetti vengono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria. 4. In caso di ulteriore parita' di punteggio a seguito della applicazione dei criteri di cui all'art. 11, comma 2, le autorita' competenti procedono alla definizione della graduatoria tramite sorteggio. 5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria, quest'ultimo ha facolta', entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di accettare o meno di realizzare l'intero progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente non accettasse, l'autorita' competente scorre la graduatoria. 6. Al fine di garantire il necessario coordinamento tra il Ministero e le regioni, ciascuna autorita' competente, entro dieci giorni lavorativi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 2, trasmette al Ministero, i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformita' degli stessi al modello di verbale allegato all'avviso del Ministero. 7. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, la cui efficacia e' subordinata all'esito dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14, comma 3, termina il procedimento amministrativo in capo a ciascuna autorita' competente. |
| Art. 13
Entita' del contributo
1. L'importo del contributo a valere sui Fondi europei e' pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 2. Il contributo e' liquidato sotto forma di anticipo pari all'80% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all'art. 14, comma 10. Per coloro che non usufruiscono dell'anticipo, il contributo e' liquidato sotto forma di saldo al termine delle attivita' e all'esito dei controlli di cui all'art. 14, comma 10. 3. Il contributo richiesto annualmente da un soggetto, in forma singola o associato, per i progetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) non supera i quattro milioni di euro. 4. Il contributo minimo e massimo richiesto per ciascun progetto di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza e' definito negli avvisi di ciascuna autorita' competente. 5. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile a contributo solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non e' stato recuperato ed e' iscritto come onere nei conti del beneficiario. |
| Art. 14
Compiti di AGEA
1. AGEA redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi. 2. AGEA, d'intesa con il Ministero, redige e pubblica, sul proprio portale, un manuale dei controlli, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi. 3. AGEA, avvalendosi di AGECONTROL, effettua le verifiche precontrattuali e ne comunica gli esiti alle autorita' competenti entro trenta giorni dalla trasmissione delle graduatorie. 4. AGEA entro trenta giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti alle autorita' competenti. 5. AGEA, entro trenta giorni dal termine previsto per la stipula del contratto, comunica alle autorita' competenti i nominativi dei beneficiari che, nonostante l'approvazione dei progetti, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza. 6. AGEA comunica tempestivamente alle autorita' competenti i nominativi dei beneficiari che abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j). 7. AGEA comunica tempestivamente alle autorita' competenti i nominativi dei beneficiari che presentano una rendicontazione ammissibile inferiore al 90% del costo complessivo del progetto. 8. AGEA comunica tempestivamente alle autorita' competenti i nominativi dei beneficiari che modificano in corso d'opera la composizione di uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j). 9. AGEA trasmette, entro trenta giorni dall'approvazione della variante, alle autorita' competenti copia del contratto modificato. 10. AGEA effettua i controlli sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rendicontazione delle spese e ne comunica gli esiti alle autorita' competenti entro sessanta giorni dal loro espletamento. 11. AGEA trasmette annualmente al Ministero un rapporto sull'applicazione della misura contenente le seguenti informazioni: numero complessivo dei contratti stipulati; l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, per Paese destinatario; la relazione relativa alle attivita' svolte con riferimento al raggiungimento degli obiettivi. |
| Art. 15
Strategia di indirizzo sulla promozione
1. Il Ministero sulla base dei dati di cui all'art. 14, comma 11, elabora una Strategia di indirizzo sulla promozione del vino nei Paesi terzi. |
| Art. 16
Variazioni del progetto
1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche minori o variazioni nel rispetto delle modalita' indicate nell'avviso del Ministero. 2. Non sono ammissibili modifiche o variazioni che comportano il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato. 3. Le modifiche e le variazioni non incrementano ne' riducono il costo totale del progetto, e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario. 4. Non e' ammessa alcuna modifica o variazione che comporti il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria. |
| Art. 17
Materiale promozionale
1. Il materiale promozionale e pubblicitario, nonche' tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, sono coerenti con le indicazioni previste nelle linee guida di cui all'art. 14, comma 2, e recano, al fine di assicurare la tracciabilita' amministrativa del contributo erogato, l'emblema e la menzione di cui all'allegato 1 del presente decreto, secondo le disposizioni d'uso disponibili sul sito della Commissione europea. 2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso. 3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui e' rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese. 4. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualita' intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali e' destinato. 5. La conformita' del materiale promozionale e' verificata ex-post da AGEA, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee guida di cui all'art. 14, comma 2. Le spese relative al materiale promozionale non conforme alle disposizioni del presente articolo, non sono ammesse a contributo. |
| Art. 18
Sanzioni
1. Le sanzioni verranno introdotte con l'emanando decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. |
| Art. 19
Abrogazione e proroga temporanea dell'efficacia
1. Il decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato con effetto dalla campagna 2023/2024. Tale decreto si applica ai progetti presentati ed approvati a valere sui fondi di pertinenza della campagna 2022/2023 e precedenti. 2. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1145 |
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