Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 29 dicembre 2023
Modalita' di ripartizione del «Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la procedura di infrazione 2015/2163, aperta dalla Commissione europea il 23 ottobre 2015, con la quale si contesta la mancata designazione dei SIC in ZSC ai sensi dell'art. 4, par. 4 della direttiva 92/43/CEE, e la mancata definizione delle misure di conservazione ai sensi dell'art. 6, par. 1 della direttiva 92/43/CEE;
Vista la nota C(2019)537 di messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163, inviata il 25 gennaio 2019 dalla Commissione europea, con la quale viene contestata la mancata o non corretta individuazione degli obiettivi di conservazione e conseguentemente delle misure di conservazione che dovrebbero derivare da questi;
Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 157836 del 15 dicembre 2022 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Visto il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, convertito in legge con modificazioni con la legge 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 8-bis ha istituito il Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000;
Considerato che il fondo cosi' istituito e' volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonche' all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024;
Considerato che il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, all'art.8-bis, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle modalita' di ripartizione fra le regioni delle risorse del fondo;
Ritenuto che gli interventi sono da attuare in misura proporzionale alla superficie di territorio delle regioni interessata da siti Natura 2000;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che si e' espressa nella seduta del 20 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalita' di ripartizione del «Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000» fra le regioni al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, secondo le previsioni dell'art. 8-bis della legge n. 103 del 10 agosto 2023, che ha istituito il predetto fondo.
2. Ai sensi del citato art. 8-bis della legge n. 103 del 10 agosto 2023 il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, stanziati sul capitolo 7220 piano gestionale 01 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
 
Allegato 1

(articolo 2, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri di ripartizione del Fondo

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede a trasferire le risorse disponibili di cui all'art. 1 alle regioni, secondo il criterio di ripartizione proporzionale all'estensione dell'area coperta dai siti Natura 2000 nelle singole regioni, come riportato all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasferisce a ciascuna regione le somme secondo la ripartizione di cui al comma 1.
 
Art. 3

Attivita' delle regioni

1. Le regioni utilizzano le risorse del fondo per attuare investimenti finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, da individuarsi prioritariamente tra le misure di conservazione sito specifiche gia' approvate con propri atti, o comunque gia' definite, in coerenza con il processo di individuazione di obiettivi e misure attualmente in corso, secondo la metodologia elaborata dal MASE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2015/2163. Le risorse del fondo potranno altresi' essere utilizzate per l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cui sopra e per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti afferenti alla rete Natura 2000 di propria competenza, anche al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163.
2. Ai fini della rendicontazione, entro dodici mesi dall'avvenuta erogazione del finanziamento relativo a ciascuna delle annualita', le regioni presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione circa le attivita' svolte ed i risultati ottenuti. Detta relazione e' corredata dalla documentazione a consuntivo delle spese sostenute per i predetti fini.
 
Art. 4

Revoca del contributo

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulle attivita' connesse alla attuazione delle misure e al raggiungimento degli obiettivi di conservazione effettivamente messe in atto.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel caso di riscontrate irregolarita' delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente decreto, revoca il contributo e le risorse erogate sono recuperate e versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito capitolo individuato con successivo atto e restano acquisite definitivamente all'erario.
 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2023

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 153